INFORMAZIONI sugli STRUMENTI di TUTELA del CONTRAENTE
INFORMAZIONI sugli STRUMENTI di TUTELA del CONTRAENTE
L’intermediario assicurativo informa che:
a) l'attività di distribuzione è garantita da una contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collabora- tori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
Per gli eventuali danni sofferti in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario Proponente indicato.
b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all ’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto al proprio intermediario o all’Impresa di assicurazione tramite:
per l’Intermediario - Raccomandata A.R. o Utilizzo della PEC:
xx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
per la Compagnia di Assicurazioni – Sito Web: www.avivaitalia.it-www.vittoriaassicurazioni.com-www.das.it-www.allianz.it- xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
Definizione di “reclamo”: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un inter- mediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vi- gente.
Indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o par- ziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, inclusa la specificazione delle modalità.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’in- termediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto, fatte salve le even- tuali sospensioni del termine previste dalla legge), può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Circa i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie si segnalano:
Mediazione obbligatoria.
L’art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.
Negoziazione assistita.
L’art. 3, co. 1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di pro- cedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione.
Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la contro- versia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.
Negoziazione assistita.
L’art. 3, co. 1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra par- te a stipulare una convenzione di negoziazione.
Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la contro- versia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.
Conciliazione paritetica.
Le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante
la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedu- ra il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di
conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti xxx.xxxxx.xx alla Sezione "Per il Consumatore" e xxx.xxxx.xx alla Sezione "Consumatori".
Ricorso all’Arbitrato.
Ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.
Informazioni concernenti la risoluzione delle liti transfrontaliere.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamen- te al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_ en.htm.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto- Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in Legge n. 221/2012(es. Broker con Xxxxxx, Broker con Agenzia o Broker con Dire- zione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016.
Inoltre, nel caso di rapporti di libera collaborazione con intermediari iscritti in sezione B del registro, il contraente ha la possibi- lità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap - Xxx Xxxx 00 - 00000 Xxxx - telefono 06/00000000 - E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere, laddove ne esistano i pre- supposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente pun- to.
B & B CONSULT S.A.S. di Xxxxxxxx e Xxxxxxx XXXXXXXX & X.
Xxx Xxxxxx 000 583/a – 00000 Xxxxxxx XX
Cod. Fisc e Part. IVA 04227110485 – XXX: A000135813
Tel: x00 000 0000000 – Fax: x00 000 0000000 - xx@xxxxxxxxxx.xx - xx@xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx