CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI.
INCENDIO RISCHI ORDINARI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. 250121C - Ed. 09/2012 - Agg. 6/2015
Groupama Assicurazioni S.p.A.
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NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA INCENDIO.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2014, il patrimonio netto della Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro.
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,42.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.
La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Le garanzie offerte dal presente contratto indennizzano i danni agli enti assicurati (fabbricato, attrezzature e arredamento, macchinari ecc.) in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili e di corpi celesti, onda sonica, urto di veicoli, fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti di produzione di calore.
Sono tenuti in garanzia anche altri danni alle cose assicurate (conseguenti a sinistro indennizzabile) causati da eventi quali lo sviluppo di fumo, l’anormale produzione di energia elettrica o idraulica, l’anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e di impianti di condizionamento, il colaggio e la fuoriuscita di liquidi.
Inoltre, sono assicurati anche i guasti causati dalle Autorità allo scopo di arrestare o impedire l’incendio e le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica dei residui del sinistro.
Attraverso una espressa pattuizione, sono assicurabili a condizioni speciali anche oggetti particolari, come monete, titoli di credito, archivi, registri, schede e dischi per elaboratori elettronici, modelli, stampi, quadri (di valore superiore a € 5.000,00 per singolo oggetto), mosaici, arazzi, pietre e metalli preziosi ecc.
Alcune condizioni sono sempre operanti: Estensione agli atti dolosi per contratto stipulato con “consumatore” e/o relativo a “rischi civili”, “rischi agricoli” o “piccoli rischi commerciali”, Colpa grave, Anticipo dell’indennizzo, Onorario periti, Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio, Deroga alla regola proporzionale, Merci presso terzi, Processi di lavorazione, Universalità, Rottura lastre.
Altre condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate: Valore a nuovo, Rinuncia alla rivalsa, Imposta governativa per i rischi agricoli, Oggetti d’arte e collezioni, Fabbricati in corso di costruzione, Fabbricati vuoti.
È possibile integrare la garanzia “base” con garanzie facoltative (Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Grandine, Sovraccarico neve, Acqua condotta, spese di ricerca e/o di riparazione del guasto, Implosione) e con garanzie facoltative a partita separata (Ricorso terzi, Rischio locativo, Fenomeno elettrico, Cose assicurabili a condizioni speciali, Indennità aggiuntiva a percentuale, Spese di demolizione e sgombero, Dispersione liquidi, Merci in refrigerazione, Folgorazione bestiame).
Completano la copertura le garanzie catastrofali: Terremoto, Eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione e allagamento.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e da 14 a 35 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, da 4 a 10, da 12 a 39, da 43 a 47 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali; si rinvia agli articoli 12, da 14 a 21, 23, 25, 29, 33, 34, 35 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00
Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno.
Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata:
danno = € 10.000,00;
percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%;
scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;
danno (€ 10.000) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.
Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00:
€ 3.000,00 (danno) - € 1000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato)
Per la disciplina dell’assicurazione parziale si rinvia all’articolo 44 delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2 e 3 delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione della destinazione d’uso del fabbricato assicurato.
6. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.
Il premio può essere corrisposto anche in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali, con la possibilità di applicare un aumento non superiore al 3%.
Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, esistono dei costi a carico del contraente e del debitore/assicurato come di seguito illustrato.
Ipotizzando di voler assicurare contro l’incendio un fabbricato civile per € 1.000.000,00 a un tasso dello 0,20 per mille, con un premio unico anticipato per 10 anni, il contraente sarà chiamato a corrispondere:
- un premio imponibile per € 2.000,00
- imposte (non ripetibili) per € 445,00;
- un premio lordo di € 2.445,00.
Tale premio è comprensivo delle provvigioni corrisposte dall’Impresa all’intermediario, in media pari al 25% del premio imponibile, in valore assoluto pari a € 50,00 così ottenute: € 2.000,00*25%
= € 500,00 .
La Società si impegna, in presenza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell’estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo o del finanziamento e corredata da documentazione attestante la richiesta di estinzione o il trasferimento, a restituire al Contraente/Assicurato la parte di premio imponibile residuo. La parte di premio imponibile residuo è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa alla restituzione della parte di premio imponibile residuo rispetto alla scadenza originaria, la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, si impegna a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Per maggiori dettagli si rinvia allo stampato di polizza.
7. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.
8. Diritto di recesso
Il contraente e l’impresa hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia agli articoli 8, 33, 34 e 35 delle condizioni di assicurazione.
In caso di sinistro, l’impresa ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all’articolo 7 delle condizioni di assicurazione.
Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come previsto dall’articolo 1899 c.c.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria.
Sono motivi di decadenza dall’assicurazione le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, qualora siano effettuate non in buona fede.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.
I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio e Altri Danni ai Beni, sono soggetti ad aliquota pari a 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 36 a 47 delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx E- mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx fax 00.00000000.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito xxx.xxxxxxxx.xx.
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Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale Xxxxxxxxx Xxxx
GLOSSARIO
Accessori
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Beneficiario
persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
Caricamenti (v. Accessori)
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/5/2015
Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 250121I ed. 6/2012
Condizioni di assicurazione
INDICE
INCENDIO
RISCHI ORDINARI
PREMESSA | 3 | |
DEFINIZIONI | 4 | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 9 | |
Art. 2 - Aggravamento del rischio | 9 | |
Art. 3 - Diminuzione del rischio | 9 | |
Art. 4 - Altre assicurazioni | 9 | |
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie | 9 | |
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione | 9 | |
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro | 9 | |
Art. 8 - Proroga e periodo di assicurazione | 9 | |
Art. 9 - Oneri fiscali | 9 | |
Art. 10 - Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi | 10 | |
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge | 10 | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione | 11 | |
Art. 13 - Esclusioni | 11 | |
Art. 14 - Cose assicurabili a condizioni speciali | 12 | |
Art. 15 - Condizioni sempre operanti | 13 | |
Art. 16 - Condizioni operanti se espressamente richiamate | 15 | |
GARANZIE FACOLTATIVE Art. 17 - Garanzia facoltativa “A” – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici | 17 | |
Art. 18 - Garanzia facoltativa “B” – Eventi atmosferici | 17 | |
Art. 19 - Garanzia facoltativa “C” – Grandine | 18 | |
Art. 20 - Garanzia facoltativa “D” – Sovraccarico neve | 18 | |
Art. 21 - Garanzia facoltativa “E” – Acqua condotta e spese di ricerca e/o riparazione del guasto | 19 | |
Art. 22 - Garanzia facoltativa “F” – Implosione | 19 | |
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA Art. 23 - Garanzia facoltativa con partita separata “G” – Ricorso terzi | 20 | |
Art. 24 - Garanzia facoltativa con partita separata “H” – Rischio locativo | 20 | |
Art. 25 - Garanzia facoltativa con partita separata “I” – Fenomeno elettrico | 20 | |
Art. 26 - Garanzia facoltativa con partita separata “L” – Cose assicurabili a condizioni speciali | 21 | |
Art. 27 - Garanzia facoltativa con partita separata “M” – Indennità aggiuntiva a percentuale | 21 | |
Art. 28 - Garanzia facoltativa con partita separata “N” – Spese di demolizione e sgombero | 22 | |
Art. 29 - Garanzia facoltativa con partita separata “O” – Dispersione liquidi | 22 | |
Art. 30 - Garanzia facoltativa con partita separata “P” – Merci in refrigerazione (garanzia ridotta) | 22 | |
Art. 31 - Garanzia facoltativa con partita separata “Q” – Merci in refrigerazione (garanzia estesa) | 23 | |
Art. 32 - Garanzia facoltativa con partita separata “R” – Folgorazione bestiame | 23 | |
ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI Art. 33 - Garanzia facoltativa “S” – Terremoto | 24 | |
Art. 34 - Garanzia facoltativa “T” – Eruzione vulcanica | 25 | |
Art. 35 - Garanzia facoltativa “U” – Inondazione, alluvione e allagamento | 25 | |
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INCENDIO
XXXXXX XXXXXXXX INDICE
IL SINISTRO
Art. 36 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 27
Art. 37 - Ispezione delle cose assicurate 27
Art. 38 - Obblighi in caso di sinistro 27
Art. 39 - Esagerazione dolosa del danno 27
Art. 40 - Procedura per la valutazione del danno 27
Art. 41 - Mandato dei periti 28
Art. 42 - Operazioni peritali 28
Art. 43 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 28
Art. 44 - Assicurazione parziale 29
Art. 45 - Assicurazione presso diversi assicuratori 29
Art. 46 - Limite massimo dell’indennizzo 29
Art. 47 - Pagamento dell’indennizzo 29
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220079) stipulata dal Contraente.
Resta inteso che:
– si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod.
220079);
– l’assicurazione è prestata per le somme o massimali, indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121).
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate:
- con stampa su fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121).
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE
Sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione. Il tutto non oggetto di produzione e vendita.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro il pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
ATTREZZATURE E ARREDAMENTO
Attrezzi, scaffalature, banchi; mobilio e arredamento in genere, casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; apparecchiature elettriche e/o elettroniche; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; oggetti di vestiario ed indumenti in genere e quant'altro normalmente inerente all’esercizio e/o l’abitazione; quadri e dipinti il cui valore per singolo oggetto non sia superiore ad €5.000,00.
Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall’Assicurato locatario.
Sono comunque esclusi l’arredamento e le attrezzature in leasing qualora coperti da altra assicurazione.
COLPO D’ARIETE
Urto violento provocato in una conduttura dall’immissione o dall’interruzione di un liquido.
CONSUMATORE
La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.lgs. 206/2005 e sue s.m.i.).
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
DIPENDENZE
I locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato quali magazzini, uffici, centri elaborazione dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse e officine di manutenzione, laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, centrali termiche, cabine di trasformazione d’energia elettrica e di decompressione gas metano, sale compressori e reparti trattamento acque.
ESPLODENTI
Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
– a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
– per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A.
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DEFINIZIONI
INCENDIO
RISCHI ORDINARI
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO
L’intera costruzione edile e relative recinzioni e dipendenze, esclusa l’area su cui insiste il fabbricato, ma compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti d’allarme antifurto e antincendio, pannelli solari e impianti fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione al servizio del fabbricato (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico). Resta escluso quanto indicato nella definizione di Macchinari e di Attrezzature e arredamento.
In relazione a rischi civili, agricoli e piccoli rischi commerciali, i fabbricati sono suddivisi nelle seguenti 4 classi: Classe 1: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno (N.B. E’ considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).
Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armature del tetto comunque costruiti.
Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.
Classe 4: fabbricato comunque costruito.
Agli effetti della classificazione dei fabbricati:
– cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera un quarto dell’area coperta del fabbricato;
– soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di un quarto della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano come solai;
ed è inoltre consentito non considerare:
– le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta del fabbricato stesso;
– i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla struttura non portante del tetto, è elevata ad 1/3 allorché trattisi di materia plastica non espansa né alveolare;
– i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
– i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
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RISCHI ORDINARI DEFINIZIONI
INCOMBUSTIBILI
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
LASTRE
Vetri, cristalli, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi; insegne fissate alle mura dei locali assicurati, oppure collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato. Il tutto non destinato alla produzione e vendita.
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.
MACCHINARI
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di imballaggio, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; serbatoi metallici e relative tubazioni; impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato.
Sono comunque esclusi i macchinari in leasing qualora coperti da apposita assicurazione.
MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
MERCI SPECIALI
Celluloide grezza ed oggetti di celluloide; espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
PICCOLI RISCHI COMMERCIALI
Esercizi per la vendita al minuto e all’ingrosso e depositi commerciali con valore esistente in merci, attrezzature e arredamento non superiore a euro 300.000,00 per rischio singolo commerciale. Per rischio singolo commerciale si intende il coacervo di tutti i beni pertinenti all’esercizio o deposito commerciale, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro e appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all’attività di un unico imprenditore.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’assicurazione.
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DEFINIZIONI
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RISCHI ORDINARI
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
RISCHI AGRICOLI
Per tali si intendono: abitazioni rurali, stalle, fienili, ed ogni altro bene pertinente ad attività agricole in genere.
RISCHI CIVILI
Per tali si intendono: abitazioni, uffici, studi professionali, chiese, musei, pinacoteche, alberghi, ricoveri, stabilimenti termali, bagni pubblici, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre, scuole professionali, fabbricati vuoti, fabbricati in corso di costruzione.
SCOPERTO
La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato il quale non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farla assicurare da altri.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SUPPORTI DATI
Il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato od anche il materiale fisso ad uso di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TERRORISMO
Un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI DEFINIZIONI
TETTO
Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
VALORE A NUOVO
a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE RISCHI ORDINARI
NORME CHE REGOLANO L’ ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
ART. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la facoltà di recesso si ha per non apposta.
ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende
stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
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RISCHI ORDINARI NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220079) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
Le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante
riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).
Pertanto le somme assicurate, i massimali e i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta, figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220079), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione.
L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza.
Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere
preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.
In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.
Nei giorni del termine di rispetto stabilito dall’Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, verrà considerato in vigore l’indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.
a rinunciare all’applicazione della presente convenzione
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento
mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI ORDINARI
NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO
ART. 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;
5. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. urto di veicoli in transito su strada aperta al pubblico, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.
La Società indennizza altresì:
8. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate
oppure altre cose non assicurate poste nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite
per le eventuali estensioni di garanzia;
9. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
10. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00 per sinistro, fermo quanto previsto dall’Art. 46 – Limite massimo dell’indennizzo.
ART. 13- ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causata da materiale nucleare;
3. causati da energia nucleare e/o ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. Sono comunque coperti i danni causati dal normale uso di radioisotopi per scopo medico ed industriale;
4. causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
5. causati da tumulti popolari, scioperi e sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
6. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, cedimenti o franamenti del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
7. di furto, rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
8. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
9. di fenomeno elettrico a impianti elettrici, personal computer, macchine ed attrezzature elettriche e relative componenti elettroniche a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
10. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
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RISCHI ORDINARI NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
11. derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato precedentemente;
12. indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
ART. 14 – COSE ESCLUSE E ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Non sono compresi nell’assicurazione:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed apparecchiature elettroniche;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
e) affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; quadri e dipinti il cui valore per singolo oggetto sia superiore a €5.000,00.
Relativamente alle cose di cui ai punti b), c), d), la Società indennizza il solo costo di riparazione o ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.
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CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI RISCHI ORDINARI
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 15 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
1 - Atti dolosi Estensione operante esclusivamente se il contratto è stipulato da “consumatore” e/o è relativo a “rischi civili”, “rischi agricoli” o “piccoli rischi commerciali”.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore”, o i beni immobili e/o mobili assicurati siano adibiti e pertinenti a “rischi civili”, “rischi agricoli” o “piccoli rischi commerciali”, la Società, a parziale deroga dell’Art. 13 - Esclusioni, punto 5, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti dolosi compresi quelli vandalici non verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e
sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, fermi i limiti indicati all’Art. 17 - Garanzia
Facoltativa “A” – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici.
2 - Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
3 - Anticipo dell’indennizzo
Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di €100.000,00.
L’obbligazione della Società:
30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
– verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno
– è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’Art. 38
– Obblighi in caso di sinistro.
L’acconto non potrà comunque superare l’importo di € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
4 - Onorario dei periti
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’ Art. 40
– Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Questa garanzia è prestata con il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di €5.000,00 e fermo quanto previsto dall’Art. 46 – Limite massimo dell’indennizzo.
5 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio
Non costituisce aggravamento di rischio, e può non essere dichiarata in Polizza (mod. 220079) l’esistenza di:
– 1 kg. di esplodenti;
– 100 kg. di infiammabili;
– infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
– 100 kg. di merci speciali;
– esplodenti, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
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INCENDIO
XXXXXX ORDINARI CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
6 - Deroga alla regola proporzionale
Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore,
il disposto dell’Art. 44 – Assicurazione parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la
xxxxx assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
7 - Merci presso terzi
La Società assicura anche le merci di proprietà in deposito e/o lavorazione presso terzi entro i confini dello
Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, purché sottotetto a fabbricati costruiti prevalentemente in materiali incombustibili, con il limite del 10% della somma assicurata alla partita merci ed il massimo di €50.000,00 e comunque non in eccedenza alla somma stessa.
Relativamente alla presente garanzia l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
8 - Processi di lavorazione
L’assicurazione opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari ed accessorie.
I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente all’attività insegna e consiglia di usare o che l’Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.
9 - Universalità
Qualora una cosa, inerente all’attività dichiarata in Polizza (mod. 220079), non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla somma assicurata Macchinari o, ove non prevista, a quella relativa ad Attrezzature ed Arredamento.
10 - Rottura lastre Estensione operante esclusivamente se richiamata in Polizza (mod. 220079) la partita Fabbricato e/o Attrezzature e Arredamento.
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali.
Sono esclusi dalla presente estensione i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.
- la sostituzione dei tubi;
Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
In caso di sinistro verrà rimborsato il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso.
Ai fini della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €200,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singola lastra somma superiore a € 1.500,00 e complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a €5.000,00.
Relativamente alla presente garanzia l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
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CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE RISCHI ORDINARI
CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
ART. 16 - CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
1 - Valore a nuovo
Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richia- mato il relativo numero.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo” alle condizioni seguenti:
a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
- l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
b) agli effetti dell’Art. 44 – Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
c) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
d) agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato,
per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura e arredamento importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell’ammontare del danno punti 1 e 2 rispettivamente;
e) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la
ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si
trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto i fabbricati e, se posti in reparti in stato
f)
di attività, i macchinari e gli impianti.
2 - Rinuncia alla rivalsa
Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il re- lativo numero.
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
3 - Imposta governativa per i rischi agricoli
Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.
Per la determinazione dell’aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione il Contraente o l’Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono classificati, agli effetti dell’imposta sui fabbricati e terreni, come rurali e/o che le cose mobili assicurate sono impiegate per l’esercizio di attività che danno luogo a produzione di reddito classificato come agrario agli effetti dell’imposta diretta.
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XXXXXX ORDINARI CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
4 - Oggetti d’arte, collezioni e raccolte in genere (assicurazione con valore unico)
Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.
A parziale deroga dell’Art. 14 – Cose escluse e assicurabili a condizioni speciali lettera e) e a integrazione della definizione “Attrezzature e Arredamento” si conviene che la Società non pagherà per ciascun oggetto d’arte e per pezzo di collezione o raccolta più della somma specificata in Polizza (mod. 220079), qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
5 - Fabbricati in corso di costruzione
Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.
La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali
coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei
locali interessati:
1. vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a
sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di
incendio;
2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);
3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento
che non siano già stati collocati in opera;
4. non sia consentito di fumare.
6 - Fabbricati vuoti
Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.
I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato che i fabbricati assicurati sono vuoti.
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GARANZIE FACOLTATIVE RISCHI ORDINARI
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 17 - GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIO- POLITICI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la re- lativa lettera.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 – Esclusioni, punto 5, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1. tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.
Ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 13, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
– causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
– verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
– avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate,
qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.
Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:
– causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
– causati da guasti a linee di alimentazione;
– conseguenti ad esplosione nucleare e/o di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.
Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di €500,00;
periodo di assicurazione, importo superiore all’80% della somma assicurata, rispettivamente per
in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel
–
ciascuna partita.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con
preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera
raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.
Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall’intero contratto da farsi a
mezzo di lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la facoltà di recesso si ha per non apposta.
ART. 18 - GARANZIA FACOLTATIVA “B” - EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la re- lativa lettera.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti
assicurate o non, poste nelle vicinanze;
eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose,
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XXXXXX ORDINARI GARANZIE FACOLTATIVE
a. causati da:
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 13 - Esclusioni, la Società non indennizza i danni:
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
7.franamento, cedimento o smottamento del terreno;
6.umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
5.gelo, sovraccarico neve;
violenza degli eventi di cui sopra.
a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato
4.formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
3.mareggiata, penetrazione di acqua marina;
2.fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
1.intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
5.lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
dalle pareti;
2.recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne e simili installazioni esterne; cose assicurate all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
3.fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4.serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o
1.alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
b. subiti da:
Agli effetti della presente garanzia :
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di €500,00;
periodo di assicurazione, un importo superiore all’80% della somma assicurata, rispettivamente per
in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel
–
ciascuna partita.
ART. 19 - GARANZIA FACOLTATIVA “C” - GRANDINE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la re- lativa lettera.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 18 - Eventi atmosferici, punto b) 4. e 5., indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:
1) serramenti, vetrate e lucernari in genere,
2) lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
con il limite di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa
Questa garanzia è prestata
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di €500,00.
ART. 20 - GARANZIA FACOLTATIVA “D” - SOVRACCARICO NEVE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la re- lativa lettera.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA “B” - EVENTI ATMOSFERICI , punto a) 5., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
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GARANZIE FACOLTATIVE RISCHI ORDINARI
f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.
e) da valanghe e slavine;
del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale
d) a serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne e simili installazioni esterne, nonché
quanto in essi contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e
fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai
Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di €500,00;
periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata, rispettivamente per
in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel
–
ciascuna partita.
ART. 21 - GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, SPESE DI RICERCA E/O DI RIPARAZIONE DEL GUASTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la re- lativa lettera.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici ivi comprese gronde e pluviali, di riscaldamento, di condizionamento, degli impianti automatici di estinzione e simili, di pertinenza del fabbricato.
La Società indennizza anche le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, nonché le spese occorse a tale scopo per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato, sempreché tali spese siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi del precedente comma.
ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
– limitatamente agli impianti automatici di estinzione e simili, i danni verificatisi in occasione di
– i danni a tubi interrati;
– i danni causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria;
La Società non indennizza:
Agli effetti della presente garanzia:
Per le spese di ricerca e/o di riparazione del guasto, nonché di quelle sostenute a tale scopo per la
demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di €250,00 e fino alla concorrenza di €3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
previa detrazione, per singolo sinistro, di €250,00.
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
–
Qualora i danni da acqua derivino da un’unica causa, la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.
ART. 22 - GARANZIA FACOLTATIVA “F” - IMPLOSIONE
lativa lettera.
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la re-
salvo quanto
La Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte,
disposto all’Art. 13 - Esclusioni punto 8.
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XXXXXX ORDINARI GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “G” - RICORSO TERZI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente al massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e comunque non in eccedenza della somma stessa.
La Società non indennizza i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il Rappresentante legale, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai
b) qualsiasi altro parente od affine se con loro convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
Non sono comunque considerati terzi:
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).
punti a) e b);
Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 terzo comma del Codice Civile.
ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “H” – RISCHIO LOCATIVO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi in garanzia ai sensi dell’Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione, anche se con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell’Art. 44 – Assicurazione parziale.
ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “I” - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 – Esclusioni, punto 9, indennizza, fino alla concorrenza della
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GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA RISCHI ORDINARI
somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico arrecati agli enti assicurati, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni:
a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,
nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza nonché
quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore.
Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €250,00. Relativamente alla presente garanzia l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “L” - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società, a deroga dell’Art. 14 – Cose assicurabili a condizioni speciali - punti b), c) e d) indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia secondo le modalità che seguono.
1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor
La Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor distrutti o danneggiati.
2) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata, purché l’evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a | |
cestinatura per svista. | |
Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 12 mesi dal giorno del sinistro, la società indennizza le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione. |
3) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso comunque qualsiasi riferimento al loro valore affettivo, artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite non oltre il termine di 12 mesi dal sinistro.
Relativamente alla presente garanzia l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “M” – INDENNITA’ AGGIUN- TIVA A PERCENTUALE
in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e fino alla
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società riconosce,
concorrenza della somma assicurata, un’indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per
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XXXXXX ORDINARI GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di sinistro.
La somma assicurata sarà pari alla percentuale indicata in Polizza (mod. 220079) applicata alle partite per le quali la presente garanzia è specificatamente accordata.
L’indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro.
Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro.
ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “N” – SPESE DI DEMOLIZIO- NE E SGOMBERO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società, in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 12 – Oggetto dell’Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Relativamente alla presente garanzia l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “O” - DISPERSIONE LIQUIDI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let-
tera unitamente alla somma assicurata.
La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
La Società non indennizza i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o
b) causati da gelo;
collaudi.
Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoper- to del 15%.
ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “P” - MERCI IN REFRIGERA- ZIONE (GARANZIA RIDOTTA)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 – Esclusioni, punto 10, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo,
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno,
conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
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INCENDIO
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA RISCHI ORDINARI
ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “Q” - MERCI IN REFRIGERA- ZIONE (GARANZIA ESTESA)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 - Esclusioni, punto 10, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti:
– ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
– all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA “R” - FOLGORAZIONE BESTIAME
fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza,
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera unitamente alla somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali
direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica.
La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d’arte e sono efficacemente collegati a terra.
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI
ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI
ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA “S” - TERREMOTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa let- tera ed è limitata alle partite specificate in polizza.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 – Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - per effetto di terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b. causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
x. xx xxxxx, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
f. a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
g. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
h. a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.
Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Ai fini della presente garanzia:
del 10% con il minimo di € 25.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita;
l’assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato.
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto
– il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato
–
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento
avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la facoltà di recesso si ha per non apposta.
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INCENDIO
ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI RISCHI ORDINARI
ART. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA “T” – ERUZIONE VULCANICA
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 – Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate per effetto di eruzione vulcanica.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €25.000,00;
in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione | |
pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente | |
per ciascuna partita; | |
l’assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato. |
−
−
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento
avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la facoltà di recesso si ha per non apposta.
ART. 35 - GARANZIA FACOLTATIVA “U” - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.
La Società, a parziale deroga dell’Art. 13 – Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – causati da inondazione, alluvione ed allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risarcisce i danni:
a. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c. franamento, cedimento o smottamento del terreno;
x. xxxxxxx, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
e. a cose mobili all'aperto;
f. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
g. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
h. a cose contenute in locali interrati o seminterrati.
Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €25.000,00;
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI
– in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione
pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento
avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la facoltà di recesso si ha per non apposta.
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IL SINISTRO
INCENDIO
RISCHI ORDINARI
IL SINISTRO
ART. 36 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 37 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 38 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento, dare avviso del sinistro all’Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l’importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi di cui all’ Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione e Art. 17 – Garanzia facoltativa A – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici ove operante. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
c) fornire alla Società o ai Periti, una distinta delle cose distrutte o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo;
e) predisporre, a richiesta della Società o dei Periti, una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.
ART. 39 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 40 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) mediante due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI IL SINISTRO
di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.
Qualora il Contraente sia qualificabile come “consumatore”, il ricorso alla procedura di cui al presente articolo ha carattere facoltativo.
ART. 41 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 38 – Obblighi in caso di sinistro;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’Art. 43 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’Art. 40 – Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 42 - OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 43 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza.
L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2) Macchinario, Attrezzatura, Arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
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IL SINISTRO
INCENDIO
RISCHI ORDINARI
3) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali.
Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
4) per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% | |
del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, | |
considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che | |
il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o | |
riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della | |
liquidazione; |
nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate
deducendo
5) per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti 2) e 3) che precedono) -
ART. 44 – ASSICURAZIONE PARZIALE
del sinistro.
indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento
la Società
Se dalle stime fatte, con le norme dell'Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell’ammontare del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse,
ART. 45 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il
rispettivo contratto autonomamente considerato.
Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore
obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni
la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota
insolvente - superi l'ammontare del danno,
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore”, così come definito all’Art. 1469 bis e seguenti del Codice Civile, il secondo comma del presente articolo si intende abolito.
per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile,
pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 46 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile,
pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 47 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
opposizione.
Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta
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INCENDIO
RISCHI ORDINARI IL SINISTRO
il pagamento sarà effettuato solo
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro,
quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all’Art. 13 – Esclusioni, punti 4 e 5 .
ricostruzione od effettuato il rimpiazzo a termini dell’Art. 43 – Valore delle cose assicurate e
La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la
con il limite massimo del valore al momento del sinistro.
Nel caso di assicurazione prestata in base al valore a nuovo, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo nei termini sopra indicati
determinazione dell’ammontare del danno.
Dati aggiornati al 1° Settembre 2012
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mod. 250121 - ed. 09/2012 - Agg. 6/2015
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’ABITAZIONE E AL NUCLEO FAMILIARE.
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NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ABITAZIONE E AL NUCLEO FAMILIARE
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 - 00144 Roma – Italia. Tel 06/3018.1 - fax 06/00.000.000 - xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
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Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto della Società ammonta a 519,3 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 204,3 e a 315 milioni di Euro.
Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi “Solvency II”, al 31/12/2017 sono pari a: 148,30% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 308,96% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo.
La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla Società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Il contratto assicurativo offre nove settori di garanzia: Incendio, Furto, Rottura Lastre, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Infortuni Cumulativa dei Figli / Assicurazione Scolastica, Assistenza, Pacchetto Bike, Pacchetto Pet.
Le garanzie del Settore Incendio indennizzano tutti i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento, salvo le esclusioni espressamente indicate. Le garanzie tutelano contro i danni materiali provocati da incendi, esplosioni, scoppi, ai beni dell’assicurato (mura dei locali di proprietà o in locazione, contenuto) e indennizzano anche le altre perdite economiche che possono
derivarne, quali ad esempio il mancato godimento dei locali e le spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. Attraverso le garanzie facoltative possono essere coperti anche numerosi altri danni quali ad esempio i danni causati da Eventi Atmosferici, Eventi sociopolitici, Fenomeno elettrico e da eventi catastrofali come Xxxxxxxxx e/o Inondazione, Alluvione e Allagamento.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 13 , 14 e da 16 a 29 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del Settore Furto prevedono l’indennizzo per la sottrazione o il danneggiamento delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in occasione di furto, di rapina o estorsione perpetrate all’interno dei locali. Sono, inoltre, compresi i danni da atti vandalici connessi agli altri reati garantiti, le spese necessarie alla riparazione dei guasti eventualmente cagionati dai ladri alle chiusure violate, le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti, le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito e le spese sostenute per l’avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere. E’ possibile personalizzare ulteriormente la garanzia avvalendosi di altre garanzie facoltative quali ad esempio l’infedeltà dei dipendenti.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli da 30 a 31 e da 33 a 42 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del Settore Rottura Lastre prevedono l’indennizzo per il danneggiamento e la distruzione di lastre a seguito di rottura verificatasi in conseguenza di determinati eventi, quali ad es. cause accidentali, il furto, l’atto vandalico o l’evento atmosferico.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 43 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del Settore Responsabilità Civile, tengono indenne l’Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (o spese) di danni involontari cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento in relazione:
- alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l’assicurazione
- a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l’attività professionale
Sono previste, opzionalmente, anche coperture assicurative per l’attività di bed & breakfast o di affittacamere nell’abitazione assicurata, per l’attività venatoria, o ancora per i danni a terzi provocati dal cane.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli da 64 a 67 e da 69 a 72 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del settore Tutela Legale sono efficaci in tutti quei casi in cui l’Assicurato può avere bisogno di un avvocato (ad esempio nell’ambito della vita privata, in veste di conduttore o proprietario di un immobile, o come lavoratore dipendente). In caso di vertenze giudiziali è inoltre prevista la possibilità per l’Assicurato di rivolgersi anche a un legale di sua fiducia.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli da 76 a 86 e da 88 a 90 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del settore Infortuni Cumulativa dei Figli / Assicurazione Scolastica assicurano i figli con meno di 24 anni, conviventi con il Contraente, per gli infortuni occorsi nello svolgimento di attività diverse da quella lavorativa, come le attività scolastiche o il tempo libero.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 91, 93 e 94 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del settore Assistenza mettono a disposizione una struttura organizzativa sempre attiva, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, per risolvere molti dei problemi che si presentano in situazioni di emergenza: come l’invio di un tecnico specializzato (elettricista, fabbro, idraulico ecc), di un tecnico riparatore di
elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori fuori garanzia), di una baby sitter, di un medico o di un’ambulanza, e tanto altro ancora.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli da 109 a 112 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del Settore Pacchetto Bike forniscono una serie di prestazioni (Assistenza, Infortuni, Danni Accidentali, Spese mediche) aventi ad oggetto il veicolo così definito:
“la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 113, 114, da 116 a 119, 121, da 123 a 128, da 130 a 137, da 140 a 143 delle condizioni di assicurazione.
Le garanzie del Settore Pacchetto Pet forniscono una serie di prestazioni (Assistenza, Spese veterinarie, Spese esami diagnostici, Spese veterinarie in viaggio) aventi ad oggetto l’animale domestico così definito: “il cane o il gatto muniti di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti nonché muniti di microchip o tatuaggio, di proprietà del Contraente/Assicurato”.
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 144, da 146 a 149 e da 151 a 155 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, da 13 a 22, da 25 a 33, 35,
36, 37, 40, da 43 a 57, da 59 a 62, 64, da 67 a 89, da 91 a 93, da 95 a 107, da 109 a 112, da 114 a 118, da
120 a 130, 134, 135, da 137 a 155 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali; si rinvia agli articoli 13, da 16 a 22, da 25 a 28, 30, da 34 a 37, da 39 a 42, 55, 59, 60, 64, 70, 71, 74, 75, 77, 86, 88, 89, da 99 a 102, 104, da 107 a 109, 114,
126, 128, da 134 a 136, da 140 a 144, 148, 154 e 155 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata:
€ 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00.
Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Relativamente al settore Infortuni Cumulativa dei Figli / Assicurazione Scolastica, esiste una franchigia sul grado di invalidità permanente accertato. L’invalidità permanente di grado inferiore al 6% non dà luogo ad alcun indennizzo.
Inoltre, ogni grado di invalidità permanente accertato dà diritto alla liquidazione di una percentuale del capitale assicurato, secondo una tabella di corrispondenza indicata nell’articolo 94 (cui si rinvia per maggiori dettagli).
Ad esempio, se il danno è quantificabile in una percentuale di invalidità permanente accertata del 6%, la percentuale della somma assicurata da liquidare è pari al 3%; ipotizzando un capitale assicurato di € 100.000,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari a € 3.000,00 così determinata: 3% di € 100.000,00 =
€ 3.000,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000,00;
percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%;
scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;
danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di
€ 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. in questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00:
€ 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Per la disciplina dell’assicurazione parziale si rinvia all’articolo 53 delle condizioni di assicurazione.
