REGOLAMENTO GENERALE DEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI COMPENDIO ED INTEGRAZIONE NORMATIVA DEI REGOLAMENTI DI SETTORE E DELLE ATTIVITA’ GENERALI DI FUNZIONAMENTO
REGOLAMENTO GENERALE DEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI COMPENDIO ED INTEGRAZIONE NORMATIVA DEI REGOLAMENTI DI SETTORE E DELLE ATTIVITA’ GENERALI DI FUNZIONAMENTO
TITOLO 1 - La proprietà Art. 1 La struttura, l'ubicazione e i collegamenti viari.
1.1 Il Mercato Agro Alimentare all'Ingrosso, di proprietà della società consortile p.a. " CAAN Agro
Alimentare di Napoli", è costituito dal complesso degli edifici, delle aree e delle attrezzature.
Il CAAN, ubicato nel territorio del Comune di Volla è predisposto per lo svolgimento del commercio all'ingrosso a carattere fisso e continuativo dei prodotti ortofrutticoli, del settore lattiero-caseario, ittico, delle carni e dei prodotti agricoli, florovivaistici e dei più diffusi prodotti trattati dal cash and carry, e del settore dei prodotti di largo e generale consumo non alimentari
1.2 II CAAN è costituito da un'area recintata, che comprende fabbricati, parcheggi, aree verdi e sedi stradali, e da un'area esterna alla recinzione delle strutture adibita a parcheggio e ad orti irrigui.
1.3 L'ingresso principale del CAAN è situato nel comune di Volla, via Palazziello, numero 40 CAP 80040.
Il fabbricato destinato ad Uffici è dotato di un ingresso autonomo sito nell'area prospiciente ì varchi generali di ingresso.
1.4 All'interno del CAAN, si svolge il "mercato"; operatori addetti alle vendite si incontrano abitualmente con più operatori addetti agli acquisti ai quali vendono o trasferiscono a qualunque titolo prodotti agro - alimentari o florovivaistici.
1.5 Costituiscono finalità prevalenti del CAAN:
a) sviluppare e sostenere tutte le attività commerciali dei prodotti richiamati, atte a soddisfare le esigenze della collettività e a tutelarne gli interessi;
b) migliorare la distribuzione nonché valorizzare e qualificare la produzione agro - alimentare
attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi a supporto della medesima
c) diventare piattaforma di riferimento dell'intera rete distributiva e di mettere gli operatori nelle condizioni di svolgere il ruolo di primo motore per lo sviluppo del CAAN;
d) rendere tutte le strutture mercatali particolarmente elastiche e flessibili in modo da consentire il continuo adattamento del " mercato" al sistema distributivo.
1.6 II presente Regolamento disciplina il funzionamento del CAAN, le modalità di vendita all’ingrosso e al dettaglio comprese tutte le attività di trasporto di merci dirette a Ditte o provenienti da Ditte che operano in tutte le strutture, e tutte le attività di movimentazione in genere delle merci medesime.
TITOLO 2 - Organi del CAAN
Art. 2 Ente Gestore
2.1 Alla Società CAAN Scpa, proprietaria del CAAN, di seguito chiamata anche Ente Gestore, è riservata in via esclusiva la gestione dei locali, delle aree e delle attrezzature di proprietà, compresa la gestione amministrativa generale relativa a: funzionamento degli uffici e del personale dell'Ente gestore, gestione del CAAN ingressi, guardiania, gestione informatica generale, imposte, coordinamento della sicurezza ed antincendio.
2.2 Per il migliore funzionamento del CAAN vengono istituiti un Comitato Consultivo ed un Comitato Operativo che operano in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'Ente gestore.
Art. 3 Comitato Consultivo
3.1 II Comitato Consultivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell' Ente Gestore, è così composto:
- quattro componenti designati dall'Ente Gestore, di cui uno lo presiede
- quattro componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti all'ingrosso per il Mercato Ortofrutticolo
- due componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti all'ingrosso il Mercato Ittico
- un componente designato dagli operatori del Mercato delle carni
- un componente designato dagli operatori del Lattiero Caseario
- tre componenti designati dalle organizzazioni dei produttori
- quattro componenti designati dalle organizzazioni degli acquirenti
- tre componenti designati dalle organizzazioni dei movimentatori
- un rappresentante del cash and carry
3.2 II Comitato Consultivo viene convocato dal presidente periodicamente, di regola ogni bimestre, per fare il punto sulla situazione dell'attività del CAAN e formulare osservazioni e proposte per migliorarne l'attività.
3.3 Dei lavori del Comitato Consultivo viene steso sintetico verbale da inviare all'Ente Gestore ed al Comitato Operativo per tradurli in atti concreti.
3.4 II parere espresso del Comitato Consultivo è obbligatorio ma non vincolante.
Art. 4 Comitato Operativo
4.1 II Comitato Operativo, di seguito indicato come Comitato, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Gestore ed è così composto:
- quattro componenti designati dall'Ente Gestore, di cui uno lo presiede
- tre componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti all'ingrosso
- un componente designato dalle organizzazioni dei produttori
- due componenti designati dalle organizzazioni degli acquirenti
- un componente designato dalle organizzazioni dei movimentatori
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato dura in carica come l'organo che lo ha designato e decade insieme ad esso e, comunque, alla nomina del nuovo Comitato da parte del nuovo organismo di amministrazione.
4.2 Al Comitato Operativo sono affidati i seguenti compiti:
4.2.1 elaborare proposte per il miglioramento della qualità organizzativa, logistica e commerciale, dei controlli di qualità delle merci, della qualità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari immessi nel CAAN.
4.2.2 elaborare e preparare programmi promozionali che coinvolgano, a qualunque titolo, il CAAN. In questo ambito, il Comitato ha, tra l'altro, il compito di proporre le linee per la promozione delle vendite e di proporre azioni per la valorizzazione dei prodotti agro - alimentari commercializzati.
4.2.3 esprimere pareri e suggerimenti per il miglioramento dei servizi logistici e di movimentazione delle merci, anche attraverso la formulazione di proposte in merito alla disciplina della logistica e della movimentazione delle merci.
4.3 II Comitato può elaborare proposte concernenti discipline specifiche previste nel presente regolamento, da sottoporre all'approvazione dell' Ente Gestore.
4.4 II Comitato, inoltre segnala all'Ente Gestore, per l'assunzione dei provvedimenti del caso a norma del successivo articolo 48 del presente regolamento, le inosservanze rilevate alle norme in materia di qualità merceologica ed igienico - sanitaria dei prodotti posti in vendita.
4.5 II Comitato dura in carica come l'organo che lo ha nominato e decade insieme ad esso o, comunque, con la nomina del nuovo Comitato da parte del nuovo organo di amministrazione. I suoi membri sono rieleggibili.
4.6 II Presidente convoca il Comitato e intrattiene i rapporti con l'Ente Gestore e la Direzione del CAAN.
4.7 II Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. E' facoltà dell'Ente Gestore e del direttore del CAAN chiedere la convocazione del Comitato per discutere argomenti specifici.
4.8 II Comitato si dota di una disciplina per i suoi lavori. Dei lavori del Comitato è steso sintetico verbale che viene portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore, il quale comunque compete ogni decisione conseguente.
TITOLO 3 - I Servizi
Art. 5 Servizi del CAAN
5.1 Nel CAAN sono presenti i seguenti servizi:
a) guardiania
b) vigilanza annonaria
e) vigilanza igienico sanitaria
d) rilevazione statistica e dei prezzi
e) diffusione delle informazioni
f) pulizia delle aree e smaltimento dei rifiuti
g) movimentazione merci
h) servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione merci
i) coordinamento sicurezza ed antincendio
5.2 Sentito il Comitato Operativo, l'Ente Gestore può istituire nuovi servizi, in particolare in materia di controllo di qualità.
Art. 6 Servizio di Guardiania
6.1 II Servizio di Guardiania esercita tutti i controlli che fanno capo al CAAN Ingressi. In particolare controlla, attraverso i sistemi informatici di cui il CAAN è dotato, le tessere che consentono l'ingresso al CAAN delle varie categorie di persone, il sistema anti-intrusione, il funzionamento degli impianti degli edifici, strutture frigorifere ed il funzionamento degli altri impianti tecnologici. Esso costituisce anche l'organo che assicura attraverso azioni di manutenzione programmata l'efficienza degli impianti del Centro.
6.2 Al Servizio di Guardiania possono essere delegate, dall'Ente Gestore, funzioni attinenti il rilascio e il rinnovo delle tessere di accesso, funzioni di rilevazione statistica delle merci e dei prezzi e funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento.
6.3 Al Servizio di Guardiania si dovrà fare riferimento nelle situazioni di emergenza, in caso di pericolo grave ed immediato, secondo quanto stabilito dalle procedure per la gestione delle emergenze (Piano di Evacuazione di cui al successivo art. 12).
Art. 7 Vigilanza annonaria
7.1 Sulla base di apposita convenzione, le funzioni di controllo annonario all'interno del CAAN sono esercitate da un Istituto di Pubblica Vigilanza, che dovrà mettere a disposizione del CAAN un numero di agenti idonei alle esigenze dello stesso.
7.2 II personale di cui sopra, sulla base della Convenzione e dei rispettivi ordinamenti, esercita funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, per quanto riguarda quelle concernenti la circolazione dei veicoli, ai sensi degli artt. 5 e 6 della predetta Convenzione.
7.3 L'Ente Gestore mette a disposizione del personale predetto i locali necessari.
Art. 8 Controlli e vigilanza igienico-sanitaria
8.1 La idoneità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari commercializzati all'interno del CAAN è garantita dagli operatori attraverso l'applicazione delle procedure di autocontrollo secondo il metodo HACCP, sulla base di apposito "manuale di autocontrollo per la corretta prassi igienica". E' inoltre previsto anche:
8.1.1 II monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari attraverso attività pianificate di analisi chimiche dei prodotti;
8.1.2 La progressiva integrazione delle procedure operative tra fornitori e operatori del CAAN, al fine di garantire la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati all'interno del CAAN.
8.2 La vigilanza igienico - sanitaria sui prodotti alimentari immessi nel CAAN è svolta dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL (Pomigliano). L'accertamento dell'idoneità all'alimentazione delle merci deperite o rimaste invendute, è effettuato su corresponsione di un diritto, dall'Ente Gestore, eventualmente tramite altri Enti, sulla base di appositi accordi. A seguito dell'accertamento è rilasciata certificazione o sono disposti la distruzione o l'invio a particolari destinazioni della merce.
8.3 L'Ente gestore mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.
Art. 9 Rilevazioni statistiche dei prezzi
9.1 Nel CAAN sono eseguite rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme e le istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica e del Sistema Informativo Mercati Agro-alimentare controllato dall' Infomercati.
9.2 II gestore del servizio di rilevazione statistica e dei prezzi ha facoltà di utilizzare gli atti ed i documenti attinenti alle vendite, per fini statistici. I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati per qualsiasi motivo né essere utilizzati se non per quanto previsto dal presente regolamento, ferme restanti le obbligatorie comunicazione al Consorzio Obbligatorio Infomercati. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno invece essere oggetto della massima divulgazione.
9.3 Gli operatori locatari di stand di vendita sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore, periodicamente, i dati relativi al fatturato e alla merce introdotta nel CAAN.
Art. 10 Diffusione delle informazioni
10.1 Le informazioni concernenti la disciplina e le attività del CAAN sono di norma diffuse attraverso il sistema di comunicazione interna, sonora e video, e attraverso internet sul sito dell'Ente Gestore.
10.2 In particolare il listino prezzi è giornalmente diffuso sul sito internet.
Art. 11 Pulizia e smaltimento rifiuti
11.1 La pulizia delle aree comuni: strade, parcheggi, aree verdi, gallerie, rampe - escluse quindi le aree ed i locali concessi in locazione e le relative pertinenze, cui devono provvedere i rispettivi titolari - è effettuata dall'Ente gestore mediante affidamento ad una o più ditte specializzate.
11.2 La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono effettuati, tramite ditte autorizzate, nel rispetto della normativa del settore ed, in particolare, del principio della raccolta differenziata.
11.3 Gli Operatori e tutti i frequentatori del CAAN sono tenuti a deporre negli specifici contenitori, distinti con apposte indicazioni e diversi colori, i rifiuti prodotti, separati a seconda della tipologia, limitando al massimo la produzione di rifiuti indifferenziati.
11.4 Gli Operatori sono tenuti a lasciare sgombro, a fine attività, il piazzale antistante i propri locali, per consentire le operazioni di pulizia.
11.5 Nel CAAN sono individuate due aree, nelle quali depositare imballaggi vuoti (cassette o bancali).
11.6 Un'altra area denominata isola ecologica, è destinata al deposito di merci non più commercializzabili, ma suscettibili di utilizzo, previa cernita, da parte di organizzazioni benefiche.
Art. 12 Sicurezza
12.1 L'Ente Gestore coordina le attività di emergenza ed evacuazione che coinvolgono tutte le strutture.
Nell'ambito di questo servizio ha predisposto il Piano di evacuazione del CAAN che include le procedure generali per la gestione delle emergenze, alla cui osservanza sono obbligati tutti i frequentatori.
12.2 Tutti i titolari e i dipendenti delle varie aziende presenti, gli acquirenti, i trasportatori, i prestatori di servizio, i visitatori e genericamente gli utenti che operano nella struttura, sono tenuti ad osservare le istruzioni contenute nel Piano per prevenire e fronteggiare, con interventi efficaci e coordinati, l'insorgenza di una situazione di emergenza (pericolo, o potenziale pericolo, per le persone e le cose).
12.3 II Piano, consegnato a tutti gli Operatori, non solleva i singoli Datori di lavoro delle aziende presenti all'interno del CAAN, tenuti al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lg. 626 del 1994 in materia di sicurezza del lavoro, dalle responsabilità che ognuno ha per l'attività che svolge.
12.4 I conferenti, gli acquirenti, i visitatori e genericamente gli utenti occasionali del CAAN sono informati, all'ingresso, delle situazioni di rischio per la salute e dei comportamenti per evitare pericoli e per affrontare eventuali situazioni di emergenza.
Art. 13 Controlli di qualità
13.1 Gli operatori del CAAN organizzano i propri controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, ittici, delle carni, del lattiero caseario, e florovivaistici nel rispetto delle norme comunitarie o comunque applicabili in materia e danno garanzia della rispondenza a tali norme dei controlli e della qualità dei prodotti venduti. Nel caso di inosservanza da parte degli operatori alle norme di qualità interviene il Comitato operativo a norma del precedente articolo 4.
13.2 I controlli ispettivi sui prodotti presentati per la vendita sono eseguiti dagli incaricati dell'organismo competente con le modalità previste dalle normative vigenti.
13.3 L'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero per qualunque motivo derivare ai prodotti sottoposti a controllo di qualità.
13.4 II costo dei prodotti che, allo scopo di eseguire correttamente i controlli di qualità, dovessero essere sottoposti a controlli di tipo distruttivo è interamente a carico del venditore.
13.5 Dell'esito del controllo di qualità deve essere informato per iscritto il detentore della merce.
13.6 II controllo del numero e della qualità dei prodotti contrattati, se richiesto dal compratore, deve essere effettuato all'atto della presa in consegna della merce.
Art. 14 Qualità del servizio
14.1 L'Ente gestore approva e ad aggiorna una "Carta della qualità dei servizi" contenente, tra l'altro:
14.1.1 Le indicazioni atte a garantire agli utilizzatori del CAAN la massima qualità dei servizi da essi fruiti.
14.1.2 Le modalità con le quali gli utilizzatori del CAAN possano interloquire con l'Ente gestore e con la direzione del CAAN per gli aspetti relativi alla qualità dei servizi.
14.1.3 Le norme che consentano agli utilizzatori del CAAN di intervenire per migliorare i servizi.
Art. 15 Cassa di mercato
15.1 Per facilitare le operazioni di riscossione e di fatturazione, l'Ente gestore può istituire presso il CAAN un servizio di gestione della fatturazione e di cassa di mercato. Tale servizio può essere affidato dall'Ente gestore a terzi, che presentino i requisiti di legge.
15.2 II servizio è disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dall'Ente gestore del CAAN.
Art. 16 Centrale rischi
16.1 Per facilitare le operazioni di valutazione commerciale degli acquirenti, gli operatori del CAAN possono costituire una "centrale rischi" che gestisca sulla base della volontaria adesione all'iniziativa le informazioni commerciali sulle transazioni in modo da fornire agli operatori, partecipanti alla centrale, dati ed informazioni sull'esposizione creditizia degli acquirenti autorizzati ad acquistare a credito.
16.2 II funzionamento della "centrale rischi" è disciplinato da uno specifico regolamento da approvarsi dagli operatori partecipanti e comunicato per conoscenza all'Ente gestore del CAAN. Il regolamento dovrà, tra l'altro, dettare norme per la tutela e la salvaguardia della riservatezza dei dati commerciali forniti dagli operatori partecipanti al servizio.
