CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’INTERMEDIARIO ISCRITTO ALLA SEZIONE B DEL R.U.I.
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’INTERMEDIARIO ISCRITTO ALLA SEZIONE B DEL R.U.I.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.
SET INFORMATIVO INTERMEDIARIO ISCRITTO ALLA SEZIONE B DEL R.U.I. (PI_SEZIONE_B_DEL_RUI_012019)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza di Responsabilità Civile Professionale BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Intermediario iscritto alla sezione B del R.U.I.
A VVERTENZA IMPORTANTE
Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono
prestate nella forma “CLAIMS MADE” e sono operanti per le richieste d i risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL
PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la
data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori d urante il periodo di assicurazione. Terminato il periodo di
assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna d enuncia potrà essere accolta.
DEFINIZIONI
Le presenti definizioni hanno valore pattizio e formano parte integrante del contratto
1. MODULO e SCHEDA DI COPERTURA - I documenti annessi al presente contratto di assicurazione, che indicano i dati dell'Assicurato, i massimali, la decorrenza, il premio, le estensioni, ed eventuali altri dettagli dell'assicurazione. Il Modulo e la Scheda di Copertura formano parte integrante di questo contratto.
2. ASSICURATO - Il Professionista o la Società, contraente di questa assicurazione, che svolga l'attività professionale definita al successivo punto 3. In caso di Società, il termine Assicurato è riferito a ogni singolo Professionista che faccia parte della Società e che sia precisato nella Scheda di Copertura, per le responsabilità ad ognuno di essi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale sotto definita, tanto in proprio che per conto della Società stessa. Resta salvo quanto stabilito al secondo comma della definizione N° 9 che segue (limite di indennizzo).
3. ATTIVITA' PROFESSIONALE - Attività professionale di intermediazione assicurativa, come definita all’art. 2, punto “d” del regolamento IVASS n. 5 del 16 Ottobre 2006, svolta nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, nella qualità di Broker Assicurativo regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.
4. TERZI - Tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge e dei figli dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi, dei suoi rappresentanti legali, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione delle ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o delle società di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante.
5. DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - Tutte le persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato anche durante i periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'attività professionale.
Sono compresi in questa definizione le persone che sono o furono procuratori, sostituti di concetto e praticanti.
Sono altresì parificati ai dipendenti i prestatori d’opera che, in relazione all’attività professionale sopra definita, operano esclusivamente per l’Assicurato e non per altri, con regolare rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono inoltre parificati ai dipendenti le persone fisiche e le società del quale operato l’Assicurato debba rispondere e che risultino iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi nella sezione E.
6. RECLAMO - Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale, per “reclamo” si intende la comunicazione con la quale il terzo (definizione N° 4) manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto attribuito all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.
7. RECLAMI CORRELATI - Tutti i reclami risalenti alla stessa causa. Risalgono alla stessa causa i reclami derivanti da un medesimo comportamento o avvenimento dannoso, a danno di uno o più soggetti e anche in tempi diversi. I reclami correlati sono trattati come un unico reclamo, anche ai fini del limite e del sottolimite di indennizzo applicabile e dell’importo a carico dell’Assicurato a titolo di franchigia o scoperto.
8. PERIODO DI ASSICURAZIONE - Il primo periodo di assicurazione è indicato nel Modulo, salvo il disposto dell’art. 2 delle Condizioni Generali. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto secondo le modalità stabilite, inizia un nuovo periodo di assicurazione. Ogni periodo di assicurazione è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, come se per ciascun periodo fosse stipulato un contratto separato.
Per i periodi di assicurazione successivi al primo, il periodo di assicurazione in corso è quello che decorre dalla data di scadenza immediatamente anteriore.
Il tempo convenuto di una eventuale proroga del contratto non costituisce un nuovo periodo di assicurazione, ma si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.
9. LIMITE DI INDENNIZZO – L’importo che rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima
Degli Assicuratori, per capitali interessi e spese, per quella voce di rischio. Qualunque sia il numero delle persone danneggiate, il limite di indennizzo - o il sottolimite quando applicabile - resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con il presente contratto di assicurazione ed è fissato in un sottolimite per ogni sinistro ed una somma massimale per ogni periodo di assicurazione. Tale massimale rappresenta l'esborso cumulativo massimo cui gli Assicuratori sono tenuti, per capitale interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute agli Assicurati, e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori, durante uno stesso periodo di assicurazione incluso il periodo di 3 anni per la denuncia dei sinistri.
10. QUESTIONARIO/MODULO PROPOSTA - il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Set informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
11. INTERMEDIARIO: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
12. SINISTRO:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
13. SINISTRO IN SERIE:
si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.
14. RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali per un ATTO ILLECITO e presentate per la prima volta nei confronti dell’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata per la prima all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;
15. ATTO ILLECITO:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’Assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratori.
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
16. MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’Assicurato ha il diritto di notificare Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il Periodo di Retroattività (se concesso).
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato - Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e
dall’Assicurato sul Questionario/Modulo di Proposta (definizione N° 10) e nelle eventuali integrazioni dello stesso, così come
le dichiarazioni e informazioni rese per iscritto in occasione delle variazioni del contratto (articolo 6), dei rinnovi o delle
proroghe dello stesso, formano la base dell’assicurazione e fanno parte di questo contratto a tutti gli effetti.
ART. 2 - Pagamento del premio - L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo/Scheda Di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il Premio potrà essere pagato agli Assicuratori tramite l’Intermediario. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO si considera effettuato direttamente agli Assicuratori ai sensi dell’art. 118 del
D.lgs. 209/2005.
Se l’Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze
(Art.1901 C.C.).
Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano,
oppure al Corrispondente di Lloyd’s Insurance Company SA. che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è
dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
ART. 3 - Limite di indennizzo – Spese. L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste da questo contratto e per ogni periodo di assicurazione, fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese, del limite di indennizzo (definizioni N° 8 e 9) stabilito nella Scheda di Copertura. Fermo tale limite, si applicano i sottolimiti di indennizzo esposti nella Scheda di Copertura e negli eventuali allegati o atti di variazione. Nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile sono inoltre a carico degli Assicuratori, previa approvazione scritta degli stessi, le spese legali e di giudizio sostenute per resistere alle pretese ed alle azioni legali in sede civile in relazione alle responsabilità previste da questo contratto.
RT. 4 – Rinnovo automatico - La presente POLIZZA in mancanza di disdetta, effettuata mediante qualsiasi forma di omunicazione scritta ed inoltrata entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata utomaticamente per un ulteriore PERIODO DI ASSICURAZIONE di 12 mesi. La presente operatività è subordinata al
ricevimento del relativo modulo che attesti:
) Nessuna variazione anagrafica del rischio;
) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del 10 percento;
) Che non si siano verificate nuove circostanze e/o sinistri.
) Allegare indicazioni di eventuali circostanze/sinistri verificatisi precedentemente anche se già segnalati;
Intervenute modifiche del rischio o al verificarsi di un sinistro e/o circostanza, escludono automaticamente l’operatività
ella presente clausola.
In caso di mancato ricevimento del modulo di rinnovo da parte degli ASSICURATORI, la polizza si considera cancellata
lla data di scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE.
RT. 5 - Rischi esclusi - Oltre a quanto stabilito nelle Condizioni Particolari che seguono, nonostante qualsiasi differente lausola di questo contratto e per evitare qualsiasi dubbio questa assicurazione e’ soggetta alle seguenti esclusioni:
) Gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare sinistri per danni che si verifichino, insorgano o siano dovuti, direttamente
indirettamente, da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra ivile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, atti di terrorismo o confisca, nazionalizzazione,
requisizione o distruzione o danni a beni causati da o sotto gli ordini di governi o autorità pubbliche o locali;
) Da questa assicurazione sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni
emanazioni di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
) Da questa assicurazione sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano a seguito di eventi
naturali
ART. 6 - Variazioni del contratto - Comunicazioni agli Assicuratori - Le variazioni o modificazioni del contratto di assicurazione devono risultare da atto sottoscritto dalle parti. Tutte le comunicazioni destinate agli Assicuratori devono essere fatte con lettera raccomandata all’indirizzo di Limestreet - L.S. srl Srl entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione.
