Contratto di assicurazione infortuni e assistenza
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Contratto di assicurazione infortuni e assistenza
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Indice
Nota Informativa PAG. | 1/13 |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/13 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 2/13 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 6/13 |
Glossario PAG. | 11/13 |
Condizioni di Assicurazione PAG. | 1/21 |
Art. 1 - Informazioni generali PAG. | 1/21 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio PAG. | 1/21 |
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio PAG. | 1/21 |
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione PAG. | 2/21 |
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro PAG. | 3/21 |
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione PAG. | 3/21 |
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione PAG. | 4/21 |
Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio PAG. | 4/21 |
Art. 1.8 - Oneri fiscali PAG. | 4/21 |
Art. 1.9 - Estensione territoriale PAG. | 4/21 |
Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio PAG. | 4/21 |
Art. 1.11 - Prescrizione PAG. | 4/21 |
Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa PAG. | 4/21 |
Art. 1.13 - Reclami PAG. | 5/21 |
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione PAG. | 7/21 |
Art. 2.1 - Rischio assicurato PAG. | 7/21 |
Art 2.2 - Persone assicurate PAG. | 7/21 |
Art. 2.3 - Limiti di età PAG. | 7/21 |
Art. 2.4 - Persone non assicurabili PAG. | 8/21 |
Art. 3 - Garanzie Infortuni PAG. | 9/21 |
Art. 3.1 - Morte da Infortunio PAG. | 9/21 |
Art. 3.2 - Invalidità permanente da Infortunio PAG. | 10/21 |
Art. 4 - Prestazioni di Assistenza PAG. | 13/21 |
Art. 4.1 - Consulto medico telefonico PAG. | 13/21 |
Art. 4.2 - Segnalazione medico specialista ................................... PAG. 14/21
Art. 4.3 - Interprete a disposizione ................................................ PAG. 14/21
Art. 4.4 - Viaggio di un familiare dal Paese di origine ................... PAG. 14/21 Art. 4.5 - Rimpatrio salma al Paese di origine ............................... PAG. 15/21 Art. 4.6 - Informazioni burocratiche ............................................... PAG. 15/21 Art. 5 - Esclusioni ...................................................................... PAG. 15/21
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro .......................................... PAG. 18/21
Art. 6.1 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi ...................... PAG. 18/21
Art. 6.2 - Attivazione delle prestazioni di Assistenza ..................... PAG. 19/21
Art. 6.3 - Collegio medico .............................................................. PAG. 20/21
Art. 6.4 - Esonero denuncia altre assicurazioni............................. PAG. 21/21
Moduli e Informative Accessorie
Informativa privacy relativa all’attività di liquidazione dei sinistri Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Glossario
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.
Poste Assicura S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autoriz- zata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1 - fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: in- xxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relati- vo all’esercizio 2014:
• il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimo- niali;
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rap- presenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponi- bile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impre- sa si rinvia al sito internet dell’Impresa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza: il contratto è stipulato con una tecnica di vendita a distanza e pertanto, fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, lo stesso è assoggettato alle norme del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e risulta conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 34/2010.
Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno nel rispetto dei limiti di età di cui all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: come indicato dall’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso (ripensamento) dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi a:
a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il Contraente riceve le condizioni contrattuali e precontrat- tuali, se tale data è successiva a quella di cui al precedente punto a).
Avvertenza: alla scadenza di ciascun anno, il Contraente o la Società hanno la facoltà di esercitare la disdetta dal contratto assicurativo con pre- avviso di almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. La disdetta comporta la cessazione dell’efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla successiva scadenza annuale della polizza. Per gli aspetti di detta- glio si rinvia all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto offre un pacchetto di garanzie Infortuni e Assistenza rivolto alle persone fisiche di cittadinanza straniera e regolarmente resi- denti in Italia comprendente:
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Morte | Liquidazione dell’intera somma assicurata pari a 25.000,00 Euro |
Invalidità permanente | Liquidazione dell’intera somma assicurata pari a 25.000,00 Euro nel caso di invalidità permanente accertata pari o superiore al 60% |
Assistenza | |
Consulto medico telefonico | In caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa |
Segnalazione medico specialista | Nel caso in cui, successivamente al Consulto medico telefonico, emergesse la necessità per l’As- sicurato di sottoporsi a una visita specialistica |
Interprete a disposizione | In caso di ricovero dell’Assicurato in Italia |
Viaggio di un familiare dal Paese di origine | In caso di ricovero dell’Assicurato in Italia |
Rimpatrio salma al Paese di origine | Trasporto della salma dall’Italia al Paese di origine |
Informazioni burocratiche | Informazioni relative a documenti personali, sanità, diritto del lavoro e strutture di assistenza |
Infortuni
Si rinvia agli artt. 2, 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclu- sioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.
