Contract
IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE 76-2013 CONVERTITO NELLA LEGGE 99-2013
Premessa generale
Come noto il Contratto di Associazione in partecipazione ( art. 2549 codice civile) permette di attribuire al soggetto associato una quota di partecipazione agli utili dell'impresa in cambio di un apporto che può essere di solo capitale , di solo lavoro o misto. Quando il contratto ha come caratteristica l'apporto di solo lavoro ben si può prestare ad un uso fraudolento nascondendo un possibile rapporto di lavoro subordinato.
LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 76-2013
In sostanza il Decreto in oggetto prevede la possibilità di stabilizzare i rapporti di associazione in partecipazione con un contratto a tempo indeterminato o un contratto di apprendistato. L'iter da seguire per la stabilizzazione è il seguente:
-Firmare entro il 30 settembre 2013 ( SALVO PROROGHE DELL'ULTIMA ORA) un accordo sindacale ( sindacato interno ovvero territoriale per le piccole imprese) ove venga prevista la stabilizzazione dei rapporti e la tipologia contrattuale (tempo indeterminato ,apprendistato e i rapporti potranno essere anche part-time);
-Rinuncia per iscritto: i lavoratori devono firmare apposita rinuncia secondo
quanto disposto dagli art. 410 e 411 del codice di procedura civile (conciliazione sindacale, presso la DTL o presso le commissioni di certificazione) per rinunciare ad ogni pretesa pregressa durante la vigenza del periodo di associazione in partecipazione;
-versamento 5% della quota associato : entro il 31 gennaio 2014 all'INPS
: il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario nella misura del 5% della quota relativa all'associato ( calcolato sui compensi erogati e al massimo per sei mesi);
-depositare all'INPS , sempre entro il 31 gennaio 2014,l'accordo collettivo firmato,i contratti di lavoro stipulati e gli atti di conciliazione relativi ad ogni lavoratore stabilizzato unitamente alla ricevuta del versamento del contributo straordinario;
- l'esito positivo del riscontro INPS estingue ogni illecito civile e penale previsto dalla normativa vigente venendo meno anche le pretese già contestate a mezzo di provvedimenti già emanati ( prestazioni contributive
,assicurative e sanzioni amministrative);
-Il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione, non può procedere al licenziamento individuale se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ad eccezione del motivo economico.
IL QUADRO DELLA NORMATIVA DOPO LA RIFORMA FORNERO
Ecco quindi in sintesi le novità introdotte con la Riforma Fornero :
1) la normativa si applica anche quando l'associato apporta “ anche e solo” la propria attività lavorativa;
2) non vi possono essere più di tre associati per la medesima attività lavorativa ( fatti salvi i contratti sottoscritti con parenti e d affini dell'associante);
3) Si presume un contratto di lavoro subordinato se: - non vi sia stata una effettiva partecipazione agli utili dell'impresa ;- non sia stato con segnato il rendiconto annuale dell'impresa;-ovvero quando l'associato svolga di fatto un'attività poco qualificata.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 18 luglio 2012 e sono validi, fino alla loro naturale scadenza , i contratti di associazione in partecipazione certificati ai sensi della legge 276-2003 conclusi prima del 18
luglio 2012. La norma è stata scritta con l'intento di ricomprendere nel Contratto di Associazione in partecipazione le più svariate situazioni evitando il rischio di tralasciare alcune situazioni particolari ( ad esempio soggetto che apporta anche strumenti e macchinari); se il numero degli associati ( riferito alla stessa attività ) supera i 3 soggetti tutti i contratti di associazione vengono convertiti in rapporti di lavoro subordinato e non è ammessa prova contraria da parte dell'associante.
L'impresa potrà quindi avere tuttavia anche più di 3 contratti di associati se riferiti ad attività diverse o quando l'associato sia parente dell'associante(coniuge,fratello,sorella,nipote,xxxxxxx,genero,nuora,ecc.).
Di fondamentale importanza assumono , ai fini della presunzione di lavoro subordinato, l'effettiva partecipazione agli utili da parte dell'associato , la consegna del rendiconto annuale dell'impresa e lo svolgimento da parte del soggetto associato di prestazioni lavorative poco qualificate (sono richieste prestazioni caratterizzate da competenze teoriche elevate o acquisite con rilevanti esperienze).
