CONTRATTO dI ASSICURAZIONE
CONTRATTO dI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI AbITAZIONE
Genertel S.p.A.
CASA
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 02/2016
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione multirischi abitazione – casa - mod. 79 ed. 02/2016
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
- Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
- Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808.808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
- Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
- Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 160.050.282, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 75.114.126. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,98 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo e la sua validità cessa pertanto alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto, senza la proroga prevista dall’art.1901 del Codice Civile.
Avvertenza: il contratto è rinnovabile anno per anno esclusivamente in presenza di
convergenza di volontà delle parti. Genertel, entro la scadenza del contratto, predispone una proposta di rinnovo, per una ulteriore annualità, contenente le nuove condizioni di Polizza e di premio o comunica la propria volontà di non rinnovare il contratto. Il Contraente ha facoltà di non rinnovare il contratto senza darne preavviso.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
In base alle esigenze del Contraente e alle scelte effettuate, con questo contratto assicurativo è possibile tutelarsi per i danni materiali e diretti al Fabbricato e al suo Contenuto o cagionati a Terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione del Fabbricato stesso, oppure riconducibili a eventi legati alla famiglia.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni delle Condizioni di Assicurazione:
Sezione 2 - Art. 2.1 “Danni al Fabbricato”: assicurazione del Fabbricato per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in Polizza;
Sezione 3 - Art. 3.1 “Danni al Contenuto”: assicurazione del Contenuto per danni materiali e diretti derivanti dagli eventi indicati nell’Art. 2.1;
Sezione 4 - Art. 4.1 “Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto”: assicurazione del Fabbricato per danni materiali e diretti derivanti da alluvioni, inondazioni o Terremoto; Sezione 5 - Art. 5.1 “Furto e Rapina”: assicurazione dei beni in caso di asportazione o danneggiamento degli stessi avvenuto in occasione di Furto o Rapina realizzati o anche solo tentati;
Pagina 1 di 8 Nota Informativa abitazione e vita familiare - data di aggiornamento 24/02/2016
Sezione 6 - Art. 6.1 “Responsabilità Civile per Xxxxx a Terzi”: tiene indenne l’Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per i danni cagionati a Terzi in conseguenza degli eventi previsti in Polizza;
Sezione 7 - Art. 7.1 “Assistenza all’Abitazione”: sempre presenti i servizi di Assistenza all’Abitazione come indicati in Polizza;
Sezione 8 - Art. 8.1 “Assistenza Legale”: rimborsa all’Assicurato le spese legali sostenute per le vertenze indicate in Polizza;
Sezione 9 - Art. 9.1 “Formula Mutuo”: assicura gli eventi base previsti al punto A) dell’Art. 2.1. Sezione 10 - Art. 10.1 “Infortuni Domestici e del Tempo Libero”: prevede un Indennizzo forfettario per l’Assicurato e le persone presenti nel suo stato di famiglia in caso di Infortunio che determini Fratture ossee o Lussazioni come indicato in Polizza.
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia agli articoli precedentemente citati delle Condizioni di Assicurazione. Le garanzie Danni al Fabbricato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1), Danni al Fabbricato da alluvioni, inondazioni o Terremoto (Art.4.1) e Furto e Rapina (Art. 5.1) si intendono prestate “a primo rischio assoluto”, pertanto il danno viene indennizzato fino a concorrenza del valore assicurato, senza l’applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’art.1907 del Codice Civile.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative | |
ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al | |
mancato pagamento dell’indennizzo. | |
Le principali esclusioni sono riportate negli Artt. 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, | |
6.3, 7.2, 8.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. | |
Se il Contraente ha scelto un frazionamento rateale, in caso di mancato pagamento degli | |
importi di premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza della rata, è prevista la |
disposto nelle Norme Comuni Artt. 12.1 e 12.3.
risoluzione per inadempimento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto
Possono aderire alla copertura Infortuni Domestici e del Tempo Libero le persone che non abbiano un’età superiore a 68 anni al momento della stipula e/o del rinnovo. Il verificarsi in corso d’anno assicurativo del compimento del sessantottesimo anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all’Art. 10.4. | |
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, | |
scoperti e massimali. | |
Si rinvia pertanto agli Artt. 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 10.2, 12,5 delle Condizioni di Assicurazione | |
per gli aspetti di dettaglio. | |
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente, si illustrano di seguito i meccanismi | |
di funzionamento di scoperti, franchigie, somme assicurate ed indennizzi forfettari mediante | |
esemplificazioni numeriche. |
ESEMPIO DI SCOPERTO:
Massimale assicurato € 15.000 Ammontare del danno stimato: € 10.000 Scoperto 30%: € 3.000
Danno indennizzabile/risarcibile: € 7.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA FISSA:
Es.1) Massimale assicurato € 100.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 10.000
Danno indennizzabile/risarcibile: € 9.850 (dedotta la Franchigia) Es.2) Massimale assicurato € 100.000
Franchigia € 150
Ammontare del danno stimato: € 100 Danno indennizzabile/risarcibile: € 0
ESEMPIO DI FRANCHIGIA DECRESCENTE:
Es.1) Primo anno di Polizza Franchigia € 150
Nessun Sinistro pagato (anche parzialmente) nel corso di contratto.
Es.2) Secondo anno di Polizza Franchigia € 100
Viene pagato un Sinistro durante l’annualità della Polizza (la Franchigia dedotta sarà €100) Es.3) Terzo anno di Polizza
Franchigia € 150
Nessun Sinistro pagato (anche parzialmente) nel corso di contratto. Es.4) Quarto anno di Polizza
Franchigia € 100
Nessun Sinistro pagato (anche parzialmente) nel corso di contratto. Es.5) Quinto anno di Polizza
Franchigia € 50
Nessun Sinistro pagato (anche parzialmente) nel corso di contratto. Es.6) Sesto anno di Polizza
Franchigia € 0
Nessun Sinistro pagato (anche parzialmente) nel corso di contratto. Es.7) Settimo anno di Polizza
Franchigia € 0
Viene pagato un Sinistro durante l’annualità della Polizza (la Franchigia dedotta sarà € 0) Es.8) Ottavo anno di Polizza
Franchigia € 150
Ad ogni Sinistro pagato la Franchigia tornerà ad avere l’importo iniziale di € 150,00.
ESEMPIO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA IN PERCENTUALE ALLA SOMMA ASSICURATA PER DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO:
Es.1) Somma assicurata € 100.000
Franchigia € 10% della somma assicurata (€ 10.000) Ammontare del danno stimato: € 10.000
Danno indennizzabile/risarcibile: € 0 (dedotta la Franchigia) Es.2) Somma assicurata € 100.000
Franchigia € 10% della somma assicurata (€ 10.000) Ammontare del danno stimato: € 20.000
Danno indennizzabile/risarcibile: € 10.000 (dedotta la Franchigia)
ESEMPIO DI SOMMA ASSICURATA DANNI AL FABBRICATO:
Somma assicurata Danni al Fabbricato € 100.000 Franchigia € 150
Ammontare del danno € 110.000
Danno risarcibile nei limiti della somma assicurata per i Danni al Fabbricato € 99.850 (dedotta la Franchigia)
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 10.000 Franchigia a carico dell’Assicurato € 150
ESEMPIO DI INDENNIZZO FORFETTARIO INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO:
Es.1) Somma assicurata Infortuni Domestici e del Tempo Libero € 500 La garanzia non prevede alcuna Franchigia
Persone Assicurate: 4
Persone presenti sullo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro: 4
Danno occorso: Frattura ossea ad una sola persona presente nello stato di famiglia dell’Assicurato
Ammontare del danno: qualunque importo Danno indennizzabile/risarcibile: € 500 Franchigia a carico dell’Assicurato € 0
Es.2) Somma assicurata Infortuni Domestici e del Tempo Libero € 1.000 La garanzia non prevede alcuna Franchigia
Persone Assicurate: 4
Persone presenti sullo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro: 4
Danno occorso durante uno stesso evento: due Fratture ossee distinte a due diverse persone presenti nello stato di famiglia dell’Assicurato, una per ogni singola persona
Ammontare del danno: prima persona qualunque importo Ammontare del danno: seconda persona qualunque importo
Danno indennizzabile/risarcibile: prima persona € 1.000 Danno indennizzabile/risarcibile: seconda persona € 1.000 Franchigia a carico dell’Assicurato € 0
ESEMPIO DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DELL’INDENNIZZO IN FUNZIONE DEL NUMERO DI PERSONE ASSICURABILI INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO:
Somma assicurata Infortuni Domestici e del Tempo Libero € 1.000 La garanzia non prevede alcuna Franchigia
Persone Assicurate: 1*
Persone presenti sullo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro: 4
Danno occorso: Frattura ossea ad una sola persona presente nello stato di famiglia dell’Assicurato
Ammontare del danno: qualunque importo
Danno indennizzabile/risarcibile: € 250 (1/4 di € 1.000) Franchigia a carico dell’Assicurato € 0
* Se il numero delle persone indicate in Polizza è diverso da quanto risulta nel certificato dello stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro, l’Indennizzo viene ridotto in maniera proporzionale in funzione del numero di persone assicurabili. Si rinvia a quanto disposto nell’Art 10.2 delle Condizioni Di Assicurazione.
ESEMPIO DI INDENNIZZO FORFETTARIO IN FUNZIONE DEL NUMERO DI PERSONE ASSICURABILI INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO:
Somma assicurata Infortuni Domestici e del Tempo Libero € 500 La garanzia non prevede alcuna Franchigia
Persone Assicurate: 4
Persone presenti sullo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro: 5 di cui una di 70 anni.