Si rinvia agli artt. 1.2, 2, 3, 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie e di limiti massimi di indennizzo.
Si rinvia agli artt. 3.1, 3.2, 4, 4.3, 4.4 e 4.5 delle Condizioni di Assicurazio- ne per gli aspetti di dettaglio.
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Per facilitare la comprensione da parte del Contraente e dell’Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie e limiti massimi di indennizzo:
Esempio 1 | Conseguenza infortunio | Somma assicurata | Franchigia | Indennizzo liquidato |
Morte | 25.000,00 Euro | Non prevista | 25.000,00 Euro | |
Esempio 2 | Invalidità permanente pari al 30% | 25.000,00 Euro | Franchigia pari al 59% | Nessun indennizzo |
Esempio 3 | Invalidità permanente pari al 65% | 25.000,00 Euro | Franchigia pari al 59% | 25.000,00 Euro |
Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche di età non superiore a 70 anni, ossia che non abbiano ancora compiuto il 71° anno di età all’at- to della sottoscrizione. La copertura rimane efficace fino alla scadenza successiva al compimento del 71° anno di età. Si rinvia all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circo- stanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come specificato all’art. 1.1 e 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 (inesi- stenza del rischio) e 1904 (interesse all’assicurazione). Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assi- cura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto ricondu-
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cibili a uno stato di non assicurabilità della persona possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazio- ne dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell’Assicurato si rinvia all’art. 1.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: se nel corso del contratto si manifesta nell’Assicurato uno stato di alcolismo ne deve essere data comunicazione all’Impresa. Il cambio della professione esercitata dall’Assicurato non configura un’ipotesi di ag- gravamento o diminuzione del rischio.
6. Premi
Il pagamento del Premio di polizza può essere effettuato annualmente o con frazionamento mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente. Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovu- to dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Avvertenza: l’Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio non sono soggetti ad adeguamento.
8. Diritto di recesso - Disdetta
Avvertenza: il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso (ripensamento) dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi a:
a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il Contraente riceve le condizioni contrattuali e precontrattuali di polizza, se tale data è successiva a quella di cui al precedente punto a); così come meglio specificato all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: alla scadenza di ciascun anno, l’Impresa e il Contraente han- no la facoltà di esercitare la disdetta dal contratto assicurativo con preav- viso minimo di 30 giorni prima della scadenza contrattuale. La disdetta comporta la cessazione dell’efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla successiva scadenza annuale della polizza. Per gli aspetti di detta- glio si rinvia all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
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Avvertenza: con riguardo alla sola copertura Infortuni, dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Im- presa e il Contraente possono recedere dalla copertura. La comunicazio- ne ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio.
Si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le mo- dalità di esercizio di tale diritto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Restano fermi i termini per la denuncia del sinistro o per l’attivazione delle prestazioni previsti dagli artt. 6.1 e 6.2 delle Condizioni di Assicura- zione.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto e ai criteri di liquidazione dei sinistri sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge
n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.
In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale verranno immediatamente recepiti e comunicati da Poste Assicura S.p.A. al Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: con riferimento alla garanzia Infortuni per momento di in- sorgenza del sinistro si intende il verificarsi del decesso dell’Assicurato oppure la data dell’infortunio.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese del professionista medico legale o di altri collaboratori la cui attività si rendesse necessaria per l’accerta- mento del danno.
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L’Impresa avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi in Italia a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da va- lutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale indennizzo.
Avvertenza: in caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso all’Impresa nei termini e con le modalità previste dagli artt. 6.1 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.
