ACCORDO DI COLLABORAZIONE
M_INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE.U.0007760.09-11-2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione di soluzioni tecnologiche per il contenimento del rischio di contagio da SARS-COV-2 sui mezzi di trasporto pubblico
TRA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito denominato “MIT”), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Direzione generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale rappresentato in ragione dell'incarico dirigenziale ed agli effetti del presente atto dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
E
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato “INAIL”), con sede in Roma, Piazzale Xxxxxx Xxxxxxx 6, rappresentato dal Direttore generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
E
la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito denominata “IIT”), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale 97329350587 rappresentata dal Direttore Scientifico, Prof. Xxxxxxx Xxxxx
Di seguito MIT, INAIL e IIT sono anche dette “Parti”
PREMESSO CHE
-l’art. 200, comma 8, del decreto legge (cd. Rilancio) n. 34 del 9 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede che "Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché' per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonché' dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante."
-che le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale sono iscritte sul capitolo 7248 piani di gestione 4, 7 e 8 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per il periodo 2018-2033, ammontano complessivamente ad € 712.765.204,00;
- con DPCM del 7 settembre 2020, Allegato 15, contenente le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, è stato previsto che, al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, potranno essere installate separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili, che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione degli stessi;
- con il medesimo DPCM si rimanda ad apposito accordo tra MIT, INAIL ed IIT volto ad individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra;
- l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con Istituzioni e partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’INAIL svolge attività di ricerca attraverso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (di seguito DiMEILA) che svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica, sperimentazione, consulenza, assistenza tecnica e innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- IIT è una Fondazione istituita con l’art. 4 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003, sottoposta alla vigilanza congiunta del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- secondo quanto previsto dallo statuto, IIT ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
- per questo scopo, IIT svolge, tra le altre, le seguenti attività: facilita e accelera la crescita, nel Sistema della ricerca nazionale, di capacità scientifiche e tecnologiche idonee a favorire la diffusione nel mondo della ricerca nazionale di “pratiche di
eccellenza” e di meccanismi concorrenziali positivi; promuove e sviluppa l’eccellenza scientifica e tecnologica sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in forme indirette, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza nazionali e internazionali; crea conoscenza tecnologica, metodi, processi e tecniche concorrenti alla generazione di prodotti, servizi e nuovi settori produttivi, strategici per la competitività del sistema produttivo nazionale; promuove l’integrazione tra aree di ricerca e l’interazione tra ricerca base e applicata, nonché lo sviluppo sperimentale;
- appare coerente con le finalità delle Parti contraenti attivare una specifica collaborazione al fine di condividere attraverso la realizzazione di sinergie e la cooperazione scientifica, metodologie e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, dei passeggeri e del personale viaggiante;
- che è urgente attivare la collaborazione in argomento al fine di individuare con sollecitudine i sistemi di separazione sui mezzi di trasporto pubblico
- l'onere preventivato a carico del MIT per l’attività di sperimentazione di cui trattasi, ammonta ad € 350.000,00;
- l’attività di sperimentazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni che le competenti Direzioni del Dipartimento Trasporti Terrestri forniranno al fine dell’omologazione dei sistemi sperimentati e la conseguente autorizzazione degli stessi all’installazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Con il presente Accordo le Parti si impegnano ad una collaborazione finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni, indicati nell’allegato 1 che ne forma parte integrante.
Gli obiettivi comuni si possono riassumere secondo le modalità appresso indicate.
Obiettivo generale è quello di identificare soluzioni per la riduzione del rischio di contagio da SARS-COV-2 per i passeggeri e il personale di mezzi di trasporto pubblico, con particolare riferimento al trasporto ferroviario.
Tale obiettivo generale è articolato nei seguenti sotto obiettivi specifici:
1) realizzare una valutazione comparata delle tecnologie più promettenti, con focus iniziale sulle tecnologie di separazione fisica applicabili al trasporto pubblico;
2) sviluppare un dispositivo pilota per la riduzione del rischio di contagio che, in via prioritaria, possa essere efficacemente implementato nel trasporto ferroviario.
