CONTRATTO LOTTO 3
Fornitura di servizi e applicazioni per il NSI per il CNF e le sue Fondazioni
CONTRATTO LOTTO 3
Fornitura di servizi e applicazioni per il Nuovo Sistema Informatico per il CNF e le sue Fondazioni
Contratto Lotto 3
Progettazione e personalizzazione Odoo e suoi moduli
Consiglio Nazionale Forense
Sede Giurisdizionale: Via Arenula, 71 – 00186 – Roma, Tel: 00 0000000
INDICE
ARTICOLO 1 Norme Regolatrici 4
ARTICOLO 2 Oggetto della fornitura 4
ARTICOLO 3 Durata del contratto 4
ARTICOLO 4 Importo contrattuale e corrispettivi 4
ARTICOLO 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 6
ARTICOLO 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7
ARTICOLO 7 Obblighi di riservatezza 7
ARTICOLO 8 Trattamento dei dati personali 8
ARTICOLO 9 Responsabilità per infortuni e danni 8
ARTICOLO 10 Brevetti industriali e diritti d’autore 8
ARTICOLO 11 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software 8
ARTICOLO 13 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 9
ARTICOLO 14 Cauzione definitiva 9
ARTICOLO 16 Recesso per giusta causa 10
ARTICOLO 17 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito 10
ARTICOLO 18 Penali e rilievi 11
ARTICOLO 19 Risoluzione per inadempimento 11
ARTICOLO 20 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 11
ARTICOLO 21 Fallimento della Società 12
ARTICOLO 23 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 12
ARTICOLO 25 Fatturazione e pagamenti 13
ARTICOLO 26 Obblighi e adempimenti a carico della Società 14
ARTICOLO 27 Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere 14
ARTICOLO 28 Foro di competenza 15
ARTICOLO 29 Oneri fiscali e spese contrattuali 15
CONTRATTO
TRA
Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito, per brevità, anche “Committente”) con sede in Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 - Xxxx, rappresentato dall’avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx nella qualità di Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
E
La Flosslab Srl (di seguito, per brevità, anche “Società”), con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 - Xxxxxxxx, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx nella qualità di Rappresentante legale della Flosslab srl
PREMESSO CHE
a) ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
• CNF, il Consiglio Nazionale Forense;
• FIIF, Fondazione Italiana per l’Informatica Forense;
• Società, Flosslab srl;
• Codice, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (legge sugli appalti),
• GDPR, General Data Protection Regulation, regolamento (UE) n. 2016/679
• Committente, CNF o anche Stazione Appaltante firmataria del contratto;
• Capitolato tecnico, documento che descrive i prodotti e i servizi richiesti dal CNF nella gara “Fornitura di servizi e applicazioni per il Nuovo Sistema Informatico per il CNF e le sue Fondazioni” Lotto 3 - codice CIG n. 7449290493;
• FP, Function Point;
• Parti, Committente e Società congiuntamente;
• Offerta Tecnica, documento contenente la descrizione dei prodotti e servizi offerti dalla Società in risposta alla gara “Fornitura di servizi e applicazioni per il Nuovo Sistema Informatico per il CNF e le sue Fondazioni”;
• Servizi, l’insieme delle attività e dei prodotti che dovranno essere erogate e/o realizzate dalla Società come descritti ne successivo art. 2 del presente contratto;
• Rendicontazioni periodiche, report in cui la Società rendiconta lo stato di avanzamento delle attività, gli indicatori di qualità e i livelli di servizio previsti contrattualmente;
• Piano di trasferimento, documento che descrive modalità, organizzazione e tempi per il trasferimento di conoscenza dei servizi oggetto del presente contratto dalla Società al Committente (o ad altro soggetto da esso indicato) alla fine del periodo contrattuale;
• Piano delle Attività, documento che descrive modalità, organizzazione e tempi, previsti dalla Società per l’attivazione, l’erogazione e la gestione dei servizi contrattuali.
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 Norme Regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti di gara e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, per quanto parzialmente applicabili, e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione, solo per quanto compatibili;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l‘esecuzione degli appalti pubblici per quanto parzialmente applicabili ad un ente pubblico non economico quale è appunto l’amministrazione “Committente”.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla Società stessa.