Danno occorso: Frattura ossea ad una sola persona presente nello stato di famiglia dell’Assicurato Ammontare del danno: qualunque importo
Danno indennizzabile/risarcibile: € 500 (4/4 di € 500 in quanto la persona di 70 anni al momento del sinistro non è assicurata)
Franchigia a carico dell’Assicurato € 0
ESEMPIO DI NUMERO MASSIMO DI EVENTI INDENNIZZABILI PER ANNUALITÀ ASSICURATIVA INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO:
Somma assicurata Infortuni Domestici e del Tempo Libero € 1.000 La garanzia non prevede alcuna Franchigia
Persone Assicurate: 4
Persone presenti sullo stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro: 4
- Primo danno occorso nell’annualità assicurativa: Frattura ossea ad una sola persona presente nello stato di famiglia dell’Assicurato
Ammontare del danno: qualunque importo Danno indennizzabile/risarcibile: € 1.000
- Secondo danno occorso nell’annualità assicurativa: Frattura ossea a due persone presenti nello stato di famiglia dell’Assicurato
Ammontare del danno: qualunque importo
Danno indennizzabile/risarcibile prima persona: € 1.000 Danno indennizzabile/risarcibile seconda persona: € 0.000
- Xxxxx danno occorso nell’annualità assicurativa: Frattura ossea ad una sola persona presente nello stato di famiglia dell’Assicurato
Ammontare del danno: qualunque importo
Danno indennizzabile/risarcibile: € 0 (la copertura è prestata per un massimo di due eventi per annualità assicurativa).
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) e 1894. Si rinvia all’Art. 12.11 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione nell’Art 12.10 nonché degli artt. 1898 e 1897 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il Fabbricato muti destinazione d’uso (ad es. da Abitazione civile ad esercizio commerciale).
6. Premi
Il premio potrà essere pagato in un’unica soluzione oppure con frazionamento rateale come concordato con la Compagnia in fase di stipula.
Nel caso di premio annuale, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, fornendone gli estremi all’Impresa, o in alternativa, con bonifico bancario sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto.
Se il contratto prevede un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti attraverso carta di credito non prepagata e pre-autorizzata. L’addebito delle rate successive alla prima verrà effettuato automaticamente 5 giorni prima della scadenza delle stesse. Nel caso in cui l’addebito non andasse a buon fine e il pagamento del premio dovuto non pervenisse entro i 5 giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quinto giorno successivo alla scadenza di rata. Nel caso in cui questo ulteriore tentativo di addebito non andasse a buon fine e non si provvedesse ad effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un terzo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di rata. Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili per i contratti Multirischio Abitazione ed in rate quadrimestrali per i contratti Formula Mutuo. L’onere aggiuntivo è pari all’8% del premio per i contratti Multirischio Abitazione ed al 5% per i contratti Formula Mutuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni Artt. 12.1 e 12.3.
Avvertenza: nel caso in cui il contratto sia vincolato a Terzi, quindi sia operante la Sezione 9, Art. 9.1 Formula Mutuo delle Condizioni di Assicurazione, in caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto Bancario, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’Assicurato può
Avvertenza: l’Impresa può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/
richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto.
iniziative di carattere commerciale.
7. Rivalse
Salvo il caso di dolo, l’Impresa rinuncia al diritto di Rivalsa che le compete, ai sensi dell’art.1916 del codice civile, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 2.3, 3.3 e 10.2.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: il Contraente può recedere dal contratto anticipando tempestivamente la comunicazione all’Impresa via mail o al numero verde 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro 60 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Xxxxx. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di ripensamento, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r al medesimo indirizzo entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del ripensamento. Si rinvia per i dettagli all’Art. 12.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Recesso in caso di sinistro: il contratto prevede inoltre a favore di ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dall’assicurazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso.
Qualora il contratto sia vincolato a Terzi, quindi sia operante la sezione 9 Art. 9.1 Formula Mutuo delle Condizioni di Assicurazione, Genertel si obbliga a comunicare per raccomandata all’Istituto, con preavviso di almeno 60 giorni, l’intenzione di recedere dal contratto nei casi di aggravamento di rischio previsti all’Art. 12.11, nonché ogni richiesta di variazione del contratto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, Genertel manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata, come previsto dall’Art.1901 del Codice Civile, o del 25° come previsto dall’Art. 12.1 delle Condizioni di Assicurazione.
È prevista nel corso di ogni annualità contrattuale una sola deroga alla risoluzione del contratto per inadempimento, nel caso in cui il cliente provveda al pagamento della rata entro e non oltre il 25° giorno dalla data di scadenza della stessa.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: per tutte le sezioni la denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La struttura liquidativa dell’Impresa è unica e direzionale, raggiungibile per posta (Genertel
S.p.A. - Via Stock, 2 34135 Trieste), al telefono al numero verde 000.00.00.00 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel operante dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, via fax allo 041.33.62.100 oppure via e-mail a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio a: Art. 8.3 “Gestione della vertenza per la garanzia Assistenza Legale”;
Art. 11.1 “Modalità di denuncia per le garanzie Danni al Fabbricato, Xxxxx al Contenuto, Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto, Furto e Rapina, Responsabilità Civile per Danni a Terzi e Formula Mutuo”;
Art. 11.3 “Modalità di denuncia per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero”
Art. 11.4 “Determinazione dell’ammontare del danno al Fabbricato per le garanzie Danni al Fabbricato e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto”;
Art. 11.5 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia Danni al Contenuto”; Art. 11.6 “Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia Furto e Rapina”;
Art. 11.7 “Anticipo indennizzi per le garanzie danni al Fabbricato, Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Xxxxxxxxx e Xxxxx al Contenuto”;
Art. 11.8 “Pagamento dell’indennizzo per le garanzie Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto, Danni da Alluvioni, Inondazioni o Xxxxxxxxx e Furto e Xxxxxx”;
Art. 11.9 “Liquidazione dei sinistri di responsabilità civile”.
Art. 11.10 “Liquidazione dell’Indennizzo per le garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero”. Avvertenza: per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.A. Si rinvia all’Art. 11.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A.
- Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-
11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (xxx.xxxxx.xx), oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/members_en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti. In caso di controversia afferente la garanzia assistenza legale, l’assicurato ha la facoltà di attivare la procedura dell’arbitrato (in conformità con quanto disposto dall’art. 174 del Codice delle Assicurazioni Private e con le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile) trasmettendone la richiesta a Genertel S.p.A. – Assistenza Legale – Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - fax 041.33.62.005 – e-mail: HYPERLINK “mailto:assistenzalegale@genertel. it” xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di controversie in materia assicurativa, Le ricordiamo la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Se la controversia riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. - Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax 041/00.00.000 – e-mail: HYPERLINK “mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx” xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. – Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste.
Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
14. Arbitrato
Per la garanzia assistenza legale è previsto l’arbitrato. Si rinvia all’Art. 8.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. Per altre garanzie non è previsto l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
GLOSSARIO
- Abitazione: il Fabbricato descritto in contratto, destinato a Dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
- Assicurato:
- il Proprietario dei beni assicurati per i Danni al Fabbricato, i Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Xxxxxxxxx, i Xxxxx al Contenuto, il Furto e la Rapina;
- il Contraente e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per le garanzie Responsabilità Civile, Assistenza Legale, Assistenza all’Abitazione e Infortuni Domestici e del Tempo Libero;
- Contenuto: mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l’attrezzatura per l’attività del tempo libero purché contenuto nei locali del Fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze. Sono esclusi veicoli a motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi;
- Contraente: la persona con la quale è stipulato il contratto;
- Fabbricato: l’intera costruzione edile indicata in contratto, compresi opere di fondazione o interrate, Fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquets, moquettes e simili, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, cantine, box, soffitte, piscine ad uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del Fabbricato e realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono ugualmente compresi installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, di allarme, ascensori, montacarichi, etc.) al servizio del Fabbricato e tutto ciò considerato immobile per natura o destinazione. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (ad es. Appartamento in condominio) la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia s’intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Sono esclusi il valore dell’area, parchi, alberi, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, affreschi e statue aventi valore artistico ed è escluso quanto definito come Contenuto;
- Franchigia: l’importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall’importo indennizzabile, che resta a carico dell’Assicurato;
- Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate per i seguenti caratteri:
- frattura composta quando i monconi di frattura permangono a contatto, mantenendo l’asse anatomico dell’osso,
- frattura scomposta e pluriframmentaria quando tra i monconi di frattura non vi è più contatto,
- frattura esposta quando il moncone osseo perfora l’epidermide,
- frattura multipla o plurifocale quando vi sia più di una frattura sullo stesso osso;
- Furto: impossessamento di cose mobili altrui, mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
- Indennizzo: importo liquidabile dalla Compagnia in base alle condizioni di assicurazione;
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- Impresa o Compagnia: Genertel S.p.A.;
- Lussazione: spostamento permanente di due superfici articolari che hanno perso, più o meno completamente i rapporti che esistono normalmente tra le due parti in relazione alla quale è seguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. Non sono ricomprese in tale ambito le sublussazioni;
- Nucleo familiare: l’intero insieme delle persone risultanti dal certificato di stato di famiglia dell’Assicurato;
- Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Genertel che prova il contratto di Assicurazione;
- Premio: il costo della polizza assicurativa ovvero l’ammontare dovuto dal Contraente a Genertel;
- Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- Rivalsa: l’azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a Terzi danneggiati;
- Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che resta a carico dell’Assicurato;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- Terzi: qualunque persona, eccetto:
a) coniuge, genitori, suoceri, figli del Contraente / Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente;
b) persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente / Assicurato.