Per le garanzie Assistenza e Infortuni Cumulativa dei Figli/Assicurazione Scolastica, il contratto prevede un limite massimo di età assicurabile di anni 24. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle sezioni “Definizioni
– Relative alla garanzia Infortuni” e “Definizioni – Relative alla garanzia Assistenza” delle condizioni di assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2 e 3 delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione nella destinazione d’uso di una parte del fabbricato.
6. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo; limitatamente alla “Formula mutuo” è ammessa anche la corresponsione di un premio unico anticipato.
Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia;
4. SDD
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e mensili, con l’applicazione dell’aumento rispettivamente del 2%, del 3% e del 4%.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Groupama Assicurazioni S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi sono comunicati a Groupama Assicurazioni S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero delle garanzie acquistate e alla combinazione delle stesse, all’esistenza o alla mancanza di determinati presupposti, oggetto di dichiarazione da parte del contraente/assicurato. Altri sconti potranno essere applicati da parte dell’intermediario anche in considerazione della situazione di fidelizzazione del contraente come cliente.
Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo / contratto di finanziamento, esistono dei costi a carico del contraente e del debitore/assicurato come di seguito illustrato.
Ipotizzando di voler assicurare con la Formula Mutuo, che prevede la sola garanzia incendio, un fabbricato a valore intero di € 100.000,00, con un premio unico anticipato per 10 anni, il contraente sarà chiamato a corrispondere (a puro titolo di esempio):
un premio imponibile per € 100,00 imposte (non ripetibili) per € 22,25 per un totale di € 122,25.
Tale premio è comprensivo delle provvigioni corrisposte dall’Impresa all’intermediario, in media pari al 25% del premio imponibile, in valore assoluto pari ad € 25,00 così ottenute € 100,00*25%= € 25,00.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 29 delle condizioni di assicurazione.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
L’adeguamento delle somme assicurate e del premio dell’assicurazione è facoltativo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 11 delle condizioni di assicurazione.
8. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.
Limitatamente ai settori Incendio, Rottura Lastre e Infortuni Cumulativa dei Figli/Assicurazione Scolastica, la Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia agli articoli 58, 63 e 108 delle condizioni di assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.
I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio*, Altri Danni ai Beni, Responsabilità Civile Diversi, Perdite Pecuniarie di vario genere, Infortuni, Tutela legale, Assistenza, sono soggetti ad aliquote pari a 22,25%, 21,25%, 2,50%, 10,00%, applicate in funzione delle garanzie scelte.
* ad eccezione del premio inerente la garanzia facoltativa “F” – Xxxxxxxxx, per il quale vige l’esonero dall’imposta (a decorrere dal 01 gennaio 2018).
Detraibilità fiscale dei premi
I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto:
1. il rischio di morte e di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%);
2. il rischio previsto dalla garanzia facoltativa “F” – Xxxxxxxxx
danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia. Per usufruire della detrazione di cui al punto 1, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fiscalmente a carico.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Per i sinistri del settore Incendio, Furto, Rottura Lastre, Responsabilità Civile, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 48 a 63 e da 73 a 75 delle condizioni di assicurazione.
Per i sinistri del ramo assistenza, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli dal 109, 111, 112 delle condizioni di assicurazione.
Per i sinistri del ramo tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli da 77 a 83 delle condizioni di assicurazione.
Per i sinistri del settore Infortuni dei Figli/Assicurazione Scolastica, l’insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio in corso di contratto così come specificato nell’oggetto dell’assicurazione (articolo 86 delle condizioni di assicurazione). Il contraente, l’assicurato o i loro aventi causa devono dare avviso del sinistro all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, che può anche richiedere la visita medica, ove non diversamente contrattualizzato.
Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 95 a 100 delle condizioni di assicurazione.
Per i sinistri del settore Pacchetto Bike, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 120, 129 e 139 delle condizioni di assicurazione.
Per i sinistri del settore Pacchetto Pet, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 147 e 153 delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax:
x00 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
14. Arbitrato
Limitatamente al “Settore F – Infortuni cumulativa dei figli / Assicurazione scolastica”, “Settore H – Pacchetto Bike”, è prevista la possibilità di far ricorso all’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 97 e 131 delle condizioni di assicurazione.
Per la risoluzione delle controversie è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede di istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
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Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale
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GLOSSARIO
Accessori
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Beneficiario
persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
Caricamenti (v. Accessori)
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/05/2018 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 250064I
ed. 12/2010
Condizioni di assicurazione
INDICE
CASA
Senza Confini
PREMESSA | 6 | |
DEFINIZIONI | 7 | |
NORME COMUNI | 19 | |
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 19 | |
Art. 2 Aggravamento del rischio | 19 | |
Art. 3 Diminuzione del rischio | 19 | |
Art. 4 Clausola di buona fede | 19 | |
Art. 5 Altre assicurazioni | 19 | |
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie | 19 | |
Art. 7 Modifiche dell’assicurazione | 20 | |
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione | 20 | |
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e diritti nascenti dalla polizza | 20 | |
Art. 10 Oneri fiscali | 21 | |
Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi | 21 | |
Art. 12 Rinvio alle disposizioni di legge | 21 | |
SETTORE A - INCENDIO | ||
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ | 23 | |
Art. 13 Oggetto dell’assicurazione | 23 | |
Art. 14 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio | 25 | |
Art. 15 Esclusioni | 25 | |
GARANZIE FACOLTATIVE | 26 | |
Art. 16 Garanzia facoltativa “A” - Eventi sociopolitici | 26 | |
Art. 17 Garanzia facoltativa “B” - Fenomeno elettrico | 26 | |
Art. 18 Garanzia facoltativa a partita separata - Aumento fenomeno elettrico | 27 | |
Art. 19 Garanzia facoltativa “C” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, | 27 | |
rigurgito della rete fognaria, gelo - ricerca del guasto acqua condotta | ||
e gas – allagamento - maggior consumo di acqua | ||
Art. 20 Garanzia facoltativa a partita separata - Aumento spese ricerca | 28 | |
e riparazione del guasto | ||
Art. 21 Garanzia facoltativa “D” - Eventi atmosferici | 29 | |
Art. 22 Garanzia facoltativa “E” Crollo strutturale - sovraccarico neve | 30 | |
Art. 23 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio | 31 | |
Art. 24 Opzione franchigia zero | 31 | |
Art. 25 Garanzia facoltativa “F” – Terremoto | 31 | |
Art. 26 Garanzia facoltativa “G” – Inondazione, alluvione e allagamento | 32 | |
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA | 33 | |
Art. 27 Ricorso terzi | 33 | |
Art. 28 Rischio locativo | 34 | |
Art. 29 Formula mutuo | 34 | |
SETTORE B - FURTO | ||
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ | 36 | |
Art. 30 Oggetto dell’assicurazione | 36 | |
Art. 31 Aumento della somma assicurata per festività natalizie e per matrimonio | 38 | |
Art. 32 Esclusioni | 38 | 1 di 111 |
CASA
Senza Confini INDICE
2 di 111
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA 39
Art. 33 Preziosi, pregiati, valori e denaro in cassaforte/cassaforte a muro 39
Art. 34 Pannelli solari ed impianti fotovoltaici 39
GARANZIE FACOLTATIVE 40
Art. 35 Garanzia facoltativa “H” – Pacchetto “senza limiti” 40
Art. 36 Garanzia facoltativa “I” - Pacchetto “alta fedeltà” 40
Art. 37 Difese esterne 40
Art. 38 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 41
Art. 39 Impianto di allarme antifurto 41
Art. 40 Difese esterne particolari 41
Art. 41 Abitazioni adibite a dimora saltuaria 42
Art. 42 Concomitanza di più scoperti 42
SETTORE C - ROTTURA LASTRE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ 43
Art. 43 Oggetto dell’assicurazione 43
Art. 44 Esclusioni 43
NORME COMUNI AI SETTORI
A – INCENDIO, B – FURTO, C – ROTTURA LASTRE 45
Art. 45 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 45
Art. 46 Ispezione delle cose assicurate 45
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO, B – FURTO 46
Art. 47 Trasloco delle cose assicurate 46
IN CASO DI SINISTRO
SETTORI A- INCENDIO, B- FURTO, C- ROTTURA LASTRE 46
Art. 48 Obblighi in caso di sinistro 46
Art. 49 Esagerazione dolosa del danno 46
Art. 50 Procedura per la valutazione del danno 47
Art. 51 Mandato dei periti 47
Art. 52 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 48
Art. 53 Assicurazione parziale 50
Art. 54 Assicurazione presso diversi assicuratori 50
Art. 55 Limite massimo dell’indennizzo 50
Art. 56 Pagamento dell’indennizzo 50
Art. 57 Valore a nuovo primo anno 50
NORME RELATIVE AL SETTORE A – INCENDIO 51
Art. 58 Rinuncia alla rivalsa 51
Art. 59 Anticipo sull’indennizzo 51
Art. 60 Onorari e spese del perito 51
NORME RELATIVE AL SETTORE B - FURTO 51
Art. 61 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 51
Art. 62 Recupero delle cose rubate 51
INDICE
CASA
Senza Confini
NORME RELATIVE AL SETTORE C - ROTTURA LASTRE | 52 | |
Art. 63 Rinuncia alla rivalsa | 52 | |
SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ | 53 | |
Art. 64 Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) | 53 | |
Art. 65 Opzione franchigia zero | 56 | |
Art. 66 Responsabilità addetti domestici, badanti, collaboratori familiari in genere | 56 | |
Art. 67 Persone non considerate terzi | 56 | |
Art. 68 Esclusioni | 56 | |
Art. 69 Fabbricati in condominio, limitatamente alla garanzia | 57 | |
per la proprietà del fabbricato | ||
GARANZIE FACOLTATIVE | 59 | |
Art. 70 Garanzia facoltativa “M” – Esercizio di bed & breakfast/affittacamere - | 58 | |
responsabilità civile per cose portate dai cliente | ||
Art. 71 Garanzia facoltativa “N” - Proprietà ed uso di cani | 58 | |
Art. 72 Garanzia facoltativa “O” - Responsabilità civile del cacciatore | 59 | |
IN CASO DI SINISTRO | ||
SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE | 59 | |
Art. 73 Obblighi in caso di sinistro | 59 | |
Art. 74 Gestione delle vertenze di danno – spese legali | 59 | |
Art. 75 Corresponsabilità | 60 | |
SETTORE E - TUTELA LEGALE | ||
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ | 61 | |
Art. 76 Premessa | 61 | |
Art. 77 Oggetto dell’assicurazione | 61 | |
Art. 78 Insorgenza del sinistro | 61 | |
Art. 79 Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova | 62 | |
Art. 80 Gestione del sinistro | 62 | |
Art. 81 Libera scelta del legale per la fase giudiziale | 63 | |
Art. 82 Disaccordo con la società e conflitto di interesse | 63 | |
Art. 83 Recupero di somme anticipate da Arag | 63 | |
Art. 84 Estensione territoriale | 63 | |
Art. 85 Assicurati | 64 | |
Art. 86 Prestazioni garantite | 64 | |
Art. 87 Esclusioni | 66 | |
Art. 88 Garanzia facoltativa “P” – Lavoro dipendente | 67 | |
Art. 89 Garanzia facoltativa “Q” – Controversie con i locatari | 68 | |
Art. 90 Garanzia facoltativa “R” – Bed & breakfast | 68 | |
SETTORE F - INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ASSICURAZIONE SCOLASTICA | ||
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ | 69 | |
Art. 91 Oggetto dell’assicurazione | 69 | |
Art. 92 Esclusioni | 69 | |
Art. 93 Persone non assicurabili | 70 | |
Art. 94 Validità territoriale | 71 | 3 di 111 |
CASA
Senza Confini INDICE
4 di 111
IN CASO DI SINISTRO
SETTORE F - INFORTUNI CUMULATIVA DEI FIGLI/ASSICURAZIONE SCOLASTICA 71
Art. 95 Obblighi di denuncia dell’infortunio ed oneri relativi 71
Art. 96 Criteri di indennizzabilità 71
Art. 97 Controversie 71
Art. 98 Invalidità permanente 72
Art. 99 Criteri di liquidazione dell’invalidità permanente e relativa franchigia 72
Art. 100 Rimborso delle spese di cura da infortunio 73
GARANZIE SEMPRE OPERANTI 74
Art. 101 Spese di soccorso 74
Art. 102 Somme assicurate 74
Art. 103 Rischio volo 74
Art. 104 Rischio calamità naturali 74
Art. 105 Rischio di guerra 75
Art. 106 Assicurazione per conto altrui 75
Art. 107 Perdita anno scolastico 75
Art. 108 Rinuncia al diritto di rivalsa 75
SETTORE G – ASSISTENZA
NORME RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA 76
Art. 109 Servizio di assistenza e oggetto delle prestazioni 76
Art. 110 Limiti territoriali 80
Art. 111 Limiti di esposizione per la prestazione di assistenza 80
