UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA
Schema di bando di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca su specifici programmi di ricerca ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI, INFORMATICA E STATISTICA
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca” e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011;
VISTA la Legge 11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.2011; VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. e il Regolamento UE 2016/679; VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della Legge 28/11/2005 n.246” e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università;
VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO il REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI
RICERCA emanato con Decreto Rettorale n. 122/1998 del 28/12/1998 e s.m.i.; CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2023 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai fini dell’attribuzione degli assegni; CONSIDERATO che il bando viene ribandito in quanto l’assegnista risultata vincitrice ha rinunciato;
VISTO il Progetto LIFE PollinAction: “Actions for boosting pollination in rural and urban areas”, Grant Agreement LIFE19 NAT/IT/000848, durata: 01/09/2020 - 31/03/2025, finanziato nell'ambito della Call LIFE2019 - LIFE NATURE AND BIODIVERSITY, CUP: H72F20000420004, di cui è Coordinatrice e Responsabile Scientifico per l'Università Ca' Foscari Venezia la prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2023 che contiene
l’attestazione della copertura finanziaria per tutta la durata dell’assegno e l’impegno di spesa
n. 41731/2023 del 12/07/2023 AIS.LIFEPOLLINACTION.BUFFA a garanzia finanziaria della prima annualità a carico capitolo A.C.03.01.01.01. Lordo Assegni di ricerca
Dispone:
Art. 1 - Oggetto
1. É indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi 14, con possibilità di rinnovo nei limiti di cui all’art. 2 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, che sarà regolato da apposito contratto.
Il programma di ricerca prevede l’inizio dell’attività indicativamente per febbraio 2024.
L’importo dell’assegno è pari a Euro 25.822,67 annui lordo percipiente, al netto degli oneri a carico dell’Ente erogante. L’importo potrà essere suscettibile di adeguamento in seguito ad eventuali variazioni della normativa.
2. L’assegno è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al seguente programma di ricerca del Dipartimento:
• Titolo: Valutazione dei Servizi Ecosistemici e definizione di schemi PES
• SSD e/o settore concorsuale: BIO 02/BIO 07
• responsabile scientifico e tutor: Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
• Co Tutor: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
• Xxxxxx: 14 mesi
• Abstract: La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto e LIFE19 NAT/IT/000848 PollinAction che ha come obiettivo l’implementazione di azioni a favore delle popolazioni di impollinatori attraverso la pianificazione e creazione di Infrastrutture verdi in ambito urbano e rurale. In particolare, la ricerca ha come obiettivi generali 1) il monitoraggio dell'impatto del progetto su vari ES e 2) la progettazione e attuazione di programmi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES).
3. La selezione mira all’accertamento dei requisiti scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca sopraindicate.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Alla selezione possono partecipare i cittadini o le cittadine appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini o le cittadine extracomunitari, in possesso di laurea magistrale in Scienze Ambientali (o equiparato) o di titolo equivalente conseguito all’estero e curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno esaminati dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, che li potrà considerare equivalenti ai fini dell’ammissione, fatta salva la normativa vigente in materia.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione al successivo art. 3.
4. Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o con la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle Università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi
dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
6. Non possono essere titolari di assegno i dipendenti o le dipendenti privati/e, ancorché part time.
7. Le persone candidate sono ammessi con riserva alla selezione; l’Università dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione delle persone candidate per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato alla persona candidata su sua richiesta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mail con ricevuta di ritorno, o tramite telegramma postale, o mediante PEC qualora la persona candidata ne possieda una.
8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di
ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell’attività.
Art. 3 – Scadenza del bando di selezione e Domanda di partecipazione
1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell’assegno indicato nel precedente art. 1, la persona candidata è tenuta a presentare domanda con relativa documentazione entro la scadenza fissata dal presente bando, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e come dettagliato nei commi seguenti.
2. Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda e la relativa documentazione utilizzando esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile via web all'indirizzo:
xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx0000xxxxxxxxxxxxxxxx
entro il termine perentorio indicato nel bando, pubblicato nella sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è pertanto fissato per il 09/01/2024 ore 12.00 – ora italiana –
. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno feriale utile. Il bando di selezione è inserito nell’apposita pagina web di questo Ateneo (link), sul sito del Ministero: (link) e sul sito dell’Unione Europea (link).