ART. 7 - Estensione territoriale - L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del
presente contratto, per le Perdite originate da Atti Illeciti posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel
MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
ART. 8 - Aggravamento del rischio - L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
ART. 9 - Diritto di Recesso per sinistro - Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli ASSICURATORI potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando
ll’ASSICURATO la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli ASSICURATORI non
potranno essere interpretato come rinuncia degli ASSICURATORI a valersi della facoltà di recesso.
ART. 10 - Casi di cessazione dell'assicurazione - L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato dal giorno
nel quale:
1. Perda per qualunque motivo l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
2. La sua attività sia alienata o fusa con quella di altri.
In questi casi la parte di premio netto relativa al periodo di assicurazione non decorso viene messa dagli Assicuratori a
disposizione di chi di diritto. L'assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi.
Diritto di recesso in caso di vendita a distanza: in caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il
Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il
pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Limestreet - L.S. srl Xxx
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX). In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il
contratto ha avuto effetto
ART. 11 - Comportamento fraudolento - L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto
d ogni indennizzo.
ART. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni - Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, la presente assicurazione opererà a secondo rischio e coprirà quella parte dell’ammontare dei danni risarcibili e delle spese, che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermi in ogni caso i limiti e i sottolimiti di indennizzo stabiliti e con rinuncia da parte degli Assicuratori alla franchigia o allo scoperto a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato è tenuto a denunciare i danni a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 13 - Diritto di surrogazione - Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle
spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato (definizione N°
5), tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli
ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’ASSICURATO per tali ammontari.
In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e
conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire
In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali
legalmente in luogo dell’ASSICURATO.
corresponsabili.
ART. 14 - Foro competente - Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana.
ART. 15 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 16 - Domande Giudiziali - Gli Assicuratori di questo contratto è la Compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A. La rappresentanza processuale passiva è stata conferita da Lloyd’s Insurance Company S.A. al Rappresentante Generale per l'Italia Sig. Xxxxxxxx Xxxxx. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nel presente contratto di assicurazione dovrà essere proposta contro: " Lloyd’s Insurance Company S.A., che ha assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione
n. (citare il numero del presente contratto di assicurazione), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A. Sig. Xxxxxxxx Xxxxx ". Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd’s Insurance Company S.A. può essere convenuto in giudizio nella sua qualità e con effetto nei confronti degli Assicuratori interessati per le sole controversie inerenti ad assicurazioni contratte con Assicurati residenti in Italia.
ART. 17 - Validità delle Condizioni Generali - Le Condizioni Particolari che seguono sono intese a completare e integrare le Condizioni Generali, le quali restano tutte ferme ed operanti, salvo i casi in cui sia espressamente dichiarata una deroga.
ART. 18 - Norme di legge - Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.
ART. 19 – Elezione di domicilio - Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
T: x00 00 0000000 - F: x00 00 00000000
ART. 20 - Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni - Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
CONDIZIONI PARTICOLARI
GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione - Gli Assicuratori si obbligano a garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi, inclusi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale di intermediazione assicurativa (definizione N. 3) conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti, collaboratori o persone o società del cui operato deve rispondere a norma di legge.
L’assicurazione è operante per atti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione in corso e a condizione che il conseguente reclamo (definizioni N° 6 e 7) sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori (articolo 1.5), entro 3 anni dalla fine del periodo di assicurazione in corso (definizione N.8).
Terminato tale periodo ed i successivi tre anni, cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessun reclamo potrà essere denunciato agli Assicuratori.
Articolo 1.2 - Franchigia - Scoperto - L'Assicurato partecipa agli esborsi per indennizzi e per spese legali e peritali, con
l’importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto, come risultante nella Scheda di Copertura. Se il fatto colposo è
attribuibile a più Assicurati, ciascuno di essi tiene a suo carico un importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto
rispettivamente applicabili. Detta franchigia non è opponibile ai terzi. Qualora gli Assicuratori abbiano risarcito ai terzi
l’intero danno comprensivo della franchigia, l’Assicurato sarà tenuto a rimborsarla agli Assicuratori a semplice richiesta
scritta.
Articolo 1.3 - Rischi Aggiuntivi ed Estensioni subordinate a patto espresso.
