Contract
1. In generale
Le condizioni generali Michelin Suisse SA – in seguito anche „MSSA“, „noi“ o „a noi“, che sono alla base di tutte le offerte e le convenzioni, si considerano accettate conferendo l'ordine, ricorrendo in qualsiasi modo al servizio di gestione della carcassa, utilizzando la relativa procedura elettronica, o accettando la fornitura. Condizioni dell'acquirente (commerciante con cui abbiamo una relazione commerciale in corso e grandi consumatori commerciali) suppletive, contrarie o di altro tenore non sono valide, anche se non le contestiamo espressamente; esse valgono solo se e nella misura in cui sono state da noi riconosciute per iscritto nel singolo caso.
2. Prodotti e servizi
Le condizioni generali sono applicabili a tutti i prodotti commercializzati da Michelin Suisse SA, come ad es., i pneumatici nuovi e i pneumatici rinnovati e i servizi forniti:
• tutte le merci offerte (ad es. pneumatici nuovi, pneumatici ricostruiti, accessori), nonché
• servizi (come ad es. la ricostruzione di pneumatici).
3. Ricostruzione
Si distinguono i seguenti tipi di ricostruzione:
3.1. Proprio del cliente (Nomi): l'acquirente fornisce una carcassa idonea alla ricostruzione per eseguire una ricostruzione in base alle possibilità menzionate nella lista base di calcolo BC (“lista BC”) di volta in volta attualizzata. Le possibilità di scelta del prodotto e delle marche dipendono dalla dimensione e dal profilo della carcassa fornita. Il programma di ricostruzione aggiornato è consultabile sulla pagina del centro servizi Michelin. A ricostruzione eseguita, l'acquirente riceve lo pneumatico ricostruito montato sulla carcassa da lui fornita.
3.2. Banca di carcasse: l'acquirente può depositare le carcasse su un conto della banca di carcasse e, all'occorrenza, prelevare dal medesimo uno pneumatico ricostruito. Per l'apertura e la gestione del conto, l'acquirente stipula con noi un contratto separato relativo alla banca di carcasse.
3.3. Scambio: l'acquirente fornisce una carcassa idonea alla ricostruzione allo scopo di usarla per la ricostruzione e ordina in contropartita uno pneumatico ricostruito, che riceve ad avvenuta verifica e constatazione dell'idoneità della carcassa fornita. L'acquirente sceglie il profilo dello pneumatico ricostruito sulla base della lista BC di volta in volta attualizzata, tenendo in considerazione la dimensione e il profilo della carcassa fornita. Le possibilità di scelta del prodotto e delle marche dipendono dalla dimensione e dal profilo della carcassa fornita. Il programma di ricostruzione aggiornato è consultabile presso il centro servizi Michelin.
3.4. Ricostruzione inclusiva di carcassa: proponiamo al cliente, secondo disponibilità, di acquistare uno pneumatico ricostruito inclusivo di carcassa sulla base della lista BC di volta involta attualizzata. Ci riserviamo il diritto di modificare l'attuale gamma di prodotti ricostruiti, compresa la carcassa, in qualsiasi momento in conformità con la lista BC.
3.5. Acquisto di carcasse: il commerciante ci propone di acquistare carcasse di origine MICHELIN idonee alla ricostruzione con un DOT massimo di 10 anni (eventuali eccezioni saranno comunicate caso per caso) al prezzo e alle condizioni dei nostri listini del prezzo d'acquisto di volta in volta attualizzati. Nel caso sia stata concordata una spedizione transfrontaliera, il commerciante s'impegna, e noi con lui, al ritiro dei rifiuti, qualora la spedizione, la valorizzazione, o l'eliminazione non siano stati stipulati nel modo previsto o siano avvenuti illegalmente. La valorizzazione o l'eliminazione da parte del commerciante deve avvenire entro 30 giorni, risp. entro un lasso di tempo stabilito dalle autorità competenti. Inoltre, il commerciante s'impegna a presentare all'autorità competente - il prima possibile, al più tardi tuttavia entro 30 giorni dalla valorizzazione o dall'eliminazione e non oltre 1 anno civile dalla ricezione dei rifiuti - un'attestazione che i rifiuti spediti sono stati valorizzati o eliminati, nel rispetto della notifica, alle condizioni stabilite nella stessa e in base al diritto vigente.
Se accettiamo l'ordinazione, le carcasse vengono ritirate presso l'acquirente risp. il commerciante da noi o da uno spedizioniere da noi incaricato. Al momento del ritiro la carcassa è priva di olio, grasso, acqua o altre sporcizie simili e i corpi estranei sono stati rimossi. Il numero del pneumatico, il numero DOT e il contrassegno elettronico (numero di omologazione) devono essere presenti e leggibili.
Il carico del veicolo per la consegna spetta a noi. Costi e rischi relativi al trasporto sono a nostro carico. Con il ritiro presso il nostro acquirente risp. commerciante, o presso i suoi clienti, acquisiamo la proprietà delle carcasse. Se l'acquirente risp. il commerciante non fosse il proprietario delle carcasse, egli si assicura che il proprietario sia d'accordo con il trapasso di proprietà a Michelin al momento ritiro delle carcasse.
Verifichiamo le carcasse al loro arrivo. Le carcasse che al momento della verifica d'ingresso vengono classificate come "non idonee alla ricostruzione" e per cui l'acquirente risp. il commerciante non desidera la restituzione a proprie spese, o che vengono distrutte durante la ricostruzione e la ragione della distruzione risiede nella qualità della carcassa, saranno direttamente portate in un centro di smaltimento adeguato. La selezione di una procedura di smaltimento conforme al diritto e adeguata compete a noi. I costi per la verifica all'ingresso, il trasporto e lo smaltimento, che di regola è a pagamento, da noi sopportati per le carcasse interessate, sono a carico dell'acquirente risp. del commerciante per un importo forfettario in base al listino prezzi di volta in volta attualizzato. Se le carcasse vengono danneggiate durante la ricostruzione e il motivo del danneggiamento non risiede nella qualità della carcassa, l'acquirente riceve una carcassa sostitutiva a nostra scelta. L'acquirente oppure il commerciante viene informato al riguardo per mezzo della descrizione del danno riportata in un rapporto di verifica delle carcasse nel portale online Michelin e-Remix.