A tal fine, per le garanzie Infortuni, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Avvertenza: la gestione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata ad Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) come specificato all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia agli artt. 4 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di ap- posita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo:
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati persona- li, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03
- invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assen- za di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello
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per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura. it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla proce- dura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
L’esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assi- curazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L.
n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi pre- visti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
14. Arbitrato
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi cau-
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sa sulla facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, salvo diverse dispo- sizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati.
In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
Si rinvia agli artt. 1.5 e 6.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo in- tervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri ag- giornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa (xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
16. Conflitto di interesse
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che il soggetto distributore del contratto, Poste Italiane S.p.A., ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto stesso, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Assicura S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Assicura S.p.A. trattiene dal Premio versato.
Inoltre, si rilevano potenziali situazioni di conflitto di interesse che potreb- bero scaturire da rapporti con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A., e con soggetti terzi in relazione, sia alla gestione separata degli investimenti degli Assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati, sia, più in generale, alla gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche che rappresentano gli obblighi nei confronti degli Assicurati.
Poste Assicura S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere per essi il miglior risul- tato possibile, con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle attività poste in essere, astenendosi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi, nonché da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione a danno di un’altra.
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Poste Assicura S.p.A. può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comun- que assicurato un equo trattamento degli Assicurati, avuto anche riguardo degli oneri connessi alle operazioni da eseguire. Poste Assicura S.p.A. garantisce che l’investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. A tal proposito Poste Assicura S.p.A. non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità con terze parti.
Poste Assicura S.p.A. è dotata di procedure che prevedono il monitorag- gio e gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l’Assicurato e che potrebbero derivare dai rapporti con la capogruppo Poste Italiane S.p.A. (relativamente alla distribuzione dei pro- dotti assicurativi tramite la rete degli uffici postali), con BancoPosta Fondi
S.p.A. SGR e soggetti terzi (in relazione alla gestione separata degli inve- stimenti degli assicurati che hanno sottoscritto i contratti ad essa collegati ed alle attività a copertura delle riserve tecniche).
Il risultato della suddetta attività è oggetto di analisi e verifica da parte della funzione Compliance.
Ad ulteriore presidio, Poste Assicura S.p.A. ha adottato linee guida in ma- teria, individuando le fattispecie operative in conflitto attuale o potenziale. Le linee guida disciplinano anche situazioni di potenziale conflitto di in- teresse che implicano rapporti con le Società del Gruppo Poste Italiane e con altre parti correlate, e che sono oggetto di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compresi poteri e deleghe all’operatività.
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Assicura S.p.A.
in virtù di Procura Speciale
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Glossario
Apolide: la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino agli effetti della sua legislazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e cioè la persona fisica di cittadinanza straniera regolarmente residente in Italia indica- ta nel modulo di polizza. Ai fini del presente contratto non rientra nella defini- zione di Assicurato l’Apolide.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Struttura Organizzativa.
Beneficiario: l’Assicurato o, in caso di decesso di questi, i relativi eredi legit- timi o testamentari secondo l’ordinamento giuridico italiano, ovvero i soggetti indicati ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio.
Cittadinanza: condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, con i diritti e i doveri che tale relazione comporta. In particolare per Cittadinanza straniera si intende la cittadinanza di uno Stato diverso dall’Italia.
Contraente: la persona fisica di cittadinanza italiana o straniera regolarmente residente in Italia che stipula l’assicurazione.
Extracomunitario: persona che non possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, di seguito elencati: Austria, Belgio, Bulga- ria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, salvo successive adesioni/modifiche.
Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili.
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Invalidità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicu- rato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolar- mente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competen- ti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. In particolare per Xxxxxxxx improvvisa si intende la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un preceden- te morbo noto all’Assicurato.
Paese di origine: il Paese in cui l’Assicurato ha la cittadinanza, così come dichiarato nel modulo di polizza in fase di sottoscrizione.
Permesso di soggiorno: il documento che consente alla persona extraco- munitaria di soggiornare in Italia.
Polizza: il documento che prova il contratto di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato, conseguente a infortunio o malattia improvvisa, che comporti almeno un per- nottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu- razione.
Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.
Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance
S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, x. 000 - 00000 Xxxx) costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e
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tutti i giorni dell’anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in polizza.
