Condizioni generali di fornitura per macchine e impianti
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Condizioni generali di fornitura per macchine e impianti
2016
1 Indicazioni generali
1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli accetta l’ordinazione (conferma d’ordine). Offerte prive di termi- ne di accettazione non sono vincolanti.
1.2 Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma d’or- dine. Eventuali condizioni diverse del committente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore.
1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevan- ti tra le parti contraenti devono essere redatti per iscrit- to per essere considerati validi. Le dichiarazioni sotto forma di testo trasmesse o registrate tramite i media elettronici sono equiparate alla forma scritta qualora le parti abbiano stipulato un particolare accordo in tal sen- so.
1.4 Qualora una clausola delle presenti condizioni di for- nitura dovesse risultare integralmente o parzialmente nulla, le parti la sostituiranno con una clausola possibil- mente analoga per effetto giuridico ed economico.
2 Estensione delle forniture e delle prestazioni
Le forniture e le prestazioni del fornitore sono riportate in modo esaustivo nella conferma d’ordine, compresi eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato a effettuare delle modifiche allo scopo di apportare dei miglioramen- ti, sempre che queste non causino aumenti di prezzo.
3 Disegni e documentazione tecnica
3.1 Salvo accordi diversi tra le parti, i prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella do- cumentazione tecnica sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente garantite.
3.2 Ogni parte si riserva tutti i diritti sulla documentazione tecnica e sui disegni consegnati alla controparte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene – sal- vo una preventiva autorizzazione scritta della contro- parte – dal rendere tali documenti integralmente o par- zialmente accessibili a terzi o dal farne un uso diverso da quello per il quale sono stati consegnati.
4 Disposizioni vigenti nel paese di destinazione e dispositivi di sicurezza
4.1 Il committente è tenuto ad informare il fornitore al più tardi al momento dell’ordinazione sulle disposizioni e normative vigenti, applicabili all’esecuzione delle forni- ture e delle prestazioni, al loro esercizio, nonché alla prevenzione delle malattie e degli infortuni.
4.2 In assenza di accordi come previsto alla cifra 4.1, le for- niture e le prestazioni corrispondono alle disposizioni e alle normative vigenti presso la sede del fornitore. Ulte- riori o altri dispositivi di sicurezza vengono aggiunti alla fornitura solo se espressamente concordato.
5 Prezzi
5.1 Salvo accordi diversi i prezzi s’intendono netti, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza qualsiasi ritenu- ta.
Tutte le spese accessorie (costi di trasporto, assicura- zioni, autorizzazioni d’esportazione, di transito, d’im- portazione e altri tipi di autorizzazioni, nonché i costi sostenuti per certificati, vidimazioni), sono a carico del committente. Il committente si fa carico altresì di tutte le tasse, imposte, diritti, dazi e simili ed è tenuto ad as- sumersi le spese amministrative risultanti dal contratto o necessarie per il suo adempimento. Se le spese e le tasse di questo tipo sono generate presso il fornitore o il suo personale ausiliario, il committente è tenuto a rim- borsarle dietro presentazione dei relativi giustificativi.
5.2 Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se tra la data dell’offerta e quella della fornitura effettuata secondo i termini di contratto i costi della manodopera o dei ma- teriali hanno subito delle variazioni. In tal caso il prezzo sarà adattato in conformità alla «Formula di variabilità dei prezzi» allegata.
Il prezzo sarà inoltre adattato in maniera adeguata
- se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi elencati alla cifra 8.3, oppure
- se tipo o volume della fornitura o delle prestazioni concordati hanno subito una modifica, oppure
- se materiali o esecuzione subiscono modifiche in quanto la documentazione fornita dal committente non è conforme alla situazione reale o è incompleta, oppure
- se leggi, disposizioni, principi di interpretazione o applicazione sono stati modificati.
6 Condizioni di pagamento
6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secon- do le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti:
- un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezio- ne della conferma d’ordine da parte del committente,
- un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito,
- il saldo entro un mese dall’avviso di pronta conseg- na della merce da parte del fornitore.
L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la noti- fica e la conferma del credito documentario sono a cari- co del committente.
6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il tras- porto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indi- pendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso.
6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contrat- to non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il forni- tore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarcimento danni.
Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la conclusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedi- zione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni.
6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamen- to pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli inter- essi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vi- gente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
7 Riserva della proprietà
Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finché queste non sono state interamente pagate con- formemente al contratto.