3.6. Vendita di carcasse: Se disponibili, offriamo al commerciante carcasse rinnovabili, come stabilito in un accordo separato. Le carcasse non rinnovabili vengono trasportate dal commerciante direttamente a un luogo di smaltimento adeguato. Qualora le carcasse non possano essere trasferite o valorizzate nel modo previsto o questi materiali fossero stati trasferiti o valorizzati in modo illegale noi e il commerciante ci impegniamo a ritirare le carcasse o a garantire che vengano valorizzate in altro modo, e se necessario a garantire un immagazzinaggio provvisorio di queste carcasse.
4. Prezzi e fornitura dei prodotti e servizi
4.1. La prestazione o Fornitura e fatturazione, risp. accredito, in caso di accettazione dell'acquisto di carcasse avvengono al prezzo complessivo (ad es. prezzo di listino e imposta sul valore aggiunto) e alle condizioni validi il giorno della prestazione, della spedizione o del ritiro.
4.2. Ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi. Se il tempo della prestazione o di consegna dall'ordinazione è inferiore ai quattro mesi e in questo lasso di tempo si verifica un aumento di prezzo, l'acquirente ha il diritto di ritirare la propria ordinazione. Il ritiro ci deve essere comunicato per iscritto immediatamente dopo la comunicazione dell'aumento di prezzo e prima della fornitura.
4.3. Nel nostro centro servizi Michelin le ordinazioni dell'acquirente in entrata vengono verificate e elaborate solo per quanto attiene al tipo e alla quantità della merce ordinata. Informazioni in merito al prezzo e alle condizioni, così come la data e la quantità della fornitura riportate nell'ordinazione, non sono oggetto della nostra conferma.
4.4. Consegniamo, se non diversamente concordato o stipulato, a nostro rischio all'acquirente franco domicilio (DAP Incoterms® 2020). Lo scarico del veicolo di consegna spetta al conducente, che deve eseguirlo per il termine di scarico concordato. Qualora questo termine non sia stato concordato, il veicolo deve scaricare immediatamente. La merce viene depositata nel luogo di deposito determinato dall'acquirente all’interno della sua area. Se nel caso specifico si richiede la spedizione rapida, i maggiori costi sono a carico dell'acquirente. Non si accorda nessun indennizzo per il ritiro della merce da parte dell'acquirente.
I rischi passano all'acquirente al momento della consegna.
Qualora si concordi un debito chiedibile in caso di consegna nazionale, i rischi passano all'acquirente nel momento in cui il fornitore mette a disposizione dell'acquirente l'oggetto della consegna (EXW Incoterms® 2020).
Se si concorda una vendita con spedizione, i rischi passano all'acquirente con la consegna della merce alla persona incaricata della spedizione (CIP Incoterms® 2020). Qualora la spedizione venga ritardata per circostanze provenienti dalla sfera dell'acquirente, i rischi passano all'acquirente dal giorno in cui la spedizione è pronta.
Obbligo di verifica e di avviso dell'acquirente (art. 201 CO): l'acquirente deve verificare al momento della consegna se la merce fornita presenta eventuali difetti (sono considerati tali, oltre ai difetti in senso stretto, anche i danni da trasporto, divergenze nella quantità o
di genere rispetto a quanto ordinato, nonché la sporcizia). L'acquirente è obbligato a concedere all'autista, su sua richiesta, l'accesso al luogo di scarico per controllare la quantità scaricata, a condizione che abbia un'attrezzatura di protezione personale sufficiente e che rispetti qualsiasi regolamento aziendale interno. Per salvaguardare i diritti dell'acquirente, eventuali difetti visibili nel senso indicato devono essere segnalati immediatamente al conducente (annotazione scritta sul documento di trasporto) e ci devono essere comunicati entro tre giorni lavorativi dalla consegna. Se, nonostante la regolare verifica, un difetto non può essere constatato (cosiddetto difetto occulto), lo stesso deve essere segnalato entro tre giorni lavorativi dalla sua scoperta. In caso contrario, la merce fornita si considera accettata.
4.5. Forniamo il servizio di 3rd Party (di seguito “3P”) ai clienti con un’attività sul posto significativa senza un’attività di rivendita significativa. Attraverso 3P, in caso di indisponibilità di pneumatici nuovi selezionati, il cliente ha la possibilità di farseli consegnare da un partner Michelin rivenditore o grossista selezionato (entrambi di seguito “fornitore”). Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità e i periodi degli ordini a seconda della disponibilità.
Il fornitore soddisfa tutti i requisiti di legge per le attività di commercio elettronico e garantisce la protezione dell’acquirente così come la sicurezza e la crittografia dei dati. Vorremmo sottolineare che non tutti i fornitori presenti sul mercato sono presi in considerazione. La selezione è a nostra esclusiva discrezione.
In caso di indisponibilità di pneumatici nuovi, il cliente può scegliere, durante il processo d’ordine, tramite telefono, EDI o e-Portal premendo il pulsante corrispondente, la consegna da parte di un fornitore. Il cliente acconsente così alla trasmissione dei suoi dati memorizzati presso MSSA (nome, azienda, indirizzo di consegna e dati dell’ordine). MSSA trasmette in seguito i suddetti dati direttamente al fornitore. Dopo la trasmissione, il cliente riceve immediatamente un messaggio sullo stato della consegna tramite il sistema. La conclusione del contratto di compravendita avviene tra il cliente e MSSA.
4.6 Di principio, non si convengono termini di consegna, ma si indicano solo valori di riferimento non vincolanti. L'assunzione nel caso specifico di un impegno a rispettare dei termini di consegna concordati richiede la forma scritta per la sua validità. In ogni caso, questo impegno viene assunto solo a condizione che vi sia un processo di fabbricazione e normali possibilità di trasporto senza intoppi. Circostanze di forza maggiore (ad es. incendio, esplosione, inondazioni), misure dell'autorità e altre circostanze imprevedibili (ad es. scioperi, blocchi), presso di noi e i nostri fornitori dei materiali necessari per i nostri prodotti, ci liberano dall'obbligo di fornitura tempestiva e ci danno altresì il diritto di sospendere ulteriori forniture senza alcun obbligo di consegna successiva.
