TRIBUNALE DI CUNEO
TRIBUNALE DI CUNEO
Ricorso ex art. 10 L 27.1.2012 n. 3 per l’ammissione all’Accordo di Ristrutturazione dei debiti
Per IL VILLAGGIO DI POLIEDRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, Codice
Fiscale e n° iscrizione Re. Imprese 11274610010, N. rea cn – 320454, con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 30, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXXX (c.f. CMBMLE56C70C665B), rappresentata e difesa dall'avv. Xxxxxx XXXXX (C.F.: GZZ XXX 00X00 D205O) - P.E.C. xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - n. fax 0171/631869 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CUNEO, X.xx Nizza n.
premesso che
- la cooperativa ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;
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- sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:
- non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.
Breve storia dell’attività del debitore e delle cause dell’indebitamento
Il 8 gennaio 2015 viene costituita la Cooperativa sociale Villaggio di Poliedra (doc. n. 1- 2) che gestirà fino al 31 dicembre 2020 l’Agriasilo La Piemontesina, precedentemente gestito dall’omonima Azienda Agricola La Piemontesina.
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A causa dell’inadeguata competenza degli amministratori nella gestione della cooperativa e scarsa conoscenza della normativa specifica di settore e la scelta di consulenti non
specializzati nel settore della cooperazione sociale, a Cooperativa incontrò sin dall’inizio serie difficoltà sia gestionali sia economiche, aggravate dall’insufficienza delle iscrizioni, che non furono mai sufficienti a coprire i costi del Servizio
E’ doveroso sottolineare che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa era formato quasi interamente da personale impiegato nell’attività educativa o nell’Azienda Agricola.
A peggiorare la situazione economico/patrimoniale, alcuni atti distrattivi compiuti da uno dei consiglieri di amministrazione, furono causa di un rilevante ammanco di liquidità, di cui la Cooperativa non riuscì mai a rientrare in possesso.
A seguito delle dimissioni di due consiglieri su tre, nel mese di ottobre 2016, venne eletto un nuovo Consiglio di Amministrazione; pur rimanendo pressoché invariate le difficoltà gestionali ed economiche.
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A fine 2017 una socia di Villaggio di Poliedra nonché socia della Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, che assumerà nel giugno 2018 la carica di Vicepresidente, prese ad occuparsi della gestione della Cooperativa e, grazie al supporto della Cooperativa L’Arcobaleno, iniziò così un graduale processo di regolarizzazione della posizione della Cooperativa Villaggio di Poliedra e precisamente:
vennero nominati nuovi consulenti (commercialista, consulente del lavoro, medico competente);
si mise mano alla revisione del Regolamento Interno della Cooperativa;
fu effettuata altresì la revisione dello Statuto;
fu effettuata laolturazione dell’autorizzazione al funzionamento del micronido;
si procedette all’acquisto di ramo d’azienda;
fu richiesta di un finanziamento a Banca Etica;
si organizzò la rateizzazione di tutti i debiti maturati
Nel 2020 la chiusura forzata dell’attività per diversi mesi a causa del Covid 19 comporto per la Cooperativa l’impossibilità di far fronte ai propri debiti, con l’ulteriore difficoltà di dover sostenere l’aumento dei costi gestionali connessi alla messa in sicurezza del Servizio per la prevenzione del contagio da Covid (acquisto DPI, “gruppi bolla” che richiedono personale aggiuntivo, igienizzazione e sanificazione dei locali, etc.).
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Tutto quanto sopra narrato portò pertanto alla consapevolezza che non v’erano risorse necessarie per continuare a gestire direttamente l’attività e, conseguentemente, a gennaio 2021 venne affittato il ramo d’azienda alla Cooperativa Sociale L’Arcobaleno (doc. n. 3).
Nell’anno 2021 la Cooperativa Villaggio di Poliedra è restata inattiva, non riuscendo a dare il via a nuove progettualità.
