AVVERA PROTEZIONE PRESTITO
AVVERA PROTEZIONE PRESTITO
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai prestiti personali riferiti alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizza collettiva N. 05340000VC di Credemvita S.p.A. Polizza collettiva N. 90000032ZX di Credemassicurazioni S.p.A
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Vita)
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Multirischi)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”)
• Modulo di adesione (fac simile)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 09/22
Credemassicurazioni S.p.A. Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx
- Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabil sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai prestiti personali concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Prestito
Data ultimo aggiornamento: 30/09/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa assicura i rischi di eventi gravi e imprevisti che potrebbero pregiudicare la capacità dell’assicurato di rimborsare il prestito ed è collegata ai prestiti personali concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Che cosa è assicurato?
In base all’attività professionale da te svolta al momento dell’adesione, ti verranno proposte le seguenti garanzie danni (offerte da Credemassicurazioni):
Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia superiore al 65%;
Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia per i soli lavoratori autonomi;
Perdita del Posto di Lavoro per i soli lavoratori dipendenti privati assunti con contratto a tempo indeterminato;
Ricovero in Istituto di Cura da infortunio o malattia per i lavoratori dipendenti privati assunti con contratto a tempo indeterminato, i non lavoratori e i lavoratori dipendenti pubblici.
Si precisa che la garanzia vita (offerta da Credemvita) e le garanzie danni (offerte da Credemassicurazioni) non sono acquistabili separatamente.
Il capitale assicurato per la garanzia Invalidità Totale Permanente è pari al debito residuo in linea capitale del prestito, dovuto alla data del sinistro ed esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. Per le altre garanzie, la somma assicurata è pari alla rata di ammortamento del prestito in scadenza durante il periodo di inabilità, ricovero o disoccupazione.
Il capitale massimo assicurabile è di € 75.000, a cui si aggiunge l’importo del premio unico complessivo.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:
non abbiano ancora compiuto 18 anni;
alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età superiore ai 75 anni compiuti.
Le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi:
sinistri che siano conseguenza di un uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Inoltre, le coperture Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
se l’assicurato, al momento del sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (nel caso in cui l’assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del sinistro, l’assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato);
licenziamenti dovuti a“giusta causa” o a motivi disciplinari; dimissioni;
licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini). L’esclusione opera anche per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria;
licenziamenti tra persone conviventi;
le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria.
Ci sono limiti di copertura?
L’Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia inferiore o uguale al 65% non è coperta dalla polizza e per il solo caso di Invalidità Totale Permanente da malattia la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
La copertura assicurativa per il caso di Perdita del Posto di Lavoro è sottoposta ad un periodo di carenza di 90 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia e si attiva solo se l’inabilità ha una durata superiore a 30 giorni.
Il Ricovero in Istituto di Cura dovuto ad infortunio o malattia deve avere una durata pari o superiore a 7 pernottamenti consecutivi.
La prestazioni assicurative a seguito di Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura prevedono un massimo di 2 sinistri indennizzabili a termini di polizza e fino a 12 rate assicurate mensili per ogni sinistro, con un massimale di € 3.000 mensili.
Le prestazioni assicurative a seguito di Perdita del Posto di Xxxxxx prevedono un massimo di 2 sinistri indennizzabili a termini di polizza e fino a 9 rate assicurate mensili per ogni sinistro, con un massimale di € 3.000 mensili.
Dove vale la copertura?
Le Coperture per Invalidità Totale Permanente e Perdita del Posto di Lavoro, quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana, sono valide in tutto il mondo.
Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto. • Qualora durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, tu cambiassi la tua attività lavorativa rispetto a quella dichiarata in sede di sottoscrizione (ad esempio, da Lavoratore Dipendente Privato a Lavoratore Autonomo), hai l’obbligo di comunicare, entro sette giorni, tale circostanza a Credemassicurazioni. |
Quando e come devo pagare? Il premio è dovuto per intero e in un’unica soluzione all’atto di erogazione del prestito. Il premio è incluso nell’importo finanziato con il prestito; Avvera lo versa a Credemassicurazioni in un’unica soluzione e tu lo potrai rimborsare ad Avvera secondo le modalità stabilite dal contratto di finanziamento. Il premio delle garanzie danni offerte da Credemassicurazioni è comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura è attiva dalle ore 24 della data di erogazione del prestito e cessa alle ore 24 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata dell’assicurazione. La durata dell’assicurazione coincide con la durata del prestito. La durata dell’assicurazione può variare in conseguenza della variazione della durata del prestito in caso di estinzione anticipata parziale o dell’esercizio delle opzioni di flessibilità previste dallo stesso contratto di finanziamento. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni singola ricorrenza della data di decorrenza dell’assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. Credemassicurazioni può esercitare il diritto di recesso qualora l’aderente abbia dichiarato di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze in qualità di assicurato contro i rischi infortuni e malattia, i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza, eccedano l’importo di Euro 500.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta. In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo. |
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai prestiti personali riferiti alla clientela di Avvera S.p.A
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’ investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: Credemvita S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Prestito
Data realizzazione documento: 30/09/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa essere la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto. In caso di decesso verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce l’ammontare del capitale assicurato, pari al debito residuo in linea capitale del prestito alla data del decesso, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. Il capitale massimo assicurabile è di € 75.000, a cui si aggiunge l’importo del premio unico complessivo. Si precisa che la garanzia vita (offerta da Credemvita) e le garanzie danni (offerte da Credemassicurazioni) non sono acquistabili separatamente. |
Polizza ad adesione facoltativa contro il rischio di decesso, collegata ai prestiti personali riferiti alla clientela di Avvera S.p.A
Che cosa NON è assicurato? Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza: non abbiano ancora compiuto 18 anni; alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’ età superiore a 75 anni compiuti. |
Ci sono limiti di copertura?
E’ escluso dalla garanzia il Decesso causato da:
dolo o colpa dell’Aderente/Assicurato o del Benefi- ciario;
partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a delitti dolosi;
partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’ l’Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero;
uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
stato di ubriachezza/ebrezza;
incidente di volo, se l’Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
Dove vale la copertura?
Il rischio di Decesso è coperto senza alcun limite territoriale.
Che obblighi ho? - Le tue dichiarazioni devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione. - In caso di sinistro, è importante che gli aventi diritto alla prestazione, denuncino il sinistro e producano tutta la documentazione necessaria. In particolare certificato di morte, testamento (se presente), atto notorio o dichiarazione sostitutiva a seconda del tipo di designazione dei beneficiari che è stata prescelta. | |
Quando e come devo pagare? L’ Aderente/Assicurato paga un Premio Unico, la cui entità dipende: 1. Dalla durata dell’assicurazione; 2. Dal capitale assicurato iniziale. Il premio è dovuto per intero e in un’unica soluzione all’atto di erogazione del prestito. Il premio è incluso nell’importo finanziato con il prestito; Avvera lo versa a Xxxxxxxxxxx in un’unica soluzione e tu lo potrai rimborsare ad Avvera secondo le modalità stabilite dal contratto di finanziamento. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? - La copertura assicurativa è attiva dalle ore 24.00 dalla data di pagamento del premio e cessa alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata dell’assicurazione. - La durata dell’assicurazione può variare in conseguenza della variazione della durata del prestito in caso di estinzione anticipata parziale o dell’esercizio delle opzioni di flessibilità previste dallo stesso contratto di finanziamento. | |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? - Hai la facoltà di esercitare il diritto di revoca finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio) o il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni singola ricorrenza della data di decorrenza dell’assicurazione. - Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemvita. - In caso di recesso, verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. - Per l’esercizio del diritto di revoca o di recesso non verrà addebitato alcun costo. Recesso Credemvita Credemvita può esercitare il diritto di recesso qualora l’Assicurato abbia dichiarato di non avere in essere con Credemvita ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale della presente polizza per la garanzia Decesso, eccedano l’importo di Euro 300.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta. Sono previsti riscatti o riduzioni? SI X NO |
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai prestiti personali concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie: Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Prestito
Data di realizzazione: 30/09/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx
x. 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00 00 00; Fax 0000 000000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n.19325 pubblicato sulla G.U. del 29/04/1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n.19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP n. 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 100105.
Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2021, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 297,7 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 121,6 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 176,1 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2021, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx/0.
L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 217,28% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili (€ 538,09 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 247,65 milioni), e pari al 406,24% quale rapporto tra Fondi Propri Eligibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo (€ 452,73 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€111,44 milioni).
Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2021, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 57,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 42,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2021, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxx
L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 341,49% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 79,12 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,17 milioni), e pari al 820,24% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 79,12 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,65 milioni).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Vita e nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate all’attività professionale svolta al momento dell’adesione. Le garanzie dei seguenti pacchetti predefiniti, non sono proponibili separatamente.
Garanzie | Attività professionale al momento dell’adesione |
✓ Decesso (garanzia vita); ✓ Invalidità totale permanente da infortunio o malattia (garanzia danni); ✓ Ricovero in istituto di cura (garanzia danni); ✓ Perdita del posto di lavoro (garanzia danni). | LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che presta il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un’azienda o un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori di società cooperative. Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Xxxxxx, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Nel caso in cui l’Assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del sinistro, l’Assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato. |
✓ Decesso (garanzia vita); ✓ Invalidità totale permanente da infortunio o malattia (garanzia danni); ✓ Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia (garanzia danni). | LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Ai sensi della presente polizza, sono considerati Lavoratori Autonomi: - i lavoratori dipendenti che non siano assunti con contratto a tempo indeterminato, a titolo esemplificativo, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro), contratto di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana); - il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa; - i lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un’Azienda, cosi come in precedenza definita, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d’impresa (ad esempio, collaboratrice domestica, badante). |
✓ Decesso (garanzia vita); ✓ Invalidità totale permanente da infortunio o malattia (garanzia danni); ✓ Ricovero in istituto di cura (garanzia danni). | LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO Il lavoratore alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione o di un’azienda a partecipazione pubblica, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. |
✓ Decesso (garanzia vita); ✓ Invalidità totale permanente da infortunio o malattia (garanzia danni); ✓ Ricovero in istituto di cura (garanzia danni). | NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti). Ai sensi della presente Xxxxxxx, sono assimilati ai Non Lavoratori, i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’adesione si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria. |
Si precisa che la garanzia vita (offerta da Credemvita) e le garanzie danni (offerte da Credemassicurazioni) non sono acquistabili separatamente. Per le garanzie vita e danni, l’impegno delle Compagnie Assicuratrici sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate con l’Aderente/Assicurato.