Quando il Contraente / Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
* * *
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter mo- dificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. Genertel richiederà al Con- traente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via e-mail (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo copia- xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
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Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL CONTRATTO MULTIRISCHI ABITAZIONE - CASA - 79 ed. 02/16
TABELLA INDICATIVA DEGLI EVENTI E DELLE GARANZIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 2 Sezione 1 - FABBRICATI ASSICURABILI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4
Sezione 2 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4
Sezione 3 - GARANZIA DANNI AL CONTENUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6 Sezione 4 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO . . . . . . . pag. 6 Sezione 5 - GARANZIA FURTO E RAPINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 Sezione 6 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9 Sezione 7 - GARANZIA ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 10
Sezione 8 - GARANZIA ASSISTENZA LEGALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 12
Sezione 9 - FORMULA MUTUO (valida solo se indicata nel contratto) pag. 15
Sezione 10 - GARANZIA INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 15 Sezione 11 - IN CASO DI SINISTRO: DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18 Sezione 12 - NORME COMUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21
Sezione 13 - DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 25
Sezione 14 - ARTICOLI DI LEGGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27
TABELLA INDICATIVA DEGLI EVENTI E DELLE GARANZIE | |||
Garanzie Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto, Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto e Formula Mutuo | |||
Quali eventi sono assicurati | Cosa è assicurato e fino a quanto | Riferimenti in CGA | |
Accidentali | Fabbricato | Contenuto | |
Incendio Esplosione Implosione Scoppio Caduta di aeromobili Urto di veicoli stradali Onda sonica (es. da aeroplano) Fumo, gas o vapori Fuoriuscita di acqua condotta per rottura di impianti Caduta di ascensori o montacarichi | Somma assicurata del fabbricato | Somma assicurata del contenuto | Sezioni 2, 3 e 9 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici | Euro 2.500,00 per anno assicurativo | Sezioni 2 e 3 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro | |
Naturali | |||
Fulmine Grandine, vento | Somma assicurata del fabbricato | Somma assicurata del contenuto | Sezioni 2, 3 e 9 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Sovraccarico di neve | Sezioni 2 e 3 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro | ||
Alluvioni, inondazioni terremoto | Somma assicurata del fabbricato | Sezione 4 franchigia indicata in contratto, minimo Euro 7.500,00 in caso di alluvione, inondazione | |
Danni arrecati da terzi | |||
Atti vandalici Eventi sociopolitici | Somma assicurata del fabbricato | Somma assicurata del contenuto | Sezioni 2, 3 e 9 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Spese aggiuntive | |||
Spese di ricerca e riparazione per la fuoriuscita d’acqua | Euro 1.000,00 per sinistro | Sezione 2 | |
Demolizione, sgombero e trasporto | 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro | ||
Spese di alloggio | 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 100,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per sinistro | ||
Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto | 10% della somma assicurata | Sezione 3 | |
Spese di rifacimento dei documenti | Euro 1.500,00 per sinistro |
Garanzia furto e rapina | |||||
Cosa è assicurato e fino a quanto | Riferimenti in CGA | ||||
Quali eventi sono assicurati | Mobili, arredamento, vestiario, attrezzature, oggetti di uso personale | Gioielli, preziosi, argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, documenti, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte | Denaro | Danneggiamento al fabbricato e al contenuto a seguito di furto o rapina | Sezione 5 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
Furto e rapina in casa | Somma assicurata | Tenuti in cassaforte: Somma assicurata Fuori cassaforte: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 7.500,00 per singolo oggetto | 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro | 20% della somma assicurata | |
Furto e rapina nelle pertinenze | 10% della somma assicurata | ||||
Rapina e scippo fuori casa | Euro 500,00 per sinistro |
Garanzia Responsabilità civile per danni a terzi | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Danni arrecati a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato | Massimale assicurato | Sezione 6 franchigia decrescente di Euro 150,00 per sinistro |
(ad es. una tegola che cade dal tetto, un cornicione che si stacca…) | ||
Danni arrecati a terzi derivanti dalla conduzione del fabbricato | ||
(ad es. una vaso di fiori che cade dalla finestra, la lavatrice che spande | ||
e rovina il soffitto del vicino…) | ||
Xxxxx arrecati a terzi derivanti dalle attività non professionali della | ||
famiglia (ad es. andando in bicicletta o sciando urto qualcuno…) | ||
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, | ||
dell’utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali, agricole | 10% del | |
e di servizi di terzi (ad es. causo un danno al negozio sotto casa e | massimale | |
chiedono i danni materiali al negozio e alla merce e anche i danni per mancata apertura attività) | assicurato |
Garanzia Assistenza all’abitazione | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Invio di un idraulico | Euro 300,00 per sinistro | Sezione 7 |
Invio di un elettricista | ||
Invio di un fabbro | ||
Spese di albergo | Euro 250,00 per sinistro | |
Spese per rientro anticipato alla propria abitazione causa sinistro | Euro 500,00 per sinistro |
Garanzia Assistenza legale | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Assistenza di un avvocato | Euro 10.000,00 per annualità assicurativa | Sezione 8 |
Garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero | ||
Quali eventi sono assicurati | Quanto è assicurato | Riferimenti in CGA |
Fratture ossee | Euro 500,00/1000,00 pro capite per sinistro. Massimo 2 eventi per annualità assicurativa | Sezione 10 Nessuna Franchigia |
Lussazioni |
SEZIONE 1 - FABBRICATI ASSICURABILI
Art. 1.1 - Fabbricati assicurabili
L’assicurazione è prestata a condizione che:
- il Fabbricato ed il relativo Contenuto siano siti sul territorio italiano;
- il Fabbricato sia destinato ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- il Fabbricato non sia in fase di costruzione, sia in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione ed abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e Tetto in materiale incombustibile. L’armatura del Tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili, mentre nelle pareti esterne e nel Tetto è ammessa l’esistenza di Materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici. Dette condizioni devono valere anche per l’intero immobile in cui il Fabbricato è eventualmente collocato;
- l’intero immobile in cui il Fabbricato è eventualmente collocato, sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.
SEZIONE 2 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO
Cosa è assicurato
Art. 2. 1 - Danni al Fabbricato
Genertel indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da uno dei seguenti eventi:
A) Incendio al Fabbricato - Eventi base
a) Incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirlo o arrestarlo;
b) Esplosione, Implosione o Scoppio;
c) fulmine;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di meteoriti o satelliti;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere;
f) urto di veicoli stradali che non siano di proprietà o in uso dell’Assicurato e/o del Contraente;
g) fumo, gas o vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti al servizio del Fabbricato assicurato, oppure sviluppatisi a seguito di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione o Scoppio;
h) eventi atmosferici quali: grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Sono compresi i danni da bagnatura verificatisi all’interno del Fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche a seguito di lesioni o rotture provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;
i) atti vandalici ed eventi sociopolitici compiuti, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti di terrorismo e di sabotaggio.
B) Altri danni al Fabbricato - Eventi aggiuntivi
j) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato, considerati immobili per natura o destinazione nonché di pluviali e grondaie, comprese le eventuali spese di ricerca e riparazione.
Spese di ricerca e riparazione: Genertel rimborsa, con il limite di indennizzo di Euro 1.000,00 per Sinistro, le spese strettamente necessarie e connesse per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, con i relativi raccordi, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo, per demolire e ricostruire le parti del Fabbricato assicurato e le spese sostenute per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro.
k) scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati con il limite di euro 2.500,00 per anno assicurativo. Restano esclusi i danni da usura o manomissione;
l) sovraccarico di neve sul Tetto, che provochi il crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti del Fabbricato assicurato, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all’interno dei locali del Fabbricato assicurato;
m) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di rottura di congegni.
C) Spese aggiuntive
Genertel indennizza fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato e comunque con un massimo di Euro 10.000,00 per Sinistro:
n) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica o a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro indennizzabile. Non rientrano nel suindicato limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate al punto j) in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione;
o) il rimborso delle spese di alloggio, sino ad un massimo di Euro 100,00 al giorno e con il massimo di 30 giorni per Sinistro, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro indennizzabile.
Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia danni al Fabbricato, Genertel risponde dei danni materiali e diretti causati dal Contraente, anche se con colpa grave, qualora quest’ultimo conduca il Fabbricato assicurato in locazione e si renda civilmente responsabile ai sensi di legge e per gli effetti degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. “rischio locativo”).
Art. 2.2 -Colpa grave
In deroga all’Art.1900 del Codice Civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 2.3 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga che le compete, ai sensi dell’Art.1916 del Codice Civile, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Cosa non è assicurato
Art. 2. 4 - Esclusioni per la garanzia Danni al Fabbricato (Art. 2.1)
Genertel non indennizza i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- causati con dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, se il Contraente o Assicurato sono una persona giuridica;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;
- causati da gelo, umidità, Stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, Esplosione o Scoppio;
- da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, dalle cose mobili all’aperto, dalle coperture in genere di balconi e terrazze, dai fabbricati in legno o plastica, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e quanto in essi contenuto;
- da precipitazioni atmosferiche all’interno del Fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni o rotture provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati al punto h);
- di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
- alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o un’Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di imbrattamento del Fabbricato, ad eccezione di quelli verificatisi all’interno dei suoi locali;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate tranne quelli indicati all’Art. 2.1 Danni al Fabbricato al punto C) Spese aggiuntive e all’Art. 3.1 Danni al Contenuto alla voce Spese aggiuntive.
