a cura di Ing. V. Carrarini
INGEGNERIA
INDUSTRIALE
a cura di Xxx. X. Xxxxxxxxx
commissione
Efficienza energetica
Visto da: Xxx. X. Xxxxxxxxxx Xxx. X. Xxxxxxxx
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
EFFICIENZA ENERGETICA: LO STRUMENTO DELL’ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING ED IL RUOLO DELL’INGEGNERE
Inquadramento normativo, misure di efficienza energetica e strumenti a supporto di questa tipologia contrattuale.
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IL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO È QUEL CONTRATTO CON IL QUALE UN SOGGETTO “FORNITORE” SI OBBLIGA AL COMPIMENTO, DI UNA SERIE DI SERVIZI E DI INTERVENTI INTEGRATI, VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DI UN SISTEMA ENERGETICO.
fattori di normalizzazione e correzione dei consumi energetici) e un’allocazione e normalizzazione dei rischi per l’intera vita utile del Progetto.
Tali attività ben si conciliano con le competenze dell’ingegnere, che ha il ruolo complesso di favorire tale mercato, fornendo consistenza a una ripresa economica sostenibile (ambientale e finanziaria), di far crescere la credibilità di tali strumenti contrat- tualistico-finanziari, e non ultimo, di creare oppor- tunità lavorative per se stessi e per gli altri colleghi.
INTRODUZIONE
Le esperienze europee maturate in materia, così come le best practice internazionali, hanno eviden- ziato come la forma contrattuale più favorevole e stimolante per il mercato dell’Efficienza Energetica sia rappresentata dal Contratto di Rendimento Energetico (Energy Performance Contract, EPC) a Risparmi Garantiti e Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
Obiettivo di tale articolo è di illustrare questa tipo- logia contrattuale, con particolare attenzione agli aspetti tecnici. È, infatti, fondamentale, per la cor- retta esecuzione del contratto, la predisposizione degli allegati tecnici agli EPC, il cui fine è fornire una valutazione oggettiva delle performance (attraverso l’individuazione di una baseline, di algoritmi di cal- colo, di sistemi di monitoraggio strumentale, e dei
INQUADRAMENTO GENERALE
Il Contratto di Rendimento Energetico è quel con- tratto con il quale un soggetto “fornitore” (normal- mente una Energy Saving Company, ESCo, oppure un General Contractor) si obbliga al com- pimento, con propri mezzi finanziari o con mezzi fi- nanziari di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati, volti alla riqualificazione e al mi- glioramento dell’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro sog- getto (“beneficiario” o “cliente”), verso un corrispet- tivo correlato all’entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati in fase di analisi di fat- tibilità), ottenuti in esito all’efficientamento del si- stema edificio-impianti.
Tale definizione di EPC si rinviene nella Direttiva CE/32/2006, che ha trovato attuazione in Italia con il D. Leg.vo 30/05/2008, n. 115 (principale fonte normativa nell’ordinamento giuridico italiano riguar- dante il Contratto di Rendimento Energetico), che definisce l’EPC come un “accordo contrattuale tra il beneficiario ed il fornitore, riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i
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pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta mi- sura sono effettuati in funzione del livello di miglio- ramento dell’Efficienza Energetica stabilito contrattualmente”.
Tale definizione di EPC è stata inglobata nella nor- mativa tecnica di gestione dei servizi energetici UNI 11352, qualificazione del mercato delle Società di Servizi Energetici (ESCo), nella versione 2010 e successiva 2014, ovvero requisiti minimi dei servizi di Efficienza Energetica e capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria), a garanzia di una rigorosa implemen- tazione dei Contratti di Rendimento Energetico (garanzia dei risultati). Tale norma implementa ed estende lo standard europeo UNI CEI EN 15900:2010 sui servizi energetici. La pubblicazione della nuova direttiva 2012/27/UE, ha modificato tale definizione all’art.1, ripresa dal D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 di recepimento della direttiva, nel modo seguente: “accordi contrattuali tra il be- neficiario e il fornitore di una misura di migliora- mento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del li- vello di miglioramento dell’efficienza energetica
stabilito contrattualmente o di altri criteri di presta- zione energetica concordati, quali i risparmi finan- ziari”.