4.7. È di principio esclusa la restituzione di merce venduta. Se eccezionalmente riprendiamo della merce, il prezzo netto originariamente calcolato e fatturato sarà accreditato. Inoltre, ci riserviamo il diritto di addebitare i costi della restituzione sotto forma di una somma forfettaria adeguata da determinare.
4.8. Peggioramenti importanti della situazione patrimoniale dell'acquirente, il verificarsi di difficoltà di pagamento (ad es. esecuzioni, comminatoria di fallimento), o un cambio dell'intestatario della ditta che che avviene in relazione con le difficoltà di pagamento, ci liberano dall'adempimento di eventuali ordini in corso e ci autorizzano a sospendere subito la fornitura, a meno che l'acquirente non effettui il pagamento contemporaneamente. Lo stesso vale anche in caso di apertura della procedura concordataria e di fallimento, a condizione che non si tratti di un accordo sulla fornitura continua di merce.
5. Pagamento
5.1. Le nostre fatture e i nostri accrediti sono esigibili entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo indicazione contraria sulla fattura risp. sull'avviso di accredito, o nel contratto. In caso di mora dell'acquirente, il pagamento di tutte le pretese pendenti, indipendentemente dalle scadenze, diviene immediatamente esigibile.
Non vengono corrisposti interessi per pagamenti anticipati e acconti.
5.2. Se è stato concordato il pagamento tramite addebito diretto, viene addebitato conformemente al mandato sul conto bancario, risp. postale dell'acquirente, tramite addebito diretto, l'importo finale riportato nella fattura. L'acquirente prende atto che verrà informato tramite preavviso, al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'addebito, sull'importo da pagare, nonché sulla data dell'addebito. Tramite il preavviso, l'acquirente può provvedere a che ci sia la relativa copertura sul conto precedentemente indicato.
5.3. L'acquirente deve notificare per iscritto eventuali reclami riguardo alla fattura o al suo importo (ad es. a causa di fornitura mancata o incompleta) entro 30 giorni dalla data della stessa a Michelin Suisse SA, Route Xx Xxxxxxx 36, Z.I. 3, Casella postale, CH-1762 Givisiez (ricezione del reclamo). Ad avvenuto pagamento senza riserve o una volta trascorso il termine senza che sia stata eseguita una notifica scritta, sono esclusi reclami dell'acquirente riguardo alla fattura.
Non appena le nostre fatture sono scadute, l'acquirente viene messo in mora tramite interpellazione. L'acquirente in mora deve pagare interessi moratori del 5% all'anno sull'importo finale lordo della fattura scaduta. Resta salvo il nostro diritto di rivendicare il risarcimento dei danni a causa della mora. Inoltre, per la procedura di sollecito si applicano le seguenti spese: 1° sollecito: CHF 5.00, 2° sollecito: CHF 30.00. In caso di ulteriore ritardo nel pagamento, consegneremo i crediti a un’agenzia di ricupero credit da noi incaricata, che sosterrà ulteriori costi di trattamento secondo le direttive dell'Associazione degli istituti di recupero crediti a spese dell'acquirente (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00000000-xxx- Gl%C3%A4ubigerschaden_extern.pdf).
5.4. Di principio ci riserviamo di accettare gli assegni, non accettiamo assegni retrodatati. Gli assegni valgono come pagamento in contanti solo se sono in nostro possesso entro i termini di pagamento. Gli assegni vengono accettati solo con riserva dell'accredito corretto dell'importo complessivo. Eventuali costi, più la corrispondente imposta sul valore aggiunto, sono a carico dell'acquirente. Non assumiamo alcuna responsabilità per la notifica e la presentazione di reclami corrette.
5.5. Ci riserviamo di richiedere per le nostre forniture, a seconda del caso, l'assegnazione di un'autorizzazione d'incasso (cifra 5.2.), il pagamento anticipato, il pagamento alla consegna o in contanti.
5.6. Ci riserviamo di fornire entro un limite di credito da noi definito. Ci riserviamo l'annullamento della concessione del credito, anche entro i termini di pagamento, se vi sono fondati motivi di credere che le nostre pretese o i nostri diritti di garanzia sono minacciati. Siamo anche autorizzati a richiedere in ogni momento una garanzia a nostra discrezione sufficiente. Se la garanzia da noi richiesta non viene fornita tempestivamente, la nostra pretesa diviene immediatamente esigibile.
5.7. L'acquirente può trattenere il pagamento, o emettere dichiarazione di compensazione, unicamente sulla base di contropretese da noi riconosciute, incontestate o legalmente scadute.
5.8. Un diritto al versamento o alla compensazione di abbuoni sulla cifra d'affari o di premi di altro genere e parti integranti di condizioni sorge al più presto sei settimane dopo la scadenza del relativo periodo di riferimento. Tale diritto sussiste in particolare solo se l'acquirente ha corrisposto tutte le pretese scadute.
6. Scambio di dati elettronico
6.1. Abbiamo il diritto di offrire all’acquirente la possibilità di scambiare i dati per via elettronica (electronic data interchange/EDI) nell’ambito del suo portafoglio commerciale e di passare dall’elaborazione dei pagamenti in forma cartacea allo scambio di dati elettronico. Questo vale per la creazione e la trasmissione di fatture elettroniche anche sotto forma di accrediti elettronici (in seguito „e-fatture“). Le e-fatture sostituiranno le fatture originali/gli accrediti originali finora emessi in forma cartacea e adempieranno ai requisiti di legge sulle e-fatture, in particolare a quelli della legge federale del 12 giugno 2009 sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA), a quelli dell’ordinanza sull’imposta sul valore aggiunto del 27 novembre 2009 (OIVA) nonché a quelli dell’ordinanza sui libri di commercio del 24 aprile 2002 (Olc).
6.2. Se le fatture/gli accrediti originali vengono ancora emessi in forma cartacea l’acquirente viene informato prima della modifica sulle particolarità (ad es. sulle modalità di esecuzione, sui tempi di attuazione, sulle persone terze coinvolte e sul luogo di salvataggio).
