AVANTI A ME
Rep. n. 4539
COMUNE DI OCCHIOBELLO PROVINCIA DI ROVIGO
Oggetto: Appalto servizio di assistenza domiciliare periodo dal 01/07/2013- 30/06/2016 – Rinnovo convenzione.
L'anno duemilaquattordici, addì (06) sei del mese di marzo, nella Residenza Municipale di Occhiobello,
AVANTI A ME
NARDI Dott. Xxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Occhiobello, abilitato a rogare i contratti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
SONO COMPARSI
- da una parte il Sig. GNUDI Dott. Xxxxxx, nato a Ferrara il 17/05/1958, domiciliato per la carica in Occhiobello (RO) Xxxxxx X. Xxxxxxxxx x. 00, nella sua qualità di Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione del Comune di Occhiobello, il quale interviene in questo Atto, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che qui legalmente rappresenta - C.F. 00131010290, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
- dall’altra parte la Sig.ra GANZERLA Dott.ssa Xxxxxx, nata a Quistello (MN) il 20/01/1968, domiciliata per la carica presso la sede della Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus, con sede legale a Xxxxx Xxxxxxxx (Xx) (X.X.X. 00000), Xxx xxxxx Xxxxxxx, 000, C.F. 01304810201, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta medesima, iscritta alla C.C.I.A.A.
di Rovigo al Registro delle Imprese con il n. 01304810201, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”;
Detti compartenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:
PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 08/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la bozza di convenzione per l’affidamento dei servizi domiciliari alla Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus, con sede legale a Badia Polesine (Ro), ai sensi della Legge Regionale Veneto n. 23/2006;
- che la convenzione è stata sottoscritta dal Responsabile Area Servizi alla Persona e della Comunicazione del Comune di Occhiobello GNUDI Dott. Xxxxxx e dal legale rappresentante della Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus GANZERLA Dott.ssa Xxxxxx, in data 30/06/2010;
- che con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona e della Comunicazione n. 217 del 17/06/2010, n. 925 in data 23/06/2010, veniva quantificata la spesa relativa all’appalto di che trattasi per il periodo 01/07/2010 – 30/06/2013, per complessivi € 259.615,39.= oltre I.V.A. in ragione del 4% ed affidato il servizio di che trattasi alla Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus;
- che con contratto di Rep. n. 4296 del 30/09/2010, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Badia Polesine in data 18/10/2010 al n. 71, serie 1, veniva
regolarizzato il rapporto di che trattasi tra questo Ente e la Ditta SANITHAD
S.C.R.L. Onlus, con sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxx, per l’importo complessivo di € 259.615,39.= oltre I.V.A. in ragione del 4%;
- che con deliberazione di G.M. n. 82 del 21/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la proposta di rinnovo della convenzione di che trattasi con la Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus di Badia Polesine (Ro) per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 01/07/2013-30/06/2016, alle stesse norme e condizioni di aggiudicazione del contratto in essere;
- che con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona e della comunicazione n. 642 in data 17/09/2013, veniva approvato il rinnovo della convenzione oggetto del presente atto per il periodo 01/07/2013-30/06/2016 e quantificato l’importo della spesa in complessivi € 216.346,15 oltre I.V.A.
- che i Comparenti dichiarano di aver preso visione dei sopra citati contratto di Rep. 4296 del 30/09/2010 e deliberazione di G.M. n. 82 del 21/06/2013 e determinazione n. 642 del 17/09/2013, che controfirmate dalle parti, si trovano in custodia del Comune di Occhiobello e che, sebbene non allegate formano parte integrante del presente atto;
- che il servizio oggetto del presente contratto, sarà finanziato con fondi del proprio bilancio – come segue:
- Capitolo 104301100 – Imp. 1533/2010;
- Capitolo 104301100 – Imp. 34/2014;
- Capitolo 104301100 – Imp. 9/2015;
che per quanto riguarda l’anno 2016, la spesa troverà imputazione nel medesimo capitolo di spesa del bilancio dell’esercizio finanziario 2016;
- che il "Comune” ha acquisito d’ufficio il certificato C.C.I.A.A.;
- che la Prefettura di Rovigo in data 04/02/2014, ha rilasciato certificazione di informazione antimafia ex artt 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 e xx.xx. e ii.;
- che da D.U.R.C. richiesto da questa Amministrazione Comunale il 13/02/2014 e rilasciato in data 21/02/2014 risulta che la Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus di Badia Polesine (Ro) è regolare con i versamenti dei contributi e premi accessori;
CIO’ PREMESSO
Di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
ARTICOLO 2
(Oggetto del contratto)
Il “Comune”, come sopra rappresentato, conferisce all’ "Appaltatore”, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcune, il rinnovo dell’appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2016;
ARTICOLO 3
(Capitolato Speciale e Norme Regolatrici del Contratto)
L’appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall’ "Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e delle modalità approvati con contratto di Rep. 4296 del 30/09/2010 e deliberazione di
G.M. n. 82 del 21/06/2013 e determinazione n. 642 del 17/09/2013;
I suddetti documenti sono depositati agli atti del Comune di Occhiobello,
unitamente alla citata deliberazione di approvazione e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
ARTICOLO 4
(Corrispettivo del Contratto)
Il corrispettivo dovuto dal “Comune” all’ "Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in € 216.346,15.= oltre I.V.A., per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2016, tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale;
ARTICOLO 5
(Durata del Contratto)
La durata dell’appalto per il servizio di che trattasi va dal 01/07/2013 al 30/06/2016;
ARTICOLO 6
(Pagamenti)
Il luogo e l’ufficio presso cui saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante, sono quelli della Ditta SANITHAD Servizi Sociali Cooperativa So. Cooperativa Sociale onlus di Badia Polesine (Ro), con accredito sul conto corrente dedicato, così come comunicato dalla Ditta stessa, in assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 che si intende facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata. Le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, sono quelle indicate nella medesima comunicazione sopra citata, così
come risulta dagli atti del presente contratto.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzare a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
ARTICOLO 7
(Tracciabilità)
L’ “Appaltatore” è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto il cui codice unico di progetto (CUP) è: D2910000590004 ed il codice identificativo di gara (CIG) è: 52385403F6. Qualora l’ “Appaltatore” non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della succitata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritti ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3 della legge 136/2010.