Nel mese di novembre 2021 venne dunque depositata presso l’OCC di Cuneo la domanda di accesso ad una delle procedura previste dalla legge 3/2012.
A seguito di ricorso della Cooperativa ora istante, l'Organismo Composizione della Crisi di Cuneo di ha nominato, ai sensi del comma 9 dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012, l’Avv. Xxxxxxx XXXXXXXX nato/a a CUNEO il 2/23/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X PEC xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, telefono 0172/713518, e con Studio in SAVIGLIANO in via Corso Caduti per la Libertà, n. 30, quale Gestore della crisi deputato alle comunicazioni all’ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché alla redazione della relazione particolareggiata di cui all’art. 9 comma 3bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 (doc. n. 4).
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La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:
VALORI PATRIMONIALI PASSIVI.
SITUAZIONE DEBITORIA
L’odierna situazione debitoria della Cooperativa ricorrente può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori, l’importo e la natura del credito (privilegiata e chirografaria – valori indicati al netto della ritenuta d’acconto)
Creditori | Privilegio | Chirografo | Totali | |
I.V.A. | 2.429,31 | Art. 2752 X.X. | 0.000,00 | |
Xxxxx XXX / Xxxxxxxxxx | 00.000,00 | Xxx.0000xxx C.C. n. 1 | 22.063,80 | |
Finanziamenti Banche | 8.131,69 | 8.131,69 | ||
Fornitori/professionisti | 7.977,35 | Art.2751bis C.C. n. 2 | 99,80 | 8.077,15 |
IRAP | 684,00 | Art. 2752 C.C. | 684,00 | |
INPS | 1.203,25 | Art. 2752 C.C. | 1.203,25 | |
ERARIO (Imposte sostitutive) | 7,07 | Art. 2752 C.C. | 7,07 | |
ADE-Riscossione | 24.965,59 | Art. 2752 C.C. | 13.118,81 | 38.084,40 |
TOTALI | 59.330,37 | 21.350,30 | 80.680,67 |
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Si allega elenco dei creditori, importi e recapiti (all. n. 6)
VALORI PATRIMONIALI ATTIVI
L’esiguo attivo che la Cooperativa potrebbe mettere a disposizione della massa creditoria appare composto da:
Descrizione | Importo | Doc. n. |
Giacenza in Conto corrente | 86,68 | |
Cassa | 47,27 | |
Fondo fiduciario c/o avv. Gazzi | 4.388,52 | 7 |
Saldo affitto ramo aziendale | 816,00 | |
Realizzo cessione ramo aziendale con vendita competitiva / valore da stima | 6.908,00 | 8 |
TOTALE | 12.246,47 |
A fronte del sudescritto situazione economico/finanziaria, la Cooperativa, in base a quanto dettato dalla Legge 3/2012, come modificata dalla Legge 176/2020, ha due possibili scelte:
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1) Perseguire un’ipotesi liquidatoria, ex art. 14ter e ss. Legge 3/2012
2) Proporre un accordo ai creditori ex art. 8 e ss. Legge 3/2012
IPOTESI LIQUIDATORIA
Tale ipotesi dovrebbe prevedere un piano liquidatorio finalizzato prevalentemente alla cessione del ramo aziendale e, con l’incasso del realizzo e con le limitate poste liquide, effettuare il pagamento delle spese di procedura, in prededuzione e la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati, nulla restando per i creditori chirografari.
Calcolando che alla data odierna la Cooperativa ha disponibilità liquida di € 4.522,47, un credito di € 816,00 (per canone d’affitto di ramo aziendale), in pratica immediatamente disponibili per la liquidazione, l’attivo complessivo del piano liquidatorio dovrebbe ammontare, calcolato, a totali € 12.238,00, calcolando prudenzialmente di riuscire a vendere il ramo aziendale al valore di stima di € 6.900,00
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Per la realizzazione di tale piano sono prevedibili le seguenti spese non eludibili e/o ulteriormente riducibili:
Spese di procedura
Costi della procedura | Natura | Totale | |
A | Costo O.C.C. | prededuzione | 1.532,52 |
B | spese liquidatore (ipotizzate prudenzialmente) | prededuzione | 2.500,00 |
C | Fondo spese/rischi | Prededuzione | 1.000,00 |
TOTALE | prededuzione | 5.032,52 |
In merito si specifica che:
sub A) il compenso per i Gestori della Crisi è stato calcolato dal Referente OCC unitariamente ex art. 17 D.M. 202/2014 e secondo i parametri del citato D.M., in ipotesi di liquidazione con attivo distribuibile di circa € 12.238,00 (doc. n. 9);
sub B) il compenso del Liquidatore che dovrà essere nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 14 quinquies co. 2 lettera a) L. 3/2012 è stato preventivato secondo i parametri previsti dall’art. 16 D.M. 202/2014.
Sub C) fondo prudenzialmente calcolato per spese di tenuta di contabilità, atti, oneri fiscali ecc….
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Dato quanto sopra, anche ipotizzando di poter ulteriormente contrarre le spese di gestione e di procedura, non potendo in ogni caso contare su altri incassi, potrebbe residuare un utile distribuibile di circa € 7.200,00, da destinarsi a parziale soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1’) C.C., nulla per gli altri privilegiati e per i chirografi.
PROPOSTA DI ACCORDO
Visto e confermato quanto sopra, la VILLAGGIO DI POLIEDRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ritiene di poter formulare una proposta di accordo con i creditori, ex artt. 8 e ss. Legge 3/2012, sicuramente migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria, come sopra illustrata e documentata.
La proposta si fonda su due presupposti:
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1) La Cooperativa Sociale L’ARCOBALENO, con sede in Torino, x.xx Casale 205, in un più ampio quadro di collaborazione mutualistica, di collaborazione sociale e di continuità aziendale che garantisca anche la continuità dei posti di lavoro, si è resa disponibile ad acquistare il rao d’azienda costituito dalla gestione dell’Agriasilo, ad oggi locatole dalla Coop. Poliedra, per la somma di € 30.000,00, condizionatamente all’omologa da parte del Tribunale, dell’accordo ora proposto,
così come da dichiarazione allegata sub 10) che si produce e si richiama in toto nel merito
2) L’esecuzione dell’accordo ora proposto non comporterebbe l’ulteriore spesa, ex lege prevista per l’ipotesi liquidatoria, dell’onorario professionale del liquidatore nominando.
Il raggiungimento dell’accordo, dunque, permetterebbe l’immediato incasso del maggior prezzo/valore del ramo d’azienda che porterebbe l’attivo disponibile ad €. 35.338,47, così sintetizzabile:
ATTIVO | |
Incasso saldo cessione ramo d'azienda | 30.000,00 |
Liquidità | 5.338,47 |
======== | |
C - TOTALE | 35.338,47 |
Le spese di procedura, in prededuzione, ammonterebbero a soli complessivi € 4.065,04, a fronte dei 5.032,52 Euro previsti per la liquidazione (ut supra), senza costi ulteriori a carico della procedura.
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Per chiarezza: il compenso dell’OCC, nell’ipotesi dell’Accordo è stato calcolato, come per legge, sulla maggior somma distribuibile (doc. n. 11)
Residuando pertanto un attivo finale distribuibile per la massa creditoria di complessivi € 27.208,40
La conseguente proposta di accordo prevede n. 5 classi di creditori, individuate secondo i seguenti criteri e precisamente:
CLASSE 1): Crediti soddisfatti in prededuzione
Sono rappresentati unicamente dai costi dell’Organismo di Composizione della Crisi, per un totale di € 4.065,04 e vengono soddisfatti per l’intero.