L’acquirente dichiara di acconsentire alla trasmissione delle e-fatture tramite MSSA o mediante terzi incaricati da MSSA e di accettare le loro condizioni e crea i requisiti tecnici per poter accedere alle e-fatture nel modo concordato.
7. Riserva di proprietà e diritti di garanzia
7.1. Ci riserviamo la proprietà di tutta la merce da noi fornita sino al momento in cui tutte le pretese, anche quelle sottoposte a condizioni e future, derivanti dal legame commerciale nei confronti dell'acquirente sono integralmente pagate. Lo stesso vale sino a quando fungiamo da garanti nel quadro della relazione commerciale nei confronti di terzi.
Sino a questo momento, siamo autorizzati a far iscrivere la riserva di proprietà ai sensi dell'art. 715 CC nel registro della riserva di proprietà presso la sede commerciale dell'acquirente. Con la sua ordinazione l'acquirente dà inoltre il proprio consenso ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 del Regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà, di modo che possiamo far iscrivere la riserva di proprietà senza ulteriore collaborazione da parte sua. Nel caso in cui dovessimo successivamente rivendicare, giudizialmente o in via extragiudizaria, il patto di riserva di proprietà nei confronti dell'acquirente o di terzi a tutela dei nostri diritti, abbiamo il diritto di fatturare all'acquirente i costi per l'iscrizione del patto di riserva di proprietà.
7.2. In caso di rivendicazione della nostra riserva di proprietà, impregiudicato l'obbligo di pagamento dell'acquirente, abbiamo il diritto di accreditare la merce ripresa.
a) al prezzo di mercato (= ricavo di rivendita ottenibile) o
b) conformemente alla cifra 4.7. di cui sopra deducendo il minore valore.
In tutti i casi, siamo autorizzati a detrarre dall'accredito i nostri costi di ripresa per l'ammontare del 10% dell'importo accreditato. Resta riservata all'acquirente la prova di un effettivo minor valore e di effettivi costi di ripresa inferiori.
7.3. In caso di unione, mescolanza o incorporazione della merce sottoposta a riserva con prodotti che non sono stati forniti da noi, al fine di facilitare la prova, la nostra quota di comproprietà sui prodotti in possesso dell'acquirente viene stabilita, conformemente all'art. 727 CC, in maniera che il valore dei nostri prodotti acquisiti negli ultimi 6 mesi prima della rivendicazione dei nostri diritti di riserva viene stabilito per rapporto al valore dei prodotti forniti da terzi nello stesso lasso di tempo. Resta riservata all'acquirente la prova di un'altra quota di comproprietà.
7.4. L'acquirente deve assicurare la merce sottoposta a riserva in maniera sufficiente, in particolare contro incendio e furto. Pretese nei confronti dell'assicurazione derivanti da un sinistro alla merce sottoposta a riserva ci vengono già adesso cedute per l'ammontare del valore di sostituzione. L'acquirente deve informare l'assicurazione riguardo alla cessione della pretesa.
7.5. L'acquirente ci cede già ora, interamente e con tutti i diritti accessori, sino a saldo completo di tutti i suoi debiti ai sensi della cifra 7.1., le proprie pretese nei confronti dei suoi compratori derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riserva. L'acquirente si astiene da qualsiasi atto che possa pregiudicare la cessione anticipata concordata, in particolare l'accordo della non cedibilità delle pretese a suo favore risultanti dalla rivendita, nonché l'accredito delle pretese su di una relazione di conto corrente esistente con i suoi compratori. Se tuttavia esiste un rapporto di conto corrente, il credito in conto corrente è considerato a noi ceduto per l'ammontare dei crediti registrati in conto corrente derivanti dalla rivendita delle merci da noi fornite. Lo stesso vale ad avvenuta chiusura per il saldo subentrante al credito di conto corrente.
7.6. Nel caso in cui la merce sottoposta a riserva dell'acquirente sia fatturata con altra merce che non ci appartiene o con delle prestazioni da noi non fornite, la cessione della pretesa del prezzo di vendita di cui alla cifra 7.5. si considera pattuita per l'ammontare dell'importo fatturato dall'acquirente al proprio compratore per la merce sottoposta a riserva, imposta sul valore aggiunto inclusa; se il singolo prezzo della nostra merce sottoposta a riserva non è indicato separatamente in questa fattura, la cessione vale per l'ammontare del prezzo da noi calcolato per l'acquirente al momento della fornitura al suo compratore.
Se, con la vendita della merce sottoposta a riserva, l'acquirente fornisce una prestazione connessa con la stessa, come ad es. montaggio, calibrazione, o simili, e sulla fattura la merce sottoposta a riserva e la prestazione non vengono indicate separatamente, ma il valore della fattura viene indicato solo come prezzo totale, in tal caso l'intero credito viene considerato ceduto a noi.
7.7. L'acquirente ha il diritto ed è autorizzato a rivendere o ad utilizzare in altro modo la merce sottoposta a riserva solo a condizione che le pretese sopra indicate vengano cedute a noi e che nelle sue copie delle fatture, nei bollettini di consegna o in qualsiasi altro documento, venga indicato il nome dei nostri prodotti.
7.8. L'acquirente è autorizzato a incassare le pretese derivanti dalla rivendita, nonostante la cessione. Resta impregiudicato il nostro diritto d'incasso. Possiamo revocare l'autorizzazione ad incassare le pretese, qualora siano adempiute le condizioni di cui alla cifra 7.10. e 7.11.
In caso di peggioramento importante della situazione patrimoniale dell'acquirente, come descritto alla cifra 4.7., l'autorizzazione dell'acquirente a rivendere la merce sottoposta a riserva e a incassare le pretese che ci sono state cedute si estingue. L'acquirente deve in questo caso permettere ai nostri incaricati di prendere nella sua azienda tutte le misure che appaiono adeguate e necessarie a tutelare e rivendicare i nostri diritti derivanti dalla riserva di proprietà.
7.9. Se un acquirente desidera vendere o cedere a terzi in factoring, o in un’altra forma di vendita del credito (di seguito solo ancora factoring) le pretese derivanti interamente o parzialmente dalla vendita della nostra merce, questi è tenuto a comunicarcelo preliminarmente chiedendo il nostro consenso.
