Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante il codice dei contratti pub- blici (atto n. 19);
considerato che:
l’introduzione di un sistema di qua- lificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice; tuttavia, alla pre- visione generale di cui al comma 10 del- l’articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all’interno di un apposito allegato;
lo schema in esame, non riprodu- cendo le disposizioni di carattere intertem- porale di cui all’articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così inter- rompendo la continuità del quadro proce- durale entro il quale sta proseguendo l’o- pera sul territorio;
richiamata l’esigenza di precisare ul- teriormente la disposizione di cui all’arti- colo 108 concernente i criteri di aggiudi- cazione degli appalti, con specifico riferi- mento ai servizi ad alta intensità di mano- dopera, al fine di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze con- tenute in termini di prezzo, a scapito della qualità;
rilevato che:
la tecnica di delegificazione prevista dallo schema in esame per gli allegati al Codice, in quanto consistente nell’adozione
di una serie di decreti ministeriali ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 17 della legge
n. 400 del 1988, non prevede l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; gli Allegati I.6, I.11 e II.14 intervengono su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti at- tuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, mentre gli Allegati I.3, I.7, I.8, I.10, I.12, II.2, II.3, II.5, II.6, II.7,
II.8, II.9, II. 11, II.13, II.16, II.19, IV.1, V.1 e
V.2 riproducono vigenti disposizioni di rango legislativo contenute nel decreto legislativo
n. 50 del 2016 e nei decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021;
l’articolo 10, comma 8, della legge
n. 196 del 2009 (legge di contabilità e fi- nanza pubblica) – che non figura tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dello schema in esame – dispone che in allegato al DEF è presentato il programma delle infrastrutture strategiche predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti, e che anche dopo l’abrogazione della legge n. 443 del 2001 ha continuato a co- stituire la base normativa per l’inserimento nei Documenti di economia e finanza dei cosiddetti allegati infrastrutture; l’indivi- duazione delle priorità infrastrutturali è stata, peraltro, di fatto affidata negli ultimi anni anche ad ulteriori strumenti, e in particolare alla nomina di commissari stra- ordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto- legge n. 32 del 2019, e da ultimo allo stesso PNRR, ciò che rende opportuno ricondurre a coerenza il quadro regolatorio in mate- ria, al fine di evitare incertezze nel pro- cesso di definizione e programmazione delle infrastrutture prioritarie;
valutata la conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;
rilevata la necessità che il Governo provveda al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e apporti le correzioni di forma rese necessarie dall’o- biettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;
tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;
tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni par- lamentari dai vari soggetti pubblici e pri- vati interessati;
preso atto dei rilievi della Commis- sione Trasporti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l’opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Co- dice l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating);
b) all’articolo 6, concernente i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il concetto di « attività a spiccata valenza sociale » con la più corretta definizione di
« attività di interesse generale » e il con- cetto di « co-amministrazione » con quello di « amministrazione condivisa »; si valuti altresì l’opportunità di richiamare diretta- mente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo il rinvio al « principio del risul- tato »;
c) valuti il Governo l’opportunità di inserire, nell’articolo 6 dell’Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico- economica, il modello adottato dall’opera- tore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell’appalto;
d) valuti il Governo l’opportunità di specificare all’articolo 16, in tema di con- flitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle con- cessioni;
e) valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono in- cluse quelle relative alle procedure di affi- damento in house;
f) valuti il Governo l’opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all’articolo 38 alle semplificazioni in- trodotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell’inte- resse archeologico; a tal fine, si valuti l’op- portunità di sostituire il richiamo al de- creto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, contenuto nell’Allegato 1.8, con il più cor- retto riferimento al decreto ministeriale
n. 244 del 20 maggio 2019;
g) valuti il Governo l’opportunità di precisare, in relazione all’istituto del dis- senso costruttivo di cui all’articolo 38, comma 11, che le amministrazioni parte- cipanti alla Conferenza di servizi, nell’in- dicare – a pena di decadenza – le prescri- zioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;
h) all’articolo 39, valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra il comma 3, secondo cui l’elenco delle infra- strutture strategiche e di preminente inte- resse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, e l’articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché l’op- portunità di chiarire, al comma 2, se gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 debbano intendersi per loro na-
xxxx inseriti nell’elenco di cui al citato comma 3;