ARTICOLO 2 Oggetto della fornitura
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura:
a. Servizi Lotto 3 - Progettazione e personalizzazione Odoo e suoi moduli;
Per la descrizione dettagliata si rinvia al Capitolato Tecnico ed ai seguenti allegati:
o al Capitolato Tecnico ed ai seguenti allegati e nello specifico Allegato 3 “Progettazione e personalizzazione Odoo e suoi moduli” per i servizi di cui al precedente punto a;
o all’Offerta tecnica del Fornitore per i servizi di cui al precedente punto a;
ARTICOLO 3 Durata del contratto
La fornitura di cui all’art. 2 ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla relativa data di stipula e comunque sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Nel caso in cui, prima del termine di durata del contratto, anche prorogato, l’erogazione dei servizi comporti l’esaurimento dell’importo contrattuale, il Committente si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
ARTICOLO 4 Importo contrattuale e corrispettivi
L’importo massimo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all’art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, come segue:
Servizi Lotto 3: € 59.050,00 (Cinquantanovemilacinquanta/00), IVA esclusa
Il dettaglio economico per i Servizi Lotto 3 è il seguente:
Servizio | Importo unitario offerto Esclusa IVA | Quantità | Importo complessivo offerto Esclusa IVA |
Servizi di Personalizzazione e sviluppo di Odoo e i moduli funzionali | 39.500,00 Trentanovemilacinquecento/00 | 1 | 39.500,00 Trentanovemilacinquecento/00 |
Servizi di formazione (importo per giornata docenza) | 850,00 Ottocentocinquanta/00 | 5 | 4.250,00 Quattromiladuecentocinquanta/00 |
Servizi di Manutenzione correttiva oltre il periodo di garanzia (importo del canone mensile) | 350,00 trecentocinquanta/00 | 12 | 4.200,00 Quattromiladuecento/00 |
Manutenzione evolutiva a richiesta (importo per FP) | 185,00 Centoottantacinque/00 | 60 | 11.100,00 Undicimilacento/00 |
TOTALE | 59.050,00 Cinquantanovemilacinquanta/00 |
Il corrispettivo per i Servizi Lotto 3 verrà riconosciuto alla Società come segue:
Servizi di Personalizzazione e sviluppo di Odoo e i moduli funzionali
Il corrispettivo verrà distribuito in tre tranche, al termine delle fasi del ciclo di sviluppo, precisamente:
Prog. | Fase del ciclo di sviluppo | Incidenza percentuale della fase | Importo (in euro) |
1 | Analisi dei requisiti | 30% | 11.850 - Undicimilaottocentocinquanta/00 |
2 | Disegno e progettazione tecnica | 30% | 11.850 - Undicimilaottocentocinquanta/00 |
3 | Collaudo | 40% | 15.800,00 - Quindicimilaottocento/00 |
Totale | 100% | 39.500,00 - Trentanovemilacinquecento/00 |
La fatturazione avverrà al termine della fase. Per “termine delle fase” si intende l’approvazione formale del completamento della fase stessa da parte del Committente.
Servizi di formazione
Il corrispettivo per i Servizi di formazione sarà determinato sulla base dell’importo per giornata di docenza e del numero di giornate di docenza effettivamente erogate, come risulta dalle Rendicontazioni periodiche approvate dal Committente, con fatturazione trimestrale.
Servizi di Manutenzione correttiva oltre il periodo di garanzia
Il corrispettivo per il presente servizio di Manutenzione, a seguito della sua attivazione, verrà riconosciuto alla Società tramite un canone mensile pari ad Euro 350,00 trecentocinquanta/00 con fatturazione posticipata trimestrale.
Manutenzione evolutiva a richiesta
Il corrispettivo per i Servizi di Manutenzione evolutiva sarà determinato sulla base dell’importo unitario per FP e del numero totale di FP effettivamente riconosciuti dal Committente, con fatturazione trimestrale.
Per i Servizi Lotto 3, fermo restando il corrispettivo massimo stabilito, il Committente si riserva la possibilità di effettuare compensazioni fra i massimali previsti per l'esecuzione dei singoli servizi, in ragione delle effettive necessità che si potranno evidenziare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
La Società prende espressamente atto che il Committente non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 18, sarà facoltà del Committente compensare – nel rispetto della normativa fiscale – il debito con il credito, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Resta inteso che il credito a favore del Committente derivante dal presente articolo verrà compensato - nel rispetto della normativa fiscale - all’atto della liquidazione da parte del Committente delle fatture emesse dalla Società ai sensi del presente articolo.
