Contract
CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE “X. XXXXXX” E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ORTOPEDIA.
TRA
L’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione X. Xxxxxx di seguito denominata ARNAS, con sede legale in Cagliari, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, x. 0, xxx 00000, X. X. x X. XXX 00000000000 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di Rappresentante Legale.
e
L’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata “ASL n. 7”, con sede legale in Carbonia Xxx Xxxxxxxx, x. 00 X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Rappresentante Legale.
PREMESSO CHE
- la ASL n. 7 ha necessità di avvalersi della collaborazione dei Dirigenti Medici dell’ARNAS, finalizzata all’esecuzione di prestazioni professionali di Ortopedia da rendersi presso il PP.OO della ASL n. 7.
- l’ARNAS è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri Dirigenti Medici, specialisti nella disciplina di interesse.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L’oggetto della convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Ortopedia richieste dalla ASL n. 7 Sulcis ed erogate dai Dirigenti Medici dell’ARNAS in favore dei pazienti afferenti ai PP.OO. Della ASL n. 7.
Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia della ASL n. 7. per un massimo di n. 30 ore settimanali.
I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell’ARNAS, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.
Art. 2 MODALITA' PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici dell’ARNAS, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell’ARNAS e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc, nonché delle altre disposizioni di cui ad eventuali regolamenti vigenti.
Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.
La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che
intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell’ARNAS e della ASL n. 7.
Art. 3
TARIFFE E RENDICONTAZIONE
Per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2, la ASL n. 7 Sulcis si impegna a corrispondere all’ARNAS, per ciascun Dirigente Medico interessato, il compenso orario di euro 60,00/ora lorde + IRAP, oltre il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano del mezzo proprio.
Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti della ASL n. 7 Sulcis per le prestazioni oggetto della presente convenzione.
Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.
L’avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell’ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell’attività svolta) validata dalla ASL n. 7 Sulcis.
Tale rendiconto sarà inoltrato dai Dirigenti Medici coinvolti nella presente convenzione, alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’ARNAS, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività.
Sulla base della rendicontazione validata la ASL n. 7 Sulcis emetterà ordine
tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l’emissione di regolare fattura da parte dell’ARNAS che provvederà all’emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell’ordine che della rendicontazione.
L’ARNAS procedrà alla liquidazione dei compensi a favore dei Dirigenti Xxxxxx coivolti, esclusivamente previo incasso delle somme dovute da parte della ASL n. 7 Sulcis.
I pagamenti verranno effettuati dalla Asl n. 7 Sulcis dietro presentazione di relativa fattura emessa dall’ARNAS. La ASL n. 7 Sulcis si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.
Art. 4
ONERI ASSICURATIVI
Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico della ASL n. 7 Sulcis ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Xxxxxx porranno in essere.
Art. 5 DURATA E RECESSO
La presente convenzione avrà validità a decorrere dal 01.01.2023 sino al 30.06.2023. Il rinnovo tacito non è consentito.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.
In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per
le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Con il presente atto, il personale impegnato nella copertura dei turni attraverso l’erogazione di prestazioni professionali di ortopedia è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.
Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali della ASL n. 7 Sulcis , dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 7
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto, verrà registrato solo in caso d’uso a cura della parte interessata, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle
imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.
Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.
Il Direttore Generale Il Direttore Generale
XXXXX X.Xxxxxx ASL n. 7 Sulcis
XXXXXXXX
(Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx) (Dott. Ssa Giuliana Campus)
XXXXXX XXXXXX
Regione Autonoma della Sardegna 08.03.2023
10:31:00
GMT+00:00
CAMPUS
Firmato digitalmente da CAMPUS GIULIANA Data: 2023.03.07
16:17:14 +01'00'