ARTICOLO 8
(Cauzione Definitiva)
L’ “Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ha costituito, cauzione definitiva dell’importo di € 10.817,31= (diecimilaottocentodiciassette/31) a mezzo fideiussione bancaria n. 4094961, emessa da CARIPARMA & PIACENZA S.p.A. – Sede di Mantova in data
14/02/2014.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ “Appaltatore”, il “Comune” avrà diritto di valersi di propria autorità sulla suddetta cauzione e l’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il “Comune” abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa;
ARTICOLO 9
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
ARTICOLO 10
(Prestazioni)
Le prestazioni finalizzate sia alla diretta assistenza all’utente, sia al funzionamento dell’équipe sono quelle citate nella convenzione, approvata con deliberazione di
G.M. n. 102 del 08/06/2010, esecutiva ai sensi di legge e sottoscritta dalle parti in data 30/06/2010;
ARTICOLO 11
(Orario del servizio)
L’orario del servizio si volgerà in orario diurno indicativamente nella fascia oraria 6,30-18,00. Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari, l’amministrazione si riserva di richiedere alla ditta l’effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi. L’eventuale richiesta di servizio di pronto intervento sarà svolta ad anziani che vengono a trovarsi in situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione,
assistenza, mantenimento, in tal caso l’intervento sarà avvallato dall’Assistente. Per le prestazioni eventualmente richieste in giorni festivi il corrispettivo orario stabilito sarà aumentato del 30%. Per quanto non espressamente detto si richiama convenzione, approvata con deliberazione di G.M. n. 102 del 08/06/2010, esecutiva ai sensi di legge e sottoscritta dalle parti in data 30/06/2010;
ARTICOLO 12
(Tempi delle prestazioni)
La Ditta Appaltatrice si impegna ad effettuare interventi assistenziali per ciascun utente, secondo le indicazioni qualitative e quantitative decise dalla programmazione del lavoro effettuata in équipe concordandone le fasce orarie.
ARTICOLO 13
(Controversie)
Per eventuali controversie fra il “Comune” e l’ “Appaltatore”, sarà competente il Tribunale del Foro di Rovigo;
ARTICOLO 14
(Responsabilità)
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni o danni arrecati al Comune in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
La Ditta Appaltatrice è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito.
ARTICOLO 15
(Subappalto)
E' assolutamente vietato all'appaltatore, sotto pena della rescissione dal contratto
e salva e riservata all'Amministrazione la rifusione di ogni danno e spesa, di subappaltare in tutto o in parte il servizio di che trattasi;
ARTICOLO 16
(Obbligo di assicurazione del personale)
La Ditta Appaltatrice deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.
ARTICOLO 17
(Segreto professionale)
Tutti gli addetti sono vincolati dal segreto professionale con le modalità previste per i pubblici dipendenti.
ARTICOLO 18
(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L’ “Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.LGS. 14/08/1996, n. 494, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 19/11/1999, n. 528, di applicare a propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguito il servizio, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’ “Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Legge 19/03/1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
ARTICOLO 19
(Domicilio dell’Appaltatore)
Per tutti gli effetti del presente contratto l’“Appaltatore” elegge domicilio legale, presso la propria sede come in premessa indicata, convenendo espressamente tra le parti che le comunicazioni tra le Stesse potranno aver luogo via e-mail.
ARTICOLO 20
(Spese Contrattuali)
Sono a carico dell’ “Appaltatore”, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. che rimane a carico del “Comune”.
ARTICOLO 21
(Richiamo alle norme legislative e Regolamentari)
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizione vigenti in materia ed in particolare saranno osservate le disposizioni contenute nel Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con X.X. 00.0.0000, n. 827 e successive variazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 22
(Registrazione)
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
ARTICOLO 23
(Trattamento dei dati personali)
Il “Comune”, ai fini delle informazioni rese al momento della raccolta di cui al X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, informa l’ “Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Richiesto io segretario generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 11 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò con me lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.
Ne è data lettura alle parti, che le confermano.
LA DITTA APPALTATRICE IL RESP.LE AREA SERV.PERS. E XXX.XX.
X.xx Xxxxxx XXXXXXXXX X.xx Xxxxxx XXXXX
IL SEGRETARIO ROGANTE
X.xx Xxxxxxxx XXXXX Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.