L'acquirente ci cede già ora le pretese che gli spettano nei confronti del factor derivanti dal contratto di factoring, per l'ammontare del nostro relativo saldo.
Se temiamo che le nostre pretese, risp. i nostri diritti di garanzia, siano pregiudicati o minacciati, possiamo informare il factor in ogni momento in merito ai diritti di garanzia derivanti da questo capitolo e pretendere la prestazione direttamente nei nostri confronti. Se la vendita o la cessione delle pretese avviene senza il nostro consenso, l'acquirente ci deve risarcire i danni che ne conseguono.
Qualora in un caso simile dovessero esserci dubbi riguardo al nostro diritto, l'acquirente s'impegna a dare ordine al factor di versare o di depositare su di un conto fiduciario da noi indicato, sino a chiarimento, gli importi da pagare per l'ammontare del nostro saldo.
Le succitate disposizioni valgono sia in caso di factoring autentico (il factor sopporta il rischio d'insolvenza), sia in caso di falso factoring, nel quale il rischio di perdita resta al venditore dei crediti.
7.10. In caso di mora nel pagamento, o se altri motivi giustifichino il timore che i nostri diritti di riserva siano minacciati, abbiamo la facoltà di rivendicare i diritti di garanzia menzionati in questo capitolo. In tal caso, l'acquirente è tenuto a fornire le informazioni necessarie per rivendicare questi diritti e a consegnarci la documentazione necessaria, in particolare bollettini di consegna, fatture, liste sullo stato del deposito, ecc.
7.11. L'acquirente deve comunicarci senza indugio un eventuale pignoramento, o qualsiasi altro pregiudizio dei nostri diritti di riserva di proprietà risp. di garanzia da parte di terzi, e confermare per iscritto sia a terzi sia a noi questi diritti.
All'acquirente è vietato impegnare, trasferire risp. cedere la garanzia di questi diritti.
7.12. In caso di mora nel pagamento, o se altri motivi giustificano il timore che i nostri diritti di riserva e di garanzia sono minacciati, su nostra richiesta, l'acquirente è tenuto a comunicare ai suoi compratori la cessione di cui alla cifra 7.5.
7.13. Se il valore delle garanzie esistenti a nostro favore (per quanto concerne i diritti di riserva della proprietà, è determinante il valore della fattura della merce sottoposta a riserva) supera complessivamente le nostre pretese in maniera persistente per più del 20%, siamo tenuti, su richiesta dell'acquirente, a liberare delle garanzie a nostra scelta.
8. Garanzia
Per la merce e i servizi da noi forniti ci assumiamo la garanzia solo in base alle seguenti disposizioni.
8.1. Nella misura in cui siamo obbligati nell'ambito della responsabilità per difetti, provvederemo all'adempimento successivo, a nostra discrezione, eliminando gratuitamente il difetto o organizzando una nuova fornitura.
8.2. Se riteniamo che i difetti possano essere eliminati mediante riparazione, ci riserviamo il diritto di eseguire tale riparazione invece di organizzare una nuova fornitura.
Se la riparazione o la fornitura sostitutiva non va a buon fine, l’acquirente può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o recedere il contratto; il risarcimento per danni in sostituzione della prestazione rimane invariato.
8.3. Al posto di uno pneumatico o di una camera d'aria gravemente difettate forniamo in cambio un prodotto sostituzione al prezzo valido il giorno della sostituzione per l'acquirente (più imposta sul valore aggiunto). In caso di negozi con imprese, ci permettiamo di conteggiare adeguatamente il vantaggio d'uso osservando lo spessore del profilo residuo presente. Prodotti per cui è stata accordata una sostituzione diventano di nostra proprietà.
Tutte le forniture di pneumatici vengono eseguite alla condizione risolutiva che, in caso di uso di uno di questi pneumatici, ai fini della garanzia, il contratto di fornitura dei medesimi viene annullato. Al verificarsi di questa condizione, ossia non appena il commerciante preleva uno pneumatico sostitutivo dal proprio deposito per utilizzarlo ai fini della garanzia, il contratto di fornitura di questo pneumatico viene annullato. Nei casi specifici in cui viene negato un obbligo di garanzia, la condizione risolutiva riguardo allo pneumatico utilizzato in questo specifico caso viene considerata come non verificatasi ab initio.
Le informazioni relative alle misure indicate, le indicazioni tecniche (ad es. dimensione) e le dichiarazioni commerciali da noi utilizzate non costituiscono una garanzia per le qualità promesse.
8.4. I diritti di garanzia sono esclusi, risp. non sono considerati difetti di nostra responsabilità, se
a) gli pneumatici sono stati riparati, ricostruiti, o trattati in altro modo, da terzi;
b) il danneggiamento è riconducibile a trattamento inappropriato, a modifiche del profilo eseguite in maniera inappropriata dall'acquirente o da terzi, a tagli, ecc. oppure a incidente;
c) per gli pneumatici non è stata rispettata la pressione dell'aria necessaria risp. sempre prescritta nella versione più recente della nostra documentazione tecnica;
d) lo pneumatico era sottoposto a un uso eccessivo, contrario alle prescrizioni, come ad esempio tramite il superamento del peso consentito per ciascuna singola grandezza di pneumatico e della velocità di guida di volta in volta assegnata in base a ciò;
e) lo pneumatico è stato reso difettoso una posizione errata della ruota o la prestazione dello pneumatico è stata pregiudicata da altre interferenze nel passaruota (ad es. squilibrio dinamico);
f) il danneggiamento dello pneumatico è la massa riconducibile a cerchioni non calibrati, difettosi o arrugginiti, oppure lo pneumatico è stato montato su di un cerchione diverso da quello prescritto conformemente ai dati tecnici di volta in volta determinanti;
g) lo pneumatico è divenuto difettoso tramite interventi esterni o danneggiamenti meccanici, oppure è stato esposto a calore eccessivo;
h) non ci sono più il numero di fabbrica o i caratteri di fabbricazione;
i) si tratta di una riduzione irrilevante del valore o dell'attitudine all'uso del prodotto.