Il committente è tenuto a fornire la propria collabora- zione affinché siano adottate le misure necessarie per proteggere la proprietà del fornitore; attraverso la stipu- la del contratto in particolare, egli autorizza il fornitore a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici, libri o docu- menti simili in conformità alle leggi del rispettivo paese e a compiere le formalità necessarie. Le spese relative vanno a carico del committente.
Il committente provvederà a proprie spese alla manu- tenzione degli oggetti fornitigli durante l’intera durata della riserva di proprietà, nonché ad assicurarli a favore del fornitore contro furto, avaria, incendio, acqua e altri rischi. Egli prenderà inoltre tutti i provvedimenti neces- sari per evitare che i diritti di proprietà del fornitore ven- gano pregiudicati o annullati.
8 Termine di consegna
8.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il con- tratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste come autorizzazioni d’importazione, di esportazione, di transito e di pagamento sono state concluse, i paga- menti dovuti al momento dell’ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecni- ci essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al committente entro il relativo termine di scadenza.
8.2 L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del com- mittente.
8.3 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,
a) se i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d’esempio: epidemie, mo- bilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di la- voro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti imprevisti di trasporto, incendio, esplo- sione, cataclismi;
c) se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di paga- mento pattuite.
8.4 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimost- rato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente.
L’indennizzo di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte di for- nitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora.
Al raggiungimento della quota massima dell’indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiuta- re la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni econo- miche una fornitura parziale dovesse risultare inaccet- tabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture rice- vute.
8.5 Se al posto di un termine di consegna è stata convenuta una data fissa, questa equivale all’ultimo giorno di un termine di consegna; le cifre 8.1-8.4 sono applicabili per analogia.
8.6 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli es- plicitamente previsti alla cifra 8. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.
9 Imballaggio
L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.
10 Trasferimento di utili e rischi
10.1 Gli utili e i rischi relativi alle forniture passano al commit- tente al più tardi nel momento in cui le forniture lasciano lo stabilimento del fornitore.
10.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta del commit- tente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano al committente a partire dal momento originari- amente previsto per la spedizione. A partire da quel mo- mento le forniture vengono immagazzinate e assicurate a carico e rischio del committente.
11 Spedizione, trasporto e assicurazione
11.1 Richieste particolari in merito alla spedizione, al tras- porto e all’assicurazione dovranno essere notificate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e rischio del committente.
11.2 Il committente è tenuto a segnalare eventuali reclami concernenti la spedizione o il trasporto immediatamente all’ultimo vettore al momento della ricezione della forni- tura o dei documenti di trasporto.
11.3 L’assicurazione contro danni di qualsiasi genere spetta al committente.
12 Verifica e collaudo delle forniture e prestazioni
12.1 Se d’uso, il fornitore controllerà le forniture e le pres- tazioni prima della spedizione. Qualora il committente richiedesse ulteriori verifiche, queste ultime dovranno essere concordate separatamente e saranno a carico del committente.
12.2 Il committente deve controllare le forniture e le presta- zioni entro un periodo adeguato e notificare immedi- atamente e per iscritto eventuali difetti al fornitore. In assenza di tale notifica le forniture e le prestazioni sono da considerarsi accettate.
12.3 Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto i difetti segnalatigli di cui alla cifra 12.2; il committente è tenuto a dare questa possibilità al fornitore. Ad avvenuta elimi- nazione dei difetti avrà luogo, su richiesta del commit- tente o del fornitore, un collaudo di cui alla cifra 12.4.
12.4 Fatta salva la cifra 12.3, per eseguire tale collaudo e per stabilirne le condizioni occorre stipulare un accordo separato. Salvo accordi diversi tra le parti valgono le modalità seguenti:
- il fornitore è tenuto a informare il committente in tempo utile sull’esecuzione del collaudo in modo da far sì che quest’ultimo o un suo rappresentante vi possa assistere;
- va redatto un verbale del collaudo che dovrà essere firmato dal committente e dal fornitore oppure dai loro rappresentanti. Nel verbale sarà registrato che la fornitura è stata ricevuta oppure che è stata rice- vuta con riserva o che il committente l’ha rifiuta. Nei casi di ricezione con riserva o di rifiuto, ogni singolo difetto rilevato va verbalizzato.
- Per difetti insignificanti, in particolare se questi ulti- mi non pregiudicano sensibilmente il funzionamento delle forniture o delle prestazioni, il committente non può rifiutarsi di ricevere le forniture e di apporre la propria firma sul verbale. Il fornitore è tenuto ad eli- minare immediatamente tali difetti.
