CONTRAENTE
CAPITOLATO TUTELA LEGALE
CONTRAENTE
COMUNE DI FERRARA |
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 |
00000 - XXXXXXX |
C.F. 00297110389 |
EFFETTO: | ore 24 del | 31/12/2005 |
SCADENZA PRIMA RATA: | ore 24 del | 31.12/2006 |
SCADENZA: | ore 24 del | 31/12/2008 |
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – GARANZIA BASE
Massimali assicurati
Euro 80.000,00= per evento con il limite di
Euro 30.000,00= per ogni persona coinvolta nel medesimo evento Euro 310.000,00= per anno assicurativo
Soggetti da assicurare
1) Il Comune di Ferrara
2) I soggetti privati di seguito elencati
a) N° | 1 | Sindaco |
b) N° | 1 | Segretario Generale |
c) N° | 14 | Assessori |
d) N° | 1 | Presidente del Xxxxxx Xxxxxxxx |
x) Xx | 00 | Xxxxxxxxxxx |
x) Xx | 00 | Dirigenti e Posizioni Organizzative |
Xxxxx xxxxx/premio pro capite
a) N° | 1 | Sindaco | €…………. |
b) N | 1 | Segretario Generale | €………… |
c) N. | 14 | Assessori | €………..X 14 = €…………. |
d) N. | 1 | Presidente del Teatro Comunale | €……….. |
e) N. | 40 | Consiglieri | €………..X 40 = €………… |
f) N. | 51 | Dirigenti e Posizioni Organizzative | €………..X 51 = €……… |
CONTEGGIO DEL PREMIO ANTICIPATO XXXXX XXXXX
Premio annuo anticipato totale Lordo = a) +b) +c) +d) +e) +f) +g) = Euro …………………………
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato: Il soggetto Pubblico e Privato il cui interesse è protetto dall’assicurazione, ovvero il Comune di Ferrara ed i Soggetti precedentemente individuati (lettere a usque f)
Società: l'impresa assicuratrice
Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 19 1 0 C.C.)
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati ; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C..
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker designato.
Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2005 (scadenza 31/12 di ogni anno). A parziale deroga della clausola in oggetto, la Compagnia aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del primo premio annuo, o rata di premio, entro i 45 giorni successivi all’effetto della copertura.
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. (art. 1898 C.C.)
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 0 - XXXXXXXX XXXX'XXXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXX (x. anche art. 19)
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, alla Società oppure al Broker incaricato entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.) L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 30mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo , con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 9 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Il presente contratto ha validità dalle dalle ore 24,00 del 31/12/2005 alle ore 24,00 del 31/12/2008 (scadenza anniversaria al 31/12 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
E' facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
L'eventuale premio di regolazione, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data dell'aggiudicazione.
Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa, previo interpello dell'Impresa
ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede sociale dell'Assicurato.
ART. 12 – RINVIO DELLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI
ART. 13 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.
Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l’Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.
Le garanzie valgono per:
1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:
- fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio;
- fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente;
2) Difesa Penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio.
La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:
• assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E’ esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti ( così detto patteggiamento ).
• derubricazione a reato colposo;
• archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri ( spese legali e/o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
La presente prestazione opera in deroga all’articolo 14 – Esclusioni, lettera “n”.
3) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi ( intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente ) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente o di proprietà privata semprechè connessi all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente Assicurato).
La presente garanzia opera, laddove, l’Assicurato sia l’Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.
4) Spese di resistenza per azioni avanti il giudizio ordinario o al T.A.R.: l’intervento della Società è condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l’Ente.
La presente garanzia opera, esclusivamente, nel caso in cui venga prestata assistenza legale, dall’Assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 del codice civile e dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Articolo 14 – Esclusioni, e limitatamente alla materia amministrativa.
5) Chiamata in causa Assicuratore
Ai fini del precedente art. 4) l’intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile, nel caso di inattività della stessa; non opera in caso di rifiuto copertura di quest’ultima.
6) – “Pacchetto Sicurezza “
6.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:
- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 626/94 e D.Lgs. 22/97 (c.d. Xxxxx Xxxxxx); D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- le violazioni alla Legge nr. 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi dell’art.7 della Legge 675.
6.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 22/97 (c.d. Legge Ronchi) e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
6.3) Insorgenza del caso assicurativo per il “ Pacchetto Sicurezza “
Si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal presente “Pacchetto Sicurezza”, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
7) Per l’arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per polizze infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall’Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto all’indennizzo e o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
8) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, purchè gli assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo o archiviazione per mancanza del danno.
Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, la Società provvederà all’ anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.
La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali ) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio, salvo l’integrazione con la garanzia di cui all’articolo n° 9.
La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell’articolo 14 Esclusioni, punto “b”.