Art. 112 Norme specifiche per le prestazioni di assistenza 81
SETTORE H – PACCHETTO BIKE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ 82
Art. 113 Formula di copertura - Base 82
Art. 114 Oggetto e operatività dell’assicurazione assistenza bike 82
Art. 115 Esclusioni 84
Art. 116 Persone non assicurabili 85
Art. 117 Validità territoriale 85
Art. 118 Limitazione di responsabilità 85
Art. 119 Segreto professionale 85
Art. 120 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 85
Art. 121 Oggetto e operatività dell’assicurazione “infortuni bike” 86
Art. 122 Esclusioni 86
Art. 123 Limiti di età 87
Art. 124 Persone non assicurabili 87
Art. 125 Validità territoriale 87
Art. 126 Rischio calamità naturali 87
Art. 127 Rischio di guerra 88
Art. 128 Somme assicurate 88
Art. 129 Obblighi di denuncia dell’infortunio ed oneri relativi 88
Art. 130 Criteri di indennizzabilità 88
Art. 131 Controversie 88
Art. 132 Morte 89
Art. 133 Morte presunta 89
INDICE
CASA
Senza Confini
Art. 134 | Invalidità permanente | 89 |
Art. 135 | Criteri di liquidazione dell’invalidità permanente e relativa | 90 |
franchigia - riassorbimento - supervalutazione oltre il 60% | ||
Art. 136 | Rinuncia al diritto di rivalsa | 90 |
Art. 137 | Oggetto e operatività del danno accidentale bike | 90 |
Art. 138 | Esclusioni | 91 |
Art. 139 | Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro | 91 |
Art. 140 | Massimali e criteri per la liquidazione del danno | 92 |
Art. 141 | Formula di copertura - Completa | 92 |
5 di 111
GARANZIE FACOLTATIVE 95
Art. 142 Garanzia facoltativa “S” – R.c. derivante dalla proprietà, 95
guida ed uso della bicicletta
Art. 143 Garanzia facoltativa “T” - Tutela legale bike 95
SETTORE I – PACCHETTO PET
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ 98
Art. 144 Oggetto e operatività dell’assicurazione assistenza 98
Art. 145 Esclusioni 100
Art. 146 Validità territoriale 100
Art. 147 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 101
Art. 148 Oggetto e operatività dell’assicurazione rimborso spese 101
Art. 149 Termini di carenza 102
Art. 150 Esclusioni 102
Art. 151 Validità territoriale 103
Art. 152 Diritto di visita dell’animale 103
Art. 153 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 103
GARANZIE FACOLTATIVE 104
Art. 154 Garanzia facoltativa “U” – R.c. derivante dalla proprietà ed uso di cani e gatti 104
Art. 155 Garanzia facoltativa “V” – Tutela legale animali domestici 105
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 107
CASA
Senza Confini PREMESSA
6 di 111
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220399) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220400).
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220400);
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220400), fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220400) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220399).
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220399) hanno valore conven- zionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo rosa nelle Condi- zioni di Assicurazione (mod. 220399).
DEFINIZIONI
CASA
Senza Confini
7 di 111
DEFINIZIONI
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e I termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espres- so, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normative contrattuale:
RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO
il soggetto per il quale è prestata l’assicurazione.
ASSICURAZIONE
il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
CONTRAENTE
il soggetto che stipula l’assicurazione.
FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE (definizione non valida per il Settore F - Infortuni)
l’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la
franchigia prima dei predetti limiti.
INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
POLIZZA
il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma che il Contraente versa alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l’indennizzo dei danni sino alla concor- renza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, ferma l’applicazione delle franchigie e degli scoperti.
RECESSO
scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO
è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
CASA
Senza Confini DEFINIZIONI
8 di 111
SINISTRO
il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo / risarcimento in caso di sinistro.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o do- tazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell’Assicurato.
VALORE INTERO
forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sop- porta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
DEFINIZIONI
CASA
Senza Confini
9 di 111
RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
il fabbricato da assicurare o contenente gli enti da assicurare deve essere classificabile in una delle seguenti categorie:
Classe 1 - Tradizionale
il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili.
Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti peri- metrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e laterocemento.
Classe 2 - Chalet
la costruzione edile, purché realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; so- lai anche in legno o altri materiali combustibili; copertura comunque costruita compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno. E’ tollerata la struttura portante e/o l’armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.
Classe 3 - Costruzione in Bioedilizia
la costruzione edile, contraddistinta da un’elevata attenzione al risparmio energetico, purché realizzata dopo il 1995, assemblando prodotti specifici precostruiti. In particolare, è una co- struzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno cm 8 a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbul- lonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura por- tante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
CONTENUTO
l’insieme dei beni di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari, di persone con lui conviventi, di eventuali collaboratori domestici ed ospiti, posti nella sua abitazione e più precisamente:
Arredamento:
gli oggetti che costituiscono il mobilio, anche artistico o di antiquariato, gli arredi, gli utensili, gli indumenti personali, gli impianti ed apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, le attrezzature, casseforti, armadi di sicurezza o corazzati esclusi i relativi contenuti, impianti di prevenzione e di allarme, e tutto quanto serve per uso di casa o perso- nale, contatori della luce, del gas, apparecchi telefonici ed in genere la parte di impianti posti al servizio del fabbricato anche se di proprietà dell’Azienda fornitrice del servizio stesso, opere di sistemazione ed utilità, abbellimento e di ornamento quali pannelli, stucchi, decorazioni, compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, anche se fossero da considerarsi immobili
CASA
Senza Confini DEFINIZIONI
10 di 111
per natura o destinazione allorquando l’Assicurato non sia proprietario del fabbricato e dette opere siano state eseguite dall’Assicurato stesso a sue spese.
Sono comprese le dotazioni di ufficio e studio professionale dell’Assicurato che deve comun- que interessare una parte non prevalente dell’unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l’abitazione. È comunque escluso l’arredamento in leasing qualora già coperto da apposita assicurazione, nonché i veicoli di locomozione a motore.
Xxxxxx invece intendesi inclusi:
Ciclomotori ed i veicoli a motore
Limitatamente alle garanzie di cui al settore A – INCENDIO, devono intendersi inclusi i ciclo- motori ed i veicoli a motore non soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e/o integrazioni.
Preziosi
Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.
Raccolte e collezioni
Insieme di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.
Valori
Carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori.
Denaro
Valuta a corso legale, nazionale ed estera (escluse le monete da collezione).
Oggetti pregiati
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.
DESTINAZIONE D’USO DEL FABBRICATO
il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o studi professionali per almeno
la metà della superficie e nel residuo mezzo non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad
uso commercio, discoteche e nights.
DIMORA ABITUALE
L’abitazione indicata in polizza dove l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell’anno ovvero, nel caso di abitazione cedu- ta a terzi in locazione, usufrutto, comodato d’uso, dove il locatario/usufruttuario/comodatario e/o i suoi familiari conviventi dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte
dell’anno.
DEFINIZIONI
CASA
Senza Confini
11 di 111
DIMORA SALTUARIA
L’abitazione indicata in polizza dove l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior parte dell’anno ovvero, nel caso di abitazione ceduta a terzi in locazione, usufrutto, comodato d’uso, dove il locatario/usufruttuario/comoda- tario e/o i suoi familiari conviventi non dimorano in modo continuativo e stabile per la maggior
parte dell’anno.
ABITAZIONE LOCATA A TERZI
Abitazione dell’Assicurato data in locazione, in comodato d’uso, in usufrutto.
FABBRICATO
L’intero fabbricato (vedi definizioni di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e DESTINAZIONE D’U- SO), ovvero la porzione del medesimo costituente l’Abitazione (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio), ivi inclusi:
- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre ed opere di fondazione o interrate;
- impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive, antenne per radioamatori, pannelli solari ed impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunica- zione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi ed altri impianti di pertinenza del fabbricato;
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, alberi d’alto fusto e simili, strade private, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.
Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di CON- TENUTO.
Nell’Abitazione adibita a dimora abituale è compreso l’ufficio, studio professionale dell’Assicu- rato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell’unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l’abitazione.
FISSI ED INFISSI/SERRAMENTI
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, non- ché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secon- daria di finimento o protezione.
FRAGILI
lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti.
RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO COPERTURA
tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
CASA
Senza Confini DEFINIZIONI
12 di 111
CROLLO STRUTTURALE
caduta o distacco di una o più parti della struttura portante del fabbricato che ne abbia com- promesso definitivamente la stabilità.
ESPLOSIONE
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE
repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI
materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello utilizzato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni.
OCCLUSIONI
la chiusura o la riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.
ONDA SONICA
fenomeno costituito da onde di pressione acustica, provocate da aeromobili o da oggetti a velocità sonica e supersonica.
SCOPPIO
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete”, intenden- dosi per tale un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un liquido in mo- vimento al suo interno impatta bruscamente e/o improvvisamente contro una parete.
SOLAIO
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbrica- to, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPESE DI URBANIZZAZIONE
costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
STRUTTURA PORTANTE
parte del fabbricato, costituita da travi e pilastri, espressamente destinata ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il manufatto è soggetto durante tutta la sua vita di esercizio.
DEFINIZIONI
CASA
Senza Confini
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TERREMOTO
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TETTO
l’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinato a coprire ed a proteggere il xxxxxx- cato dagli agenti atmosferici.
TUBO INTERRATO
la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o
plastica e simili.
RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO ABITAZIONE ISOLATA
villa unifamiliare.
ABITAZIONE NON ISOLATA
appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra di loro contigue, sopra- stanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni fra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
CASSAFORTE (requisiti minimi)
mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a. pareti e battente di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tra- dizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
peso non inferiore a 150 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o
b. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione; c.
del pavimento stesso.
CASSAFORTE A MURO (requisiti minimi)
mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente le caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente maggiore
a. pareti in acciaio di spessore maggiore od uguale a mm 2; b.
od uguale a mm 10;
dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata al muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza
c. movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione; d.
demolizione del medesimo.