- in caso di differenze notevoli rispetto a quanto pre- visto dal contratto o di difetti gravi, il committente è tenuto a dare al fornitore la possibilità di eliminare i difetti entro un termine adeguato, dopo di che avrà luogo un nuovo collaudo.
Se dovessero emergere nuovamente notevoli diffe- renze rispetto a quanto previsto dal contratto o gravi difetti, il committente potrà pretendere dal fornitore quanto eventualmente concordato (riduzione di prez- zo, pagamento di un indennizzo oppure altre presta- zioni). Se tuttavia i difetti riscontrati in occasione di questo collaudo dovessero rivelarsi talmente gravi da non poter essere eliminati entro un termine adeguato e da rendere le forniture e le prestazioni inutilizzabili per il fine previsto o utilizzabili solo in misura forte- mente ridotta, il committente ha il diritto di rifiutare la ricezione della parte difettosa oppure, se per ragioni economiche una ricezione parziale dovesse risultare inaccettabile per il committente, di recedere dal con- tratto. Il fornitore potrà essere obbligato a rimborsare esclusivamente gli importi percepiti per le parti relati- ve della fornitura.
12.5 Il collaudo è da considerarsi effettuato anche,
- se, nonostante l’invito precedente a presentarsi, il committente non è presente al collaudo;
- se il collaudo – per motivi indipendenti dal fornitore
– non può avere luogo al termine previsto;
- se il committente rifiuta l’accettazione senza averne il diritto;
- se il committente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo redatto ai sensi della cifra 12.4;
- non appena il committente utilizza le forniture o le prestazioni del fornitore.
12.6 Ad eccezione di quanto esplicitamente indicato alle cifre
12.4 e 13 (garanzia, responsabilità per difetti), il commit- tente non può far valere altri diritti o pretese per qualsi- asi difetto di forniture o prestazioni.
13 Garanzia, responsabilità per difetti
13.1 Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia è di 12 mesi; esso si riduce a 6 mesi in caso di funzionamento con turni continui. Il periodo di garanzia ha inizio con l’avvenuta spedizione dallo stabi- limento del fornitore o, se pattuito, con la ricezione delle forniture e delle prestazioni, oppure a montaggio ultimato se quest’ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione, accettazione o montaggio subiscono dei ritardi non im- putabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione.
Per le parti sostituite o riparate il periodo di garanzia ha inizio nuovamente e scade 6 mesi dopo la sostituzione, la riparazione o la ricezione, tuttavia dura al massimo fino al periodo corrispondente al doppio del periodo di garanzia di cui al capoverso precedente.
La garanzia scade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il committente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornito- re la possibilità di eliminare il difetto.
13.2 Responsabilità per difetti di materiale, di costruzione e di esecuzione
Su richiesta scritta del committente il fornitore s‘impeg- na al più presto a riparare o sostituire a sua scelta tutte le parti da lui fornite rivelatesi difettose o inutilizzabili durante il periodo di garanzia a causa di materiale sca- dente, difetti di costruzione o di esecuzione. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore se questi non vi rinuncia esplicitamente. Il fornitore si assume i costi del provvedimento nei limiti proporzionali a patto che non superino i costi usuali per trasporti, personale, viaggio e soggiorno nonché quelli di smontaggio e ri- montaggio delle parti in questione.
13.3 Responsabilità per caratteristiche garantite
Sono considerate garantite esclusivamente le caratte- ristiche esplicitamente indicate come tali nella confer- ma d’ordine o nelle specifiche. Tale garanzia rimane in vigore al massimo fino alla scadenza del periodo di ga- ranzia. Se è previsto un collaudo, la garanzia è da con- siderarsi soddisfatta se in occasione del collaudo viene fornita la prova in merito alle caratteristiche.
Se le caratteristiche garantite risultano non soddisfatte o soddisfatte solo in parte, il committente ha in primis la fa- coltà di chiedere provvedimenti immediati da parte del for- nitore. Il committente è tenuto a concedere al fornitore la possibilità di provvedervi e il tempo necessario a tal fine.
Qualora l’esito di tali provvedimenti dovesse essere par- zialmente o integralmente negativo, il committente ha diritto all’indennizzo convenuto per tale evenienza oppu- re, in mancanza di un accordo in tal senso, a una riduzi- one adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se le forniture o le prestazioni ri- sultassero inutilizzabili per lo scopo previsto o utilizzabili solo in misura fortemente ridotta, il committente ha il dirit- to di rifiutare la parte difettosa oppure, se per ragioni eco- nomiche un’accettazione parziale dovesse risultare inac- cettabile per lui e questi lo comunica immediatamente, di recedere dal contratto. Il fornitore potrà essere obbligato solo al rimborso degli importi percepiti per le parti della fornitura interessate dalla risoluzione del contratto.