i) valuti il Governo l’opportunità di specificare, all’articolo 41 e nell’Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geo- logica, geomorfologica, idrogeologica e si- smica dell’opera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progetta- zione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello proget- tuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e si- smici dell’opera; in particolare, con riferi- mento all’articolo 8, comma 3, di tale al- legato, si valuti l’opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idro- geologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all’articolo 22, comma 4, lettera b), del medesimo Allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, sia composto da relazioni specialistiche da in- dividuarsi nelle relazioni geologica, idroge- ologica, geotecnica e sismica;
j) valuti il Governo l’opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei me- todi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni uti- lizzati dalle regioni e dalle province auto- nome ai fini della predisposizione dei prez- zari regionali di cui all’articolo 41, comma 13; si valuti altresì l’opportunità di preve- dere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferi- mento ai prezzi correnti sul mercato; si valuti altresì l’opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appal- tante, la verifica effettiva dell’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;
k) al medesimo articolo 41, valuti il Governo l’opportunità di:
1. prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati, tenuto conto delle modifiche previste dal nuovo codice quali la riduzione dei livelli di pro- gettazione e i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE);
2. puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la program- mazione, al fine di chiarire che il docu- mento di fattibilità delle alternative proget- tuali individua la soluzione che l’ammini- strazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indica- zioni di natura progettuale per la reda- zione del PFTE;
l) valuti il Governo l’opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’im- porto da porre a base di gara per l’affida- mento dei servizi di architettura e ingegne- ria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commi- surati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’ar- ticolo 8 e nel rispetto dei principi di con- correnza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l’opportunità, con riferimento all’articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può es- sere resa gratuitamente;
m) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 44, il contenuto del- l’offerta che l’operatore economico pre- senta in sede di appalto integrato, specifi- cando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguata- mente formulata, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui quadro economico tenga conto di tutte le valorizzazioni economiche relative alle pre- scrizioni acquisite in sede di procedura di autorizzazione del progetto;
n) all’articolo 49, valuti il Governo l’opportunità di prevedere deroghe moti- vate al principio di rotazione degli affida- menti, anche con riferimento alla garanzia di un miglior svolgimento del servizio, al- l’affidabilità dell’operatore economico, al- l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
o) valuti il Governo, in relazione al- l’articolo 50 sulle procedure per l’affida- mento dei contratti di lavori, servizi e for- niture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l’opportunità di valoriz- zare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori interessati da invitare alle medesime pro- cedure; valuti il Governo l’opportunità di specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che anche nelle ipotesi di cui al- l’articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l’individuazione dei 10 ope- ratori da consultare nella procedura nego- ziata deve avvenire attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;
p) valuti il Governo l’opportunità di meglio definire, all’articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nomina- tivi per la selezione degli operatori da in- vitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere uti- lizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino pratica- bili altri metodi di selezione degli opera- tori;
q) in relazione all’articolo 54, comma 2, sui metodi per l’individuazione delle of- ferte anomale, valuti il Governo l’opportu- nità di eliminare il principio della preven- tiva conoscibilità del metodo per l’indivi- duazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; si valuti conseguentemente l’opportunità di modificare l’Allegato II.2 « Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte », garantendo che
tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano even- tuali fenomeni collusivi;
r) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, all’articolo 56, comma 1, lettera i), l’ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di in- termediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall’applicazione del Co- dice, definendo puntualmente l’alveo dei servizi finanziari interessati dall’esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coe- rente con gli atti legislativi relativi al mer- cato interno; al medesimo articolo 56, si valuti altresì l’opportunità di innalzare a
20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e ali- mentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pub- blica utilità svolti dalle stesse imprese agri- xxxx singole o associate;
s) valuti il Governo l’opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto pre- visto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;
t) all’articolo 57, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti applichino come criterio di va- lutazione dell’offerta quello relativo all’ap- provvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento pro- dotti in impianti in cui si utilizza clinker prodotto in Paesi ricadenti nell’ambito del sistema EU/ETS, con attribuzione al me- desimo criterio di percentuali del punteggio massimo contemplato per la componente qualitativa dell’offerta stessa;
