CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLA PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA RAI - ON SCREEN
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLA PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA RAI - ON SCREEN
ART. 1 OGGETTO, IRREVOCABILITA' DELL' ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è la disciplina dei rapporti contrattuali tra la Rai Pubblicità ed il Committente relativi ad investimenti pubblicitari sui canali radiotelevisivi della Rai di cui Rai Pubblicità è concessionaria. L'ordine di pubblicità, di cui le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, è per
impegna a rispettare detti Codici ed a conformarsi alle decisioni dei loro organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.
ART. 9 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
il Committente irrevocabile, per un periodo di 120 giorni, e si rende impegnativo per Rai Pubblicità mediante I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture. La Rai Pubblicità
accettazione.
ART. 2 ORDINE APERTO
L'ordine, se considerato "aperto", si riferisce alle pianificazioni pubblicitarie ivi indicate nonché a tutte quelle altre che, in prosecuzione, dovessero essere dal Committente richieste a Rai Pubblicità e da questa accettate. Resta inteso che tutte le eventuali prosecuzioni d'ordine, se non diversamente previsto, resteranno soggette a tutte le condizioni
si riserva, comunque, la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell'intera campagna pubblicitaria ovvero di richiedere idonee garanzie. In caso di ritardo nel pagamento, Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali. L'inadempienza del Committente nel pagamento dei corrispettivi autorizzerà la Rai Pubblicità a sospendere senz'altro l'esecuzione della campagna ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale e a pretendere l'importo complessivo residuo a titolo di penale.
generali e particolari descritte nell'ordine stesso ed espressamente accettate dal Committente. L'ordine "aperto", se ART. 10 RICONOSCIMENTO SCONTO D'AGENZIA E MANLEVA
non diversamente previsto, ha durata sino alla scadenza dell'anno solare in cui è stata effettuata la prima trasmissione. L'importo degli spazi pubblicitari a pagamento, come indicato nel contratto, sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel
ART. 3 MODIFICA PALINSESTO, VARIAZIONE CALENDARI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
La Rai Pubblicità, prima dell'inizio della diffusione, comunicherà al Committente il calendario contenente la programmazione degli spazi pubblicitari prenotati. Detto calendario avrà valore puramente indicativo e non vincolante per la Rai Pubblicità. In proposito, il Committente prende atto che l'Emittente, per esigenze tecniche e/o di servizio, può modificare in ogni momento il proprio palinsesto, sopprimendo taluni programmi ovvero variandone
caso in cui il Committente si avvalga di un'impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Resta in ogni caso convenuto che tale impresa non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti di Rai Pubblicità. Resta, inoltre, inteso che qualora il Committente dovesse agire in nome proprio e per conto di un terzo lo stesso dovrà rilasciare lettera formale di incarico, sottoscritta dal terzo, contenente diretta assunzione di impegno da parte di quest' ultimo per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale.
orari, date e rete di trasmissione, senza per questo che Rai Pubblicità/Emittente possano essere ritenute responsabili ART. 11 IMPOSTE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO
per gli ordini non soddisfatti e senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo. Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente,
La Rai Pubblicità, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto di quanto indicato nel calendario, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse
comprese le eventuali spese di xxxxx e registro del contratto in caso d'uso.
necessaria per adeguare la programmazione pubblicitaria alle variazioni del palinsesto dell'Emittente e, quindi, di ART. 12 ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA LISTINI
inserire il messaggio pubblicitario in uno spazio alternativo avente le medesime caratteristiche di fascia temporale, Il Committente dichiara di aver preso visione dei correnti listini di vendita di Rai Pubblicità pubblicati e/o disponibili
di giorno e di rete. Qualora ciò non risultasse possibile e ad eccezione delle rubriche per le quali viene espressamente prevista la possibilità di modifica del giorno di programmazione, la Rai Pubblicità ed il Committente definiranno
sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.
tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione. Il ART. 13 UNIVOCITA' PRODOTTO E CAMPAGNE MULTIPRODOTTO
Committente prende atto, altresì, che con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi i messaggi pubblicitari Ogni singolo messaggio pubblicitario, oggetto dell'ordine, non dovrà contenere alcun richiamo a ditte o prodotti non
verranno diffusi in osservanza delle disposizioni stabilite in materia dal Regolamento AGCOM 538/01/CSP. Con particolare riguardo alle partite di calcio, la diffusione degli spot isolati è condizionata dallo svolgimento delle partite stesse, pertanto Rai Pubblicità non ne garantisce la diffusione, senza per questo che possa essere ritenuta responsabile per gli ordini che non possano essere soddisfatti, impegnandosi in ogni caso a definire con il Committente tempi e modi di recupero.
ART. 4 FACOLTA' DI RINUNCIA
Ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere espressa a mezzo lettera raccomandata. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità relativi all'eventuale parte dell'impegno già eseguita e ad eccezione di quanto previsto nell'articolo che precede, comporterà l'addebito di una penale pari al 15% dell'importo dello spazio rinunciato se la rinuncia perverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data programmata. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima della data programmata, la penale sarà pari al 35% dell'importo dello spazio rinunciato; successivamente a tale termine l'importo sarà dovuto per intero, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all'atto della prenotazione.
ART. 5 CONSEGNA MATERIALE E DIRITTO DI RIFIUTO
Il Committente prende atto che la Rai svolge tutte le operazioni di controllo ed approvazione relativamente ai requisiti tecnici del messaggio pubblicitario, nonché alla conformità dei suoi contenuti (testi, sceneggiature etc.) alle
contemplati nell'ordine stesso. Qualora all'interno di un messaggio pubblicitario vengano citati prodotti o servizi appartenenti a classi di prodotto differenti, alla tariffa di listino, calcolata sul totale della durata del messaggio pubblicitario, verrà applicato un supplemento del 20%.
ART. 14 CONTESTAZIONI
La diffusione del messaggio pubblicitario si intende effettuata con la semplice irradiazione dello stesso da parte dell'Emittente ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione. Le contestazioni per irregolarità di emissione riscontrate dal Committente dovranno, a pena di decadenza, pervenire a mezzo lettera raccomandata a Rai Pubblicità di Torino, Direzione Pianificazione Tv e Radio/Back Office TV e Radio, entro 40 giorni dalla data di trasmissione. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti. Nel caso di riconosciuta fondatezza del reclamo il Committente avrà diritto alla sola ripetizione del messaggio interessato con esclusione di qualsiasi altro risarcimento. La registrazione dei programmi trasmessi da Rai viene effettuata ininterrottamente dal "Servizio tecnico commerciale" di Rai Pubblicità. Tale materiale, disponibile presso la Rai Pubblicità di Torino, è a disposizione del Committente per attestare sia la qualità che l'avvenuta trasmissione dei messaggi.
ART. 15 MODIFICHE
Qualsiasi modificazione del rapporto contrattuale ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sono valide se non pattuite per iscritto.
disposizioni di legge, dell'Autodisciplina Pubblicitaria e della propria linea editoriale (disponibile nella sezione "Rai ART. 16 RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai). A tale scopo, il Committente si impegna a consegnare il materiale Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della
occorrente per la diffusione dei messaggi pubblicitari, realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche richieste e nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, direttamente a Rai almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio della trasmissione dei messaggi. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario
persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell'area "L'Azienda" del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
sono a carico del Committente. La mancata diffusione dei messaggi dovuta al ritardo nella consegna dei materiali L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai
ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle disposizioni summenzionate e/o l'inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati. Per esigenze
Pubblicità, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto costituirà inadempimento
connesse alla natura di pubblico servizio, in qualsiasi momento, anche successivo all'approvazione, il Committente contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale,
prende atto che Rai si riserva la facoltà di non diffondere e/o di sospendere la diffusione dei messaggi pubblicitari,
senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo nei confronti di Rai
impregiudicato il risarcimento del danno.