TITOLO 4 - Operatori
Art. 17 Operatori del CAAN
17.1 Al CAAN l'accesso è consentito solo ad operatori professionali che ne abbiano titolo e, per essi, i titolari, i dipendenti, i coadiuvanti. Possono essere ammessi agli acquisti anche i consumatori secondo orari e calendari stabiliti preventivamente.
17.2 Gli operatori del CAAN, durante la loro attività, devono attenersi a tutte le norme in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza ed adempiere le obbligazioni usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare scrupolosamente una corretta etica commerciale.
17.3 Al CAAN sono ammesse le seguenti categorie di operatori dei settori, Ortofrutticolo, Ittico, Carne, Lattiero Caseario, Fiori, Cash and Carry e, per essi, i titolari, i dipendenti, i coadiuvanti ed i veicoli dei/degli:
a) commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari titolari di stand;
b) operatori titolari di spazi coperti e scoperti;
e) operatori titolari di locali, strutture od aree del Mercato;
d) produttori agricoli, ditte individuali o società, le cooperative, i consorzi dei produttori agricoli ed i singoli soci di questi ultimi;
e) commercianti all'ingrosso clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
f) commercianti al dettaglio clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
g)i mandatari clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
h) comunità, le cooperative di consumo, gli alberghi, i ristoranti, le mense, gli spacci aziendali, i pubblici esercizi in genere, i gruppi d'acquisto clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
i) società di approvvigionamento e distribuzione, e loro consorzi, clienti delle imprese di cui alle lettere a), d);
j) aziende di trasformazione, singole od associate, che provvedono alla trasformazione dei prodotti, clienti delle imprese di cui alle lettere a), d).
k)i florovivaisti
1) produttori di mezzi tecnici per florovivaisti ed ortofrutticoltori
m) commercianti all'ingrosso di mezzi tecnici, sementi, bulbi, ecc. per florovivaisti
n) produttori di accessori per fioristi
o) commercianti all'ingrosso di accessori per fioristi
p) società ed i soggetti individuali autorizzati dall'Ente gestore a svolgere attività di movimentazione merci;
q) società ed i soggetti individuali che svolgono attività di trasporto e spedizione merci;
r) ditte o gli enti cui sia stata affidata la conduzione di servizi all'interno del CAAN;
s) ditte ed i loro rappresentanti conferenti merci alle ditte di cui alle lettere a), b);
t) visitatori autorizzati dall'Ente gestore;
u) privati acquirenti e gli altri operatori professionali non appartenenti al settore ortofrutticolo, nelle ore e nei giorni previsti dall'Ente gestore, alle condizioni e con le modalità precisate dallo stesso.
v) personale dell'Ente gestore
w) personale delle Associazioni di categoria dei grossisti e dei produttori e dei commercianti;
x) per le aree dedicate esclusivamente al cash and carry l’accesso ai clienti per la vendita al dettaglio;
z) titolari, dipendenti ed utenti di attività professionali, artigianali e servizi, locatori di spazi all'interno del CAAN.
Art. 18 Ammissione degli operatori al CAAN
18.1 Per avere accesso al CAAN gli operatori interessati devono avanzare richiesta all'Ente Gestore allegando la documentazione che comprovi l'appartenenza alle categorie indicate nell'articolo precedente.
18.2 I produttori agricoli devono fornire idonea legale documentazione comprovante la loro qualifica.
18.3 Contestualmente devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i seguenti dati:
a) superficie totale aziendale;
b) superficie destinata ad ogni singola coltura;
c) specie e varietà che si intendono produrre;
d) produzione prevista per ogni singola coltura.
e) periodo di conferimento delle singole produzioni al mercato
18.4 Gli acquirenti devono documentare la propria qualità di rivenditore (grossista o dettagliante) o utilizzatore professionale mediante l'esibizione della visura camerale, nonché dell'eventuale autorizzazione commerciale o altra autorizzazione amministrativa richiesta per l'attività aziendale, nonché dell'ulteriore o diversa documentazione ritenuta idonea dal direttore del CAAN.
18.5 I mandatari e i commissionari, per essere ammessi agli acquisti, devono presentare:
18.5.1 procura notarile emessa da parte della ditta mandante e contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:
18.5.1.1 estremi della ditta mandante e dei relativi titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività, quali: autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ecc.;
18.5.1.2 impegno della ditta mandante a rispondere in ogni caso degli obblighi assunti dall'attività svolta dal mandatario sul CAAN e di tutte le conseguenze da essa derivanti;
18.5.2 dichiarazione di impegno del mandatario ad agire all'interno del CAAN esclusivamente per conto del mandante, pena la decadenza dall'autorizzazione a frequentare il CAAN.
18.6 Hanno libero accesso, per ragioni d'ufficio connesse con l'espletamento dei doveri d'ufficio:
18.6.1 Gli incaricati dell'organismo competente per l'esecuzione dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi ai sensi del Titolo I del Regolamento (CE) numero 2200/96 o di altri soggetti delegati all'esecuzione dei controlli di qualità;
18.6.2 Gli incaricati del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL responsabili della vigilanza igienico - sanitaria sui prodotti alimentari immessi nel CAAN;
18.6.3 Gli altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.
18.7 L'accesso alle Strutture del CAAN mediante il CAAN Ingressi a tutti gli operatori di cui all'art. 17, agli utilizzatori degli uffici e dei servizi insediati, con ingresso da via Palazziello.
18.8 L'accesso alle aree esterne alla recinzione, ed in particolare alla strada di collegamento tra la viabilità provinciale ed il CAAN e all'asta di accumulo di autoveicoli che collega la viabilità esterna
agli ingressi del XXXX è consentito esclusivamente ai soggetti indicati nel precedente articolo 17.
