PROVINCIA DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 23/03/2021
PREMESSA
Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».
I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l’istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
I due nuovi canoni sostituiscono: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
SOMMARIO
TITOLO PRIMO 8
AMBITO DI APPLICAZIONE 8
Articolo 1 8
Oggetto del regolamento 8
Articolo 2 8
Presupposto del canone 8
Articolo 3 9
Definizioni e disposizioni generali 9
Articolo 4 11
Presupposti per la concessione e/o autorizzazione 11
Articolo 5 12
Soggetto obbligato 12
TITOLO SECONDO 13
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI 13
Articolo 6 13
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione 13
e documentazione da allegare 13
Articolo 7 15
Attività istruttoria 15
Articolo 8 17
Obblighi del concessionario 17
Articolo 9 18
Tipi di occupazione 18
Articolo 10 18
Occupazioni occasionali 18
Articolo 11 19
Occupazioni d’urgenza 19
Articolo 12 20
Occupazioni abusive 20
Articolo 13 21
Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni 21
Articolo 14 22
Depositi cauzionali/polizze fidejussorie 22
Articolo 15 23
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione 23
Articolo 16 24
Autorizzazioni all'interno di centri abitati 24
Articolo 17 24
Durata 24
Articolo 18 24
Convenzioni 24
Articolo 19 25
Decadenza 25
Articolo 20 26
Revoca - Rinuncia - Sospensione temporanea 26
Articolo 21 26
Variazioni - rinnovo – estinzioni 26
Articolo 22 27
Voltura 27
TITOLO TERZO 28
ESECUZIONE DEI LAVORI-SCAVI-CANTIERI-RIEMPIMENTI-RIPRISTINI
-MANUTENZIONE OPERE SU DEMANIO STRADALE PROVINCIALE 28
Articolo 23 28
Esecuzione e manutenzione delle opere-linee generali 28
Articolo 24 29
Controllo esecuzione opere. Fine lavori 29
Articolo 25 29
Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali 29
Articolo 26 31
Condutture/impianti/reti/sottoservizi 31
Articolo 27 32
Modalità esecutive ordinarie dei lavori di realizzazione o di adeguamento di impianti esistenti sulla viabilità provinciale 32
Articolo 28 36
Modalità esecutive particolari in orari diversi dall'ordinario ed in condizioni di insufficiente visibilità 36
Articolo 29 36
Attraversamenti sotterranei trasversali alla sede stradale 36
Articolo 30 37
Percorrenze sotterranee longitudinali alle sede stradale 37
Articolo 31 38
Percorrenze ed attraversamenti aerei e/o sopraelevati 38
Articolo 32 38
Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario 38
Articolo 33 39
Obblighi dei frontisti delle strade 39
Articolo 34 39
Atti vietati 39
TITOLO XXXXXX 00
XXXXXXXXXX XXX XXXXXX UNICO PATRIMONIALE 41
Capo I 41
Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento 41
Articolo 35 41
Suddivisione della rete stradale provinciale in categorie 41
Articolo 36 41
Tariffe 41
Articolo 37 42
Oggetto del canone 42
Articolo 38 42
Criteri di applicazione del canone 42
Articolo 39 44
Misura dello spazio occupato 44
Articolo 40 45
Accessi - Diramazioni - Passi carrabili 45
Articolo 41 46
Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica 46
Articolo 42 46
Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio, e altre tipologie 46
Articolo 43 47
Antenne ed altri dispositivi di telefonia e trasmissione dati 47
Articolo 44 47
Esenzioni 47
Articolo 45 48
Esclusione dal canone 48
Articolo 46 48
Modalità e termini per il versamento del canone 48
Capo II 50
Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva 50
Articolo 47 50
Accertamento 50
Articolo 48 50
Sanzioni e indennità 50
Articolo 49 51
Riscossione coattiva 51
Articolo 50 51
Interessi 51
Articolo 51 52
Rimborsi 52
Articolo 52 52
Contenzioso 52
Articolo 53 52
Controllo dei versamenti 52
Articolo 54 53
Funzionario responsabile 53
TITOLO QUINTO 54
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI 54
Articolo 55 54
Ambito di applicazione 54
Articolo 56 54
Definizione dei mezzi pubblicitari 54
Articolo 57 54
Dimensioni dei mezzi pubblicitari 54
Articolo 58 54
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari 54
Articolo 59 55
Messaggi pubblicitari 55
Articolo 60 55
Ubicazione lungo le strade dei mezzi pubblicitari 55
Articolo 61 56
Segnali di indicazione alberghiera, industriale, turistica e di territorio 56
Articolo 62 57
Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili 57
Articolo 63 57
Impianti pubblicitari di servizio 57
Articolo 64 58
Permessi 58
Articolo 65 59
Istanze 59
Articolo 66 60
Rinnovo 60
Articolo 67 61
Diniego 61
Articolo 68 61
Cessione di posizioni e mezzi pubblicitari -Voltura 61
Articolo 69 61
Termine di installazione 61
Articolo 70 62
Variazione del messaggio pubblicitario 62
Articolo 71 62
Obblighi del titolare dell’autorizzazione 62
Articolo 72 62
Targhette di identificazione 62
Articolo 73 63
Oneri 63
Articolo 74 64
Esenzioni 64
Articolo 75 64
Rimborsi 64
TITOLO SESTO 65
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 65
Articolo 76 65
Disciplina transitoria 65
Articolo 77 65
Rinvii e abrogazione norme esistenti 65
Articolo 78 65
Entrata in vigore 65
TITOLO PRIMO AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “il canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento, per brevità, si farà riferimento ai soli commi).
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di competenza della Provincia di Savona.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Savona, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione.
Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
5. Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2 Presupposto del canone
0.Xx presupposto del canone è:
a) l’occupazione permanente o temporanea, anche abusiva, effettuata con qualunque mezzo o modalità delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Savona e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Savona.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente Comune esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente Comune sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza dell’ente Provincia.
Articolo 3
Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, corsi, piazze, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.
Fuori dei centri abitati non sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli (chiosco per vendita giornali, fiori, souvenirs e simili), a meno che non sia presente una zona per lo stazionamento dei veicoli in sicurezza.
c) per “concessione o autorizzazione” si intende l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente; si parla di concessione quando esiste occupazione di suolo pubblico, di autorizzazione negli altri casi; le concessioni sono normalmente a titolo oneroso;
d) per “canone” si intende il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione di cui alla lettera c);
e) per “tariffa”si intende la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone.
2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicchè il Canone è dovuto solo all’ente Comune.
3. Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all’interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione, determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand’anche l’occupazione fosse per l’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all’adozione del provvedimento comunale.
4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione di appartenenza e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall’art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall’art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
6. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione provinciale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione.
7. Per le occupazioni occasionali, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista all'art.10.
8. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
9. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi.
10. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
11. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
12. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
13. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
14. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
15. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 4
Presupposti per la concessione e/o autorizzazione
1. Sono tenuti a richiedere concessione e/o autorizzazione alla Provincia, coloro che, lungo le strade provinciali e loro pertinenze, fasce di rispetto ed aree di visibilità, altri spazi ed aree del demanio provinciale ed eventuali aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo, intendano:
1.1) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate;
1.2) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonchè accessi temporanei per l’apertura di cantieri o simili ed in particolare per:
1.2.1) stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti;
1.2.2) le trasformazioni e le variazioni d’uso di quelli esistenti ed autorizzati;
1.2.3) l’individuazione dei passi carrabili con l’apposito segnale di divieto di sosta;
1.3) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale;
1.4) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade;
1.5) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, in fascia di rispetto stradale, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale;
1.6) impiantare, lateralmente alle strade, in fascia di rispetto stradale, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
1.7) chiudere al traffico tratti di strade provinciali per manifestazioni politiche, culturali o sportive.
2. Il canone è quindi dovuto per:
2.1) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali;
2.2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 5 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione anche in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. In via generale, nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, l'Amministrazione provinciale identifica tra questi soggetti, il frontista, ossia il primo proprietario del fondo, terreno o fabbricato, che si affaccia sulla via pubblica; ad esso si riferisce unicamente per l'imposizione del canone.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono comunque tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile. In via del tutto eccezionale e solo previa istanza, è valutabile dall'Amministrazione la possibilità di frazionamento del canone tra più proprietari e solo ed unicamente se tutti ne danno accettazione apponendo la firma in calce sulla relativa richiesta, indicando altresì la percentuale di possesso.
4. L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
TITOLO SECONDO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI
Articolo 6
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e documentazione da allegare
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di proprietà provinciale, deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Le domande dirette a conseguire il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia in carta legale, ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo, salve le esenzioni previste.
2. Per la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento sul Procedimento amministrativo.
Per quanto attiene le disposizioni generali amministrative relative agli impianti pubblicitari, si fa rimando al Titolo Quinto, Capo II del presente Regolamento.
3. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale) e l’indicazione del soggetto a cui intestare l’atto autorizzativo;
b) nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l’indicazione della denominazione, la sede, la partita iva o codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza;
c) nel caso di condomini, i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell’Amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell’istanza.
d) nel caso di accesso con utilizzo plurimo l'istanza può essere sottoscritta da tutti gli utilizzatori con l'indicazione, per ognuno di essi, della percentuale di utilizzo, purchè tale ripartizione copra il 100%.
e) nel caso di aventi diritti di esenzioni, l'apposita documentazione comprovante tale diritto.
4. Per i soggetti sottoposti a patria potestà, a tutela e curatela, la domanda dovrà essere redatta o quanto meno integrata dal genitore, tutore o curatore.
5. Nella domanda i richiedenti devono indicare:
a) il numero e la denominazione della strada, ivi inclusa la progressiva chilometrica ed ettometrica e la località interessata;
b) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico oggetto di richiesta di concessione; nel caso di accessi, l’uso cui gli stessi verranno adibiti (civile, agricolo artigianale, commerciale, industriale, destinato a portatori di handicap, carrabile o pedonale, ecc.);
c) la tipologia, l'occupazione (in mq) e la durata dell’occupazione oggetto della richiesta
6. La domanda deve essere accompagnata da una autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante di avere verificato con gli enti e società proprietarie o gestori di sotto servizi stradali (reti elettriche, telefoniche, telematiche, idriche, fognarie, gas ecc.) l'assenza di eventuali interferenze per i lavori di che trattasi.
7. Nel caso di domanda tendente ad ottenere l’apertura o la modifica di accessi o la posa in opera di recinzioni, la stessa deve essere corredata di fotografie del luogo che si intende modificare.
A conclusione dei lavori sarà cura del concessionario far pervenire adeguata documentazione fotografica della situazione dei luoghi come modificati dalle opere autorizzate.
8. Nella domanda per l’impianto sulla sede stradale di linee e/o tubazioni destinate a pubblici servizi devono essere indicati gli estremi dell’atto di concessione o autorizzazione all’esercizio dell’impianto da parte degli Enti competenti, nonchè la relativa data di scadenza.
9. Il richiedente deve impegnarsi espressamente all’osservanza di tutte le norme e condizioni che, disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all’osservanza delle vigenti leggi e regolamenti edilizi e di polizia urbana, nonché di tutte le altre prescrizioni che la Provincia di Savona riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada.
10. La domanda deve essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa, nonché da relazione tecnica, firmati da un libero professionista abilitato.
11. Il richiedente è tenuto a produrre, a richiesta, tutti i documenti, atti e chiarimenti che il Settore competente ritiene necessari ai fini dell’esame e della decisione sulla domanda.
12. In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla-osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale effettuate:
a) con addobbi e/o luminarie,
b) per manutenzione del verde pubblico o privato,
c) per operazioni di manutenzione della pubblica illuminazione,
d) per operazioni di trasloco,
e) per manifestazioni di carattere politico, religioso, sociale e/o sportivo,
f) per commercio ambulante ed itinerante,
g) per tutti i lavori edili ricadenti nella fascia di rispetto stradale,
il Servizio competente al rilascio del provvedimento finale predispone adeguati modelli di domanda che consentano la riduzione degli oneri documentali al minimo necessario richiesto dalla fattispecie dell’intervento, rendendo possibile l’uso di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità previste dall’art. 38 del medesimo decreto. Per gli interventi, tra quelli indicati, che comportino il potenziale interessamento della sede stradale e che possono rappresentare pericolo per la circolazione stradale, alla richiesta dovrà essere allegata idonea polizza assicurativa per la copertura di danni recati terzi che potrebbero essere imputati all’Amministrazione provinciale. Per gli interventi, tra quelli indicati, per i quali si ravvisino le condizioni di cui all’art. 8, comma 1, la Provincia può richiedere il deposito o la polizza ivi prevista.
13. Rispetto alla data di inizio dell’occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
14. In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
15. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai commi precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
16. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
17. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
18. Le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, sono soggette alla procedura prevista ai successivi articoli.
19. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista i successivi articoli.
20. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 7 Attività istruttoria
1. La domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Savona, viene istruita dal Tecnico Istruttore del competente Settore, che procede all’esame della stessa e dei documenti prodotti a corredo, compiendo se necessario, il sopralluogo e provvedendo alla redazione di istruttoria tecnica.
2. Il Responsabile del procedimento esprime il parere sulla base dell'esito istruttorio.
0.Xx Provincia si esprime sulla richiesta di concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell’Ente. L’eventuale diniego è comunicato nello stesso termine, con l’esplicitazione dei motivi per i quali la stessa non è accolta. Nel caso di diniego il richiedente ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni o modifiche alla soluzione progettuale presentata. Il Settore competente si esprimerà accettando la nuova soluzione o emettendo diniego definitivo per cui la pratica verrà chiusa.
4. Ove la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista al precedente articolo, il responsabile del procedimento potrà richiedere l’integrazione o la regolarizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda mediante pec. L’integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine perentorio deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della domanda.
5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione di cui al comma 4 sospende il termine temporale entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo; lo stesso deve comunque concludersi, fatto salvo il periodo della sospensione, entro il termine indicato al comma 3.