u) al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, valuti il Governo l’opportu- nità di sostituire il principio contenuto nella locuzione « ove tecnicamente opportuno » con il presupposto « ove tecnicamente com-
patibile », al fine di non riconoscere ecces- siva discrezionalità nell’adozione di uno specifico criterio ambientale minimo (CAM);
v) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 58, comma 2, il pa- rametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunica- zione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un’eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli ap- palti; valuti altresì il Governo l’opportunità di evitare che la nozione di « lotto quanti- tativo » si sovrapponga a quella di « lotto funzionale », chiarendo che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non sia richiesto che questo sia funzionalmente au- tonomo, ossia oggetto di uno specifico ap- palto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura ovvero parte di un lavoro o servizio generale la cui progetta- zione o realizzazione sia tale da assicu- rarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti; si valuti altresì l’opportunità di prevedere la cosiddetta clausola di territo- rialità, in conformità con i principi di cui all’articolo 18 della direttiva 24/2014/UE, al fine di tutelare le imprese del territorio;
w) all’articolo 59, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base pro- gettuale;
x) all’articolo 60, valuti il Governo l’opportunità di ridurre la soglia del 5 per cento oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del con- tratto, nonché di innalzare la soglia dell’80 per cento per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa; si valuti inoltre l’opportunità di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti
di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno se- mestrale di tali indici; si valuti altresì l’op- portunità di prevedere espressamente l’ap- plicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
y) valuti il Governo l’opportunità di garantire anche una ridefinizione delle mo- dalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri deri- vanti dall’attivazione delle clausole di revi- sione dei prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell’opera, della for- nitura o del servizio previste dall’articolo 60, comma 2;
z) all’articolo 63, valuti il Governo l’opportunità di estendere, in sede di prima applicazione, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai comuni capoluogo e alle aggregazioni comunali consentite per legge, individuando per quest’ultime una soglia minima di abitanti o un numero minimo di comuni, nel rispetto del criterio di stabilità delle attività, ferma restando l’esigenza di valorizzare il ruolo delle stazioni appal- tanti qualificate rispetto alle procedure di PPP, appalto integrato e dialogo competi- tivo, nonché alle procedure relative ai set- tori esposti al rischio di infiltrazioni ma- fiose per cui è necessaria l’iscrizione alle cosiddette white list, a prescindere dal va- lore;
aa) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 65, di ripristinare l’assimila- zione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 65 sussista autonomamente in capo al consor- zio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera
b) del comma 2 dell’articolo 65;
bb) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire le regole di cui all’articolo 67 sui
requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi alle pro- cedure di affidamento, ponderando nello speciale quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orien- tamenti giurisprudenziali che hanno inte- ressato la materia – le particolari finalità mutualistiche e pro-concorrenziali proprie dell’istituto consortile con l’attuazione ef- fettiva dei principi di concorrenza, traspa- renza, par condicio e apertura al mercato che presidiano il corretto, conforme ed efficace esperimento degli affidamenti di contratti pubblici;
cc) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 67, di chiarire che l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; valuti il Governo, con riferi- mento all’articolo 31 dell’Allegato II.12, di prevedere che il meccanismo di imputa- zione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell’attestazione SOA, sia esteso anche ai consorzi artigiani e coope- rativi;
dd) all’articolo 68, comma 9, in rela- zione alla responsabilità solidale tra gli operatori temporaneamente riuniti o con- sorziati, valuti il Governo l’opportunità di escludere più chiaramente i comporta- menti elusivi della stessa, sostituendo il riferimento al Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile con quello al- l’articolo 31 dell’Allegato II.12;
ee) all’articolo 93, valuti il Governo l’opportunità di prevedere per le commis- sioni giudicatrici un sistema valutativo ba- sato su elementi di tipo oggettivo; al me- desimo articolo 93, valuti inoltre il Governo l’opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei con- correnti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura;
ff) all’articolo 94, valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automa-
tica di un operatore economico dalla par- tecipazione a una procedura d’appalto, l’op- portunità di coordinare lo schema di de- creto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
gg) all’articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di prevedere:
1. nei confronti degli operatori eco- nomici che abbiano commesso gravi viola- zioni non definitivamente accertate ri- spetto agli obblighi di pagamento di impo- ste, tasse e contributi previdenziali:
