ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 310 del 09/09/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di servizi per prestazioni semplici tra l`IZSVe, la ditta KC Wearable Technologies S.r.l. e la ditta Haama Italia S.r.l. - con sede in Lonato del Garda (BS), avente ad oggetto la verifica della capacita` di riduzione della crescita del coronavirus bovino, dopo il contatto con tessuti prodotti e forniti dalle ditte committenti.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di servizi per prestazioni semplici tra l`IZSVe, la ditta KC Wearable Technologies S.r.l. e la ditta Haama Italia S.r.l. - con sede in Lonato del Garda (BS), avente ad oggetto la verifica della capacita` di riduzione della crescita del coronavirus bovino, dopo il contatto con tessuti prodotti e forniti dalle ditte committenti.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Premesso che:
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3/8/2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9/10/2015 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o
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contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale.
Con DDG n. 317 del 26.6.2013, è stato approvato il nuovo “Regolamento per la prestazione di attività e servizi aggiuntivi in favore di soggetti privati tramite la stipula di contratti e convenzioni” e con nota prot. n. 10134/2013 è stata diffusa la relativa circolare interpretativa a firma del Direttore generale.
Quest’ultima prevede che le attività non-istituzionali cd. semplici, così come enucleate e definite all’interno della stessa circolare, deroghino dall’ambito di applicazione del citato Regolamento e, pertanto, dalla procedura di approvazione del contratto ivi stabilita.
Con nota acquisita al ns. prot. n. 7746 del 24.08.2020 le ditte KC Wearable Technologies Srl e Haama Italia Srl, due aziende specializzate nello sviluppo e nella produzione di prodotti tessili - entrambe con sede in Lonato del Garda (BS), via Isonzo n. 1/3 - hanno richiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un contratto avente ad oggetto l'esecuzione di attività di ricerca volta alla verifica della capacità di riduzione della crescita del coronavirus bovino, dopo il contatto con tessuti prodotti e forniti dalle ditte committenti.
In conformità alle soprarichiamate disposizioni, al fine di dare seguito alla richiesta acquisita con la suddetta nota prot. n. 7746/2020, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale”, ha inserito - in qualità di referente scientifico - la richiesta intranet con ticket n. 150156/2020 allegando, tra gli altri documenti, la propria dichiarazione per la stipula del contratto con le suddette società, come previsto dalla citata circolare interpretativa.
Tramite detta dichiarazione, la Dott.ssa Xxxxx, ha attestato l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla gestione dell’accordo di cui trattasi, asserendo inoltre che le attività richieste da KC Wearable Technologies Srl e Haama Italia Srl rientrano nelle cd. attività non-istituzionali semplici come definite nella citata circolare prot. n. 10134/2013 alle quali, pertanto, non si applica la procedura prevista dal Regolamento approvato con DDG n. 317/2013. Tale documento - conservato agli atti della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza - prevede, inoltre, che i risultati delle suddette attività non saranno generati avvalendosi di know- how/expertise specifici di IZSVe.