I corrispettivi di cui al presente articolo si intendono comprensivi di ogni onere e spese sostenuti dalla Società per il servizio e rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Pertanto la Società rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 Codice Civile e la revisione dei corrispettivi di cui all'articolo 1664 Codice Civile.
ARTICOLO 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell’offerta presentata in sede di gara. La Società si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, la Società si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
La Società prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Committente potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. La Società riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse della Società qualora fossero ritenute dal medesimo Committente non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte del Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui la Società debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, il Committente si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. La Società, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). La Società, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Committente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.
Entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del contratto, la Società consegnerà al Committente:
• il Piano di Qualità aggiornato, se sono intervenute modifiche rispetto al medesimo piano consegnato in sede di offerta;
• il Piano delle Attività aggiornato, la cui prima versione è stata consegnata in sede di gara;
Entro 10 (dieci) giorni solari dalla fine del periodo di riferimento indicato nel capitolato tecnico, la Società consegnerà al Committente:
• Rendicontazioni periodiche, report in cui sono rendicontati i livelli di servizio e lo stato di avanzamento delle attività (mensile nel periodo di progettazione e trimestrale nel periodo di esercizio).
Entro l’inizio del terzo mese antecedente la conclusione del periodo contrattuale, la Società consegnerà al Committente:
• Piano di Trasferimento aggiornato, piano per il passaggio di consegna al Committente o ad altro soggetto da quest’ultimo individuato, alla fine del periodo contrattuale.
ARTICOLO 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La Società deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La Società si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 e comma 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
ARTICOLO 7 Obblighi di riservatezza
La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente. La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stesso a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, la Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR).
ARTICOLO 8 Trattamento dei dati personali
La Società prende atto che, in relazione all'incarico di fornitura di servizi di cui al presente Contratto, le viene conferita la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati di cui il committente è Titolare. La Società con la sottoscrizione del presente Contratto accetta tale nomina e si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali al rispetto di quanto previsto dal GDPR, in particolar modo a dettagliare e comunicare tempestivamente al Committente le modalità adottate in termini di misure di sicurezza, in caso di minaccia attuale o anche solo potenziale di data breach.
Nei rapporti interni tra Committente e Società, quest’ultima prende altresì atto che i dati contenuti nel contratto ad essa riferiti e quelli forniti al Committente per la partecipazione alla procedura di gara non rientrano nell'ambito dei applicazione del GDPR, pertanto il Committente potrà comunicare i suddetti dati a:
• aziende che forniscono al Committente specifici servizi elaborativi;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura ai sensi della legge 241/1990, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 9 Responsabilità per infortuni e danni
La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione agli eventuali infortuni e danni derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 10 Brevetti industriali e diritti d’autore
La Società assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, la Società manleverà e terrà indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.
Il Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Committente riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Committente. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 11 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
In caso di utilizzo di prodotti software della Società, in ambienti informatici messi a disposizione dal Committente, la Società stessa dovrà richiedere per iscritto al Committente l’autorizzazione all’utilizzo di tali prodotti Software, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo. L’uso
di prodotti software non autorizzati dal Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
La Società garantisce, in ogni caso, che i prodotti software ed i file scambiati con il Committente sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
La società è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Committente alle verifiche che il Committente riterrà opportune prima dell’utilizzo.
In caso di inadempimento della Società alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà del Committente di risolvere il presente contratto, la Società è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12 Subappalto
La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ARTICOLO 13 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari al Committente. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
ARTICOLO 14 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha depositato idonea garanzia dell’importo rispettivamente di
Servizi Lotto 3: € 2.953,00 (duemilanovecentocinquantatre/00) (rif. Polizza n. Serie IB n. 201046 rilasciata dalla ABC Asigurări Reasigurări SA con sede in Bucarest - Romania)
resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore del Committente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata fino ad un massimo dell'80% dell'importo garantito, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Il Committente ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.