Si segnala che l’Ateneo è chiuso per la chiusura natalizia dal 23/12/2023 al 07/01/2024
3. La persona candidata deve effettuare la compilazione del modulo informatico ed allegare tutti gli allegati obbligatori previsti dal bando e dalla domanda, i cui modelli sono resi disponibili al seguente link.
4. La persona candidata dopo la chiusura e l’invio della domanda e della relativa documentazione mediante procedura online riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla procedura per ogni eventuale aggiornamento dei dati e dei materiali entro e non oltre la scadenza del bando, fissata per il 09/01/2024.
5. Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento la persona candidata può contattare la struttura esclusivamente fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando. Per eventuali informazioni sulla procedura, la persona candidata potrà rivolgersi
alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Tel 041/0000000 - 041/2348531 – xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx;
6. Si segnala che nel caso di eventuale numerosità delle candidature e/o pesantezza dei materiali caricati dai candidati/e il sistema potrebbe subire dei rallentamenti; pertanto, si suggerisce di non iniziare la procedura a ridosso della scadenza.
7. Sono inammissibili e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive degli allegati obbligatori firmati, laddove necessario, e quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate a questa Università oltre la scadenza di cui ai precedenti commi 2 e 4.
8. Salvo quanto previsto all’art. 6, tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni pubbliche indette con il presente bando vengono inoltrate agli/alle interessati/interessate a mezzo pec, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma postale.
9. La persona candidata deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati, laddove richiesto, il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (se posseduto) e il domicilio che la persona candidata elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi dati deve essere tempestivamente comunicata alla struttura cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.
10. La persona candidata deve aver cura altresì di indicare nella domanda o negli allegati, laddove richiesto:
a) il titolo dell’assegno per il quale intende partecipare al bando;
b) i settori scientifico-disciplinari o settori concorsuali pertinenti all’assegno per il
quale intende partecipare al bando;
c) il possesso del diploma di laurea specialistica / magistrale / laurea vecchio ordinamento o di titolo di studio conseguito all’estero. Le persone candidate in possesso di titolo conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile ai fini della prevista richiesta di equivalenza del titolo di studio estero a titolo dell’ordinamento italiano.
La persona candidata, cui sia stato rilasciato il Diploma Supplement, potrà non presentare altra documentazione, purché il DS fornisca una descrizione completa della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati. È consigliato comunque allegare ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di equivalenza, di cui la persona candidata sia in possesso;
d) l’eventuale possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’estero e tutti i dati relativi previsti dal modulo di domanda. Le persone candidate in possesso di titolo conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda una copia del titolo di studio estero con una traduzione in italiano o in inglese e i voti riportati nei singoli esami e del titolo di dottore o dottoressa di ricerca/specializzazione, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa. Detta documentazione sarà utile a consentire la dichiarazione di equivalenza in parola da parte della Commissione giudicatrice;
e) la cittadinanza posseduta;
f) di avere l’idoneità fisica alla collaborazione;
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Qualora vi siano condanne penali o procedimenti penali in corso, la persona candidata dovrà dichiararli ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; a riguardo l'Università Ca’ Foscari si riserva di valutare discrezionalmente, ai fini dell’eventuale esclusione della persona candidata, la gravità delle condanne penali dichiarate e di quelle che eventualmente sopraggiungeranno, in esito ai procedimenti penali in corso;
h) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
i) di essere già stato/a o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 22 della Legge n. 240/2010;
j) di essere già stato/a o meno titolare di contratti di cui all’art. 24 della Legge n.
240/2010;
k) di aver o meno presentato una proposta individuale Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Actions – Individual Fellowships/ ERC / FIRB / SIR o equivalenti e di aver, o meno, conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l’accesso ai fondi, secondo quanto previsto dai rispettivi bandi;
l) di aver o meno già concluso un progetto individuale Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o equivalenti;
m) se cittadino/a non appartenente all’Unione Europea presente sul territorio italiano, il possesso del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando;
n) di essere a conoscenza che il conferimento dell’assegno non è compatibile con le posizioni di cui all’art. 11, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca art. 18 e dalla normativa vigente;
o) la scelta della/e lingua/e straniera/e di cui dare prova di conoscenza, qualora l’art. 5 del presente bando preveda la possibilità di scegliere fra più lingue straniere di cui dare prova durante il colloquio;
p) il possesso o meno dei titoli preferenziali previsti all’art. 5;
q) l’eventuale richiesta di sostenere il colloquio e le eventuali prove in lingua
inglese;
r) qualsiasi altro elemento previsto esplicitamente nel bando artt. 2, 3 e 5;
s) qualsiasi elemento obbligatorio previsto dal modulo di domanda;
t) le persone candidate disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all’ausilio necessario per poter sostenere le eventuali prove ed il colloquio.
11. La mancanza della/e dichiarazione/i di cui alle lettere c), d) e g) del comma 10 del
presente articolo, comporterà l’esclusione dalla selezione.
12. L’Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità della persona candidata o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte della persona candidata, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall’Università, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
13. Le dichiarazioni formulate nella domanda e negli allegati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dalle persone candidate aventi titolo all’utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
14. Le persone candidate devono allegare alla domanda:
a) Scansione di un documento di identità in corso di validità;
b) lettera di motivazione (max 1 pagina) ed il proprio curriculum scientifico- professionale, in un unico file PDF. Il curriculum deve essere sottoscritto in originale, recante, oltre all’indicazione del titolo di studio posseduto ai fini dell’accesso alla selezione, una puntuale descrizione dei titoli scientifico- professionali che intende far valere con in calce la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679);
c) gli allegati denominati: ‘obblighi e impegni’, ‘concorsi e incompatibilità’.
d) modulo per la dichiarazione di disponibilità a svolgere il colloquio in remoto alla pagina xxx.xxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx da inviare via mail a xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx avente per oggetto: Valutazione dei Servizi Ecosistemici e definizione di schemi PES.
Non saranno prese in considerazione le domande che non saranno perfezionate con gli allegati sopra citati.
15. Ulteriori allegati:
a) eventuale elenco delle pubblicazioni della persona candidata;
b) allegato ‘titoli preferenziali’ qualora la persona candidata ne possegga, ved.
Art. 5;
c) qualsiasi altro elemento previsto nel bando agli artt. 2, 3 e 5;
16. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini e le cittadine italiani/e si applicano ai cittadini e alle cittadine dell’Unione Europea. I cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
17. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea, autorizzati/e a soggiornare nel territorio dello Stato Italiano, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
18. L’Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dalle persone candidate nelle domande e nel curriculum riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.
19. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante o la dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
1. Relativamente all’assegno da conferire è costituita un’apposita Commissione giudicatrice, designata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.
2. La Commissione, prima dell’esame delle domande, determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali previsti per l’accesso alla selezione (art. 2), delle eventuali prove e del colloquio, nonché dei titoli preferenziali (art. 5), avendo riguardo alla loro diversa specifica rilevanza rispetto allo svolgimento dell’attività di ricerca di cui al presente bando e stabilisce, per ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca (all. B).
3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici secondo quanto definito dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca.
Art. 5 - Modalità di valutazione
1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali delle persone candidate, del curriculum vitae, della produzione scientifica cui seguirà un colloquio.
2. Le persone candidate sono ammesse al colloquio sulla base della valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
Il colloquio mira all’accertamento delle competenze sui seguenti temi:
- Metodi di valutazione di servizi ecosistemici in ambiente terrestre,
- Fertilità del suolo e comunità collegate,
- Metodologia e criticità nel processo di sviluppo di PES
- accertamento della lingua italiana per candidati/e stranieri/e,
- accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese.
3. Sono esclusi dal colloquio le persone candidate i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla Commissione giudicatrice, di cui al precedente art. 4. La sufficienza è determinata in un punteggio non inferiore a 42 punti su 60.
4. L’esclusione è dettagliatamente motivata nei verbali relativi alla selezione, per i quali è garantito l’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al
D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal
D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016.
5. Sono considerati titoli preferenziali:
a. il dottorato di ricerca;
b. il completamento della frequenza di un corso di dottorato nelle more del conferimento del titolo;
c. i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all’estero;
Art. 6 - Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
1. Per la formazione della graduatoria e la conseguente individuazione della persona candidata cui conferire l’assegno, la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca su progetto specifico (allegato B):
• da 0 a 60 per i titoli, le pubblicazioni e le eventuali prove aggiuntive,
• da 0 a 40 per il colloquio.
2. Le persone candidate sono ammesse al colloquio qualora la valutazione dei titoli, pubblicazioni ed eventuali prove riporti una votazione non inferiore a 42 punti su 60.
3. Il colloquio si terrà comunque il giorno 16/01/2024 alle ore 14:00 tramite Google meet. L’elenco delle persone candidate ammesse al colloquio o eventuali rinvii sarà reso noto il giorno 12/01/2024 mediante avviso che verrà pubblicato nel sito web di questo Ateneo (link) e nelle pagine web previste dalla normativa vigente.
4. La pubblicazione del suddetto calendario e dell’elenco delle persone candidate ammesse o eventuali rinvii di tali informazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al concorso. Pertanto le persone candidate sono tenute a collegarsi, munite di valido documento di riconoscimento, presentato in fase di candidatura, nel giorno, nell’ora e secondo le modalità telematiche indicati nell’avviso pubblico.
5. L’assenza delle persone candidate al colloquio sarà considerata a tutti gli effetti come
rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
6. Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in cui la valutazione sia pari o superiore a 28 punti su 40.
7. Le persone candidate sono ritenute idonee allo svolgimento della specifica attività di ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti uguale o maggiore a 70/100.
8. Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore o la candidata vincitrice, ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento.
9. Nell’ipotesi che due o più persone candidate ottengano, a conclusione della selezione,
pari punteggio, è preferito il/la più giovane di età.
Art. 7 – Approvazione Atti e Conferimento dell’assegno di ricerca
1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l’indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore o dalla Direttrice della struttura che ha bandito l’assegno e resi immediatamente pubblici secondo le modalità definite dal successivo articolo 8. Il decreto di approvazione accerta la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa vigente e con i regolamenti di Ateneo.
2. Nel caso si riscontrassero elementi tali da far ritenere il procedimento non regolare o non conforme ai regolamenti di Ateneo il Direttore o la Direttrice della struttura provvede a richiedere chiarimenti alla Commissione valutatrice. In assenza di risposta nel termine di 20 giorni dalla richiesta o in caso di valutazione negativa degli elementi forniti nella risposta, il Direttore o la Direttrice della struttura provvedono ad annullare gli atti della procedura.
3. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli/delle interessati/e.
4. La graduatoria rimane efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione.
5. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la
necessità di garantire un’adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:
a) impossibilità alla stipula del contratto con il vincitore o la vincitrice;
b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore o della vincitrice della selezione;
c) recesso dal contratto da parte dell’assegnista;
d) qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di assegni di ricerca rispetto a quelli banditi sul medesimo progetto specifico.
6. Nel caso in cui non venga scorsa la graduatoria, con riferimento alle situazioni previste alle lettere a, b, c del comma precedente, gli eventuali fondi residuali ritornano nella disponibilità della struttura.
7. Il Direttore o la Direttrice della struttura presso cui è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l’assegno di ricerca al vincitore o alla vincitrice della selezione, sotto riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
8. L’assegnista dovrà esprimere la propria accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso la Segreteria Dais c/o Edificio Alfa – Vix Xxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx x tramite l’apposizione di Firma digitale da remoto (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx- elettronica).
Nel contratto verranno regolati i termini e le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione ed erogazione dell’assegno entro i termini previsti dall’art. 1 del bando.
9. L’assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 2, 14 e 16 del Regolamento e dell’art. 12 del presente bando.
Art. 8 - Pubblicità della procedura di selezione
1. É assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi spazi della struttura interessata, con l’indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale. Gli atti di selezione sono resi pubblici anche nel sito di Ateneo e nelle altre pagine web previste dalla normativa vigente.
2. É comunque garantito l’accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e al D.P.R. n. 184/2006 e l’accesso civico semplice e civico generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e del relativo Regolamento interno di attuazione.
Art. 9 - Attività della persona titolare dell’assegno
1. L’attività della persona titolare dell’assegno è svolta presso la sede della struttura che ha bandito l’assegno per l’intera durata della ricerca, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal o dalla tutor di riferimento, o dal Direttore o dalla Direttrice della struttura nei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento.
2. L’assegnista svolge la sua attività comunque in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile o dalla responsabile della ricerca stessa, al/alla quale spettano le funzioni di tutor, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 13 del Regolamento.
3. L’attività della persona titolare dell’assegno non prefigura in nessun caso un’attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
4. L’assegnista deve effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS, iscriversi al portale ministeriale xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/,xxxxxxxxxxxx il Catalogo di Ateneo Arca contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dall’assegnista, rispettare i regolamenti di ateneo, in particolare il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la Policy di Ateneo, il Codice etico e di comportamento dell’Università, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/ 2001.
Art. 10 - Proprietà intellettuale
Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con la persona vincitrice della valutazione comparativa. Nello specifico spettano all'Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno sviluppati dall'assegnista. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza (in particolare l’art. 4) e le definizioni ivi contenute.
Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell’attività
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento e all’art. 2 del presente bando, le persone titolari di assegno possono essere titolari di contratto d’insegnamento
nell’Università e possono far parte delle commissioni d’esame di profitto in qualità di
cultori o cultrici della materia.
2. Non è consentito il cumulo dell’assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il o la dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
4. La persona titolare dell’assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l’attività:
- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta
dall’assegnista;
- non rechi pregiudizio all’Università.
5. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, sentito il o la tutor e fatto salvo quanto previsto nell’art. 13 del Regolamento, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità, paternità, adozione, affidamento e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall’assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
7. La persona titolare dell’assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle
università, qualsiasi ne sia l’Ente finanziatore.
8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell’attività.
Art. 12 - Modalità di controllo e valutazione dell’attività svolta dai/dalle titolari di
assegno
1. Xxxxx restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, la persona titolare dell’assegno è tenuta a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che venga richiesto dal o dalla tutor. A tal fine può essere richiesta alla persona titolare dell’assegno la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.
2. La persona titolare dell’assegno è tenuta a presentare alla struttura, al termine del periodo di durata dell’assegno e comunque al termine di ogni anno, nel caso di assegni di durata pluriennale, una relazione scritta sull’attività di ricerca svolta anche al fine della graduazione dell’importo dell’assegno ove prevista dal contratto di cui al precedente art.
7. Nella relazione la persona titolare deve rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati, anche parziali, conseguiti con riferimento allo specifico programma al quale collabora, anche al fine dell’eventuale rinnovo dell’assegno, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento art. 13.
3. La persona titolare dell’assegno al termine della propria attività dovrà inoltre fornire al
dipartimento i seguenti prodotti scientifici: RELAZIONE FINALE
4. La relazione, corredata del giudizio del o della tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti, è portata all’esame del Consiglio della struttura o Organo preposto.
5. Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio della struttura o Organo preposto, sentita la persona titolare dell’assegno, può proporre la revoca dell’assegno. La cessazione anticipata della collaborazione all’attività di ricerca è deliberata dal Consiglio della struttura o Organo preposto.
6. Al termine dell’assegno, la relazione di cui ai precedenti commi dovrà rendere conto in modo puntuale ed esauriente dei metodi di ricerca applicati e del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell’eventuale rinnovo dell’assegno.
7. Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione all’attività di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze del o della titolare dell’assegno segnalate dal o dalla tutor o dal Consiglio della struttura o Organo preposto. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell’Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.
Art. 13 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.
1. Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Xxxx assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l’assegno è gestito amministrativamente.
4. Xxxx assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell’ambito dell’art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.
6. L’Università provvede a favore delle persone titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare l’Informativa al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx o alla pagina del bando al link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx/00000/.
Art. 15- Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il/la responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, responsabile del DAIS-AMM. – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Vix Xxxxxx 000 – Xxxxxxxx Xxxx 0x xxxxx – 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx).
Art. 16– Norme finali
Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
Venezia,
Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Firma digitalmente