8.5. I diritti di garanzia si prescrivono nel termine di 2 anni dalla fornitura all'acquirente.
8.6. Per le ricostruzioni, i lavori di riparazione da noi eseguiti e le rielaborazioni di pneumatici effettuate a posteriori ci assumiamo la garanzia come indicato sopra, a patto che essa riguardi le prestazioni da noi fornite. Una garanzia supplementare non può essere assunta visto che si tratta di elaborazione di materiali usati.
8.7. L’acquirente deve rispettare le nostre raccomandazioni relative all’immagazzinaggio, la scelta dei pneumatici, il montaggio, il rigonfiamento, la pressione dell’aria, gli usi/limitazioni di impiego, i controlli, le riparazioni o indicazioni simili e quelle riguardanti la manutenzione dei pneumatici. L’acquirente informa i suoi clienti delle nostre raccomandazioni. L'acquirente è tenuto a trasmettere questi obblighi di informazione ai suoi clienti che non sono consumatori finali.
8.8. L’acquirente si impegna a vendere i pneumatici MICHELIN Remix e XXXXXXX® retread solo contrassegnati come tali, in particolare a non venderli come pneumatici nuovi. Spiegherà ai suoi clienti con precisione la loro composizione e fornirà loro i dettagli tecnici riguardanti questa merce.
8.9. L’acquirente deve insegnare ai suoi collaboratori come maneggiare i nostri prodotti. Si assicura che le riparazioni (ad es. di danni ai pneumatici o nei lavori di saldatura sulla ruota) vengono eseguiti solo dopo lo smontaggio dei pneumatici della ruota.
8.10. Informazioni dettagliate su questo tema sono contenute nelle nostre documentazioni tecniche o sui siti internet xxx.xxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
8.11. Alla trasmissione del prodotto ai suoi clienti finali l’acquirente è obbligato a rispettare le direttive tecniche e le istruzioni d’uso, a informare sulle direttive e a trasmettere le istruzioni d’uso ai suoi clienti e a garantire che queste informazioni vengano trasmesse fino al cliente finale.
8.12. L’acquirente ha il diritto di presentare reclami in garanzia ("reclami") relativi ai nostri prodotti. Il reclamo è effettuato per telefono, tramite MyPortal nonché al servizio clienti come segue:
a) Tutte le informazioni dell’reclamo contrassegnate come obbligatorie devono essere complete e corrette. Esse includono la garanzia che il prodotto denunciato sia stato usato esclusivamente sul veicolo menzionato nell’reclamo.
b) L'acquirente deve designare un concessionario come persona di contatto per il trattamento del reclamo.
c) Dopo aver controllato le informazioni, decideremo se esaminare o meno i prodotti. A tal fine, i prodotti saranno, previa consultazione con il rivenditore incaricato del trattamento, ritirati da noi o da un trasportatore da noi incaricato. Il ritiro è a rischio e a spese del mittente.
d) Ai fini di una corretta ispezione, abbiamo il diritto di tagliare o ritagliare lo pneumatico oggetto del reclamo. Uno pneumatico ispezionato diventa di nostra proprietà in caso di nota di credito o altra sostituzione.
e) Se uno pneumatico non viene ispezionato nonostante il risarcimento - come gesto commerciale e senza riconoscimento di un obbligo legale - rimane di proprietà del proprietario del prodotto. Come proprietario dello pneumatico, il proprietario è anche responsabile del suo corretto smaltimento.
Prima di fare qualsiasi richiesta di garanzia, l'acquirente deve assicurarsi e garantire che il proprietario del prodotto:
a) ha accettato le suddette informazioni in conformità alla clausola 8.12a),
b) ha acconsentito al trasferimento di proprietà a noi in caso di nota di credito o altra sostituzione,
c) ha acconsentito al trasferimento dei suoi dati personali a noi e al trattamento di tali dati ai fini dell'elaborazione della domanda, e
d) ha accettato pienamente questi termini e condizioni ai fini dell'applicazione dei suoi diritti di garanzia ai sensi della clausola 8.12.
9. Responsabilità
È escluso un diritto al risarcimento dei danni dell'acquirente per qualsiasi motivo di responsabilità (ad es. inadempienza, impossibilità, mora, violazione contrattuale e violazione di obblighi nell'ambito di trattative contrattuali, atto illecito, compensazione tra debitori, ecc.), a meno che la responsabilità non si fondi sul dolo o sulla colpa grave da parte nostra o di uno dei nostri rappresentanti legali risp. di una delle nostre persone ausiliarie. Resta riservata la responsabilità nei confronti del danneggiato in base alla Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP).
Queste regole sulla responsabilità valgono anche per la responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali, dei nostri collaboratori e di altre persone ausiliarie.
10. Protezione dei dati
10.1. Michelin Suisse SA rileva ed elabora dati personali secondo i principi e sulla base del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). I dati personali di cui MSSA viene a conoscenza nell’ambito della relazione commerciale vengono quindi utilizzati da MSSA esclusivamente nell’ambito degli scopi stabiliti e per l'elaborazione dei rapporti contrattuali.
10.2. Le persone in questione hanno diritto all’informazione, alla correzione, alla revoca, alla limitazione e all’elaborazione e cancellazione dei dati che li riguardano e possono richiedere in qualsiasi momento la trasmissione dei loro dati. Se le persone interessate fanno uso di questi diritti e desiderano ricevere informazioni sui dati che li riguardano, possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati secondo LPD/RGPD presso il seguente ufficio responsabile: Michelin Suisse SA, all’att. Del responsabile della protezione dei dati, Route Xx Xxxxxxx 36, 1762 Givisiez, xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
10.3. MSSA trasmette a scopo di adempimento del contratto dati personali ai suoi fornitori di servizi e/o alle aziende a lei collegata ai sensi del diritto della società anonima (aziende del gruppo aziendale) e nel fare ciò rispetta sempre le condizioni dell’art 10a LPD. I dati vengono trasmessi a paesi terzi esclusivamente sulla base di una decisione di adeguamento della commissione UE, dell’utilizzo di clausole standard nei rispettivi contratti con fornitori di servizi; con riserva di garanzie adeguate (articolo 46 RGPD) o di disposizioni sulla protezione dei dati interne vincolanti (articolo 47 RGPD); di una deroga secondo l’articolo 49 §1 cpv 2 RGPD (se non sono presenti i requisiti degli articoli 46 e 47 RGPD); a un’autorizzazione singola di un’autorità di controllo. L’acquirente può richiedere informazioni sul tema e può contattare a questo scopo il responsabile della protezione dei dati della società.