Pubblicità/Emittente e fermo restando l'obbligo del Committente medesimo di corrispondere quanto dovuto per i ART. 17 CODICE ETICO
messaggi già trasmessi.
ART. 6 DICHIARAZIONI, GARANZIE E IMPEGNI DEL COMMITTENTE
Il Committente dichiara e garantisce: (i) che le comunicazioni commerciali sono pienamente conformi a qualsiasi normativa applicabile, anche di natura regolamentare o autodisciplinare (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ogni legge o regolamento o codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità, tutela del consumatore, tutela dei minori, etc.) nonché la veridicità delle affermazioni/informazioni in esse contenute; (ii) che le comunicazioni commerciali non violeranno alcun diritto di terzi di qualsivoglia natura, ivi inclusi a titolo esemplificativo i diritti d’autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti al nome o all’immagine, o altri diritti della personalità; (iii) che le comunicazioni commerciali non contengono alcun elemento sonoro e/o visivo osceno o in qualsiasi modo offensivo, diffamatorio o denigratorio; (iv) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi compresa a titolo esemplificativo l’autorizzazione alla sincronizzazione, comunicazione al pubblico e riproduzione delle musiche delle comunicazioni
Il Committente preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'Azienda" del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del Contratto, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Xxxxxx è considerata parte essenziale, nell'interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del Contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.
commerciali, laddove presenti, e (v) di avere adempiuto a qualsiasi onere di natura economica in relazione alla ART. 18 FORO COMPETENTE
realizzazione e alla diffusione delle comunicazioni commerciali (di cui il Committente si impegna a fornire prova, Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell' ipotesi di
ove richiesto), ivi inclusa a titolo esemplificativo la retribuzione degli aventi diritto per la sincronizzazione e la comunicazione al pubblico delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, impegnandosi altresì ad adempiere ad ogni eventuale relativo onere che dovesse insorgere in futuro.
Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa
continenza o di connessione di cause, ove la Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino, ove la Rai Pubblicità sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.
o richiesta, di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo (a) derivanti dalla violazione ART. 19 RISERVATEZZA
delle dichiarazioni, garanzie ed impegni del Committente oggetto del presente articolo o (b) comunque connessi, Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai
relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica delle comunicazioni commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto la Rai Pubblicità e la Rai da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto
Pubblicità in fase precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di seguito “Informazioni”. Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l’uso e/o la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per
delle comunicazioni commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture proteggere le proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la
nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.
ART. 7 COMUNICAZIONI COMMERCIALI DURANTE IL PERIODO ELETTORALE
Nel caso di comunicazioni commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni di cui alla linea editoriale di Rai (disponibile nella sezione "Rai per gli operatori della Pubblicità" del sito di Rai) e le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto all'articolo "Responsabilità del Committente"- il Committente garantisce che le comunicazioni commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire
diffusione. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l’esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l’esecuzione dell’attività e che è stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, collaboratori, società del gruppo, agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all’approvazione preventiva di Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni, restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.
indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto. Per l'effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere ART. 20 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14
indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali comunicazioni commerciali.
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")
Titolarità. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A., con sede legale in Torino, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx.
ART. 8 ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI
Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione e si
instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui mezzi per i quali essa è concessionaria indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate. Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha anche il diritto di proporre il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l'informativa completa presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.
(firma e timbro del Committente) (data)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 3 (Modifica palinsesto, variazione calendari e limitazione di responsabilità), art. 5 (Consegna materiale e diritto di rifiuto), art. 6 (Dichiarazioni, garanzie e impegni del committente), art. 14 (Contestazioni), art. 16 (Responsabilità Amministrativa), art. 17 (Codice Etico), art. 18 (Foro competente).
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