SEZIONE 3 - GARANZIA DANNI AL CONTENUTO
Cosa è assicurato
Art. 3. 1 - Danni al Contenuto
Genertel indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto del Fabbricato assicurato causati dagli eventi elencati all’Art. 2.1 Danni al Fabbricato, punti A) e B) con le relative limitazioni; restano escluse le sole spese di ricerca e riparazione previste al punto j).
La limitazione indicata all’Art. 2.1 Danni al Fabbricato, punto k), deve intendersi come limite unico e non cumulabile per le garanzie Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto se operanti entrambe. Genertel indennizza le spese di rifacimento dei documenti a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di contratto conseguente agli eventi previsti alla lettera A) dell’Art.
2.1 Danni al Fabbricato con il limite di Euro 1.500,00 per Sinistro.
Spese aggiuntive:
Genertel inoltre indennizza, fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il Contenuto, il rimborso delle spese per rimuovere, depositare presso Terzi e ricollocare il Contenuto assicurato ed illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile.
Art. 3.2 -Colpa grave
In deroga all’Art.1900 del Codice Civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell’Assicurato.
Art. 3.3 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga che le compete, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di xxxxxxx, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Cosa non è assicurato
Art. 3. 4 - Esclusioni per la garanzia Danni al Contenuto (Art. 3.1)
Vengono applicate tutte le esclusioni previste all’Art. 2.4 Danni al Fabbricato delle presenti Condizioni di Assicurazione.
SEZIONE 4 - GARANZIA DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI O TERREMOTO
Cosa è assicurato
Art. 4. 1 - Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto
La presente garanzia è destinata alla copertura dei danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da alluvioni, inondazioni o Terremoto.
A) Alluvioni, Inondazioni: Genertel indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal Fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini - naturali od artificiali- o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smottamento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera
violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
B) Terremoto: Genertel indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, subiti dal Fabbricato assicurato causati da Xxxxxxxxx, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Agli effetti della presente garanzia:
senza il periodo di carenza previsto;
- la copertura è operante per eventi di alluvione, inondazione o Terremoto iniziati dopo le ore 24 del 15° giorno successivo alla maggiore tra la data di decorrenza del contratto e quella di pagamento del Premio; al rinnovo delle annualità successive a quella di inserimento della garanzia, qualora il pagamento avvenga entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto, la garanzia sarà operante per l’intera durata del contratto,
in nessun caso Genertel pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della
(franchigia assoluta) e con i minimi indicati in contratto;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo, indicato in contratto, espresso come percentuale della somma assicurata
-
stessa annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro 500.000,00.
Cosa non è assicurato
Art. 4. 2 - Esclusioni per Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)
Sono esclusi i danni:
- causati da eruzioni vulcaniche, maremoti, tsunami, penetrazione di acqua marina, marea, mareggiate, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da alluvione, inondazione o Terremoto;
- causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da alluvione, inondazione o Terremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’alluvione, inondazione o Terremoto sui beni assicurati;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- di Sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Inoltre, per i soli eventi alluvione, inondazione sono esclusi i danni:
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’alluvione o dell’inondazione;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno. Inoltre, per il solo evento Terremoto sono esclusi i danni:
- a Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.
SEZIONE 5 - GARANZIA FURTO E RAPINA
Cosa è assicurato
Art. 5. 1 - Furto e Rapina
Genertel indennizza i danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento del Contenuto assicurato a seguito di:
A) Furto commesso con introduzione nei locali del Fabbricato, contenenti i beni assicurati, violandone i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento, uso fraudolento di chiavi autentiche, oppure anche attraverso finestre o porte finestre aperte quando nel Fabbricato si trovano persone;
B) Rapina avvenuta all’interno dei locali del Fabbricato, contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Per gli eventi sopra elencati Genertel prevede i seguenti limiti di indennizzo:
1) per i soli beni di seguito riportati non conservati in Cassaforte:
x. xxxxxxxx, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 7.500,00 per ogni singolo oggetto;
b. pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, esclusi i preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di Euro 7.500,00 per ogni singolo oggetto.
Affinché le cose assicurate possano essere considerate rinchiuse in Cassaforte, è inoltre necessario che l’autore del Furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi.
2) 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00 complessivi per quanto collocato nelle pertinenze anche staccate site negli spazi adiacenti al Fabbricato assicurato e limitatamente a: mobilio, arredamento, vestiario e attrezzatura;
3) 10% della somma assicurata con un massimo di Euro 1.000,00 per denaro.
Il Furto dei beni elencati ai punti 1) lettera a. e 3) del presente articolo è indennizzabile solo:
- in caso di Fabbricato adibito a Dimora abituale, se questo non è di notte disabitato da più di 45 giorni consecutivi;
- in caso di Fabbricato non adibito a Dimora abituale, se questo non è disabitato da più di 24 ore consecutive.
Se il Fabbricato costituisce Dimora non abituale dell’Assicurato l’indennizzo verrà effettuato con uno Scoperto del 30%.
Genertel inoltre indennizza :
C) danneggiamenti provocati al Fabbricato o al Contenuto assicurati, avvenuti nel commettere il Furto o la Rapina od anche solo nel tentativo di commetterli: 20% della somma assicurata per Sinistro;
D) Xxxxxx e Xxxxxx all’esterno del Fabbricato commessi sull’Assicurato o su altro Familiare convivente, purché di età superiore a 14 anni: Euro 500,00 per Sinistro.
Cosa non è assicurato
Art. 5. 2 - Esclusioni per la garanzia Furto e Rapina
Sono esclusi i danni:
- verificatesi in conseguenza di Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati, alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami;
- verificatesi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- verificatisi in conseguenza di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;
- di smarrimento o sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio anche se causati dall’autore del Sinistro;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o da: persone coabitanti con lo stesso, persone che occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i beni assicurati o con questi comunicanti, persone incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono, persone di cui l’Assicurato debba rispondere;
- causati o agevolati con dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata se l’Assicurato è una persona giuridica;
- indiretti.
SEZIONE 6 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI
Cosa è assicurato
Art. 6. 1 - Responsabilità civile proprietà
Genertel, nei limiti del massimale indicato in contratto, terrà indenne l’Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del Fabbricato assicurato.
L’Assicurazione comprende inoltre:
- i danni derivanti dagli spazi di proprietà dell’Assicurato adiacenti o pertinenti al Fabbricato anche se tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi posti negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato (c.d. “rc alberi”);
- i danni da responsabilità civile del Contraente (qualora sia proprietario del Fabbricato e lo dia in locazione o comodato) nei confronti del locatario (c.d. “rc del locatore”);
- i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del Fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.
Se l’assicurazione è stipulata per una porzione di Fabbricato, la garanzia comprende anche la quota di danno cui l’Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del Fabbricato di proprietà comune.
Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di Terzi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la copertura viene prestata fino al 10% del massimale di polizza.
Art. 6. 2 - Responsabilità civile conduzione e famiglia
Genertel, nei limiti del massimale indicato in contratto, terrà indenne l’Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, di danni involontariamente cagionati a Terzi per:
- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata, con esclusione dei rischi inerenti le attività professionali, per i rischi derivanti da:
A) Eventi legati alla conduzione:
- del Fabbricato assicurato;
- conseguenti ai lavori di sola ordinaria manutenzione del Fabbricato assicurato;
- del Fabbricato preso in locazione dall’Assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. “rc della vacanza”).
B) Eventi legati alla famiglia:
- tutte le attività non professionali come ad esempio: attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. “rc del capofamiglia”);
- proprietà di Animali domestici;
- responsabilità civile dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) degli addetti anche occasionalmente ai servizi domestici sofferti in occasione di lavoro o servizio.
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di Terzi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la copertura viene prestata fino al 10% del massimale di polizza.
Cosa non è assicurato
Art. 6. 3 - Esclusioni per le garanzie Responsabilità civile proprietà e Responsabilità civile conduzione e famiglia (Artt. 6.1 e 6.2)
La garanzia non comprende:
- la responsabilità per cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia per qualunque motivo;
- la responsabilità del conduttore del Fabbricato nei confronti del proprietario. La garanzia inoltre non è operante per i danni:
- cagionati con dolo dell’Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- verificatisi in conseguenza di alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni;
- derivanti da esercizio nel Fabbricato di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite;
- da Furto;
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- derivanti dall’esercizio della caccia;
- derivanti da proprietà e/o uso di cani e animali da sella;
- derivanti da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- derivanti dall’impiego di veicoli e rimorchi, per cui è obbligatoria l’assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- da gelo, umidità, Stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- verificatesi in occasione di partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, limitatamente a chi supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
- derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- derivanti da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- derivanti da rigurgito di fognature.
SEZIONE 7 - GARANZIA ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
Cosa è assicurato
Art. 7. 1 - Assistenza all’Abitazione
La Struttura Organizzativa Europ Assistance eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:
A. Invio di un idraulico per emergenza in caso di:
A.1) allagamento o infiltrazione nell’Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell’impianto idraulico;
A.2) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
A.3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
B. Invio di un elettricista per emergenza in caso di:
B.1) mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’Abitazione;
B.2) guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
C. Invio di un fabbro per emergenza in caso di:
C.1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’Abitazione;
C.2) scasso di Fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’Abitazione.
