Atto di proroga del contratto d’appalto di “Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e postazioni di lavoro”
Atto di proroga del contratto d’appalto di “Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e postazioni di lavoro”
La Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Capo del Dipartimento per i servizi strumentali
e
Fastweb S.p.A., sede legale in Milano, Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di impresa mandataria capo‐ gruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la mandante Xxxxxxxxx S.p.A., con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 0, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05032840968, P. IVA 05032840968,
Premesso
- che tra le parti è in essere, a far data dal 9 settembre 2019, il contratto d’appalto di servizi avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro, concluso per effetto dell’adesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (d’ora in avanti: PCM) alla Convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 1” (Ordine n. 4960705 del 23 maggio 2019, CIG 7911425A6F);
- che il predetto contratto scadrà l’8 settembre 2020;
- che entro tale data non sarà disponibile la nuova Convenzione, atteso che Consip ha pubblicato il 13 dicembre 2019 il bando per l’“Accordo Quadro per la prestazione di servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT già presenti presso la sede della Pubblica Amministrazione” con data presunta di fine procedimento della gara entro il 30 novembre 2020;
- che dunque si rende necessario garantire il servizio successivamente all’8 settembre 2020 e fino a quando non sarà disponibile la nuova convenzione Consip;
- che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni di cui all’art. 106, comma 11, del
D. Lgs. n. 50/2016 per la c.d. proroga-ponte;
- che con determina del 26 giugno 2020 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente atto;
che l’RTI Fastweb S.p.A. – Xxxxxxxxx S.p.A ha dichiarato il proprio interesse e la propria disponibilità alla proroga del contratto;
- che si rende necessario prorogare il contratto in essere.
Tanto premesso
Le parti convengono quanto segue
***
Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2. L’RTI Fastweb S.p.A. – Maticmind S.p.A (nel prosieguo RTI) si obbliga a prestare i servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro nei confronti della PCM previsti nel contratto in essere, alle medesime condizioni, concluso per effetto dell’adesione della PCM alla convenzione Consip “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro” Lotto 1.
Art. 3. La PCM corrisponderà all’RTI il compenso previsto dal precedente contratto pari ad euro 891.620,89 oltre I.V.A. annuali, comprensivo del costo di 30 pacchetti a consumo di servizi di intervento su cablaggio.
Art. 4. Il contratto in essere è prorogato a partire dal 9 settembre 2020 per una durata di dodici mesi. Il contratto cesserà di avere efficacia nel caso in cui, prima della scadenza suddetta, sarà sottoscritto l’“Accordo Quadro per la prestazione di servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT già presenti presso la sede della Pubblica Amministrazione”. In tale caso la cessazione dell’efficacia avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo all’adesione al suddetto accordo quadro e nulla sarà dovuto dalla PCM all’RTI in ragione di ciò.
Art. 5. Le parti concordano che, ove alla scadenza indicata nel precedente articolo, il nuovo “Accordo Quadro per la prestazione di servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT già presenti presso la sede della Pubblica Amministrazione” non sarà disponibile, la PCM ha la facoltà di
prorogare per un periodo massimo di sei mesi il presente atto alle stesse condizioni e termini. L’RTI si impegna sin d’ora a proseguire nel rapporto contrattuale senza potere avanzare eccezioni di sorta nei confronti della PCM.
Art. 6. Le parti dichiarano reciprocamente che, alla data di sottoscrizione del presente atto, le obbligazioni dedotte nel contratto in essere tra le parti sono state eseguite correttamente e che dunque nessuna pretesa può essere avanzata a qualsiasi titolo dall’RTI Fastweb S.p.A. nei confronti della PCM.
Art. 7. Per quanto non espressamente regolato nel presente atto rimangono in vigore le pattuizioni che disciplinano il contratto in essere tra le parti, che queste ultime dichiarano di ben conoscere.
Roma PCM
RTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile le parti approvano espressamente le seguenti clausole contrattuali: art. 2, art. 3, art. 4, art. 5,
art. 6.
PCM
RTI