Art. 19 Documento di accesso al XXXX
19.1 II direttore del XXXX rilascia a tutte le persone ammesse apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata e bollata elettronicamente, che deve essere ostentata.
19.2 La richiesta di tessera di accesso comporta l'accettazione delle disposizioni che disciplinano l'attività del XXXX. Nella tessera sono indicate, visibili mediante inserimento nelle apposite apparecchiature: la tipologia della tessera, il titolo di ammissione (tipologia utente) e dell'eventuale veicolo, la scadenza o il numero di ingressi residuo. Sulla tessera sono evidenziati:
19.2.1 le generalità del titolare
19.2.2 la Ditta o Ente da cui eventualmente dipende
19.3 Possono essere rilasciate dal direttore del XXXX tessere giornaliere per operatori o visitatori occasionali che comunque ricadano tra quelli elencati nel precedente articolo 17.
19.4 II rilascio della tessera è subordinato al pagamento di un diritto stabilito dall'Ente Gestore.
19.5 La tessera è utilizzabile per altre funzioni, quali il pagamento di servizi e l'accesso alle informazioni diffuse dall'Ente gestore stesso.
19.6 La domanda per il rilascio della tessera per i dipendenti ed i familiari coadiuvanti, è presentata dal titolare, corredata dalla documentazione comprovante la qualifica dei predetti o, in sostituzione, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La regolarità del rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e le ditte è verificata dal direttore del XXXX.
19.7 II possesso della tessera comporta, da parte dell'intestatario:
19.7.1 l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento , delle tariffe del XXXX e delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore;
19.7.2 l'autorizzazione all'accesso diretto in azienda da parte di incaricati del XXXX, allo scopo di verificare la rispondenza tra le attività dichiarate in sede di richiesta e le attività effettivamente svolte.
19.7.3 l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta degli incaricati dell'Ente Gestore o degli addetti alla Vigilanza.
19.8 E' vietato l'ingresso al XXXX alle persone non provviste di tessera di accesso.
19.9 Le tessere hanno validità a periodo (anno, semestre mese, giorno) o a scalare (a numero di ingressi) e sono rinnovabili a richiesta degli interessati, alle stesse condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
19.10 I titolari della tessera si impegnano a segnalare tempestivamente al direttore del XXXX le variazioni, ovvero la cessazione, della propria attività aziendale, nonché l'eventuale carattere stagionale della stessa. Dovranno altresì essere comunicate tempestivamente eventuali variazioni della qualifica ovvero del ruolo aziendale degli intestatari delle tessere. In caso di cessazione dell'attività, tutte le
tessere dovranno essere immediatamente e spontaneamente restituite al direttore del XXXX. In caso di perdita della qualifica di dipendente ovvero di collaboratore, la tessera dovrà essere immediatamente e spontaneamente restituita al direttore del XXXX. In caso contrario, l'Ente Gestore avrà facoltà di annullare unilateralmente le tessere stesse, senza che ciò comporti restituzione di denaro.
19.11 II direttore del XXXX ha la facoltà di ritirare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la tessera di accesso al XXXX, oltre che nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, nei seguenti casi:
19.11.1 Ingresso al XXXX di persona non autorizzata utilizzando la tessere del titolare;
19.11.2 Comportamento non rispondente all'etica professionale del settore;
19.12 L'Ente Gestore disporrà modalità di accesso costituita da singolo biglietto d'ingresso per gli utenti delle attività non mercatali.
Art. 20 Utilizzo dei locali e degli spazi del XXXX
20.1 I posteggi, le aree di scarico e carico annesse ed i magazzini di deposito sono utilizzati dagli operatori in forza di contratto di locazione, ai sensi delle vigenti leggi. Salvo esplicita indicazione nel contratto, è vietata la sublocazione o la cessione parziale degli spazi locati.
20.2 Nella porzione di immobile locata è vietato destinare gli spazi ad uso diverso da quello indicato nel contratto di locazione, nonché apportare modifiche di qualsiasi specie ed entità ai locali, o installare impianti di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore e senza aver espletato le procedure eventualmente necessarie presso gli Enti competenti. In particolare è vietato:
20.2.1 utilizzare fiamme libere, installare apparecchi a combustione o far funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli già installati o autorizzati dall'Ente Gestore;
20.2.2. installare, senza autorizzazione dell'Ente Gestore, antenne radio, televisive o per telecomunicazioni di alcun genere;
20.2.3 mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplodente, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile, non condizionato in conformità alla legge vigente o vietato;
20.2.4. ricaricare batterie di mezzi elettrici se non in appositi locali realizzati previa autorizzazione dell'Ente Gestore o sulla banchina esterna, salvo che si tratti di batterie certificate esenti da emissioni.
20.3 I locali vanno mantenuti nelle condizioni che hanno permesso di ottenere le autorizzazioni dei vari organi competenti (ASL, V.F.). In particolare non dovranno essere posti ostacoli, neanche temporanei, sulle vie di esodo e dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza i sistemi attivi antincendio. Il locatore, comunque non è responsabile per danni che dovessero essere provocati dall'inosservanza di quanto sopra ed eserciterà attività di vigilanza affinché ciò venga rispettato. A tal fine i locatari dovranno, a richiesta, trasmettere all'Ente Gestore copia della documentazione comprovante la conformità alle disposizioni vigenti di impianti, strumenti e attrezzature installate e utilizzate nei relativi stand.
20.4 In caso di rotture o guasti alle parti edili o agli impianti, i locatari dovranno provvedere al ripristino con intervento diretto, previa autorizzazione dell'Ente Gestore o ricorrendo al servizio di manutenzione dello stesso, che addebiterà la spesa all'interessato.