Relativamente ai punti A), B) e C), la Struttura Organizzativa Europ Assistance tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino a un massimo di Euro 300,00, restando comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono prestate, inoltre, le seguenti garanzie:
D. Spese di albergo: qualora l’Abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti A), B) o C) del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa Europ Assistance provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per Sinistro di Euro 250,00;
X. Xxxxxxx anticipato: qualora l’Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50 km dal comune di residenza e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti A), B) o C) del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa Europ Assistance fornirà a proprie spese, fino a un massimo complessivo per Sinistro di Euro 500,00, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). Nei casi in cui l’Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. La prestazione non opera se l’Assicurato non presenta un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.
Tutte le assistenze sono prestate non più di due volte nell’annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Cosa non è assicurato
Art. 7. 2 - Esclusioni per la garanzia assistenza all’Abitazione (Art. 7. 1)
Il diritto alle garanzie assistenza decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa Europ Assistance al verificarsi del Sinistro.
Relativamente alle garanzie descritte nell’Art. 7.1 sono inoltre esclusi:
A.1) e A.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell’Assicurato;
A.3): tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici;
B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o imperizia dell’Assicurato; B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Abitazione a monte del contatore.
Inoltre la garanzia non è operante per i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’ Assicurato;
- causati con dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, se il Contraente o Assicurato sono una persona giuridica;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- certificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni.
SEZIONE 8 - GARANZIA ASSISTENZA LEGALE
Cosa è assicurato
Art. 8. 1 - Assistenza legale
Genertel assume a proprio carico, ove le ragioni dell’Assicurato risultino fondate, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede stragiudiziale, per la tutela dell’Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nell’ambito della vita privata e nell’attività extraprofessionale. La copertura assicurativa riguarda unicamente i danni dipendenti da responsabilità extracontrattuale di Terzi (eccetto i casi previsti dall’Art. 8.2 Esclusioni per la garanzia Assistenza legale), derivante da fatti volontari o involontari. La compagnia assume a proprio carico la tutela penale dell’assicurato (esclusivamente per i reati colposi) qualora l’assicurato sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di un Sinistro avvenuto durante la vita privata ovvero nelle attività extraprofessionali. La garanzia vale per controversie aventi a oggetto fatti originati durante il periodo di efficacia del contratto. Qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. La garanzia vale solo per le richieste di attivazione della presente copertura pervenute a Genertel, entro sei mesi dalla scadenza dell’annualità contrattuale in cui il Sinistro si è verificato.
Il massimale di polizza si riferisce all’annualità assicurativa ed è unico per ciascun evento denunciato.
L’Assistenza legale non si applica per la garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Sezione 4 Art. 4.1).
Cosa non è assicurato Art. 8. 2 - Esclusioni della garanzia Assistenza legale La garanzia non è operante nelle ipotesi che seguono:
A. esistenza di altre coperture assicurative:
- quando l’assistenza giudiziale è garantita in base agli Artt. 6.1 Responsabilità civile proprietà e 6.2 Responsabilità civile conduzione e famiglia;
B. in tutti i casi non ricompresi nella copertura indicata dall’art 8.1, fra i quali, ad esempio:
- vertenze passive in cui all’Assicurato vengano richiesti danni da terzi, in sede stragiudiziale o giudiziale;
- violazioni amministrative, ivi comprese l’opposizione alle infrazioni al codice della strada e a ingiunzioni prefettizie o di altra autorità;
- vertenze relative a rapporti contrattuali, eccetto le controversie o le pretese derivanti da eventi di riparazione o manutenzione dell’immobile coperto dalla polizza commissionati dall’Assicurato (sono esclusi i vizi di costruzione);
- per recupero di crediti;
- in caso di controversie ove le ragioni giuridiche dell’Assicurato nei confronti della controparte non appaiano fondate;
C. inoltre nei seguenti casi:
- controversie ove la controparte sia l’Impresa;
- controversie su rapporti patrimoniali e personali tra coniugi - comprese quelle per separazione, scioglimento o annullamento di matrimonio, divorzio, affidamento figli - e violazioni di diritti di famiglia e successione;
- controversie su rapporti condominiali e di vicinato, con l’eccezione delle vertenze relative al risarcimento di danni a persone e cose derivanti da infiltrazioni, esecuzione di lavori negli appartamenti vicini e simili;
- violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o intenzionale dell’Assicurato, o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse;
- controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
- per danni di immagine o lesioni all’onore;
- proposizione di querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela (la copertura opera, invece, per la costituzione di parte civile nei processi procedibili d’ufficio);
- fatti originati dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l’assicurazione, ove l’Assicurato non sia un soggetto estraneo alla circolazione (pedone, utente di ciclo o proprietario del fabbricato del bene mobile o immobile danneggiati, ecc.);
- per fatti avvenuti durante la partecipazione ad eventi sportivi organizzati, gare o tornei anche amatoriali ovvero per attività sportiva a livello agonistico;
- per fatti derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
D. controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non
identificabile o per la quale non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
- alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell’acqua piovana;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni.
Infine la garanzia non opera qualora la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo pari o inferiore a Euro 300,00.
Come richiedere la garanzia e come verrà gestita la pratica
Art. 8. 3 - Gestione della vertenza per la garanzia assistenza legale
L’Assicurato che desidera attivare la garanzia Assistenza Legale deve inviare una richiesta scritta a Genertel.
In tale richiesta l’assicurato, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, deve indicare in maniera dettagliata l’evento accaduto, i dati delle persone coinvolte, i mezzi di prova nonché i danni subiti (se possibile allegando documentazione atta alla quantificazione degli stessi).
Dopo aver ricevuto questa comunicazione:
a) l’Impresa svolge ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo, ove lo stesso abbia subito un danno ricompreso nella garanzia. L’Impresa può richiedere la collaborazione diretta dell’Assicurato e può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti fiduciari. L’Assicurato è tenuto a collaborare con l’Impresa nella suddetta attività, fornendo a sue spese alla medesima, ogni opportuna documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultino con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato nel periodo di vigenza del contratto.
b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l’intervento di un esperto del settore, l’Impresa propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In questo caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal fiduciario proposto dall’Impresa, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa autorizzazione dell’Impresa stessa. Il costo del fiduciario, designato o autorizzato dall’Impresa, rimane integralmente a carico dell’Impresa nei limiti di quanto previsto dai punti d), e) ed f).
Eventuali spese di domiciliazione non saranno imputabili all’impresa qualora l’assicurato scelga un legale di foro differente da quello di residenza ovvero del foro competente per la causa.
Eventuali legali, periti, consulenti esterni devono essere preventivamente autorizzati dall’impresa. L’impresa non si riterrà in ogni caso responsabile dell’operato dei legali e dei periti.
c) Il fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l’autorizzazione dell’Impresa, in mancanza della quale quest’ultima non è tenuta al pagamento o al rimborso delle spettanze del fiduciario per spese, diritti e onorari. È sempre cura del fiduciario ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere acconti per diritti, onorari e spese diverse dalle anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale.
d) In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale, di un importo in favore dell’Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del fiduciario. Di conseguenza l’Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna
Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità
somma integrativa in favore di quest’ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale.
gli onorari e
e CPA, verranno liquidati dall’Impresa nei limiti del massimale previsto in polizza.
concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del fiduciario saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, nel minimo dei parametri ministeriali previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi, al momento della loro liquidazione . In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA
e) In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale,
le spese del fiduciario saranno a carico dell’Impresa nei limiti del 15 % del risarcimento concretamente ipotizzabile in relazione al danno subito e all’attribuzione di responsabilità e comunque entro il limite massimo di euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA).
In caso di soccombenza le spese legali dovranno essere calcolate dal fiduciario
f) In caso di esito negativo della fase giudiziale le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il massimale indicato in polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte dal massimale previsto in polizza.
secondo il minimo dei parametri ministeriali, previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi, al momento della loro liquidazione e comunque fino a concorrenza del massimale di polizza.
g) Qualora l’Assicurato fruisca dell’assistenza legale per la propria difesa in sede penale restano escluse dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali.
restano a carico dell’assicurato, nel caso in cui lo stesso abbia già intrapreso la causa.
I costi del fiduciario revocato
h) Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il fiduciario e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nel caso in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno.
fino a concorrenza di Euro 1.000,00.
in parte dalla controparte, saranno rimborsate, alla conclusione della pratica risarcitoria,
Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o
i) L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria.
di assistenza legale
Nel caso in cui l’Impresa ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura
j) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere d), e), f), h),e i) l’Impresa è tenuta a liquidare al fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute e all’Assicurato le spese peritali, l’Impresa provvederà alla liquidazione, nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare parcella o documentazione di spesa.
k)
l’assicurato ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale
nemmeno nella fase preliminare stragiudiziale, oppure nel caso in cui non si ritenga di autorizzare il fiduciario alla proposizione di un’azione giudiziaria,
per valutare se sussista o meno un apprezzabile fondamento delle ragioni che egli vuole far valere nei confronti della controparte. L’arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo ove dovrebbe essere avviata la vertenza. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo.
anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente
Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il fiduciario nominato
l) L’impresa avverte l’assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di avvalersi della procedura arbitrale.
m)
Se ciò non fosse possibile, le spese di mediazione saranno rimborsate dall’Impresa unitamente agli onorari del fiduciario, in misura non eccedente il 10% dell’importo recuperato, oltre al CPA e all’IVA. Nel caso in cui l’Assicurato e il fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il fiduciario solo delle spese e non degli onorari.