ARTICOLO 15 Recesso
In considerazione di quanto previsto dall' art. 1, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2015, il committente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto senza che da tale recesso possano comunque conseguire per la Società medesima diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti.
Del recesso sarà data comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
In caso di recesso del Committente, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte.
ARTICOLO 16 Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 Codice Civile.
ARTICOLO 17 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.
d) n. 2 del Codice, è fatto divieto alla Società di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi in qualsiasi forma i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.
In caso di inosservanza da parte della Società agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 18 Penali e rilievi
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto le penali ed i rilievi applicabili, di cui al documento di gara, che si allega materialmente:
• Allegato 5 - Livelli di Servizio richiesti per i quattro Lotti e relative penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La Società dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell’Esecuzione del Contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Committente, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ARTICOLO 19 Risoluzione per inadempimento
Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC, nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
b) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art. 27).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, coma 9bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto la Società si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
ARTICOLO 20 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Il Committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
In ogni caso, il Committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
Il Committente può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma1 del Codice.
ARTICOLO 21 Fallimento della Società
Il fallimento della Società comporta lo scioglimento “Ope Legis” del presente contratto di appalto.
ARTICOLO 22 Varianti
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
La Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non sia stata approvata dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 23 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
Il Committente ha nominato con delibera n. 515 assunta in data 28/09/2018 e con delibera 551 del 23/11/2018 che integra la delibera n. 515 citata, la FIIF per la supervisione della realizzazione del progetto, mediante incarico, alla società Malabo srl con sede in Xxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00.
Entro 5 giorni solari dalla firma del contratto il Committente indicherà alla Società il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia (Referente del Committente).
Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o persone da lui delegate.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, oltre quanto previsto dal Capitolato tecnico, in accordo con la Società il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.
La Società indicherà il nominativo del Responsabile Unico del Contratto che interagirà con la committenza, in nome e per conto della Società medesima, in ordine all’esecuzione del presente appalto, entro 10 giorni solari dalla stipula del presente contratto.
ARTICOLO 24 Collaudo
Il collaudo dei servizi e della documentazione a corredo sarà effettuato da una apposita Commissione incaricata dalla FIIF, ed alla presenza di un Rappresentante della Società, con le modalità e i termini indicati nel capitolato tecnico e relativi allegati.
Resta espressamente inteso che in corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione e dal Rappresentante della Società in doppio originale per la Società e per il Committente.
ARTICOLO 25 Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4 la Società potrà emettere fattura, con cadenza indicata sempre nel citato art. 4 del presente contratto.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), si potrà riservare la verifica dell’eventuale inadempienza del beneficiario all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. E, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, comunichi che risulta un inadempimento, il Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
I dati necessari alla fatturazione elettronica, redatte secondo le norme fiscali in vigore, sono:
Denominazione Ente: Consiglio Nazionale Forense
Codice Univoco ufficio: UFN0GX
Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80409200583
Indice IPA – Consiglio Nazionale Forense, Ufficio fatturazione
Il Committente rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett.
b) della legge n. 190/2014.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Committente sul conto corrente dedicato dichiarato dalla Società.
ARTICOLO 26 Obblighi e adempimenti a carico della Società
Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.
La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Committente si riserva la facoltà di monitorare le attività condotte nell’ambito della presente fornitura, sia direttamente sia delegando un soggetto terzo. La Società si impegna a fornire al Committente o ai suoi delegati tutti i documenti necessari all’eventuale attività di monitoraggio, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività.
La Società è tenuta a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Società nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.
In caso di inadempimento da parte della Società a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19.
ARTICOLO 27 Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
Il Committente acquisisce il diritto di proprietà, di tutto quanto realizzato/adattato/modificato dalla Società in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dalla Società o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
Il Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno così come potrà distribuirli con la stessa licenza Open Source di Odoo riservandosi di far riportare che il modulo è stato modificato/migliorato o realizzato dal CNF.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
La Società si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dalla Società in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo.
Tutta la documentazione creata o predisposta dalla Società nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.
In caso di violazione delle clausole di cui al presente articolo, da parte della Società a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19.
ARTICOLO 28 Foro di competenza
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 29 Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono al Committente.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso: le Parti convengono fin d'ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico della parte richiedente.
La Società dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto