SCHEMA CASH COLLATERAL MEDIANTE COSTITUZIONE DI PEGNO CONTRATTO DI PEGNO TRA
SCHEMA
CASH COLLATERAL MEDIANTE COSTITUZIONE DI PEGNO
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CONTRATTO DI PEGNO
TRA
FINLOMBARDA S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA n. 01445100157, in persona di [●] (di seguito “Finlombarda”)
E
[Denominazione/Nome e Cognome] con sede legale/domicilio in [●], Via [●], codice fiscale e partita IVA n. [●], (di seguito per brevità, anche “Impresa” o “Datore di Pegno””)
Finlombarda e il Datore di Pegno sono, di seguito, denominati anche come “Parti”.
PREMESSO
che con Delibera di Giunta Regionale n. 5016 del 11 aprile 2016 Regione Lombardia ha istituito il “Fondo Credito” per l’erogazione dei finanziamenti a valere sull’operazione 4.2.01, «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli», del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, individuando Finlombarda come soggetto gestore del predetto fondo;
che con Decreto n. [●] del [●] la Direzione Generale [●] ha approvato il bando/avviso per la presentazione delle domande di partecipazione a [●] (di seguito, per brevità, "Bando/Avviso");
che, in seguito a specifica domanda presentata dalla società [●] in risposta al Bando, è stata deliberata la concessione alla società medesima di un finanziamento a valere sul Fondo Credito pari a Euro [●],[●] ([●]/[●]), da erogarsi da parte di Finlombarda;
che a fronte del provvedimento di concessione di cui sopra verrà, quindi, sottoscritto un contratto di finanziamento tra Finlombarda e l’Impresa, subordinatamente, tra l’altro, all’acquisizione da parte della prima di idonea garanzia (di seguito, per brevità, il “Contratto di Finanziamento”);
che come idonea garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’Impresa derivanti dal Contratto di Finanziamento, è stata prevista la costituzione in favore di Finlombarda ad opera dell’Impresa medesima, di un pegno su una somma di denaro pari ad Euro [●],[●] ([●]/[●]).
Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di pegno, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - COSTITUZIONE DEL PEGNO
1.1. Il Datore di Pegno, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento, costituisce irrevocabilmente in pegno a favore di Finlombarda, che accetta, la somma di Euro [●],[●] ([●]/[●]) depositata sul conto vincolato ed indisponibile identificato con IBAN [●] ed attivato presso la Banca [●] (di seguito, per brevità, “il Pegno”), che viene pertanto individuata dalle Parti quale banca custode e depositaria delle somme costituite in Pegno (di seguito, per brevità, “Banca Depositaria”).
La Banca Depositaria ha l'obbligo di custodire le somme oggetto di Pegno e di liberarle a favore del Xxxxx Xxxxx esclusivamente a seguito di intervenuto svincolo del Pegno, comunicato da Finlombarda al Dante Pegno medesimo e alla Banca Depositaria secondo quanto previsto nel presente contratto.
Il Xxxxx Xxxxx si impegna a ripristinare annualmente gli importi derivanti da bolli e da opere bancarie di gestione del rapporto, al fine di fare in modo che il saldo attivo del conto corrente non sia mai inferiore a Euro [●],[●] ([●]/[●]) senza effetto novativo.
1.2. Il presente pegno è unico e indivisibile ex art. 2799 cod. civ. e garantisce il credito di Finlombarda finché questo non è integralmente soddisfatto.
ART. 2 - ESCUSSIONE DEL PEGNO
2.1. Le somme oggetto del Pegno costituito in garanzia potranno essere escusse da Finlombarda, mediante semplice richiesta di escussione inviata a mezzo PEC alla Banca Depositaria, al verificarsi dell’inadempimento di una o più delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento.
2.2 La Banca Depositaria, al verificarsi della fattispecie di cui al comma precedente, è sin da ora autorizzata dal Xxxxx Xxxxx con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il pagamento delle somme oggetto di Pegno come richieste da Finlombarda a semplice prima richiesta e senza nulla poter opporre.
2.3. Il Pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale, il Pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.
ART. 3 - NOTIFICA
Il Datore di Pegno si impegna a notificare il presente contratto sottoscritto dalle Parti alla Banca Depositaria a mezzo PEC, fornendo prova (sempre a mezzo PEC) a Finlombarda dell’avvenuta notifica con esito positivo, attestante l’avvenuta costituzione del vincolo da parte della Banca Depositaria.
ART. 4 - DURATA
4.1. Il presente contratto di Xxxxx avrà durata a decorrere dalla sua sottoscrizione sino all’integrale soddisfacimento delle obbligazioni garantite come identificate al precedente articolo 1 e, comunque, in ogni caso, sino a formale comunicazione scritta di cancellazione dello stesso, inviata da Finlombarda a mezzo PEC al Datore di Pegno ed alla Banca Depositaria.
4.2. Alla scadenza del presente contratto, Finlombarda sottoscriverà tutti gli atti ed i documenti che il Datore di Xxxxx potrà richiedere per effettuare la cancellazione del Pegno, restando peraltro inteso ed espressamente pattuito tra le Parti che tutte le spese, i costi e gli oneri relativi alla cancellazione del Pegno saranno interamente a carico del Datore di Pegno.
4.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4.2., il Xxxxx Xxxxx sarà tenuto, in ogni caso, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’ultimo pagamento effettuato nell’ambito del Contratto di Finanziamento, a ricostituire il Pegno nel caso in cui le somme che, pur risultando già incassate da Finlombarda, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.
4.4. Le Parti si danno reciprocamente atto ed espressamente pattuiscono, che il presente contratto ed il Pegno non potranno, comunque, in alcun modo costituire una limitazione della responsabilità del Datore di Pegno nei confronti di Finlombarda ai sensi delle disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento.
ART. 5 - SPESE
Tutti i costi, gli oneri e le spese inerenti, conseguenti o comunque relative al presente contratto ivi incluse, senza limitazione alcuna, le eventuali imposte di bollo e registrazione, ovvero le spese relative alla sua esecuzione, saranno interamente sostenute dal Datore di Pegno.
ART. 6 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione prevista dal presente contratto sarà validamente effettuata via PEC, ai seguenti indirizzi:
per Finlombarda: - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
[●] all’attenzione
per il Datore di Pegno:
[●] all’attenzione
ART. 7 - Disposizioni varie
7.1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere formulata per iscritto e dovrà essere sottoscritta da entrambe le Parti e notificata alla Banca Depositaria ad opera del Datore di Pegno.
7.2. Il presente contratto costituisce espressione integrale dell’accordo raggiunto tra le Parti con riferimento alla materia che ne costituisce oggetto e sostituisce ogni eventuale altro precedente accordo o intesa che fosse tra di esse intercorsa ed avente il medesimo oggetto.
7.3. Il mancato esercizio da parte di Finlombarda di uno o più diritti previsti in suo favore nel presente contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi.
ART. 8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
8.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.
8.2. Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
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Milano, lì [●]
Le Parti
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A sensi e per gli effetti dell’art. 1341 2° comma c.c. si approva specificatamente il contenuto degli articoli 1 ”Costituzione del Pegno”, 2 “Escussione del Pegno”, 3 “Notifica”, 4 “Durata” e 8 “Legge applicabile e Foro competente”.
Le Parti
[●]
Il presente contratto è firmato dalle Parti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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