20.5 II contratto di locazione degli stand di vendita impegna il locatore a esercitare continuativamente l'attività commerciale. L'eventuale totale inattività per 60 giorni consecutivi o per 120 giorni complessivi in un anno, senza che il fatto sia giustificato, comporta inadempimento al contratto. Per quanto riguarda i produttori agricoli, le loro assenze sono giustificate per motivi di condizioni di stagionalità o di avversità climatiche ed atmosferiche.
20.6 Su accordo tra gli operatori interessati, previa autorizzazione dell'Ente gestore, è possibile lo scambio di stand. Lo scambio di stand comporta il trasferimento dei relativi contratti e degli obblighi e diritti da essi derivanti, nessuno escluso, in capo agli operatori interessati.
20.7 Le aree utilizzate dai compratori per lo svolgimento delle operazioni di carico connesse con le attività di acquisto della merce all'interno del XXXX sono di norma concesse agli stessi in forza di un contratto di locazione, ai sensi delle vigenti leggi.
20.8 Le aree interne al XXXX destinate alla viabilità sono utilizzate in forza del possesso della tessera d'accesso, secondo le disposizioni del presente regolamento. Non è consentita la sosta e/o la fermata al di fuori delle aree di parcheggio.
20.9 Le aree del XXXX esterne alla recinzione e le aree destinate alla viabilità di accesso, possono essere utilizzate esclusivamente dai frequentatori del XXXX affluenti al XXXX stesso. E' vietato, in particolare, utilizzarle per parcheggio al di fuori degli spazi delimitati, per deposito di rifiuti ed imballaggi, per operazioni di movimentazione merci.
20.10 Gli spazi a parcheggio ubicati in adiacenza all'ingresso al Centro possono essere utilizzati esclusivamente dai visitatori o utenti delle Ditte locatarie presenti nell'Edificio che devono recarsi al Centro Ingressi per rilascio o richiesta di documentazione di accesso. Il personale delle ditte locatarie non possono sostare in questi spazi.
Art. 21 Spazi disponibili per la vendita
21.1 Qualora si rendano disponibili uno o più locali di vendita, l'Ente gestore, su proposta del Comitato operativo, procede alla locazione dei medesimi, mediante concorso in osservanza dei rispettivi regolamenti di settore.
21.2 Nella proposta all'Ente Gestore di locazione degli spazi resisi disponibili, il Comitato Operativo si attiene alle seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza:
21.2.1 Operatori confinanti;
21.2.2 Miglioria di altri operatori del XXXX;
21.2.3 Assegnazione ad operatori esterni.
Art. 22 Condizioni per la locazione e loro termine
22.1 Le locazioni cessano:
a) alla scadenza del periodo previsto, salvo rinnovo ai sensi di legge;
b) a seguito di disdetta, secondo quanto previsto dal contratto;
e) a seguito di risoluzione per inadempimento, a norma dell'art. 1456, comma 2 del codice civile
22.2 L'Ente gestore del XXXX nega la locazione degli spazi a chi:
d) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a misure di prevenzione o risulti positivo al certificato antimafia
f) manifesti accertata inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
g) sia condannato, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
g. 1 Turbata libertà degli incanti;
g.2 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
g.3 Frode nelle pubbliche forniture;
g.4 Xxx e detenzione di pesi e misure con falsa impronta;
g.5 Contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
g.6 Vendita di prodotti con segni mendaci;
h) sia condannato per gravi delitti in tema di:
h.l Frode nell'esercizio del commercio;
h.2 Frodi e sofisticazioni comunque previste dalla legge.
22.3 Le situazioni di cui al comma precedente, che comportano il diniego della locazione, sono accertate nei confronti del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dei legali rappresentanti e dei componenti il consiglio di amministrazione in caso di società per azioni o a responsabilità limitata o società cooperative o consorzi.
22.4 Qualsiasi variazione nella titolarità: modifica societaria, trasformazione, variazione dei soci, modifica dei legali rappresentati, ecc. deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Gestore.
22.5 In caso di locazione o cessione di ramo di azienda, l'azienda subentrante deve avere gli stessi requisiti dell'azienda cedente, i cui amministratori devono altresì possedere tutti i requisiti di cui ai punti 22.2 e 22.3.
Art. 23 Rinnovo delle locazioni
23.1 Le locazioni sono tacitamente rinnovabili per un periodo di uguale durata qualora una delle due parti non dia comunicazione scritta di disdetta all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza della locazione stessa. La eventuale comunicazione di disdetta deve essere opportunamente motivata, se effettuata da parte del XXXX.
23.2 Alla naturale scadenza dei contratti di locazione con i grossisti e con i produttori, rinnovati a norma del comma precedente, l'Ente gestore, presenta agli operatori locatari la proposta per il rinnovo dei contratti di locazione, garantendo ai locatari che non ricadano nella casistica prevista per la negazione o la revoca della locazione di cui al comma due dell'articolo precedente.
Art. 24 Attività stagionali e temporanee di vendita
24.1 Qualora, per l'esercizio di attività di vendita di prodotti stagionali, quali ad esempio, uva da vino, cocomeri, pomodori, alcuni operatori, grossisti o produttori, necessitino di ulteriori spazi di vendita, questi, se disponibili, verranno assegnati, con estensione temporanea del contratto di locazione.
24.2 Gli interessati devono presentare domanda nei termini e con le modalità stabilite dall'Ente gestore.
Art. 25 Gestione del punto di vendita
25.1 La presa in consegna del posteggio o dello spazio comunque assegnato comporta l'accettazione dello stesso e la tacita conferma del suo buono stato di manutenzione e della sua funzionalità per l'uso per il quale è stato assegnato.
25.2 Gli stand degli Edifici devono essere usati solo per il deposito e l'esposizione delle merci delle attrezzature e degli oggetti necessari per la vendita. E' vietato adibire l'area di esposizione e vendita degli stand a deposito di imballaggi. E' altresì vietato usare stand, magazzini di deposito e di lavorazione per il ricovero degli autoveicoli, che devono sostare negli appositi spazi esterni.
