INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO DI SORGONO LA COMUNITA’ MONTANA N.12
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO DI SORGONO LA COMUNITA’ MONTANA N.12
E
AZIENDA USL N.3 di NUORO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROGETTO D’INTERVENTO
“ AZIONI PER LA SALUTE MENTALE”
DI CUI ALLA L.R. N° 20/97, ART. 3.
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 006 del 30 marzo 2009)
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SOMMARIO
Articolo 1 Finalità e obiettivi 4
Articolo 2 - Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma quadro 4
Articolo 3 - Copertura finanziaria degli interventi dell’accordo di programma 5
Articolo 4 - Responsabili dell’attuazione dell’accordo 5
Articolo 5 Soggetto responsabile del singolo intervento 6
Articolo 6 Procedimento di conciliazione 6
Articolo 7 Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 7
Articolo 8 Disposizioni generali 7
L’anno Duemilanove, addì del mese di Marzo, tra i Comuni del Distretto di Sorgono dell’Asl n. 3 rappresentati dai firmatari del presente accordo:
Ente | Rappresentante | Cognome e Nome | Delibera CC | Data delib. |
Comune di Aritzo | Sindaco | Xxxxxxx Xxxxx | ||
Comune di Atzara | Sindaco | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | ||
Comune di Austis | Sindaco | Xxxxxx Xxxxx | ||
Comune di Belvì | Sindaco | Xxxxxxxx Xxxxxxx | ||
Comune di Desulo | Sindaco | Xxxxx Xxxxxxxx | ||
Comune di Gadoni | Sindaco | Xxxxx Xxxxxxxxx | ||
Comune di Meana Sardo | Sindaco | Xxxxx Xxxxxx | ||
Comune di Ortueri | Sindaco | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | ||
Comune di Ovodda | Sindaco | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | ||
Comune di Sorgono | Sindaco | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | ||
Comune di Teti | Sindaco | Xxxxxxx Xxxxxx | ||
Comune di Tiana | Sindaco | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | ||
Comune di Tonara | Sindaco | Xxxx Xxxxxx | ||
Comunità Montana n° 12 | Commissario Straordinario | Xxxxxx Xxxxxxxx | ||
Provincia di Nuoro | Assessore alle Politiche Sociali | Xxxxxx Xxxx | ||
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 – Nuoro | Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale | Xxxx Xxxxxxx |
RICHIAMATE:
▪ la Legge Regionale n. 15/92 recante per oggetto “Provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici residenti in Sardegna”;
▪ la Legge Regionale n. 20/97, di modifica, integrazione e sostituzione della Legge Regionale
n. 15/92 che disciplina nuove norme inerenti le provvidenze a favore di persone, residenti in Sardegna, affette da patologie psichiatriche;
VISTO, in particolare l’art. 3 della L.R. 20/97 che prevede che gli Enti locali interessati all’organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche predispongano progetti di intervento in collaborazione con i Servizi di Tutela della Salute Mentale competenti per territorio;
VISTO l’art. 9, comma 10 della L.R. del 24 Febbraio 2006, n. 1 che dispone che il 20% delle risorse destinate agli interventi citati siano attribuite direttamente alle Aziende A.S.L. per la predisposizione e realizzazione di progetti riabilitativi personalizzati a favore di persone con disturbo mentale e il restante 80% venga ripartito tra i Comuni sulla base dei progetti di intervento valutati ammissibili dall’Assessorato competente;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 69/23 del 10.12.08 con la quale si destina la somma complessiva di € 5.900.000,00 al finanziamento di progetti di intervento di cui alla L.R. 20/97 (art. 3) e all’art. 9, comma 10 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 1 e si impartiscono direttive per la predisposizione e presentazioni dei progetti in parola;
DATO ATTO che i Sindaci dei Comuni del Distretto di Sorgono e il Servizio Tutela della Salute Mentale dell’Azienda USL di Nuoro n. 3, intendono predisporre un Progetto di Intervento da
presentare all’Assessorato Regionale competente entro il 10/03/2009, e finalizzato ad ottenere un finanziamento destinato alla realizzazione di servizi e interventi in favore di persone affette da patologie psichiatriche e/o a rischio, ai sensi dell’art 3 della L.R n. 20/97 e della deliberazione sopra richiamata della Giunta Regionale n° 69/23 del 10.12.2008;
VISTO il Progetto Obiettivo “Azioni per la salute mentale” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;
ATTESO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è prevista una spesa complessiva pari ad € 588.602,46, interamente a carico della RAS;
VISTO l’art. 34 del D. Lgs 267/2000 che individua quale strumento idoneo a garantire la realizzazione di interventi che richiedano, per la loro completa realizzazione ed una gestione ottimale, l’azione integrata e coordinata di comuni e di altri soggetti pubblici, l’Accordo di Programma;
TUTTO CIO PREMESSO
Articolo 1 Finalità e obiettivi
Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione di servizi e interventi sociali a rilevanza sanitaria, contemplati nel Progetto d’intervento “Azioni per la Salute Mentale”, 2^ annualità, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, rivolti alle persone affette da disabilità psichica e intellettive e volti a promuovere la salute mentale, a supportare la persona in stato di bisogno, a favorire l’inserimento lavorativo e sociale degli stessi . Per la realizzazione degli interventi di cui sopra, i Comuni, d’intesa con il Servizio della Tutela della Salute Mentale di Sorgono, individuano quale strumento operativo i piani riabilitativi personalizzati integrati che comprendono i seguenti servizi e/o interventi:
- Abitare assistito
- Sostegno all’abitare;
- Sostegno alla socialità ed all’affettività;
- Promozione inserimenti lavorativi;
- Promozione della cooperazione sociale di tipo B).