6. Al fine di snellire ed agevolare il procedimento per le richieste presentate da Enti gestori di servizi di pubblica utilità, la Provincia può stipulare con gli stessi apposite convenzioni. Il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni a detti Enti avviene nel rispetto delle clausole inserite nelle convenzioni stesse.
7. Nell'autorizzazione/concessione sono indicati:
a) l’oggetto della concessione e/o autorizzazione ed i relativi dati tecnici, con particolare riferimento all’estensione della superficie oggetto di concessione;
b) i dati del concessionario, del tratto stradale e della località interessata;
c) le modalità ed il termine per l’esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime;
d) l’entità dell’eventuale manomissione del corpo stradale richiesta dall’esecuzione dell’opera;
e) le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni si intendono subordinate;
f) la durata, l’eventuale ammontare del canone per l’occupazione della strada o per l’uso concesso;
g) le eventuali condizioni che possono portare automaticamente alla decadenza o revoca della concessione/autorizzazione;
8. In deroga alle procedure previste dai precedenti commi, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla osta relativi ad occupazioni temporanee del suolo pubblico provinciale si applica la seguente procedura semplificata:
a) acquisizione della domanda redatta sui modelli predisposti dal Servizio competente al rilascio del provvedimento finale, completa di ogni informazione e dato utile all’attività istruttoria, nella quale dovrà essere individuata e auto certificata l’eventuale superficie occupata ai fini del canone dovuto;
b) quantificazione del canone da parte della Provincia o del concessionario del servizio di accertamento e riscossione, se individuato e operante;
c) versamento del canone da parte dell’utente, se dovuto, e conseguente rilascio del provvedimento autorizzativi laddove concedibile.
9. Le autorizzazioni, concessioni o nulla-osta di cui al comma precedente sono rilasciate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento delle stesse al protocollo della Provincia, decorso il quale opera il silenzio-assenso sulla richiesta pervenuta ed il richiedente può dare legittimamente corso all’intervento. In caso di mancato pagamento del canone o di mancata presentazione delle integrazioni richieste dal servizio necessarie all'istruttoria della pratica, entro e non oltre le tempistiche di cui sopra, l’iter istruttorio viene sospeso ed il richiedente non può avvalersi del silenzio-assenso.
10. Per tutte le autorizzazioni, concessioni o nulla-osta rilasciati, anche ed in particolare per quelle ottenute attraverso la formazione del silenzio-assenso di cui al comma precedente:
a) la Provincia si riserva di effettuare tutti gli accertamenti ritenuti opportuni ed applicare, ove necessario, le sanzioni del presente Regolamento;
b) il concessionario deve comunque comunicare con congruo anticipo, anche per fax o via telematica, il giorno di inizio dei lavori.
11. In deroga parziale a quanto previsto dall’art.12 comma 5, le autorizzazioni, concessioni o nullaosta rilasciati ai sensi del precedente comma 8 e venuti a scadenza, si intendono automaticamente prorogate per un periodo pari al periodo di occupazione inizialmente accordato, anche attraverso la
formazione del silenzio-assenso, qualora il richiedente invii motivata richiesta al Servizio competente al rilascio del provvedimento finale. In tal caso dovranno comunque essere assolti gli obblighi di corresponsione del canone aggiuntivo.
Articolo 8 Obblighi del concessionario
1. Salvo quanto diversamente disposto e stabilito nelle leggi e nelle condizioni particolari del disciplinare, le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle medesime assumono ogni responsabilità, rimanendo sempre obbligati a tenere indenne e manlevata la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare dalle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate.
b) con la facoltà della Provincia di Savona di imporre nuove condizioni, ovvero di modificarle;
c) con l’obbligo del concessionario:
c.1) di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
c.2) di iniziare ed ultimare le opere, oggetto delle autorizzazioni o concessioni, entro i limiti di tempo stabiliti dall’Amministrazione;
c.3) di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, ivi incluso il rifacimento della bitumatura dell’intera carreggiata nei casi di rottura della strada da parte di Società di erogazione di pubblici servizi, motivata e documentata a fronte di esigenze tecniche particolari, salvo diverse disposizioni impartite dal competente Settore;
c.4) di provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza del Settore competente il quale dovrà, comunque, essere informato di qualsiasi fatto o circostanza possa interessare l’oggetto della licenza o concessione: in particolare, dovrà essere data immediata comunicazione nel caso di rimozione temporanea, per manutenzione, di cartelli pubblicitari o gruppi segnaletici di indicazione;
c.5) di ripristinare la proprietà, secondo le modalità e nel termine stabilito dall’Amministrazione, quando l’autorizzazione o concessione venga revocata o non rinnovata.
2. Nel caso di autorizzazione ad aperture di accessi privati, le spese per la manutenzione degli stessi sono a carico dei titolari anche per la parte cui eventualmente provvede in via diretta la Provincia. Dette spese verranno rendicontate dal competente Settore (art. 45 comma 9 del D.P.R. n. 495/1992); nel caso di accesso a cantiere o di lavori interessanti il suolo stradale, devono essere rispettate, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, le norme degli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495/1992 ai quali si fa rinvio.
3. L’inadempienza a prescrizioni rende il titolare della concessione/autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la revoca dell’atto, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l’esperimento delle procedure previste dal D.Lgs. 285/1992.
4. E’ fatto obbligo ai titolari di custodire gli atti o documenti (o loro copia conforme) comprovanti la legittimità dell’occupazione nel luogo dei lavori, e ad esibirli a richiesta del personale addetto della Provincia di Savona.
5. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell’atto autorizzativo l’interessato è tenuto ad informare la Provincia di Savona e richiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese.
6. Incombe sul titolare:
6.1) in caso di variazione di residenza e/o domicilio, l’onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Savona.
6.2) in caso di vendita o di decesso del titolare, l’obbligo di dichiarare l’esistenza di atto di autorizzazione/concessione e di comunicare la richiesta di voltura
7. E’ facoltà della Provincia di Savona imporre nuove condizioni, modificare o revocare quanto concesso o autorizzato, in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
8. A richiesta della Provincia di Savona, il titolare della concessione e/o autorizzazione deve, in qualunque tempo e a suo totale carico, apportare alle opere le modificazioni, spostamenti o rimozioni che si rendessero necessari. I relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla Provincia di Savona, pena l’esecuzione d’ufficio con oneri a carico del titolare medesimo.
9. Eventuali modifiche al tracciato stradale, qualunque ne sia la natura e l’importanza, non daranno diritto al concessionario di pretendere alcun indennizzo per incomodi o deprezzamenti arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione e/o autorizzazione.
10. Gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle servitù coattive.
11. Le recinzioni costituite da montanti in ferro e rete metallica impiantate su muri di proprietà provinciale quali protezioni dei fondi di proprietà privata sottostanti la sede stradale realizzate da privati per nome e conto della Provincia, sono soggette a nulla osta gratuito.
Articolo 9
Tipi di occupazione
1.Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Per tali occupazioni il canone è graduato in rapporto alla durata dell’occupazione complessiva e si applica in relazione alle ore e/o alle giornate di occupazione in base a misure giornaliere di tariffe.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 10 Occupazioni occasionali
1. Si intendono per occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, la concessione verrà rilasciata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno trenta giorni prima dell’occupazione all’Ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Articolo 11 Occupazioni d’urgenza
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.7, non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione.
2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio o che si rendono necessari a salvaguardia della pubblica incolumità, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato anche anteriormente al conseguimento del formale provvedimento di autorizzazione, concessione e/o nulla-osta, che verrà pertanto rilasciato in sanatoria. In tal caso e preventivamente alla necessaria presentazione della istanza con le procedure di cui all’art. 7, l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’occupazione al Servizio competente al rilascio del provvedimento finale a mezzo mail del servizio demanio stradale provinciale o a mezzo PEC, al fine di consentire l’accertamento dell’esistenza delle condizioni d’urgenza.
In caso di accertamento negativo saranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle previste dall’articolo 52.
Successivamente all'intervento urgente, l'occupante dovrà presentare domanda di sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’articolo 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992, che il richiedente deve espressamente dichiarare di conoscere e di rispettare.
4. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%.
L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
5. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
6. Ove per qualsiasi motivo sopravvenuto non possa essere rilasciato l’atto di concessione/autorizzazione, l’interessato deve, a sua cura e spese, e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale.
Articolo 12 Occupazioni abusive
1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza o non rinnovate nonostante – limitatamente alle occupazioni permanenti -l’espresso invito al rinnovo formulato dalla Provincia, sono considerate abusive, fermo restando comunque l’obbligo di assolvimento del canone per il periodo di occupazioni.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati alla regolarizzazione o alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l’Amministrazione provinciale provvederà a notificare l’ordinanza di sgombero del bene occupato e/o di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia, fermo restando comunque l’obbligo dell’assolvimento del canone per l’intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l’assoggettabilità alle relative sanzioni.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive, la Provincia ha facoltà, ai sensi dell’articolo 823 del Codice Civile, di procedere in via amministrativa, pure di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale.
5. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la dovuta concessione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
6. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
7. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
9. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
Articolo 13
Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni
1. Il rilascio del provvedimento dirigenziale di concessione/autorizzazione/rinnovi è subordinato al versamento da parte del richiedente, dei seguenti oneri:
a) Spese di istruttoria per rilascio dei nulla-osta e delle autorizzazioni/concessioni;
b) Canone relativo all’anno in corso
c) Eventuali depositi cauzionali di cui al successivo articolo;
d) Eventuali altri oneri relativi a bolli, imposta di registrazione, diritti di segreteria;
e) Spese per istruttoria per rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive
f) Spese per il collaudo delle strade finalizzato all'autorizzazione in base all'art.9 comma 4 del D.Lgs. 285/92
2. Gli importi di cui al comma 1, dovuti dagli interessati, per ottenere il rilascio o il rinnovo degli atti di concessione/autorizzazione, sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente e possono essere aggiornati annualmente con decreto del Presidente.
3. Viene altresì inviata al richiedente una targhetta metallica e/o altra segnaletica eventualmente prevista dalla autorizzazione per gli accessi carrabili.
4. Per le autorizzazioni/concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, nonché per quelle rilasciate con la procedura dello Sportello unico attività produttive, di cui al capo V della l.r. 24.3.1999, n. 9, il versamento di cui al
comma 1, lettera b), dovuto alla Provincia, può essere effettuato fino al decimo giorno successivo al rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio comunale.
5. Qualora il titolare di un atto di autorizzazione già rilasciato richieda un sopralluogo per verificare la sussistenza di un'occupazione di suolo pubblico, dovrà versare un onere pari ai diritti di istruttoria. Tale onere verrà rimborsato nel caso in cui il sopralluogo accerti l'inesistenza di occupazione di suolo pubblico.
Articolo 14
Depositi cauzionali/polizze fidejussorie
1. Nel caso di occupazioni precedute da opere comportanti in seguito la rimessa in pristino della proprietà provinciale, in caso di possibili danni al demanio provinciale o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni può essere richiesto agli interessati un deposito cauzionale infruttifero o polizza fidejussoria, nella misura stabilita dal Settore competente in relazione alla natura, all’importanza e alle caratteristiche tecniche dell’opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall’esecuzione dell’opera stessa.
2. La cauzione è vincolata all’adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell’interessato, a seguito di rapporto liberatorio del Settore competente. La cauzione, per essere accettata, dovrà riportare espressamente nelle condizioni di polizza le seguenti:
– essere di durata non inferiore ad un anno solare, contenente sia la data di inizio sia la data di fine validità
-contenere la seguente dicitura: "La presente polizza si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno fino a quando sarà svincolata dalla Provincia di Savona a seguito di comunicazione di fine lavori e previa verifica tecnica delle modalità e condizioni del ripristino che verranno verificate dai tecnici del Servizio Manutenzione ed Interventi Stradali Ordinari"
-contenere, in originale, sia la firma del Responsabile dell'Istituto garante, sia la firma del contraente;
–contenere l'importo della garanzia che non potrà essere inferiore a quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale;
Per ottenere lo svincolo della cauzione, l'interessato:
-deve avere comunicato la conclusione dei lavori e il corretto ripristino, a mezzo pec o mail
-deve presentare richiesta scritta di svincolo a mezzo pec, non prima che siano trascorsi mesi 6 dalla conclusione delle lavorazioni di che trattasi; la domanda sarà analizzata dal servizio competente, che effettuerà le dovute verifiche sul ripristino del manto stradale, alle condizioni meglio espresse nel provvedimento autorizzativo. Qualora si rilevi la mancanza del ripristino effettuato a regola d'arte, la Provincia richiederà all'interessato di provvedere con urgenza, eventualmente riferendosi ai casi di cui al comma 4.
3. Per le manifestazioni sportive, gli organizzatori che alla presentazione dell’istanza per ottenere l’autorizzazione, alleghino copia della polizza di assicurazione a tutela di danni cagionati alla proprietà provinciale, vengono esonerati dalla presentazione della polizza fidejussoria e/o del deposito cauzionale. Tuttavia l’Amministrazione può chiedere l’integrazione della polizza assicurativa con apposito deposito cauzionale e/o polizza fidejussoria aggiuntivi, se l’assicurazione esibita non è ritenuta sufficiente a coprire eventuali danni.
4. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite nell’atto di autorizzazione/concessione, cagionando danni alle strade e loro pertinenze, o nel caso di ripristini non effettuati a regola d'arte dopo sollecito della Provincia, la stessa, fatta salvo l’eventuale azione
giudiziaria nei confronti del contravventore e l’ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale o si rivale sulla polizza fidejussoria.
5. Nel caso di interventi che comportino modeste manomissioni del corpo stradale viene richiesto il pagamento anticipato dell’importo presunto, e salvo conguaglio, dei lavori di “ricarica” del manto stradale, cui provvede direttamente la Provincia.
6. Gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi per ogni domanda, previa stipula della convenzione di cui all’articolo 19 che riguardi più concessioni richieste.
7. Nei soli casi di occupazioni d’urgenza da parte dei Comuni, gli stessi possono essere esonerati dalla costituzione di polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, fatti salvi gli adempimenti ai quali sono comunque tenuti ed il puntuale rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di realizzazione delle opere, approvato dall’organo competente.
Articolo 15
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all’occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:
a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
b) l’oggetto della concessione o autorizzazione;
c) l’ubicazione;
d) i dati dell’intestatario;
e) il numero della concessione o autorizzazione;
f) la superficie dell’area da occupare;
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
h) la durata;
i) l’indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dai vigenti regolamenti provinciali, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata se disposta la rateazione.
0.Xx rilascio della concessione provinciale all’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall’obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività o per l’uso delle cose concesse.
3.Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
Articolo 16
Autorizzazioni all'interno di centri abitati
1. Per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni riguardanti tratti di strade provinciali, ricadenti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo. 26 D.Lgs. 285/1992, gli interessati possono presentare domanda al Comune interessato. Alla Provincia, con le modalità di cui all’articolo 3, va richiesto il nulla-osta in qualità di ente proprietario della strada.
2. Il Servizio indica al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione, le condizioni in base alle quali è rilasciato il nulla-osta ovvero i motivi ostativi.
3. Il nulla-osta di cui al comma 2 è trasmesso al Comune interessato che rilascia il provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ne trasmette copia alla Provincia.
4. L’eventuale canone dovuto per l’occupazione e/o uso delle aree e spazi pubblici dei suddetti tratti stradali è dovuto a favore della Provincia di Savona.
5. Per le strade ricadenti in centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti si rinvia alle norme vigenti in materia.
Articolo 17 Durata
1. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno la durata massima di venti anni e sono rinnovabili alla scadenza, su richiesta del titolare.
2. La durata dell’occupazione del suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto termine per l’ultimazione dei relativi lavori (articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 285/1992).
3. La durata dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione decorre dalla data di rilascio del provvedimento.
4. La durata del nulla osta segue quella contenuta nell'autorizzazione rilasciata dal Comune che, in ogni caso, non potrà superare i 29 anni, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 285/1992.
Articolo 18 Convenzioni
1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazione di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l’obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto negli articoli precedenti.
2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali.
3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale.
4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e
s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia all’articolo criteri di applicazione del canone.
5. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e devono contenere l’obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.
6. La stipula delle convenzioni può essere subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.
7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni, devono essere registrate a spese del richiedente la convenzione.
Articolo 19 Decadenza
1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato e del presente regolamento;
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
c) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini fissati nell’atto di concessione.
e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto.
2. Per il periodo non fruito, successivo alla dichiarata decadenza, il canone già corrisposto non è suscettibile di restituzione.
3. Nei casi di decadenza il responsabile del procedimento invia al Responsabile del Settore competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con rifermento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell’Ufficio competente o del concessionario che gestisce l’entrata. Il Responsabile dell’ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.
Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all’occupazione decaduta.
4. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 20
Revoca - Rinuncia - Sospensione temporanea
1. Le concessioni e/o autorizzazioni possono essere, in qualunque momento, revocate a insindacabile giudizio della Provincia per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione già autorizzata, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni.
2. Nel provvedimento dirigenziale di revoca, comunicato all’interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è indicato il termine per la riduzione in pristino dello stato delle cose a cura e spese del titolare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia. Qualora l’interessato non vi provveda, la riduzione in pristino viene effettuata d’ufficio, previa contestazione di contravvenzione, con la procedura indicata dall’articolo 211 del D.Lgs. 285/1992.
3. La revoca, in tutti gli altri casi, da’ diritto alla restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
4. Il Settore competente può sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.
5. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare alla stessa in forma scritta, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell’atto. Laddove le opere abbiano già avuto inizio, sono a cura e spese del titolare rinunciatario le esecuzioni di opere, manutenzioni e/o rimesse in pristino della proprietà provinciale, secondo le direttive del Settore competente.
6. La rinuncia non da’ diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
7. Viene preso atto della rinuncia con provvedimento del competente Dirigente
Articolo 21 Variazioni - rinnovo – estinzioni
1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate non oltre trenta giorni alla Provincia.
2. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata senza indugio e comunque non oltre trenta giorni. In caso di variazione in diminuzione, l’applicazione del canone
commisurato alla nuova superficie, decorrerà dall’anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.
3. Le concessioni e le autorizzazioni sono rinnovate alla loro scadenza previa istanza del titolare alla Provincia nelle forme e modalità previste negli appositi articoli.
4. Per tutte le concessioni e/o autorizzazioni, che esigono un rinnovo, il titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione deve inoltrare apposita istanza, almeno novanta giorni prima della scadenza, alla Provincia, nelle forme e modalità previste nei precedenti articoli.
5. Qualora la Provincia non rilasci il rinnovo della concessione, o dell’autorizzazione ovvero ritenga di stabilire nuove condizioni, ne darà tempestiva comunicazione al titolare.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.
Articolo 22 Voltura
1. In caso di trasferimento del titolo della concessione, autorizzazione o nulla-osta il cedente, entro e non oltre 6 mesi e comunque entro il 31 dicembre, deve presentare alla Provincia una domanda di voltura, redatta su apposito modello pubblicato sul sito internet istituzionale, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione ed il soggetto subentrante. La dichiarazione del cedente è effettuata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Laddove il trasferimento del titolo avvenga “inter vivos”, l’obbligo della comunicazione spetta anche o in alternativa al subentrante che dovrà firmare a sua volta la modulistica sopra richiamata.
3. In caso di irreperibilità del titolare precedente, il soggetto che subentra, può limitarsi alla comunicazione di voltura priva della controfirma del titolare precedente, allegando alla stessa copia dell’atto di compravendita dell’immobile oggetto della concessione, corredata da autocertificazione di autenticità della copia medesima, rilasciata ai sensi della vigente normativa.
4. L’omessa richiesta di voltura da parte del titolare o del subentrante, comporta l’obbligo del pagamento di tutte le somme dovute per canoni, sanzioni, more o tasse in solido tra titolare e subentrante.
TITOLO TERZO
ESECUZIONE DEI LAVORI-SCAVI-CANTIERI- RIEMPIMENTI-RIPRISTINI -MANUTENZIONE OPERE
SU DEMANIO STRADALE PROVINCIALE
Articolo 23
Esecuzione e manutenzione delle opere-linee generali
1. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione e/o autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell’atto autorizzativo e nel disciplinare, nonché in osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia e dall’articolo 21 del D.Lgs. 285/1992 e dall’articolo 30 e seguenti del D.P.R. 495/1992, nonché dal presente Regolamento.
2. Durante l’esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito sulla strada e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Provincia e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale.
3. Le opere ed i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nell’atto autorizzativo e/o nelle convenzioni speciali sottoscritte dalle parti e comunque non oltre un anno dalla data del rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione. In caso di comprovata necessità, l’interessato può chiedere una proroga al termine fissato che, sentito il Settore competente, non può essere di norma superiore a sei mesi.
4. Il titolare delle autorizzazioni e/o concessioni e la ditta esecutrice dei lavori oggetto della autorizzazione sono responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi nell’effettuazione dei lavori autorizzati. L’esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del Settore competente, ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà nel corso dei lavori.
5. Alla scadenza del termine assegnato per il compimento dei lavori, il competente Settore accerta la regolare esecuzione. L’eventuale inadempienza rispetto a quanto disposto dal comma 1, comporta l’adozione dei provvedimenti da parte del Settore competente.
6. Il titolare della concessione/autorizzazione, deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del titolare che informa con idoneo preavviso il Settore competente, e ne segue le istruzioni e le direttive eventualmente ricevute, nell’interesse della sicurezza e della proprietà stradale.
7. In caso di eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione e/o autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, la Provincia può adottare i provvedimenti previsti, quali la procedura per l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese
a carico dei soggetti obbligati, la revoca dell’atto con l’obbligo per il titolare della riduzione in pristino stato dei luoghi prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992, fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali.
Articolo 24
Controllo esecuzione opere. Fine lavori.
1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capocantiere, che potrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via pec o mail l’inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l’avvio dell’attività.
3. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità ed al Servizio preposto alla gestione patrimoniale dell’inizio lavori.
4. Al termine dei lavori il titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.
5. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d’arte, comunicando al Servizio preposto alla gestione patrimoniale fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi.
6. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l’effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale svolgente funzione di Capo cantoniere, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l’assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.
Articolo 25
Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali
1. Si definiscono:
a) “accessi”, le immissioni da un’area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
b) “diramazioni”, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.
Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
- Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a metri 1,20 che palesemente non consentono l’utilizzo per immissione di veicoli;
- Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;
- Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;
- Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.
La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o
variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica.
2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del Codice della Strada.
3. L’impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso.
4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006).
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un’agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata o manovre contrarie al senso di marcia.
6. L’Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.
7. L’Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni.
8. Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l’orografia dei luoghi, l’andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.
9. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione.
10. Gli accessi e le diramazioni devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 50 metri e comunque almeno fino al cancello dell’accesso, a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
11. La sede stradale nei pressi dell'accesso, dovrà risultare sempre perfettamente agibile e non presentare depositi terrosi tali da pregiudicare l’incolumità degli utenti della strada;
12. Gli accessi e le diramazioni sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e a operare sotto sorveglianza dello stesso.
13. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l’interno e dovrà essere arretrato, per quanto possibile, ad un distanza di almeno metri 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale.
14. L'eventuale ostruzione dell’accesso in dipendenza delle operazioni di sgombero neve, non potrà essere oggetto, da parte del titolare, di richiesta di sgombero neve; gli eventuali danni originati dalle medesime operazioni di sgombero neve non potranno essere imputati direttamente alla Provincia.
Resta ferma la possibilità di rivalsa sulla Ditta incaricata.
15. Eventuali danni arrecati in dipendenza dei lavori di competenza della Provincia, sia con mezzi di proprietà, che con altri appartenenti a Ditte incaricate da questo Ente, non potranno essere imputate direttamente alla Provincia, fermo restando la possibilità di richiesta di risarcimento che potrà essere inoltrata all’impresa incaricata dalla Provincia all’esecuzione dei lavori di che trattasi;
16. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle strade provinciali, qualora l’opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale.
17. E' consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.
18. E’ in ogni caso vietata l’apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni.
Articolo 26 Condutture/impianti/reti/sottoservizi.
1. Gli interventi dovranno essere avviati e completati nel minor tempo possibile rispetto all’ottenimento dell’atto di autorizzazione e, salvo sopravvenuti casi di forza maggiore comunque da dimostrare puntualmente ovvero in conseguenza di quanto previsto ai successivi punti, senza soluzioni di continuità e/o interruzioni. I lavori dovranno essere conclusi - salvo proroghe da richiedere alla Provincia esclusivamente per i motivi sopra evidenziati - entro i termini indicati dalla Provincia per l'’esecuzione dei lavori.
2. I lavori, laddove interessanti la carreggiata stradale, non potranno essere eseguiti, salvo casi di motivata urgenza, da valutarsi caso per caso, nelle giornate di sabato, domenica e durante i giorni festivi.
3. Tutte le lavorazioni lungo la sede delle strade provinciali non dovranno avvenire nei periodi dell’anno compresi tra il 15 giugno ed il 15 settembre e tra il 20 dicembre e il 10 gennaio dell’anno successivo, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso con i tecnici della manutenzione stradale.
4. Con riferimento ai periodi di cui al precedente punto, qualora le lavorazioni non risultino ultimate entro l’8 giugno o il 13 dicembre, le stesse dovranno essere inderogabilmente sospese e dovranno immediatamente essere eseguite tutte le opere ed apprestamenti che verranno indicati dalla Provincia per la rimozioni dei cantieri e per la riapertura al transito veicolare e pedonale in condizioni di assoluta sicurezza.
Articolo 27
Modalità esecutive ordinarie dei lavori di realizzazione o di adeguamento di impianti esistenti sulla viabilità provinciale
1.L’organizzazione e l’esecuzione dei lavori dovranno essere pianificate in modo da minimizzare l’impatto sulla circolazione veicolare e consentire, in qualsiasi momento degli stessi, la continuità del transito veicolare e pedonale per almeno un senso di marcia. Eventuali limitazioni parziali del traffico che si dovessero rendere necessarie, saranno oggetto di specifica e tempestiva richiesta da parte del richiedente al competente Settore provinciale, che valutatane l’ammissibilità predisporrà la conseguente Ordinanza del Dirigente per consentire la suddetta limitazione.
2.Nell’esecuzione dei lavori il richiedente dovrà:
a) assicurare, in ogni modo e con tutti gli strumenti e le procedure previsti dalle leggi, una costante attenzione alla sicurezza stradale nonché a quella degli operatori incaricati dell’esecuzione delle opere. In particolare, il richiedente dovrà tassativamente provvedere a rendere visibile, di giorno e di notte, ovvero in condizioni di scarsa, insufficiente o incerta visibilità, il personale addetto ai lavori ed esposto al traffico dei veicoli, attraverso indumenti di lavoro fluorescenti o rifrangenti (cfr. art. 21 del Codice e art. 37 del Regolamento).
b) evitare di formare sul piano viabile, anche per le finalità di cui al successivo punto c), depositi di materiali, attrezzi o altri e diversi ostacoli. Il materiale di scavo dovrà essere allontanato dal cantiere con la massima celerità e conferito a discarica autorizzata secondo le vigenti norme in materia ambientale.
c) adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici atti a non ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.
