ASPETTI NORMATIVI EPC E LINEE GUIDA ENEA
Energy Efficiency with Performance Guarantees in the Private and Public Sector
guarantEE
Contract number: Horizon2020 696040
Project duration: April 2016 – March 2019
Guarantee National Meeting: Network italiano ed europeo dei facilitatori EPC
(Energy Performance Contracting)
ASPETTI NORMATIVI EPC E LINEE GUIDA ENEA
Roma 18 gennaio 2017
DOTT.SSA Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx- ENEA - Agenzia Efficienza Energetica 06-30484522
In collaborazione con:
Le principali difficoltà dell’EPC italiano:
• Diffidenza dei possibili beneficiari (pubblici e privati) e degli istituti finanziari;
• Incertezza normativa riguardo la regolazione degli elementi
essenziali del contratto;
• Incertezza del conseguimento dei risultati.
Il contratto di rendimento energetico/prestazione energetica
D.lgs. 115/2008:
«Accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente».
D.lgs. 102/2014:
«Accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari»
Rendimento energetico:
Valore che indica il rapporto tra la quantità di energia resa e la quantità di energia acquisita dal generico sistema. Valore certo e calcolabile.
Prestazione energetica:
«La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili» (Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici). Valore presunto, legato a fattori non calcolabili a priori.
Servizio energetico:
«La prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili» (D.Lgs 102/2014 )
Servizio di prestazione energetica:
«fornitura in opera di prodotti, componenti e sistemi per il fabbricato, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche e a risparmi energetici primari verificabili misurabili sulla base di un contratto, il tutto integrato con il “Servizio Energetico”» (Linee Guida ENEA)
Servizio energetico:
• Definizione codificata.
• Contratto afferente al rendimento energetico dei soli impianti.
Servizio di prestazione energetica:
• Definizione non ancora codificata;
• Contratto afferente alla prestazione energetica dell’edificio, inteso come l’insieme di fabbricato e impianti (norma UNI/TS 11300 – 1).
EPC nel sistema giuridico italiano: caratteristiche
• Species del genus del contratto global service;
• Risparmi garantiti, che ripagano l’investimento;
• Obbligazione di risultato;
• Do ut facias;
• Contratto nominato, ma atipico (fonte: artt.1321-1322 codice civile).
EPC nel sistema giuridico italiano: elementi minimi (All. 8 D.lgs 102/2014)
a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna
parte contrattuale;
e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
EPC nel sistema giuridico italiano: elementi minimi (All. 8 D.lgs 102/2014)
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
g) L’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
h) Disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali
concessioni in appalto a terze parti;
EPC nel sistema giuridico italiano: elementi minimi (All. 8 D.lgs 102/2014)
j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto)
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle
sanzioni in caso di inadempienza.
EPC e D.lgs 50/2016 (nuovo codice appalti)
Categoria contratti misti:
• Art. 28 (ossia “contratti … (omissis) che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più prestazioni”).
• Art. 28 c. 9: “se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione”
Oggetto principale: SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
EPC e D.lgs 50/2016 (nuovo codice appalti)
✓ EPC = appalto di pubblico servizio
x EPC ≠ concessione di servizi
x EPC ≠ partenariato pubblico privato (PPP)
CONCLUSIONI
La sola via percorribile per la diffusione dei contratti di prestazione energetica che incidono sugli edifici, è la via della tipizzazione del contratto EPC e di conseguenza la definizione normativa di servizio di prestazione energetica.
Possibile soluzione:
l’inserimento di tale forme contrattuale nel d.lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti) al titolo IV (regimi particolari di appalto) di un nuovo capo denominato “appalto nei servizi di prestazione energetica”.
Grazie per l’attenzione
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