13.4 Esclusioni della responsabilità per difetti
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni comprovatamente non causati da materiale scadente, da un difetto di costruzione o da un’esecuzione non conforme, come per esempio danni causati da usura naturale, manutenzione non conforme, inosservanza di disposizioni sul funzionamento, impie- go eccessivo, uso di materiali inadeguati, incidenza di elementi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi non imputabili al fornitore.
13.5 Forniture e prestazioni di subappaltatori
Per le forniture e prestazioni fornite da subappaltatori a richiesta dal committente, il fornitore si assume la ga- ranzia soltanto nei limiti previsti dagli obblighi di garan- zia assunti dai rispettivi subappaltatori.
13.6 Esclusività dei diritti di garanzia
Fatti salvi i diritti esplicitamente elencati alle cifre 13.1- 13.5, il committente non può far valere altri diritti o pre- tese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzio- ne, nonché per la mancanza di caratteristiche garantite.
Se il committente contesta un difetto ma il fornitore non riscontra un difetto per cui è tenuto a rispondere, il com- mittente deve pagare al fornitore il lavoro svolto e rim- borsare le altre spese o i costi sostenuti da quest’ultimo.
13.7 Responsabilità per doveri accessori
Il fornitore risponde per pretese del committente causa- te dalla consulenza non conforme o simile oppure dalla violazione di qualsiasi dovere secondario solo in caso di dolo o di colpa grave.
14 Mancato adempimento o adempimento non con- forme e rispettive conseguenze
14.1 In tutti i casi non disciplinati esplicitamente dalle presen- ti condizioni, e in special modo se il fornitore inizia sen- za un motivo valido l’esecuzione delle forniture e delle prestazioni con un ritardo tale da non poter più prevede-
re un adempimento nei termini previsti, o se per motivi imputabili al fornitore si ha la certezza che l’esecuzione della fornitura non avverrà nel rispetto del contratto, o se per colpa del fornitore sono state eseguite forniture o prestazioni non conformi al contratto, il committente è autorizzato a concedere al fornitore una proroga adegu- ata, pena la rescissione del contratto in caso di mancata osservanza. Se la nuova scadenza trascorre inutilizzata per colpa del fornitore, il committente può recedere dal contratto per quanto riguarda le forniture o le prestazi- oni non conformi al contratto o la cui esecuzione non conforme è da prevedersi con certezza, ed esigere il rimborso dei pagamenti già effettuati per tali forniture o prestazioni.
14.2 In tal caso – per quanto riguarda eventuali pretese del committente per risarcimento danni nonché per quanto riguarda l’esclusione di ulteriori responsabilità del forni- tore – valgono le disposizioni di cui alla cifra 19; l’even- tuale indennizzo è limitato al 10% del prezzo contrattu- ale delle forniture e delle prestazioni interessate dalla risoluzione del contratto.
15 Risoluzione del contratto da parte del fornitore
Qualora avvenimenti imprevisti dovessero modificare sensibilmente la portata economica o l’oggetto delle forniture o delle prestazioni o dovessero avere consi- derevoli ripercussioni sui lavori del fornitore, nonché nel caso di un’impossibilità d’esecuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo.
Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è te- nuto ad informare immediatamente il committente dopo essersi reso conto della portata dell’avvenimento, an- che se precedentemente era stata convenuta una pro- roga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forni- ture e prestazioni già eseguite. Sono escluse pretese del committente per risarcimento di danni a seguito del- la risoluzione del contratto.
16 Controlli sulle esportazioni
Il committente accetta che le forniture possano sottost- are alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Sviz- zera e/o all’estero in materia di controllo sulle esporta- zioni e che senza un’autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell’autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello con- cordato la fornitura ricevuta. Il committente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigo- re in quel momento.
17 Protezione dei dati
Il fornitore è autorizzato nei limiti dell’esecuzione del contratto a utilizzare i dati personali del committente. Il committente autorizza in particolare il fornitore a tras- mettere questi dati anche a terzi in Svizzera e all’estero nel quadro della gestione e cura dei rapporti d’affari tra le parti.