Acquisita altresì l’autorizzazione con la quale il Direttore generale f.f. ritiene di accogliere la richiesta pervenuta dalle sopracitate ditte, questa Struttura ha provveduto ad elaborare e a condividere lo schema di contratto con le stesse, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con la sottoscrizione del predetto contratto – della durata di 2 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte dell’IZSVe e al pagamento del corrispettivo, eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti – le ditte KC Wearable Technologies Srl e Haama Italia Srl si impegnano a corrispondere all’Istituto un importo forfettario di € 3.800,00 (tremilaottocento/00), I.V.A. esclusa, concorrendo in egual
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misura al pagamento della citata somma, subordinatamente alla presentazione di regolare fattura a ciascuna di esse e secondo le modalità di cui all’art. 3 del medesimo, a fronte dell’espletamento da parte dell’IZSVe dei “Servzi” di cui all’art. 2 del contratto in parola.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere tra questo Istituto, nella persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, la ditta KC Wearable Technologies Srl e la ditta Haama Italia Srl entrambe con sede in Lonato del Garda (BS), rappresentate da Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di amministratori con il potere di operare con firma disgiunta; documento avente ad oggetto l`esecuzione delle attività descritte in premessa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che con la sottoscrizione del predetto contratto le ditte KC Wearable Technologies Srl ed Haama Italia Srl si impegnano a corrispondere all’Istituto un importo forfettario di € 3.800,00 (tremilaottocento) I.V.A. esclusa, concorrendo in egual misura al pagamento della citata somma, a fronte dell’espletamento da parte dell’IZSVe dei “Servzi” di cui all’art. 2 del contratto in parola e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura a ciascuna di esse, secondo le modalità di cui all’art. 3 del medesimo;
4. di prendere atto che la durata del contratto sopra citato è pari a 2 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte dell’IZSVe e al pagamento del corrispettivo, eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti e che le attività di competenza dell’IZSVe per tale contratto, sono poste sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale”;
5. di autorizzare sin d’ora l’eventuale rinnovo contrattuale da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 4 del contratto stesso;
6. di imputare, per l’effetto, l’importo di cui ai precedenti punti 3 e 4, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” del Bilancio Economico Preventivo 2020 ed eventuali futuri (CdC 200001604).
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli
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Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere tra questo Istituto, nella persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, la ditta KC Wearable Technologies Srl e la ditta Haama Italia Srl entrambe con sede in Lonato del Garda (BS), rappresentate da Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di amministratori con il potere di operare con firma disgiunta; documento avente ad oggetto l`esecuzione delle attività descritte in premessa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che con la sottoscrizione del predetto contratto le ditte KC Wearable Technologies Srl ed Haama Italia Srl si impegnano a corrispondere all’Istituto un importo forfettario di € 3.800,00 (tremilaottocento) I.V.A. esclusa, concorrendo in egual misura al pagamento della citata somma, a fronte dell’espletamento da parte dell’IZSVe dei “Servzi” di cui all’art. 2 del contratto in parola e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura a ciascuna di esse, secondo le modalità di cui all’art. 3 del medesimo;
4. di prendere atto che la durata del contratto sopra citato è pari a 2 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte dell’IZSVe e al pagamento del corrispettivo, eventualmente rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti e che le attività di competenza dell’IZSVe per tale contratto, sono poste sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT3 – Diagnostica in Sanità Animale”;
5. di autorizzare sin d’ora l’eventuale rinnovo contrattuale da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 4 del contratto stesso;
6. di imputare, per l’effetto, l’importo di cui ai precedenti punti 3 e 4, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni” del Bilancio Economico Preventivo 2020 ed eventuali futuri (CdC 200001604).
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Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole Il Direttore amministrativo
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 310 del 09/09/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di servizi per prestazioni semplici tra l`IZSVe, la ditta KC Wearable Technologies S.r.l. e la ditta Haama Italia S.r.l.
- con sede in Lonato del Garda (BS), avente ad oggetto la verifica della capacita` di riduzione della crescita del coronavirus bovino, dopo il contatto con tessuti prodotti e forniti dalle ditte committenti.
Pubblicata dal 10/09/2020 al 25/09/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
CONTRATTO DI SERVIZI PER PRESTAZIONI SEMPLICI
Tra
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Viale dell’Università, n.10, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, C.F. e P. IVA n. 00206200289, pec : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona del Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, C.F. RCCNTN67B42G224E, in seguito per brevità “IZSVe” o “Istituto”;
e
KC Wearable Technologies S.r.l. con sede legale in Lonato del Garda (BS) - Italy, Via Isonzo 1/3, 25017, C.F. e P.IVA 04162830980, pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentata da Xxxxx Xxxxx, C.F. CNLSFO70L50A703O e da Xxxxxxx Xxxxxx, C.F. KFNDNK67H17Z112S - entrambi in qualità di amministratori con il potere di operare con firma disgiunta sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione - in seguito per brevità “KC”
e
Haama Italia S.r.l. con sede legale in Lonato del Garda (BS) - Italy, Via Isonzo 1/3, 25017, C.F. e P.IVA 04670810235, pec xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentata da Xxxxx Xxxxx, C.F. CNLSFO70L50A703O e da Xxxxxxx Xxxxxx, C.F. KFNDNK67H17Z112S - entrambi in qualità di amministratori con il potere di operare con firma disgiunta sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, in seguito per brevità “Haama”;
KC ed Haama, di seguito denominate congiuntamente “Ditte”, “Imprese” o “Committenti”;
IZSVe, KC ed Haama, di seguito denominate congiuntamente “le Parti” e separatamente “la Parte”.