Nel caso in cui l’importo del contratto di finanziamento (al netto del premio in caso quest’ultimo venga rifinanziato) sia superiore a euro 30.000,00, ai fini della stipula dell’assicurazione e affinché la garanzia possa essere prestata, l’Aderente/Assicurato deve compilare il Questionario Sanitario rispondendo negativamente a tutte le domande.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Per tutte le coperture prestate da Credemassicurazioni non sono assicurabili le persone che al momento dell’attivazione non abbiano residenza fiscale in Italia. Le garanzie Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Ricovero in Istituto di Cura non sono valide nei seguenti casi: 🗶 dolo dell'Aderente/Assicurato ovvero del Contraente; 🗶 partecipazione attiva dell'Aderente/Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto; 🗶 azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Aderente/Assicurato; 🗶 infortunio di volo, se l'Aderente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone; 🗶 partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti;, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo; 🗶 malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Xxxxxx è esclusa nei seguenti casi: 🗶 cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente; 🗶 contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana); 🗶 risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”; 🗶 risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza. Per la copertura Decesso, non sono assicurabili le persone che: 🗶 non abbiano residenza fiscale in Italia 🗶 per capitali superiori a 30.000 euro, abbiamo risposto positivamente ad almeno una domanda del questionario sanitario in ingresso |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell’Aderente/Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, richiesta di rimborso in forma scritta. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto a Credemvita, anche attraverso i propri intermediari, restando a carico del richiedente la prova della data dell’avvenuta ricezione della richiesta, senza che sia necessario utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Si fa presente che l’Aderente sottoscrivendo il modulo di adesione acquista sia la “garanzia vita” (prestata da Credemvita) sia le “garanzie danni” (prestate da Credemassicurazioni), per cui è previsto un “Premio Unico Complessivo” per un importo pari alla somma del “Premio Unico garanzia vita” e del “Premio Unico garanzie danni”. |
Rimborso | Qualora durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, l’Aderente/Assicurato cambi la propria attività professionale (perdendo la qualifica di Lavoratore Dipendente Privato o Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore) e comunichi tale circostanza a Credemassicurazioni, la copertura assicurativa verrà risolta limitatamente alle sole garanzie danni e Credemassicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio pagato per le garanzie danni (al netto delle imposte) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. In caso di esercizio del diritto di recesso, le Compagnie provvederanno alla restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte) relativa al rischio non corso. Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento al quale è collegata la polizza, la copertura assicurativa verrà risolta e le Compagnie provvederanno alla restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) del contratto di finanziamento al quale è collegata la polizza, si potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiedere alle Compagnie l’anticipata risoluzione con restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. In caso di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. Nel caso di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento al quale è collegata la polizza, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione. Le Compagnie provvederanno, inoltre, alla restituzione della corrispondente quota parte del premio unico pagato (al netto delle imposte). |
Sconti | Non sono previsti sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni. |
Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai prestiti personali riferiti alla clientela privata di Avvera S.p.A ed è rivolta a tutelare la persona dall’impossibilità di far fronte al rimborso totale o parziale del finanziamento in relazione al rischio di decesso, invalidità totale permanente e, a seconda dell’attività professionale svolta, l’inabilità temporanea totale per i lavoratori autonomi, la perdita del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende private, il ricovero in istituto di cura da infortunio o malattia per i lavoratori dipendenti pubblici, i non lavoratori e i lavoratori dipendenti di aziende private.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? | |||
Il Premio Unico relativo alla garanzia vita e il Premio Unico relativo alle garanzie danni sono comprensivi dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. Le tabelle riportano le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato, al netto delle imposte. Premio unico garanzia vita | |||
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) | ||
Costi di intermediazione | 45% | ||
Altri costi | 17% |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 45% |
Altri costi | 10% |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI × NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non sono previsti né riscatti né riduzioni. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxx presentare un reclamo alle Compagnie inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemvita S.p.A. e Credemassicurazioni S.p.A. ai seguenti recapiti: Credemvita S.p.A. – Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax: 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx La Funzione Reclami di Credemvita/Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemvita/Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alle Compagnie. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita (garanzia vita) sono esenti | |
dall’imposta sulle assicurazioni. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e | |
di invalidità permanente superiore al 5% sono detraibili dall’imposta dovuta | |
dall’Aderente/Assicurato ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa. | |
Trattamento fiscale | Le somme corrisposte da Credemvita in caso di morte dell’Aderente/Assicurato sono esenti da |
applicabile al | IRPEF e dall’imposta sulle successioni. |
contratto | I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona (garanzie danni), alla data di redazione |
del presente documento, sono soggetti all’imposta del 2,5% del relativo premio imponibile. | |
Le somme eventualmente restituite all’Aderente/Assicurato in caso di risoluzione anticipata | |
dell’assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata: l’onere di verifica e i relativi | |
adempimenti restano in capo al solo Aderente/Assicurato. |
Premio unico garanzie danni
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
CREDEMVITA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
AVVERA PROTEZIONE PRESTITO
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai prestiti personali concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizza collettiva N. 05340000VC di Credemvita S.p.A. Polizza collettiva N. 90000032ZX di Credemassicurazioni S.p.A
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Glossario
• Modulo di Adesione (fac simile)
da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Edizione 80224T0922
Data di ultimo aggiornamento 30 settembre 2022
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
CONTATTI UTILI
Servizio Clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
INDICE
INTRODUZIONE | 1 | |
GLOSSARIO | 1 | |
1 | ||
1 | OBBLIGHI DELL’ADERENTE E DELL’ASSICURATO | 1 |
2 | 2 | |
3 | REVOCA, RECESSO E RISCATTO | 3 |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO | 5 |
7 | 5 | |
8 | 10 | |
SEZIONE GARANZIE COMUNI | 11 | |
11 | ||
9 | 11 | |
10 | 11 | |
11 | 11 | |
12 | 12 | |
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO SUPERIORE AL 65% | 16 | |
13 | 16 | |
14 | 17 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA SUPERIORE AL 65% | 19 | |
17 | 19 | |
18 | 19 | |
19 | 20 | |
20 | 20 | |
22 | ||
22 | ||
22 | 22 | |
23 | 22 | |
24 | 23 | |
25 | 23 | |
24 | ||
27 | 24 | |
28 | 25 | |
29 | 25 | |
30 | 25 | |
27 | ||
27 | ||
32 | 27 | |
33 | 27 | |
34 | 28 | |
35 | 28 |
SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e NON LAVORATORI | 29 | |
29 | ||
37 | 29 | |
38 | 30 | |
39 | 31 | |
40 | 31 | |
APPENDICI | ||
QUESTIONARIO SANITARIO | 33 | |
ALLEGATI | ||
FAC SIMILE DEI MODULI DI ADESIONE | ||
MODULO DI DENUNCIA DEL SINISTRO |
Il prodotto Avvera Protezione Prestito è un’assicurazione collettiva, ad adesione facoltativa, collegata ai prestiti personali concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’assicurazione in generale.
SEZIONI
Il prodotto è composto da diverse Sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte: sezione “GARANZIE COMUNI”, sezione “LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI”, sezione “LAVORATORI AUTONOMI” e sezione “LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e NON LAVORATORI”.
Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate in pacchetti acquistabili singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative legate all’attività professionale svolta al momento dell’adesione. Le garanzie dei singoli pacchetti predefiniti non sono proponibili separatamente.
La SEZIONE “GARANZIE COMUNI” contiene le garanzie valide per tutti gli Assicurati indipendentemente dalla loro professione ovvero Decesso (garanzia vita); Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia superiore al 65% (garanzia danni).
La SEZIONE “GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI” contiene le garanzie valide per gli Assicurati che, al momento dell’adesione, risultino Lavoratori Dipendenti Privati che si aggiungo alle garanzie della sezione “Garanzie Comuni” ovvero Ricovero in Istituto di Cura (garanzia danni); Perdita del Posto di Lavoro (garanzia danni).
La SEZIONE “GARANZIE LAVORATORI AUTONOMI” contiene le garanzie valide per gli Assicurati che, al momento dell’adesione, risultino Lavoratori Autonomi che si aggiungo alle garanzie della sezione “Garanzie Comuni” ovvero Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (garanzia danni).
La SEZIONE “GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e NON LAVORATORI” contiene le
garanzie valide per gli Assicurati che, al momento dell’adesione, risultino dipendenti pubblici o Non Lavoratori che si aggiungo alle garanzie della sezione “Garanzie Comuni” ovvero Ricovero in Istituto di Cura (garanzia danni).
APPENDICI
Appendici alle Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall’Aderente e dall’Assicurato.
Glossario Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla Copertura Assicurativa. L’adesione all’assicurazione è facoltativa.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione dell’Aderente e dell’Assicurato, presente sul sito della Compagnia Assicuratrice
ASSICURATO
Persona fisica, residente in Italia, a cui si riferisce l’assicurazione, essa si identifica con l’Aderente.
AZIENDA
Società di capitali, società di persone, imprese individuali, liberi professionisti alle dipendenze dei quali il Lavoratore Dipendente Privato svolge la propria attività lavorativa. Si precisa che nel caso in cui l’azienda sia a partecipazione pubblica, il relativo dipendente sarà considerato un Lavoratore Dipendente Pubblico.
BENEFICIARIO
Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice riconoscerà la Liquidazione in caso di Sinistro
indennizzabile
CAPITALE ASSICURATO:
- Per le garanzie “Decesso” e “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia”: È pari al debito residuo in linea capitale che l’Aderente deve al Contraente alla data del Sinistro, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
- Per le garanzie “Perdita del Posto di Lavoro”, “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia” e “Ricovero in Istituto di Cura”: È pari alla rata di ammortamento dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE
Capitale assicurato risultante all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non corrisponde la Prestazione Assicurata.
CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate (l’utilizzo di questi istituti non è consentito dalla presente Polizza).
COMPAGNIA ASSICURATRICE
La società che offre la specifica Copertura. Per la garanzia “Decesso” la compagnia assicuratrice è Credemvita, per le garanzie “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia”, “Perdita del Posto di Lavoro”, “Inabilità Temporanea Totale” e “Ricovero in Istituto di Cura” la compagnia assicuratrice è Credemassicurazioni.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Avvera S.p.A. che ha stipulato la convenzione assicurativa.
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dal Contraente all’Aderente.
COPERTURA/COPERTURA ASSICURATIVA
La garanzia assicurativa concessa ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
CREDEMVITA
Credemvita S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
DECESSO
La morte dell'Assicurato prima della Scadenza del contratto di assicurazione.
DECORRENZA
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DISOCCUPAZIONE
Condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a “giustificato motivo oggettivo”.
DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.
FRANCHIGIA
La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull’ammontare del danno totale che rimane a carico dell’Assicurato e che quindi non viene indennizzata dalla Compagnia di Assicurazione.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità fisica dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice, in base ad una Copertura prevista dalle Polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'Invalidità Permanente Totale, l’Inabilità Temporanea Totale o il Ricovero in Istituto di Cura. Sono inoltre parificati ad Infortunio:
1. L’asfissia non di origine morbosa;
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. L’annegamento;
4. L’assideramento o il congelamento;
5. I colpi di sole o di calore.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, o che presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per il presente contratto coincide con il Contraente (Avvera S.p.A.)
