SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO per l’attuazione del Progetto ASTREA finanziato dalla Cassa delle Ammende
ALL. A
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
per l’attuazione del Progetto ASTREA finanziato dalla Cassa delle Ammende
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno in Roma, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
La Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000, cap. 00147 C.F.80143490581, in persona di , che interviene e stipula quale nat a il e domiciliat_ per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, di seguito denominata “ente committente”
E
gli Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona (di seguito I.R.A.S.P.), con sede legale in Roma via G.
A. Guattani n. 17, C.F. costituita con deliberazione della Giunta regionale del Lazio dell’11 febbraio 2020, n. 38, in persona di , che interviene e stipula, ai sensi dello Statuto, in qualità di rappresentante legale, nato a il e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’ASP, di seguito denominata “soggetto gestore”
PREMESSO CHE
- la Cassa delle Ammende in data 9 aprile 2021, in attuazione dell’Accordo stipulato con le Regioni e le Province autonome in data 26 luglio 2018 per la promozione di una programmazione condivisa relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale, ha rivolto alle Regioni un invito a presentare proposte di intervento, dalla stessa cofinanziate, per la realizzazione di “programmi e progetti finalizzati allo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato e servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale”;
- la Regione Lazio, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1 della l.r. 2/2019, ha ritenuto di avvalersi
delle prestazioni dell’I.R.A.S.P. per la co-progettazione e la gestione operativa degli interventi;
- la Regione Lazio in data 15/7/2021 ha presentato, in qualità di capofila, una proposta progettuale per la realizzazione del “Centro regionale per l’assistenza alle vittime di reato, la giustizia riparativa e la mediazione penale “ASTREA””, in partenariato con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise (PRAP), l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna del Lazio, Abruzzo e Molise (UEPE), Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona (IRASP) E LAZIOcrea S.p.A.;
- la Cassa delle Ammende in data 13/10/2021 ha comunicato l’approvazione del finanziamento del
progetto per un importo a carico della Cassa di euro 180.000,00;
- in data 1/12/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la concessione del finanziamento
VISTI
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, all’art.38, prevede che con apposita legge regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal d. lgs 207/2001 e successive modifiche;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” ha previsto il riordino delle IPAB e l’istituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- il comma 3, dell’articolo 1 della l.r. 2/2019 stabilisce che “I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell’ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo,per ciò che rileva ai fini del presente contratto, “alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione” (lettera c):
- il comma 7, dell’articolo 5 della L.R. 2/2019 dispone che le attività direttamente destinate all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall’ASP;
- la deliberazione di Giunta regionale dell’11 febbraio 2020, n. 38 “Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale (IPAB - IRAS) nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, per effetto della quale “I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona” è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle istituzioni pubbliche in essa riunite;
ATTESO CHE
- gli obiettivi statutari di I.R.A.S.P. sono conformi agli indirizzi programmatici indicati nel Piano Sociale Regionale e alle politiche di intervento, di cui alla L.R. 11/2016;
- I.R.A.S.P. ha come finalità statutarie l’organizzazione e la erogazione di servizi rivolti a:
a) partecipare alla programmazione cittadina del sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale e della Regione Lazio, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari livelli istituzionali, in un'ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio-assistenziale;
b) progettare e realizzare sul territorio di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero, rivolto […omissis…] a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
c) contribuire alla crescita del capitale umano - sociale e individuale - promuovendo e sostenendo attività socio-educative e di formazione, nonché interventi di sostegno psicosociale rivolti a bambini/e, adolescenti e giovani che risiedono in aree urbane a rischio, per condizioni ambientali, economiche e sociali, della Città di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale;
d) contribuire all'attuazione di politiche di contrasto dei fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale in atto nel territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale, in un'ottica di promozione dei diritti di cittadinanza, sia individuale che collettiva, nei confronti delle fasce di popolazione a rischio di svantaggio sociale;
- con determinazione n. del è stato stabilito di assegnare a Istituti Riuniti
A.S.P. (IRASP) l’importo complessivo di euro 180.000,00 per la gestione operativa del progetto “Centro regionale per l’assistenza alle vittime di reato, la giustizia riparativa e la mediazione penale “ASTREA” ed approvato lo schema del presente Contratto di servizio
ART. 1
(RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E TERMINI DI RIFERIMENTO)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di
seguito denominato “Contratto”);
2. Agli effetti del presente Contratto si intendono:
a) per ente committente, la Regione Lazio;
b) per soggetto gestore, gli Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona (IRASP)
ART. 2 (OGGETTO)
Il contratto ha per oggetto la gestione operativa del Progetto per la realizzazione del “Centro regionale per l’assistenza alle vittime di reato, la giustizia riparativa e la mediazione penale “ASTREA”, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1).
ART. 3
(PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’)
1. Al soggetto gestore viene assegnato il compito di garantire la gestione operativa del progetto ASTREA, ed in particolare:
a) implementazione di un Centro di accoglienza, ascolto, informazione, orientamento, accompagnamento ai servizi territoriali e di accesso a percorsi di giustizia riparativa diversificati, specificatamente rivolto alle vittime di reato attraverso l’apertura tri-settimanale, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 e su appuntamento di uno Sportello dedicato, avvalendosi di personale multi-professionale specializzato, in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico, sociale e giuridico, con particolare riferimento all’ascolto e alla relazione con le vittime;
b) attivazione di un servizio specificatamente orientato allo sviluppo di attività e programmi di giustizia riparativa e mediazione penale, avvalendosi di professionisti multidisciplinari, esperti nella
risoluzione dei confitti, in possesso dei requisiti necessari per operare con le vittime e gli autori di reato e delle conoscenze di base del sistema penale;
c) mappatura dei servizi e associazioni del terzo settore già localmente operanti nel campo della tutela delle vittime di reato della giustizia riparativa provvedendo alla successiva elaborazione di una banca dati centralizzata.
2. Il soggetto gestore si impegna ad incaricare il personale dipendente necessario all’attuazione degli interventi, ovvero individuare con procedura ad evidenza pubblica un soggetto affidatario dell’ erogazione del servizio, o di parte di esso, disciplinando nel caso con appositi atti le prestazioni e gli obblighi in carico dell’aggiudicatario.
3. Su tutti gli atti e le procedure afferenti alle attività di progetto dovrà essere riportato il seguente
Codice Unico di Progetto (CUP): F89J21025300003
4. I servizi sopra indicati dovranno essere realizzati con le modalità e i limiti previsti dal progetto approvato dalla Cassa delle Ammende (All. 1)
5. Il soggetto gestore si impegna, inoltre, a svolgere tutte le ulteriori attività che, a seguito del monitoraggio di cui all’art. 7, dovessero rendersi necessarie per la migliore realizzazione del progetto.
6. Per la realizzazione delle suddette attività si impegna ad operare in stretto raccordo con la Regione Lazio, l’autorità giudiziaria, i servizi socio-sanitari e le organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio di riferimento.
ART. 4
(MODALITA’ DI ESECUZIONE)
1. Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità dell’atto di cessione.
2. Il soggetto gestore ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
3. Il soggetto gestore, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell’alto valore comunitario dei servizi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.
4. Il soggetto gestore dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata.
5. L’erogazione dei servizi oggetto del contratto, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. In tale caso, il soggetto gestore deve informare tempestivamente l’ente committente, e adottare tempestivamente tutte le contromisure necessarie a fronteggiare l’emergenza.
ART. 5 (DURATA)
1. Il presente Contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Il Contratto potrà essere eventualmente rinnovato, con la volontà espressa e reciproca delle parti, per un ulteriore anno alle medesime condizioni.
3. L’ente gestore si impegna assicurare per un periodo massimo di 6 mesi la continuità del servizio, anche dopo la scadenza del contratto, ai livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, su richiesta dell’Ente committente, nelle more del nuovo affidamento del servizio o dell’eventuale rinnovo dello stesso.
ART. 6 (COPERTURA FINANZIARIA)
1. Il costo totale per l’erogazione del servizio è pari a euro 180.000,00, come dettagliato nelle schede economiche allegate al Progetto (All. 1)
2. L’ente committente si impegna a erogare le risorse di cui al comma 1, corrispondenti al finanziamento per la realizzazione del Progetto ASTREA per la durata di due anni con le seguenti modalità:
- euro 126.000,00, corrispondente all’acconto del 70%, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto di servizio e dietro presentazione di fattura;
- saldo finale, di importo pari alle somme residue ancora da erogare, a seguito del positivo controllo della rendicontazione finale trasmessa secondo quanto previsto al successivo art. 7 e dietro presentazione di fattura;
3. Le Parti danno atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono esenti da IVA, ai
sensi dell’articolo 10, comma 27 ter del D.P.R. 633/1972 e smi.
ART. 7
(ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE)
1. Il soggetto gestore svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo di gestione.
2. Il soggetto gestore è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale una relazione trimestrale quali/quantitativa sul servizio reso, corredata dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel trimestre di riferimento, nonché una relazione finale sui servizi svolti corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle attività oggetto del presente contratto di servizio, entro 90 giorni dal termine di esecuzione da esso previsto.
3. Per la rendicontazione finale delle spese dovranno essere utilizzate le apposite schede di rendicontazione predisposte dalla Cassa delle Ammende.
4. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità che si rendono necessarie per la migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;
5. Il soggetto gestore, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell’alto valore comunitario dei servizi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.
ART. 8 (SANZIONI)
1. In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti, possono essere applicate sanzioni pecuniarie al soggetto inadempiente.
2. In presenza di inadempienze da parte del soggetto gestore, l’ente committente entro 15 giorni dal momento in cui rileva l’inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata, chiedendo al soggetto gestore di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro gli ulteriori 15 giorni o concedendo un termine per la risoluzione delle problematiche contestate.
3. Qualora il soggetto gestore non provveda entro il termine accordato a conformare la sua attività agli standard contrattuali è comminata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni giornata di ritardo nel superamento della criticità contestata oltre il termine accordato.
ART. 10
(CAUSE DI RISOLUZIONE E REVOCA)
1. Il contratto di servizio può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:
a. volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio agli utenti;
b. eccessiva onerosità dell’impegno assunto;
c. impossibilità sopravvenuta della prestazione;
d. inadempimento degli obblighi contrattuali;
2. Il contratto può essere revocato da parte dell’Ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte.
ART. 11 (CONTROVERSIE)
1. In caso di lite le Parti si impegnano a trovare una soluzione comune impegnandosi a adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri.
2. Le parti possono stabilire di costituire un Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie
che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto.
3. Per le controversie inerenti al presente contratto è competente il Foro di Roma
ART. 12 (ULTERIORI OBBLIGHI)
1. Il soggetto gestore s’impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. L’ente committente e il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il soggetto gestore si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Il soggetto gestore avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
4. Il soggetto gestore comunica all’Ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
5. L’Ente committente comunica al soggetto gestore, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
ART. 13
(SPESE CONTRATTUALI)
1. Il presente Contratto è sottoscritto in modalità digitale e non è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986
2. Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d’uso con spese di registrazione a carico della
parte richiedente.
ART. 14 (RINVIO)
1. Il presente Contratto è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
3. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stata redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici su pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firmadigitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti
Per la Regione Lazio - La Direttrice della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale
Per Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona - Il Presidente