PREMESSO CHE
- IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 270/1993 consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/3/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/4/2015, della Provincia di Trento n. 5 del 10/3/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19/5/2015) prevede che “l’Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private”;
- Haama è un produttore leader mondiale di prodotti tessili (produce e distribuisce una vasta gamma di componenti per l’abbigliamento, inclusi controfodere, fodere, prodotti per tasche e cinture, fili per cucire e molti altri) ed ha sviluppato numerose innovazioni tessili rivoluzionarie; KC, è un’impresa e
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un marchio specializzato per le tecnologie indossabili (pulsanti NFC, sistemi di riscaldamento, powerbank speciali, sistemi di illuminazione e accessori intelligenti) fondato dalla Sig.ra Xxxxx Xxxxx e dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx ,che insieme gestiscono il gruppo Haama Europa;
- le Imprese hanno chiesto ad IZSVe, in virtù delle competenze possedute, l’esecuzione di alcuni servizi relativi alla verifica della capacità di riduzione della crescita del coronavirus bovino dopo contatto con tessuti prodotti e forniti dalle ditte committenti, a favore delle stesse;
- IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dalle Imprese in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto e all’ulteriore normativa applicabile;
TUTTO CIO’ PREMESSO
in considerazione delle suesposte premesse e dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, individualmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2. SERVIZI
IZSVe s’impegna a prestare i servizi richiesti dalle Imprese relativi alla verifica della capacità di riduzione della crescita del coronavirus bovino dopo contatto con tessuti prodotti e forniti dalle ditte committenti (di seguito semplicemente Servizi) secondo i termini e le condizioni del presente Contratto e in conformità all’Allegato A (“Servizi”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Nessuna modifica alle attività descritte nell'allegato A può essere effettuata senza il preventivo consenso scritto delle Parti. Nel caso in cui tali modifiche comportino differenze sostanziali nel costo dei Servizi, il corrispettivo finale sarà stabilito di comune accordo tra le Parti per iscritto. In caso di disaccordo sul corrispettivo da corrispondere, le Parti possono risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 10.
Tutto il materiale ed i campioni necessari all’esecuzione dei Servizi sono forniti dalle Ditte ad IZSVe. Ulteriore materiale da utilizzare durante lo svolgimento delle attività potrebbe essere di proprietà di IZSVe e/o dell’Impresa e/o di un terzo che ne ha autorizzato l’utilizzo.
IZSVe si impegna a non cedere i campioni o altro materiale fornito dalle Imprese a soggetti terzi, senza il loro previo consenso scritto.
IZSVe comunica per iscritto a ciascuna Impresa, previa richiesta, lo stato di avanzamento dei Servizi resi ai sensi del presente Contratto.
Per l’intera durata del presente Contratto, le Parti possono incontrarsi periodicamente per verificare e/o aggiornarsi sullo stato di avanzamento delle attività. Gli incontri si terranno – in presenza del personale coinvolto nell’esecuzione dei Servizi – presso la sede di IZSVe o in videoconferenza o in qualsiasi altro luogo idoneo, come concordato dalle Parti.
ART. 3. CORRISPETTIVO
Le Ditte corrisponderanno ad IZSVe per tutti i Servizi resi ai sensi del presente Contratto, una somma forfettaria totale di € 3.800,00 (tremilaottocento/00) IVA esclusa; le Ditte concorreranno al pagamento di tale somma in egual misura, subordinatamente alla presentazione di regolare fattura a ciascuna di esse per la relativa parte di competenza, secondo le seguenti modalità:
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- in un’unica soluzione alla scadenza del presente contratto, o alla consegna del report finale se antecedente alla data di scadenza dello contratto.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Banca del beneficiario – Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
Conto corrente bancario - IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
KC ed Haama si impegnano a effettuare il pagamento dovuto ai sensi del presente Contratto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura da parte di IZSVe.