L’oggetto del contratto si sostanzia dunque nella individuazione, progettazione e realizzazione di un livello di efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente.
Il rapporto contrattuale tra beneficiario e fornitore vede quest’ultimo, di norma, anticipare i costi degli investimenti necessari per gli interventi da realiz- zare o comunque assumere l’obbligo di reperire i mezzi finanziari presso strutture finanziarie (normal- mente, istituti di credito).
In talune ipotesi, peraltro, il soggetto finanziatore, laddove diverso dal fornitore, entra anch’esso nel rapporto contrattuale di EPC in qualità di parte. Collegati all’EPC, poi, sono di norma tutti quegli accordi di carattere strumentale, che il fornitore sti- pulerà in relazione all’esecuzione del progetto e al fine di prestare le specifiche garanzie eventual- mente richieste dal contratto.
STATO DELL’ARTE DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Le formule contrattuali EPC, largamente diffuse nel contesto internazionale ed europeo, possono es- sere distinte sostanzialmente in due grosse fami- glie: EPC a “Risparmi Garantiti” e a “Risparmi Condivisi”.
Nell’EPC a Risparmi Garantiti, il beneficiario delle azioni di energy saving richiede direttamente il fi- nanziamento all’istituto di credito (oppure lo finan- zia con capitale proprio, assumendosi i rischi finanziari del Progetto), mentre il fornitore garanti- sce i risparmi energetici percentuali contrattualiz- zati (rispetto ad una baseline condivisa, strutturando un Piano di Misura, Monitoraggio e Verifica delle prestazioni), assumendosi i rischi tec- nici di performance. Tale contratto si presta parti- colarmente per interventi di piccola taglia e per i quali il recupero della risorsa finanziaria non rap- presenti un impegno rilevante per il beneficiario. L’EPC Guaranteed Savings può assumere partico- lari “sfumature”, come ad es. il Pay from Savings, in cui le rate di rimborso dell’eventuale prestito bancario sono indicizzate agli effettivi risparmi con- seguiti, per cui il piano di restituzione del debito di- pende dal livello effettivo dei saving raggiunti.
Nell’EPC a Risparmi Condivisi, il fornitore richiede il finanziamento (meccanismo del FTT) all’istituto di credito (oppure lo finanzia con capitale proprio, as- sumendosi i rischi finanziari del Progetto), ed i ri-
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LE FORMULE CONTRATTUALI EPC, LARGAMENTE DIFFUSE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO, POSSONO ESSERE DISTINTE SOSTANZIALMENTE IN DUE GROSSE FAMIGLIE: EPC A “RISPARMI GARANTITI” E A “RISPARMI CONDIVISI”.
sparmi economici derivanti dal Progetto (rischio tecnico) vengono condivisi con il beneficiario delle azioni di energy saving, in proporzione ai risultati raggiunti, come previsto in sede contrattuale. Tale contratto si presta particolarmente per interventi di medie e grandi dimensioni, per le quali il beneficia- rio da un lato non vuole assumere rischi in termini finanziari, e dall’altro desidera partecipare fin da su- bito a una quota parte del risparmio economico. L’EPC Shared Savings può assumere particolari “sfumature”, come ad es. il First out (o cessione globale limitata): il fornitore acquisisce totalmente i proventi del Progetto (costi e profitti attesi sono stabiliti a priori, così come le prestazioni rese) e il contratto cessa non appena sia ripagato l’investi- mento, comprensivo di oneri finanziari e utili, con- trattualizzato.
Alla luce dei recenti provvedimenti europei in ma- teria e delle best practice internazionali, la forma contrattuale più favorevole e stimolante per il mer- cato dell’Efficienza Energetica è rappresentata dal contratto EPC a Risparmi Garantiti e FTT, in cui il fornitore effettua i servizi di manutenzione, condu- zione ed interventi di energy saving (ma anche di compliance alla normativa) con garanzia di risultato (rischio tecnico di performance), con investimento a suo carico (rischio finanziario) e un canone annuo riconosciutogli dal beneficiario nel periodo contrat- tuale pattuito. Il fornitore è il titolare assoluto del Progetto di Efficienza Energetica, e rappresenta dunque l’unico beneficiario dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) potenzialmente ottenibili. La sti- pula e la gestione di contratti di fornitura energetica non rientra nei servizi erogati al cliente
Gli esempi virtuosi riscontrabili in Europa sono stati analizzati dal Progetto European Energy Service Initiative ( EESI) (dicembre 2010). In Italia, i casi di eccellenza possono essere ricondotti ad uno dei seguenti esempi:
– EPC basato sulla diagnosi energetica e sulla valutazione dei consumi (di combustibile) ef- fettivi, ai sensi del D.P.R. 412/93, rivolto alla fornitura di un servizio energetico di riscalda- mento invernale nei condomini. Si cita ad es. il Contratto di prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato e FTT, re- datto da Arpa Lombardia;
– EPC basato sulla valutazione dei fabbisogni energetici ante e post operam calcolati con la Certificazione Energetica (asset rating). Si citano ad es. i Contratti “Servizio Energia” e “Servizio Energia Plus” del D. Lgs. 115/2008;
– EPC basati sia sulla valutazione dei fabbiso- gni energetici (obiettivo contrattuale 1 - Cer- tificazione Energetica, asset rating), sia sui consumi energetici effettivi (e sui costi) a consuntivo (obiettivo contrattuale 2 - Dia- gnosi Energetica Preliminare), ante e post operam. Si citano ad es. i Contratti tipo per servizi energetici a prestazione energetica garantita, applicati dalla Provincia Autonoma di Trento.
Limitatamente alla riqualificazione energetica degli immobili, il D.L. 04/06/2013, n. 63 (coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90), al- l’art. 5(1) conferisce all’ENEA l’incarico di predi-
(1) Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero.
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sporre un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all’articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012. In tal senso, ENEA ha prodotto e renderà disponibili per l’EPC i docu- menti di seguito riportati, rispondendo al D. Leg.vo. 04/07//2014, n. 102 e promuovendo l’adozione di questo tipo di contrattualistica, con particolare focus presso la Pubblica Amministrazione:
– Linee guida EPC- Contratto;
– Schema di Contratto;
– Linee guida EPC- Capitolato Tecnico.
IL RUOLO DELL’INGEGNERE: ALLEGATI TECNICI AL CONTRATTO EPC
Un contratto EPC a Risparmi Garantiti e FTT, pre- vede generalmente la presenza di tre attori, ovvero il cliente/beneficiario, il fornitore e l’istituto di credito.
UN CONTRATTO EPC A RISPARMI GARANTITI E FTT, PREVEDE GENERALMENTE LA PRESENZA DI TRE ATTORI, OVVERO IL CLIENTE/BENEFICIARIO, IL FORNITORE E L’ISTITUTO DI CREDITO.
Ciò comporta lo svolgimento di tutta una serie di attività in cui l’Ingegnere può trovarsi diversamente coinvolto, e cioè ricoprendo i ruoli di:
a) Consulente del cliente (validazione delle forme contrattuali e annessi allegati tecnici, verifica dei risultati pattuiti dalle parti, ecc.);
b) Consulente tecnico dell’istituto di credito (che finanzia direttamente o in parte gli interventi);
c) Collaboratore del General Contractor (base- line, monitoraggi dei parametri di perfor- mance, verifiche);
d) Collaboratore del General Contractor nel ruolo “tradizionale” (progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza, collaudo, certificazione energetica, ecc.);
e) Collaboratore del General Contractor nel ruolo di esperto di contrattualistica lavori-ser- vizi e ingegneria finanziaria: analisi tecnico- gestionale-contrattuale ed economico- finanziaria del Progetto di Efficienza Energe- tica (ad es. business plan e modelli contrat- tuali).
In particolare, gli allegati tecnici che disciplinano un contratto EPC enfatizzano i ruoli afferenti alle atti- vità di cui ai precedenti punti a), b), c), ricalcando, a vario titolo, lo schema di riferimento proposto dalla norma UNI EN 15900, che possiamo ragio- nevolmente declinare al modo seguente:
– Audit Energetico e Monitoraggio dei consumi
ante operam;
– Normalizzazione e correzione dei consumi:
• calcolo della baseline (ante operam);
• algoritmo di calcolo dei saving rispetto alla baseline;
– Monitoraggio degli indicatori post operam e verifica dei risultati.
Lo strumento operativo che meglio si presta a tali finalità, è senza dubbio lo standard internazionale IPMVP, ovvero il Protocollo Internazionale di Misura e Verifica delle Performance(2), che viene richiamato anche nella norma UNI 11352 sulle ESCo.
CRITERI E METODOLOGIE OPERATIVE DI GARANZIA CONTRATTUALE DELLE PERFORMANCE ENERGETICHE: CENNI SU UN CASO PRATICO
Il gestore di un grande datacenter ha indetto una gara finalizzata a individuare un General Contractor capace di effettuare e finanziare interventi di energy saving, con garanzia dei risultati per un arco tem- porale di tre anni, contro-garantiti da una fideius- sione di pari valore.
Il team di ingegneri che ha collaborato (in qualità di consulenti) con il General Contractor (società
(2) Tale documento indica le procedure che, una volta svolte, permettono ai proprietari delle costruzioni, alle aziende di servizi ed ai finanziatori dei
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progetti, di misurare il risparmio energetico (ECM - Energy Conservation Measure). Inoltre, tale strumento fornisce una descrizione delle tecniche disponibili per la verifica del risparmio energetico ed il protocollo è il frutto di uno studio congiunto di professionisti mondiali del settore. Il risparmio di energia è determinato confrontando l’energia consumata attualmente, con quella che si consumerebbe, eseguendo delle modifiche
ed andando ad adottare i modelli di intervento; a tal fine si utilizzano dei metodi di misura e verifica (M&V) descritti dalle opzioni A, B, C e D, riportate all’interno del report disponibile e fruibile dal sito (citate anche negli atti e nei riferimenti finali, relativi al seminario tematico svolto dalla Commissione Efficienza Energetica presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Roma).
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operante in campo internazionale, aggiudicatario della gara), ha proposto una serie di interventi tec- nici, atti a garantire il risparmio maggiore rispetto agli altri concorrenti, e cioè:
– Chiller con turbo-compressore a levitazione magnetica;
– Sistemi autonomi ad espansione diretta, con funzionamento in modalità freecooling;
– Pompe con azionamenti a giri variabili (in- verter).
Gli interventi sono stati finanziati direttamente dal General Contractor (attraverso il meccanismo FTT), pertanto al team ingegneristico è stato richiesto a sua volta di individuare, attraverso metodologie de- duttive, le prestazioni energetiche dei sistemi inte- grati, non ultimo per associare anche un livello di rischio all’investimento stesso.
La risposta a tali richieste è stata fornita utilizzando lo standard operativo IPMVP, attraverso il quale è
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI
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- FIDIC - International Federation of Consulting Engineers ( xxxx://xxxxx.xxx/ );
- P. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxx – “Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)” (UTET);
- Xxxx & Partner – “I contratti di rendimento energetico: i fondamenti e le criticità”;
- Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi – “Energy Performance Contract” xxxx://xxx.xxx-xxxxx.xxx/xxxxx.xxx?xxxxxxx
– Creare una baseline significativa, fissando un livello di confidenza accettabile (90%);
– Calcolare ingegneristicamente gli effetti degli interventi di energy saving sulla baseline;
– Stabilire il modello energetico degli interventi di energy saving;
Calcolare l’intervallo all’interno del quale ci si aspetta che ricadrà il saving con il livello di confi- denza stabilito.
In sintesi, il saving garantito allo standard d’uso è dato dalla differenza tra il modello di riferimento ante operam e quello derivante dall’implementa- zione degli interventi di energy saving (post ope- ram), come si evince dalla Tabella 1.
La verifica del vincolo di garanzia, che costituirà uno degli allegati tecnici al contratto EPC, sarà
svolta dalle parti confrontando il saving effettivo (S) con il saving garantito “aggiustato” (Sgr_Adj), al fine di tenere in debito conto le condizioni (tempe- rature e umidità relativa interne) diverse dallo stan- dard d’uso (ovvero, il vincolo contrattuale sarà soddisfatto qualora si verifichi S> Sgr_Adj).
Solo identificando tali varianti e il loro impatto sul risparmio, attività che costituisce il nocciolo degli allegati tecnici, si può realizzare un vero contratto a prestazioni energetiche garantite che sia di sod- disfazione per le parti. ■
(*) Alcuni valori indicati sono stati criptati, per il vincolo di riservatezza.