CASA
Senza Confini DEFINIZIONI
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FURTO
l’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale).
INFERRIATA
manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L’inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell’inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
Qualora l’inferriata sia apribile, la stessa dovrà essere montata su cardini rovesci che non ne consentano lo sfilamento quando il manufatto è chiuso e rifermate da serrature di sicurezza con chiave meccanica a doppia mappa.
RAPINA/ESTORSIONE
la sottrazione di un bene mobile altrui a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia dirette sia alla persona stessa che verso altre persone.
Si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell’offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.
SCASSO
forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione tali da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
SCIPPO
il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
VETRO ANTISFONDAMENTO
vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 millimetri, o anche quelli costituiti da unico strato di mate-
riale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
RELATIVE ALLA GARANZIA ROTTURA LASTRE LASTRE
lastre di vetro in genere, mezzocristallo, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre an- tisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni; cabine doccia sia fisse che scorrevoli poste nelle stanze da bagno; marmo stabilmente installato o facente parte integrante di mobili; decorazioni, targhe od iscrizioni, installate all’interno o all’esterno dell’abi- tazione assicurata (purché nell’ambito del fabbricato descritto in polizza); nonché specchi fissati o appesi alle pareti o facenti parte integrante di mobili; lampadari fissati o appesi al soffitto od alle pareti.
RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AFFITTACAMERE
strutture ricettive non professionali, conformi alle normative nazionali e locali in materia, com-
DEFINIZIONI
CASA
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poste da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stes- so stabile collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
ANIMALE DOMESTICO
tutti gli animali che vivono stabilmente con l’uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
- utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
BED & BREAKFAST
servizio di alloggio con colazione svolto in case private, conforme alle normative nazionali e locali vigenti in materia, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell’a- bitazione che si trovano nell’ubicazione indicata in polizza.
COSE
sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
DRONE GIOCATTOLO
impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi; dichiarato idoneo all’utilizzo da parte di minori di 14 anni.
dispositivo aereo a pilotaggio remoto che secondo la normativa vigente presenta entrambi i seguenti requisiti:
-
-
NUCLEO FAMILIARE (valida per i Settori: D – Responsabilità Civile, E - Tutela Legale, H – Pacchetto Bike)
l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con il Contraente/Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza, come risultante dal certificato di Stato di famiglia.
STATO DI FAMIGLIA (valida per i Settori: D – Responsabilità Civile, E - Tutela Legale, H – Pacchetto Bike)
Certificato concernente le persone iscritte nella “scheda di famiglia”, cioè l’insieme delle perso- ne abitanti nello stesso alloggio e che sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o anche da vincoli affettivi (questi ultimi “provati” proprio dalla coabitazione).
RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE MASSIMALE
la somma che rappresenta il limite massimo contrattualmente previsto per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo.
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
il verificarsi dell’evento dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l’assicurazione.
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UNICO CASO ASSICURATIVO
l’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
RELATIVE ALLA GARANZIE INFORTUNI
ASSICURATO (valida per il settore F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica)
tutti i figli conviventi con il Contraente di età inferiore ad anni 24 (valida per il settore F - Infor- tuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica).
FRANCHIGIA (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in punti percen- tuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.
INFORTUNIO (valida per i Settori: B – Furto, F - Infortuni cumulativa dei figli/ Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettiva- mente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/ Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)
Atto medico perseguito attraverso la cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sor- genti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi si intendono equiparati ad intervento chirurgico anche: riduzione incruenta di fratture e lussazioni, diatermocoagula- zione, crioterapia, litotrissia, biopsia, endoscopia con biopsia, gessatura, sutura.
INVALIDITÀ PERMANENTE (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/ Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)
Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa, indipendentemente dalla profes- sione esercitata.
ISTITUTO DI CURA (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)
istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, day hospital (pubblico o privato) e day surgery regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono consi-
derati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, fitoterapiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per
soggiorno, le strutture per anziani.
RICOVERO (valida per i Settori: F - Infortuni cumulativa dei figli/Assicurazione scolastica, H – Pacchetto Bike)
la degenza anche diurna (day hospital e/o day surgery) in istituto di cura, pubblico o privato, regolarmente autorizzato alla erogazione dell’assistenza ospedaliera.
DEFINIZIONI
CASA
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RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA
ASSICURATO (definizione valida esclusivamente per il settore G - Assistenza alla persona)
tutte le persone conviventi con il Contraente di età inferiore ad anni 24.
RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE H – PACCHETTO BIKE
ASSICURATO (definizione valida esclusivamente per il settore H – Pacchetto Bike) Il Contraente che conduce il veicolo, nonché l’insieme delle persone componenti il Nucleo Familiare del Contraente/Assicurato come risultante dallo stato di famiglia. Con riferimento
a bambini di età non superiore a 8 anni è garantito il loro trasporto sul veicolo assicurato se regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati e, comunque, nel rispetto della
normativa vigente.
DOMICILIO
il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
GUASTO
il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
INCIDENTE
qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.
VEICOLO
la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tan- dem, i monopattini, skateboard, hoverboard, monoruota elettrica.
VIAGGIO
qualunque spostamento dell’Assicurato che preveda l’utilizzo del Veicolo come sopra definito.
si intende il cane o il gatto muniti di libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip o tatuaggio, i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del
RELATIVE ALLE GARANZIE DEL SETTORE I – PACCHETTO PET ANIMALE DOMESTICO
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Contraente/Assicurato.
INFORTUNIO
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche all’animale domestico obiettivamente constatabili.
MALATTIA
ogni alterazione dello stato di salute dell’animale domestico non dipendente da infortunio.
VIAGGIO (definizione valida esclusivamente per l’Assicurazione Assistenza)
lo spostamento a scopo turistico dell’Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza.
VIAGGIO (definizione valida esclusivamente per l’Assicurazione Rimborso Spese)
lo spostamento a scopo turistico dell’Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura
ricettiva.
NORME COMUNI
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NORME COMUNI
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall’art. 4 – Clausola di buona fede.
ART. 2
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla So- cietà possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4
CLAUSOLA DI BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non com- porteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omis- sioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
ART. 5
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso
in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indican- do a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
ART. 6
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 X.X., xxxxx xxx 00 xxx xxxxxxxxxx giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
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Senza Confini NORME COMUNI
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successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche median- te addebito diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di
stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio interme-
diario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni
dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
- l’ SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’adde- bito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive
rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 C.C.
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicu- razione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il
Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se
ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
ART. 7
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.
ART. 8
PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così suc- cessivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 9
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art.
1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all’Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell’Assicurato stesso.
NORME COMUNI
CASA
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ART. 10
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali, relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 11
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220400) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo
che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
Tutte le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per quelle dei Settori E – Tutela legale, G – Assistenza, H – Pacchetto Bike ed I – Pacchetto Pet, nonché quelle inerenti polizze che prevedono la rateazione mensile ) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).
Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220400), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula del- l’assicurazione.
L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza.
Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.
In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed
il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preav- viso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (fran- chigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva. Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall’art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l’indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all’applicazione della presente con- venzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
ART. 12
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
CASA
Senza Confini SETTORE A - INCENDIO
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SETTORE A - INCENDIO
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 13
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Danni al fabbricato e/o al contenuto della casa
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, da:
a. incendio;
x. xxxxxxx;
c. scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all’esterno del fabbricato;
d. implosione;
e. rovina di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produ- zione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati me- diante adeguate condutture ad appropriati camini;
x. xxxx di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
h. caduta di aeromobili e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate;
i. caduta corpi celesti;
j. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
k. furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. La garanzia è operante anche se prestata la garanzia Furto e con un limite di indennizzo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
Per i danni al contenuto, limitatamente alle categorie sotto indicate, l’assicurazione è prestata con i seguenti limiti:
- per i valori: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per il denaro: 5% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00;
- per i preziosi ed oggetti pregiati: euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per raccolte e collezioni: euro 30.000,00 per singola raccolta e/o collezione.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garan- titi dalle garanzie facoltative A, B, C, D, E qualora operanti:
l. i danni consequenziali, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impian- ti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
m. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio (garanzia prestata a primo rischio assoluto);
n. le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge. La garanzia è prestata
a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
SETTORE A - INCENDIO
CASA
Senza Confini
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o. le spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle attrez- zature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del
fabbricato. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di euro 16.000,00
per sinistro e per anno assicurativo.
p. i danni derivanti dal mancato godimento dei locali, se assicurati, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, fermo restando il limite di un anno di cui sopra. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro;
q. i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il
tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo;
r. le spese di rimpiazzo combustibile (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (comprese le cisterne di contenimento) al servizio del fabbricato o parte di esso. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
s. le spese di pensione e custodia per cani e gatti in caso di mancato godimento dei locali assicurati di cui al presente articolo, lett p). La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
t. le perdite indirette, che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supple- mentare a quanto liquidato a termini di polizza. La garanzia, in deroga all’art. 55, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
u. le spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato, anche se tali modifiche sono imposte con provvedimento dall’Autorità. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con un limite di indennizzo di euro 6.000,00 per sinistro;
v. i danni provocati alle cose assicurate dalla caduta di antenne, o parti di esse, dovuta a cause accidentali.
La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:
w. a indumenti ed oggetti personali, preziosi e valori quando questi siano portati dall’As- sicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto (questa garanzia è operante soltanto nel caso in cui venga assicurata la par- tita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite del 10% per la somma assicurata per il CONTENUTO per sinistro e anno assicurativo;
x. ai locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto, nei casi di responsa-
bilità dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la dimora abituale alla partita FABBRICATO). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita FABBRICATO, così come risultante in polizza (mod. 220400), con il massimo di euro 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
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y. al contenuto dei locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto,
nei casi di responsabilità dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi (questa garanzia è operante nel caso in cui venga assicurata la partita CONTENUTO della dimora abituale). La garanzia è prestata con il limite di cinque volte la somma assicurata per la partita CONTE- NUTO, così come risultante in polizza (mod. 220400), con il massimo di euro 20.000,00 per
sinistro e anno assicurativo.
Xxxxx alle provviste in refrigerazione
La Società indennizza altresì i danni causati da mancato freddo subiti dalle provviste in refri- gerazione custodite in frigoriferi o congelatori assicurati alla partita CONTENUTO a causa di:
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
- ad eventi garantiti nel presente SETTORE A - INCENDIO; oppure
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero.
La garanzia “Xxxxx alle provviste in refrigerazione” è prestata con il limite di euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il sinistro si verifichi in una dimora saltuaria, la garanzia è prestata solo limitatamente al periodo di abitazione della stessa da parte del Con- traente/Assicurato.
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La società, limitatamente ai sinistri causati da Incendio, Esplosione e Scoppio indennizzabili a termini della presente polizza, che abbiano interessato anche un’autovettura di proprietà del Contraente / Assicurato e/o di un componente del Nucleo familiare, pagherà, a parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Arredamento”, un’indennità aggiuntiva massima di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
La garanzia è prestata a condizione che:
- l’autovettura risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni;
l’autovettura risulti, al momento del sinistro, custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventual-
-
mente parte;
- i danni all’autovettura risultino irreparabili.
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se
determinati da:
- dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.
Relativamente alle garanzie del presente Settore, con l’esclusione di quella di cui ai comma x) e y) suindicato, valgono le seguenti pattuizioni speciali:
- indennizzo del valore a nuovo per le partite fabbricato e contenuto (art. 52 lett. A – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- parziale deroga alla regola proporzionale (art. 53– Assicurazione parziale);
- anticipo sull’indennizzo (art. 59. – Anticipo sull’indennizzo);
- onorari e spese del perito (art. 60 – Onorari e spese del perito).