Mod. 0165/1 Ed. settembre 2015 data ultimo aggiornamento: settembre 2015
Condizioni di Assicurazione
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Art. 1 - Informazioni generali
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annul- lamento dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del Premio
Conclusione e decorrenza del contratto
Il contratto deve considerarsi concluso se, entro le ore 24:00 del giorno in cui Poste Assicura S.p.A. ha raccolto la volontà del Contraente di aderire alla presente polizza, il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. A partire da tale momento decorrerà l’efficacia del contratto e Poste Assicura S.p.A. garantirà all’Assicurato le prestazioni oggetto della presente polizza. Il paga- mento del Premio dovrà essere considerato requisito essenziale per il perfe- zionamento del vincolo contrattuale, pertanto, nel caso in cui tale pagamento non fosse effettuato entro le ore 24:00 del giorno in cui Poste Assicura S.p.A. ha raccolto la volontà del Contraente di aderire alla Polizza, il medesimo con- tratto non sarà considerato concluso e le garanzie assicurative ad esso con- nesse non saranno attivate.
Diritto di recesso (ripensamento)
Il Contraente ha comunque facoltà di esercitare il diritto di recesso (ripensa- mento) dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi a:
a) la data di conclusione del contratto;
b) la data in cui il Contraente riceve le condizioni contrattuali e precontrattuali di polizza, se tale data è successiva a quella di cui al precedente punto a).
Per esercitare il suddetto diritto di recesso (ripensamento) il Contraente deve inviare la relativa comunicazione tramite lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00000 - Xxxx
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Poste Assicura S.p.A. rimborsa al Contraente l’eventuale premio già addebi- tato al netto delle imposte.
Pagamento del Premio
Il pagamento del Premio può essere effettuato annualmente o con fraziona- mento mensile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio mediante addebito diret- to sul conto corrente BancoPosta a lui intestato. Qualora le coordinate per l’addebito dovessero variare, il Contraente si obbliga a comunicare le nuove coordinate bancarie per il corretto addebito del Premio, purché si riferiscano sempre a un conto corrente BancoPosta.
L’autorizzazione all’addebito del Premio successivo (i) alla prima annualità in caso di frazionamento annuale o (ii) alla prima rata di Premio in caso di frazionamento mensile su conto BancoPosta prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo e cioè:
• al giorno di scadenza;
• il 14° giorno successivo la scadenza;
• il 28° giorno successivo la scadenza.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce nei confronti di Poste Assicura S.p.A. che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del Premio successivo (i) alla prima annualità in caso di frazionamento annuale o (ii) alla prima rata di Premio in caso di frazionamento mensile non potrà andare a buon fine. In ciascuno dei casi sopra indicati, alle ore 24:00 del 30° giorno successivo la scadenza del pagamento risultante insoluto, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno au- tomaticamente sospese.
In caso di mancato pagamento del Premio successivo alla prima annualità in caso di frazionamento annuale o alla prima rata di Premio in caso di fraziona- mento mensile nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al premio di assicurazione in corso e al rim- borso delle spese.
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.
In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società, con preavviso di
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almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova taci- tamente e l’assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così succes- sivamente, salvo quanto previsto all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. Per esercitare la disdetta, il Contraente deve contattare telefonicamente, au- torizzando l’operatore a registrare la richiesta, il:
Servizio Clienti numero verde 000.00.00.00
Se impossibilitato a mettersi in contatto con il Servizio Clienti, il Contraente può, in alternativa, inviare la disdetta mediante lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00144 - Roma
In caso di disdetta regolarmente esercitata dal Contraente o dalla Società, le garan- zie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale. Qualora il contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della durata di un anno.
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro
Con riguardo alla sola copertura infortuni, dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r e ha efficacia dopo 30 giorni dall’invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La Società rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione
Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione
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italiana e per le stesse è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza dell’Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedi- mento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di qualsiasi mutamento che comporti un aggravamento o una diminuzione del rischio oggetto della presente polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili a uno stato di non assicurabilità della per- sona, possono comportare, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assi- curazione come specificato all’art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Even- tuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al contratto verranno im- mediatamente recepiti e comunicati da Poste Assicura S.p.A. al Contraente.