3.CANTIERI
a) La delimitazione delle zone interessate dai lavori avverrà con l’utilizzo di pannelli di rete metallica, di altezza minima m 2,00, rifasciati con rete arancione ed opportunamente fissati al piano stradale. Tali pannelli, oltre a garantire un’efficiente protezione dei cantieri e delle persone che vi operano, dovranno permanere nella corretta posizione in cui vengono installati, con particolare riferimento ai periodi di avverse condizioni meteo-climatiche.
b) Il richiedente assicurerà inoltre che la citata delimitazione risulti stabile e non possa essere asportata incidentalmente o manomessa da terzi, nonché risulti adeguatamente segnalata ai sensi della normativa vigente.
4.SCAVI
Tutti gli scavi, dovranno:
a) essere realizzati con la massima cura e perizia costruttiva, adottando ogni accorgimento tecnico per la perfetta esecuzione a regola d’arte.
b) essere realizzati tenuto conto dell’esistenza di ulteriori condutture/impianti/reti/sottoservizi già esistenti. A tal fine il richiedente dovrà coordinarsi con i gestori delle reti di erogazione dei pubblici servizi (acqua, luce, gas, telecomunicazioni) per valutare eventuali interferenze. Laddove l’impianto preesistente risulti di proprietà della Provincia, il nuovo scavo dovrà collocarsi ad una distanza orizzontale uguale o superiore a quella tra il bordo inferiore dell’impianto e la sede stradale.
c) essere preceduti e preparati, con le modalità più consone, dal taglio continuo dell'intera sovrastruttura stradale, lungo entrambi i bordi dello scavo medesimo, eseguito con lama.
d) essere eseguiti nelle forme e con modalità atte ad assicurare la stabilità delle pareti dello scavo, tenuto conto anche della presenza del traffico di superficie che dovrà essere convenientemente allontanato dal ciglio dello stesso, con le modalità indicate dal precedente punto 3.a).
5.RIEMPIMENTI E RIPRISTINI
a) Per riempimenti di scavi a cielo aperto si intendono le sostituzioni degli originali strati sottostanti le pavimentazioni con materiali che presentino una portanza tale da evitare cedimenti di qualsiasi entità a seguito delle sollecitazioni del traffico e che permettano l’esecuzione dei ripristini del piano viabile, provvisori e definitivi, nel minor tempo possibile. Per la loro effettuazione devono essere adottate tutte le cautele, dettate dalla buona tecnica, intese ad evitare che si verifichino, nelle successive condizioni di esercizio della strada, avvallamenti o deformazioni del piano viabile.
b) E’ tassativamente vietato, per i riempimenti, il reimpiego dei materiali di risulta degli scavi che, anche al fine di non creare ulteriore intralcio alla circolazione, dovranno essere immediatamente caricati su autocarri e trasportati alla pubblica discarica.
c) I riempimenti dovranno avvenire solamente dopo aver avvisato con congruo anticipo il Capo Cantoniere competente, in modo che lo stesso abbia la possibilità di assistere all'operazione, mediante:
-l’interramento della conduttura/impianto/rete/sottoservizio con sabbione di cava opportunamente bagnato, battuto e costipato, fino ad massimo di cm 15 oltre l’estradosso della condotta;
-completamento della fondazione stradale, da concordare con la Provincia, eseguito con stabilizzato di cava opportunamente rullato fino al completo assestamento o con conglomerato cementizio dosato a minimo kg 100 di cemento per metro cubo di impasto, per la profondità dello scavo residuo, fino a 10 cm dal livello del piano viabile, per consentire la successiva esecuzione del ripristino del piano viabile stesso.
d) Xxxxx salvo quanto previsto al punto precedente, il richiedente dovrà comunque garantire un riempimento o copertura temporanea degli scavi a cielo aperto alla fine di ogni giornata lavorativa; in tali casi l’area del cantiere dovrà essere perimetrata e segnalata per la relativa interdizione al traffico.
e) Si intende per ripristino provvisorio la finitura superficiale dei riempimenti come sopra definiti, finalizzata a ricostituire e garantire una sede stradale priva di avvallamenti e/o dossi per la riapertura alla circolazione stradale in condizioni di sicurezza, in attesa del ripristino definitivo. Trascorso un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3, nel corso del quale si realizzerà il collaudo del reinterro effettuato, salvo differenti prescrizioni determinate da condizioni particolari, si dovrà procedere al ripristino definitivo della pavimentazione.
f) E’ fatto carico ed obbligo al richiedente di eseguire i suddetti ripristini in conglomerato bituminoso (bynder), curando che gli stessi risultino perfettamente complanari con la restante parte del piano viabile, in modo da evitare pericoli o insidie per la circolazione.
g) Sarà inoltre cura del richiedente mantenere, dopo la sua realizzazione, perfettamente livellato il ripristino provvisorio, vigilando sulla conservazione delle caratteristiche meccaniche dello stesso ed intervenendo tempestivamente con le necessarie “ricariche” del tratto di suolo manomesso, ogni qualvolta si formino o presentino avvallamenti o discontinuità, manlevando conseguentemente la Provincia da qualsiasi eventuale responsabilità in tal senso.
h) Si intende per ripristino definitivo la finitura superficiale dei riempimenti, eseguita a seguito di manifesto e comprovato consolidamento dei ripristini provvisori, previa opportuna fresatura, ove occorrente, del piano viabile per una profondità minima di 3 cm, mediante la stesa in opera di conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) con spessore variabile in ragione della tipologia dello scavo (longitudinale o trasversale). In tutti i casi nei quali, anteriormente alla manomissione da parte del richiedente il manto d’usura risulti realizzato con pavimentazioni speciali (del tipo “drenante” o “ruflex” o similari), il ripristino definitivo dovrà essere realizzato con identica tipologia e materiali. Per la tipologia della strada in oggetto ,e la sua ubicazione , il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la stesa di conglomerato bituminoso(manto di usura ) per l'intera careggiata, con la sola fresatura in testa e in coda ai singoli tratti asfaltati.
La fresatura dovrà essere effettuata solo nei tratti di centro abitato dove sono ubicati accessi alle abitazioni , in maniera da non modificare l'andamento planoaltimetrico degli accessi.
Prima di iniziare i ripristini definitivi sarà obbligo da parte della impresa esecutrice dei lavori dovrà rapportarsi con il personale tecnico della provincia
i) Il richiedente dovrà infine garantire il rifacimento della segnaletica orizzontale, qualunque risulti lo stato e/o l’usura della stessa anteriormente all’inizio dei lavori e per l’intero tratto interessato dagli stessi, non oltre 10 giorni dal completamento della pavimentazione stradale. Dovrà inoltre essere ripristinata immediatamente la segnaletica verticale eventualmente rimossa o danneggiata durante i lavori.
j) Il ripristino definitivo dovrà consentire di rendere e mantenere nel tempo il piano viabile oggetto dei lavori e/o le pertinenze stradali eventualmente interessate, assolutamente privi di sporgenze, avvallamenti, deformazioni od asperità che possano determinare condizioni di pericolo, disagio od insidia alla circolazione pedonale e veicolare.
k) I tratti di strada manomessi permarranno in manutenzione del richiedente per la durata di due anni dalla data di ultimazione dei lavori, coincidente con l’esecuzione del ripristino definitivo. In tale periodo, il richiedente dovrà provvedere, anche su richiesta della Provincia, a tutte le riparazioni occorrenti, rinnovando con le specifiche tecniche di cui al presente documento i manti di copertura superficiale che, per imperfetta esecuzione dei lavori, manifestassero cedimenti o rotture in genere.
6.QUOTA E UBICAZIONE DEI MANUFATTI
a) L’estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti di nuova costruzione, se collocati sotto il piano viabile, tenuto conto dei condizionamenti morfologici dei terreni e delle condizioni del traffico di superficie, risultare inferiore a m 1,00 misurato dal piano viabile di rotolamento.
b) La suddetta quota potrà essere incrementata, in relazione alla collocazione ovvero all’andamento della conduttura/impianto/rete/sottoservizio rispetto alla sovrastante sede stradale.
c) La Provincia si manleva fin d’ora da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti intervenuti, nel corso di lavori stradali a condutture/impianti/reti/sottoservizi collocati a profondità inferiori rispetto a quelle indicate nel presente documento.
d) Il richiedente è responsabile dell'esatta ubicazione e posa di condutture/impianti/reti/sottoservizi, in conformità alle indicazioni contenute nella richiesta presentata all’Amministrazione provinciale e da questa autorizzata. Tutti gli eventuali danni che dovessero derivare, per qualsiasi causa da condutture/impianti/reti/sottoservizi collocati nella sede stradale in difformità all’ubicazione autorizzata ovvero da imprecise ed insufficienti indicazioni dei disegni allegati alla domanda, non verranno in alcun modo riconosciuti.
e) Se la conduttura/impianto/rete/sottoservizio interessa anche solo in parte, i manufatti di attraversamento sottostanti al piano viabile occorrerà prevedere il rifacimento totale dell’impermeabilizzazione sull’intera superficie di copertura del manufatto mediante la doppia stesa a caldo di guaina bituplastica armata protetta da uno strato minimo superiore di 5,00 cm di caldana in opportuno conglomerato cementizio. In tali casi è ammessa deroga alle dimensioni in profondità dello scavo di cui al precedente punto 3.6.a).
7.DIVIETI ED EVENTUALI DEROGHE
a)durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di condutture/impianti/reti/sottoservizi, è tassativamente vietato ostruire, chiudere o impedire accessi e passi carrai e pedonali regolarmente autorizzati dall’Amministrazione provinciale, che dovranno essere mantenuti in piena funzionalità, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.
b)durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di condutture/impianti/reti/sottoservizi è di norma vietato, salvo casi particolari e motivati da parte del richiedente:
-interrompere, limitare o comunque ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la viabilità provinciale interessata dai lavori, fatte salve le ipotesi di cui al precedente punto 3.1.;
-utilizzare impropriamente catenarie per l’esecuzione degli scavi, in particolare in presenza di sottofondi rocciosi;
-manomettere i manufatti adibiti a regimazione, canalizzazione e smaltimento di acque superficiali con lavori che non risultino espressamente indicati nel progetto presentato dal richiedente per la relativa autorizzazione;
-manomettere manufatti e/o opere d’arte stradali (quali muri, tombini, impalcati, volte od altro) con lavori che non risultino espressamente indicati nel progetto presentato dal richiedente per la relativa autorizzazione.
c) L’autorizzazione per la manomissione di manufatti e/o opere d’arte stradali di cui ai punti precedenti può essere concessa, durante il corso dei lavori, a fronte di situazioni impreviste che
riguardino elementi di dettaglio e che non modifichino i caratteri sostanziali del progetto approvato. In tali limitati casi, verrà redatto apposito verbale tra il richiedente ed il personale tecnico della Provincia, che farà luogo della predetta autorizzazione e che verrà tempestivamente trasmesso a cura del richiedente al Settore provinciale competente per l’inclusione nella relativa pratica. Ogni opera muraria necessaria per il tempestivo ripristino dei manufatti stradali interessati o manomessi dai predetti lavori, dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte in modo da non alterare in alcun modo la primitiva funzionalità dei citati manufatti e direttamente a cura e spese del richiedente.
8.CAMERE, XXXXXXXX, CHIUSINI O GRIGLIE
a) Ove lungo le condutture/impianti/reti/sottoservizi siano da installarsi camerette e/o pozzetti di ispezione o di manovra, la struttura muraria dei manufatti non dovrà in alcun modo alterare il piano della strada e delle sue pertinenze.
b) Il profilo stradale, in corrispondenza dei relativi chiusini o griglie di copertura, dovrà risultare, ad opera finita, perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali. Tutti i chiusini e la struttura muraria di camere e pozzetti, dovranno essere realizzati secondo quanto riportato dalla norma UNI EN 124.
c) I chiusini e/o le griglie di copertura dei pozzetti dovranno essere riposizionati a perfetto livello del piano viabile, a totale carico del richiedente, ogni qualvolta la sede stradale venga interessata da lavori di ri-pavimentazione.
d) Nel caso in cui, per motivi tecnici, rappresentati dalla inidoneità del sottofondo stradale, non fosse possibile eseguire la fresatura della pavimentazione stradale stessa, il richiedente dovrà eseguire il ripristino stradale, in sormonta al manto esistente, per tutta la larghezza della carreggiata. Risulterà a carico del richiedente l'adeguamento alle nuove quote stradali, di tutti i manufatti destinati al disciplinamento delle acque, posti a lato della carreggiata.
Articolo 28
Modalità esecutive particolari in orari diversi dall'ordinario ed in condizioni di insufficiente visibilità
1. L'esecuzione dei lavori dovrà essere organizzata in modo tale che nelle ore notturne, in quelle al di fuori del normale orario di cantiere ed in tutte le giornate non lavorative, non permangano in alcun modo scavi aperti, ancorché perimetrati e segnalati da zona di cantiere interdetta al traffico. In tali periodi, la sede stradale al di fuori della perimetrazione del cantiere deve essere lasciata perfettamente sgombra da materiali, detriti e macchine operatrici. Le segnalazioni sopra indicate, sia durante le ore diurne e/o di completa visibilità, che nelle ore notturne e/o di offuscata visibilità dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.
Articolo 29
Attraversamenti sotterranei trasversali alla sede stradale
1.Giusto il disposto dell’articolo 66, comma 1 del Regolamento, gli attraversamenti trasversali di nuova costruzione ove possibile sono realizzati con trivellazione sub-orizzontale e/o con il sistema a spinta (cd. “spingitubo”) nel corpo stradale, in modo da non alterare il piano viabile. Per permettere tali operazioni sono consentite sulla eventuale scarpata o sulle eventuali aree di pertinenza stradali, limitati scavi, propedeutici all’operazione medesima, collocati a distanza dal limite della piattaforma
stradale pari, almeno, alla profondità del bordo inferiore della perforazione da effettuarsi. Il richiedente dovrà coordinarsi con i gestori delle reti di erogazione dei pubblici servizi (acqua, luce, gas, telecomunicazioni) per valutare eventuali interferenze.
