CREDITO COVID-19 (Contratto di credito)
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CREDITO COVID-19 (Contratto di credito)
con copertura federale COVID fino a CHF 500'000 conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19
1. Mutuatario:
Ditta
Indirizzo
NAP
Luogo
Cantone
Numero IDI (xxx.xxx.xxxxx.xx) Numero dipendenti (ETP) Forma giuridica
IBAN della relazione bancaria
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Persona di contatto Cognome
Nome
Tel./E-Mail
(di seguito «Mutua- tario»)
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Nome della banca
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Indirizzo
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NAP Luogo
2. Mutuante:
(di seguito «Banca»)
La banca alla quale intendete ottenere il credito. La liste delle banche partecipanti è disponibile su xxxxx://xxxxx00.xxxxxxx.xxxxx/xx/xxxxxx.
3. Importo del credito: Importo massimo:0 10% della cifra d'affari o della ci- fra d'affari stimata, xxx. CHF 500'000
Blocco 1:
Cifra d'affari
Cifra d'affari definitiva 2019, alternativamente provvisoria 2019, alternativamente 2018
Blocco 2 (solo se non ci sono informazioni sul blocco 1):
Totale netto degli stipendi Valore stimato della cifra d'affari
0
Stima del totale netto degli stipendi Valore stimato della cifra d'affari = 3 x il totale netto per un anno contabile degli stipendi; min. CHF 100'000; max. CHF 500'000
La banca concede al mutuatario un limite di credito con un importo di CHF 0 __ («Importo del credito»).
Importo del credito
4. Conferme e autorizzazioni del mutuatario
Con le conferme e la sottoscrizione della presente convenzione di credito il mutuatario dichiara a favore della Banca, della Fideiussione solidale e della Confederazione svizzera quanto segue:
🞎 Il mutuatario non ha ancora ottenuto alcun credito ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.
🞎 Il mutuatario non ha altre richieste pendenti per l'ottenimento di crediti garantiti ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.
🞎 Il mutuatario garantisce che, al momento della presentazione della richiesta, non ha già ricevuto garanzie di liquidità in virtù delle disposizioni previste dal diritto d’urgenza della Confederazione nell’ambito dello sport o della cultura.
🞎 Il mutuatario è stato costituito prima del 1° marzo 2020.
🞎 Al momento della presentazione della richiesta, nei confronti del mutuatario non è in corso una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione.
🞎 l mutuatario subisce, in seguito alla pandemia di COVID-19, un notevole pregiudizio economico, in specie per quanto riguarda la sua cifra d’affari.
🞎 Il mutuatario utilizzerà l'importo del credito concesso nell'ambito della presente convenzione di credito esclusivamente per coprire le sue esigenze correnti di liquidità. In particolare non sono autorizzati: nuovi investimenti, diversi da investimenti di sostituzione, negli attivi fissi; durante la durata della fideiussione solidale la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale; la concessione di prestiti attivi; il rifinanziamento di prestiti privati o agli azionisti; la restituzione di prestiti di gruppo; o il trasferimento dell'importo del credito a una società del gruppo all'estero legata direttamente o indirettamente al richiedente. È ammesso il rifinanzia- mento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.
🞎 Tutte le informazioni concernenti la cifra d'affari dell'impresa si basano sulla chiusura singola (non consolidata).
🞎 Il mutuatario conferma che tutte le informazioni riguardanti la cifra d'affari sono complete e veritiere.
🞎 Il mutuatario prende nota che fornendo informazioni false o incomplete si rende perseguibile penalmente per frode (art. 146 Codice penale) o per falsità in docu- menti (art. 251 Codice penale). Inoltre è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque ottenga un credito ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 fornendo intenzionalmente informazioni false oppure utilizzi il credito concesso non allo scopo di coprire le necessità di liquidità di cui sopra.
5. Scopo
Il credito può essere utilizzato esclusivamente per coprire necessità correnti di liqui- dità del mutuatario. La Banca non ha nessun obbligo di verificare che il credito venga utilizzato come stabilito dal contratto.