Importante è ricordare che il Ministero del Lavoro, con la circolare n.32/12, ha precisato che le competenze e le rilevanti esperienze rilevanti esperienze possano essere dimostrate tramite:
-il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale);
-il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
-il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (qualificante, professionalizzante o di alta formazione e ricerca);
-il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato se posseduta da almeno 10 anni al fine di garantire le richieste capacità tecnico-pratiche;
-lo svolgimento dell’attività autonoma in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale da almeno 10 anni.
IL RECESSO DAL CONTRATTO dopo il decreto legge n. 76- 2013
Viene estesa ai rapporti di associazione in partecipazione (oltre che alla collaborazione a progetto) la tutela di cui all’articolo 4 della legge n.
92/2012 in materia di contrasto alle “dimissioni in bianco”. Pertanto anche la cessazione anticipata del contratto di associazione in partecipazione (consensuale o per iniziativa del collaboratore) deve essere confermata nelle forme previste per i lavoratori subordinati (criterio ben evidenziato anche dalla circolare n.35 e del 29 agosto 2013 del Ministero del Lavoro). Pertanto a seguito della conversione in legge del Decreto Occupazione D.L. n.76/13 mediante la Legge 9 agosto 2013, n.99, è confermato l’obbligo di convalida del recesso e delle risoluzioni consensuali per le associazioni in partecipazione e per le collaborazioni coordinate e continuative . Si rammenta che la convalida deve avvenire presso le Direzioni Territoriali del Lavoro o i Centri per l’impiego competenti per territorio ovvero mediante la sottoscrizione di una specifica dichiarazione posta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al fine di raccogliere la genuina manifestazione di volontà del lavoratore a cessare il rapporto).
TABELLA RIASSUNTIVA DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
PRESUNZIONE ASSOLUTA | NUMERO MASSIMO DI TRE ASSOCIATI OCCUPATI IN CIASCUNA ATTIVITA' DELL'ASSOCIANTE ( FATTO SALVI I RAPPORTI CON PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO) |
PRESUNZIONE RELATIVA | -MANCATA REDAZIONE E CONSEGNA DEL RENDICONTO -MANCANZA DI EFFETTIVA |
COSA ACCADE IN CASO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ALCUNI CASI IN CUI NON OPERA LA PRESUNZIONE DI LAVORO SUBORDINATO | PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIATO AGLI UTILI -PRESTAZIONE CHE NON SI CARATTERIZZA PER CONTENUTI TECNICI ELEVATI O PER ELEVATE CAPACITA' PRATICHE in caso di conversione spettano al lavoratore i trattamenti economici e contributivi spettanti per il lavoro subordinato analogo come previsto dal relativo CCNL di settore. In alcuni casi specifici non operano le presunzioni di cui alla Legge n.92- 2012 ovvero : -nel caso in cui l'associato sia una società e non un soggetto individuale ( in tale caso non è possibile trasformare un contratto di associazione in essere con una società in un rapporto di lavoro subordinato); -La legge Fornero prevede la conversione se il contratto di associazione ha per oggetto “anche una prestazione di lavoro “ ; dalla locuzione prevista dalla Legge si evince che in caso di associazione caratterizzata da apporto di solo capitale questa non potrà essere oggetto di conversione; -la presunzione non opera anche in presenza del contratto di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 del c.c. ovvero quando nel contratto sia stabilito un |
compenso in misura percentuale agli utili ma senza apporti lavorativi da parte del soggetto associato.
LA DEDUCIBILITA' FISCALE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Ai fini della deducibilità fiscale il contratto di associazione in partecipazione deve :
-risultare da atto pubblico a da scrittura privata autenticata;
-il contratto deve ben identificare la specificazione del tipo di apporto ( in caso di apporto di denaro la condizione deve essere provata da specifica documentazione);
-in caso di contratto di associazione costituito da apporto di solo lavoro da parte di familiari il costo è indeducibile ai sensi dell'art. 60 del TUIR;
-se l'associato apporta solo lavoro il compenso è deducibile per competenza ( non rileva l'imputazione a conto economico) ; se invece il rapporto è caratterizzato da apporto di capitale o Misto è totalmente indeducibile.
COME VIENE TASSATO IL COMPENSO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
La tassazione diverge a seconda del soggetto percettore del compenso :