a) in fase di partecipazione alla gara, la non operatività dell’esclusione au- tomatica in caso di richiesta di compensa- zione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della pub- blica amministrazione;
b) in fase di esecuzione, l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza alla stazione appaltante e l’intervento sostitu- tivo da parte di questa;
2. nei confronti degli operatori eco- nomici che abbiano commesso gravi viola- zioni non definitivamente accertate, l’equi- valenza tra la richiesta di rateizzazione o di compensazione del debito tributario con i crediti certificati nei confronti della pub- blica amministrazione e l’impegno vinco- lante a pagare le imposte;
hh) valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’arti- colo 95, di prevedere l’introduzione, al comma 1, di un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche commisurato al valore dell’appalto in particolare per quanto riguarda il riferimento al limite delle vio- lazioni fiscali (5.000 euro) indicato nell’ar- ticolo 1 dell’Allegato II.10; valuti altresì il Governo l’opportunità di introdurre la pre- visione della seconda parte dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, in cui si prevedono casi di possibile regola- rizzazione;
ii) valuti il Governo l’opportunità di valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova nelle verifiche di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 95, comma 2;
jj) al medesimo articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di estromettere l’o- peratore economico dalla procedura di af- fidamento solo previa attività istruttoria, avviando un sub-procedimento di valuta- zione in contraddittorio con l’operatore economico medesimo;
kk) valuti il Governo l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione e sem- plificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito pro- fessionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non pre- viamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull’affidabilità e integrità dell’operatore, in ogni caso prevedendo che il mezzo di prova sia costituito da un provvedimento quan- tomeno di primo grado; valuti inoltre il Governo l’opportunità, in un’ottica di ar- monizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;
ll) valuti il Governo l’opportunità di istituire un gruppo di studio avente il pre- cipuo compito di avviare una sperimenta- zione finalizzata a chiarire i confini appli- cativi del sistema di qualificazione diffe- renziato per gli appalti di servizi e forni- ture e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;
mm) all’articolo 100, comma 7, valuti il Governo l’opportunità di stabilire a re- gime – e non solo in via transitoria – la durata quinquennale dell’attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA);
nn) all’articolo 100, comma 8, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di pre- vedere che il futuro regolamento – di cui al comma 4 del medesimo articolo – intro- duca requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzio- nati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;
oo) all’articolo 103, comma 1, lettera b), valuti il Governo la possibilità di xxxx- ficare la disposizione poiché in contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all’articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono xxxxxx- sti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possi- bili partecipanti;
pp) all’articolo 106, valuti il Governo l’opportunità di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l’importo della garanzia (provvisoria e definitiva) di cui al comma 8 per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qua- lità; valuti altresì il Governo l’opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle proce- dure di gara previsti dall’articolo 17, comma 3;
qq) all’articolo 106, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di limitare l’escus- sione della cauzione provvisoria ai soli fatti direttamente imputabili al singolo soggetto e non già all’impresa;
rr) con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l’opportunità di apportare modifiche di coordinamento ido- nee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;
ss) in ordine ai requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l’opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l’arco temporale rile- vante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l’ag- giudicazione degli appalti di servizi e for- niture;
tt) in linea di continuità con la nor- mativa vigente (articolo 47-quater del de- creto-legge n. 77 del 2021), valuti il Go- verno l’opportunità di garantire una mag- giore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affida- mento;
uu) stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina at- tualmente prevista dall’articolo 19 del de- creto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, va- luti il Governo se è opportuno l’inseri- mento di una previsione ad hoc per i con- tratti di sponsorizzazione finalizzati al so- stegno degli istituti e dei luoghi della cul- tura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;
vv) con riferimento all’offerta econo- micamente più vantaggiosa, di cui all’arti- colo 108, valuti il Governo se non sia op- portuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da ga- rantire un confronto concorrenziale effet- tivo sui profili tecnici, evitando l’utilizzo di formule che si risolvano col premiare i ribassi più alti, individuando un tetto mas- simo al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e valoriz- zando adeguatamente il punteggio di qua- lità;
ww) all’articolo 109, in tema di repu- tazione dell’impresa, valuti il Governo l’op- portunità di prevedere che l’impegno sul piano ambientale e su altre finalità di be- neficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;