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ART. 14
AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO
Se l’abitazione relativa all’ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Con- traente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:
- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicu- rato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di
-
famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.
ART. 15 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni causati da:
a. atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, in- vasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; atti di terrorismo o sabotaggio;
incendio, scoppio, implosione, esplosione, emanazioni di calore, radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’ac-
b.
celerazione artificiale di particelle atomiche; (verificare sul trattato)
c. dolo dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimi- tata, qualora il Con- traente/Assicurato non sia una persona fisica;
terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed allagamenti, mareggia- te, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi
d.
d’acqua naturali o artificiali;
e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f. scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti com- presi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è
g.
prestata l’assicurazione;
h. ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non,
causati da attacco informatico.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare al- cun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 16
GARANZIA FACOLTATIVA “A” - EVENTI SOCIOPOLITICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)
La Società, a parziale deroga dell’art. 15 lett. a) – Esclusioni, indennizza:
1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosio- ne, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associa- zione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di oc- cupazione non militare della proprietà assicurata, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Ferme restando le esclusioni di cui all’ art. 15 lett a) – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:
- di frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro,
-
da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di euro 200,00 per sinistro.
ART. 17
GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)
La Società, a parziale deroga dell’art. 15 lett g) – Esclusioni, indennizza, in relazione alle ga- ranzie rese operanti Fabbricato e/o Contenuto, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad apparecchi mobili elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, personal computer, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 15 lett g) – Esclusioni in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:
a. a lampade elettriche, a resistenze elettriche scoperte;
b. causati da usura o da carenza di manutenzione;
c. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
x. xxxxxx a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della polizza non- ché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
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La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di euro 250,00 per sinistro.
ART. 18
GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - AUMENTO FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia stata indicata la relativa somma assicu- rata in Polizza (mod. 220400)
Con riferimento alla garanzia di cui all’art. 17 - Fenomeno Elettrico, ferme restando le esclu- sioni ivi previste, il limite di indennizzo si intende elevato dell’importo indicato in Polizza mod. (220400).
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia facoltativa “B” Fenomeno elettrico, sia la GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - Aumento fenomeno elettrico,
la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.
ART. 19
GARANZIA FACOLTATIVA “C” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO - RICERCA DEL GUASTO ACQUA CONDOTTA E GAS - ALLAGAMENTO - MAGGIOR CONSUMO DI ACQUA
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1. spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. rottura di tubi interrati (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno ma- teriale e diretto alle cose assicurate;
3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato;
4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo;
6. allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.
7. l’assicurazione comprende, altresì, con riferimento all’abitazione indicata in polizza (mod. 220400) ed adibita a dimora abituale, il costo del maggior consumo di acqua derivante da
perdita occulta purché conseguente ad un sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1. e 2 che precedono. Ai fini della presente garanzia, la Società rimborserà la sola differenza ecce- dente il 50% della media delle bollette pagate nell’anno precedente nel medesimo periodo. Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall’ente erogante succes-
sivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza medesima.
La Società indennizza altresì:
8. le spese, xxxxxx conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono ovvero di sinistro risarcibile ai sensi della garanzia di RCT se prestata, sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente soste- nute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
9. le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione, sostenute per:
- ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato ori-
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gine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
L’estensione di garanzia di cui ai punti 8. e 9. deve intendersi operante solo qualora risulti assi- curata la partita FABBRICATO.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 15 - Esclusioni, in quanto non espressamente dero- gate, la Società non risponde dei danni causati da:
x. xxxxxxx, stillicidio;
b. spargimento di acqua causato da tubazioni interrate relativamente al solo punto 5. sopra indicato;
spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprov- visto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore
c.
consecutive precedenti il sinistro;
d. relativamente al punto 6. sopra indicato:
- a cose all’aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serra- menti dal vento o dalla grandine;
- ai locali interrati o seminterrati e al loro contenuto:
e. relativamente al punto 7. sopra indicato:
- rottura di pluviali, grondaie, di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, con- dizionatori d’aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili.
Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.
Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di euro 250,00 e con i seguenti limiti di indennizzo:
- euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alla garanzia “Ricerca del guasto acqua condotta e gas”;
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da rottura di tubi interrati così come previsto al punto 2 che precede;
- euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente ai danni causati da “allaga- mento” così come previsto al punto 6 che precede;
- euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente al costo del “maggior con- sumo di acqua” così come previsto al punto 7 che precede.
Qualora i danni da acqua derivino da un’unica causa la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso lettera a) dell’art. 64.1 e ultimo capoverso lettera o) dell’art. 64.2 del Settore D) - Responsabilità Civile).
ART. 20
GARANZIA FACOLTATIVA A PARTITA SEPARATA - AUMENTO SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 220400)
Con riferimento alla garanzia di cui all’art. 19 - Acqua Condotta, occlusione di tubazioni, ri- gurgito della rete fognaria, gelo - Ricerca del guasto acqua condotta e Gas – Allagamento - Maggior consumo di acqua, di cui ai punti 8 e 9, e ferme restando le esclusioni ivi previste, il
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limite di indennizzo si intende elevato dell’importo indicato in Polizza (mod 220400), qualora sia opzionata tale scelta.
La presente Garanzia Facoltativa, non è operante per i danni di cui al punto 2. del pre- cedente art. 19.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione della franchigia di euro 250,00. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la GARANZIA FACOLTATIVA “C” - Ac- qua condotta, occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo - Ricerca del guasto acqua condotta e gas – Allagamento - Maggior consumo di acqua, che la GARANZIA FACOL- TATIVA A PARTITA SEPARATA – Aumento ricerca e riparazione del guasto – la franchigia in esse prevista si applica una sola volta.
ART. 21
GARANZIA FACOLTATIVA “D” - EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d’aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;
quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti pro- dotti su una pluralità di enti assicurati o non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di pol- vere, sabbia e quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno del fabbricato ed al suo contenuto, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sovra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemen- te curati e mantenuti (con esclusione di quelli che non sono stati opportunamente e diligente- mente curati e mantenuti).
Ferme restando le esclusioni di cui all’ art. 15 – Esclusioni, in quanto non espressamente dero- gate, la Società non risponde dei danni causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da:
- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi, impianti fotovoltaici, pannelli solari (sia che siano installati sul tetto che a terra) ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o
-
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non a sinistro - (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l’esclusione del contenuto
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sottostante);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.
Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato:
- previa detrazione della franchigia di euro 250,00;
- limitatamente al punto 5., la garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 22
GARANZIA FACOLTATIVA “E” CROLLO STRUTTURALE - SOVRACCARICO NEVE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220400)
A. La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti dell’abitazione assicurata, fatto salvo, a parziale dero-
ga dell’art.58 – Rinuncia alla rivalsa, il diritto della Società di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di costruzione e/o il costruttore per i danni di cui i medesimi debbano rispon-
dere per legge.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 15 non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:
a. a fabbricati abusivi
b. da o conseguenti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, movimenti di terra in genere;
c. da rottura delle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti determinati dal normale assestamento;
x. xx xxxxx, fessurazioni e lesioni;
e. da sovraccarico neve.
Sono esclusi, inoltre, i danni ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione.
La presente garanzia è prestata con il limite del 30% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo con il massimo di euro 75.000,00, previa applicazione del 10% di
scoperto per ogni sinistro.
B. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti nonchè i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e/o al contenuto, fermo quanto disposto nella GARANZIA FACOLTATIVA “D” – Eventi Atmosferici di cui all’art. 21 e ad integrazione della stessa..
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 15 - Esclusioni, in quanto non espressamente de- rogate, la Società non risponde dei danni causati:
a. da valanghe e slavine;
b. da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
c. ai fabbricati non conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali e al loro contenuto;
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d. ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento e al loro contenuto (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
ai fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro – (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta
o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando
e.
l’esclusione del contenuto sottostante);
a lucernari, verande, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, ai camini, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o
f.
parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
g. capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, pensiline, box e barac- che in legno o plastica e a quanto in essi contenuto.
La presente garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.
ART. 23
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod. 220400) le seguenti dichiarazioni:
D01: L’abitazione assicurata è dotata di rilevatore automatico di gas metano/gpl, installato a norme UNI, con chiusura automatica del contatore o della bombola.
D02: Nell’ambito dei locali adibiti ad abitazione sono presenti bombole di gas con capacità complessiva superiore a 10 Kg.
ART. 24
OPZIONE FRANCHIGIA ZERO
Qualora venga richiamato in Polizza (mod. 220400) quanto disposto nel presente articolo, la franchigia prevista nelle GARANZIE FACOLTATIVE “A” – Eventi Sociopolitici, “B” – Fenomeno Elettrico, “C” – Acqua condotta, “D” – Eventi Atmosferici e nelle GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA “Aumento Fenomeno Elettrico” e “Aumento spese ricerca e riparazione del guasto” si intende abrogata.
ART. 25
GARANZIA FACOLTATIVA “F” – TERREMOTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod 220400)
La Società, a parziale deroga dell’art. 15 lett. d) - Esclusioni, alle condizioni di seguito riportate indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosio- ne, scoppio - causati da terremoto.
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 15 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni causati:
a. da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
b.
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c. da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni
d.
e.
locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
f. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento.
Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati, considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedi-
mento dell’Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza (mod 220400).
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro inden- nizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati
pertanto “singolo sinistro”.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, secondo la forma richiamata in Polizza (mod 220400), come segue:
- BASE, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 30% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di euro 20.000,00.
ESTESA, con il limite per sinistro ed anno assicurativo, del 100% della somma assicurata alla partita Fabbricato. In tal caso il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Fabbricato.
-
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La società, rimborsa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia prestata nella forma ESTESA, e ferma la somma assicurata:
- le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro e loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge con un limite del 10% della somma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- le spese relative ad un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato, adibito a dimora
abituale, sia dichiarato inagibile dalla autorità competenti, con un limite del 5% della som- ma liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno
assicurativo.
La garanzia è prestata a condizione che il Contraente sia proprietario di un’autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni.
ART. 26
GARANZIA FACOLTATIVA “G” – INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)
La Società, a parziale deroga dell’Art. 15 – Esclusioni, lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato causati da:
- fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o bacini na- turali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od ac- cumulo esterno di acqua determinati da precipitazioni atmosferiche.
SETTORE A - INCENDIO
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La Società non indennizza i danni:
- a cose all’aperto se non fisse per natura e destinazione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- ai locali interrati o seminterrati.
La garanzia è prestata:
- previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non inden- nizzabile di Euro 10.000,00;
- con il limite del 30% per sinistro e per anno assicurativo della somma assicurata alla partita Fabbricato;
limitatamente ai danni causati da allagamento, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00 ed il massimo
-
indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 7.500,00.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA ART. 27
RICORSO TERZI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 220400)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale con- venuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13 – Oggetto dell’assicurazione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’u- tilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure giuridiche civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’As-
sicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsa- bilità senza il previo ed espresso consenso della Società.
a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La garanzia non comprende i danni:
-
sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
Non sono considerati terzi rispetto all’Assicurato:
- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- i genitori dell’Assicurato, se con lui conviventi;
- i figli dell’Assicurato, se con lui conviventi;
- ogni altro parente e/o affine, se convivente con l’Assicurato;
quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al
-
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punto precedente;
le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché
-
gli amministratori delle medesime.