2.Solo in caso di manifesta e comprovata impossibilità all’esecuzione dei lavori secondo quanto disposto precedentemente, è consentita l’esecuzione dei scavi trasversali “a cielo aperto”. Tali scavi, oltre a quanto previsto nella parte generale non potranno eccedere la metà della carreggiata stradale, con regolamentazione del transito a senso unico alternato, previo ottenimento di specifica ordinanza rilasciata, volta per volta, dalla Provincia ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Codice e dovranno essere sempre ortogonali all’asse stradale.
3.Laddove l’attraversamento in sotterraneo interessi anche parte della banchina stradale la quota minima tra l’estradosso dei manufatti ed il piano viabile, così come individuata nella parte generale non potrà in ogni caso risultare inferiore a m 1,60 in modo da permettere l’eventuale posa in opera di barriera stradale a mezzo di battipalo.
4.I ripristini definitivi di scavi trasversali alla sede stradale, oltre a quanto previsto al punto 3.5.h, dovranno essere eseguiti mediante la stesa in opera di conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) per una dimensione, misurata nel senso longitudinale della strada, non inferiore a m 10,00 e per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale.
0.Xx l’interasse fra successivi scavi trasversali risultasse di dimensione pari o inferiore a m 20,00 il ripristino definitivo dovrà interessare l’intera campitura tra gli scavi, collegandoli fra loro in modo da coprire gli spazi intermedi fra ogni distinto attraversamento, previa fresatura di tutta la porzione di piano viabile interessata.
Articolo 30
Percorrenze sotterranee longitudinali alle sede stradale
1.Le occupazioni longitudinali in sotterraneo devono essere, quantomeno nei tratti di viabilità extraurbana, realizzate nell’ambito della piattaforma stradale, preferibilmente al di fuori della carreggiata e possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa. Nel caso di scavi realizzati in banchina, sarà preferibilmente utilizzata la fascia a monte della sede stradale.
2.Solo in caso di comprovata e dimostrabile impossibilità all’esecuzione dei lavori secondo quanto disposto al precedente comma è consentita l’esecuzione dello scavo “a cielo aperto” lungo la carreggiata. Tali scavi longitudinali dovranno essere effettuati, compatibilmente con ulteriori condutture/impianti/reti/sottoservizi già esistenti.
3.Nel caso di condutture/impianti/reti/sottoservizi sottostanti la banchina stradale e quando la distanza dello scavo dal piano viabile risulti inferiore alla distanza tra il limite della carreggiata ed il ciglio dello scavo medesimo, lo stesso dovrà essere convenientemente armato e sarà eseguito a campioni come previsti nel progetto autorizzato dalla Provincia. La banchina stradale, la scarpata e le cunette dovranno essere ripristinate, nel più breve tempo possibile, nella forma e sagoma precedente alla manomissione.
0.Xx fine di consentire l’esecuzione in massima sicurezza e con il minor disagio possibile per il traffico stradale, gli scavi dovranno avvenire per tratti di lunghezza tale da consentire il completo riempimento in giornata e/o comunque prima di iniziarne una nuova tratta.
5.Laddove l’occupazione longitudinale sotterranea di nuova costruzione interessi, in parte o nella sua totalità, la banchina stradale, la quota minima tra l’estradosso dei manufatti ed il piano viabile, così come individuata nella parte generale non potrà, in ogni caso, risultare inferiore a m 1,60 in modo da permettere l’eventuale posa in opera di barriera stradale a mezzo di battipalo.
6.Nei ripristini definitivi di scavi longitudinali interessanti la carreggiata stradale, oltre a quanto previsto all'art. 3.5.h, la stesa in opera di conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) dovrà essere eseguita per l’intera larghezza della carreggiata, previa fresatura, ove ritenuta necessaria dal personale tecnico della Provincia, preventivamente consultato in merito ed in particolare in corrispondenza di soglie, marciapiedi e simili, onde evitare danni determinati da possibili differenze di quota del piano viabile risultante dai lavori.
7.Lo spessore del ripristino definitivo della pavimentazione stradale (bynder e tappeto d’usura) dovrà tenere conto della morfologia della preesistente pavimentazione, in particolar modo laddove la stessa presenti avvallamenti e depressioni, in modo da restituire un’opera finita priva delle suddette anomalie e con pendenze tali che le acque meteoriche defluiscano regolarmente nelle caditoie o nelle tombinature esistenti.
Articolo 31
Percorrenze ed attraversamenti aerei e/o sopraelevati
1.Dovranno essere quantomeno realizzati secondo le indicazioni di cui all’articolo 66, comma 8, del Regolamento e rispettare le normative vigenti in materia di progettazione, esecuzione/costruzione ed esercizio delle linee aree esterne, elettriche e non e limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici negli ambienti abitativi e/o esterni.
2.I sostegni delle linee aeree dovranno essere posti in opera, di norma, ad una distanza non inferiore a m 7,00 dal confine stradale nei tratti esterni ai centri abitati. Tale distanza potrà essere ridotta fino a 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe 0°, I° e II°, solo in caso di comprovati motivi tecnici. Nei centri abitati potranno essere adottate eventualmente distanze minori, da valutarsi secondo la situazione, che verranno di volta in volta stabilite dal Settore provinciale competente.
3.I conduttori delle linee aeree non dovranno in alcun punto ed in qualsiasi stagione o condizione meteorologica, avere una distanza dal piano viabile (altezza) inferiore a m 6,00 per le linee di classe 0° e I°, e non inferiore a m 7,00 + m 0,015 per ogni KV, per le linee di classe II° e III°.
Articolo 32
Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario
1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell’area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all’Ente gestore della strada nello stato preesistente.
Articolo 33
Obblighi dei frontisti delle strade
1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia hanno l’obbligo:
- di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
- di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria;
- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale;
- di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro;
- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi;
- di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche;
- di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale;
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
Articolo 34 Atti vietati
1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.
TITOLO QUARTO
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
Capo I
Determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento
Articolo 35
Suddivisione della rete stradale provinciale in categorie
1. Al fine di consentire una parametrazione del beneficio economico delle diverse zone della provincia, la rete stradale della Provincia di Savona viene suddivisa in tre categorie secondo i seguenti criteri:
a) Prima categoria: strade oggetto di trasferimento alla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, costituenti unitario collegamento interprovinciale e con tracciato parallelo alla costa;
b) Seconda categoria: ulteriori strade oggetto di trasferimento alla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, costituenti unitario collegamento interprovinciale;
c) Terza categoria: tutte le ulteriori viabilità provinciali non ricomprese nelle categorie precedenti.
2. Alla individuazione della rete stradale riconducibile ad ognuna delle categorie di cui al comma 1, provvede il Consiglio provinciale con apposita deliberazione.
3. Le aree appartenenti al demanio non stradale della Provincia o al patrimonio indisponibile, nonché le eventuali aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, sono classificate di 1ª categoria.
Articolo 36 Tariffe
1. Il Presidente della Provincia, con suo decreto, adotta uno schema di sintesi delle tariffe entro il termine dell’esercizio finanziario; lo schema, e le tariffe nello stesso contenute, entrano in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo; l’omesso o ritardato aggiornamento comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
2. Le tariffe contenute nello schema di sintesi di cui al comma 1 sono suscettibili di variazioni con riferimento:
a) alla suddivisione delle strade in categorie;
b) alle diverse tipologie di durata dell’occupazione;
c) alle maggiorazioni o riduzioni previste dal presente Regolamento.
Articolo 37 Oggetto del canone
1. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Le occupazione permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, sulle strade di proprietà della Provincia di Savona, comprese le loro pertinenze accessorie o di servizio (quali scarpate, opere d’arte, piazzali), e comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile della Provincia di Savona, sono soggette al pagamento del canone, secondo le tariffe adottate dalla Provincia di Savona, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento.
3. Sono parimenti soggette al pagamento del canone le occupazione permanenti e temporanee degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo di cui al comma 1, effettuati con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture, e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali risulti costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, o la stessa sia sorta per atto volontario giuridicamente rilevante o in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione). Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo privato, o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti, realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. L’occupazione non è necessariamente connessa alla realizzazione di un’opera visibile, ma può semplicemente consistere nella semplice disponibilità dell’area o dello spazio ovvero nella sottrazione della stessa area o spazio all’uso collettivo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 46.
5. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione all’entità dell’area o spazio pubblico occupato e sottratto all’uso collettivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dall’eventuale verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
6. Nel caso in cui l’autorizzazione interessi più soggetti, il pagamento del canone dovrà comunque avvenire in unica soluzione, rimanendo la Provincia di Savona estranea ai rapporti che legano i diversi intestatari del provvedimento. In deroga a ciò è possibile il pagamento pro quota esclusivamente nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dalla totalità degli utilizzatori con richiesta di pagamenti disgiunti.
7. L’applicazione del canone esclude l’applicazione di altri canoni di concessione o ricognitori.
8. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono soggette ad imposizione da parte dei Comuni medesimi, con le modalità dagli stessi stabilite. In tutti gli altri casi, il canone compete alla Provincia.
Articolo 38
Criteri di applicazione del canone
1. Il canone è commisurato alla superficie occupata ovvero a quella corrispondente alla proiezione al suolo delle occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, espressa in metri quadrati o metri/ lineari.
2. Il canone e le tariffe relative alle occupazioni, sono graduati secondo l’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale effetto le strade provinciali e le altre aree pubbliche sono classificate nelle tre categorie indicate all’articolo 35. Nel passaggio dalla terza alla prima categoria la tariffa è incrementata della misura del dieci per cento per ogni passaggio di categoria.
3. E’ definita una misura base della tariffa per occupazioni permanenti, corrispondente al valore dell’occupazione permanente generica di suolo pubblico. La misura base è oggetto di variazioni in ragione del beneficio economico dell’occupazione e/o del sacrificio dalla stessa imposto alla collettività, espressi dai “coefficienti di valutazione economica” di cui alla tabella A allegata al presente Regolamento.
4. Nell’ambito dello schema di sintesi delle tariffe, approvato con decreto del Presidente viene altresì definita una misura base della tariffa (mq occupazione per giorno) per occupazioni temporanee, commisurata al 5 % dell’analoga tariffa base per le occupazioni permanenti ovvero alla ridotta misura oraria di 1/24 per occupazioni inferiori alla giornata.
5. La misura base di cui al comma 5, è soggetta alle seguenti variazioni:
B. per occupazioni temporanee generiche fino a 14 giorni - tariffa intera,
C. per occupazioni temporanee generiche dal 15° giorno - tariffa ridotta del 50 per cento.
6. La misura base, con le eventuali modulazioni di cui ai punti A e B del comma 6, è altresì oggetto di variazioni in ragione del beneficio economico dell’occupazione e/o del sacrificio dalla stessa imposto alla collettività, espressi dai “coefficienti di valutazione economica” di cui al punto 2 della tabella A allegata al presente Regolamento.
7. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore: il cumulo può quindi essere effettuato a condizione che le occupazioni insistano su aree appartenenti sulla stessa strada provinciale, si riferiscano allo stesso provvedimento ed al periodo di tempo in esso indicato.
8. Per il tempo di occupazione del suolo stradale per lavori relativi a condutture e cavi interrati viene applicato il canone relativo all’occupazione temporanea.
9. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di collettori, cunicoli o gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, procederà ad imporre ai soggetti beneficiari, oltre il pagamento del relativo canone, anche un contributo “una tantum” nella misura del 50% delle spese occorse.
10. Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste dalle tariffe approvate il canone verrà fissato di volta in volta dalla Giunta medesima in analogia con le opere soggette a concessioni e/o autorizzazioni contemplate nel tariffario e regolamento.
11.Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in base al contenuto dell'art 831 L. 160/2019, dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:
Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti: euro 1
In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
12. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
13. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Articolo 39
Misura dello spazio occupato
1. Il canone non si applica per le occupazioni di suolo pubblico con innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi.
2. Ai fini del calcolo della superficie soggetta a canone, deve tenersi conto, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, della parte di suolo pubblico (anche soprassuolo o sottosuolo) rientrante nel limite massimo di 1000 metri quadrati. L’eventuale occupazione eccedente detto limite viene calcolata nella misura del 10 per cento.
3. Per le occupazioni con seggiovie o funivie, il canone è applicato nella misura ordinaria determinata con le modalità previste dall’articolo 22, fino ad una lunghezza dell’occupazione pari a 1 chilometro; per ogni chilometro, o frazione, superiore a 1, il canone va maggiorato del 20 per cento.
4. Per l’occupazione di suolo e soprassuolo con edicole, chioschi, ponteggi, nonché per l’occupazione di distributori di tabacchi e/o bevande, la superficie occupata si misura mediante proiezione orizzontale del massimo ingombro. Tale misurazione vale anche per l’occupazione effettuata con tende: se le stesse risultano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, viene computata la sola superficie eccedente l’area medesima.
5. Per le occupazioni del suolo con banchi di vendita e propaganda, pubblici esercizi, punti vendita di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, fiere e festeggiamenti, la superficie occupata è quella complessivamente impegnata dalle installazioni e dall’insieme delle aree di fruizione circostanti.
6. Per le occupazioni realizzate su aree a ciò destinate con autovetture private, il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Per i passi carrabili, gli impianti di distribuzione di carburanti e per l’installazione di impianti pubblicitari, si rinvia agli articoli successivi.
Articolo 40
Accessi - Diramazioni - Passi carrabili
1. Fatte salve le disposizioni dell’art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle fasce di pertinenza accessoria o di servizio intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. L’autorizzazione per la realizzazione di nuovi accessi, per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi, deve essere subordinata alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione in modo da consentire la più ampia visibilità della zona di accesso.
A tal fine, nel provvedimento autorizzativo, la Provincia si riserva la possibilità di imporre al concessionario, l’apposizione di adeguata segnaletica per il divieto di sosta.
3. Non è dovuto il canone nel caso di accessi, carrabili o non carrabili, posti a filo col manto stradale, quando manchi un’opera o manufatto visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico.
