COMUNE DI TAVAGNACCO PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI TAVAGNACCO PROVINCIA DI UDINE
N. di Registro Convenzioni
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO NUOVO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MODELLO FIAT DOBLO’ DYNAMIC TARGA
-----------------------------.
FM815CC IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
tra
1. COMUNE DI TAVAGNACCO con sede in Tavagnacco (UD), Xxxxxxx Xxxxxxx, X.xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, (X.X. 00461990301) in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, Marciano arch. Xxxxxxxxx, nato a Udine il 29.09.1961, (C.F. MRCFNC61P29L4830) domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, autorizzato alla stipulazione del presente atto dall’art. 73 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000 e dalla disposizione del Sindaco prot. n. 35135 di data 28.12.2017, in seguito denominato Ente “comodante”;
e
2. (C.F: ) con xxxx xxxxxx x , Xxx
, x. , xx xxxxxxx di nata a il residente a , Via , n. nella sua qualità di Presidente dell’Associazione, giusto verbale di data , in seguito denominato Ente “comodatario”;
premesso che
- il Comune di Tavagnacco è proprietario di un automezzo Fiat Doblò Dynamic attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili avente targa FM815CC;
- con deliberazione giuntale n. del è stato disposto di concedere, ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 m.106” in comodato detto automezzo ad un ente del terzo settore che non sia un’impresa sociale, fino al 31 dicembre 2024 anni e sono state approvate le condizioni del comodato ed i criteri per di valutazione delle domande che potrebbero pervenire per la concessione dell’automezzo;
- con determinazione della Responsabile dell’Area Sociale n. del sono stati approvati l’avviso e la relativa modulistica;
- in data è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione del nuovo automezzo, contenente le condizioni di partecipazione e di utilizzo del mezzo all’Albo Pretorio e sul sito internet alla sezione “Amministrazione trasparente”;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. del
…………….. il mezzo avente targa FM815CC è stato assegnato all’associazione
;
tutto ciò premesso e visto,
si concorda e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
L’Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, concede in comodato all’ , di seguito per brevità denominato Comodatario, che come sopra
rappresentata, accetta, l’automezzo attrezzato per trasporto di persone diversamente abili modello Fiat Doblò Dyamic, targa FM815CC, attualmente nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, di seguito per brevità identificato come automezzo. Art. 2 - Utilizzo
Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza e conformemente alle caratteristiche proprie dell’automezzo, potrà essere utilizzato per effettuare il servizio di accompagnamento e trasporto delle persone, residenti o domiciliati nel territorio comunale di Tavagnacco, in stato di bisogno economico e/o sociale e/o socio assistenziale, per la raccolta delle prescrizioni per prelievi a domicilio, ritiro e consegna dei referti, medicinali, ausili, etc,. Il comodatario potrà altresì utilizzare l’automezzo per altre iniziative marginali di carattere socio- assistenziale previste dal proprio Statuto ed atto costitutivo.
Art. 3 - Durata e rinnovo
Il comodato avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 31.12.2024.
L’Amministrazione comunale potrà chiedere la restituzione anticipata dell’automezzo qualora debba adibirlo a proprie finalità istituzionali.
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario è obbligata a restituire l’automezzo nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
Art. 4 - Custodia
Il Comodatario è costituito custode dell’automezzo oggetto della presente convenzione, ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi dei danni derivanti da abuso o trascuratezza del bene. Il Comodatario si impegna a custodire il bene oggetto della presente convenzione, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Comodatario non può servirsene che per l’uso determinato dalla presente convenzione. Non può concedere ad un terzo il godimento del bene senza il consenso del Comdodante.
Art. 5 - Spese relative alla gestione
Il Comodatario provvederà al pagamento delle seguenti spese per la gestione dell’automezzo:
- spese di manutenzione ordinaria e di carburante;
- spese e oneri connessi alle verifiche e alle revisioni previste per legge;
- assicurazione RCA (e tassa di proprietà ?)
