NUOVA NORMATIVA SULLE LOCAZIONI – Legge 431/98
NUOVA NORMATIVA SULLE LOCAZIONI – Legge 431/98
E’ obbligatoria la forma scritta
La legge non è applicabile (pertanto in questi casi si applicheranno gli art. 157 e seguenti del C.C.):
- agli immobili di categoria catastale A/1-A/8-A/9
- agli immobili “vincolati”
A - Contratto di locazione “LIBERO” (ex art. 2 comma 1):
- agli immobili locati per finalità turistiche Sono previsti due diversi tipologie di contratto:
- Unici vincoli inderogabili 4 anni + 4 anni
- Canone libero
- IRPEF detrazione 15 %
B - Contratti di locazione “CONCORDATI”
Redatti in base a contratti tipo stabiliti da Accordi territoriali in ottemperanza di “Criteri generali” previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze (L. 431/98)
1 - Contratto di locazione ad uso abitativo (art. 2 comma 3)
▪ Durata 3 anni + 2
▪ Canone calcolato in base alle apposite tabelle (Accordo territoriale art. 5 e 11)
▪ Agevolazioni fiscali per il locatore: IRPEF: detrazione del 40,5 %
ICI da delibere comunali (Firenze rimborsa fino a 250,00 Euro ca.) TASSA REGISTRO riduzione del 30 %
Agevolazioni fiscali anche per il conduttore con reddito inferiore Euro 15.000-30.000
2 - Contratto di locazione ad uso abitativo di natura TRANSITORIA (art. 5 comma 1)
▪ Durata da 1 a 18 mesi
▪ Canone in base alle tabelle dell’Accordo territoriale
▪ Non prevede agevolazioni fiscali.
3 – Contratto di locazione per esigenze abitative degli STUDENTI universitari (art. 5 comma 2)
▪ Durata da 6 a 36 mesi
▪ Canone in base alle tabelle dell’Accordo territoriale per studenti
▪ Agevolazioni fiscali per il locatore: IRPEF: detrazione del 40,5 %
TASSA REGISTRO riduzione del 30 %