4. Ai fini dell’applicazione del canone gli accessi sono diversificati nelle seguenti tipologie:
a) accesso non carrabile e pedonale con divieto di sosta,
b) accesso carrabile ad uso civile,
c) accesso carrabile a fondi ad uso agricolo,
d) accesso carrabile ad uso artigianale, commerciale, industriale,
e) accesso carrabile a impianti per distribuzione di carburante.
5. Le tipologie sopra indicate, ai fini dell’applicazione delle tariffe, sono ulteriormente suddivisibili in accessi singoli e multipli (ad uso di più utenti).
6. La superficie dei passi carrabili e/o degli accessi di cantiere da assoggettare al canone, si determina moltiplicando la larghezza dell’accesso, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da’ accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
7. La richiesta del cartello di passo carrabile o del divieto di sosta sull’area antistante gli accessi medesimi, anche se in assenza di opere e/o manufatti configurabili come occupazione di suolo, comporta comunque l’applicazione della tariffa per il pagamento del canone. Alla tariffa sono assoggettati anche i passi carrabili per i quali il suddetto cartello è affisso ad opera diretta del titolare, sia se regolarmente autorizzato o abusivo.
8. Le aperture di accessi provvisori per cantieri, ancorché richieste per periodi superiori all’anno, sono autorizzate, fatta salva la facoltà di rinnovo, per un periodo non superiore all’anno e sono soggette alla tariffa relativa alle occupazioni temporanee generiche.
9. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto. Il richiedente l'abolizione del passo carrabile deve eseguire opere a chiusura dello stesso, anche diminuendone l'apertura fino alla larghezza di un passaggio pedonale, non superiore a m 1.
Articolo 41
Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciali è dovuto un canone annuale, in base alle tariffe approvate dalla Provincia.
2. Ai sensi dei commi 826 e 829 della L.160/2019, per le occupazioni con serbatoi, la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni di suolo e sottosuolo provinciale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa, e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni di suolo operate con chioschi direttamente connessi all’area di servizio e che insistono su una superficie non superiore a mq. 4. Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, viene applicata la tariffa prevista per le occupazioni permanenti generiche.
4. Agli accessi alle aree per l’esercizio di distributori di carburanti si applica quanto previsto dall’art. 46.
5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
6.Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
Articolo 42
Impianti pubblicitari, segnali turistici e di territorio, e altre tipologie
1. Gli impianti pubblicitari, i segnali di indicazione di servizi e turistici ricadenti fuori dai centri abitati, sono soggetti ad applicazione del canone nel caso in cui i medesimi siano installati su proprietà provinciale.
2. La misura dell’occupazione di suolo pubblico da considerare per il calcolo del canone è data dall’area derivante dal prodotto tra la larghezza alla base del cartello ed un terzo dell’altezza massima dello stesso da terra; nei provvedimenti autorizzativi sono in ogni caso prescritte adeguate controventature oblique per assicurare la perfetta stabilità dell’impianto.
3. Il registro prescritto dall’articolo 53, comma 9, del D.P.R. 495/1992 è tenuto in forma automatizzata nell’ambito della procedura di registrazione di tutte le autorizzazioni/concessioni richieste e rilasciate sulle strade provinciali.
Articolo 43
Antenne ed altri dispositivi di telefonia e trasmissione dati
1. La tariffa annua per l'occupazione di suolo e soprassuolo appartenente al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia di Savona per l'installazione di impianti tecnologici di radio telecomunicazione posti in essere per la fornitura dei servizi di telefonia, tele-radiotrasmissione e trasmissione dati viene stabilita con decreto del Presidente entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente e in maniera forfettaria.
Articolo 44 Esenzioni
1. Sono esenti dal pagamento del canone e dal corrispettivo per i mezzi pubblicitari:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato (limitatamente alle occupazioni connesse all’esercizio del culto), da Enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, in caso di occupazione diretta da parte degli Enti suddetti; nel caso le occupazioni siano gestite da società e/o aziende di diritto privato, non si fa luogo ad esenzione e gli oneri per la concessione sono a carico del gestore del servizio.
b) le occupazioni effettuate con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto e le relative cabine d’attesa, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, (compresi gli specchi parabolici), purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap, facenti parte del nucleo familiare del titolare.
h) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;
i) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico o sociale, purché l’area occupata non ecceda i 20 metri quadrati;
j) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche, necessarie per l’attività agricola nei comuni classificati montani (articolo63 comma C, L.549/95) ovvero quelle effettuate da consorzi operanti nel settore primario, intesi come tali le associazioni di più soggetti di diritto pubblico o privato esercenti una medesima attività economica, collegata all’agricoltura o alla tutela ambientale, o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante una organizzazione comune;
k) le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali, laddove non comportino installazioni di paletti, gazebo, tribune od altro tipo di struttura, ovvero le occupazioni che pur comportando tali installazioni, non presentino una durata superiore alle trentasei ore e/o una superficie occupata complessiva superiore a quaranta metri quadrati; il superamento anche solo di uno dei limiti citati comporta il pagamento del canone per l’occupazione ovvero per il tempo eccedenti;
l) le occupazioni temporanee effettuate da imprese che eseguono lavori per conto di enti esenti indicati al punto a), per il tempo strettamente necessario al compimento dei lavori.
m) le recinzioni di qualsiasi natura, poste in opera su muri o cordoli di proprietà provinciale, a condizione che la manutenzione delle stesse risulti a carico del titolare della concessione/autorizzazione;
n) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
o) accessi agricoli purchè il titolare sia coltivatore diretto o pensionato ex coltivatore diretto
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
c) occupazioni di pronto intervento con xxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione edilizia di durata non superiore a due ore;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco, ovvero di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.
3. I soggetti titolari delle occupazioni sopra elencate sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione, che seguirà l’iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione, il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.
4. Il canone non è dovuto quando il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 7,00. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario.
Articolo 45 Esclusione dal canone
1. Il canone non si applica:
a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili;
b) alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia;
c) a tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita dalle disposizioni di legge in materia.
Articolo 46
Modalità e termini per il versamento del canone
1. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno e decorre dal primo gennaio di ogni annualità. Qualora in corso d'anno la titolarità della concessione cambi per voltura od altro, il canone è dovuto dal titolare in essere al primo gennaio.
2. Per le occupazioni permanenti, fatte salve le possibilità di rateizzazione di cui al successivo comma 4, il pagamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato prima del rilascio dell’atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, in un’unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell’occupazione.
4. Eventuali dilazioni di pagamento sono disciplinate dal Regolamento delle Entrate
Capo II
Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva
Articolo 47 Accertamento
1. La Provincia tramite il Settore preposto all'attività di verifica o tramite i soggetti autorizzati ex art.1, comma 179 della L.n. 296/2006, nonché altri dipendenti della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2.L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3.Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 7,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
Articolo 48 Sanzioni e indennità
1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità, sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
1.1) l’indennità pari al canone maggiorato del suo 50% considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
1.2) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2.Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente regolamento.
3.Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del codice della strada.
0.Xx caso di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori come disciplinato dal Regolamento delle Entrate.
0.Xx caso di omesso versamento (mancato pagamento entro un anno dal termine fissato) è dovuta, oltre agli interessi moratori applicati come sopra, una maggiorazione del 50 per cento del canone dovuto.
6.Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
0.Xx richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all’abuso.
Articolo 49 Riscossione coattiva
1.L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2.Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
Articolo 50 Interessi
0.Xx misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
0.Xx caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la
scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Articolo 51 Rimborsi
1.Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia evade le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 7,00.
3.I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 52 Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 53 Controllo dei versamenti
1. Il Settore competente della liquidazione dei versamenti in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Settore preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o raccomandata AR, un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non gg 10 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva.
Articolo 54 Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione in forma diretta, al Dirigente del Servizio sono attribuite la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
TITOLO QUINTO
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 55 Ambito di applicazione
Le norme qui contenute si applicano in tutto il territorio della Provincia di Savona e disciplinano le installazioni di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari (striscioni-locandine-stendardi) lungo le strade provinciali, oltre che le installazioni di segnali di indicazione di servizi utili e di segnali di indicazione turistici e di territorio.
I principi informatori sono la sicurezza della circolazione stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l’altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari e segnaletici.
Articolo 56 Definizione dei mezzi pubblicitari
1.Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario:
a) insegna di esercizio;
b) preinsegna;
c) sorgente luminosa;
d) cartello;
e) striscione, locandina e stendardo;
f) segno orizzontale reclamistico;
g) impianto pubblicitario di servizio;
h) impianto di pubblicità o propaganda.
Articolo 57 Dimensioni dei mezzi pubblicitari
1.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le dimensioni e le superfici comprese nei limiti indicati dall'art. 48 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
Articolo 58 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
1.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere le caratteristiche indicate negli articoli 49 e 50 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
0.Xx sensi dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
3.Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Articolo 59 Messaggi pubblicitari
1.Non sono consentiti messaggi pubblicitari che possano ledere e/o offendere la dignità e il decoro di alcuno, né quelli che possano trascendere il comune senso del pudore.
2.Non è consentito l'utilizzo della simbologia prevista per la segnaletica stradale.
0.Xx retro dei mezzi pubblicitari monofacciali e di quelli segnaletici è di colore opaco grigio scuro/nero.
4.All'esterno dei centri abitati, i messaggi pubblicitari non possono riportare indicazioni supplementari al messaggio principale se non di rapido recepimento mnemonico da parte dell'utenza stradale, ossia diciture che per una loro corretta e/o completa recezione possano indurre l'utente della strada a rallentare o arrestare la propria marcia pregiudicando la sicurezza della circolazione stradale.
Articolo 60
Ubicazione lungo le strade dei mezzi pubblicitari
1.I punti vietati, le distanze e l'esposizione da rispettare, per l'installazione o il mantenimento dei mezzi pubblicitari, sono quelle previste dall'articolo 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
2.Le distanze si applicano nel senso della singola direttrice di marcia, considerando a tal fine ogni elemento di comunicazione visiva rivolto all'utente della strada che percorre una singola direttrice di marcia indifferentemente dalla posizione di tale manufatto.
3.All'esterno dei centri abitati l'installazione di insegne di esercizio su pertinenze private degli esercizi fronteggianti le curve è ammessa a distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, oppure a distanza inferiore a condizione che siano collocate in posizione parallela alla strada e in aderenza al fabbricato di pertinenza dell'esercizio.
0.Xx Provincia, qualora ne sussista l'opportunità e previa valutazione dei responsabili degli uffici tecnici, può subordinare l’installazione del mezzo pubblicitario alla realizzazione di dispositivi di protezione e/o alla modifica della segnaletica verticale presente in loco, a carico del soggetto interessato.
5.E' consentito il mantenimento, previa autorizzazione, dei mezzi pubblicitari nelle posizioni assegnate dalla Provincia con apposito verbale conseguentemente alle operazioni di riordino nell'ambito del relativo “Tavolo di lavoro” di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 172 del 03/08/2010.
Articolo 61
Segnali di indicazione alberghiera, industriale, turistica e di territorio
1.I segnali di indicazione turistica e di territorio sono disciplinati dall'art. 134 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), e devono avere le seguenti caratteristiche:
⚫ colori predefiniti dall'articolo 78, comma 2 del D.P.R. 495/1992
o per alberghi e strutture ricettive affini: sfondo bianco/scritta blu o nera
o per camping e punti di interesse turistico: sfondo marrone/scritta bianca
o per stabilimenti industriali, artigianali e centri commerciali: sfondo nero/scritta gialla
⚫ forma rettangolare e dimensioni di cm 125 di base per cm 25 di altezza, oppure di cm 100 di base per cm 20 di altezza;
⚫ composizione e ordine degli elementi: freccia, simbolo e iscrizione su una o due righe, come indicato nelle tabelle II 13/a e II 13/b del D.P.R. 495/1992, e come rappresentato nelle figure da II 294 a II 301;
⚫ raffigurazione di un simbolo tra quelli di cui alle figure da II 100 a II 231 del D.P.R. 495/1992, è preclusa pertanto la segnalazione di attività non raffigurate in tali simboli;
⚫ collocazione sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, a non oltre i 10 km di distanza dal luogo stesso;
⚫ in generale devono essere conformi alle disposizioni contenute negli articoli disciplinanti le categorie sovraordinate:
SEGNALETICA VERTICALE (art. 77 e s.)
└ SEGNALI DI INDICAZIONE (art. 126)
└ SEGNALI DI DIREZIONE (art. 128)
└ SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO (art. 134)
Xxxxxx inoltre rispettare tutte le disposizioni seguenti:
1. non possono contenere messaggi pubblicitari, né essere abbinati a mezzi pubblicitari;
2. non possono contenere ulteriori diciture oltre alla denominazione dell'attività segnalata;
3. non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali;
4. non possono essere abbinati agli altri segnali stradali;
5. non possono essere collocati sulle isole spartitraffico interne alle aree di intersezione;
6. possono essere collocati sulla soglia dell'intersezione o al limite di uscita della stessa;
7. possono essere posti in posizione autonoma e singola;
8. sul medesimo supporto possono essere collocati un numero massimo di 6 segnali delle stesse dimensioni;
9. le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria;
10. può essere applicata su di essi la pellicola rifrangente di classe I, è vietato l'impiego di pellicole ad elevata efficienza rifrangente.
0.Xx Provincia di Savona valuterà la necessità delle installazioni richieste in funzione della utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.
3.Per il segnalamento di attività non incluse nella simbologia contenuta nel D.P.R. 495/1992, o per le quali non è apprezzata l'utilità per la generalità degli utenti della strada, potranno essere considerate le preinsegne nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Articolo 62
Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
1.I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono disciplinati dall'art. 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) , e devono avere le seguenti caratteristiche:
⚫ forma rettangolare e dimensioni di cm 60 di base per cm 90 di altezza, in abbinamento al pannello integrativo “distanza” l'altezza complessiva è di cm 110, possono essere valutate dimensioni diverse in caso di segnale multiplo di cui alla figura II 376;
⚫ colori, composizione e ordine degli elementi: simbolo, iscrizione ed eventuale freccia, come indicato nella tabella II 8 del D.P.R. 495/1992, e come rappresentato nelle figure II 354 (assistenza meccanica), II 356 e II 357 (rifornimento), II 363 (campeggio), II 365 (motel), II 366 (bar), II 367 (ristorante);
⚫ collocazione sulle strade extraurbane;
⚫ in generale devono essere conformi alle disposizioni contenute negli articoli disciplinanti le categorie sovraordinate:
SEGNALETICA VERTICALE (art. 77 e s.)