Per i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo il limite massimo di indennizzo non potrà superare euro 50.000,00.
ART. 28
RISCHIO LOCATIVO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod. 220400)
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio, ferma
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza (ve- dere articolo 52 lettera E). Fermo quanto previsto all’art. 55, qualora la garanzia sia prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata, non troverà applicazione
la regola proporzionale sovra menzionata.
ART. 29
FORMULA MUTUO
Qualora sia stata prescelta la presente formula assicurativa “Mutuo” si precisa che:
a parziale deroga dell’art. 8, la polizza gravata da vincolo a favore dell’Istituto di Credito mutuatario non potrà essere disdetta dall’Assicurato eccetto che dietro presentazione di certificato o documento equivalente, emesso dal medesimo Ente vincolatario, attestante
-
l’estinzione del vincolo;
- in presenza di premio unico anticipato, la Società si impegna, in presenza di disdetta, me-
diante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell’estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo e corredata da documentazione attestante l’estinzione o
il trasferimento, a restituire al Contraente/Assicurato la parte di premio imponibile resi- duo. La parte di premio imponibile residuo è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura indicata in Polizza (mod. 220400).
non sono sottoscrivibili altre garanzie con la medesima polizza, neppure se relative ad altri Settori. Restano pertanto non operanti tutte le condizioni di cui agli articoli dal 13 al 28.
In alternativa alla restituzione della parte di premio imponibile residuo rispetto alla scadenza originaria, la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, si impegna a fornire la coper- tura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato;
-
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati dai seguenti eventi:
a. incendio;
x. xxxxxxx;
c. scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all’esterno del fabbricato;
d. implosione;
e. rovina di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
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f. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produ- zione di calore facenti parte degli Enti assicurati, purché detti impianti siano collegati me- diante adeguate condutture ad appropriati camini;
x. xxxx di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
h. caduta di aeromobili e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate;
i. caduta corpi celesti;
j. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
k. i danni consequenziali, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termi- ca o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
l. guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio (garanzia prestata a “primo rischio assoluto”).
ESCLUSIONI
atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, in- vasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti di
Sono esclusi i danni causati da: a.
terrorismo o sabotaggio;
incendio, scoppio, implosione,esplosione o da emanazioni di calore o da radiazioni prove- nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provo-
x.
xxxx dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. dolo dell’Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimi- tata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali
d.
o artificiali;
e. smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti com- presi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è
f.
prestata l’assicurazione.
Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non,
causati da attacco informatico.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare al- cun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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SETTORE B - FURTO
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SETTORE SONO PRESTATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ED A VALORE A NUOVO, SALVO I PANNELLI SOLARI E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHE SONO PRESTATI A VALORE INTERO.
ART. 30
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, relativamente alle abitazioni adibite a DIMORA ABITUALE o a quelle adibite a DIMORA SALTUARIA, indennizza i danni materiali e diretti derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
1. xxxxx, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere che siano state smarrite o sot- tratte all’Assicurato o ai familiari conviventi o eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all’Autorità Giu- diziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l’assicurazione copre le spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità, nonché per l’intervento d’emergenza per consenti-
a. violandone le difese esterne mediante rottura o scasso; b.
c.
re l’accesso all’abitazione anche se attuato con scasso;
d. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari me- diante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
e. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
2. rapina, estorsione avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le per- sone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
La garanzia verrà prestata fino alla concorrenza della somma assicurata “Contenuto”, così come indicata in polizza, con i seguenti limiti:
- per preziosi e raccolte e collezioni: 40% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00;
- per valori e il denaro ovunque posti: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 per i valori e di euro 2.000,00 per il denaro;
- per gli oggetti pregiati: 50% della somma assicurata con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per mobilio, arredamento, indumenti, provviste, attrezzi e dotazioni comuni esclusivamente
contenuti in cantine, autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l’abita- zione assicurata: 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo
oggetto;
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L’assicurazione comprende altresì:
3. danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, compresi gli atti vandalici;
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza applicare gli eventuali scoperti previsti in polizza. La garanzia è prestata con un limite del 30% della somma “Contenuto” così come indicata in polizza. Il furto di infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri. La garanzia è prestata con un limite di euro 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo ed è operante in aggiunta a quanto eventualmente previsto nel Settore Incendio.
5. i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito, locate all’Assicurato. La presente assicurazione ha effetto soltanto
per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto dalla polizza assicurativa prestata dalla banca o dall’istituto di credito, con il limite del 50% della somma assicurata
“Contenuto” così come indicata in polizza.
6. le perdite subite da uso fraudolento di carte di credito, escluso il prelievo automatico e
funzioni POS, sottratte al titolare a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con un limite del 20% della somma assicurata con il massimo di euro
1.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
7. le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti, xxxxxx conseguenti a un si- nistro indennizzabile ai sensi dei sopraindicati punti 1. e 2. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 500,00 per sinistro;
8. le spese sostenute per l’avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi dei so- praindicati punti 1 e 2. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 500,00 per sinistro;
9. le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allar- me, nonché rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le cose assicurate. La presente garanzia è prestata con un limite di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Qualora l’abitazione assicurata sia adibita a DIMORA ABITUALE, l’assicurazione comprende:
10. il furto e la rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro, quando questi siano portati dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di vil- leggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto. La presente garanzia è prestata con un limite del 10% della somma assicurata “Contenuto” così come indicata in polizza e fermi restando i sottolimiti di indennizzo previsti per le garanzie di cui ai punti 1. e 2.
11. lo scippo, la rapina, il furto con destrezza sull’Assicurato e/o sui suoi familiari conviven-
ti, avvenuti al di fuori dei locali dell’abitazione assicurata e nel mondo intero. La presente garanzia non vale per preziosi, valori e denaro che attengano ad attività professionali eser-
citate, per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata. In tali casi, la Società rimborsa altresì le spese per l’avvenuta sostituzione di serrature, rifacimento di documenti, spese di cura a seguito di infortuni, spese di riparazione indumenti personali.
La presente garanzia sarà prestata con un limite del 30% della somma “Contenuto” così come indicata in polizza, con i seguenti limiti:
- euro 7.500,00 per i preziosi;
- euro 3.000,00 ovvero fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per il “Conte-
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nuto”, qualora quest’ultima risultasse inferiore, per i valori;
- euro 15.000,00 per singolo oggetto per le pellicce;
- euro 600,00 per il denaro;
euro 500,00 per le spese sostenute per l’avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai
-
sensi del presente punto 11;
- euro 500,00 per le spese sostenute per il rifacimento di documenti sottratti, purché conse- guenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11;
- euro 500,00 per le spese di cura a seguito di infortunio, purché conseguenti al sinistro in- dennizzabile ai sensi del presente punto 11;
- euro 500,00 per le spese di riparazione indumenti personali, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 11.
Relativamente a preziosi, pellicce, gioielli, denaro e valori in caso di sinistro, ad esclusione della rapina, verrà applicato uno scoperto del 20%.
Bonus Clienti Groupama
L’assicurazione comprende altresì:
1. in caso di evento furto indennizzabile in base al presente settore di garanzia che abbia comportato un danno al contenuto dell’abitazione assicurata, adibita a dimora abituale, non inferiore ad euro 1.000,00, la Società indennizza, se non altrimenti indennizzabili, le eventuali spese sostenute per il riassetto dei locali e del loro contenuto.
2. la presente garanzia, in deroga all’art. 55, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite d’indennizzo di euro 250,00 per sinistro e anno assicurativo.
La garanzia è prestata a condizione che il Contraente / Assicurato sia proprietario di un’au- tovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama
Assicurazioni.
ART. 31
AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO
Se l’abitazione relativa all’ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Con- traente/Assicurato, la somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:
- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicu- rato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di
-
famiglia fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.
ART. 32 ESCLUSIONI
verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro
Sono esclusi i danni: a.
sia in rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contami- nazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della
b.
natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
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c. agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
x. xxxxxxxx o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro. derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funziona- lità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da attacco
e.
f.
informatico.
Limitatamente alle abitazioni adibite a dimora abituale:
g. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali con- tenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del ventesimo giorno.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare al- cun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 33
PREZIOSI, PREGIATI, VALORI E DENARO IN CASSAFORTE/CASSAFORTE A MURO
(in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall’art. 30 - Oggetto dell’Assicurazione) Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 220400)
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei preziosi, pregiati, valori e denaro riposti in cassaforte.
In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui al punto 1. dell’art. 30 - Oggetto dell’Assicurazione, abbia violato la cassa- forte in uno dei modi previsti al punto 1. lett. a), b), e c) dell’art. 30 - Oggetto dell’Assicurazione.
ART. 34
PANNELLI SOLARI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220400) sia indicata la relativa somma assicurata.
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Contenuto” la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, rego- larmente montati ed in uso presso l’abitazione assicurata.
Questa garanzia è prestata a valore intero previa detrazione, per singolo sinistro, di uno sco- perto del 20%.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 35
GARANZIA FACOLTATIVA “H” – PACCHETTO “SENZA LIMITI”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)
- Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro: A deroga di quan- to previsto nell’art. 61 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, le somme assicurate alle singole partite e i relativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si
intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette som- me e limiti verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L’ importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo,
la somma inizialmente assicurata.
- Danni indiretti: l’indennità aggiuntiva (a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione o all’intralcio temporanei, parziali o totali dell’attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 10% del danno liquidabile con il massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 36
GARANZIA FACOLTATIVA “I” - PACCHETTO “ALTA FEDELTÀ”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)
- Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, purché il furto sia com-
messo a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi ed egli stesso non sia incaricato della custodia delle
chiavi dei locali;
- Truffa tra le mura domestiche: la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro e preziosi causato da truffa tra le mura domestiche a danno di tutti i componenti del nucleo familiare di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni (in seguito, nella presente clausola, denominati Assicurati). La presente garanzia è prestata con
il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Ai fini della validità della presente garanzia per truffa tra le mura domestiche si intende il furto di denaro e di preziosi, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso all’abitazione assicurata consentito dagli Assicurati carpendo la loro buona fede. Non sono comunque compresi gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante e/o preziosi contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro. La garanzia opera solo per abitazioni adibite a
dimora abituale.
ART. 37
DIFESE ESTERNE
Relativamente ai danni da furto, l’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti- sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effra-
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zione delle relative strutture.
Avvertenze
a) Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristi- che non conformi a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
b) nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione
e chiusura della apertura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, non- ché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell’abitazione assicurata, l’autore del furto. Tuttavia, nel caso in cui all’interno dell’abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all’Assicura- to la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%. Detto
scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).
Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garan- zia prevista all’art. 30 punto 10. per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.
ART. 38
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiama- te in Polizza (mod. 220400).
D03: L’art. 37 – Difese Esterne si intende abrogato e sostituito dal seguente art. 40 – Dife- se Esterne particolari soltanto se è stato richiamato il presente punto D03 in Polizza (mod. 220400) relativo alle caratteristiche del rischio.
D04: Nell’abitazione assicurata è presente impianto di allarme antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine.
ART. 39
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
(Valido solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D04)
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, verrà applicato lo scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la
difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei locali.
ART. 40
DIFESE ESTERNE PARTICOLARI
nimo di mm 8/10, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili
L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per xxx xx- xxxxxxx dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di mm 15 o di acciaio dello spessore mi-
esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di mm 15, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura non superiore a cm 50 e cm 18 oppure, se non