10.4. I dati personali riguardanti MSSA, risp. una società Michelin con sede in Svizzera o terzi di cui l’acquirente viene a conoscenza nell'ambito della relazione contrattuale possono essere utilizzati ed elaborati solo per l’esecuzione del rapporto contrattuale e solo sulla base della LPD e dell’articolo 6 §1 RGPD (risp. dell’articolo 9 RGPD). I dati non possono essere trasmessi a terzi.
L’acquirente si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per la protezione e la sicurezza dei dati. I collaboratori dell’acquirente devono essere obbligati a garantire la confidenzialità dei dati.
10.5. Per il resto valgono le avvertenze sulla protezione dei dati dell’ufficio responsabile (MSSA): xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.
11. Restrizine commerciali
11.1. L'acquirente deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi alla consegna, alla vendita, al trasferimento, all'esportazione, al ritrasferimento o alla riesportazione dei prodotti, compresi in particolare quelli relativi alle restrizioni commerciali e ai controlli delle esportazioni,
compresi quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, dell'OSCE o degli Stati Uniti d'America (di seguito denominati collettivamente "restrizioni commerciali").
11.2. Posizione del gruppo Michelin
L'acquirente ha l’obbligo di tenere conto delle posizioni del Gruppo Michelin definite qui di seguito, che possono includere disposizioni più restrittive delle restrizioni commerciali.
Le posizioni del Gruppo si basano su considerazioni economiche e di conformità, come la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione ed il finanziamento del terrorismo. Le posizioni del Gruppo Michelin si applicano ai prodotti venduti sotto forma di pezzi singoli o di insiemi integrati (ad es. gruppo di montaggio, veicolo terrestre, aereo, ecc.). Il Gruppo Michelin si oppone e vieta qualsiasi vendita diretta o indiretta ai seguenti paesi (compreso il transito attraverso questi paesi): Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Siria. Questo elenco è soggetto a modifiche senza preavviso.
11.3. L'acquirente è obbligato a fornire, vendere, esportare, ritrasferire, riesportare o mettere a disposizione o utilizzare i prodotti solo nel modo consentito dalla legge (restrizioni commerciali applicabili). All'acquirente è proibito fornire, vendere, trasferire, esportare, ritrasferire o riesportare i prodotti, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle seguenti persone/gruppi, o mettere i prodotti a loro disposizione in qualsiasi altro modo:
a) Persone fisiche, società o entità domiciliate, con sede legale o luogo principale di attività in una giurisdizione che rientra nell'ambito delle restrizioni commerciali applicabili.
b) "Persone soggette a restrizioni" indica una persona fisica e/o giuridica, società o entità che :
i. è elencato come persona soggetta a restrizioni;
ii. è di proprietà o controllata da una persona con restrizioni inclusa nell’elenco delle restrizioni commerciali; o
iii. agisce per o per conto di una "persona soggetta a restrizioni" inclusa nell’elenco; e
c) per scopi o attività che sono proibiti o altrimenti limitati dall’elenco delle restrizioni commerciali.
11.4. Dal momento che abbiamo motivo di ritenere che un prodotto possa essere fornito, venduto, trasferito, esportato, ritrasferito, riesportato o altrimenti reso disponibile in qualsiasi giurisdizione o a qualsiasi persona soggetta a restrizioni che rientrano nell'ambito delle restrizioni commerciali, per qualsiasi uso, scopo o attività vietata o limitata dalle restrizioni commerciali, ci riserviamo il diritto di:
a) sospendere immediatamente i servizi da fornire ai sensi del presente accordo;
b) richiedere ulteriori informazioni o prove documentate, incluso ma non limitato a:
i. licenze, autorizzazioni, approvazioni o permessi ottenuti dal cliente in relazione alla vendita, al trasferimento o all'esportazione dei prodotti;
ii. certificati o impegni dell'utente finale trasmessi o garantiti al cliente;
iii. documenti di spedizione o commerciali, comprese le fatture o le lettere di vettura;
iv. per la verifica dell'uso finale o degli utenti finali dei prodotti.
c) prendere qualsiasi altra azione appropriata che riguardi la relazione d'affari con il cliente.
11.5. L'acquirente conferma che né l'acquirente, né le affiliate dell'acquirente né i relativi direttori o funzionari sono persone soggette a restrizioni. L'acquirente deve informare immediatamente MSSA se l'acquirente, le società del gruppo dell'acquirente o i relativi direttori o funzionari diventano persone soggette a restrizioni. Inoltre, l'acquirente notificherà prontamente a MSSA se è a conoscenza o ha un ragionevole sospetto che l'acquirente o qualsiasi affiliato dell'acquirente o i relativi direttori o funzionari possano diventare persone soggette a restrizioni.
11.6. Se i prodotti forniti da MSSA sono rispediti, rivenduti, ridistribuiti, ritrasferiti, restituiti o altrimenti resi disponibili a terzi, l'acquirente dovrà prendere tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che tali terzi: (a) rispettano le restrizioni commerciali applicabili e le posizioni del Gruppo Michelin; e (b) non violano direttamente o indirettamente le restrizioni commerciali o le posizioni del Gruppo Michelin.
11.7. L'acquirente indennizzerà e terrà indenne MSSA da e contro qualsiasi perdita, costo, reclamo, causa di azione, danni, responsabilità e spese, comprese le spese legali e le spese processuali, derivanti dal mancato rispetto da parte dell'acquirente di qualsiasi restrizione commerciale o posizioni del Gruppo Michelin. L'acquirente sarà responsabile per qualsiasi atto o omissione dell'acquirente, dei suoi funzionari, dipendenti, affiliati, agenti, fornitori o subappaltatori di qualsiasi livello nell'esecuzione dei loro obblighi ai sensi della presente clausola.