SEZIONE 9 - FORMULA MUTUO
(valida solo se indicata nel contratto) Art. 9. 1 - Formula mutuo
Con questa formula il contratto è operante esclusivamente per i danni materiali e diretti al Fabbricato conseguenti agli eventi previsti al punto A) Incendio al Fabbricato - Eventi base dell’Art. 2.1 Danni al Fabbricato. Nessun’altra garanzia può essere applicata al contratto. Si applicano pertanto la Sezione 12 Definizioni, il punto A) dell’Art. 2. 1, gli Artt. 1.1, 2.2, 2.3, 2.4,
11.1, 11.4, 11.7, 11.8 e la Sezione 12 Norme Comuni, tranne l’articolo 12.7. Inoltre:
- in deroga all’Art. 12.1, la durata del contratto è pari al numero intero di anni indicato in contratto allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo; se è previsto un frazionamento del Premio, in caso di mancato pagamento di una delle rate, la Compagnia invierà al vincolatario una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata. In caso di mancato pagamento degli importi di Premio dovuti entro il 30° giorno dalla data di invio della raccomandata, la copertura sarà considerata sospesa fino all’effettivo pagamento dell’importo dovuto;
- il Premio può essere pagato in un’unica soluzione oppure con frazionamento rateale, qualora previsto. In questo caso gli importi di rata devono essere corrisposti entro il primo anno di copertura come concordato in fase di stipula;
- in deroga all’Art. 11.7, Genertel si obbliga a pagare gli indennizzi all’Istituto a favore del quale è indicato il vincolo, purché il Contraente abbia pagato regolarmente le rate, qualora previste in contratto ed il vincolo sia ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo vantato. In ogni altro caso gli indennizzi verranno pagati all’Assicurato.
Genertel si obbliga a comunicare per raccomandata all’Istituto, l’intenzione di recedere dal contratto nei casi di aggravamento di rischio previsti all’Art. 12.10, nonché ogni richiesta di variazione del contratto con preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto Bancario, la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto, indicando eventualmente il nuovo beneficiario.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R=(P/1.2225)*((N-K)/N))
dove:
R= importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 22,25%); P= Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N= durata originaria del Mutuo espresso in mesi interi;
K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi.
SEZIONE 10 - GARANZIA INFORTUNI DOMESTICI E DEL TEMPO LIBERO
Cosa è assicurato
Art. 10.1 - Infortuni Domestici e del Tempo Libero
Genertel indennizza l’Assicurato ed i componenti del suo Nucleo familiare per gli infortuni verificatisi nell’ambito della vita domestica e del tempo libero durante lo svolgimento di attività ordinarie, che abbiano causato una Frattura ossea o una Lussazione (Art. 10.1.1).
devono intendersi le normali attività del tutto estranee, per
- Per attività domestiche devono intendersi quelle attività svolte all’interno dell’Abitazione indicata in polizza, nelle relative pertinenze e negli spazi adibiti a giardino o a cortile che circondano l’Abitazione delimitati da recinzioni. Nel caso di immobili con più unità abitative sono compresi anche gli spazi comuni condominiali.
- Per attività del tempo libero
circostanze di tempo, modo e luogo, all’esercizio di qualsiasi professione o mestiere a cui ci si dedichi abitualmente. Non sono dunque compresi gli infortuni derivanti da attività svolte con carattere di professionalità o comunque a scopo di lucro, nonché quelli causati da attività svolte in violazione a norme di legge, (ovvero da attività di norma svolte professionalmente da imprese – installazione e manutenzione impianti elettrici, idrici, igienici, dipintura pareti esterne ecc.) fermo quanto previsto nel capitolo “Esclusioni per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero” (Art. 10.3).
Art. 10.1.1 - Fratture ossee e Lussazioni indennizzabili
La Compagnia, qualora un Infortunio causi all’Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare una delle lesioni di seguito riportate, corrisponde l’Indennizzo forfettario previsto in contratto:
Fratture ossee
Capo (Teca cranica – Massiccio facciale)
Teca cranica: tutti i tipi di Frattura della teca cranica
Massiccio facciale: tutti gli tipi di Fratture del massiccio facciale
Tronco (scheletro del torace – esclusa colonna vertebrale)
Clavicola – Scapola – Sterno: tutti i tipi di Fratture di clavicola, scapola, sterno
Costole: Frattura di una o più costole
Xxxxxxx vertebrale (escluso il tratto sacrale e il coccige)
Frattura del corpo/anello vertebrale; Fratture di uno o più processi traversi o spinosi o del peduncolo della vertebra e tutti i tipi di Fratture relative alla colonna vertebrale
Arti superiori
Xxxxx – Ulna – Radio: tutti i tipi di Fratture singole o multiple
Ossa della mano (carpo e metacarpo escluse le ossa delle dita): Frattura di uno o più ossa che compongono il carpo e/o il metacarpo
Ossa delle dita: Frattura di almeno 3 falangi
Ossa del bacino – tratto sacrale della colonna vertebrale
Anca e/o coccige: Frattura che necessiti o meno di intervento chirurgico
Tratto sacrale della colonna vertebrale: Frattura del corpo/anello vertebrale, Fratture di uno o più processi traversi o spinosi o del peduncolo e tutti gli altri tipi di Fratture
Arti inferiori
Femore: tutti i tipi di Fratture del femore
Rotula: Frattura della rotula che necessiti o non necessiti di intervento chirurgico
Tibia – Perone: tutti i tipi di Frattura
Ossa del piede (escluse le ossa delle dita): Frattura di una o più ossa che necessiti o non necessiti di intervento chirurgico
Ossa delle dita del piede: Frattura di almeno tre falangi
Lussazioni Anca Ginocchio Polso o gomito
Caviglia o spalla
Art. 10.2 - Ambito di operatività
calore e di freddo e le folgorazioni.
considerati Infortuni e compresi nell’assicurazione anche le conseguenze dei colpi di sole, di
se il numero delle stesse è correttamente esplicitato in Polizza. Sono
La garanzia è operante per i soli casi di Fratture ossee e Xxxxxxxxxx, conseguenti ad Infortunio, occorsi all’Assicurato ed alle persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia al momento del sinistro
allo stesso evento.
Nel caso di Infortunio indennizzabile, la Compagnia corrisponde un rimborso forfettario pari alla somma assicurata indicata in polizza ed indennizza tale importo per ogni danneggiato assicurato, incluso nello stato di famiglia del Contraente, se l’Infortunio occorso è riconducibile
Se il numero delle persone indicate in Polizza è diverso da quanto risulta nel certificato dello stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro, l’Indennizzo verrà ridotto in maniera
La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa.
possibilità di cumulo.
uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza
L’importo liquidabile in caso di più lesioni, riguardanti il singolo Assicurato e conseguenti ad
proporzionale in funzione del numero di persone assicurabili.
Sono compresi in garanzia tutti gli eventi non espressamente esclusi, aventi le caratteristiche
La
garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante
richieste dalla definizione di Infortunio e che causano Fratture o Lussazioni. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile).
i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri.
La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano.
In caso di decesso dell’Assicurato per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Art. 10.2.1 - Rinuncia all’azione di Rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell’Infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.
Cosa non è assicurato
Art. 10. 3 - Esclusioni per la garanzia Infortuni domestici e del tempo libero
viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio;
dall’Art. 10.2;
pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) salvo quanto previsto
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni conseguenti a:
-
-
- viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto in qualità di passeggero su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclub, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali, per esempio, deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- partecipazioni a corse e gare (e alle relative prove ed allenamenti) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore;
- uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato, compiuti i 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 6 mesi; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- partecipazioni a regate veliche;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente e quindi alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al terzo grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, arrampicata libera (free-climbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al terzo grado, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, kite-surf, snow-kite, sci acrobatico e sci estremo, snow-bord estremo, bob-sleigh (xxxxx-slitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;
- partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) se organizzate da Federazioni Sportive o Enti Sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) relative ai seguenti sport: baseball, calcio, calcetto, pallavolo, beach-volley, pallacanestro, sci e snow-board non estremi, ciclismo, sport equestri e hockey (nelle sue varie forme), pattinaggio,. Tuttavia, qualora l’Infortunio si verifichi in tali casi e l’Assicurato sia di età inferiore a 18 anni, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo in misura ridotta del 50%;
- stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e allucinogene e simili;
- conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra ed insurrezione salvo quanto previsto dall’Art. 10.2.
Sono infine esclusi dall’assicurazione gli infortuni per coloro che svolgono servizio militare.
Art.10.4 – Limiti di età e persone assicurabili
Le persone che alla data di decorrenza del contratto abbiano compiuto il 68° anno d’età non sono assicurabili. Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 68° anno di età durante il periodo di validità del contratto la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia qualsiasi modifica del numero di componenti del Nucleo familiare entro l’annualità assicurativa in cui si verifichi tale variazione. Qualora in occasione di un sinistro denunciato a termini di polizza venga diagnosticata per la prima volta l’osteoporosi o un tumore alle ossa, l’assicurazione resterà valida solo per tale sinistro.
