CONVENZIONE PER LA GESTIONE, CONDUZIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE, CONDUZIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
“PALESTRA DI KARATE DELLO STADIO A. MASSIMINO”
COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE SPORT
IL DIRETTORE
Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 15 giugno 2011
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di in Catania nella Residenza Municipale al Palazzo degli Elefanti, avanti a me , Segretario Generale del Comune di Catania, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti infrascritti d’accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono presenti i signori:
− nato a il / / , il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore della Direzione “Sport” del Comune di Catania, nel seguito denominato “Comune”, C.F. e P.I. 00137020871, presso il quale è domiciliato per la carica;
− nato a il / / , domiciliato nella sede , il quale interviene al presente atto in qualità di della , in seguito per brevità denominata “Concessionaria” con sede a in ,
P.I. e C.F. .
Detti comparenti della cui identità personale, Io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1 Il presente atto ha per oggetto la concessione della gestione, conduzione ed uso dell’impianto sportivo comunale denominato “Palestra di karate dello stadio A. Massimino”, sito al n°39 all’interno del polisportivo Cibali di piazza Spedini e destinato alla pratica delle discipline sportive compatibili con l’impianto. Nel rispetto dell’art. 1 del vigente “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali”, la concessione è finalizzata alla promozione ed al soddisfacimento di tale pratica sportiva, nonché di quella motoria e ricreativa a tutti i livelli svolta nella disciplina sportiva praticata nell’ambito dell’impianto, a salvaguardia degli interessi generali della collettività in materia di sport e tempo libero. La gestione, conduzione ed uso dell’anzidetto impianto, comprende tutte le pertinenze circostanti, come meglio identificate nell’allegata planimetria (Allegato A).
2 La gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, effettuata dalla Concessionaria senza scopo di lucro, è ad ogni effetto un servizio pubblico di utilità sociale e costituisce attività di pubblico interesse e, pertanto, pena l’applicazione dei provvedimenti descritti nel seguito, non può essere sospesa od abbandonata, eccettuati unicamente i seguenti casi:
a) per ragioni connesse alla tutela della pubblica incolumità o di Protezione Civile;
b) per provata causa di forza maggiore, non dipendente dalle parti, che renda l’impianto sportivo non agibile;
c) per ragioni tecniche comportanti l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari alla regolare funzionalità dell’impianto sportivo.
3 Nell’ambito della concessione, il Comune di Catania ha funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione.
Art. 2 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
1 La durata della presente convenzione è di anni 10 (dieci), a decorrere dalla data della consegna dell’impianto sportivo effettuata ai sensi del successivo comma 6. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
2 Nell’ipotesi in cui la Concessionaria sia autorizzata dai competenti uffici all’esecuzione degli interventi di cui al successivo art. 11, la durata della convenzione potrà essere estesa dall’Amministrazione sino alla durata del mutuo, previa comprova della disponibilità del soggetto finanziatore alla concessione dello stesso mutuo.
3 In ogni caso, la convenzione non può avere una durata superiore ad anni 20 dalla stipula.
4 Nel caso di chiusura dell’impianto sportivo per una delle cause elencate al precedente art.1, la durata della convenzione si intende sospesa sino alla data del riavvio della gestione, come risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti in tale data.
5 Il concessionario, con la sottoscrizione della Convenzione, dichiara espressamente di avere effettuato, prima della istanza di partecipazione alla gara, un sopralluogo nell’impianto e nelle sue pertinenze al fine di accettarne lo stato di conservazione e di funzionalità, e di accettarlo nello stato in cui esso si trova.
6 La formale consegna dell’impianto sportivo e delle pertinenze è effettuata con apposito verbale che descriva la consistenza dello stesso impianto attraverso l’elenco delle parti, degli accessori, degli arredi, ecc., nonché il suo stato di manutenzione e di efficienza. Al verbale deve essere allegata la documentazione fotografica dei luoghi.
7 Alla scadenza o in caso di revoca o di recesso anticipati, l'impianto sportivo con i beni mobili rilevati alla consegna deve essere riconsegnato in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da persone e/o cose non comunali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
8 Entro una settimana dalla scadenza è effettuato in contraddittorio uno specifico sopralluogo mirato ad accertare lo stato di conservazione e di funzionalità dell’impianto sportivo. In tale occasione è redatto e sottoscritto dalle parti un apposito verbale di riconsegna dell’impianto, con le stesse modalità ed osservazioni di quello di consegna iniziale.