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
LAVORATORE AUTONOMO
La persona fisica che eserciti un’Attività Lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente.
Ai sensi della presente Polizza sono considerati Lavoratori Autonomi:
- i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto o i lavoratori con contratto a tempo determinato, d’inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d’apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana);
- Il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa;
- I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un’Azienda così in precedenza definita. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d’impresa (ad esempio, collaboratrice domestica, badante).
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un’Azienda o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori di società cooperative. Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Xxxxxx, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del Sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Nel caso in cui l’Assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del Sinistro, l’Assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato.
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione o di un’Azienda a partecipazione pubblica, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del Sinistro indennizzabile previsto dalla polizza.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MODULO DI ADESIONE
Modulo sottoscritto dall’Aderente per fruire delle Coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture
NON LAVORATORE
Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti).
Ai sensi della presente Xxxxxxx, sono assimilati ai Non Lavoratori, i Lavoratori Dipendenti Privati che al momento dell’adesione si trovino collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria.
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o le sue occupazioni prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con la Compagnia Assicuratrice che presta le specifiche Coperture.
PREMIO UNICO
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente alla Compagnia Assicuratrice in relazione alla Copertura
prestata con la Polizza.
PREMIO UNICO COMPLESSIVO
Somma di denaro dovuta da ciascun Aderente alle Compagnie Assicuratrici in relazione alle Coperture
prestate con le Polizze.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita relativamente alla Garanzia Vita prestata da Credemvita, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione relativamente alle Garanzie Danni prestate da Credemassicurazioni, si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Indennizzo
RECESSO
Diritto dell’Aderente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
Il diritto di Recesso può essere esercitato anche dalle Compagnie Assicuratrici, nei termini indicati nelle
Condizioni di Assicurazione.
REFERENTE TERZO
Soggetto diverso dal Beneficiario, che non è parte contrattuale, e viene designato dall’Assicurato nel Modulo di Adesione, a cui Credemvita potrà fare riferimento in caso di Decesso dell'Assicurato quale supporto nell'identificazione dei Beneficiari.
REVOCA
Diritto dell’Aderente di Revocare l’adesione prima della conclusione del contratto.
RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Degenza con pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da Infortunio o Malattia.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere alle Compagnie Assicuratrici di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa tutelare l’Assicurato al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto Avvera Protezione Prestito, i Beneficiari possono può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia entro:
• Entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro per le garanzie “invalidità permanente da Infortunio superiore al 65%”, “invalidità permanente da Malattia superiore al 65%”, “Ricovero in Istituto di Cura”, “Perdita del Posto di Lavoro”, “Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia”
– fornite da Credemassicurazioni
• Entro 10 (dieci) anni da quando si è verificato il Sinistro per le garanzie “Decesso” – fornita da
Credemvita
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE E DELL’ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nel caso l’importo del Contratto di Finanziamento (al netto dell’eventuale Premio Unico in caso quest’ultimo venga rifinanziato) sia superiore a 30.000,00 euro, si raccomanda quindi una attenta lettura e comprensione delle domande riportate sul modulo di “Questionario Sanitario” che l’Assicurato deve compilare (vedi Allegato 1).
Quanto sopra anche con riferimento alle dichiarazioni rese in relazione alle eventuali coperture assicurative già in essere con le Compagnie Assicuratrici, al fine di rispettare i limiti di Capitale Assicurato descritti nel successivo art. 1.5 - Limiti di Capitale Assicurato.
Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo dovrà comunicare immediatamente alla Compagnia Assicuratrice e, come indicato al successivo art. 3.7 – Cessazione dell’Assicurazione, le garanzie di polizze cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Qualora l’Aderente non comunichi immediatamente alla Compagnia Assicuratrice tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, sarà tenuto a tenere indenne la Compagnia da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.
1.2 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione facoltativa “Avvera Protezione Prestito” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Finanziamento concesso ad un cliente (Aderente per la presente assicurazione) di Avvera
S.p.A. (Contraente della presente assicurazione)
L’Assicurato è persona fisica, residente in Italia, cliente del Contraente, che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbia un’età minima di 18 anni e a Scadenza abbia un’età non superiore a 75 anni e che abbia residenza fiscale in Italia.
Nel caso l’importo del Contratto di Finanziamento (al netto dell’eventuale premio in caso quest’ultimo venga rifinanziato) sia superiore a 30.000,00 euro, abbia fornito risposta negativa a tutte le domande riportate nel modulo del Questionario Sanitario (vedi allegato 1) compilato prima dell’adesione al contratto.
1.3 VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Qualora l’Aderente, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, cambi la propria Attività Lavorativa rispetto a quella dichiarata in sede di sottoscrizione (ad esempio, da Lavoratore Dipendente Privato a Lavoratore Autonomo), ha l’obbligo di comunicare, entro sette giorni, tale circostanza a Credemassicurazioni, anche tramite l’Intermediario presso cui ha acquistato la Polizza. La Compagnia si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto.
In tal caso, a far data dalle ore 24.00 della data di comunicazione, la Polizza cesserà i suoi effetti e la Compagnia provvederà a restituire all’Aderente l’eventuale quota parte del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo non goduto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1 – Estinzione Anticipata Totale del Contratto di Finanziamento.
1.4 VARIAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA – CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE
In caso di mancata comunicazione alla Compagnia del mutamento dell’Attività Lavorativa, di cui all’art. 1.3 - Variazione dell’Attività Lavorativa – Obbligo di comunicazione, Credemassicurazioni:
- Riterrà comunque operanti le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente da Infortunio superiore al 65% e Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65%
- Non sarà tenuta, in caso di Sinistro, a indennizzare quanto previsto per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro
Inoltre, la Compagnia si riserva la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza del mutamento di Attività Lavorativa non dichiarata dall’Assicurato.
1.5 LIMITI DI CAPITALE ASSICURATO
Per quanto concerne la Garanzia “Decesso” prestata da Xxxxxxxxxx, i capitali massimi assicurabili sono indicati all’art. 9.2 - Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l’importo di € 300.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Inziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) in essere con Credemvita in favore del medesimo Assicurato.
Per quanto concerne le Garanzie “Invalidità Totale Permanente da Infortunio superiore al 65%” e “Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65%,” prestate da Credemassicurazioni, i capitali massimi assicurabili sono indicati rispettivamente agli artt. 13.2 e 17.2 – Somme Assicurate delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per entrambe le predette garanzie, il capitale massimo assicurabile non potrà comunque eccedere l’importo di € 500.000,00 inteso come somma tra il Capitale Assicurato Inziale della presente Polizza ed i capitali assicurati di eventuali ulteriori polizze contro i rischi infortuni e malattia, in essere con Credemassicurazioni in favore del medesimo Assicurato.
Qualora l’Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 1.1 - Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato, di non avere in essere con una o con entrambe le Compagnie Assicuratrici ulteriori contratti assicurativi i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente polizza, eccedano i limiti sopra indicati e tale dichiarazione risulti non corretta, le Compagnie Assicuratrici si riservano di esercitare il diritto di Recesso, nelle modalità indicate al successivo art. 3.3 - Recesso delle Compagnie Assicuratrici.
ESEMPIO
Somme assicurate con altre polizze già in essere | Compagnia Assicuratrice | Capitale Assicurato Iniziale con Avvera Protezione Prestito (garanzie vita e danni) | Cosa succede? |
280.000 € - garanzia Decesso | Credemvita | 50.000 € | La somma assicurata totale per la garanzia Decesso (330.000 €) è superiore ai limiti di cui al presente articolo pertanto Credemvita potrà esercitare il Recesso così come indicato nell’art.3.3 |
50.000 € - polizze contro i rischi infortuni | Credemassicurazioni | 50.000 € | La somma assicurata totale per le polizze contro i rischi infortuni (100.000 €) non è superiore ai limiti di cui al presente articolo, Credemassicurazioni non potrà esercitare il Recesso così come indicato nell’art.3.3 |
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
2.1.1 COSA SI DEVE FARE PER ATTIVARE IL CONTRATTO
A) L’Aderente che vuole attivare la Polizza deve:
- Sottoscrivere il Modulo di Adesione in ogni sua parte e non omettere circostanze non veritiere (il tutto fermo restando che il contratto non richiede la forma scritta e pertanto Credemvita/Credemassicurazioni potranno a loro insindacabile giudizio ritenere validi anche i contratti carenti di forma scritta);
- Versare il Premio.
B) Le Compagnie Assicuratrici per attivare la Polizza devono aver incassato il pagamento del Premio Unico Complessivo.
L’Assicurazione è attiva dalle ore 24 della data di erogazione del Contratto di Finanziamento, se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le Carenze stabilite ai rispettivi artt. 19.1 e 24.1. La relativa Decorrenza dell’Assicurazione verrà comunicata all’Aderente erogato il finanziamento.
L’attivazione della Polizza non avrà luogo nel caso in cui per Xxxxxxxxxx emergano impedimenti normativi, ivi compresi quelli di cui alla normativa antiriciclaggio, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
La Durata dell’Assicurazione, riportata sul Modulo di Adesione, è variabile da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 120 mesi e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento stipulato fra l’Aderente e il Contraente.
La Durata dell’Assicurazione può variare in conseguenza dell’esercizio delle opzioni di flessibilità previste dal Contratto di Finanziamento, ma non potrà mai superare la durata massima di 87 mesi. La Durata dell’Assicurazione può variare anche in conseguenza della variazione della durata del prestito in caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento stesso.
3. REVOCA, RECESSO E RISCATTO
3.1 REVOCA
L’adesione è Revocabile finché il contratto non sia concluso (data di incasso del Premio Unico Complessivo). Si precisa che la Revoca ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione da parte delle Compagnie Assicuratrici della comunicazione di Revoca. Per l’esercizio del diritto di Revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
3.2 RECESSO DELL’ADERENTE
L’Aderente ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di Decorrenza dell’assicurazione. Si precisa che il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui le Compagnie Assicuratrici ricevono la comunicazione di Recesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsata all’Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
3.3 RECESSO DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI
Qualora l’Assicurato abbia dichiarato, ai sensi dell’art. 1.1 - Dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato, di non avere in essere con una o con entrambe le Compagnie Assicuratrici ulteriori contratti assicurativi i cui capitali assicurati, se sommati al Capitale Assicurato Iniziale della presente polizza, eccedano i limiti indicati all’art. 1.3. - Limiti di Capitale Assicurato e tale dichiarazione risulti non corretta, le Compagnie Assicuratrici si riservano di esercitare il diritto di Recesso mediante apposita comunicazione inviata all’Aderente entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente rimborso a favore dell’Aderente dell’intero Premio Unico versato entro 30 giorni dalla comunicazione di Recesso.