Gli obiettivi 1 e 2 potranno essere oggetto di ampliamento e sviluppo, in funzione dell’esito delle attività svolte in attuazione del presente accordo, con un Obiettivo 3 opzionale al fine di impostare un modello esecutivo che consenta di realizzare una pipeline di soluzioni applicabili anche in altri settori del trasporto. Tale ampliamento sarà oggetto di una proposta progettuale dedicata, che dovrà essere preliminarmente valutata da parte del MIT ed eventualmente inserita in un separato addendum.
Art. 2 - Referenti
Il Referente del MIT per la realizzazione delle attività previste nel presente accordo è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
I Referenti Scientifici per la realizzazione delle attività di cui sopra sono: per l’INAIL, l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx;
per l’IIT, il Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx
In caso di sostituzione del Referente Scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Referente Scientifico subentrante.
Art. 3 - Oneri ed impegni delle Parti
Per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente Accordo il MIT riconosce a IIT un finanziamento complessivo per un importo massimo di € 350.000,00 comprensivo di spese ed oneri, erogato con le seguenti modalità:
- l’ 8% a seguito della registrazione dei competenti organi di controllo del Ministero e successivamente alla comunicazione dell’avvio delle attività progettuali da parte di IIT e INAIL;
- il 32% alla presentazione della relazione illustrativa delle attività effettuate nei primi 90 giorni;
- il restante 60% al raggiungimento degli obiettivi programmati e subordinatamente all’approvazione della rendicontazione finanziaria presentata da IIT a chiusura dell’accordo.
L’onere di cui sopra ristora esclusivamente le spese sostenute e rendicontate da IIT, nonché i costi diretti ed indiretti e trova copertura sul capitolo di bilancio n. 7248, piano di gestione. 7, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ragione di .€ 28.000,00 per l'anno 2020 e di € 322.000,00 per l'anno 2021.
Sono riconosciute ad IIT tutte le spese sostenute, ivi comprese quelle riferibili ai corrispettivi per le attività affidate a terzi o a ristoro dei costi sostenuti derivanti da attività affidate ad altri istituti pubblici, applicando i costi di cui all’Allegato 1 al presente Accordo.
Saranno altresì riconosciuti i costi diretti ed indiretti di IIT, applicando parimenti i criteri di rendicontazione di cui Allegato 2 del presente Accordo.
In ogni caso le suddette spese, nonché i costi diretti e indiretti, dovranno essere strettamente inerenti all’oggetto delle attività affidate con il presente Accordo e
potranno essere riconosciuti entro il limite complessivo massimo di copertura previsto dal precedente comma 1.
La collaborazione da parte di INAIL sarà realizzata mediante l’utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali proprie.
Art.4 – Esecuzione delle attività
Per l’esecuzione delle attività IIT si avvarrà del proprio personale dipendente e dei suoi collaboratori, nonché eventualmente di fornitori di servizi o professionisti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, ove ciò risulti necessario per la completezza delle sperimentazioni e delle analisi, tenuto conto della specificità delle discipline tecnico-scientifiche coinvolte e nel rispetto delle normative vigenti.
IIT, nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, si impegna ad operare nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed a consentire ogni verifica e/o approfondimento da parte del MIT.
Art. 5- Modalità di rendicontazione
IIT e INAIL provvederanno a presentare al MIT, ogni 90 giorni, una relazione illustrativa delle attività nel frattempo effettuate.
IIT provvederà a presentare al MIT, non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto, una rendicontazione economica delle spese effettuate, unitamente ai relativi documenti giustificativi della spesa (copia conforme delle fatture e contabilizzazione dei costi). IIT con le medesime modalità comunicherà l’elenco delle forniture di servizi ed incarichi professionali eventualmente affidati per le attività di supporto, e degli altri costi sostenuti, comprensivo dei relativi importi e del tipo di servizio realizzato.