1.3.1 Rischi Aggiuntivi (sempre operanti)
Nei termini e nei limiti stabiliti in questo contratto e ferme le esclusioni e modalità previste, la garanzia per la responsabilità civile professionale, quale delimitata all’art. 1.1, è estesa ai seguenti rischi aggiuntivi:
A. Fatto dei dipendenti e collaboratori - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a terzi, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’attività professionale, da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone o le società che, al momento del fatto, risultino iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi alla sezione E. (definizione N° 5), e fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’articolo 13 delle Condizioni Generali.
B. Forme pensionistiche complementari - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante dall’attività relativa a forme pensionistiche complementari fatto salvo quando normato all’estensione 1.3.2 - J.
C. Tutela delle persone - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003.
D. Ingiuria e diffamazione - E’ compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato a cagione di ingiuria o diffamazione commesse da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell’Assicurato (definizione N° 5).
E. Perdita di documenti - Qualora, durante il periodo di assicurazione in corso, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati nell'art. 5 delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'Assicurato oppure di clienti tenuti in deposito o custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi dipendenti (definizione N° 5):
1. l’assicurazione delimitata all’art. 1.1, ferme le esclusioni previste nel contratto di assicurazione, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato a seguito di detti eventi;
2. Gli Assicuratori si obbligano a rimborsare le spese sostenute, previo loro accordo scritto, per la sostituzione o il restauro dei documenti dei clienti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti.
Ai fini di questo rischio aggiuntivo, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, carte di credito e simili.
L'evento dannoso deve essere denunciato agli Assicuratori nei cinque giorni successivi alla data in cui l’Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza.
La copertura data dal presente punto E costituisce un’assicurazione danni aggiuntiva all’assicurazione di responsabilità di cui al precedente articolo 1.1, sicché I limiti posti alla presente estensione di polizza non pregiudicano e non sono applicabili alla copertura per la responsabilità civile di cui al precedente articolo 1.1.
1.3.2 - Estensioni subordinate a patto espresso (Valide solo se espressamente richiamate)
Soltanto su espressa richiesta fatta dall'Assicurato nel Modulo Proposta e contro pagamento del relativo premio
aggiuntivo, la garanzia per la responsabilità civile professionale delimitata all’art. 1.1 è estesa a tutte o a taluna
delle seguenti attività o rischi, come precisato nella Scheda di Copertura, sempre nei termini e nei limiti di questo
contratto e ferme le esclusioni e modalità previste.
F. Attività di Corrispondente di Lloyd’s Insurance Company S.A. esercitata nell’ambito dell’Unione Europea.
G. Attività di “delegato all’accettazione dei rischi” (Coverholder), esercitata nell’ambito dell’Unione Europea per conto di qualsiasi Impresa di Assicurazioni e riassicurazioni;
H. Attività di broker riassicurativo: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale di intermediazione riassicurativa come definita all’art. 2, punto “e” del regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato sia regolarmente abilitato alla professione ai sensi delle norme vigenti.
I. Copertura reclami tardivi. (norma transitoria).
Si noti che unicamente questa garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ed è operante per i reclami (definizioni N° 6 e 7) fatti per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO (definizione N° 8) riferiti a fatti commessi nel periodo indicato nella Scheda di Copertura e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a clienti o a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali arrecati a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, commesse nell'esercizio dell'attività professionale (definizione N° 3). L’assicurazione è operante esclusivamente per negligenze, imprudenze o imperizie commesse nel periodo indicato nella Scheda di Copertura e a condizione che il conseguente reclamo (definizioni N° 6 e 7) sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori (articolo 1.5), durante il periodo di assicurazione in corso. (Definizione N° 8). Terminato tale periodo, cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessun reclamo potrà essere denunciato agli Assicuratori.
L. Estensione alla attività di conciliazione/mediazione - la presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla attività di conciliatore/mediatore svolta secondo i dispositivi legislativi che normano l’attività. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO e con FRANCHIGIA indicati nel CERTIFICATO.