9 Nel caso di anomalie, danni o mancanze ed in generale in tutti i casi in cui all’atto della riconsegna dell’impianto si rilevino difformità peggiorative dello stato iniziale, la Concessionaria è tenuta alla loro eliminazione ed al ripristino delle condizioni originarie, pena l’incameramento da parte del Comune della cauzione e fatta salva la facoltà dello stesso Comune di richiedere alla Concessionaria il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Art. 3 – PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE
1 E’ parte integrante e sostanziale della convenzione il “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” predisposto dalla Concessionaria per indicare in modo chiaro ed univoco:
− i profili tecnici della gestione (quali, composizione della struttura con cui si intende operare, mansioni delle unità impiegate, eventuali soggetti terzi coinvolti nella conduzione dell’impianto od a cui sono affidate particolari funzioni nell’ambito di tale conduzione, attività di manutenzione, eventuali attività complementari, ecc)
− le categorie di utenti a cui è aperta la fruizione dell’impianto
− l’insieme delle attività sportive, ricreative, culturali, educative, ecc. svolte, con particolare riguardo alle attività per i giovani, i diversamente abili e le categorie a rischio sociale (progetti, manifestazioni, attività ludiche, formazione di operatori in tali ambiti, ecc)
− il calendario settimanale e stagionale di apertura dell’impianto, con la specifica dei giorni e degli orari di utilizzo da parte di ogni singola categoria di utente
− le date di chiusura dell’impianto
− le tariffe applicate a carico degli utenti non superiori al tariffario comunale, con l’indicazione delle eventuali agevolazioni a favore di categorie svantaggiate e/o disagiate
− le attrezzature e le dotazioni utilizzate per la gestione e/o messe a disposizione dell’utenza
− le proposte mirate a migliorare la gestione dell’impianto dal punto di vista tecnico/qualitativo
− i meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio (quali, organi tecnici di riferimento, consulenti, misure di controllo adottate, ecc.)
− ogni altra informazione utile a rendere il programma dettagliato, completo ed esauriente.
2 Ogni variazione del suddetto programma che ne modifichi in modo sostanziale il contenuto e/o le indicazioni deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
3 Per le variazioni aventi carattere di occasionalità e non di continuità (ad esempio diverso orario di apertura e/o di chiusura dell’impianto in occasione di eventi e/o manifestazioni inizialmente non previste, impiego temporaneo di nuovo personale, ecc.), la Concessionaria ha semplicemente l’obbligo della loro comunicazione preventiva al Comune.
Art. 4 – UTILIZZO RISERVATO AL COMUNE
1 Il Comune, previo preavviso di almeno 10 giorni, ha facoltà di utilizzare gratuitamente l’impianto sportivo sino ad un massimo di 30 giorni l’anno per lo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive di interesse pubblico organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale, purché compatibili con l’impianto e fatta salva, comunque, l’attività programmata dalla Concessionaria.
2 Nei suddetti casi, la Concessionaria è sollevata da ogni responsabilità connessa all’uso dell’impianto sportivo da parte del Comune che ha l’obbligo, a propria cura e spese, di munirsi delle prescritte autorizzazioni di legge, di eseguire le manifestazioni e/o attività programmate, realizzare tutti i lavori ordinari e straordinari connessi alla manifestazione, nonché di riconsegnare l’impianto sportivo pulito e libero da cose e/o persone al termine delle stesse manifestazioni.
Art. 5 – PERSONALE IN SERVIZIO
1 Per l’adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, la Concessionaria deve utilizzare personale idoneo ed in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell’impianto sportivo e la regolare fruizione dell’utenza, fatte salve le prescrizioni previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari.
2 In relazione al personale impiegato, la Concessionaria è tenuta:
1. ad osservare integralmente il trattamento economico del C.C.N.L. e di quello decentrato relativi al settore di lavoro in cui è inquadrato tale personale;
2. ad osservare le vigenti norme previdenziali, assistenziali, assicurative ed antinfortunistiche;
3. ad impiegare, ove previsto, personale in possesso dei brevetti e/o delle qualifiche richieste;
4. a presentare mensilmente le D.M. (denuncie mensili) relative ai contributi versati ai dipendenti.
3 Il personale impiegato deve mantenere un comportamento corretto e riguardoso e la Concessionaria deve richiamare, multare e se necessario sostituire i lavoratori che venissero meno ai propri doveri, rendendosi responsabili di insubordinazione agli ordini ricevuti, di gravi mancanze nell’espletamento dei propri compiti e di contegno scorretto nei confronti degli utenti e/o del pubblico. A tale riguardo, le segnalazioni ricevute dalla Concessionaria devono essere tempestivamente accertate dalla stessa per l’avvio di eventuali procedimenti a carico dei soggetti responsabili, con obbligo di informativa al Comune.
4 La Concessionaria deve garantire una reperibilità permanente tramite il nominativo, il recapito telefonico ed il fax di un responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed alla gestione dell’impianto; tale soggetto, nominato prima della stipula della convenzione, rappresenta il referente tecnico-amministrativo della Concessionaria incaricato dei rapporti con il Comune.
5 La Concessionaria deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, deve presentare la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/99.
Art. 6 – VIGILANZA E CONTROLLO
1 La vigilanza ed il controllo della corretta esecuzione della presente convenzione e della qualità del servizio reso agli utenti competono al Comune che, con la più ampia facoltà e nei modi
ritenuti più idonei, può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio e senza preavviso, interventi ispettivi anche con il supporto di altri enti ed organi di controllo.
2 L’azione di controllo e di vigilanza del Comune non implica per lo stesso alcuna responsabilità in relazione al funzionamento ed alla gestione dell’impianto sportivo oggetto della concessione, restando ogni responsabilità comunque ed esclusivamente a carico della Concessionaria.
Art. 7 – RESPONSABILITA’
1 La Concessionaria è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito della presente convenzione, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti.
2 La Concessionaria è l’unica e sola responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto sportivo, nonché di qualsiasi danno od inconveniente provocato direttamente od indirettamente al Comune e/o a terzi per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell’impianto sportivo.
3 Con la firma della convenzione, la Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che potessero derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell’impianto sportivo.
4 Xxxxx salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, la Concessionaria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune, il quale ha la facoltà di rivalersi sulla Concessionaria per le eventuali somme che sia stato costretto a pagare a terzi per fatti od eventi rientranti nella responsabilità della Concessionaria stessa.
Art. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA CONCESSIONARIA
1 La Concessionaria ha l’obbligo:
a) di gestire e condurre l’impianto sportivo comunale nel rispetto della sua destinazione d’uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo, nonché nel rispetto del “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali” e del “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” di cui al precedente art. 3;
b) di garantire l’uso dell’impianto sportivo ai preesistenti fruitori, con particolare riguardo alle categorie disagiate e/o svantaggiate della popolazione;
c) di mettere a disposizione l’impianto agli alunni delle scuole di Catania per l’educazione alla disciplina sportiva praticata, la mattina dei giorni lavorativi, assicurando la presenza di propri tecnici istruttori e del proprio personale, assumendosene il relativo onere;
d) di assumersi le spese dei servizi e delle forniture di cui al successivo art. 10;
e) di assicurare il corretto funzionamento dell’impianto sportivo comunale, garantendone un adeguato standard di sicurezza e di igiene;
f) di non realizzare alcuna modifica alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature, in assenza della preventiva autorizzazione del Comune e di qualsivoglia ulteriore nulla osta, parere ed assenso rilasciato da altri enti, organi od autorità;
g) di non alienare e/o distruggere le attrezzature oggetto della concessione e di comunicare le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione;
h) di segnalare al Comune ogni circostanza e/o fatto illeciti o irregolari dovuti a terzi che possano impedire il normale svolgimento della concessione, coadiuvando l’opera del personale della polizia municipale o di altre autorità preposte al controllo del territorio e dell’ordine pubblico, allo scopo di individuare gli eventuali responsabili dei fatti rilevati;
i) di collaborare alle iniziative del Comune volte a promuovere ed organizzare ogni attività che incentivi l’uso dell’impianto sportivo;
j) di rispettare e di fare rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, di esercizio di attività sportive, di igiene e di sanità;
k) di provvedere a propria cura e spese a tutte le comunicazioni da inviare alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate, nonché di acquisire, se prescritti, i pareri ed i nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di pubblico spettacolo;
l) di dotarsi di ogni prescritta autorizzazione che le consenta, a termine di legge, l'esecuzione di eventuali attività accessorie alla presente convenzione, quale ad esempio la gestione di eventuali bar e/o punti ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo;
m) di fornire tutta la documentazione utile alla verifica del rispetto della presente convenzione.
Art. 9 – CANONE, TARIFFE E PROVENTI
1 La quota che la Concessionaria deve versare annualmente al Comune a titolo di canone per la gestione dell’impianto, è pari ad € (euro ), come risultante dall’offerta economica effettuata in sede di gara. Tale quota deve essere versata anticipatamente entro il terzo mese dall’avvio della Convenzione per il primo anno e poi con cadenza annuale entro il mese di gennaio, sino alla scadenza.
2 Per l'utilizzo dell'impianto la Concessionaria può applicare tariffe che in ogni caso non devono essere superiori a quelle deliberate ed approvate dal Comune.
3 I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all’uso dell’impianto sono introitati dalla Concessionaria per fare fronte agli oneri gestionali.
4 La Concessionaria deve tenere all’ingresso dell’impianto sportivo, in luogo ben visibile e protetto, il tariffario relativo all’utilizzo dello stesso impianto.
5 Essendo l’attività della Concessionaria senza scopo di lucro, gli eventuali utili devono essere reinvestiti in attrezzature e/o nella promozione e nello sviluppo delle discipline sportive svolte nell’ambito dell’impianto oggetto della presente convenzione, essendo tassativamente vietata la loro distribuzione, anche in modo indiretto. Per tale motivo, la Concessionaria ha l’obbligo di fornire al Comune, quando richiesti, copia dei documenti (estratto di bilancio, verbali di assemblea od altro) da cui si evinca chiaramente l’investimento degli utili.
6 La Concessionaria ha la facoltà di proporre al Comune l’aggiornamento e/o la revisione delle tariffe, sulla scorta dell’andamento finanziario della gestione dell’impianto sportivo.
7 I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.
Art. 10 – SPESE
1 Sono a carico della Concessionaria le spese per la fornitura delle utenze come di seguito:
a) telefonia fissa al 100%;
b) energia elettrica, acqua e gas nella misura del 36%.
2 Inoltre sono a totale carico della Concessionaria le seguenti spese:
a) per la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dell’impianto;
b) per la vigilanza e la custodia dell’impianto e delle attrezzature;
c) per la manutenzione e l’adeguamento dell’impianto sportivo e per la cura delle aree a verde;
d) per imposte e xxxxx conseguenti ad affissioni e pubblicità attinenti alle attività svolte dalla Concessionaria nell’ambito della convenzione;
e) per imposte e tasse inerenti alla stipula della convenzione;
f) per ogni altra esigenza connessa all’uso ed alla gestione dell’impianto e delle attrezzature.
3 Entro 15 giorni dalla formale consegna dell’impianto sportivo la Concessionaria deve provvedere a volturare a proprio nome le utenze di cui al precedente comma 1- lettera a) intestate al Comune, comunicando agli uffici comunali competenti l’avvenuta voltura.
4 La mancata voltura delle utenze da parte della Concessionaria nel termine sopra fissato costituisce grave inadempimento e facoltizza il Comune alla revoca della concessione senza obbligo di preventiva diffida, oltre alla richiesta del risarcimento di eventuali danni economici.
5 Per le utenze di cui al comma 1 – lettera b), la Concessionaria deve provvedere al rimborso delle spese sostenute dallo stesso Comune, nella percentuale su indicata, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l’entità dell’importo da rimborsare, come calcolato dal competente ufficio comunale.
6 Per tutte le strutture soggette a convenzione le cui utenze, ad esclusione di quella telefonica, sono collegate ad altre strutture non ricadenti all’interno della convenzione, verranno installati dei contatori specifici per ogni singola utenza e struttura.
7 In caso di danni straordinari dovuti a calamità naturali, le spese di intervento saranno a carico del Comune.
Art. 11 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO E NUOVE OPERE
1 Alla Concessionaria compete l’onere dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici e le attrezzature dell’impianto sportivo, nonché a mantenere curate le aree a verde.
2 In relazione all’ottimale gestione dell’impianto sportivo, la Concessionaria deve realizzare, oltre agli interventi di manutenzione di cui sopra, anche gli interventi finalizzati all'adeguamento dell’impianto alle specifiche norme esistenti in funzione della sua capienza, nonché gli interventi che si rendessero necessari per l’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di legge ed alle specifiche norme del CONI.
3 Per l’esecuzione dei suddetti interventi, la Concessionaria è tenuta a munirsi delle autorizzazioni necessarie e/o ad adempiere a quanto dettato da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale.
4 La Concessionaria ha l’obbligo di trasmettere al Comune di Catania la documentazione che attesti la rispondenza degli interventi effettuati alle prescrizioni tecniche ed alle norme di cui al precedente comma.
5 Gli interventi di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal Comune che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza dei lavori. Pertanto, la Concessionaria non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell’impianto sportivo senza il formale consenso del Comune di Catania.
6 E’ fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l’eliminazione, a spese della Concessionaria, di qualunque intervento eseguito senza la prevista autorizzazione scritta.
7 E’ facoltà della Concessionaria proporsi per la realizzazione di nuove opere.
8 Le nuove opere autorizzate e realizzate dalla Concessionaria, sono acquisite in proprietà dal Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile. L’acquisizione di tali opere da parte del Comune non costituisce arricchimento, essendo pertanto esclusa la facoltà da parte della Concessionaria di pretendere alcunché ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile.
9 La Concessionaria ha l’obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle nuove opere realizzate, onde consentire la regolare fruizione dell’impianto sportivo per tutta la durata della concessione stessa.
10 E’ altresì facoltà dell’Amministrazione avviare l’esecuzione di nuove opere, ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell’impianto sportivo.
11 Nei casi di cui al precedente comma, la Concessionaria ha l’obbligo di consegnare, per tutta la durata dei lavori, l’area dell’impianto interessata dagli stessi, come da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti. Nell’ipotesi in cui, per l’esecuzione delle nuove opere, si rendesse necessaria la consegna di tutto l’impianto sportivo, la durata della convenzione è sospesa sino alla riconsegna dell’impianto alla Concessionaria effettuata con altro verbale che riporterà il nuovo stato patrimoniale scaturente dai lavori eseguiti e collaudati.
12 Ove la realizzazione di nuove opere eseguite a cura e spese dell’Amministrazione comporti un miglior sfruttamento dell’impianto sportivo, il canone di cui all’art. 9 sarà oggetto di negoziazione in funzione dei costi e degli introiti derivanti esclusivamente dall’utilizzo delle nuove opere.
Art. 12 – ASSICURAZIONI
1 La Concessionaria deve stipulare idonee polizze assicurative per garantire la sicurezza dell’impianto e delle attrezzature, nonché la sicurezza di qualunque fruitore dell’impianto stesso.
2 In particolare, devono essere stipulate almeno le seguenti polizze:
a) a copertura dei rischi d'incendio ed atti vandalici per un importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila e zero centesimi);
b) a copertura del rischio di furto delle attrezzature mobili, delle suppellettili e degli arredi di proprietà comunale presenti all’interno dell’impianto sportivo;
c) a copertura della responsabilità civile verso terzi, a tutela dei prestatori d'opera, degli atleti, del pubblico e di chiunque sia interessato alla fruizione dell’impianto sportivo.
3 Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, deve essere chiaramente indicato che il soggetto beneficiario del risarcimento, in caso di sinistro, è il Comune di Catania.
4 Ove il valore da risarcire per i danni arrecati ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, il maggiore onere del risarcimento è a carico della Concessionaria.
5 Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso la Direzione “Sport” contestualmente alla stipula della convenzione.
6 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare alla suddetta Direzione la copia dell’avvenuto pagamento dei ratei assicurativi.
Art. 13 – CAUZIONE
1 A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Concessionaria è tenuta a prestare al Comune, al momento della stipula della convenzione
stessa, una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria od assicurativa di importo non inferiore ad € 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi).
2 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare alla Direzione “Sport” la copia dell’avvenuto pagamento del rinnovo annuale.
3 La cauzione resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata della concessione ed in ogni caso fino allo svincolo da parte del Comune stesso che avverrà solamente ad avvenuto controllo, da parte degli uffici comunali competenti, che l’impianto sportivo si trova nelle condizioni di conservazione e di funzionalità derivanti dal normale utilizzo svolto negli anni e, comunque, in condizioni non peggiori di quelle rilevate all’atto della consegna iniziale.
4 In ogni caso la cauzione non può essere svincolata prima di 6 mesi dalla cessazione della concessione.
5 Alla scadenza della concessione, qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.
6 Nel corso della concessione, oltre ai casi descritti in precedenza, la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di:
1. decadenza della Concessionaria dalla convenzione;
2. risoluzione della convenzione per fatto e colpa della Concessionaria;
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida del Comune e successiva inottemperanza della Concessionaria;
4. danni subiti dal Comune per fatto o colpa della Concessionaria.