└ SEGNALI DI INDICAZIONE (art. 126)
└ SEGNALI che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136)
Xxxxxx inoltre rispettare tutte le disposizioni seguenti:
1. non possono contenere messaggi pubblicitari, né essere abbinati a mezzi pubblicitari;
2. non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali stradali;
3. non possono essere abbinati agli altri segnali stradali;
4. le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria;
5. può essere applicata su di essi la pellicola rifrangente di classe I, è vietato l'impiego di pellicole ad elevata efficienza rifrangente.
Articolo 63
Impianti pubblicitari di servizio
0.Xx superficie massima dei cartelli pubblicitari da installare su paline di fermata autobus è di 1,50 mq monofacciale e di 3,00 mq bifacciale, e sulle pensiline di fermata autobus è di 2,00 mq.
2.Fuori dai centri abitati, agli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus non si applicano le distanze previste dal comma 2 dell'art. 51 del D.P.R 495/1992, fermo restando il rispetto delle distanze previste per tali strutture dall'art. 352 dello stesso decreto.
3.E' comunque vietato il posizionamento nei punti indicati dal comma 3 del già citato articolo 51 del
D.P.R 495/1992.
0.Xx ogni caso l'installazione di mezzi pubblicitari su paline e pensiline di fermata autobus, affinché possa essere legittimamente realizzata, dovrà essere approvata dal gestore del servizio pubblico di linea per il trasporto di persone autorizzato, ai sensi dell'art. 352 del D.P.R. 495/1992, ad apporre ed a mantenere tali manufatti.
5.Fuori dai centri abitati è vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapedonali.
6.Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali.
Articolo 64 Permessi
1.All'esterno dei centri abitati la collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari in vista delle strade provinciali, nonché la collocazione di segnali di indicazione di servizi utili e di segnali di indicazione turistici e di territorio lungo le strade provinciali, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione stradale da parte della Provincia.
La durata dell’atto di autorizzazione è di anni 3 (tre) ed è rinnovabile. La durata dell’atto per le installazioni temporanee (striscioni-locandine-stendardi) è indicata nell’atto stesso ed in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi.
2.Nell’interno dei centri abitati la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta della Provincia se la strada è provinciale. Il nulla osta assume efficacia soltanto nell’ambito del provvedimento di autorizzazione comunale. Il nulla osta non è un titolo abilitativo, pertanto non ha scadenza e non è, né rinnovabile, né volturabile.
3.Quando i mezzi pubblicitari, esclusi i segnali, vengono collocati su una strada appartenente ad un ente diverso e sono evidentemente visibili da una strada provinciale, l’autorizzazione alla loro installazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.
4.Non sono soggetti ad autorizzazione i cartelli e le targhe di superficie non superiore a 0,2 mq, né i manifesti informativi che non siano alla diretta attenzione degli utenti della strada a bordo di veicoli (es. bacheche, avvisi pubblici, manifesti elettorali).
5.Non sono soggette ad autorizzazione le insegne d'esercizio collocate a distanza maggiore di 30 metri dalla sede stradale; non sono altresì soggette ad autorizzazione le insegne d'esercizio parallele al senso di marcia dei veicoli, di superficie non superiore a 1,00 mq, poste a distanza non inferiore a 5 metri dalla sede stradale.
6.E' consentita l'installazione, all'interno dell'area verde adibita a rotatoria di cartelli pubblicitari reclamizzanti soltanto l'azienda che cura l'area stessa, previa intesa scritta con la Provincia. I cartelli potranno avere le dimensioni massime di cm 100 di base per cm 80 di altezza. La quantità massima di cartelli è pari al numero di strade che si intersecano.
7.L'autorizzazione stradale non legittima il titolare ad installare o mantenere mezzi pubblicitari o segnaletici qualora il medesimo non sia in possesso di tutte le altre autorizzazioni necessarie ed eventuali prescritte dalle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, tributarie e civili.
0.Xx registro prescritto dall’articolo 53, comma 9, del D.P.R. 495/1992 è tenuto in forma automatizzata nell’ambito della procedura informatica di registrazione di tutte le autorizzazioni richieste e rilasciate sulle strade provinciali.
9.Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.
10.Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari o segnaletici, l’autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
11.L’autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
Articolo 65 Istanze
1.Le istanze tendenti ad ottenere l’autorizzazione stradale sono presentate alla Provincia e vengono istruite per ordine di protocollo.
0.Xx richiedente deve indicare nell'istanza, ovvero allegare alla medesima, oltre alla eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Ente:
a) numero di strada e progressiva distanziometrica, in corrispondenza del punto di collocazione, espressa in chilometri, ettometri e metri, desumibili con l’ausilio dei segnali di progressiva chilometrica o ettometrica presenti in loco;
b) breve relazione tecnica descrittiva dell'impianto, del punto di collocazione e delle modalità di installazione, completa delle misure delle dimensioni e delle distanze;
c) autodichiarazione prevista dall’art. 53 comma 3 del D.P.R. 495/1992, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
d) bozzetto a colori;
e) documentazione fotografica con fotomontaggio dell'impianto per ciascun senso di marcia nella quale sia chiaramente visibile l’intera sede stradale nella sua larghezza oltreché ciascuna faccia dell'impianto nella sua integrità;
f) planimetria del tratto di strada compreso tra i 100 m precedenti ed i 100 m successivi al punto di collocazione del cartello, da riprodurre in scala 1:1000 su formato A4, completa degli elementi necessari a verificare il rispetto delle norme relative al posizionamento dell’impianto, ai sensi dell’art. 53 c. 3 del D.P.R. 495/1992, con la riproduzione oltre che delle caratteristiche proprie della strada (curve, intersezioni, ponti, cavalcavia, ecc..) anche di tutti i segnali stradali e gli altri mezzi pubblicitari esistenti, e completa delle quote planimetriche indicanti le distanze dal punto di collocazione ad ogni singolo elemento riprodotto;
g) estratto di mappa catastale con l’ubicazione dell’impianto, completa degli identificativi catastali;
h) autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta di essere in possesso del permesso del proprietario del sedime sul quale si intende installare l'impianto pubblicitario, qualora l'area risulti di proprietà privata;
i) attestazione di versamento degli oneri previsti.
3.Ove l’istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato che entro il termine perentorio di giorni 30 dovrà produrre le integrazioni richieste; in caso contrario l'istanza si intende rinunciata. E’ ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
4. L’istanza per il rilascio del nulla osta va presentata di norma alla Provincia dall’Amministrazione comunale, ovvero da altro ente, competente al rilascio dell’autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero del rinnovo dell'autorizzazione. La Provincia evade l’istanza entro 60 (sessanta) giorni lavorativi. L’Amministrazione procedente, prima dell’emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Savona allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati. Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta all'Amministrazione procedente, previo pagamento del corrispettivo dovuto da parte del titolare dell'impianto da autorizzare. Ove l’istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione procedente ed all’interessato che dovrà sopperirvi entro 30 (trenta) giorni. A conclusione del procedimento, l’Amministrazione procedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell’autorizzazione. Al fine di snellire ed agevolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione comunale, il titolare dell'impianto da autorizzare ha la facoltà di presentare autonomamente alla Provincia copia dell'istanza presentata all'Amministrazione comunale completa di tutti gli elaborati allegati.
5.Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo finale entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data del timbro del protocollo apposto sull’istanza, fatta salva la sospensione del termine per richiesta di integrazioni.
Il termine sopra indicato è ridotto a 15 giorni lavorativi per il rilascio di autorizzazioni temporanee.
6.Scaduti i termini sopra indicati senza che sia stato rilasciato il provvedimento autorizzativo, il richiedente non è titolato all'installazione del mezzo pubblicitario in quanto l'istituto del silenzio- assenso non è valevole per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione. (cfr. Sentenza n. 4869/2007 Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile).
Articolo 66 Rinnovo
1.Gli atti dirigenziali di autorizzazione o di concessione rilasciati dalla Provincia di Savona, possono essere rinnovati di ulteriori 3 (tre) anni, previa presentazione di istanza da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza e previo versamento del corrispettivo.
2.Dovranno essere allegate all'istanza, l'attestazione del versamento del corrispettivo dovuto e documentazione fotografica datata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, costituita da una foto per ciascun senso di marcia nella quale sia chiaramente visibile l’intera sede stradale nella sua larghezza oltreché ciascuna faccia dell'impianto nella sua integrità.
0.Xx validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza dell'atto precedente. 0.Xx mancanza della domanda di rinnovo, l'autorizzazione decade il giorno stesso della scadenza.
Articolo 67 Diniego
1.Qualora l’istanza non possa essere accolta il dirigente emette provvedimento di xxxxxxx con le modalità indicate nell'art. 10-bis della Legge 7-8-1990 n. 241.
2.Solo in questo caso il richiedente avrà diritto al rimborso della tariffa versata. 3.E’ possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.
Articolo 68
Cessione di posizioni e mezzi pubblicitari -Voltura
1.Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni e degli impianti autorizzati, deve essere presentata tempestiva comunicazione corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.
2.Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia restano valide fino alla loro scadenza.
3.L'azienda subentrante alla scadenza delle autorizzazioni potrà chiederne il rinnovo con le modalità di cui all'articolo 15.
4.Nel caso di cessione di impianti tra persone fisiche, il nuovo proprietario dovrà presentare domanda di voltura della titolarità dell'autorizzazione.
5.Dovranno essere allegate all'istanza, l'attestazione del versamento del corrispettivo dovuto per il rilascio dell'atto, e documentazione fotografica datata non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione, costituita da una foto per ciascun senso di marcia nella quale sia chiaramente visibile l’intera sede stradale nella sua larghezza oltreché ciascuna faccia dell'impianto nella sua integrità.
6.Laddove la successione avvenga “inter vivos”, l’obbligo della comunicazione spetta anche al titolare precedente che deve controfirmare la domanda presentata dal subentrante, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione e/o autorizzazione di cui è titolare.
7.L’omessa richiesta di voltura comporta l’obbligo del concessionario al pagamento di tutte le somme dovute per canoni e tasse in solido con chi subentra nella concessione.
Articolo 69 Termine di installazione
0.Xx provvedimento di autorizzazione fissa in 1 anno, dalla data di rilascio dell’atto autorizzativo, il termine ultimo per l’installazione integrale dei mezzi pubblicitari o segnaletici.
0.Xx mancata installazione dell’impianto entro il suddetto termine comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.
Articolo 70
Variazione del messaggio pubblicitario
0.Xx variazione del messaggio pubblicitario degli impianti posizionati fuori dai centri abitati è disciplinata dall’art. 53, comma 8 e dall'art. 56, comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
2.All'interno dei centri abitati l'eventuale richiesta di variazione del messaggio pubblicitario deve essere presentata al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione; in tal caso la Provincia non rilascia alcun parere.
Articolo 71
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
0.Xx titolare dell’autorizzazione è tenuto a:
-verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari o segnaletici e delle loro strutture di sostegno;
-effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
-adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
-procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.
0.Xx manutenzione dell’impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell’autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
0.Xx riscontro di un cattivo stato di conservazione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, la revoca dell’autorizzazione e la rimozione dell'impianto qualora costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati e/o il rimborso delle spese sostenute.
0.Xx Provincia ha facoltà di revocare o modificare l’autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
0.Xx titolare dell'autorizzazione è obbligato a rispondere in toto dei danni eventualmente provocati dall'impianto, siano essi nei confronti dell'Amministrazione, sia verso terzi.
Articolo 72 Targhette di identificazione
0.Xx ogni mezzo pubblicitario o segnaletico autorizzato, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione prevista dall'art. 55 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.
In essa sono riportati i seguenti dati:
• amministrazione rilasciante;
• soggetto titolare;
• numero dell’autorizzazione;
• progressiva chilometrica del punto di installazione;
• data di scadenza.
2.E' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. Le iscrizioni dovranno in ogni caso essere aggiornate ad ogni variazione dei dati medesimi.
Articolo 73 Oneri
0.Xx Provincia fissa gli importi degli oneri per le operazioni tecnico-amministrative dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni e nulla osta, ai sensi dell’art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2.Per il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni e nulla osta il soggetto richiedente deve versare un corrispettivo determinabile sulla base del tariffario predisposto dalla Provincia
0.Xx tariffario è approvato con Decreto del Presidente della Provincia ed è reso pubblico entro il 31 ottobre dell'anno precedente come previsto dal comma 7 dell'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.
0.Xx tariffario approvato è trasmesso ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
0.Xx rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di nulla osta è subordinato al versamento da parte del richiedente del corrispettivo.
6.Le tariffe applicate a tutti i tipi di mezzi pubblicitari che siano luminosi o illuminati da sorgente luminosa, sono maggiorate del 30%.
7.Le tariffe alla voce “cartelli e altri mezzi pubblicitari” si applicano ai cartelli e agli impianti pubblicitari di servizio; le tariffe alla voce “insegne d'esercizio” si applicano alle insegne collocate su l'area pertinenziale dell'azienda stessa; le tariffe alla voce “segnali di indicazione” si applicano ai segnali di cui agli articoli 134 e 136 del D.P.R. n. 495/1992, oltreché alle preinsegne.
0.Xx tariffa relativa ai mezzi pubblicitari di superficie complessiva maggiore di 12 mq, è applicata a quegli impianti per i quali sono previste specifiche deroghe alle norme disciplinanti i limiti dimensionali, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992.