xx) con riferimento all’articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibi- lità di giustificazioni « in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente », valuti il Governo l’opportunità di fare ri-
ferimento ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previ- sto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia quelli individuati dalla stazione appaltante, non assoggetta- bili a ribasso d’asta, e non agli « oneri aziendali della sicurezza »;
yy) all’articolo 114, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere all’affida- mento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà;
zz) all’articolo 116, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell’affidamento in- terno del collaudo in luogo dell’obbligato- rietà; al comma 10, lettera a), di tale arti- colo, valuti, altresì, il Governo l’opportunità di prevedere che gli interventi archeologici siano effettuati da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;
aaa) all’articolo 119, valuti il Governo l’opportunità, nell’ipotesi di subappalto co- siddetto « a cascata », di estendere ai su- bappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio pre- viste dal Codice a carico dell’operatore eco- nomico titolare del contratto all’atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;
bbb) all’articolo 125, in tema di anti- cipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l’operatore, valuti il Governo l’opportunità che lo stato di avan- zamento lavori (SAL) tenga conto dell’a- spetto temporale, al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento dei lavori;
ccc) all’articolo 128, in tema di servizi alla persona, valuti il Governo l’opportu- nità di inserire una specifica disciplina sulle « concessioni di servizi sociali », po- nendo in carico alle amministrazioni ag- giudicatrici e agli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali, di rendere nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione me- diante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;
ddd) all’articolo 140, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di considerare quale
circostanza di somma urgenza, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all’ar- ticolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche lo stato di emergenza regio- nale;
eee) all’articolo 170, valuti il Governo l’opportunità di dare piena attuazione alla previsione di cui articolo 1, comma 2, let- tera i), della legge di delega (legge n. 78 del 2022), inserendo in tale disposizione, in materia di offerte contenenti prodotti ori- ginari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi sia maggio- ritaria rispetto al valore totale dei prodotti;
fff) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione di cui all’articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all’articolo 15 in tema di Responsa- bile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedi- mento di nomina del RUP; in particolare, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che l’ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di parte- nariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all’articolo 15;
ggg) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, in relazione all’articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la di- sciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni pre- viste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d’interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
hhh) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la formulazione dell’articolo 175, comma 1, in merito all’inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pub- bliche, con le scelte operate all’articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell’ambito dell’istituto della fi-
nanza di progetto, eliminando conseguen- temente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;
iii) all’articolo 193, in materia di fi- nanza di progetto, valuti il Governo l’op- portunità di:
1. definire il termine entro il quale l’ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;
2. prevedere l’obbligo di conclu- sione della valutazione con un provvedi- mento espresso oggetto di comunicazione all’interessato e di pubblicazione;
3. prevedere l’obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale;
4. in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;
jjj) valuti il Governo l’opportunità di ampliare i poteri della cabina di regia di cui all’articolo 221, prevedendo che essa possa, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, individuare le procedure necessarie ad as- sicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’emanazione di norme urgenti, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne prolunghino ingiustificatamente l’attua- zione;
kkk) valuti il Governo l’opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall’articolo 222, omo- geneizzando tale regime con quello appli- cato alle altre Autorità indipendenti e co- munque rideterminando all’articolo 222, comma 14, l’entità delle somme che riman- gono nella disponibilità dell’ANAC in mi- sura non superiore al 50 per cento del relativo importo;
lll) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all’articolo 225, comma 1, al fine di coor- dinarne la formulazione con il cronopro- gramma degli interventi in materia di di- gitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
mmm) all’articolo 226, comma 2, va- luti il Governo l’opportunità di specificare che il decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, continua ad applicarsi ai procedi- menti in corso anche se avviati prima della sua entrata in vigore;
nnn) al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli inter- venti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l’opportunità di chiarire all’articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti ri- guardanti investimenti pubblici, anche sud- divisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto- legge n. 77 del 2021, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge n. 108 del 2021 non- ché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;
ooo) valuti il Governo l’opportunità di individuare la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere cono- scenza e adeguarsi alla nuova normativa;
ppp) valuti il Governo l’opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finaliz- zata a far salva, per gli interventi ricom- presi tra le infrastrutture strategiche, di cui all’articolo 163 e seguenti del decreto legi- slativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione appro- vati e per i quali la procedura di valuta- zione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferi- mento all’epoca vigente;
qqq) valuti il Governo l’opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli proget- tuali da tre a due;
rrr) valuti il Governo l’opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finaliz- zata a chiarire l’operatività per i procedi- menti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualifica- zione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ov- viando alla difformità di orientamenti giu- risprudenziali derivante dall’inattuazione dell’articolo 47 del Codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;
sss) valuti il Governo l’opportunità di modificare, nell’Allegato I.6, le soglie rela- tive all’obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrut- ture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);
ttt) tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all’appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipo- logie di affidamenti, valuti il Governo l’op- portunità, di prevedere all’articolo 34 del- l’Allegato I.7 che l’attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell’articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affida- menti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
uuu) in relazione alle opere di urba- nizzazione a scomputo, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che la possibi- lità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del per- messo di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare
interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministra- zioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa pro- cedura di gara; valuti altresì il Governo l’opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell’articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l’esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l’attività di stazione appaltante per i privati ha carat- tere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministra- zioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministra- tiva ed economica di soggetti privati;
vvv) valuti il Governo l’opportunità di allineare il testo dell’Allegato II.12 con la disposizione dell’articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all’Allegato le op- portune modifiche di coordinamento te- stuale con la normativa tecnica di settore;
www) considerato che l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato II.12, pone in capo alle SOA l’obbligo di avere sede legale in Italia, che analoga previsione, contenuta nell’articolo 64, comma 1, decreto del Pre- sidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell’Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall’articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti il Governo l’opportu- nità di reintrodurre espressamente la pre- visione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;
xxx) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 38 dell’Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l’esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;
yyy) valuti il Governo l’opportunità di adeguare l’Allegato I.14 sulla direzione la- vori ed esecuzione dell’appalto all’Allegato
I.9 sui metodi e strumenti informativi di- gitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d’opera;
zzz) al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l’opportunità di specificare che, ai fini dell’attivazione dell’help desk, la Ca- bina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco prove- niente da altre amministrazioni, fermo re- stando il principio di invarianza finanzia- ria;
aaaa) valuti il Governo l’opportunità di inserire nel Codice una disposizione nor- mativa che escluda espressamente la qua- lificazione dei Collegi e degli Ordini pro- fessionali come amministrazioni aggiudica- trici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del cosid- detto divieto di gold plating, che potrebbero derivare dall’estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;
bbbb) valuti il Governo l’opportunità di adottare un « capitolato generale di ap- palto » unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori « a misura »), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile « oggettive » sia le regole poste a base del contratto, sia l’attività di verifica degli adempimenti dell’appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere ese- guite;
cccc) valuti il Governo l’opportunità di inserire una disposizione volta a preve- dere che gli organi costituzionali attuino nei propri ordinamenti le disposizioni del decreto legislativo nell’ambito delle prero- gative costituzionalmente riconosciute e della propria autonomia organizzativa;
dddd) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che gli schemi dei regolamenti ministeriali di delegificazione siano tra-
smessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nei casi specificati in pre- messa in cui gli allegati intervengano su materie già disciplinate in precedenza da
regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parla- mentare, ovvero riproducano il contenuto di precedenti disposizioni di rango legisla- tivo.