J. Assicurazione Della Rc Professionale Della Vendita Di Fondi Pensione Aperti. Fermo quanto previsto nell’Oggetto dell’Assicurazione e relative Esclusioni, qualora l’ASSICURATO svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari (Fondi pensione aperti), la copertura della polizza si intende estesa anche a tale attività. La presente estensione si intende efficace a condizione che l’ASSICURATO abbia ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalle leggi e regolamenti che disciplinano tale specifica attività. La società mandante si intende esclusa dal novero dei TERZI ai fini della validità della presente estensione.
A maggior completezza si considerano escluse dalla presente estensione:
- le perdite patrimoniali arrecate a TERZI dall’ASSICURATO dopo la sospensione o cancellazione dello stesso
dall’Albo dei promotori finanziari (come previsto da leggi e regolamenti che ne disciplinano l’attività);
- le perdite patrimoniali arrecate a TERZI dall’ASSICURATO dopo la cancellazione dello stesso dal Registro degli
Intermediari e/o relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta delle quote di adesione a fondi
pensione aperti.
- le perdite patrimoniali arrecate a TERZI dall’ASSICURATO riferite e/o connesse alla gestione da parte dello
stesso di polizze assicurative o consulenza finanziaria in merito a:
A ) Finanziamenti
B) Azioni o quote societarie in genere
C) Ricapitalizzazioni
D) Liquidazioni di beni E ) Vendite di beni
F) Operazioni sul capitale e/o qualsiasi altra operazione di raccolta o impiego di capitale o di
finanziamenti.
Articolo 1.4 - Esclusioni - L e prestazioni assicurative previste per questa garanzia 1 non sono operanti:
(a) Per le responsabilità e i danni derivanti dalle attività elencate all’art. 1.3.2 se l’assicurazione non è espressamente
estesa alle stesse;
(b) Per danni causati da dolo dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei suoi contitolari, e in generale di
ogni persona che al momento del fatto non fosse un dipendente dell'Assicurato o parificati a dipendenti. (Definizione
N° 5);
(c) Per atti o fatti commessi prima della data di decorrenza stabilita nella Scheda di Copertura (salvo il disposto dell’art.
1.3.2 lettera I se espressamente richiamata);
(d) Per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a fatti commessi in
periodo anteriore alla data di retroattività concessa e indicata in SCHEDA DI COPERTURA
(e) Per fatti dovuti a insolvenza dell'Assicurato;
(f) Per fatti dovuti ad insolvenza di qualsiasi Assicuratore o Impresa di Assicurazioni;
(g) In relazione ad attività diverse dall’attività professionale di cui alla definizione N° 3; all’attività di gestione fiduciaria, di
custodia o conservazione di cose o beni altrui; all’attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri;
(h) Per reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione in corso;
(i) Per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, già note all'Assicurato alla data di
effetto del periodo di assicurazione in corso;
(i) per quanto riguarda i documenti non cartacei, quali dischi, nastri e altri supporti di immagazzinamento o
archiviazione di dati, la garanzia di cui all’art. 1.3.1 lettera (E Perdita Documenti) non vale quando la perdita, lo
smarrimento, il danneggiamento o la distruzione:
(a) Siano causati da usura, graduale deterioramento, carenza di manutenzione, azione di insetti o roditori;
(b) Derivino da influenza della temperatura o dell'umidità;
(c) Siano dovuti a presenza di flussi magnetici o da perdita di magnetismo;
(d) siano dovuti a "virus", "bombe logiche" o simili;
(l) per i danni e le spese derivanti direttamente o indirettamente da:
(a) Corruzione, cancellazione, furto, alterazione di, oppure
(b) Accesso o mancanza di accesso a, oppure
(c) Interferenze con dati su supporti elettronici dell’Assicurato o da lui detenuti, totalmente o parzialmente causati
da virus informatico o da qualsiasi persona diversa dall’Assicurato, suoi associati o suoi dipendenti in servizio;
(m) Per danni a terzi di carattere non patrimoniale (salvo quelli previsti al Art. 1.3.1 lettera (D), o danni patrimoniali
conseguenti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e i danneggiamenti a cose o animali;
(n) Per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO per un ASSICURATO che, pur iscritto all’Albo professionale, non abbia i requisiti
richiesti dalla normativa vigente o dallo statuto del soggetto cliente dell’ASSICURATO stesso con riferimento
all’incarico da questi assunto;
(o) Per fatti commessi dopo che l’Assicurato venga, per qualunque ragione, dichiarato sospeso o radiato dall’Registro
Unico degli Intermediari Assicurativi o non risulti iscritto al momento del fatto;
(p) Per le richieste di risarcimento derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel
nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447): sono escluse le richieste di risarcimento danni
conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato;
(q) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte allo svolgimento di
incarichi professionali all’assunzione dei quali l’ASSICURATO non ha adempiuto gli obblighi informativi previsti dalla
Legge;
(r) Sinistri in serie: si precisa che i sinistri in serie sono esclusi dalla copertura assicurativa della presente polizza. Per sinistro
in serie si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.
Si applica il disposto dell’articolo 5 delle Condizioni Generali.
Articolo 1.5 - Denuncia dei danni
Entro i dieci (10) giorni successivi a quello in cui l’Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve:
(a) Sottoporre a Limestreet - L.S. srl ogni reclamo (definizioni N° 6 e 7) ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione
in corso;
(b) Dar notifica per iscritto a Limestreet - L.S. srl di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare o di aver causato danni a terzi a
titolo di responsabilità civile professionale; tale notifica, se data a Limestreet - L.S. srl nei termini predetti, accompagnata dalle
precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato
durante il periodo di assicurazione in corso.
Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'Assicurato è tenuto a dare avviso, nei termini previsti dalle rispettive
polizze, anche agli altri assicuratori (art. 1910 C.C.) e si applica il disposto dell’Art. 12 delle Condizioni Generali.
Articolo 1.6 - Diritti ed obblighi delle parti in caso di sinistro - Fatta la denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori
l’assistenza necessaria e tutte le documentazioni e informazioni utili per la gestione del caso.
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue
responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Gli Assicuratori
hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome
dell'Assicurato. In caso di dissenso sull’opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato
da nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori.
Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse
un rifiuto ad una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale
azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese
legali e di giudizio sostenute con il loro consenso fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermi i disposti dell'articolo 3
delle Condizioni Generali e dell'articolo 1.2 di queste Condizioni Particolari.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al
termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale
condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il
relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Articolo 1.7 - Garanzia a favore degli eredi - Qualora l’Assicurato sia una persona fisica, in caso di morte o incapacità dello stesso, l’assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore dei Tutori o degli Eredi purché questi ne rispettino le condizioni.
Articolo 1.8 - Condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento
Sulla base di quanto stabilito all’art.11, punto 2) lett. b) del regolamento n.5 adottato dall’IVASS in data 16/10/2006 in
attuazione del D.lgs. 07/09/2005 n.209, gli ASSICURATORI si impegnano a ritenere operante la garanzia per le RICHIESTE DI
RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO nei 3 (tre) anni successivi alla scadenza della POLIZZA,
purché afferenti ATTI ILLECITI posti in essere in epoca successiva al PERIODO DI RETROATTIVITA’ indicato nel
M ODULO/SCHEDA DI COPERTURA di POLIZZA.
B) Qualora la cessazione del mandato e/o dell’attività sia dovuta a giusta causa, a cancellazione dell’ASSICURATO dal
registro degli intermediari, dovuta a radiazione o a perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 108 –comma 4,
art.110 –comma 1, art. 111 –commi 1 e 3, art. 112 del D. Lgs 07/09/2005, n. 209, gli ASSICURATORI si impegnano a ritenere
operante la garanzia per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO nei 3 (tre) anni
successivi alla scadenza della POLIZZA, purché afferenti ATTI ILLECITI posti in essere in epoca successiva al PERIODO DI
RETROATTIVITA’ indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di POLIZZA. Gli ASSICURATORI avranno diritto di richiedere
ai suddetti soggetti un sovra premio pari al 30% del premio annuo per ogni annualità assicurativa.
C) Gli ASSICURATORI non prestano garanzia “postuma” di cui al punto A) qualora la presente POLIZZA venga sostituita
con altra avente le caratteristiche minime previste dalla normativa vigente.