9) Responsabilità amministrativa, contabile, giudizio di conto ( ad adesione facoltativa)
Sono altresì garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti degli Assicurati, ovvero il Sindaco, i componenti della Giunta, i Consiglieri comunali, il Segretario Generale, il Presidente del Teatro Comunale, i Dirigenti e le Posizioni organizzative, che abbiano provveduto ad aderire alla presente garanzia aggiuntiva, mediante il versamento della relativa quota di premio.
La presente estensione, il cui costo rimarrà a totale carico degli Assicurati aderenti, è prestata applicando il premio finito pro – capite indicato alle categorie elencate nello schema di adesione in calce alla presente polizza.
La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell’articolo 14 Esclusioni, punto “b”.
N.B.: e’ fatto obbligo alla Società in sede di gara di esplicitare il costo per l’adesione facoltativa alla colpa grave, ai sensi del successivo art. 27). Tuttavia tale indicazione non sarà oggetto di valutazione per la determinazione dell’offerta al ribasso del presente capitolato.
ART. 14 – ESCLUSIONI:
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
b) l’ambito fiscale ed amministrativo;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n.990 e successive modifiche;
l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
n) per fatti dolosi delle persone assicurate. ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città dei Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell’UE, in Svizzera e che vengono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
ART. 16 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.
3. la garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini entro 5 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
In deroga al punto 2 le prestazioni sono operanti per i fatti posti in essere nei 5 anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato al frontespizio di polizza. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell’evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Per questa copertura retroattiva si precisa che la stessa sarà a valere solo per i fatti posti in essere nel periodo 31/12/2000 – 31/12/2002, stante la copertura postuma prestata per il periodo 31/12/2002-2005 da polizza RAS Tutela Giudiziaria n. 31586952.
ART. 17 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia l'Assicurato e' tenuto a fornire alla Societa' tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonche' tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Societa', con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.
Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Societa' un legale competente per la controversia, come da successivo art. 19.
In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Societa', la Societa' stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
ART. 18 - GESTIONE DEL SINISTRO
La Societa', ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Societa' tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Societa' sulla possibilita' di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze
nell'interpretazione degli art. 15 e 17 del presente contratto, la decisione xxxxx' demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 11.
ART. 19 - SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Societa' la quale assumera' a proprio carico le spese relative.
La procura al legale designato dovra' essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà' altresì la documentazione necessaria.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
Esclusivamente ai fini dei rapporti esistenti fra gli Assicurati e la Contraente e relativamente al disposto dell’art.12 del vigente c.c.n.l. – area dirigenza – l’Assicurato dovrà’ indicare all’Amministrazione di appartenenza il nominativo dell’avvocato prescelto.
ART. 20 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio della polizza é determinato secondo lo schema di cui alla pagina “PARAMETRI PER IL COLCOLO DEL PREMIO”.
Gli importi in parola si intendono al lordo delle imposte. Il premio annuo lordo complessivo ammonta a € ..........
Il premio lordo cosi' calcolato e' da considerarsi quale premio minimo annuo, comunque acquisito dalla Societa'.
Il premio lordo alla firma e' pari a €........ .
ART. 21 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio e' convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e' regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Societa' l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Societa'.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Societa' di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Societa', fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non e' obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non puo' essere comunque inferiore al 75 per cento di quello dell'ultimo consuntivo.
La Societa' ha il diritto di effettuare verifiche e controllo per i quali l'Assicurato e' tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
ART. 22 - CLAUSOLA BROKER
Alla Società Aon S.p.A.. – filiale di Bologna è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker del Comune di Ferrara, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
ART. 23 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
Il presente contratto, laddove applicabile, è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 6 della Legge 23.12.93 537 come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994 e tale verifica andrà fatta prima di ogni scadenza annuale.
ART 24 - FACOLTA’ DI DISDETTA
1. Il Contratto si annullerà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Nonostante il presente contratto sia stipulato per una durata poliennale, è data facoltà alle parti di poterlo disdettare mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima del termine di ogni annualità assicurativa.
ART. 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
ART. 26 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
......................................................... .................................
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 8 - (Diritto di recesso delle Parti dopo ogni denuncia di sinistro) Art. 11 - (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria) Art. 19 - (Arbitrato per casi di disaccordo tra Assicurato e Società)
L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'
....................... .............
ART. 27) – GARANZIA AGGIUNTIVA FACOLTATIVA
(Estensione della copertura alla rivalsa per colpa grave; sono compresi i fatti connessi a responsabilità amministrativa ed amministrativa- contabile – riferimento all’art. 13.9).