Tutti i pagamenti da parte delle Ditte costituiscono riconoscimento da parte delle stesse dell’adempimento da parte di IZSVe delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
In caso di ritardo nel pagamento superiore a centottanta (180) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 10, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Il presente Contratto non comporta spese di viaggio e alloggio a carico di IZSVe per l’esecuzione dei Servizi; nel caso in cui, tuttavia, per qualsiasi motivo legato all’esecuzione delle attività, le predette spese dovessero rendersi necessarie, le stesse saranno rimborsate dalle Imprese ad IZSVe subordinatamente alla presentazione della relativa documentazione, ovvero verranno sostenute direttamente dalle Ditte.
ART. 4. DURATA
Il presente Contratto avrà efficacia dal momento dell’ultima sottoscrizione e resterà in vigore per n. 2 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei Servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo totale da parte delle Ditte. Il presente Contratto è rinnovabile con il consenso scritto delle Parti, una sola volta, per ulteriori 2 mesi. E’ escluso ogni rinnovo tacito.
ART. 5. RESPONSABILI SCIENTIFICI
L’IZSVe designa quale Responsabile Scientifico la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx e le Imprese designano la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx. L’eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui le Parti non si accordino sul nominativo del sostituto, potranno recedere dal presente contratto con le modalità di cui al successivo art. 17 ultimo comma.
ART. 6. GARANZIE E RESPONSABILITA’
Le Ditte garantiscono che, al momento della consegna dei materiali a IZSVe, questi saranno conformi agli standard. Nel caso in cui IZSVe ritenga il materiale non idoneo ai fini dell'esecuzione dei Servizi richiesti, provvederà prontamente a darne comunicazione alle Imprese al fine di ottenere la sostituzione dello stesso.
Le Ditte si impegnano a liberare e tenere indenne IZSVe da ogni danno diretto, indiretto o conseguente, che possa verificarsi durante il trasporto dei materiali o, successivamente alla loro ricezione da parte di IZSVe, durante lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato A. IZSVe è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità, salvo il caso in cui l’evento sia causato da negligenza grave o comportamento doloso o omissioni dolose dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti o agenti.
IZSVe possiede le competenze necessarie e la capacità tecnica per l’esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto usando la migliore diligenza e l’etica professionale. IZSVe rispetta tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili alle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché, ove ciò sia richiesto, le indicazioni fornite dall’Impresa.
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ART. 7. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni divulgate da una Parte all’altra Parte, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente Contratto, nonché tutti i campioni e materiali forniti dalle Imprese che non siano di pubblico dominio o informazioni che diventino solo successivamente di dominio pubblico.
Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, IZSVe, KC ed Haama si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali comunicate e ricevute e ad adottare appropriate misure di sicurezza. In nessun caso le Parti devono divulgare le Informazioni Confidenziali se non a quei soggetti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Contratto. Le Parti espressamente convengono che le Informazioni Confidenziali sono rilevanti, essenziali e riservate e la loro diffusione pregiudicherebbe gravemente l'efficacia e il successo dell’attività delle Imprese, e che qualsiasi violazione di questa clausola costituisce una violazione sostanziale del presente Contratto. Nel caso in cui per legge o per ordine dell’autorità giudiziaria IZSVe sia obbligato a rivelare Informazioni Confidenziali, IZSVe deve fornire alle Imprese tempestiva comunicazione scritta prima di fare qualsiasi divulgazione. Inoltre, le Informazioni Confidenziali possono essere comunicate nella misura richiesta, nel corso di ispezioni o indagini da parte dell’UE o da parte di agenzie di regolamentazione europee, statali o federali alla cui giurisdizione IZSVe e/o l’Impresa è/sono soggette e che ha/hanno il diritto legale di controllare documenti contenenti le Informazioni Confidenziali. Ciascuna Parte dovrà dare tempestiva notifica all’altra Parte della divulgazione.
Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, ovvero, dal suo scioglimento anticipato avvenuto per qualsiasi causa, IZSVe si impegna a non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le Informazioni Confidenziali nemmeno parzialmente, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 8. DIRITTTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE, PUBBLICITA’ E PUBBLICAZIONI
Le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati derivanti dalla prestazione dei Servizi spettano alle Imprese.
IZSVe garantisce che l’utilizzo e lo sfruttamento dei risultati da parte delle Imprese non viola i diritti di proprietà intellettuale di cui un terzo sia titolare, tra i quali, in particolare ma senza limitazione, eventuali brevetti, diritti d'autore, disegni e modelli registrati o altri diritti ad essi inerenti. IZSVe si impegna a non opporre precedenti diritti di proprietà intellettuale relativi all'utilizzo e/o allo sfruttamento dei risultati.
Le Imprese garantiscono ad IZSVe il libero utilizzo e lo sfruttamento di risultati ottenuti solo per uso interno; IZSVe non può pubblicare i risultati senza il preventivo consenso scritto delle Imprese, la cui approvazione non sarà irragionevolmente negata. Resta inteso che trascorsi 30 giorni dalla trasmissione alle Ditte del testo da pubblicare, IZSVe sarà libero di pubblicare anche senza aver ricevuto alcuna approvazione espressa.
ART. 9. DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
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ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, ciascuna Parte può risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente accordo per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una delle seguenti fattispecie:
i) qualsiasi violazione sostanziale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
ii ) se una delle Parti del presente Contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di istanza di fallimento, insolvenza o simili riorganizzazioni statutarie ai sensi della legge applicabile, o procede a cessione a beneficio dei creditori non respinta o ritirata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, l'altra Parte ha il diritto di risolvere il presente Contratto.
La Parte che intende risolvere il Contratto ai sensi della presente clausola comunica la sua intenzione alle altre Parti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva a 30 giorni dal momento del ricevimento della comunicazione. L'adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione della risoluzione non pregiudica il diritto dell'altra Parte al risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del presente Contratto, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla data di risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti alle Imprese a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In questo caso, IZSVe comunicherà alle Imprese i risultati generati fino alla data di risoluzione. In caso di risoluzione anticipata, le Imprese pagheranno a IZSVe una somma, inferiore all’importo inizialmente pattuito, somma che dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti in proporzione alle attività effettivamente svolte da IZSVe fino alla data di risoluzione.
In caso di risoluzione anticipata di una sola delle Ditte, l’altra Xxxxx potrà risolvere a sua volta il contratto oppure decidere di proseguire con le attività di ricerca previste dallo stesso facendosi carico della spesa residua complessiva.
Lo scioglimento del Contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente Contratto, ovvero, dalla normativa nazionale e internazionale vigente. Tra tali diritti sono inclusi, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli impegni assunti dalle Parti in relazione al Diritto di Proprietà Intellettuale, Pubblicità e Pubblicazioni.
ART. 11. RECESSO UNILATERALE
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto minimo di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, secondo le modalità di cui al successivo art. 17 ultimo comma. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali si applica quanto disposto all’art. 10.
In caso di recesso da parte di una sola delle ditte, l’altra Xxxxx potrà recedere a sua volta il contratto oppure decidere di proseguire con le attività di ricerca previste dallo stesso. In tale caso si rinvia a quanti stabilito dal precedente art. 10.
ART. 12. SOSPENSIONE / RITARDI DELL’ESECUZIONE
IZSVe dichiara che i tempi di esecuzione dei servizi richiesti potrebbero subire delle variazioni e/o sospensioni per ragioni di pubblico interesse o sanità pubblica, per interventi di pubbliche autorità o
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per esigenze di carattere istituzionale. Nell’ipotesi in cui si verifichi tale evenienza l’IZSVe provvederà a notiziare tempestivamente le ditte indicando le motivazioni e la relativa tempistica.
ART. 13. FORZA MAGGIORE
IZSVe non sarà ritenuto responsabile del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile. In tal caso IZSVe notificherà l’evento tempestivamente e comunque appena possibile alle altre Parti. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, le Imprese potranno recedere dal presente Contratto, secondo le modalità di cui all’art. 17 ultimo comma, senza onere di preavviso alcuno.
ART. 14. ONERI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE
IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – le Imprese si impegnano a far rispettare al proprio personale la predetta normativa; esse si impegnano altresì a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da danneggiamento, responsabilità civile verso terzi e infortunio. Le Imprese esonerano IZSVe da ogni responsabilità relativa e lo manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei suoi confronti per qualsiasi motivo o titolo.
ART. 15. TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI
Ai sensi e in ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.
ART. 16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è soggetto a, regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 17. VARIE
Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente Xxxxxxxxx non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione del presente Contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
Avuto riguardo alla scopo concreto perseguito dalle Parti, qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite da disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza.
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Nell’interpretare le clausole del presente Contratto le Parti non potranno fare riferimento, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Il presente Contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
Tutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto dalle Parti):
Per l’IZSVe: Att. Dott.ssa Xxxxx Xxxxx SCT3 Lab. di Virologia Diagnostica
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università 10 - 00000 - Xxxxxxx (XX), XXXXX, e-mail xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Per KC Wearable Technologies S.r.l.: Att. Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Lonato del Garda (BS) - Italy, Xxx Xxxxxx 0/0, 00000, e-mail xxxxxx@xx-xxxxxx.xxx
Per Haama Italia S.r.l.: Att. Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Lonato del Garda (BS) - Italy, Xxx Xxxxxx 0/0, 00000, e-mail xxxxxx@xx-xxxxxx.xxx
ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DPR N. 62/2013
Le Imprese dichiarano di aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento dell’IZSVe, approvato con DCA n. 12/2017, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole previste dagli stessi Codici.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.
Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 e s.m.i.) e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’IZSVe, per la parte di rispettiva competenza.
A tutela del valore istituzionale dell’immagine dell’IZSVe ed a garanzia dell’assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, il Committente esclude la pubblicità diretta alla commercializzazione di propri prodotti.
Il Committente non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’IZSVe ed non dovrà esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.
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L’IZSVe si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle sue iniziative o attività.
ART. 19. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
Le Parti convengono che il presente Contratto è soggetto ad IVA secondo la legge italiana (DPR n. 633/1972 e s.m.i.). Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente.
Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente Contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo ex DPR 642/1972, saranno a carico delle Parti in egual misura.
ART. 20. NEGOZIAZIONE
Il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
Il presente atto, redatto in triplice copia, ad uso di IZSVe e delle Imprese, viene letto, confermato e sottoscritto.
Data | Data | Data |
Per L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie | Per KC Wearable Technologies Srl | Per Haama Italia S.r.l. |
Il Direttore Generale f.f. | Il Legale Rappresentante | Il Legale Rappresentante |
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxx Xxxxx | Xxxxx Xxxxx |
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Allegato A
Le attività richieste dalle ditte KC Wearable Technologies Srl e Haama Italia Srl comporteranno una serie di titolazioni virali eseguite mediante:
- l’utilizzo di ceppi di coronavirus bovino (BCOV) isolati presso l’IZS-Ve e delle linee cellulari per la loro propagazione (HRT18), preventivamente titolati
I ceppi di coronavirus bovino titolati saranno messi a contatto con 3 tipi di materiali forniti dalla ditta per tempistiche diverse, come indicato dalla ditta committente:
- entro 5 minuti;
- entro 10 minuti;
- dopo 1 ora;
- dopo 5 ore;
La titolazione successiva verificherà l’eventuale riduzione del titolo virale dopo il contatto con i tessuti.
Al termine dell’esperimento i risultati ottenuti saranno raccolti in un report in lingua inglese che costituisce il rapporto finale dell’esperimento.