CLASSE 2): Crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 1 Codice Civile
Sono rappresentati dei dipendenti, per la liquidazione del TFR, per un totale di € 22.063,80
e vengono soddisfatti per l’intero
CLASSE 3): Crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 2 Codice Civile
Credito rappresentato da onorari dei professionisti che hanno svolto la propria attività a favore della Cooperativa nell’ultimo biennio, per la somma di € 7.977,35, soddisfatti nella misura del 50%, per € 3.988,68, il resto declassato a chirografo.
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per l’intero, avendo lo Studio Commercialisti Associati rinunciato al proprio credito condizionatamente all’omologa dell’auspicato accordo.
CLASSE 4): Crediti privilegiati ex art. 2752-2754-2778 n. 1, 7, 8, 18, 19 Codice Civile Crediti rappresentati da contributi, tributi diretti dello Stato e degli enti locali, per la somma di € 35.599,57, soddisfatti nella misura del 12%, per € 4.271,95, il resto declassato a chirografo
CLASSE 5) Crediti Chirografari
Classe composta dai creditori chirografari ab origine, quali interessi e sanzioni DE – INPS, e dai crediti declassati come sopra, per un totale di € 14.514,95, soddisfatti nella misura del 6,54%, pe € 949,01
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comprensivi di sanzioni ed interessi. Quanto sopra così schematizzato:
Classi | Natura del credito | Importo | Trattamento | Offerta |
Classe 1 | Crediti in prededuzione | |||
OCC-CUNEO | € 4.065,04 | Pagato per l’intero | € 4.065,04 | |
Classe 2 | Crediti privilegiato Ex art. 0000xxx x. 0 X.X. | |||
XXXXXXXXXX (XXX) | € 22.063,80 | PagatI per l’intero | € 22.063,80 | |
Classe 3 | Crediti privilegiati Ex art. 2751bis n. 2 C.C. | |||
PROFESSIONISTI | Totale privilegiato € 7.977,35 | In privilegio soddisfatto nella misura del 50% | € 3.988,68 | |
Classe 4 | Crediti privilegiati ex artt. 2752 e 2754 C.C. | |||
AGENZIA DELLE ENTRATE ED ENTI PREVIDENZIALI | Totale privilegiato € 35.599,57 | In privilegio soddisfatto nella misura del 12% | € 4.171,95 | |
Classe 5 | Crediti chirografari | |||
Altri crediti chirografari Privilegiati declassati | Totale Chirografo € 14.514,95 | In chirografo soddisfatto nella misura del 6,54% | € 949,01 | |
TOTALE DISTRIBUITO | € 35.338,47 |
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Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice IL VILLAGGIO DI POLIEDRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, come sopra meglio rappresentata e difesa,
CHIEDE
Che Codesto Xxx.xx Tribunale voglia
In via principale
- dichiarare aperta la procedura di cui dall’art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l’udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, valutando la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
- disporre, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
In subordine
Firmato Da: XXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d6aa3601c36502df015aab71a6a4009
- dichiarare aperta la procedura di cui art. 14 ter e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- disporre, ai sensi dell’art. 14 quinquies Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori
Si allegano:
1) Atto costitutivo
2) Visura CCIAA
3) Contratto d’affitto di ramo d’azienda
4) Nomina OCC-Cuneo Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx quale Gestore della Crisi
5) Procura Avv. Xxxxx Xxxxxx
6) Elenco Creditori con indirizzi
7) Dichiarazione avv. Gazzi – Fondo Fiduciario
8) Stima valore ramo d’azienda
9) Preventivo OCC – Liquidazione
10) Dichiarazione Coop. Sociale L’Arcobaleno
11) Preventivo OCC – Accordo
12) Bilancio 2018
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13) Bilancio 2019
14) Bilancio 2020
15) Relazione particolareggiata Gestore della Crisi – Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.
Cuneo, li 06 aprile 2022
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Firmato Da: XXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: d6aa3601c36502df015aab71a6a4009
Avv. Xxxxxx XXXXX