7 La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, deve riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
Art. 14 – SUBCONCESSIONE
1 E’ tassativamente vietato alla Concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione.
2 Per la gestione dei bar e/o dei punti di ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo, la Concessionaria può invece avvalersi di soggetti in possesso delle previste autorizzazioni di legge, restando comunque la stessa Concessionaria unica responsabile nei confronti del Comune, ai sensi della presente convenzione e, pertanto, rispondendo direttamente dell’operato dei soggetti terzi. Il servizio bar e ristoro deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 - lettera d, della legge n°287/1991 e s.m. e deve essere gestito nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle
norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.
3 La Concessionaria è l’unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione.
4 La Concessionaria, qualora dia in sub-concessione il bar e/o altri punti di ristoro, è tenuta a darne comunicazione, preventivamente, all’Amministrazione Comunale per gli eventuali controlli e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 15 – PUBBLICITA’
1 E’ consentita la pubblicità commerciale negli appositi spazi presenti nell’impianto sportivo, purché regolarmente autorizzata dal Comune e previo pagamento all’Amministrazione Comunale dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissioni determinato dal competente ufficio comunale.
2 Inoltre, per far fronte agli oneri gestionali, sono consentite altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto sportivo, alle stesse condizioni del precedente comma e purché preventivamente autorizzate dall’Amministrazione.
3 In linea generale si stabilisce comunque che:
- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori, né poter essere divelto, né usato come arma impropria;
- la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l’Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.
Art. 16 – REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
1 A seguito di violazione delle disposizioni e degli obblighi assunti dalla Concessionaria e/o di danni intenzionali derivati da negligenza nell’uso dell’impianto sportivo concesso, il Comune può procedere alla revoca della concessione, fermo restando l’obbligo della Concessionaria di risarcire gli eventuali danni arrecati e senza la possibilità di richiedere alcun indennizzo.
2 Il Comune può procedere alla revoca anche nei seguenti casi:
a) trasgressione delle norme del “Regolamento per la concessione in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali” o degli altri vigenti;
b) trasgressione di disposizioni integrative emanate dal Comune;
c) grave compromissione dell’igiene;
d) reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
e) fallimento della Concessionaria;
f) mancato rispetto delle tariffe comunali deliberate.
3 Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore. In tale caso nulla potrà eccepire o pretendere la Concessionaria, se non la restituzione delle eventuali somme versate per il periodo in cui l’impianto sportivo non sarà disponibile.
Art. 17 – RECESSO
1 La Concessionaria può recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di almeno mesi sei.
2 In tal caso il Comune provvede all'incameramento della cauzione ed all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali danni determinati dalla cessazione anticipata della concessione.
Art. 18 – CONTROVERSIE
1 Fatta salva la risoluzione della concessione nei casi specificati dalla presente convenzione, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Concessionaria in ordine all’interpretazione ed esecuzione della stessa concessione, è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria ed il foro competente è quello di Catania.
2 L'insorgere di qualsiasi controversia non legittima in alcun caso la Concessionaria a sospendere in tutto od in parte l’esecuzione della presente concessione, pena l’applicazione dei provvedimenti più volte prima citati.
Art. 19 – FIRMA DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI
1 La mancata presentazione dei documenti richiesti per la stipula della convenzione equivale a rinuncia alla stipula stessa.
2 Alla firma della convenzione, a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, la Concessionaria deve specificatamente dichiarare per iscritto l’accettazione delle clausole contenute negli anzidetti articoli e nella stessa convenzione.
3 Ogni comunicazione relativa all’esecuzione della convenzione può essere notificata dal Comune al responsabile tecnico-amministrativo della Concessionaria, a vista oppure tramite fax, al numero telefonico comunicato dalla stessa Concessionaria all’atto della stipula del presente atto; in quest’ultimo caso fa fede la ricevuta dell’avvenuta trasmissione.
Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali, del vigente “Regolamento per la concessione in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali” e delle ordinanze comunali emesse in materia di ordine pubblico, di pubblica incolumità, di igiene e di sanità.
2 A norma dell’art.47 del codice civile, all’atto della stipula della convenzione la Concessionaria deve eleggere il proprio domicilio nel Comune di Catania.
3 La presente convenzione si compone di n°14 (quattor dici) pagine firmate in originale e dell’allegato A “Planimetria dell’impianto sportivo e delle sue pertinenze”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Concessionaria Per il Comune di Catania
Il Segretario Generale
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Concessionaria dichiara di accettare le clausole contenute negli anzidetti articoli e nella presente convenzione.
Per la Concessionaria