Premi assicurativi pro-capite a carico del singolo soggetto che aderisce facoltativamente all’estensione
SCHEDA DI QUOTAZIONE
Categoria di assicurati | Premio lordo pro-capite |
Sindaco | €…………………. |
Segretario Generale | €…………………. |
Assessori | €…………………. |
Presid. Teatro Comunale | €…………………. |
Consiglieri | €…………………. |
Dirigenti | €…………………. |
Posizione organizzativa | €…………………. |
SCHEDA DI ADESIONE AL 30/06/2006
Categoria di assicurati | Premio lordo pro-capite | Numero assicurati | Premio lordo totale |
Sindaco | €…………………. | €…………………. | |
Segretario Generale | €…………………. | €…………………. | |
Assessori | €…………………. | €…………………. | |
Presid. Teatro Comunale | €…………………. | €…………………. | |
Consiglieri | €…………………. | €…………………. | |
Dirigenti | €…………………. | €…………………. | |
Posizione organizzativa | €…………………. | €…………………. | |
Premio lordo totale | €…………………. |
ART. 28) - FORMA A – PRIMA ADESIONE
Le adesioni alla copertura rivalsa per colpa grave dovranno essere comunicate alla Società da parte del Comune di Ferrara (di seguito brevemente denominato “Comune”) entro e non oltre il 31 marzo 2006.
Per le adesioni che perverranno alla Società entro il predetto termine la copertura decorre automaticamente dalle 00 del 01 gennaio 2006.
Questa forma di adesione è valida esclusivamente per la prima annualità contrattuale.
ART. 29) - FORMA B - ADESIONI SUCCESSIVE
Per le adesioni successive al 31 marzo 2006 e fino al 30 giugno 2006 la copertura decorrerà dalle ore 00 del primo giorno relativo al mese di adesione, con pagamento della rata annuale.
Per le adesioni successive al 30 giugno 2006 la copertura decorrerà dalle ore 00 del primo giorno relativo al mese di adesione, con pagamento della rata semestrale.
ART. 30) – PREMIO DI ADESIONE
Per la quantificazione del premio pro-capite si procederà come segue:
- adesioni ricevute entro il 30 giugno di ogni anno: l’intera quota annuale a carico del soggetto assicurato;
- adesioni ricevute successivamente al 30 giugno: la metà del premio rispetto alla quota annuale a carico del soggetto assicurato.
ART. 31) - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Per l’attivazione della copertura (sia per le adesioni di cui alla forme A=, sia per le adesioni di cui alla Forma B=) è data facoltà al Comune di trasmettere le adesioni alla Società, mediante l’apposito “Modulo di Adesione”, anche a mezzo fax e per il tramite del Broker. La copertura decorrerà con le modalità previste ai precedenti artt. 28) e 29).
Il Broker sarà tenuto ad inviare alla Società tutte le adesione pervenute entro il giorno 5 del mese successivo al periodo di riferimento.
La Società s’impegna ad inviare al Broker, a conferma dell’attivazione della copertura, un prospetto riepilogativo debitamente sottoscritto riferito al periodo di copertura previsto, con le seguenti tempistiche:
- per le adesioni al 31 marzo 2006: entro il 15 aprile 2006
- per le adesioni dal 1 aprile al 30 giugno 2006: entro il 15 luglio 2006
- per le adesioni successive: entro il 15 ottobre 2006 ed entro il 31 dicembre 2006
- per le annualità successive: con cadenza trimestrale a far data dal 15 aprile 2007
Gli originali delle citate singole adesioni resteranno a disposizione della Società presso la sede del Comune qualsivoglia necessità. Su precisa richiesta della Società, il Comune sarà tenuto ad inviarli alla stessa per il tramite del Broker.
ART. 32) – NUOVI ASSICURATI
Per i nuovi assicurati (nuove nomine, promozioni, ecc.) sarà possibile aderire all'estensione colpa grave.
La comunicazione dell’adesione dovrà avvenire a mezzo fax od altra comunicazione scritta da parte del Comune o direttamente dall’Assicurato; la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Broker riceverà il Modulo di Adesione inviato nelle modalità in precedenza descritte e fermo quanto altro amministrativamente previsto all’art.31).
Il relativo premio verrà corrisposto in pro rata temporis.
ART. 33) – DISDETTA ANNUALE DELL’ADESIONE
Le tre forme di adesione (A, B e Nuovi Assicurati)) saranno valide per l'intera durata contrattuale, fatta salva la possibilità di ogni singolo aderente di recedere annualmente dalla copertura mediante formale comunicazione scritta al preposto ufficio del Comune o direttamente al Broker. Tutte le comunicazioni così ricevute dovranno essere inviate dal Comune al Broker a mezzo fax entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza.
APPENDICE DI REGOLAZIONE DEL PREMIO
Posto che la copertura per la rivalsa colpa grave non attiene alle competenze del Comune, che nella fattispecie opera da mero gestore amministrativo, eventuali appendici di regolazioni premio afferenti i vari periodi di adesione verranno concordate con l’Impresa aggiudicataria.