I costi sostenuti da IIT saranno rendicontati nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, secondo le modalità previste dal Disciplinare per la rendicontazione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo. In particolare, per i costi del personale interno connessi all’attuazione dell’operazione, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati ai sensi dell’art.67.1 lett.a) del Reg. (UE) 1303 del 2013; per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto equo e verificabile, ai sensi dell’art.68.1 lett.a) Reg.(UE) 1303 del 2013.
Art. 6 – Durata
Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata di sei mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso delle altre.
Art. 7 – Modifiche
Il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante un successivo accordo integrativo, al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze delle Parti.
Art. 8- Recesso unilaterale
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
Qualora il diritto di recesso sia esercitato da INAIL o IIT, il soggetto beneficiario del contributo è obbligato a riversare le relative quote già erogate, al netto dei costi sostenuti, ragionevoli ed inerenti al progetto ritenuti ammissibili dal Ministero, sul conto corrente/capitolo di entrata del Ministero.
Art. 9 – Divulgazione dei risultati
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca oggetto del presente Accordo verranno effettuate previa intesa tra le Parti circa il contenuto della divulgazione, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati ovvero la riservatezza delle Informazioni Confidenziali (come di seguito definite).
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a tecnologie, dati o informazioni di natura tecnica, scientifica, commerciale e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo (di seguito “Informazioni Confidenziali”), restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite. Ciascuna Parte si impegna a far uso delle Informazioni Confidenziali esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, senza la preventiva autorizzazione della Parte che ne è titolare.
Costituiscono Informazioni Confidenziali, altresì, le tecnologie e i risultati derivanti dalla collaborazione oggetto del presente Accordo.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; l’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
L’obbligo di riservatezza sulle Informazioni Confidenziali vige per tutta la durata del presente Accordo e per ulteriori 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso
pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
In particolare, la denominazione e i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente Accordo, richiederà il consenso scritto della parte interessata.
Art. 10 – Proprietà intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
− al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
− al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione oggetto del presente Accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, al background detenuto dalle altre Parti prima della firma del presente Accordo e necessario per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla scadenza del presente Accordo, mediante apposito accordo scritto il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione del “foreground”, intendendosi con questo termine tutti i risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell’effettivo apporto inventivo, economico e strumentale prestato da ciascuna Parte.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare del foreground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture, mentre le Parti sono contitolari del foreground generato congiuntamente dal personale di due o più Parti, secondo quote di titolarità che saranno definite in buona fede tra le Parti con apposito accordo scritto.
Le Parti concordano sin da ora che l’Accordo di Gestione della Proprietà Intellettuale regolerà il regime di utilizzo del foreground nel periodo temporale decorrente dai sei mesi successivi alla conclusione dello stato di emergenza conseguente dalla crisi epidemiologica. Fino all’inizio del suddetto periodo temporale, tuttavia, i risultati, anche parziali, delle attività oggetto del presente Accordo, da chiunque generati, possono essere utilizzati senza alcun onere dagli Enti pubblici interessati nonché da tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico.
Art. 11 – Copertura assicurativa
Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di competenza, la copertura assicurativa in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e per responsabilità civile verso cose o terzi dei propri dipendenti e collaboratori e degli studenti di Dottorato impegnati nelle attività oggetto del presente atto, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 12 – Sicurezza sul lavoro
Le Parti promuovono, ciascuna per quanto di competenza, azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo medesimo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all’applicazione delle disposizioni del GDPR, con particolare riferimento a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative da adottare a tal fine.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento e, comunque, per il tempo non superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Art. 14– Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 15 – Foro competente
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 16 – Registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Art.17- Efficacia
Il presente Accordo vincola INAIL ed IIT fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre è obbligatorio per il MIT solo a seguito della sua approvazione nei modi di legge e della conseguente registrazione da parte degli Organi di controllo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il MIT
Il Direttore generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Per l’INAIL
Il Direttore generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’IIT
Il Direttore scientifico
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXX C=IT
O=Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DPirgoitfa. llGyisoirggnieodMbey:ttGaiorgio Metta Reason: Digital signature Location: Genoa
Date: 05/11/2020 12:54:01
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 8