In particolare, l’efficacia del Recesso esercitato dalle Compagnie Assicuratrici è da intendersi retroattiva sin dalla data di perfezionamento del contratto assicurativo che sarà quindi improduttivo di effetti sin dall’origine limitatamente:
- Alla sola garanzia Decesso, in caso di Recesso esercitato da Xxxxxxxxxx, restando quindi il contratto assicurativo pienamente valido ed efficace con riferimento a tutte le garanzie prestate da Credemassicurazioni ovvero
- Alle sole garanzie danni, in caso di Recesso esercitato da Credemassicurazioni, restando quindi il contratto assicurativo pienamente valido ed efficace con riferimento alla garanzia Decesso prestata da Credemvita.
3.4 RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO
L’Aderente può recedere annualmente dal contratto di assicurazione. Il Recesso può essere esercitato ogni anno con un preavviso di almeno 60 giorni da ogni singola ricorrenza della data di Decorrenza dell’assicurazione. Le garanzie cesseranno di avere efficacia alla fine dell’annualità nel corso della quale è stato esercitato il Recesso.
Entro 30 giorni dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non avranno effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 6.1.
3.5 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Per esercitare i diritti di Revoca e Recesso, L’Aderente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai punti precedenti:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia Assicuratrice, a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della Compagnia Assicuratrice
iii. Recarsi presso la filiale dell’Intermediario ove ha sottoscritto l’adesione
Le comunicazioni di Revoca e/o Recesso, dovranno essere inoltrate a Credemvita/Credemassicurazioni
secondo le modalità sopra previste.
Il contratto non prevede la possibilità di riscatto anticipato
3.7 CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente art. 3.3 – Recesso delle Compagnie Assicuratrici, l’Assicurazione (e quindi le relative garanzie) cessa alle ore 24:00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di Durata dell’Assicurazione riportata nel Modulo di Adesione.
Oppure
Dalle ore 24:00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a. Trasferimento della residenza dell’Assicurato fuori dal territorio italiano
b. Ricezione da parte delle Compagnie Assicuratrici della comunicazione di esercizio del diritto di Recesso
c. Liquidazione dell’Indennizzo previsto per Decesso o Invalidità Totale Permanente
d. Xxxxxxxxxx anticipata totale o trasferimento del Contratto di Finanziamento, ove per quest’ultimo caso l’Aderente non abbia comunicato alle Compagnie Assicuratrici la volontà di mantenere in essere le Coperture Assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto; l’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al successivo art. 6.1).
e. Mancato pagamento del Premio, come indicato al successivo articolo 4.1 - Pagamento del Premio.
Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dall’Aderente all’atto di erogazione del finanziamento ed è indicato sul Modulo di Adesione alla voce “Premio Unico Complessivo”. Tale Premio è determinato in base al pacchetto di garanzie prescelto in funzione dell’attività professionale svolta al momento dell’adesione, al Capitale Assicurato Iniziale ed alla Durata dell’Assicurazione (indicati nel Modulo di Adesione). Esso è incluso nell’importo finanziato con il Contratto di Finanziamento e il Contraente lo versa alle Compagnie Assicuratrici in un’unica soluzione in forza di un mandato all’incasso del premio appositamente conferito dalle Compagnie Assicuratrici al Contraente.
Per la garanzia “Decesso” non sono applicate imposte.
Per le garanzie “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia”, “Perdita del Posto di Lavoro”, “Inabilità Temporanea Totale” e “Ricovero in Istituto di Cura” è applicata l’aliquota d’imposta del 2,5%.
Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di decesso e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovute dall’Aderente.
5. DOVE VALE LA COPERTURA
5.1 DOVE VALE LA COPERTURA
Le Coperture relative alle garanzie “Decesso”, “Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia” e “Perdita del Posto di Lavoro” (relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana), sono valide in tutto il mondo. Le Coperture per “Inabilità Temporanea Totale” e “Ricovero in Istituto di Cura” valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea.
6. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Evento relativo al Contratto di Finanziamento | Effetto sull’Adesione |
Estinzione anticipata totale | L’assicurazione verrà risolta anticipatamente con restituzione della parte di Premio Unico Complessivo pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria. |
Portabilità | Nell’ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”), l’Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio Unico Complessivo pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria. |
Rinegoziazione | L’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite salvo richiesta di cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. |
Estinzione anticipata parziale | Ferma restando la piena vigenza e l’operatività del presente contratto, le somme assicurate saranno corrispondentemente ridotte, con restituzione all’Aderente di parte del Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, così come disciplinato al successivo art. 6.3 |
Opzioni di flessibilità | Le opzioni di flessibilità se previste dal Contratto di Finanziamento, consentono un suo prolungamento al quale si adegua la durata della Copertura Assicurativa. In ogni caso, la durata massima del finanziamento e dell’assicurazione, in caso di esercizio di tali opzioni, non potrà essere superiore a 87 mesi. Nel caso l’Aderente eserciti tali opzioni, l’Assicurazione continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento. |
Ogni eventuale restituzione verrà effettuata a favore dell’Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest’ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopra citati.
6.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione del Contratto di Finanziamento.
All’Aderente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, e considerando eventuali precedenti estinzioni parziali, relativa al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento fino alla Scadenza dell’assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione dei mesi e frazione di mese mancanti alla Scadenza della Copertura nonché del Capitale Assicurato residuo; per i costi in proporzione ai mesi e frazione di mese mancanti alla Scadenza della Copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Metodo relativo alla Copertura per Decesso (garanzia fornita da Xxxxxxxxxx):
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di Decorrenza e la data di estinzione e dei Capitali Assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti:
- Componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sulla quota di Premio Unico
relativo alla garanzia vita;
- Componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro relativo alla garanzia vita (definito come la differenza tra il Premio Unico relativo alla garanzia vita, al netto di eventuali imposte, e i costi gravanti sullo stesso).
Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti.
Componente A
Tale componente è ottenuta moltiplicando l’importo dei costi gravanti sulla quota di Premio Unico relativo alla garanzie vita per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di Scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza
dell’assicurazione.
Componente B
Tale componente è ottenuta sottraendo al premio puro relativo alla garanzia vita – come sopra definito - compreso nel Premio Unico relativo alla garanzia vita effettivamente pagato dall’Aderente, il premio puro compreso nel Premio Unico relativo alla garanzia vita che l’Aderente avrebbe dovuto pagare a fronte di una Durata dell’Assicurazione coincidente con il tempo trascorso tra la data di Decorrenza e la data di anticipata estinzione dell’assicurazione stessa, ferme restando tutte le altre condizioni.
Qualora l’anticipata estinzione non coincida con una data di ricorrenza mensile dell’assicurazione, l’importo da sottrarre sarà ottenuto come media aritmetica ponderata tra:
• I) Il premio puro che l’Aderente avrebbe dovuto pagare a fronte di una Durata dell’Assicurazione coincidente con il numero di mesi interi trascorsi tra la data di Decorrenza e la ricorrenza mensile precedente la data di anticipata estinzione;
• II) Il premio puro che l’Aderente avrebbe dovuto pagare a fronte di una Durata dell’Assicurazione
maggiorata di 1 mese rispetto a quella del precedente punto I)
con pesi dati rispettivamente da:
• La quota di mese intercorrente tra la data di anticipata estinzione e la ricorrenza mensile successiva.
• La quota di mese intercorsa tra la ricorrenza mensile precedente e la data di anticipata estinzione.
Metodo relativo alla Coperture Invalidità Totale Permanente (garanzia fornita da Credemassicurazioni):
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di Decorrenza e la data di estinzione e dei Capitali Assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti:
- Componente A, riferita alla restituzione di parte dei costi gravanti sulla quota di Premio Unico relativo alla Copertura Invalidità Totale Permanente;
- Componente B, riferita alla restituzione di parte del premio puro relativo alla Copertura Invalidità Totale Permanente (definito come la differenza tra il Premio Unico relativo a questa Copertura, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso).
Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti.
Componente A
Tale componente è ottenuta moltiplicando l’importo dei costi gravanti sulla quota di Premio Unico relativo alla Copertura Invalidità Totale Permanente, per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di Scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza
dell’assicurazione.
Componente B
Tale componente è ottenuta moltiplicando il premio puro relativo alla Copertura Invalidità Totale Permanente
– come sopra definito - per due coefficienti calcolati in base alle regole di sotto riportate:
- coefficiente per il Capitale Assicurato residuo: è calcolato ponendo al numeratore la differenza tra il Capitale Assicurato relativo al periodo mensile nel quale è avvenuta l’anticipata estinzione e il Capitale Assicurato alla Scadenza contrattuale e al denominatore la differenza tra il Capitale Assicurato Iniziale e il Capitale Assicurato alla Scadenza contrattuale;
- coefficiente per il tempo residuo: è calcolato ponendo al numeratore il numero di giorni compresi tra la data di anticipata estinzione e la Scadenza contrattuale e al denominatore il numero di giorni compresi tra la data di Decorrenza dell’assicurazione e la data di Scadenza dell’assicurazione.
Se il Capitale Assicurato alla data di estinzione coincide con il Capitale Assicurato alla Scadenza contrattuale, la componente B è ottenuta moltiplicando il premio puro relativo alla Copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Malattia per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di Scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza
dell’assicurazione.
Metodo relativo alle Coperture Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro (garanzie fornite da Credemassicurazioni):
L’importo da restituire (afferente sia i costi sia il premio puro), calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di Decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l’importo del Premio Unico relativo alle garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Cura, Perdita del Posto di Lavoro – al netto di imposte - per un rapporto avente:
- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di Scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di Decorrenza e la data di Scadenza
dell’assicurazione.
Esempio di importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento | ||
Decorrenza dell’assicurazione | 16/09/2019 | |
Scadenza dell’assicurazione | 16/01/2025 | |
Durata dell’Assicurazione | 64 mesi | |
Garanzie prescelte (Lavoratori Dipendenti Pubblici e/o Non Lavoratori) | Decesso, Invalidità Totale Permanente, ricovero | |
Capitale Assicurato Iniziale | € 16.176,34 | |
Capitale Assicurato alla Scadenza | € 302,07 | |
Garanzia vita | Garanzie danni | |
Premio Unico lordo pagato: € 876,34 | € 579,21 | € 297,13 |
Premio Unico netto imposte | € 579,21 | € 289,88 |
Xxxxx gravanti sul Premio Unico | € 359,11 | € 159,44 |
Data estinzione anticipata totale | 26/10/2022 | |
Capitale Assicurato relativo al periodo nel quale è avvenuta l’estinzione | € 7.563,88 | |
Garanzia vita | Xxxxxxxx danni | |
Componente premio puro | € 42,93 | € 36,45 |
Componente costi | € 149,80 | € 66,43 |
Importo da restituire: € 295,61 | € 192,73 | € 102,88 |
6.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la Copertura Assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento.
In tal caso all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla Scadenza dell’assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.