SEZIONE 11 - IN CASO DI SINISTRO: DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Come denunciare un Sinistro
Art. 11.1 - Modalità di denuncia per le garanzie Danni al Fabbricato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1), Furto e Rapina (Art. 5.1), Responsabilità Civile per Xxxxx a Terzi (Artt. 6.1 e 6.2) e Formula Mutuo (Art. 9.1)
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sinistro deve:
a) fare quanto è nelle sue possibilità per evitare o limitare il danno (secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile “ Obbligo di salvataggio”);
b) darne avviso a Genertel entro 3 (tre) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza, indicando in maniera circostanziata le modalità del Sinistro, le cause presunte, l’entità approssimativa del danno;
c) inviare a Genertel entro 5 (cinque) giorni dall’avviso del Sinistro una descrizione dettagliata del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, dei beni coinvolti e delle generalità. Indicare l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni od autorità intervenute, ed ogni altro dato rilevante. Predisporre e trasmettere all’Impresa un elenco dettagliato dei danni subiti / provocati con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati al momento del Sinistro;
d) in caso di Sinistro causato da Incendio, Esplosione, Scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale deve essere fatta denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere tempestivamente trasmessa all’Impresa;
e) conservare le tracce e i residui del Sinistro, mantenendo invariato lo stato delle cose al momento dello stesso fino all’ispezione da parte di un incaricato dell’Impresa, senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, fatte salve le riparazioni di prima urgenza;
f) deve dare dimostrazione sia nei confronti dell’Impresa sia dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, mettendo comunque a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g) denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare se legalmente possibile la procedura di ammortamento.
L’inadempimento degli obblighi elencati ai punti a), b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Nel caso di sinistri per cui venga richiesta l’attivazione della garanzia relativa alla responsabilità civile danni a Xxxxx, l’Assicurato deve comunque rispettare le modalità ed i termini di denuncia previsti alle lettere b) e c).
In ogni caso l’Assicurato, a pena di decadenza del diritto di garanzia, deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite l’Ufficiale giudiziario entro 5 (cinque) giorni dalla notifica. L’Assicurato è responsabile verso l’Impresa di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi in caso di Sinistro.
L’Impresa si avvarrà, per la quantificazione dell’entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.
Art. 11. 2 - Modalità per la richiesta di Assistenza all’Abitazione (Art. 7. 1)
L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, al numero verde:
800-99.77.98
Per chiamate dall’estero dovrà invece comporre i seguenti numeri telefonici:
+39-02-58.28.67.89 oppure +39-02-58.24.55.00
Oppure può inviare un fax al numero:
+39-02-58.47.72.01
Nella richiesta l’Assicurato dovrà indicare: nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico del luogo in cui si trova, numero del presente contratto preceduto dalla sigla tvca, tipo di assistenza richiesta.
Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che potrà richiedere all’Assicurato (che è tenuto a fornirla integralmente) ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell’assistenza: in ogni caso sarà necessario inviare gli originali delle fatture e ricevute giustificative delle spese.
Art. 11.3 - Modalità di denuncia per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero (Art. 10.1)
La denuncia dell’Infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e dall’attività svolta in quel momento, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’Art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art.1915 del Codice Civile.
I documenti da consegnare alla Compagnia necessari per ottenere l’Indennizzo forfettario sono, oltre alla denuncia di sinistro anche: certificato medico, certificato di stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro e referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli elencati sopra non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.
Come viene liquidato il Sinistro
Art. 11.4 - Determinazione dell’ammontare del danno al Fabbricato per le garanzie Danni al Fabbricato (Art. 2.1) e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)
L’ammontare del danno si determina secondo il Valore a nuovo, cioè stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate, sempre secondo il preesistente tipo e genere, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo il valore dell’area.
Qualora la stima del costo di riparazione sia superiore a quanto stimato per la ricostruzione, si considererà quest’ultima nella quantificazione del danno.
Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione salvo che non sia superiore al costo di rimpiazzo dei beni stessi, sempre secondo il preesistente tipo e genere.
Il diritto al pagamento dell’indennizzo a Valore a nuovo è subordinato all’effettiva riparazione o ricostruzione del Fabbricato assicurato, che deve avvenire al più tardi entro 12 (dodici) mesi dall’evento, salvo che si dimostri la forza maggiore. Se ciò non avviene Genertel limita l’indennizzo al valore di ricostruzione al momento del Sinistro (calcolato cioè in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e ad ogni altra circostanza concomitante). Resta esclusa dal suddetto limite di indennizzo la sola garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto Art. 4.1.
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno indennizzate esclusivamente per la
garanzia Danni al Fabbricato, fino alla concorrenza dalla somma indicata all’Art. 2.1 al punto
C) spese aggiuntive.
Art. 11.5 - Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia Danni al Contenuto (Art. 3.1)
L’ammontare del danno viene determinato come la spesa stimata per la riparazione dei beni danneggiati o per il rimpiazzo dei beni distrutti secondo il Valore a nuovo al netto di eventuali recuperi.
Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione, salvo che non sia superiore al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi o equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.
Per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del Sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Per i documenti l’ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.
Per i titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento ,e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Art. 11.6 - Determinazione dell’ammontare del danno per la garanzia Furto e Rapina (Art.5.1)
L’ammontare del danno per i beni sottratti o distrutti è dato dal valore che avevano al momento del Sinistro (valore corrente) ovvero in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro.
Per le raccolte e collezioni l’Impresa risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.
Per i documenti l’ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.
Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
L’indennizzo verrà effettuato con uno Scoperto del 30% se il Fabbricato non costituisce Dimora abituale dell’Assicurato oppure se al momento del Sinistro non sussistono le condizioni previste dalla definizione di Abitazione protetta come dichiarato.
Se operanti sia la Franchigia che lo Scoperto l’indennizzo verrà effettuato previa deduzione della percentuale di Scoperto con il minimo dell’importo della Franchigia.
L’Assicurato ha l’obbligo, non appena abbia notizia del recupero totale o parziale dei beni sottratti, di informare subito l’Impresa. Se il danno è già stato liquidato, l’Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto; se l’Assicurato non esercita questa facoltà, l’Impresa subentra nella proprietà dei beni.
Art. 11.7 - Anticipo indennizzi per le garanzie Danni al Fabbricato (Art.2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1) e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)
Previa presentazione dei documenti giustificativi ed a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso, l’Assicurato può richiedere anticipi di indennizzo all’Impresa quando si verificano le seguenti condizioni:
- l’ammontare prevedibile dell’indennizzo complessivo è di almeno di Euro 20.000,00;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx.
Tali anticipi, in misura non superiore al 50% del probabile indennizzo, stimato sulla base delle ispezioni peritali ed ad altre risultanze acquisite, vengono corrisposti ricevuta la necessaria documentazione salvo conguaglio. L’Impresa ha comunque diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.
Art. 11.8 - Pagamento dell’indennizzo per le garanzie danni al Fabbricato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1 ), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1), Furto e Rapina (Art. 5.1)
Genertel, verificata l’operatività della garanzia e la titolarità dell’interesse assicurato, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, provvede al pagamento dell’indennizzo dopo aver dedotto la Franchigia o lo Scoperto, sempreché non sia stata fatta opposizione. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro, tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del Sinistro. In tutti i casi in cui sia stato aperto un procedimento penale in relazione al Sinistro l’Impresa, ha la facoltà, prima di liquidare il Sinistro, di richiedere il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale.
Art. 11.9 - Liquidazione dei sinistri di responsabilità civile (Art. 6.1)
In caso di Sinistro Genertel, accertata la risarcibilità del danno, liquida al danneggiato quanto a lui dovuto dall’Assicurato civilmente responsabile, detratta la Franchigia.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel si riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando - ove occorra - legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
Genertel non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Genertel conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Art.11.10 – Liquidazione dell’Indennizzo per le garanzia Infortuni domestici e del tempo libero (Art.10.1)
Ricevuta la documentazione attinente al sinistro, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso per appurare la risarcibilità del danno, la Compagnia provvede a liquidare l’Indennizzo forfettario fisso indicato in polizza.
L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici ed ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. La Compagnia si riserva dunque la facoltà di far sottoporre il Contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia ad accertamenti medici e di farsi inviare, laddove richiesto, la documentazione medica in originale (x.xx. certificato redatto da un Pronto Soccorso Pubblico, eventuale scheda intervento del 118 ecc.) per verificare l’Infortunio denunciato.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Ogni Indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro, tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del Sinistro.
Per la liquidazione dell’Indennizzo forfettario a seguito di Frattura ossea è necessario che la Frattura venga diagnosticata entro 15 giorni dalla data dell’Infortunio. Inoltre la diagnosi deve essere certificata da esame radiografico effettuato in un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura. La Lussazione è indennizzabile solo se viene eseguito esame radiografico prima della riduzione e a condizione che la riduzione venga effettuata in istituto di cura da un medico. Non potrà essere in ogni caso indennizzata la Lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).
SEZIONE 12 - NORME COMUNI
Art. 12. 1 - Durata del contratto
Il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, il Contraente è quindi libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra compagnia.
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del Premio sia stato effettuato, la copertura è operante dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto e la data del pagamento del Premio o della prima rata di Premio, e termina alle ore 24 del giorno di scadenza, senza il periodo di tolleranza previsto
dall’Art.1901 del Codice Civile. Genertel tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre il suddetto termine al pagamento del Premio o della prima rata di Premio della nuova proposta di rinnovo predisposta da Genertel, come previsto dall’art. 12.7 delle Condizioni di Contratto.
Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento rateale, Genertel manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata, come previsto dall’Art.1901 del Codice Civile.
In caso di mancato pagamento degli importi di Premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza della rata, il contratto verrà risoluto per inadempimento. È prevista nel corso di ogni annualità contrattuale una sola deroga alla risoluzione del contratto per inadempimento, nel caso in cui il cliente provveda al pagamento della rata entro e non oltre il 25° giorno dalla data di scadenza della stessa.
