ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2009 - RUOLO AGRICOLTURA
ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2009 - RUOLO AGRICOLTURA
Prot. 2320 del 29.01.2010
VISTO il CCNL comparto Ministeri 1998-2001 sottoscritto il 16/02/99 che all’art.31 istituisce il Fondo Unico di Amministrazione, indicando tutte le risorse che in esso confluiscono e che all’art.32 individua le finalità di destinazione delle risorse del fondo stesso;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministero per il quadriennio normativo 2006- 2009 e il biennio economico 2006-2007;
VISTO l’accordo del 28 novembre 2009 relativo al conferimento e alla revoca delle posizioni organizzative 2008 nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ruolo agricoltura;
l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali raggiungono il presente accordo:
vengono confermati per l’anno 2009 i criteri generali per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative – ruolo agricoltura – concordati nell’accordo sottoscritto in data 28 novembre 2008, che si allega.
Roma, lì 26.01.2010
LA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA Le XX.XX. rappresentative
firmato CGIL- FP -------------firmato--------------------
-
CISL – FPS ----------firmato--------------------
-
UIL – P.A. -----------firmato---------------------
RDB CUB -----------firmato--------------------
-
FLP
CONFSAL-UNSA
-
ACCORDO SUI CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL’AMBITO DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI – RUOLO AGRICOLTURA
VISTO il CCNL comparto Ministeri 1998-2001 sottoscritto il 16.02.1999, ed in particolare gli artt. 18, 19 e 20;
VISTO il CCNL comparto Ministeri 2002-2005 sottoscritto il 12-06-2003; VISTO il CCNL comparto Ministeri 2006-2009 sottoscritto il 14.09.2007; VISTO il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 18;
VISTO il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303; VISTO il D.M. 7.3.2008;
L’amministrazione e le XX.XX. convengono
Art. l
(individuazione delle posizioni organizzative)
1. Le posizioni organizzative, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ruolo Agricoltura sono:
a) le posizioni di coordinamento o di direzione di unità organizzative, costituite da almeno 3 dipendenti, di qualifica non inferiore all’Area Seconda - fascia retributiva F3, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale presso i Dipartimenti e le Direzioni Generali, così come individuati dai decreti ministeriali recanti l’individuazione dei compiti degli uffici;
b) le posizioni di coordinamento o di direzione di unità organizzative, costituite da almeno 3 dipendenti, di qualifica non inferiore all’Area Seconda - fascia retributiva F3, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, così come individuati nei DPR recanti il regolamento di organizzazione;
c) le attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari.
2. Per il finanziamento delle posizioni organizzative è destinata la somma di 80.000 euro. Tale somma finanzia fino ad un massimo di 50 posizioni organizzative, comunque per un importo individuale non superiore a 2.000 euro per il 2008 lordi annui per 13 mensilità.
3. Per le unità organizzative operanti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, qualora l’incaricato percepisca l’indennità accessoria di diretta collaborazione, l’importo dell’indennità è stabilito in misura pari al 75%.
4. Per le posizioni riguardanti attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari, l’importo dell’indennità è stabilito in misura pari al 60% di quella di cui al punto 2.
Art. 2
(personale destinatario degli incarichi relativi alle posizioni organizzative)
1. L’incarico relativo alle posizioni di cui all’articolo 1, lettere a) e b) può essere conferito al personale appartenente all’Area Terza - da fascia retributiva F3. Ove l’ambito di attività richieda particolari capacità o il soggetto rivesta incarichi di particolare delicatezza, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali, l’Amministrazione può riconoscere le posizioni organizzative al personale dell’Area terza anche di fascia retributiva inferiore a F3, fermi restando i requisiti indicati dall’articolo 1 e 2.
2. L’incarico relativo alla posizione di cui all’articolo 1, lettera c), può essere conferito al personale laureato appartenente all’area terza.
Art. 3
(modalità e criteri di conferimento)
1. Gli incarichi di cui all’articolo 2 sono conferiti, con atto scritto:
a) per le posizioni di cui all’articolo 1, lettera a), dal Capo Dipartimento o dal Direttore generale, rispettivamente, su proposta scritta e motivata del Dirigente preposto all’Ufficio dirigenziale di livello non generale;
b) per le posizioni di cui all’articolo 1, lettera b) dal Capo di gabinetto, direttamente per gli uffici di gabinetto o su proposta scritta e motivata del Dirigente, nel caso degli altri Uffici di diretta collaborazione;
c) per le posizioni di cui all’articolo 1, lettera c) dal Capo di gabinetto, dal Capo Dipartimento o dal Direttore generale competente sull’attività interessata.
2. Nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), ove siano presenti più destinatari potenziali ai sensi dell’art. 2, punto 1, l’incarico va conferito seguendo, di norma, il seguente ordine di priorità
- appartenenza alla posizione economica più elevata;
- possesso del diploma di laurea.
3. Nella motivazione della proposta di cui al comma 1, il Dirigente dovrà includere:
a) la descrizione dell’attività coordinata nell’ambito dell’organizzazione del lavoro del proprio Ufficio;
b) la valutazione delle attitudini e capacità professionali, del curriculum formativo e della capacità organizzativa del dipendente interessato, in rapporto all’incarico da svolgere:
4. Il destinatario dell’incarico dovrà aver maturato un’esperienza nel settore da almeno 6 mesi.
Art. 4
(durata e revoca dell’incarico)
1. L’incarico ha durata annuale ed è rinnovabile.
2. La revoca prima della scadenza può essere fatta con le medesime modalità del conferimento, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi;
- destinazione ad altre funzioni dell’interessato.
3. La revoca presuppone l’obbligo di informazione al dipendente interessato che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.
4. Al termine dell’incarico, se non rinnovato, il dirigente compila un rapporto valutativo sull’attività svolta dall’incaricato, anche in relazione alle motivazioni poste a base del conferimento.
Roma, lì 28.11.2008
PER L’AMMINISTRAZIONE PER LE XX.XX
firmato CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
UNSA-CONFSAL
INTESA
FLP
RDB firmato