D. Il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO acquistato potrà essere successivamente
esteso, a discrezione degli ASSICURATORI per un ulteriore periodo, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli
ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO
acquistato, la cui durata ed il relativo sovra premio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni
fornite e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
Articolo 1.9 - Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l’ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da Limestreet - L.S. srl si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker del CONTRAENTE/ASSICURATO a Limestreet - L.S. srl si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società Limestreet - L.S. srl l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata a Limestreet - L.S. srl si considererà come effettuata agli ASSICURATORI;
b) ogni comunicazione effettuata da Limestreet - L.S. srl si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI.
ASSICURATO/CONTRAENTE Limestreet - L.S. srl
Ai fini degli Articoli 1341 e 1452 del Codice Civile, il Contraente sottoscritto dichiara, anche per conto degli altri Assicurati, di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli sottorichiamati:
Condizioni Generali
Art. 4 – Rinnovo automatico Art. 5 - Rischi esclusi
Art. 9 - Diritto di recesso per sinistro
Art. 12 - Coesistenza di altre assicurazioni (Secondo rischio)
Art. 19 – Elezione di domicilio
Art. 20 - Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
Condizioni Particolari
Articolo 1.1 - Oggetto dell’assicurazione - limitazione termine denuncia sinistri Articolo 1.3.2 lettera I – reclami tardivi – claims made
Articolo 1.3 - Rischi Aggiuntivi ed Estensioni subordinate a patto espresso. Articolo 1.4 - Esclusioni
Articolo 1.5 - Denuncia dei danni
Articolo 1.6 - Diritti ed obblighi delle parti in caso di sinistro
Articolo 1.8 - Condizioni relative al maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento Articolo 1.9 – Clausola broker (se operante)
ASSICURATO/CONTRAENTE
GLOSSARIO
(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)
Consumatore:
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Claims made - Retroattività:
L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e, trascorsi 10 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro potrà esser loro denunciato.
Questionario/Modulo di proposta:
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Set informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Modulo/Scheda di Polizza:
Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d’Assicurazione;
Contraente:
Il soggetto che stipula il Contratto d’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall’Assicurazione;
Assicurato:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicuratore:
Lloyd’s Insurance Company S.A;
Terzo:
Qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude:
a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
b) Le imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano;
c) I Collaboratori dell’Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto
a) di questa definizione.
Richiesta di risarcimento:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all’Assicurato.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistro in serie:
si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento.
Richiesta di risarcimento:
a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali per un ATTO ILLECITO e presentate per la prima volta nei confronti dell’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, oppure
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata per la prima all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;
Atto illecito:
a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall’Assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratori.
b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell’Assicurato.
Polizza/Contratto d’ Assicurazione:
Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Circostanza:
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati.
Periodo di assicurazione:
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perdita:
a) l’obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato sia tenuto per legge;
b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i Costi e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l’Assicurato per Responsabilità Civile.
Costi e spese:
a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori.
Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.
b) L’indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.
c) I Costi e le Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limiti di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
Periodo di retroattività:
Il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento denunciate per la prima volta dall’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o il Maggior Periodo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto Periodo di Retroattività. Il Limite di Indennizzo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA non s’intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione.
Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento:
Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, durante il quale l’Assicurato ha il diritto di notificare Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e durante il Periodo di Retroattività (se concesso).
Premio:
Il corrispettivo dovuto dal Contraente all’Assicuratore;
Limite d’indennizzo/Massimale:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione;
Sottolimite:
L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Franchigia:
Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Scoperto:
Importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;
Atti terroristici:
A titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Sostanze inquinanti:
Qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti.
Staff e/o collaboratori:
Le persone per le quali l’Assicurato sia responsabile, sempre che l’Assicurato stesso sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale e/o abilitato ai sensi di legge all’esercizio della propria attività professionale.
Intermediario: Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
Danni corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.
Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
MODULO DI PROPOSTA
MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI BROKER ASSICURATIVI
CONTRAENTE (ASSICURANDO) | Nome e Cognome: (In caso di persona fisica) Codice Fiscale: | |||
Denominazione: (In caso di Società) Codice Fiscale: Indirizzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata: | ||||
DOMICILIO | Cap. Via | Città Provincia Tel.: Fax: |
| |
Nome e cognome sezione registro | Data di abilitazione professionale | |||
PROFESSIONISTI CHE OPERANO PER IL CONTRAENTE (Indicare solo gli iscritti nella sezione B del registro. Gli iscritti nella sezione E sono automaticamente coperti) | N. 1 N. 2 N. 3 | |||
N. 4 | ||||
N. 5 | ||||
N. 6 | ||||
N. 7 | ||||
N. 8 | ||||
CREDITI FORMATIVI | Data ultimo aggiornamento professionale e nr. crediti conseguiti | |||
DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE | Dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del 31 Dicembre | |||
LIMITE DI INDENNIZZO | Massimali per sinistro e per anno (minimi di legge) | |||
RICHIESTO Massimale per sinistro | € 2.500.000,00 Massimale Unico | |||
Massimale per periodo | ||||
FRANCHIGIA (Crocesegnare) | € 2.500,00 | N.B: Montante provvigioni lorde annue fino ad € 150.000,00 - franchigia € 2.500,00 | ||
€ 5.000,00 | Montante provvigioni lorde annue oltre € 150.000,00 - franchigia € 5.000,00 | |||
MONTANTE PROVVIGIONI LORDE ANNUE | Totale delle Provvigioni/fatture lorde € | |||
RINNOVO AUTOMATICO | Si No |
Le risposte alle domande che seguono devono essere date dopo aver fatto un’adeguata inchiesta fra i Soci e i Collaboratori di chi sottoscrive il modulo:
ALTRE ASSICURAZIONI | Esiste altra polizza: Per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’Assicurando? Si No In caso di risposta affermativa allegare fotocopia della(e) polizza(e) |
PRECEDENTI ASSICURATORI | E’ esistita altra polizza per l’assicurazione della responsabilità civile professionale dell’Assicurando? (SI/NO) In caso di risposta affermativa indicare: Compagnia : num. polizza: Data inizio : / / data termine: / /
Motivo: d i s d e t t a da Assicuratori da assicurato altro: non rinnovata |
ESTENSIONI | Attività di Corrispondente di Lloyd’s Insurance Company S.A. Attività di “delegato all’accettazione dei rischi” (Coverholder) Attività di broker riassicurativo Copertura reclami tardivi. Estensione alla attività di conciliazione/mediazione |
SINISTRI PRECEDENTI | L’assicurando o taluno dei Professionisti che operano per il Contraente ha mai avuto sinistri per responsabilità civile professionale? Si No In caso di risposta affermativa fornire dettagli su foglio separato datato e sottoscritto. |
L’Assicurando dichiara, anche per conto degli altri Professionisti che operano per il Contraente :
a) Di non essere a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta da terzi alla data odierna; | In caso contrario fornire dettagli: |
b) Di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell’assicurazione; | In caso contrario fornire dettagli: |
c) Che per l’ultimo anno fiscale (consuntivo) le provvigioni percepite derivanti da contratti nel ramo trasporti e/o rischi aeronautici (corpi e/o merci) non superano il 10% del totale delle provvigioni annue maturate; | In caso contrario fornire dettagli: |
d) La firma su questo modulo proposta non vincola l’Assicurando e le persone che operano per il Contraente a stipulare il contratto di assicurazione. Tuttavia l’Assicurando dichiara e conviene, in nome proprio e degli altri Professionisti che operano per il Contraente agli effetti degli articoli 1891, 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, che le dichiarazioni e informazioni fornite in questo modulo e negli allegati allo stesso sono veritiere e formeranno parte integrante del contratto di assicurazione a tutti gli effetti qualora si decida di stipularlo. | |
f) Trattamento dei dati personali: codice della privacy (art. 13 del d.lgs. N. 196/03) - regolamento europeo 2016/679 e s.m.i: si autorizzano gli Assicuratori e l’Intermediario a far uso di queste informazioni unicamente per la stipulazione/gestione dell’Assicurazione proposta in questo modulo. | |
g) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il Set informativo come previsto del Regolamento Ivass n. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 | |
h) Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario. | |
i) Il Sottoscritto conferma che, in ossequio alle disposizioni di Legge vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Legge, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata |
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(luogo) (data) (L’Assicurando)