Art. 12. 2 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il Premio previsto o la prima rata di Premio (come da Art. 12.1) ed inviare gli eventuali documenti richiesti a Genertel. Il Premio complessivo è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati tramite carta di credito non prepagata e pre-autorizzata, comunicandone gli estremi all’Impresa. In alternativa il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario, sul conto corrente di volta in volta fornito dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto.
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del Premio, riservandosi la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L’inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell’Art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Art. 12. 3 - Pagamento dei premi
Il premio potrà essere pagato in un’unica soluzione oppure con frazionamento rateale come concordato con la Compagnia in fase di stipula. Nel caso di Premio annuale, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all’Impresa, o in alternativa, con bonifico bancario sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto. Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti attraverso carta di credito non prepagata e pre-autorizzata. L’addebito delle rate successive alla prima verrà effettuato automaticamente 5 giorni prima della scadenza delle stesse. Nel caso in cui l’addebito non andasse a buon fine e il pagamento del premio dovuto non pervenisse entro i 5 giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quinto giorno successivo alla scadenza di rata. Nel caso in cui questo ulteriore tentativo di addebito non andasse a buon fine e non si provvedesse ad effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un terzo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di rata.
Art. 12. 4 - Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo di euro 150,00 per Sinistro che resta a carico dell’Assicurato salvo sia prevista una percentuale di Scoperto.
In assenza di sinistri pagati, anche parzialmente, è prevista una diminuzione progressiva dell’importo iniziale di Franchigia pari a Euro 50 per ogni annualità assicurativa, successiva alla prima. Il livello minimo di Franchigia sarà pari a euro 0 (zero). Ad ogni Sinistro pagato, anche parzialmente, la Franchigia, all’annualità successiva, ritornerà all’importo iniziale di Euro 150,00. La diminuzione progressiva della Franchigia non si applica alla Sezione 9 - Formula Mutuo Art. 9.1. Le garanzie Assistenza dell’Abitazione (Art. 7.1), Assistenza Legale (Art. 8.1) e Infortuni Domestici e del Tempo Libero (Art 10.1), non sono soggette a Franchigia. La garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto non è soggetta alla suddetta Franchigia ma ad una specifica Franchigia indicata in contratto che non prevede diminuzione progressiva.
Art. 12. 5 - Massimali e Somme assicurate
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non sono specificati massimali/somme assicurate.
Le garanzie Danni al Fabbricato (Art.2.1), Danni al Contenuto (Art.3.1), Xxxxx e Rapina (Art.5.1), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1) si intendono prestate “a Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’Art.1907 del Codice Civile.
Art. 12. 6 - Diritto del Contraente al ripensamento
Il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione all’Impresa via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro 60 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Xxxxx. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti con lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al Contraente il Premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.
Art 12.6.1 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti potrà recedere dall’Assicurazione, dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione. Genertel restituirà la parte di Premio non usufruito al netto delle imposte.
Art. 12. 7 - Proposta di rinnovo del contratto
Genertel, entro la scadenza del contratto, predispone una proposta di xxxxxxx, per una ulteriore annualità, contenente le nuove condizioni di polizza e di Premio o comunica la propria volontà di non rinnovare il contratto. Per aderire alla proposta di rinnovo il Contraente dovrà pagare il Premio entro i termini previsti dall’Art. 12.1. Il Contraente ha facoltà di non rinnovare il contratto senza darne preavviso.
Art. 12. 8 - Estensione territoriale
Le garanzie del presente contratto sono operanti per sinistri avvenuti in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo.
Art. 12. 9 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato, alla decorrenza del contratto, deve comunicare all’Impresa l’esistenza nonché la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto rischi analoghi presso altri assicuratori.
In caso di Xxxxxxxx se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell’Art.1910 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva di coperture assicurative automatiche derivanti da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative; deve tuttavia comunicare la loro esistenza al momento della denuncia di Xxxxxxxx.
Art. 12. 10 - Variazioni rispetto alle dichiarazioni del Contraente
Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente alla stessa.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
In caso di trasloco, previa richiesta di variazione del Fabbricato assicurato concordata con l’Impresa, le garanzie varranno su entrambi i fabbricati per un periodo massimo di 10 giorni (c.d. “garanzia trasloco”).
Art. 12. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardanti le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Art.1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
Art. 12. 12 - Ispezione delle cose assicurate
Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati e l’Assicurato ed il Contraente hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 12. 13 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde ogni diritto all’indennizzo.
Art. 12. 14 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12. 15 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come
modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). | |
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione |
giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Art. 12. 16 - Legge applicabile, oneri fiscali
Al contratto si applica la Legge italiana. Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12. 17 - Rinvio alla Legge, foro competente e lingua utilizzata
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto valgono le disposizioni di Xxxxx. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Art. 12. 18 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni, relative a rimborsi di Premio e pagamenti di sinistri, in Italia in euro tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
Art. 12. 19 - PRIVACY - Informativa ai sensi dell’Art. 13 del d. lsg. 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.
I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di decorrenza inserita.
Ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti
i diritti di cui all’Art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo:
unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax 199.11.77.99; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
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* Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(2) I dati di navigazione raccolti saranno utilizzati per migliorare la navigazione e per prevenire e contrastare le frodi.
SEZIONE 13 - DEFINIZIONI
- Abitazione: il Fabbricato descritto in contratto, destinato a Dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
- Abitazione protetta: Fabbricato con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante ed inserito, oppure Appartamento, non a piano terra e non all’ultimo piano, dotato di porte blindate per gli accessi;
- Animali domestici: gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe;
- Appartamento: Fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall’esterno;
- Assicurato:
- il Proprietario dei beni assicurati per i Danni al Fabbricato, i Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Xxxxxxxxx, i Xxxxx al Contenuto, il Furto e la Rapina;
- il Contraente e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per le garanzie Responsabilità Civile, Assistenza Legale, Assistenza all’Abitazione e Infortuni Domestici e del Tempo Libero;
- Casseforti: mobili contenitori con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg;
- Compagnia: Genertel S.p.A.;
- Contenuto: mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l’attrezzatura per l’attività del tempo libero purché contenuto nei locali del Fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze. Sono esclusi veicoli a motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi;
- Contraente: la persona con la quale è stipulato il contratto;
- Dimora abituale: l’unico luogo dove, di fatto, dimorano abitualmente l’Assicurato o i suoi Familiari conviventi;
- Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- Fabbricato: l’intera costruzione edile indicata in contratto, compresi opere di fondazione o interrate, Fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquets, moquettes e simili, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, cantine, box, soffitte, piscine ad uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del Fabbricato e realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono ugualmente
dell’area, parchi, alberi, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, affreschi e
Sono esclusi il valore
compresi installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, di allarme, ascensori, montacarichi, etc. ) al servizio del Fabbricato e tutto ciò considerato immobile per natura o destinazione. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (ad es. Appartamento in condominio) la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia s’intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.
statue aventi valore artistico ed è escluso quanto definito come Contenuto;
- Familiare convivente: ogni persona presente nello stato di famiglia del Contraente alla data del Sinistro;
- Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- Franchigia: l’importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall’importo indennizzabile, che resta a carico dell’Assicurato.
- Frattura: lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate per i seguenti caratteri: frattura composta quando i monconi di frattura permangono a contatto, mantenendo l’asse anatomico dell’osso,
frattura scomposta e pluriframmentaria quando tra i monconi di frattura non vi è più contatto,
frattura esposta quando il moncone osseo perfora l’epidermide,
frattura multipla o plurifocale quando vi sia più di una frattura sullo stesso osso;
- Furto: impossessamento di cose mobili altrui, mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
- Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- Impresa o Compagnia: Genertel S.p.A.;
- Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- Indennizzo: importo liquidabile dalla Compagnia in base alle condizioni di assicurazione;
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- Lussazione: spostamento permanente di due superfici articolari che hanno perso, più o meno completamente i rapporti che esistono normalmente tra le due parti in relazione alla quale è seguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. Non sono ricomprese in tale ambito le sublussazioni;
- Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- Materiali Incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
- Nucleo familiare: l’intero insieme delle persone risultanti dal certificato di stato di famiglia dell’Assicurato;
- Premio: il costo della polizza assicurativa ovvero l’ammontare dovuto dal Contraente a Genertel.
- Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest’ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
- Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- Sciacallaggio: Furto, saccheggio di cose di proprietà di persone colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali;
- Scippo: il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che resta a carico dell’Assicurato;
- Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo di ariete” non sono considerati Scoppio;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- Stillicidio: lento e costante sgocciolamento dell’acqua per effetto della forza di gravità;
- Struttura Organizzativa Europ Assistance: struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto;
- Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- Terzi: qualunque persona, eccetto:
a) coniuge, genitori, suoceri, figli del Contraente / Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente;
b) persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente / Assicurato.
Quando il Contraente / Assicurato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- Tetto: insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici;
- Valore a nuovo per il Fabbricato: inteso come la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell’area;
- Valore a nuovo per il Contenuto: inteso come il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.
SEZIONE 14 - ARTICOLI DI LEGGE
Di seguito vengono riportati gli articoli del Codice Civile citati all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 1588 C.C. Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 C.C. Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 C.C. Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’Abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua Abitazione.
Art. 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante
dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di Xxxxx
Nelle assicurazioni in nome o per conto di Xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.
Art. 1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 C.C. Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendenti. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
Art. 1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro. (…)
Art. 1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si é raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i Terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
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