Articolo 2 - Impegno dei soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma quadro
I sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza:
1. a collaborare lealmente con i partner pubblici coinvolti;
2. a mettere a disposizione strutture, attrezzature e risorse professionali per la realizzazione delle iniziative previste nel progetto “Azioni per la Salute Mentale”, 2^ annualità;
3. a garantire la partecipazione attiva e continuativa alle attività previste nel progetto;
4. a garantire la trasparenza dei processi e dei contenuti decisionali;
5. a rispettare i termini concordati e indicati nel presente atto;
6. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
7. ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
8. a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell’attuazione;
9. a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi;
10. a rappresentare le istanze della comunità locale e in particolare dei soggetti deboli;
11. a promuovere le risorse della comunità locale;
I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento delle famiglie delle persone disabili, del volontariato, degli organismi della cooperazione sociale e ogni altra associazione non lucrativa presente nella comunità la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
Articolo 3 - Copertura finanziaria degli interventi dell’accordo di programma
Le azioni previste nell’ambito del Progetto d’Intervento ““Azioni per la Salute Mentale”, 2^ annualità” verranno finanziate con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna a valere sui fondi di cui alla L.R. 20/97, così come da deliberazione della Giunta Regionale n. 69/23 del 10.12.2008;
Nel caso in cui, per ragioni di riduzione dell’entità del finanziamento richiesto, uno o più degli interventi previsti dal Progetto non siano realizzabili, si provvederà a riprogrammare e/o rimodulare gli interventi.
Articolo 4 - Responsabili dell’attuazione dell’accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo si individuano quali responsabili della sua attuazione:
- la Dr.ssa Xxxx Xxxxxx, Segretario della Comunità Montana n° 12 Ente Capofila;
- la Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Servizio Tutela della Salute Mentale dell’Azienda USL n. 3 – Distretto di Sorgono;
2. I responsabili dell’attuazione dell’Accordo hanno il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nel Progetto e contemplati nel presente Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, di concerto con i responsabili delle singole Amministrazioni aderenti, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
d) garantire il monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo trasmettendo ai Servizi Sociali dei Comuni coinvolti e all’Asl n. 3, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l’eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l’ostacolo;
e) presentare ai soggetti di cui alla lettera d) una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l’altro, individuati gli interventi non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione e/o rimodulazione degli interventi.
3. I responsabili dell’Accordo devono operare d’intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell’adozione degli atti di loro competenza, verrà chiamata a dirimere il contrasto l’assemblea dei rappresentanti degli enti firmatari del presente accordo, che assumeranno la decisione a maggioranza dei partecipanti alla stessa.
Articolo 5 Soggetto responsabile del singolo intervento
1. Le parti, per gli interventi previsti dal presente Accordo, individuano nell’ambito della propria Amministrazione l’assistente Sociale e/o l’Operatore Sociale quale responsabile per l’attuazione degli stessi.
2. Il responsabile di cui al comma 1 ha il compito di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità nell’ambito del proprio comune;
b) organizzare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c) monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti affidatari dei servizi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione;
d) compilare con cadenza semestrale la scheda di monitoraggio degli interventi in ambito comunale, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell’Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l’individuazione degli interventi non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive, di rimodulazione degli interventi.
Articolo 6 Procedimento di conciliazione
1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all’Accordo, l’Assessorato Regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio delle Politiche Sociali., concessionario dei finanziamenti di cui alla L.R. 20/97, su segnalazione dei responsabili dell’Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’Accordo raggiunto.
Articolo 7 Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze
1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti i responsabili dell’Accordo devono esperire ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invitano il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
2. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nel caso di mancato superamento degli ostacoli rilevati, i responsabili dell’Accordo ne riferiscono all’Assessorato Regionale competente, il quale provvede all’emanazione di apposite direttive per la risoluzione delle controversie;
4. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell’adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, l’Assessorato regionale competente assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l’inadempimento e per l’esercizio di pretese risarcitorie.
5. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell’ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi.
Articolo 8 Disposizioni generali
1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’Accordo stesso sono successivi.
2. Il presente Accordo dispone per il periodo intercorrente dalla data di avvio del progetto, che verrà fatto constare con apposito verbale e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato previa approvazione da parte della Conferenza di Servizio del Distretto di Sorgono ;
3. Alla scadenza dell’Accordo i soggetti responsabili sono incaricati delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
ENTI PUBBLICI FIRMATARI
Comune di Aritzo rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxx
Comune di Atzara rappresentato dal Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Comune di Austis rappresentato dal Sindaco Xxxxxx Xxxxx
Comune di Belvì rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx
Comune di Desulo rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxxx
Comune di Gadoni rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxxxxx
Comune di Meana Sardo rappresentato dal Sindaco Xxxxx Xxxxxx
Comune di Ortueri rappresentato dal Sindaco Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Comune di Ovodda rappresentato dal Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Comune di Sorgono rappresentato dal Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Comune di Teti rappresentato dal Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Comune di Tiana rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Comune di Tonara rappresentato dal Sindaco Xxxx Xxxxxx
Comunità Montana n° 12 rappresentato dal Commissario Straordinario Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Provincia di Nuoro rappresentata dall’Assessore alle Politiche Sociali Xxxxxx Xxxx
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 – Nuoro rappresentata dal Responsabile Dipartimento Tutela Salute Mentale Dr. Xxxx Xxxxxxx