18 Software
Salvo accordi diversi tra le parti, al committente è con- cesso un diritto d’usufrutto non esclusivo per l’uso rego- lamentare dei software compresi nelle forniture e nelle prestazioni. Il committente non è autorizzato a copiare (fatta eccezione per l’archiviazione, la ricerca di errori o la sostituzione di supporti di dati difettosi) o a elaborare il software a disposizione. In particolare il committente non è autorizzato senza previa conferma scritta da par- te del fornitore a disassemblare, scomporre, decifrare
o sviluppare inversamente il software in uso. In caso di violazione, il fornitore può revocare il diritto all’uso del software. Per quanto riguarda i software di terzi si ap- plicano le condizioni del relativo produttore che in caso di violazione può avanzare delle pretese in aggiunta a quelle del fornitore.
19 Esclusione di altre responsabilità del fornitore
Tutti i casi di violazione contrattuale e le rispettive con- seguenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che il committente faccia valere, sono regolati in modo esaus- tivo nelle presenti condizioni. Nel caso in cui dovessero risultare delle pretese da parte del committente in rela- zione al contratto oppure derivanti dalla mancata ese- cuzione del contratto, l’importo complessivo di queste pretese è limitato al prezzo pagato dal committente. Al contrario, sono escluse in particolar modo tutte le pre- tese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso il committente può far valere diritti di risarcimento danni non avvenuti sull’oggetto fornito, come danni per mancata produzi- one, mancato uso, mancate ordinazioni, costi di richi- amo, lucro cessante nonché per altri danni diretti o in- diretti. È esclusa altresì ogni responsabilità in caso di richiesta di risarcimento di soggetti terzi avanzata nei confronti del committente per violazione del diritto dei beni immateriali.
L’esclusione di altre responsabilità del fornitore non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale per il personale ausiliario del medesimo.
Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.
20 Diritto di regresso del fornitore
Qualora atti o omissioni del committente o del suo per- sonale ausiliario dovessero causare infortuni a persone o danni a cose appartenenti a terzi, e se per tali fatti do- vesse essere messo in causa il fornitore, quest’ultimo è autorizzato a esercitare il diritto di regresso nei confronti del committente.
21 Montaggio
Se il fornitore si assume anche i lavori di montaggio o il loro monitoraggio si applicano le Condizioni generali di montaggio di Swissmem.
22 Foro e diritto applicabile
22.1 Foro competente per il committente e per il fornito- re è il domicilio del fornitore.
Il fornitore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il committente al domicilio di quest’ultimo.
22.2 Il rapporto giuridico è soggetto al diritto materiale sviz- zero.
Allegato: formula di variabilità dei prezzi
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx, telefono. x00 00 000 00 00
Formula di variabilità dei prezzi
creata da Swissmem
Lm Mm P = P0 (a + b –––– + c ––––)
Lo Mo
P | = | prezzo di vendita al momento della consegna |
P0 | = | prezzo di vendita secondo l’offerta |
a | = | coefficiente della quota fissa del costo (p.e. = 0,1)1 |
b | = | coefficiente della quota del costo dipendente dalla manodopera (p.e. = 0,6)1 |
c | = | coefficiente della quota del costo dipendente dal materiale (p.e. = 0,3)1 |
Lo | = | indice salariale2 di Swissmem, Zurigo, al momento dell’offerta |
Lm | = | media di tutti gli indici salariali2 |
- dal momento della conferma d’ordine fino all’avvenuta consegna prevista da contratto* o
- durante la fabbricazione, vale a dire dal al *
Mo = media ponderata degli indici dei prezzi3 dei materiali usati per la produzione in pre-valenza del gruppo
«metalli e prodotti di metallo», in rapporto alla loro quota di valore nei confronti della fornitura al momento dell’offerta
Mm = valore medio delle medie ponderate di tutti gli indici dei prezzi3 dei materiali usati per la produzione in prevalenza del gruppo «metalli e prodotti di metallo», in rapporto alla loro quota di valore nei confronti della fornitura
- dal momento della conferma d’ordine fino all’avvenuta consegna prevista da contratto* o
- dal momento della conferma d’ordine fino alla data in cui il fornitore ha acquistato il materiale necessario alla fornitura, ossia fino al *
1 a + b + c deve sempre essere uguale a 1.
2 Poiché l’indice salariale viene calcolato da Swissmem solo a cadenza trimestrale, si dovrà fare riferimento all’indice dell’ultimo trimestre trascorso.
3 Indici parziali relativi all’indice ufficiale dei prezzi di produzione, calcolati e pubblicati mensilmente (qualora l’anno base dell’indice venga modificato dalle autorità competenti, il fornitore potrà calcolare i cambiamenti dei prezzi in base ai nuovi valori indice).
* Cancellare quanto non pertinente.