6.3 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, ferma restando la piena vigenza e l’operatività del presente contratto, le somme assicurate saranno corrispondentemente ridotte.
In tale caso, il Capitale Assicurato verrà adeguato a partire dalle ore 24:00 del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento.
L’importo che verrà restituito all’Aderente per la parte di Premio Unico pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 6.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate.
Nello specifico l’importo da restituire sarà determinato moltiplicando l’importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 6.1 per un rapporto avente:
- Al numeratore, l’importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Finanziamento
- Al denominatore il capitale residuo oggetto del Contratto di Finanziamento prima dell’estinzione anticipata parziale
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento | ||
Decorrenza dell’assicurazione | 16/09/2019 | |
Scadenza dell’assicurazione | 16/01/2025 | |
Durata dell’Assicurazione | 64 mesi | |
Garanzie prescelte (Lavoratori Dipendenti Pubblici e/o Non Lavoratori) | Decesso, Invalidità Totale Permanente, ricovero | |
Capitale Assicurato Iniziale | € 16.176,34 | |
Capitale Assicurato alla Scadenza | € 302,07 | |
Garanzia vita | Garanzie danni | |
Premio Unico lordo pagato: € 876,34 | € 579,21 | € 297,13 |
Premio Unico netto imposte | € 579,21 | € 289,88 |
Xxxxx gravanti sul Premio Unico | € 359,11 | € 159,44 |
Data estinzione anticipata parziale | 26/10/2022 | |
Capitale parzialmente estinto relativo al finanziamento | € 2.500,00 | |
Capitale residuo del finanziamento prima dell’estinzione parziale | € 7.563,88 | |
Garanzia vita | Xxxxxxxx danni | |
Componente premio puro | € 14,19 | € 12,05 |
Componente costi | € 49,51 | € 21,96 |
Importo da restituire: € 97,71 | € 63,70 | € 34,01 |
6.4 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, l’assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Tuttavia l’Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento, potrà richiedere alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni.
In tale caso:
- La Copertura cesserà e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24:00 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento;
- Con riferimento all’assicurazione cessante, all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla Scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento fino alla data di Scadenza dell’assicurazione)
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 6.1.
Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Qualora tra il Contraente, l’Aderente/Assicurato o i Beneficiari e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’insorgenza e/o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, oppure sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici.
L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno dal Contraente, uno dall’Aderente/Assicurato, uno dalla Compagnia, uno designato congiuntamente da tutti i Beneficiari) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le spese e le competenza del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Qualora il Collegio Medico sia composto da un numero pari di medici e non sia possibile assumere la decisione a maggioranza, prevarrà la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le Compagnie Assicuratrici rinunciano al diritto di surroga ex art. 1916 del Codice Civile. verso i responsabili del Sinistro.
7.3 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
L’Aderente non potrà cedere il presente contratto a terzi. L’Aderente non potrà, inoltre, in alcun modo vincolare a favore di terzi la presente Polizza o i diritti derivanti dalla medesima
7.4 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
7.5 MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il presente Contratto potrà subire variazioni in caso di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, dette eventuali variazioni saranno comunicate dalle Compagnie Assicuratrici all’Aderente mediante le modalità prescelte in occasione della prima comunicazione in adempimento agli obblighi di informativa.
Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell’Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), le Compagnie Assicuratrici si riservano il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni di Assicurazione, limitatamente a quelle
non peggiorative per gli Aderenti, dandone comunicazione scritta all’Aderente il quale avrà, in tale ipotesi, diritto al Recesso.
L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo, che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
8.1 COMUNICAZIONI DELL’ADERENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni dell’Aderente alle Compagnie Assicuratrici relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate rispettivamente a:
Credemvita S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0– 00000 Xxxxxx Xxxxxx (R.E.)
Fax: 0522/452704
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (R.E.)
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.2 INFORMATIVA ALL’ADERENTE E ALL’ASSICURATO
Credemvita comunica all’Aderente la documentazione precontrattuale, le informazioni da rendere in corso di contratto, ed in particolare l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, mediante pubblicazione nell’Area Riservata qualora l’Aderente abbia espresso l’apposito consenso a detta modalità dell’informativa. Diversamente qualora l’Aderente non abbia rilasciato apposito consenso, la fornitura delle informazioni non risulti appropriata alle modalità di distribuzione del prodotto oppure l’Area Riservata non sia disponibile, Credemvita trasmetterà le informazioni in forma cartacea all’indirizzo di residenza dell’Aderente. Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni in forma cartacea all’indirizzo di residenza dell’Aderente.
In caso di Sinistro, lo scambio di informazioni tra Credemassicurazioni e l’Assicurato potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
8.3 AREA RISERVATA
Sui siti internet delle Compagnie Assicuratrici (xxx.xxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) sono disponibili le Aree Riservate attraverso la quale l’Aderente e l’Assicurato potranno accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle polizze sottoscritte (ad esempio, le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi). Inoltre l’Aderente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (ad esempio, richiesta di apertura di Sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalle Compagnie Assicuratrici e che potranno essere richieste dall’Aderente e dall’Assicurato mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte delle Compagnie Assicuratrici non comporta alcun costo aggiuntivo in capo all’Aderente e all’Assicurato.
SEZIONE DECESSO
Viene assicurato il rischio di Decesso dell’Assicurato, che potrebbe pregiudicare la capacità di rimborsare il finanziamento. Questo significa che in caso di Decesso dell’Assicurato, verificatosi prima della Scadenza contrattuale, Credemvita garantisce un importo pari al Capitale Assicurato alla data del Decesso.
Se per l’intera Durata dell’Assicurazione non si verificherà alcun Sinistro, nessuna prestazione sarà dovuta da
Credemvita alla Scadenza del contratto.
L’ammontare del Capitale Assicurato è pari al debito residuo in linea capitale che l’Aderente deve al Contraente alla data del Sinistro, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Il Capitale Assicurato Iniziale non potrà essere superiore a Euro 75.000,00 più l’importo del Premio Unico Complessivo e coincide con l’importo del Contratto di Finanziamento.
10. CHE COSA NON È ASSICURATO
È escluso dalla garanzia il Decesso causato da:
• Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
o Qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il Decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
o In ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
• Dolo o colpa grave dell’Aderente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
• Partecipazione attiva dell'Aderente, dell’Assicurato a delitti dolosi;
• Partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro);
• Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• Uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
• Stato di ubriachezza/ebbrezza:
11. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
11.1 FRANCHIGIE E SCOPERTI
Per la garanzia Decesso non sono previste Franchigie o Scoperti.
12. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro i richiedenti la prestazione/Beneficiari devono preventivamente consegnare a Credemvita i documenti necessari a:
• Verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento
• Individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/dei Beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia Assicuratrice
• Espletare gli adempimenti di cui alla normativa antiriciclaggio
I richiedenti la prestazione/Beneficiari devono consegnare a Credemvita:
- Richiesta scritta di Liquidazione. Tale richiesta può essere formulata anche senza utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita, che è comunque a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o presso i propri Intermediari. Nel caso in cui i Beneficiari siano più di uno ciascuno di questi dovrà sottoscrivere la richiesta per la propria quota di pertinenza
- Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario
- Modulo per l’adeguata verifica antiriciclaggio compilato e sottoscritto
- Indicazione scritta della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del Beneficiario
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Richiesta scritta di Liquidazione per Decesso e indicazione scritta delle modalità di pagamento/coordinate IBAN | Possibile utilizzare il modulo standard sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Copia documento di identità in corso di validità | Per ciascun Beneficiario |
Copia del codice fiscale | Per ciascun Beneficiario |
Modulo di adeguata verifica antiriciclaggio compilato | Per ciascun Beneficiario |
Al fine di attestare la propria qualità di Beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di Polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso di Credemvita, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verificare se esista o meno un testamento (e nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”), al fine di consentire alla Compagnia Assicuratrice di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la Liquidazione deve in ogni caso sempre consegnare a Credemvita:
(a) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” al fine di consentire alla Compagnia Assicuratrice l’identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
o Se l’Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi
o In mancanza di testamento, l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi
o L’eventuale stato di gravidanza della vedova
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di Beneficiari minorenni od incapaci |
(b) Nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il richiedente deve allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l’attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il Beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità consegnando a Credemvita la seguente documentazione:
- Certificato di morte dell’Assicurato in carta libera
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
o Se l’Assicurato ha lasciato testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei Beneficiari
o Se non c’è testamento dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Tipologia di documento | Informazioni aggiuntive |
Certificato di morte dell’Assicurato | In carta libera |
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | Con contenuti difformi a seconda della presenza o meno di testamento |
Decreto del Giudice Tutelare | Nel caso di Beneficiari minorenni od incapaci |
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale della Polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- Nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia Assicuratrice
- Nel caso in cui ad insindacabile giudizio di Credemvita vi siano dubbi in merito all’autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti di Credemvita
Credemvita e il Beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento
alla fase di erogazione dell’Indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di
vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del Decesso o comunque
rilevante ai fini della Liquidazione dell’Indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze
istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare,
potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del Decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.
Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso.
L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irRevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
12.2 PAGAMENTI DI CREDEMVITA
Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli Intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario, il quale sottoscrive la relativa quietanza.
Credemvita esegue i pagamenti dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione fornita. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di Liquidazione più lunghi.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (quindi decorrenti o dal Decesso dell’Assicurato o, in mancanza di Decesso, dalla Scadenza del contratto).
Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di Liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di Prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
12.3 BENEFICIARI
I Beneficiari sono i soggetti indicati dall’Aderente che beneficiano della Liquidazione del Capitale Assicurato
al verificarsi del Decesso dell’Assicurato e sono designati (uno o più) al momento della sottoscrizione.
La designazione favorita dei Beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di posta elettronica).
A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, l’Aderente può indicare nell'ambito del Modulo di Adesione i dati di un Referente Terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Credemvita può fare riferimento, nel caso in cui sia venuta a conoscenza del Decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei Beneficiari.
Nel caso in cui i Beneficiari della Polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
X. Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa Liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa Liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
C. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione della Polizza, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Laddove i Beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
D. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il Beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale. Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente.
X. Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità.
F. Essendo la designazione del Beneficiario atto personale, il Curatore, il Tutore, l’Amministratore di Xxxxxxxx non possono indicare Beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i Beneficiari in spregio a tale disposizione, l’indicazione del Beneficiario si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E)
12.4 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I BENEFICIARI
Le contestazioni di terzi riguardanti:
• La legittimazione del Beneficiario di ottenere la Liquidazione
• Il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato
non sono opponibili alla Compagnia Assicuratrice, non potendo, questa, sostituirsi all’Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia Assicuratrice, ogni pretesa di colui che si riterrà Beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all’apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di Liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all’epoca del pagamento.