25.3 II punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario della locazione o della autorizzazione, che può farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente, notificando all'Ente gestore le generalità e l'indirizzo dei medesimi e chiedendo il rilascio a loro favore della tessera di accesso al XXXX, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
25.4 Le aree riservate ai produttori agricoli possono essere assegnate a enti o società, nelle quali la maggioranza dei soci siano produttori agricoli o loro organizzazioni di categoria, che organizzano e gestiscono la presenza dei produttori agricoli stessi sulle aree loro riservate.
25.5 Nel caso di locazione o di autorizzazione a persone giuridiche, la gestione può anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei necessari requisiti e della tessera di accesso al XXXX.
25.6 I locatari ed i titolari di tessera di accesso al XXXX, per i rapporti con l'Ente gestore, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il XXXX.
25.7 Gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro sono a carico del conduttore, con obbligo di coordinamento con il piano generale predisposto dall'Ente gestore.
25.8 Tutti gli assegnatari devono curare che i posteggi e gli annessi locali di loro pertinenza siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti. I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti negli appositi recipienti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11.
25.9 L’esposizione dei prodotti ortofrutticoli è consentita entro e non oltre lo spazio delimitato dalla linea bianca antistante lo stand locato.
25.10 La merce venduta, in attesa di essere trasportata presso il veicolo dell’acquirente, deve essere collocata tra la linea bianca e la prima linea gialla.
25.11 E’ vietato occupare con merce e/o imballaggi i varchi di accesso alla galleria ortofrutta.
25.12 E’ vietato occupare con merce e/o imballaggi gli spazi delimitati da strisce di colore bianco al centro della galleria ortofrutta.
Art. 26 Riconsegna dei locali e delle aree
26.1 I locali e le aree ottenuti in locazione devono essere riconsegnati all'Ente gestore:
a) Entro gli otto giorni successivi alla comunicazione di cessazione nel caso delle locazioni;
b) Immediatamente al termine del periodo stabilito dall'estensione del contratto di locazione, nel caso di attività stagionali e temporanee alla vendita.
26.2 In caso di inottemperanza alle disposizioni dei commi precedenti, si procede allo sgombero a cura dell'Ente gestore e a spese degli intestatari.
26.3 II Locatario del posteggio è tenuto, in base agli impegni assunti nel Contratto di Locazione, a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio nell'esercizio dell'attività.
Art. 27 Consegna e ritiro dei documenti
Le fatture e gli altri documenti relativi all'attività del XXXX, dietro comunicazione del Direttore del XXXX, devono essere ritirati dagli interessati direttamente presso la Direzione del XXXX nei tempi utili per ciascuna tipologia di documento.
TITOLO 5 - Attività di Vendita
Art. 28 Operazioni di vendita
28.1 I prodotti ortofrutticoli, ittici, delle carni, del lattiero caseario, agricoli e florovivaistici conferiti al XXXX per la vendita devono essere diretti esclusivamente alle ditte di cui alle lettere a) e d) del comma 3 del precedente articolo 17; i prodotti di cui sopra possono inoltre essere diretti a ditte diverse dalle precedenti, se locatarie di magazzini frigoriferi e se destinate esclusivamente al deposito.
28.2 Le vendite devono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone autorizzate ai sensi del presente regolamento, o da produttori agricoli organizzati da enti di cui all'art. 25, comma 25.3 bis.
28.3 Le organizzazioni dei produttori agricoli, i produttori agricoli, i consorzi e le cooperative di produttori agricoli - ancorché iscritti all'albo dei grossisti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura - possono comunque vendere soltanto prodotti propri o, nel caso di associazioni, cooperative o consorzi, dei soci, nei termini stabiliti dal D.lgt. n. 228 del 18.5.2001, attuativo della Legge n. 57 del 5.3.2001.
28.4 A tutto il personale del XXXX, che non appartenga alle categorie dei Produttori e Grossisti, è assolutamente proibito svolgere nel medesimo, sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona od in via eccezionale, attività commerciale. E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente sia per conto terzi o per interposta persona.
28.5 I conferenti che abbiano contemporaneamente anche la qualifica di acquirente, qualora non
deleghino alle operazioni d'acquisto uno specifico collaboratore, per potere eseguire gli acquisti devono, una volta effettuato lo scarico della merce in vendita, abbandonare il recinto del XXXX fino all'orario di inizio delle contrattazioni.
28.6 Gli acquirenti possono visionare la merce esposta per la vendita all'interno del XXXX esclusivamente durante gli orari destinati alle contrattazioni.
Art. 29 Merce in vendita
29.1 Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal XXXX le merci non ancora vendute in qualsiasi momento dell'apertura del XXXX stesso.
29.2 Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita.
29.3 Non possono essere introdotte nel XXXX, per la vendita, altro che le specie di funghi ad uso alimentare ammesse dall'Autorità Sanitaria, a norma della Legge 23 agosto 1993, n. 352 e del DPR 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni.
Art. 30 Ritiro della merce da parte del compratore
30.1 Come luogo di consegna e ritiro della merce si intende l'area del XXXX.
30.2 L'acquirente che intenda ritirare le merci acquistate non direttamente ma utilizzando un trasportatore per conto terzi deve munire di apposita delega il proprio incaricato al ritiro.
30.3 I venditori sono comunque autorizzati a consegnare la merce a chi dichiari di agire quale mandatario del compratore, fermo restando che i venditori sono esonerati da ogni responsabilità relativamente alla consegna della merce.
Art. 31 Xxxxx rifiutate al XXXX ingressi del XXXX
Qualora al Mercato pervengano merci per destinatari sconosciuti, o destinate ad Operatori che hanno temporaneamente o definitivamente sospeso o cessato l'attività, l'Ente Gestore ne rifiuterà l'ingresso, e il trasportatore dovrà immediatamente abbandonare l'area del XXXX con le merci rifiutate a bordo.