6. Condizioni e calcolo degli interessi
Il mutuatario deve pagare sul credito gli interessi ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.
Gli interessi sono da pagare e vengono addebitati secondo la prassi usuale della Banca. Lo stesso vale pure per la chiusura del conto.
7. Durata / Rimborso del credito
La durata del credito è di 60 mesi a partire dalla concessione del credito da parte della banca. L'importo del credito come pure il rimante degli interessi maturati devono es- sere rimborsato al più tardi alla scadenza della durata. La Banca si riserva il diritto d'introdurre durante la durata della convenzione di credito degli ammortamenti o delle riduzioni del limite in conto corrente.
8. Disdetta
Il mutuatario ha il diritto di disdire la convenzione di credito in qualsiasi momento con effetto immediato. La banca ha il diritto di disdire la presente convenzione di credito per motivi regolamentari o giuridici (x.xx. violazione delle disposizioni LRD o della presente convenzione di credito). Con la disdetta, tutti gli importi mancanti diventano immediatamente esigibili e devono essere rimborsati.
9. Garanzie
L’importo del credito, a cui si aggiungono gli interessi effettivamente maturati fino a un massimo di un interesse annuo secondo il presente contratto di credito, è garantito esclusivamente attraverso una fideiussione solidale di un’organizzazione che concede fideiussioni conformemente all’Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 («fi- deiussione solidale»).
_[Vogliate selezionare un Cantone] _
10. Condizioni per la liberazione del credito
L'importo del credito può essere liberato unicamente se un esemplare della presente convenzione di credito, firmata in modo giuridicamente valido dal mutuatario, è stata recepita dalla Banca al più tardi il 31 luglio 2020 (cfr. qui sopra).
11. Condizioni generali
Le condizioni generali della Banca sono parte integrante della presente convenzione di credito.
12. Cessione e trasferimento
Il mutuatario non è autorizzato a cedere o a trasferire in altro modo i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente convenzione di credito.
La Banca è autorizzata a cedere o trasferire alla Banca Nazionale Svizzera le pretese derivanti dalla presente convenzione di credito assieme alla fideiussione solidale con- cessale a titolo di garanzia.
13. Diritto applicabile e foro
La presente convenzione di credito e disciplinata dal diritto svizzero.
Foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedura è la sede della banca. Essa è altresì luogo d'adempimento.
Sono riservate disposizioni di legge imperative e contrarie.
Il mutuatario:
• esonera fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito le cooperative di fideiussione, la Banca, la Banca Nazionale Svizzera come pure i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dall’osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto, e in particolare del segreto bancario, del segreto fiscale e del segreto d’ufficio. Il mutuatario acconsente allo scambio di dati tra le cooperative di fideiussione, la Banca che ha concesso il credito, la Banca Nazionale Svizzera e i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure i mandatari degli enti precitati fino al completo rimborso dell'importo del credito garantito da fideiussione.
• autorizza la cooperativa di fideiussione competente a richiedere autonomamente presso il mutuatario, autorità, banche, società contabili/fiduciarie/di revisione come pure presso terzi tutte le informazioni e i documenti necessari.
Mutuatario: Si prega di firmare il modulo e di inviarlo per via elettronica o per posta alla banca sopra indicata. Per i dati di contatto, consultare l'elenco delle banche all'indirizzo xxxxx://xxxxx00.xxxxxxx.xxxxx/xx/xxxxxx. | ||||
Luogo | Data | Firma o (per le firme collettive) firme |
Notifica della Banca a: Ufficio centrale delle cooperative di fideiussione.
La presente convenzione di credito non viene sottoscritta dalla banca. La richiesta del mutuatario è da considerarsi accettata, quando la Banca concede il credito. La Banca può rifiutare una richiesta per una conven- zione di credito senza indicare motivi particolari.
Version 1.0 / 24.03.2020