12.5 DESIGNAZIONE, REVOCA, MODIFICA DEI BENEFICIARI
Nel corso della vigenza del contratto la designazione dei Beneficiari può essere Revocata o modificata in qualunque momento mediante comunicazione scritta ricevuta dalla Compagnia.
La designazione del Beneficiario non può essere Revocata o modificata nei seguenti casi:
• quando la designazione è irrevocabile, ossia quando il Contraente ha dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di Xxxxxx e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di accettare il beneficio. Nel caso in cui i Beneficiari siano più di uno la designazione diviene irrevocabile, laddove il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di Xxxxxx, esclusivamente per il Beneficiario che abbia dichiarato di accettare il beneficio;
• dagli eredi, dopo la morte dell’Assicurato;
• per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto dagli eredi che subentrano nella titolarità del medesimo. Qualora gli eredi del Contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza.
In caso di designazione non Revocabile o modificabile, la Liquidazione, il Recesso, il pegno o il vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto e ricevuta da Credemvita o disposte per testamento. Le disposizioni testamentarie devono indicare espressamente il riferimento al Contratto di Assicurazione e specificare espressamente la designazione, Revoca o modifica del Beneficiario.
La Compagnia può comunicare ai precedenti Beneficiari le comunicazioni o disposizioni di Revoca o modifica degli stessi.
Le disposizioni di variazione Beneficiario avranno effetto solo successivamente all’espletamento degli oneri di adeguata verifica in materia antiriciclaggio.
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, il Contratto di Assicurazione, una appendice al Contratto di Assicurazione, una lettera o un testamento) solamente al verificarsi di una della seguenti eventualità:
- nel caso in cui la Compagnia Assicuratrice non sia già in possesso di tale documento
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia Assicuratrice
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità del il Contratto di Assicurazione o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia Assicuratrice
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
SUPERIORE AL 65%
13. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente superiore al 65%, a seguito di Infortunio dell’Assicurato a condizione che:
a) l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) l’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 14.1 - Rischi Esclusi
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 16.1 – Obblighi in caso di
Sinistro
L’Indennizzo che Credemassicurazioni corrisponde in base alla Copertura per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio superiore al 65%, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al Capitale Assicurato alla data del Sinistro.
Come data di Sinistro si intende, in caso di Infortunio, la relativa data di accadimento.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’Invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
L’ammontare del Capitale Assicurato è pari al debito residuo in linea capitale che l’Aderente deve al Contraente alla data del Sinistro, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Il Capitale Assicurato Iniziale non potrà essere superiore a Euro 75.000,00 più l’importo del Premio Unico Complessivo e coincide con l’importo del Contratto di Finanziamento.
14. CHE COSA NON È ASSICURATO
La garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio non è valida nei seguenti casi:
- Dolo o colpa grave dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
- Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
15. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
15.1 FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente da
Infortunio superiore al 65%.
ART. 13.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | 65% |
16. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
16.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente oppure inviato direttamente a
Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla
Compagnia Assicuratrice
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla
Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero.
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Come indicato al precedente art. 3.7 – Cessazione dell’Assicurazione, la liquidazione dell’Indennizzo previsto per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio superiore al 65% determina la cessazione del presente contratto assicurativo.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
16.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
16.3 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è esclusivamente l’Assicurato, salvo il caso indicato al precedente articolo 16.1 - Obblighi in caso di Sinistro.
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA SUPERIORE AL 65%
17. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65% a condizione che:
a) La Malattia sia insorta durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’ Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi della
Malattia che l’ha provocata
c) Il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di Carenza di 30 giorni
d) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo a favore dell’Assicurato
e) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 18.1 - Rischi Esclusi
f) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 20.1 - Obblighi in caso di
Sinistro
Come data di Xxxxxxxx si intende la data di presentazione della domanda di invalidità alla ASL o in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura dopo la data di accertamento dell’Invalidità saranno detratti dall’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
L’ammontare del Capitale Assicurato è pari al debito residuo in linea capitale che l’Aderente deve al Contraente alla data del Sinistro, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate.
Il Capitale Assicurato Iniziale non potrà essere superiore a Euro 75.000,00 più l’importo del Premio Unico Complessivo e coincide con l’importo del Contratto di Finanziamento.
18. CHE COSA NON È ASSICURATO
La garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia non è valida nei seguenti casi:
- Dolo o colpa grave dell'Aderente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato
- I Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
- Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
19. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
19.1 FRANCHIGIE E CARENZE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e le Carenze relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65%.
ART. 17.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Carenza |
Invalidità Totale Permanente da Malattia | 65% | La Copertura è efficace a condizione che il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data di scadenza del periodo di Carenza di 30 giorni a partire dalla data di “Decorrenza dell’assicurazione” |
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
20.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tale modulo di denuncia potrà essere presentato al Contraente oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia Assicuratrice
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore - per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla
Malattia denunciata - prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalla Malattia denunciata e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida in assenza di diversa designazione da parte dell’Aderente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali,, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di Polizza, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Come indicato al precedente art. 3.7 – Cessazione dell’Assicurazione, la liquidazione dell’Indennizzo previsto per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65% determina la cessazione del presente contratto assicurativo.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
20.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
20.3 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia superiore al 65%, è esclusivamente l’Assicurato, salvo il caso indicato al precedente articolo 20.1 - Obblighi in caso di Sinistro.
SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
21. PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
22. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è la Perdita del Posto di Lavoro da parte dell’Assicurato a condizione che:
a) Il licenziamento sia dovuto a “giustificato motivo oggettivo”
b) Si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
c) L’Assicurato al momento del Sinistro sia un Lavoratore Dipendente Privato, come definito ai sensi della presente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Nel caso in cui l’Assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del Sinistro, l’Assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui all’art. 23.1 - Rischi Esclusi
e) Xxxxx stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 25.1 - Obblighi in caso di Sinistro
Il Capitale Assicurato è pari alla rata di ammortamento dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il periodo di Disoccupazione; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita ad un periodo di 30 giorni continuativi di Disoccupazione a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato perda nuovamente il lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”
indipendentemente dalla sua volontà o colpa, la Copertura Assicurativa verrà riattivata, a condizione che l’Assicurato sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
23. CHE COSA NON È ASSICURATO
La Copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi:
• Dolo dell'Aderente e dell’Assicurato
• I licenziamenti dovuti a “giusta causa”
• Se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (nel caso in cui l’Assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del Sinistro, l’Assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato)
• Le dimissioni
• I licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali
• I licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini). L’esclusione opera anche per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa
• I licenziamenti tra persone conviventi
• Le cessazioni, alla loro scadenza di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente
• I contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana)
• Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”
• Risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, anche avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza
• Le situazioni che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria
La garanzia non è operante in caso di contratti di lavoro non regolati dalla Legge Italiana.
24. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
24.1 CARENZE E LIMITI D’INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Carenze e i limiti di Xxxxxxxxxx relativi alla garanzia “Perdita del Posto di Lavoro”.
ART. 22.1 - RISCHIO ASSICURATO | Carenza | Limiti di Indennizzo |
Perdita del Posto di Lavoro | La Copertura Assicurativa per il caso di Perdita del Posto di Lavoro dovuta a “giustificato motivo oggettivo” è sottoposta ad un periodo di Carenza di 90 giorni | Le prestazioni assicurative prevedono un massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 9 rate mensili per ogni Sinistro |
Massimale di 3.000 Euro mensili |
25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire alla Compagnia di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tale modulo di denuncia potrà essere inviato al Contraente, oppure inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della lettera di assunzione
- Copia della lettera di licenziamento
- Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente
- Copia della busta paga relativa alla retribuzione percepita nel mese di adesione, nei due mesi successivi ed eventualmente, ove necessario, la busta paga del mese precedente alla data di adesione
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato con contratto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. In tal caso, pertanto, qualora vengano indennizzati 2 Sinistri, la presente garanzia Perdita del Posto di Lavoro non sarà più operante.
Beneficiario della Prestazione Assicurata per il caso di Perdita del Posto di Lavoro, è esclusivamente l’Assicurato.
26. RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
27. CHE COSA POSSO ASSICURARE
In caso di Ricovero in Istituto di Cura Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo qualora:
a) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’Assicurato al momento del Sinistro sia, come definiti ai sensi della presente Polizza, un Lavoratore Dipendente Pubblico o un Non Lavoratore o un Lavoratore Dipendente Privato
c) Il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 7 pernottamenti continuativi
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui all’art. 28.1 - Rischi Esclusi
e) Xxxxx stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 30.1 - Obblighi in caso di Sinistro
Il Capitale Assicurato è pari alla rata di ammortamento dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di Franchigia di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata. Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo Sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di Franchigia.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. In tal caso, pertanto, qualora vengano indennizzati 2 Sinistri, la presente garanzia Ricovero in Istituto di Cura non sarà più operante.
28. CHE COSA NON È ASSICURATO
La garanzia non è operante per i Sinistri causati da:
• Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato
• Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
• Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria
• I Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
• Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
• Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti;
• Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
• Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
• Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
• Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
• Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
• Aborto volontario non terapeutico
29. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
29.1 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di Indennizzo relativi alla garanzia “Ricovero in Istituto di Cura”.
ART. 27.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Ricovero in Istituto di Cura | 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura | Le prestazioni assicurative prevedono un massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro |
Massimale di 3.000 Euro mensili |
30. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
30.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire alla Compagnia di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida
Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria
e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tale modulo di denuncia potrà essere inviato al Contraente oppure inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- Copia della cartella clinica relativa al ricovero ed altra eventuale documentazione medica;
- Documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (es. per i Non Lavoratori il certificato rilasciato del centro per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e Privati copia della busta paga del mese in cui si è verificato il ricovero);
- Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato.
La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
30.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
30.3 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata in caso di Ricovero in Istituto di Cura, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE GARANZIE LAVORATORI AUTONOMI
31. INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA
32. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia dell’Assicurato a condizione che:
a) L’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’Assicurato al momento del Sinistro sia un Lavoratore Autonomo come definito ai sensi della presente
Polizza
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 33.1 - Rischi Esclusi
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 35.1 - Obblighi in caso di
Sinistro
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un Infortunio o di una
Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere.
Il Capitale Assicurato è pari alla rata di ammortamento dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
Se l’Assicurato risulta ancora “inabile totalmente al lavoro” dopo il periodo di Franchigia assoluta di 30 giorni, la Compagnia corrisponderà una somma pari a tante rate mensili quante sono le rate di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, in scadenza durante il restante periodo di inabilità; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura Assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia, ferma la corresponsione massima di 12 rate mensili per Sinistro.
Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia.
33. CHE COSA NON È ASSICURATO
La garanzia non è operante per i Sinistri causati da:
• Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato
• Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
• Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria
• I Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
• Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
• Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti; partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
• Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
• Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
• Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
• Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
• Aborto volontario non terapeutico
34. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
34.1 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di Indennizzo relativi alla garanzia “Inabilità Temporanea Totale”.
