COMUNE DI CASTELFIDARDO
COMUNE DI CASTELFIDARDO
P.zza della Repubblica n. 1 – 00000 Xxxxxxxxxxxxx (XX) tel. 000.00000 - fax 000.0000000
c.f/p.IVA 00123220428
Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (RCT) Prestatori di Lavoro (RCO)
TECHNOrisk s.r.l.
00000 Xxxxxx – Via De Gasperi, n° 72
Tel 000 0000000 - Fax 000 0000000
SEZIONE RCT/RCO DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Definizioni | |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza |
Assicurato | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici |
Intermediario/Broker | L’incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico |
Scoperto | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a Suo carico |
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale |
Danni materiali | Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio | Si intende: Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: 1) Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; 2) Ai lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale. 3) Ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati) Xxxxxx, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di |
lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. |
1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1 – Prova del contratto – Modifiche dell’Assicurazione
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su
qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima
rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del novantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore
24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite l’Intermediario al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.
1.7 – Buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così
come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
1.8 – Recesso in caso di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 60 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
1.9 – Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto
periodo. In caso di durata poliennale, il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di rescindere dalla polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi da una delle Parti all’altra almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
1.10 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
1.11 – Regolazione e conguaglio del premio
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
b) Premio anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo.
L’ammontare dell’elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
c) Accertamenti e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti
d) Omessa regolazione
1. Qualora il contraente:
• ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, oppure
• ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società, oppure
• dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive,
gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
1.12 – Buona fede INAIL
L’assicurazione R.C.O. è comunque valida anche nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di mancata
assicurazione o di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le leggi in materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l’INAIL.
1.13 – Coassicurazione e Delega
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Compagnia
SpA e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
1.14 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Ad ogni effetto di legge le Parti contraenti riconoscono alla TECHNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al
Registro unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Le parti contraenti riconoscono alla TECNOrisk s.r.l. il ruolo di cui al citato X.Xxx. 209/2005 relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, xxxxxxx, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) di riconoscere che tutte le comunicazioni notificate al Broker saranno considerate come notificate alla Compagnia;
b) di riconoscere validità ed inopponibilità a tutte le comunicazioni fatte dal Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione venga effettuato dall'Assicurato al Broker che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
d) che la gestione dei sinistri curata dalla Compagnia, sarà seguita dal Broker per conto del Contraente.
L’opera del broker sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verrà stipulato, modificato e/o prorogato il contratto nella percentuale dell’undici per cento. Non potrà, quindi, in ogni caso rappresentare costo aggiuntivo per il cliente-assicurato e verrà percepita dal broker sotto forma di ritenuta, nella percentuale su indicata, sul premio imponibile di assicurazione ed all’atto del pagamento del medesimo.
1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così
suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
1.16 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
1.17 – Foro competente
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
1.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
1.19 – Rescindibilità annuale
Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di
rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.
1.20 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato
e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
1.21 – Validità territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa a tutti i Paesi dell’UE.
1.22 – Principio di solidarietà tra coassicuratori
A deroga di quanto previsto dall’art. 1911 è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società
delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
1.23 – Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
1.24 – Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., la
stazione appaltante, la Società e l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società, o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
S E Z I O N E 1
2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
2.1 – Descrizione del rischio
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che
istituzionalmente competono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all’ente una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.
La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.
2.2 – Oggetto dell’assicurazione
2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
b) alla qualità di proprietario, conduttore, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché ai lavori di ordinaria manutenzione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere compresi i prestatori di lavoro impiegati dall’assicurato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n.° 276 del 10.09.2003 ed assimilati da detto decreto a dalle successive disposizioni di attuazione ai lavoratori dipendenti, sono fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei dipendenti per le ipotesi di danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi degli interessati.
2.2.2 - Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. Per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 2.500,00.=
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al Dlgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.
2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale dei dirigenti, quadri, dipendenti
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale di:
1. Dirigenti e Funzionari per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
2. Amministratori, Dirigenti, Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
3. Segretario Generale nello svolgimento delle mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.;
4. Dipendenti del Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni; agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti limitatamente ai danni per morte e lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro, e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.
5. Di tutti coloro che a qualunque titolo collaborino alle attività, con esclusione di appaltatori e subappaltatori del Contraente per opere o parti di opere, servizi o parte di servizi, nonché di aziende autonome, aziende speciali, consorzi intercomunali, sono esclusi i danni derivanti a terzi a seguito di comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave dai soggetti sopra elencati.
2.3 – Rischi esclusi
A. L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
a) Da furto;
b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all’art. 7 punto 20);
d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’art. 7 punto 42);
e) Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all’art. 7 punto 15;
f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all’Art. 7 comma 7 e 20 che seguono;
g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
h) dovuti a dolo dell’Assicurato;
i) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
j) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell’esercizio delle loro funzioni;
k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
l) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente dell’Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
m)da fuochi di artificio;
derivanti dall’esercizio di strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
B. L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:
o) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d’artificio ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
p) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..;
q) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
r) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
s) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
t) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
u) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
v) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto nell’Art. 7 rischi compresi in termini di committenza dei lavori.
L’assicurazione RCT e RCO non comprende i danni derivanti dall’esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.
2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della
presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI
3.1 – Rischi Compresi
La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa
comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul territorio di competenza dell’Assicurato;
3) proprietà ed esercizio di acquedotti per l’erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l’esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
4) per l’esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti,
piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
E' garantita la Responsabilità Civile
personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;
5) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
6) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;
7) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
8) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
9) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa,politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
11) per danni causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
12) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore;
13) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
14) in relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni
involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali con un limite massimo di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno;
15) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;
16) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
17) per danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomuratura, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;
18) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore;
19) dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;
20) per danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
21) dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
22) per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell’Assicurato, componenti la “commissione comunale per la vigilanza sui locali in cui si svolgono pubblici spettacoli”, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità inerente l’attività professionale;
23) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l’uso di armi e cani compreso l rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
24) dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L’Assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l’assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;
25) dall’esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, farmacie comunali, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l’utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli;
26) per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
27) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
28) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;
29) per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio;
30) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell’ambito dell’attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all’ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall’assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l’assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività
dell’Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall’articolo 583 C.P.
Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l’assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
31) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente
tali servizi;
32) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;
33) per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
34) in relazione all’impiego di stagisti operanti presso le sedi dell’assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
35) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;
36) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale;
37) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga di quanto indicato all’art. 6 lettera a) che precede;
38) dall’esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza;
39) da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell’Ente Assicurato;
40) dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
41) dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
42) per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l’acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore. L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni
conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;
43) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato;
44) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell’Ente.
3.2 – Xxxxx a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis
Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis” la garanzia comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai
sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
3.3 – Lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003
L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per
danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione. Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.
Con riferimento all’art.5 della “Sezione 2” si precisa che all’ammontare delle retribuzioni erogate dall’Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall’Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al D.Lgs 276/2003.
3.4 – Responsabilità personale
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si
avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81 del 2008 e della Legge 123/2007. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.
3.5 – Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di
xxxxxxx, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell’Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
3.6 – Committenza
L’assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile
imputabile all’assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre ditte, enti o persone in genere.
3.7 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle
malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R.
n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione ed in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
3.8 - Franchigia
La suddetta polizza, esclusivamente per la responsabilità civile verso terzi (art. 2.2.1) è soggetta ad
una franchigia aggregata per anno assicurativo pari a € 20.000,00. Tale franchigia deve intendersi quale massimo importo di deduzione che in caso di uno o più sinistri nell'arco del periodo assicurativo resterà a carico dell'Ente.
In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di Polizza, la Società provvederà all'integrale liquidazione del danno all'avente diritto e il recupero delle somme a carico dell'Ente a titolo della suddetta franchigia, verranno dalla Società recuperate in sede di regolazione posticipata entro 30 giorni dalla presentazione dei relativi atti di liquidazione.
Pertanto se la somma dei sinistri liquidati nel periodo assicurativo supererà l'importo di € 20.000,00 l'eccedenza sarà ad integrale carico della Società.
Si intendono, peraltro, confermate quelle franchigie e/o scoperti rappresentati nell’ambito di eventuali condizioni aggiuntive e/o clausole particolari riportate nella tabella seguente.
GARANZIA | LIMITI DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIA |
Danni a mezzi di trasporto | €.10.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia di € 1.000,00 = per sinistro |
Danni a cose in consegna e custodia | €.10.000,00= per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia di € 1.000,00 |
Danni da incendio | €.150.000,00 = per sinistro | Franchigia di € 1.000,00= per sinistro |
Danni da inquinamento accidentale | €.250.000,00 = per sinistro con il massimo per anno di € 500.000,00 | Scoperto 10% minimo € 1.000,00 = per sinistro |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | €.50.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% minimo € 1.000,00 = per sinistro |
Danni da cedimento e franamento del terreno | €.50.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% minimo € 1.000,00 = per sinistro |
Danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori | € 100.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% per sinistro minimo € 1.000,00= |
Danni da spargimento di acqua | € 250.000,00= per sinistro e per anno | Franchigia di € 1.000,00= per sinistro |
Interruzioni e sospensioni di attività | €.250.000,00= per sinistro e per anno | Scoperto 10% minimo € 1.000,00= per sinistro |
Danni ai veicoli | € 100.000,00 = per sinistro e per anno | Franchigia di € 1.000,00 = per sinistro |
Danni ai veicoli rimossi | € 100.000,00 = per sinistro e per anno | Franchigia di € 1.000,00= per sinistro |
Danni da furto | € 50.000,00= per sinistro e per anno | Scoperto 10% minimo € 1.000,00= |
Danni da randagismo | € 50.000,00= per sinistro e per anno | Franchigia di € 1.000,00= per sinistro |
4. Norme che regolano la gestione dei sinistri
4.1 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse e comunque a tutela dell'Amministrazione per tutti
i sinistri compresi quelli in franchigia, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transitiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Le spese sostenute per desistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
4.2 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all’ intermediario, entro 30
giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
A L L E G A T O
(Costituente parte integrante della presente polizza)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1) Contraente: Comune di Castelfidardo
2) Durata contrattuale: Anni tre
3) Decorrenza: 31/12/2018
4) Scadenza: 31/12/2021
5) Prima rata sino al: 31/12/2019
6) Sezione assicurata n. 1: Art. 2.2.1 Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Massimali Assicurati:
Euro 2.500.000,00 per sinistro Euro 2.500.000,00 per persona
Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) Massimali Assicurati:
Euro 2.500.000,00 per sinistro Euro 1.000.000,00 per persona
Retribuzioni lorde annue previste Euro: 3.000.000,00= Premio imponibile minimo di polizza:
PREMIO ALLA FIRMA
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
€ | € | € | € |
PREMIO ANNUO
Netto | Accessori | Imposta | Lordo |
€ | € | € | € |
7) Consenso al trattamento dei dati personali: Le parti, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196. autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.
8) ACCETTAZIONE: La Società ................................................. autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con provvedimento ISVAP n°. ................. del ......................... pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° ........... del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando
di gara ed il presente Capitolato e quant’altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.
La Società | Il Contraente |
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
SEZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 1.8 - Recesso a seguito di sinistro
Art. 1.9 - Durata del contratto
Art. 1.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 1.17 - Foro competente
Data
La Società | Il Contraente |