12. Etica e compliance
12.1. L’acquirente dichiara nell’ambito della relazione commerciale di combattere ogni forma di corruzione e di rispettare le rispettive disposizioni di legge.
12.2. L'acquirente si impegna e conferma in particolare di xxxxxxxsi da quanto segue:
a) offrire, promettere o garantire direttamente o indirettamente ai nostri collaboratori incaricati della preparazione, della stipula o l’esecuzione del contratto o del rapporto di fornitura o alle persone ad essi vicine regali, altri benefici o altri tipi di vantaggi finanziari o di altro tipo non adeguati.
b) commettere azioni punibili o aiutare a commettere tali azioni che rientrano nel art. 5 cpv. 1 LCart (accordi inammissibili in materia di concorrenza), art. 4a LCSl (corruzione e accettazione di tangenti), art. 322octies CP (corruzione attiva di privati), art. 322quiquies CP (concessione di vantaggi), art. 322ter CP (corruzione attiva di pubblici ufficiali) o art. 162 CP (violazione del segreto di fabbricazione o del segreto commerciale).
Gli obblighi indicati sopra valgono anche per tutte le società affiliate, i collaboratori, i direttori, i dipendenti o dirigenti dell’acquirente e per tutti i terzi coinvolti nella relazione contrattuale.
12.3. In caso di violazione degli obblighi di cui al punto 11.2, siamo autorizzati, fatti salvi eventuali altri diritti di risoluzione o di recesso, a recedere il contratto in via straordinaria e a interrompere tutte le trattative.
12.4. L'acquirente è tenuto a risarcirci di tutti i danni che subiamo a causa di una violazione degli obblighi indicati punto 11.2. e per i quali l'acquirente è responsabile.
13. Varie
13.1. Luogo d'adempimento è Givisiez e foro per tutte le controversie Friborgo (fatti salvi eventuali rimedi giuridici al Tribunale federale).
13.2. Vale esclusivamente il diritto svizzero. È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CCIM).
13.3. Prodotti, modelli, schemi, calcoli, loghi (immagini e parole), testi, immagini, grafici, animazioni, video, musica, suoni e altri materiali da noi consegnati nell'ambito della collaborazione soggiacciono al diritto d'autore e ad altre leggi per la protezione della proprietà intellettuale e sono sempre protetti, nel loro complesso e nelle loro parti, dai diritti proprietà industriale e dal diritto d'autore/dei marchi. Ci riserviamo, risp. le imprese a noi connesse si riservano, tutti i diritti sui medesimi.
Valgono le direttive per l'uso corretto dei marchi del gruppo Michelin, che sono note all'acquirente, che possono essere consultate sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, o che mettiamo volentieri a disposizione su richiesta.
13.4. L'acquirente s'impegna a trattare come segreto d'affari tutte le informazioni commerciali, aziendali e tecniche non notorie di cui viene a conoscenza tramite la relazione d'affari. Nel caso dobbiamo rispettare un obbligo di segretezza, questo non si estende alle imprese a noi connesse, delle quali disponiamo di partecipazioni di maggioranza o che dispongono esse stesse di nostre partecipazioni di maggioranza.
13.5. È vietato modificare, completamente o parzialmente, o rendere illeggibile i caratteri e i numeri sui nostri prodotti, nonché rivendere articoli che da quando sono stati forniti hanno subito un qualsiasi tipo di degrado, o a cui sono state apportate modifiche che non corrispondono alle nostre norme tecniche. L'acquirente s'impegna a rivendere la merce così come è stata da noi classificata (ad es. rinnovata, riparata, seconda scelta). Egli spiegherà ai propri clienti le caratteristiche specifiche e i dettagli tecnici di questa merce. Ci riserviamo il diritto di procedere a modifiche tecniche.
13.6. Accordi telefonici o orali richiedono di principio la conferma per testo affinché siano giuridicamente validi. Eccezionalmente possono anche essere presi accordi orali. In tal caso, su richiesta della rispettiva controparte, le parti fanno tutto quanto possibile per dotarsi successivamente della forma per testo. Dichiarazioni per testo ci impegnano solo se sono rilasciate da un collaboratori con funzione dirigente o da responsabili commerciali autorizzati a rappresentarci e iscritti come tali al registro di commercio o il nostro collaboratore è autorizzato tramite procura a rilasciare la dichiarazione.
13.7. Nel quadro della relazione commerciale, l'acquirente è tenuto a tralasciare tutto quanto possa portare alla punibilità di persone impiegate dall'acquirente o altri terzi per violazione della concorrenza, per truffa, appropriazione indebita, concessione di vantaggi, corruzione attiva, corruzione passiva o altri delitti. Impregiudicato quanto sopra menzionato, l'acquirente è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, nonché le direttive sull'uso corretto dei marchi del gruppo Michelin concernenti il presente rapporto di fornitura.
In caso di violazione, siamo autorizzati a disdire in via straordinaria i contratti in essere, a recedere dai medesimi, o a interrompere ogni trattativa.
13.8. L'acquirente è reso attento in merito al fatto che i dati personali vengono da noi salvati e trattati conformemente alle disposizioni della LPD. In particolare, si tratta dei dati personali di cui veniamo a conoscenza in relazione con il rapporto commerciale con l'acquirente e che riguardano l'esecuzione del rapporto commerciale e delle relative prestazioni.
L'acquirente è altresì reso attento in merito al fatto che i suoi dati vengono trasferiti in paesi terzi ai fini dell'esecuzione della relazione commerciale. La trasmissione dei dati avviene sulla base delle corrispondenti condizioni contrattuali europee e tenendo in considerazione le relative disposizioni sulla protezione dei dati. L'acquirente ha diritto di richiedere in ogni momento informazioni in merito ai dati che lo concernono salvati presso di noi. Richieste di informazioni devono essere indirizzate a:
Indirizzo postale: Michelin Suisse SA, Route Xx Xxxxxxx 36, Z.I. 3, Xxxxxxx xxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxxxx
Telefax: x00-(0)00 000 00 00
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx
13.9. In caso di dubbi o contraddizioni tra le diverse versioni linguistiche delle condizioni generali (tedesca, francese, italiana), fa stato il testo originale in tedesco.