ART. 32.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Inabilità Temporanea Totale | 30 giorni | Le prestazioni assicurative prevedono un massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro |
Massimale di 3.000 Euro mensili |
35. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
35.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire alla Compagnia di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tale modulo di denuncia potrà essere inviata al Contraente, oppure inoltrata direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- Copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l’Inabilità Temporanea Totale;
- I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Totale Temporanea);
- Documentazione che attesti che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es.
Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.ecc.);
- Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato.
La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. In tal caso, pertanto, qualora vengano indennizzati 2 Sinistri, la presente garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia non sarà più operante.
35.3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
35.4 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata in caso di Inabilità, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e NON LAVORATORI
36. RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
37. CHE COSA POSSO ASSICURARE
In caso di Ricovero in Istituto di Cura Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo qualora:
f) l’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace
g) L’Assicurato al momento del Sinistro sia, come definiti ai sensi della presente Xxxxxxx, un Lavoratore Dipendente Pubblico o un Non Lavoratore o un Lavoratore Dipendente Privato
h) Il Ricovero abbia una durata pari o superiore a 7 pernottamenti continuativi
i) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui all’art. 38.1 - Rischi Esclusi
j) Xxxxx stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 40.1 - Obblighi in caso di Sinistro
Il Capitale Assicurato è pari alla rata di ammortamento dovuta dall’Aderente al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.
Per ogni Sinistro il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento, al quale l’assicurazione è collegata, immediatamente successiva al Periodo di Franchigia di 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura; ogni rata di Indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 pernottamenti continuativi di ricovero a decorrere dalla scadenza della rata. Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa delle normali occupazioni, subisca un nuovo Ricovero, questo è considerato un nuovo Sinistro e verrà applicato un nuovo periodo di Franchigia.
La prestazione assicurativa prevede un limite massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. In tal caso, pertanto, qualora vengano indennizzati 2 Sinistri, la presente garanzia Ricovero in Istituto di Cura non sarà più operante.
38. CHE COSA NON È ASSICURATO
La garanzia non è operante per i Sinistri causati da:
• Dolo dell'Aderente o dell’Assicurato
• Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
• Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria
• I Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
• Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;
• Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti;
• Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo;
• Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
• Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;
• Malattie o Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme;
• Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
• Aborto volontario non terapeutico
39. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
39.1 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di Indennizzo relativi alla garanzia “Ricovero in Istituto di Cura”.
ART. 37.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Ricovero in Istituto di Cura | 7 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura | Le prestazioni assicurative prevedono un massimo di 2 Sinistri indennizzabili a termini di Polizza e fino a 12 rate mensili per ogni Sinistro |
Massimale di 3.000 Euro mensili |
40. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
40.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire alla Compagnia di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del Sinistro utilizzando preferibilmente il documento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Tale modulo di denuncia potrà essere inviato al Contraente oppure inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
È possibile inoltrare la richiesta di apertura del Sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
- Copia della cartella clinica relativa al ricovero ed altra eventuale documentazione medica;
- Documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (es. per i Non Lavoratori il certificato rilasciato del centro per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e Privati copia della busta paga del mese in cui si è verificato il ricovero);
- Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato.
La Compagnia si riserva la possibilità, per ogni singola garanzia sopra indicata, di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni
I pagamenti vengono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.
Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all’art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l’applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
40.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del Sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).
40.3 BENEFICIARI
Beneficiario della Prestazione Assicurata in caso di Ricovero in Istituto di Cura, è esclusivamente l’Assicurato.
APPENDICE 1
QUESTIONARIO SANITARIO
1) Nel corso degli ultimi due anni le è stata accettata a condizioni aggravate (con applicazione di una extramortalità o di un sovrappremio), o le è mai stata rifiutata o differita una precedente proposta di assicurazione sulla vita o di invalidità?
2) Nel corso degli ultimi 10 anni ha sofferto o soffre di una delle seguenti Malattie?
• MALATTIE DEL CUORE O DEI VASI: cardiopatie ischemiche, dilatative o ipertrofiche, infarto del miocardio, valvulopatie cardiache, vasculopatie cerebrali o sistemiche, ischemie (anche transitorie);
• MALATTIE DEI POLMONI: insufficienze respiratorie o Malattie polmonari croniche (esclusa l'asma in assenza di fumo, ricovero ospedaliero e senza necessità di trattamento continuativo - trattamento con broncodilatatori solamente in presenza di sintomi acuti e una sola volta la settimana);
• MALATTIE DEL SANGUE: Malattie del sangue (escluse le forme silenti e la talassemia minor);
• MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO: ictus cerebrali, Morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson,
Malattie del motoneurone, sclerosi a placche (sclerosi multipla);
• MALATTIE DELLO STOMACO, DELL'INTESTINO, DEL FEGATO: cirrosi epatiche, epatopatie HBV e HCV correlate, Malattie infiammatorie intestinali croniche;
• MALATTIE DEI RENI: insufficienze renali o altre Malattie renali croniche;
• MALATTIE TUMORALI: neoplasie maligne di qualsiasi tipo;
• ALTRE MALATTIE: obesità con indicazione di trattamento chirurgico, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica, ipertensioni arteriose con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche; dipendenza da sostanze stupefacenti; miastenie gravi; diabete, immunodeficienza da H.I.V., connettiviti sistemiche e vasculiti gravi su base immunologica (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: Lupus Eritematosus Sistematico, sclerodermiti), Malattie genetiche, Malattie rare, etilismo.
3) Nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 anni è stato sottoposto od è in attesa di sottoporsi ad interventi chirurgici, chemioterapia o radioterapia (esclusi gli interventi chirurgici conseguenza di lesione traumatica degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici degli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto)?
Si precisa che, indipendentemente dalle risposte fornite ai quesiti precedenti, le garanzie prestate da Credemassicurazioni non saranno comunque operanti per eventi che siano dipendenti da: stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze; patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze.
Avvera Protezione Prestito - Modulo di Adesione
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05340000VC (Tariffa 766) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000032ZX
Contraente: Avvera S.p.A.
Aderente e Assicurato
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita e codice fiscale |
Dati relativi al Contratto di Finanziamento
durata (mesi)
n.
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | capitale assicurato iniziale | durata dell'assicurazione (mesi) |
attività professionale (vedi glossario delle Condizioni di Assicurazione) | garanzie acquistate |
Dati relativi al premio unico
Totali
PREMIO UNICO complessivo | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) | di cui imposte |
FAC - SIMILE
Dettaglio per la garanzia vita Dettaglio per le garanzie danni
PREMIO UNICO garanzia vita | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) | PREMIO UNICO garanzie danni | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) |
(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
Beneficiari in caso di morte dell'assicurato
Nominativo/Ragione Sociale, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale/p. iva, posta elettronica, recapiti telefonici, percentuale (%) per ciascun beneficiario designato |
AVVERTENZA: l'Aderente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa. In caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.
Referente terzo Soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dall'Aderente qualora quest'ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.
Nome e Cognome/Ragione Sociale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale/partita iva, indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici. |
firma Aderente ✓ |
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
data di ultimo aggiornamento 30 settembre 0000 - XXXXX00000XXX00000000
Avvera Protezione Prestito - Modulo di Adesione
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05340000VC (Tariffa 766) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000032ZX
Contraente: Avvera S.p.A. |
Aderente e Assicurato |
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, codice fiscale |
Estremi dell'Adesione |
progressivo n. |
Il sottoscritto Aderente prende atto che:
• Avvera S.p.A. ha stipulato le polizze collettive di Credemvita S.p.A. N. 05340000VC - Tariffa 766 (per la garanzia vita a copertura del deces- so) e di Credemassicurazioni S.p.A. N. 90000032ZX (per la copertura dei casi di invalidità totale permanente d infortunio o malattia, ricovero in istituto di cura, perdita del posto di lavoro, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia) in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento e in abbinamento a detto contratto
• la "garanzia vita" e le "garanzie danni" non sono proponibili ed acquistabili separatamente
• l'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di erogazione del Finanziamento, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui le Compagnie Assicuratrici abbiano avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno in cui sia trascorso l'intero periodo di durata dell'assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7 delle Condizioni di Assicurazione
Il sottoscritto Aderente dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della
conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto.
Il sottoscritto Aderente dichiara di voler aderire alle polizze collettive sopra indicate e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è su la di lui vita e sin d'ora da il proprio consenso all'even- tuale conclusione del contratto di assicurazione.
FAC - SIMILE
Il sottoscritto Aderente dichiara inoltre:
• di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati “Al- legato 3 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest’ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza);
• di accettare interamente le condizioni della presente adesione e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese
quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto
• di essere informato che come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 di- cembre 2005, n. 209, e successive modificazioni finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico complessivo); nonché di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare tali diritti, l'Aderente deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici
• di essere informato e di accettare che Credemvita/Credemassicurazioni si riservano di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione in caso di dichiarazione non corretta relativa alle coperture assicurative in essere a favore dell’As- sicurato
• di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Vita, DIP Danni e DIP aggiuntivo Multirischi (Mod. 800460922), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 802240922), Documenti Informativi sul trattamento dei dati personali
• di volere aderire alla polizza collettiva N. 05340000VC - Tariffa 766 con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni circa lo scopo e natu- ra del rapporto di cui alla normativa antiriciclaggio, i dati attualmente in possesso di Avvera S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere
Le Compagnie Assicuratrici rendono noto che:
1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazio- ne ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2. l'Aderente ha diritto di richiedere alle Compagnie Assicuratrici le credenziali per l'accesso alle aree riservate
Periodicità e mezzi di pagamento
Il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente assicurazione è pari all'importo indicato alla voce "PREMIO UNICO complessivo". Il premio è incluso nell’importo finanziato con il Contratto di Finanziamento e Avvera S.p.A. lo versa alle Compagnie Assicuratrici in un’unica soluzione in forza di un mandato all’incasso del premio appositamente conferito dalle Compagnie Assicuratrici al Contraente.
firma Aderente ✓ |
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
data di ultimo aggiornamento 30 settembre 0000 - XXXXX00000XXX00000000
Avvera Protezione Prestito - Modulo di Adesione
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05340000VC (Tariffa 766) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000032ZX
Contraente: Avvera S.p.A.