Il Comodatario risponderà nei confronti del Comodante delle eventuali infrazioni commesse dall’utilizzatore dell’automezzo, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Qualora il Comodante dovesse sostenere il pagamento di contravvenzioni comminate durante il periodo di comodato, il Comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.
Le spese di manutenzione straordinaria rimangono in capo al Comodante e pertanto, qualora fossero necessari interventi in tal senso, non coperti da Assicurazione, il Comodatario dovrà portare l’automezzo nell’Officina indicata dal Comodante, ed in particolare dall’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, e previa autorizzazione del Comodante stesso. Rimane altresì a carico del Comodante la spesa relativa alla tassa di proprietà del mezzo.
Art. 6 - Responsabilità e Impegni
Il Comodatario si obbliga, sollevando il Comodante da ogni responsabilità, ad adibire alla conduzione dell’automezzo personale idoneo ed in possesso dei requisiti di legge.
Il Comodatario si impegna a depositare l’automezzo nel parcheggio messo a disposizione dal Comodante.
Il Comodatario si impegna altresì ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il Comodatario dovrà compilare un registro ogni volta che verrà utilizzato il mezzo con specifica indicazione dei chilometri effettuati e del luogo di destinazione.
Il Comodatario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale:
a) entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza assicurativa RCA ed entro 10 giorni successivi alla scadenza annuale, copia dei premi assicurativi pagati (da inviare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio);
b) entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione contenente le attività svolte e il numero di utenti trasportati/accompagnati con il mezzo assegnato nell’anno precedente nonché copia del registro d’uso del mezzo (da inviare all’Area Sociale – Servizi alla Persona);
c) entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco delle manutenzioni ordinarie effettuate nell’anno precedente sul mezzo assegnato e copia della carta di circolazione nel caso in cui il mezzo sia stato sottoposto a revisione in tale periodo (da inviare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio).
L’Associazione esclude l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità civile verso terzi e verso i lavoratori addetti per l’uso del mezzo.
Art. 7 – Causa risolutiva
La presente convenzione potrà essere risolta, allorquando una delle parti denuncerà gravissime violazioni della medesima, tali da pregiudicare la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Comodante e Comodatario. La denuncia sarà comunicata ufficialmente alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia le parti dovranno necessariamente accordarsi a mezzo dei propri rappresentanti per la composizione consensuale della
vertenza e per la risoluzione consensuale della convenzione stessa, determinando inoltre i parametri economici di tale decisione.
Art. 8 – Modifica della convenzione
Ogni articolo della presente convenzione od ogni sua parte potranno essere modificati consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stesso, qualora le parti lo ritengano opportuno. La modifica fa salve le disposizioni rimanenti che resteranno obbligatorie per le parti.
Art. 9 – Sponsorizzazioni
Il Comodatario potrà stipulare direttamente contratti di sponsorizzazione volti all’abbattimento delle spese di gestione dell’automezzo, previa autorizzazione del Comodante. Il Comodatario si impegna a presentare richiesta preventiva e formale al Comodante e ai fini del rilascio da parte di quest’ultima dell’eventuale autorizzazione alla stipula del contratto. Eventuali adesivi apposti sull’automezzo successivamente alla consegna dello stesso al Comodatario da parte del Comodante dovranno essere rimossi a cura e spese del Comodatario prima della restituzione dello stesso al Comodante.
Art. 10 – Spese
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Comodatario.
Il Comodatario provvederà ad effettuare, con oneri e spese a carico della stessa, la trascrizione del comodato sulla carta di circolazione, come prevista ai sensi dell’art.
94 comma 4bis del Codice della Strada e a trasmettere copia della carta di circolazione al Comodante, in particolare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e
Xxxxxxxxxx, riportante la trascrizione del comodato entro 15 giorni dalla trascrizione.
Art. 11 – Foro competente
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Udine.
Art. 12 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile all’articolo 1803 e seguenti e alla normativa vigente in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Sede Municipale,
Per il Comune di Tavagnacco
(Il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio)
Sede Municipale,
Per l’Associazione
(Il Presidente Legale Rappresentante)