Art. 1.9 - Estensione territoriale
La polizza è valida per i sinistri verificatisi su tutto il territorio italiano, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di liquidazione dei sinistri nonché per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
Art. 1.11 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di rivalsa
Poste Assicura S.p.A. rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi cau-
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sa, al diritto di rivalsa previsto dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 1.13 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita co- municazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo:
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - in- vierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS op- pure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet www.poste-assicura. it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazio- ne degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
L’esponente potrà inoltrare un reclamo direttamente a IVASS anche per l’ac- certamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni
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e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del D.lgs. n. 206/05 relative alla commercializ- zazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la pro- cedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comun- que connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la compe- tenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, con- vertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il re- xxxxxxxx potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’ar- ticolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Infortuni e Assistenza
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Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 2.1 - Rischio assicurato
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali, principali e secondarie;
b) di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovu- ti a causa fortuita e involontaria;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;
h) le lesioni determinate da sforzi e le ernie traumatiche, esclusi gli infarti, gli ictus e qualsiasi altro tipo di ernia;
i) gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici;
j) l’infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali;
k) la folgorazione;
l) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di soli- darietà umana o per legittima difesa.
Art. 2.2 - Persone assicurate
L’assicurazione copre la persona fisica esplicitamente indicata in polizza in qualità di Assicurato, purché di cittadinanza straniera e regolarmente residente in Italia.
Art. 2.3 - Limiti di età
Sono assicurabili le persone fisiche di età non superiore a 70 anni, ossia che
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non abbiano ancora compiuto il 71° anno di età all’atto della sottoscrizione. Il contratto non può quindi rinnovarsi tacitamente alla scadenza annuale suc- cessiva al compimento del 71° anno di età dell’Assicurato.
Art. 2.4 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.
Il Contraente è pertanto tenuto a informarsi sullo stato di assicurabilità dell’Assicurato e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscri- vere la polizza. Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe accon- sentito a stipulare l’assicurazione laddove avesse saputo che l’Assicurato al momento della stipulazione era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il presente contratto dovrà considerarsi an- nullabile ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile e i sinistri nel frattempo ve- rificatisi non indennizzabili qualora dovessero emergere a tal riguardo delle dichiarazioni false, inesatte o reticenti effettuate con xxxx o colpa grave da parte del Contraente. In tal caso, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha doman- dato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno di polizza.
Infine, laddove nel corso del contratto si manifestino nell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie non assicurabili ai sensi del presente art. 2.4, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto a Poste Assicura S.p.A. all’in- dirizzo sotto riportato, in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicu- ra S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito alla stipula dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. potrà recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio e i sinistri verificatisi successivamente all’in- sorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile. In tal caso, spette- ranno alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione di recesso.
Resta infine inteso che in caso di trasferimento della residenza all’estero o in caso di cessazione dei requisiti per il regolare soggiorno in Italia dell’Assi- curato, l’assicurazione cessa con effetto immediato. Il Contraente è tenuto a comunicare tale fattispecie per iscritto a Poste Assicura S.p.A. tramite lettera
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raccomandata a/r indirizzata a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
Poste Assicura S.p.A. rimborserà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.
Art. 3 - Garanzie Infortuni
Garanzie prestate | Somme assicurate |
Morte da infortunio | 25.000,00 Euro |
Invalidità permanente da Infortunio | 25.000,00 Euro |
Art. 3.1 - Morte da Infortunio
Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di decesso dell’Assicurato per in- fortunio indennizzabile ai sensi di polizza la somma assicurata, indicata in polizza, ai Beneficiari.
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - an- che successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell’infortunio e per cause direttamente ed esclusivamente imputabili all’infor- tunio stesso.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
All’atto della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte sono gli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno esse- re trasmesse a Poste Assicura S.p.A., mediante lettera raccomandata a/r da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
con l’indicazione dei nuovi Beneficiari con il benestare dell’Assicurato. Tale
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comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai Beneficiari pre- cedentemente designati.
Morte presunta: qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Poste Assicura S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non potrà co- munque essere richiesta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla presen- tazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto al rimborso dell’intera som- ma liquidata. Ad integrale avvenuta restituzione l’Assicurato erroneamente ritenuto deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita.
Art. 3.2 - Invalidità permanente da Infortunio
Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di invalidità permanente dell’Assi- curato per infortunio indennizzabile ai sensi di polizza la somma assicurata indicata in polizza.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
• se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente di grado inferiore al 60% della invalidità totale, Poste Assicura S.p.A. non corrispon- de alcun indennizzo;
• se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della invalidità totale, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in polizza.
Il grado di invalidità permanente verrà accertato facendo riferimento ai valori indicati nella tabella di seguito riportata:
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Tabella invalidità permanente | |
Lesione | % invalidità |
Perdita totale anatomica o funzionale del braccio | 70% |
Perdita totale anatomica o funzionale dell’avambraccio o perdita della mano | 60% |
Perdita totale anatomica o funzionale del pollice | 18% |
Perdita totale anatomica o funzionale dell’indice | 14% |
Perdita totale anatomica o funzionale del medio | 8% |
Perdita totale anatomica o funzionale dell’anulare | 8% |
Perdita totale anatomica o funzionale del mignolo | 12% |
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice | 9% |
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale di un dito della mano (tranne pollice) | 1/3 del dito |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi dell’articolazione del gomito con angolazione tra 120°-70° quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 20% |
Anchilosi dell’articolazione del polso in totale estensione quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti pronosupinazione | 10% |
Totale paralisi del nervo radiale | 35% |
Totale paralisi del nervo ulnare | 20% |
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sopra metà coscia | 70% |
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto metà coscia, ma sopra il ginocchio | 60% |
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto il ginocchio, ma sopra la terza metà della gamba | 50% |
Perdita totale anatomica o funzionale di un piede | 40% |
Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi i piedi | 100% |
Perdita totale anatomica o funzionale del solo alluce | 5% |
Perdita totale anatomica o funzionale di un altro dito del piede | 1% |
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 25% |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi del sotto astragalo | 15% |
Totale paralisi dello SPE | 15% |
Perdita totale anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
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Tabella invalidità permanente | |
Lesione | % invalidità |
Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa bilaterale | 40% |
Perdita totale della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Conseguenze di fratture scomposte di una costola | 1% |
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale | 12% |
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale | 5% |
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo della 12° vertebra dorsale | 10% |
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare | 10% |
Frattura del metamero sacrale | 3% |
Frattura del metamero coccigeo con punta deformata | 5% |
Conseguenze di un trauma da distorsione cervicale con contrazione muscolare e limitazione dei movimenti della testa e del collo | 2% |
Perdita anatomica di un rene | 15% |
Perdita anatomica della milza senza alterazioni della crasi ematica | 8% |
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella sopra riportata, i criteri applicabili sono i seguenti:
• la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di mi- norazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
• nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
• nel caso in cui l’invalidità permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionati, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percen- tuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la
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capacità generica dell’Assicurato a adempiere a un qualsiasi lavoro profi- cuo indipendentemente dalla sua professione;
• per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’e- ventuale applicazione di presidi correttivi;
• la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’ap- plicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole per- centuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o pato- logiche preesistenti; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 4 - Prestazioni di Assistenza
Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di Assistenza meglio indicate ai successivi artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. e 4.5 attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia).
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, le garanzie operano:
• mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al gior- no, 365 giorni l’anno;
• a seguito del verificarsi di un sinistro causato da infortunio o malattia im- provvisa;
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri ove non diversa- mente specificato, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.
Art. 4.1 - Consulto medico telefonico
La Struttura Organizzativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Struttura Organizzativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
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1) consigli medici di carattere generale;
2) informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il pos- sibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell’Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.
Art. 4.2 - Segnalazione medico specialista
Qualora, successivamente al Consulto medico telefonico, emergesse la ne- cessità per l’Assicurato di sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell’Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.
Art. 4.3 - Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in Italia in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 ore.
La Società terrà a proprio carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Struttura Or- ganizzativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di 500,00 Euro per anno assicurativo.
Art. 4.4 - Viaggio di un familiare dal Paese di origine
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in Italia in un istituto di cura per infor- tunio o malattia improvvisa per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima clas- se o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare di raggiungere l’Assicurato ricoverato in Italia. Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare. La Società
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terrà a proprio carico i costi del viaggio entro il limite di 1.000,00 Euro per anno assicurativo.
Art. 4.5 - Rimpatrio salma al Paese di origine
In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvi- sa, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel Paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiute tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di 5.000,00 Euro.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicura- to abbia espresso il desiderio di essere inumato in Italia, la Struttura Orga- nizzativa metterà a disposizione di un familiare, un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie in Italia, fermo il limite di cui sopra.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative:
• alla cerimonia funebre e l’inumazione;
• all’eventuale recupero della salma;
• al soggiorno del familiare.
Art. 4.6 - Informazioni burocratiche
La Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato, a prescindere dal verificarsi di un sinistro causato da infortunio o malattia improvvisa, infor- mazioni generali aventi carattere indicativo e di primo indirizzo, relative a:
• documenti personali quali: permesso di soggiorno, carta d’identità, codice fiscale, patente di guida, ecc.;
• sanità;
• diritto del lavoro;
• strutture di assistenza.
Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell’Assicurato per fornire supporto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.
Qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro i successivi 4 giorni lavorativi. Le informazioni burocratiche possono essere richieste entro il limite di 5 richieste durante ciascun anno di validità della copertura.
Art. 5 - Esclusioni
Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’art. 2.4 delle Condizioni di
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sono esclusi dall’assicurazione gli eventi causati
Assicurazione che precede, da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
c) xxxxxxxx conseguenti all’uso di medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico;
d) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, preesistenti e noti all’As- sicurato prima della data di decorrenza delle coperture assicurative;
e) partecipazione attiva dell’Assicurato a reati e delitti dolosi, sommosse, tu- multi popolari, risse (tranne per il caso di legittima difesa); guerra (anche non dichiarata), insurrezioni o operazioni militari; contaminazione biologi- ca e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
f) uso o produzione di esplosivi;
g) incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere;
h) pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in ge- nere, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
i) partecipazione in qualità di tesserato, sotto l’egida delle relative Fede- razioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
j) pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria;
k) infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisi- ta o sindromi o stati assimilabili;
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
m) partecipazione dell’Assicurato, alla guida o anche come passeggero di vei- coli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
n) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
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o) guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
p) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato pre- scritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabi- le a stati di dipendenza dell’Assicurato;
q) parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni deri- vanti da detti eventi;
r) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio dell’Assicurato;
s) sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schi- zofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva);
t) atti volontari dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
u) viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
Per le prestazioni di Assistenza sono inoltre previste le limitazioni che seguono.
1) Poste Assicura S.p.A. non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insinda- cabile giudizio della Società.
2) Poste Assicura S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali restrizio- ni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
3) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
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Norme relative ai sinistri
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 6.1 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
In caso di sinistro la denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, gior- no e ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia deve essere inviata, tramite raccomandata a/r, a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 06/5492.4475
A tal fine, può essere utilizzato il Modulo di Denuncia Sinistro Infortuni riporta- to nel presente Fascicolo. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denun- cia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente ovvero i Beneficiari do- vranno darne tempestivo avviso a Poste Assicura S.p.A.
Alla denuncia dovrà essere allegata copia della carta d’identità e/o altro do- cumento comprovante l’identità dell’Assicurato e la sua regolare residenza in Italia e, in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggior- no. Tutti i documenti allegati dovranno essere in corso di validità.
Inoltre, in funzione del tipo di richiesta di indennizzo ed ai sensi degli artt. 3.1 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione, dovranno essere inviati i seguenti documenti:
A. Morte da Infortunio
1. Certificato di morte in originale.
2. Copia conforme all’originale del referto dell’Autorità, ove intervenuta, da cui si possano rilevare le precise circostanze dell’evento e del decesso.
3. Copia conforme all’originale della denuncia di successione e, in caso di
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eredi testamentari, copia autenticata del testamento. In caso di eredi mi- nori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore.
4. Certificato di esistenza in vita in caso di Beneficiario diverso dagli eredi legittimi e/o testamentari.
B. Invalidità permanente da Infortunio
1. Certificato di pronto soccorso o analoga certificazione di pari valore probatorio.
2. Copia conforme all’originale della cartella clinica completa.
3. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente al sinistro e comprovanti l’evoluzione dello stesso.
4. Successivamente certificato medico che attesti la stabilizzazione dei po- stumi invalidanti.
Poste Assicura S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore do- cumentazione necessaria alla valutazione del sinistro (ad esempio per il caso di Morte da Infortunio: copia del referto autoptico, copia conforme all’originale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale, ecc.) e alla corretta identificazione dell’avente diritto.
Tutta la documentazione sopra indicata e/o quella valutata da Poste Assicura S.p.A. necessaria per la gestione del sinistro che verrà appositamente xxxxxx- sta dovrà essere trasmessa in lingua italiana o in lingua originale con tradu- zione in lingua italiana secondo le specifiche procedure consolari.
L’Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. (o alle persone da essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni da Poste Assicura S.p.A. e a tal fine sciolgono dall’eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.
La liquidazione dei sinistri verrà operata secondo i criteri definiti dall’ordina- mento italiano.
Art. 6.2 - Attivazione delle prestazioni di Assistenza
Per le richieste dei servizi di Assistenza l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Struttura Organizzativa al Numero Verde:
000.00.00.00
La Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
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Inoltre l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà comunicare:
• il numero di polizza;
• le proprie generalità (Cognome e Nome);
• le generalità del Contraente;
• la prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale essere contattati.
Gli interventi di Assistenza devono essere di norma disposti direttamente dal- la Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autoriz- zati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla Legge.
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Art. 6.3 - Collegio medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’in- dennità da corrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione con- trattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richie- sta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvi- sionale sull’indennizzo. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con di- spensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora
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a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Art. 6.4 - Esonero denuncia altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente è esonerato dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Poste Assicura S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazio- ne di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, l’Assicurato/Contraente sarà tenu- to a comunicare a Poste Assicura S.p.A. l’esistenza di qualsiasi altra copertu- ra assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.
Mod. 0165/1 Ed. settembre 2015 data ultimo aggiornamento: settembre 2015
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Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:
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I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
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Il presente Xxxxxx è da spedire a mezzo raccomandata a/r. a:
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oppure a mezzo fax al numero: 06/5492.4475
Dati del Contraente
Numero di polizza ...............................................................................................................
Cognome........................................................ Nome .........................................................
Data di nascita ..../..../....... Luogo di nascita Sesso M ❑ F ❑
Indirizzo .................................................................................................. C.A.P.................
Comune . ................................................................................................. Prov .................
Codice Fiscale ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ Recapito telefonico .........................................
Xxxxxxxxx e-mail ...................................................................................................................
Dati dell’Assicurato che ha subito l’infortunio
Cognome ............................................................. Nome ...................................................
Data di nascita (gg/mm/aa) ..../..../....... Luogo di nascita Sesso M ❑ F ❑
Indirizzo ..................................................................................................... C.A.P.............
Comune . .................................................................................................... Prov .............
Codice Fiscale ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ Recapito telefonico .........................................
Xxxxxxxxx e-mail ...................................................................................................................
Dati relativi all’infortunio (barrare con “x” il caso che interessa):
Si richiama l’attenzione agli artt. 3.1 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione e in particolare alla “Tabella invalidità permanente”
❑ Invalidità permanente
❑ Morte
Data accadimento ..../..../....... Ora ........... Luogo dell’Infortunio ........................................
Descrizione causa e circostanze dell’infortunio ..................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. Descrizione conseguenze immediate ................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Preso atto dell’Informativa privacy per la liquidazione sinistri, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili per la gestione e liquidazione del sinistro.
Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci) .......................................................................
Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito su conto corrente dell'Assicurato: IBAN ........................................................
❑ Accredito su Libretto di Risparmio Postale dell'Assicurato (Libretto n°… )
❑ Assegno postale (indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale)
.............................................................................................................................................
Data ..../..../. Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci)
Poste Assicura S.p.A.
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n
c
i
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l
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R
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m
z
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P
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 • Tel.: (x00) 00 000000
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• Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx). • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma
n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174
Mod. 0165 Ed. settembre 2015
• Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
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000.00.00.00