Aderente e Assicurato
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, codice fiscale |
FAC - SIMILE
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | |
Il sottoscritto Aderente: • proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali le Compagnie Assicuratrici, anche dopo l'eventuale sinistro, ritenessero in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dalle Compagnie Assicuratrici, anche disgiuntamente, comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche assicurative e riassicurative • dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie Assicuratrici, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità • dichiara di non avere in essere con Credemvita ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza per la garanzia Decesso, eccedono l’importo di Euro 300.000,00 • dichiara di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze contro i rischi infortunio e malattia il cui capitale, se sommato al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza per le garanzie danni, ecceda l’importo di Euro 500.000,00 | |
firma Aderente ✓ | |
II sottoscritto Aderente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE-> art 1.1 - Dichiarazioni dell'aderente e dell'assicurato; art. 1.2 - Persone assicurabili - persone assicurate; art. 1.3 - Limiti di capitale assicurato; art. 1.4 - Variazione dell'attività professionale; Art. 3.3 - Recesso da parte delle Compagnie Assicuratrici; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 5.1 - Dove vale la copertura; art. 6 - Eventi relativi al contratto di finanziamento; art. 7.5 - Modificazione delle condizioni contrattuali; SEZIONE GARANZIE COMUNI -> DECESSO - art. 10 - Che cosa non è assicurato; art. 12 - Che cosa fare in caso di sinistro; INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO SUPERIORE AL 65% -> art. 14 - Che cosa non è assicurato; art. 15 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 16.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 16.2 – Criteri d’indennizzabilità; INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA SUPERIORE AL 65% -> art. 18 - Che cosa non è assicurato; art. 19 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 20.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 20.2 – Criteri d’indennizzabilità; SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI -> PERDITA DEL POSTO DI LAVORO -> art. 23 - Che cosa non è assicurato; art. 24 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 25.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 25.2 – Denunce successive; RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA -> art. 28 - Che cosa non è assicurato; art. 29 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 30.1 – Obblighi in caso di sinistro; art. 30.2 - Criteri d’indennizzabilità; SEZIONE GARANZIE LAVORATORI AUTONOMI -> INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA -> art. 33 - Che cosa non è assicurato; art. 34 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 35.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 35.2 – Denunce successive; art. 35.3 - Criteri d’indennizzabilità; SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e NON LAVORATORI ->RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA -> art. 38 - Che cosa non è assicurato; art. 39 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 40.1 – Obblighi in caso di sinistro; art. 40.2 - Criteri d’indennizzabilità. | |
✓firma Aderente | |
luogo e data | Credemassicurazioni SpA - Credemvita SpA Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri |
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CREDEMVITA
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Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 121.600,044 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
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CREDEMASSICURAZIONI
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Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
data di ultimo aggiornamento 30 settembre 0000 - XXXXX00000XXX00000000
Avvera Protezione Prestito - Modulo di Adesione
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05340000VC (Tariffa 766) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000032ZX
Contraente: Avvera S.p.A.
Aderente e Assicurato
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, codice fiscale | |
Dati relativi al Contratto di Finanziamento | |
n. | durata (mesi) |
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | capitale assicurato iniziale | durata dell'assicurazione (mesi) |
attività professionale (vedi glossario delle Condizioni di Assicurazione) | garanzie acquistate |
Dati relativi al premio unico
Totali
PREMIO UNICO complessivo | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) | di cui imposte |
FAC - SIMILE
Dettaglio per la garanzia vita Dettaglio per le garanzie danni
PREMIO UNICO garanzia vita | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) | PREMIO UNICO garanzie danni | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) |
(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
Beneficiari in caso di morte dell'assicurato
Nominativo/Ragione Sociale, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale/p. iva, posta elettronica, recapiti telefonici, percentuale (%) per ciascun beneficiario designato |
AVVERTENZA: l'Aderente è invitato a designare il/i beneficiario/i in forma nominativa. In caso di mancata raccolta di dette informazioni, Credemvita potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi, inoltre la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata a Credemvita.
Referente terzo
Soggetto opzionale, diverso dal beneficiario designato dall'Aderente qualora quest'ultimo manifesti esigenze specifiche di riservatezza e a cui Credemvita potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.
Nome e Cognome/Ragione Sociale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale/partita iva, indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici. |
firma Aderente ✓ |
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CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160
- REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC. info@ xxx.xxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
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CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
data di ultimo aggiornamento 30 settembre 0000 - XXXXX00000XXX00000000
Avvera Protezione Prestito - Modulo di Adesione
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05340000VC (Tariffa 766) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000032ZX
Contraente: Avvera S.p.A. |
Aderente/Assicurato |
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, codice fiscale |
Estremi dell'Adesione |
progressivo n. |
Il sottoscritto Aderente prende atto che:
• Avvera S.p.A. ha stipulato le polizze collettive di Credemvita S.p.A. N. 05340000VC - Tariffa 766 (per la garanzia vita a copertura del decesso) e di Credemassicurazioni S.p.A. N. 90000032ZX (per la copertura dei casi di invalidità totale permanente d infortunio o malattia, ricovero in istituto di cura, perdita del posto di lavoro, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia) in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento e in abbinamento a detto contratto
• la "garanzia vita" e le "garanzie danni" non sono proponibili ed acquistabili separatamente
• l'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di erogazione del Finanziamento, se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui le Compagnie Assicuratrici abbiano avuto notizia certa dell’avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno in cui sia trascorso l'intero periodo di durata dell'assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Il sottoscritto Aderente dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclu- sione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto.
Il sottoscritto Aderente dichiara di voler aderire alle polizze collettive sopra indicate e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è su la di lui vita e sin d'ora da il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.
Il sottoscritto Aderente dichiara inoltre:
FAC - SIMILE
• di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati “Allega- to 3 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest’ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza);
• di accettare interamente le condizioni della presente adesione e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese
quelle concernenti specificamente i costi dell'esecuzione del contratto
• di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del Questionario Sanitario compilato prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
• di essere informato che come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209, e successive modificazioni finché il contratto non sia concluso (data di incasso del premio unico complessivo); nonché di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare tali diritti, l'Aderente deve inviare una racco- mandata con avviso di ricevimento all'indirizzo delle Compagnie Assicuratrici
• di essere informato e di accettare che Credemvita/Credemassicurazioni si riservano di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate all’art.
3.3 delle Condizioni di Assicurazione in caso di dichiarazione non corretta relativa alle coperture assicurative in essere a favore dell’Assicurato
• di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Vita, DIP Danni e DIP aggiuntivo Multirischi (Mod. 800460922), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 802240922), Documenti Informativi sul trattamento dei dati personali
• di volere aderire alla polizza collettiva N. 05340000VC - Tariffa 766 con lo scopo di ottenere la protezione assicurativa di rischio sulla vita a mezzo di un contratto avente natura assicurativa, confermando, quanto alle restanti informazioni circa lo scopo e natura del rapporto di cui alla normativa antiriciclaggio, i dati attualmente in possesso di Avvera S.p.A. in virtù del rapporto bancario con questi in essere.
Le Compagnie Assicuratrici rendono noto che:
1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusio- ne del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2. prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario, l'Aderente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in esso riportate
3. anche nei casi non espressamente previsti dalle Compagnie Assicuratrici, l'Aderente può chiedere di essere sottoposto a visita
medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico
4. l'Aderente ha diritto di richiedere alle Compagnie Assicuratrici le credenziali per l'accesso alle aree riservate
Periodicità e mezzi di pagamento
Il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente assicurazione è pari all'importo indicato alla voce "PREMIO UNICO complessi- vo". Il premio è incluso nell’importo finanziato con il Contratto di Finanziamento e Avvera S.p.A. lo versa alle Compagnie Assicuratrici in un’unica soluzione in forza di un mandato all’incasso del premio appositamente conferito dalle Compagnie Assicuratrici al Contraente.
firma Aderente ✓ |
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160
- REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC. info@ xxx.xxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
data di ultimo aggiornamento 30 settembre 0000 - XXXXX00000XXX00000000
Avvera Protezione Prestito - Modulo di Adesione
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Finanziamento concessi alla clientela di Avvera S.p.A.
Polizze collettive di Credemvita S.p.A. n. 05340000VC (Tariffa 766) e di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000032ZX
Contraente: Avvera S.p.A.
Aderente e Assicurato
cognome e nome, xxxxxxxxx, data di nascita, codice fiscale |
FAC - SIMILE
Estremi dell'Adesione
progressivo n. |
Il sottoscritto Aderente: • proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali le Compagnie Assicuratrici, anche dopo l'eventuale sinistro, ritenessero in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dalle Compagnie Assicuratrici, anche disgiuntamente, comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche assicurative e riassicurative • dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo di adesione, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie Assicuratrici, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità • dichiara di non avere in essere con Credemvita ulteriori polizze di protezione (polizze collettive e/o polizze individuali temporanee caso morte) i cui capitali assicurati, se sommati al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza per la garanzia Decesso, eccedono l’importo di Euro 300.000,00 • dichiara di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze contro i rischi infortunio e malattia il cui capitale, se sommato al capitale assicurato iniziale previsto dalla presente polizza per le garanzie danni, ecceda l’importo di Euro 500.000,00 |
firma Aderente ✓ |
II sottoscritto Aderente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE-> art 1.1 - Dichiarazioni dell'aderente e dell'assicurato; art. 1.2 - Persone assicurabili - persone assicurate; art. 1.3 - Limiti di capitale assicurato; art. 1.4 - Variazione dell'attività professionale; Art. 3.3 - Recesso da parte delle Compagnie Assicuratrici; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 5.1 - Dove vale la copertura; art. 6 - Eventi relativi al contratto di finanziamento; art. 7.5 - Modificazione delle condizioni contrattuali; SEZIONE GARANZIE COMUNI -> DECESSO - art. 10 - Che cosa non è assicurato; art. 12 - Che cosa fare in caso di sinistro; INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO SUPERIORE AL 65% -> art. 14 - Che cosa non è assicurato; art. 15 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 16.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 16.2 – Criteri d’indennizzabilità; INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA SUPERIORE AL 65% -> art. 18 - Che cosa non è assicurato; art. 19 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 20.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 20.2 – Criteri d’indennizzabilità; SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI -> PERDITA DEL POSTO DI LAVORO -> art. 23 - Che cosa non è assicurato; art. 24 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 25.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 25.2 – Denunce successive; RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA -> art. 28 - Che cosa non è assicurato; art. 29 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 30.1 – Obblighi in caso di sinistro; art. 30.2 - Criteri d’indennizzabilità; SEZIONE GARANZIE LAVORATORI AUTONOMI -> INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA -> art. 33 - Che cosa non è assicurato; art. 34 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 35.1 – Obblighi in caso di sinistro: art. 35.2 – Denunce successive; art. 35.3 - Criteri d’indennizzabilità; SEZIONE GARANZIE LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI e NON LAVORATORI ->RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA -> art. 38 - Che cosa non è assicurato; art. 39 - Limiti, franchigie e /o scoperti; art. 40.1 – Obblighi in caso di sinistro; art. 40.2 - Criteri d’indennizzabilità. | |
firma Aderente ✓ | |
luogo e data | Credemassicurazioni SpA - Credemvita SpA Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri |
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160
- REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale 01437550351 e Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC. info@ xxx.xxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
data di ultimo aggiornamento 30 settembre 0000 - XXXXX00000XXX00000000
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