9.Per le installazioni temporanee fino a un anno, le tariffe sono diversificate solamente in funzione della durata temporale, distinguendo i primi 30 giorni dai periodi successivi di pari durata. Oltre i primi 30 giorni, il corrispettivo dovuto è proporzionale al numero di periodi di 30 giorni di durata delle installazioni, arrotondato per eccesso nel caso in cui il numero di giorni complessivi non sia un multiplo di 30.
Articolo 74 Esenzioni
1.Sono esenti dal versamento del corrispettivo:
-lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi, le Comunità Montane, gli Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato (limitatamente alle installazioni connesse all’esercizio del culto) e gli Enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986;
-le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) limitatamente alle installazioni pubblicitarie e segnaletiche connesse al loro esercizio istituzionale;
-le proloco e le associazioni di Pubblica Assistenza, limitatamente alle installazioni pubblicitarie temporanee connesse alle manifestazioni locali;
-le associazioni sportive, limitatamente alle installazioni pubblicitarie temporanee connesse alle manifestazioni sportive.
Articolo 75 Rimborsi
1.I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza alla Provincia, il rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo con le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate.
TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 76 Disciplina transitoria
1. Le concessioni e le autorizzazioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla loro naturale scadenza, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizione contenute nel Regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone costituisce implicita accettazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Entro il 31 dicembre 2021 il Sevizio competente relaziona al Consiglio Provinciale sugli esiti della prima applicazione del presente regolamento, proponendo, ove occorrenti, modifiche o integrazioni dello stesso.
5. Il pagamento del canone relativo alle utenze riguardanti strade provinciali ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, laddove corrisposto ai Comuni nell’ambito del regime fiscale previgente, e attualmente dovuto alla Provincia ai sensi dell’articolo 9, per il primo anno di applicazione del presente Regolamento viene quantificato e richiesto non appena disponibili, per ogni occupazione, i dati ed i parametri quantitativi necessari, anche in deroga alle tempistiche previste dall’articolo 29; i soggetti tenuti potranno provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta, senza l’applicazione delle sanzioni e/o degli interessi; decorso inutilmente tale termine, troveranno applicazioni le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge in materia.
Articolo 77
Rinvii e abrogazione norme esistenti
1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 446/1997 e in tutte le altre di legge in vigore.
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme stabilite dalla Provincia di Savona in materia di concessioni e/o autorizzazioni.
Articolo 78 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria provinciale afferente al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27,
commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED ELENCO
Appartengono alla:
a) Prima categoria: le strade oggetto di trasferimento alla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, costituenti unitario collegamento interprovinciale e con tracciato parallelo alla costa;
b) Seconda categoria: tutte le ulteriori strade oggetto di trasferimento alla Provincia di Savona ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, costituenti unitario collegamento interprovinciale;
c) Terza categoria: tutte le ulteriori viabilità provinciali non ricomprese nelle categorie precedenti.
nome xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx xxx | xx xx | xxxxxxxxxx |
XX 0 | ALBISOLA S. ELLERA STELLA S.XXXXXXXX | 000 449 | 011 034 | 10,585 |
XX 0 | XXXXXXX XXXXXX | 000 000 | 007 400 | 7,4 |
XX 0 | XXXXXX X. XXXX X.XXXXXXX XXXXXXXX | 001 735 | 012 510 | 10,775 |
XX 0 | ALTARE MALLARE | 001 930 | 008 040 | 6,11 |
XX 0 dir | ALTARE MALLARE - zona industriale | 000 000 | 002 359 | 2,359 |
XX 0 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X.XXX XXXXX | 001 050 | 026 075 | 25,025 |
XX 0 | XXX XXXXX XXXX. XXXXXXXXXXXX | 000 000 | 002 200 | 2,2 |
XX 0 | XXXXXXXX - XXXXX XXXXXX - XXXXXX X. XXX | 000 000 | 018 635 | 18,635 |
XX 0 xxx | XXXXXXXX - XXXXX PORTIO - FINALE X. XXX Xxxxxx di Portio | 005 950 | 009 080 | 3,13 |
XX 0 xxx X | XX 0 DIR A | 000 000 | 000 593 | 0,593 |
XX 0 | XXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXX | 002 360 | 014 060 | 11,7 |
XX 00 | XXXXXXX - XXXXXXXXX | 000 000 | 002 015 | 2,015 |
XX 00 | XXXXXXXX - XXXXXX - XXXXXXX | 000 000 | 005 000 | 5 |
XX 00 | XXXXXX - ALTARE | 000 240 | 026 640 | 26,4 |
XX 00 | XX XXX XXXXXX (XXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXX XXX XXXXX) | 000 000 | 000 400 | 19,15 |
XX 00 xx xxx | XX XXX XXXXXX (XXXXXX-XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXX XXX XXXXX) | 001 950 | 004 250 | 2,3 |
XX 00 | XXX XXXXXXXXXX (XXXXXX XXX XXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXX) | 000 000 | 011 920 | 11,92 |
XX 00 | XXXXXXX - XXXXXXX - XXXXXXX - XXXXXXX | 001 584 | 021 600 | 20,016 |
XX 00 xxx | XXX XXXXX XX XXXXXXXX - XXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 000 | 002 600 | 2,6 |
XX 00 | XX XXXXXXX | 000 000 | 018 000 | 18 |
XX 00 | XXXXXX XXXXXX (XXXXX) - CALICE - RIALTO | 000 356 | 011 185 | 10,829 |
XX 00 | XXXXXXX - TESTICO | 000 000 | 017 700 | 17,7 |
XX 00 | XX XXXXXXX | 000 000 | 007 140 | 7,14 |
XX 00 | XX XXXX | 000 000 | 005 312 | 5,312 |
XX 00 | XX XXXXXXX | 000 000 | 004 200 | 4,2 |
XX 00 | XXXXX - XXXXX - XXXXXX X.XXXXXXX | 000 000 | 009 120 | 9,12 |
XX 00 | XXXXXX XXXXXX - XXXXXXX - XXXXXXX | 000 000 | 016 620 | 16,62 |
XX 00 | XXXXXX XXXXXX - GIUSTENICE | 000 120 | 004 730 | 4,61 |
XX 00 xxx | XXXXXX XXXXXX - Xx Xxxxxx Xxxxxx | 001 195 | 001 700 | 0,505 |
XX 00 xxx | XXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXXX - Bretella | 000 000 | 000 340 | 0,34 |
XX 00 | XXXXX - XXXXXXXX - XXXXXXX | 001 530 | 005 800 | 4,27 |
XX 00 | XX XXXXXXXX | 000 725 | 002 650 | 1,925 |
XX 00 xxx | XX XXXXXXXX bis | 001 230 | 002 860 | 1,63 |
XX 00 | XXXXXX XXXXXX (XXXXX) - ORCO FEGLINO | 000 727 | 008 320 | 7,593 |
XX 00 xxx | XXXX XXXXXXX | 003 240 | 007 195 | 3,955 |
XX 00 xxx | XXX XXXXX XX XXXX | 010 850 | 027 300 | 16,45 |
XX 00 | XXX XXXXX XX XXXXXXXX | 000 000 | 000 855 | 19,208 |
XX 00 dir A | DEL COLLE DI CADIBONA - VARIANTE DI CARCARE (rinominata in SP.15 bis del. 2017/38) | 000 000 | 002 600 | 2,6 |
XX 00 xxx X | XXX XXXXX XX XXXXXXXX - DEGO | 120 270 | 124 570 | 4,3 |
XX 00 xxx X | XXX XXXXX XX XXXXXXXX - DIR C (rinominata in SP.61 del. 2017/5) | 000 000 | 000 829 | 0,829 |
XX 00 xxx | XXX XXXXX XX XXXXXXXX - XXXXX XXXXXX | 105 980 | 115 150 | 9,17 |
XX 00 | XXXX - PIAMPALUDO - LA CARTA | 000 000 | 012 171 | 12,171 |
XX 00 | XX XXXXXX X. XXXXXXXX | 000 000 | 002 800 | 2,8 |
XX 00 | XXXX - X.XXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXX | 000 000 | 010 010 | 10,01 |
XX 00 xxx | XXXX - X.XXXXXX - XXXXX XXXXXXXXXX xxx | 007 940 | 010 800 | 2,86 |
XX 00 | XXXXXXX - XXXXXXXXXX | 000 000 | 005 340 | 5,34 |
XX 00 | XXXXXXX - VENDONE - ONZO | 000 000 | 014 815 | 14,815 |
XX 00 | XXXXXX - XXXXXXXX | 002 481 | 006 875 | 4,394 |
XX 00 | XXXXX - XXXXXXXXX - XXXXXXXX | 000 000 | 003 909 | 3,909 |
XX 00 | XXXXXXX - XXXXXXX - XXXXXXX | 000 000 | 009 940 | 9,94 |
XX 00 | XXXXXXX - XXXXXXXXXXX | 000 686 | 002 720 | 2,034 |
XX 00 | XXXX - XXXX - XXXXX XXX XXXXXXX | 000 000 | 011 680 | 11,68 |
XX 00 | XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | 000 000 | 008 950 | 8,95 |
XX 00 | X.XXXXXXXX - XXXXXX | 000 000 | 007 670 | 7,67 |
XX 00 | XXX XXXXX | 000 000 | 003 160 | 3,16 |
XX 00 | XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | 000 000 | 009 360 | 9,36 |
XX 00 | XXXXXX XXXXXX - XXXXX - XXXX - XXXXXXXX | 000 863 | 013 810 | 12,947 |
XX 00 | CALICE EZE | 000 000 | 003 180 | 3,18 |
XX 00 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 000 000 | 005 420 | 5,42 |
XX 00 | XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX (XXXXX XXXX.XXXXXXX XX XXXXXXXXX LOC.'BORDA' | 000 000 | 001 760 | 1,76 |
XX 00 | XXXXXXXX URBE | 000 000 | 018 212 | 18,212 |
XX 00 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 000 000 | 007 370 | 7,37 |
XX 00 | XXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000 000 | 000 300 | 19,3 |
XX 00 | BARREASSI CALIZZANO | 000 000 | 021 695 | 21,695 |
XX 00 | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 000 000 | 005 730 | 5,73 |
XX 00 | XXXX XXXX XXXXXXX | 000 000 | 005 910 | 5,91 |
XX 00 | XXXXXXXXX - XXXX - XXXXXXXX XX XXXXXXX | 000 000 | 007 265 | 7,265 |
XX 00 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X.XXXXXXX | 000 000 | 014 930 | 14,93 |
XX 00 xxx | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X.XXXXXXX - xx XXXXXXXXX | 010 280 | 007 906 | -2,374 |
XX 00 | XX XXXXXXXX | 000 000 | 000 410 | 3,325 |
XX 00 | XX XXXXXXXX | 000 000 | 001 780 | 1,78 |
XX 00 | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 000 000 | 023 150 | 23,15 |
XX 00 xxx | XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX - raccordo autostradale | 000 000 | 000 980 | 0,98 |
XX 00 | XXX XXXXX XXXXX XXXXX | 000 000 | 001 353 | 1,353 |
xx 00 | XX XXXXXXXX | 000 000 | 001 008 | 1,008 |
XX 000 | XX XXXXXX | 033 330 | 039 504 | 6,174 |
XX 000 XX 0000 0xxx | XXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXX dir | 001 431 000 000 | 044 571 000 800 | 43,14 0,8 |
XX 000 | XX XXXXXXXXXX | 000 000 | 030 845 | 30,845 |
ALLEGATO B
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tariffa standard di riferimento per occupazione per l'intero anno solare € 30,00 per metro quadro.
Tariffa standard giornaliera per occupazione per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60 per metro quadro.
1. A - Occupazioni permanenti con accessi
Accessi non carrabili e pedonali con divieto di sosta: Coefficiente 0,50 Accessi carrabili:
− ad uso civile Coefficiente 0,55
− a fondi ad uso agricolo Coefficiente 0,40
− ad uso artigianale, commerciale e industriale Coefficiente 1,10
1. B - Occupazioni permanenti soprassuolo
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale Coefficiente 0,35 Tende fisse aggettanti su suolo pubblico Coefficiente 0,30 Seggiovie-funivie Coefficiente 3,00
1 C - Occupazioni permanenti sottosuolo
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale Coefficiente 0,35
1. E – Distributori di carburante
a) con serbatoio di capacità non superiore a 3000 lt. (toll. ± 5%)
si applica la tariffa standard+coefficiente 0,30 per le altre categorie
b) con serbatoio di capacità superiore a 3000 lt. (toll. ± 5%)
tariffa aumentata di ¼ ogni mille litri + Coefficiente 0,30 per le altre categoria
Per gli accessi a distributori di carburanti il coefficiente di cui al punto 1.A viene ridotto a 0,50 nel caso l’area di servizio sia realizzata su area del demanio provinciale.
Per gli accessi carrabili multipli, di qualsiasi tipologia tra quelle sopra definite, il canone, determinato con i coefficienti sopra indicati, è aumentato di €. 2,00 ad utente
1. F – Antenne, altri dispositivi di telefonia mobile e trasmissione dati
a) altezza antenna <=1 metro
b) 1 metro < altezza antenna > 5 metri
c) altezza antenna > 5 metri
ALLEGATO C
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale Coefficiente 0,35
B) Tende e simili Coefficiente 0,30
C) Fiere e festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera
E) Coefficiente 1,50
D) Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto Coefficiente 0,50
E) Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Coefficiente 0,20
F) Esercizio dell'attività edilizia Coefficiente 0,50
G) Manifestazioni politiche che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri e manifestazioni sportive e culturali, laddove non comportino installazioni di paletti, gazebo, tribune od altro tipo di struttura, ovvero le occupazioni che, pur comportando tali installazioni, non presentino una durata superiore alle trentasei ore e/o una superficie occupata complessiva superiore a quaranta metri quadri. Coefficiente 0,20.
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, può essere disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.