Art. 32 Orario e calendario
32.1 L'orario ed il calendario del XXXX, per ciò che concerne le attività attinenti i prodotti ortofrutticoli, ittici, delle carni, lattiero caseario, dei fiori, e uffici cash sono fìssati dall'Ente Gestore su proposta del Comitato operativo. La proposta deve tenere conto della necessità di permettere a tutti gli utilizzatori del XXXX di svolgere le operazioni di scarico e carico negli orari ad essi più confacenti, così come tendere a concentrare gli orari di contrattazione commerciale in presenza del prodotto in orari predeterminati.
32.2 Gli orari del XXXX possono essere differenziati per settori merceologici. Non è consentito autorizzare singoli operatori ad effettuare orari di vendita differenziati; tuttavia tutte le attività non ricomprese nel punto precedente potranno svolgersi dalle ore 00.00 alle ore 19.00.
Settore agricolo - alimentare - Centro Mercantile Alimentare
Per il settore agricolo - alimentare le contrattazioni hanno luogo tutto l'anno ad eccezione delle domeniche e dei seguenti giorni durante i quali sarà osservata la chiusura completa:
• 1° Gennaio
• lunedì dell'Angelo
• 25 Aprile
• 1° Maggio
• 2 Giugno
• 15 Agosto
• 1° Novembre
• 8 Dicembre
• 25 Dicembre
• 26 Dicembre
Gli orari di funzionamento del Centro Mercantile Alimentare sono quelli stabiliti dall'art. 30, lett. d) per il commercio dei prodotti agricolo - alimentare del Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 300/6 del 29/11/1978.
L'inizio ed il termine delle vendite ai privati consumatori sono annunciati con apposito segnale. Nel periodo 1° novembre - 30 marzo i predetti orari sono ritardati di 1 ora.
Nei periodi di forti produzioni l'orario del mercato può essere aumentato di tre ore al giorno, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 5 previsto dalla legge regionale 1° aprile 1975 n. 13 ed autorizzati dalla giunta regionale.
Il Direttore del XXXX, sentito il Comitato Esecutivo, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura del mercato fino ad un massimo di tre ore fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.
Settore mercato ittico
Per il settore ittico le contrattazioni hanno luogo tutto l'anno ad eccezione del lunedì e dei seguenti giorni durante i quali sarà osservata la chiusura completa:
• 1° Gennaio Pasqua
• 25 Aprile
• 1 Maggio
• 2 Giugno
• 15Agosto
• 1° Novembre
• 8 Dicembre
• 25 Dicembre
• 26 Dicembre
Gli orari di funzionamento sono quelli stabiliti dall'art. 29, lett. e) per il commercio dei prodotti ittici del Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 300/6 del 29/11/1978.
E' consentita l'introduzione nel mercato di alici e sarde anche dopo l'inizio delle contrattazioni fino alle ore 07.00
L'inizio ed il termine delle vendite ai privati consumatori sono annunciati con apposito segnale. Nel periodo 1° novembre -30 marzo i predetti orari sono ritardati di 1 ora.
Nei periodi di forti produzioni l'orario del mercato può essere aumentato di tre ore al giorno, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 5 previsto dalla legge regionale 1° aprile 1975 n. 13 ed autorizzati dalla giunta regionale.
Essi non possono superare complessivamente novanta giorni ogni anno.
Il Direttore del XXXX, sentito il Comitato Esecutivo, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura del mercato fino ad un massimo di tre ore fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.
Settore mercato delle carni
Per il settore delle carni le contrattazioni hanno luogo tutto l'anno ad eccezione delle domeniche e dei seguenti giorni durante i quali sarà osservata la chiusura completa:
1 ° Gennaio lunedì dell'Angelo 25 Aprile
1° Maggio
2 Giugno 15 Agosto
1° Novembre
8 Dicembre
25 Dicembre
26 Dicembre
Gli orari di funzionamento sono quelli stabiliti dall'art. 29, lett. e) per il commercio dei prodotti delle carni del Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 300/6 del 29/11/1978.
Nel periodo 1° novembre -30 marzo i predetti orari sono ritardati di 1 ora
Nei periodi di forti produzioni l'orario del mercato può essere aumentato di tre ore al giorno nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1° aprile 1975 n. 13 ed autorizzati dalla giunta regionale.
Il Direttore del CAAN, sentito il Comitato esecutivo, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura del mercato fino ad un massimo di tre ore fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.
Settore mercato lattiero-caseario
Per il settore lattiero-caseario le contrattazioni hanno luogo tutto l'anno ad eccezione del lunedì e dei seguenti giorni durante i quali sarà osservata la chiusura completa, nonché modifiche al successivo elenco disposte dalle Autorità di Governo.
• 1° Gennaio
• Pasqua
• 25 Aprile
• 1° Maggio
• 2 Giugno
• 15 Agosto
• 1° Novembre
• 8 Dicembre
• 25 Dicembre
• 26 Dicembre
Gli orari di funzionamento sono:
Xxxxxxx
apertura cancelli ed inizio immissione prodotti ore 0.00
termine immissione prodotti ed inizio contrattazioni ore 4.00
termine contrattazioni ore 8.00
vendita diretta ai consumatori ore 8.30 - 10.30
chiusura mercato ore 11.00
chiusura cancelli ore
Pomeriggio
apertura mercato e immissione prodotti ore 14.00
termine immissione prodotti ore 15.30
termine contrattazioni ore 17.30
vendita diretta ai consumatori ore 17.30-18.30
chiusura mercato ore 19.00
Nel periodo 1 novembre -30 marzo i predetti orari sono ritardati di 1 ora
Nei periodi di forti produzioni l'orario del mercato può essere aumentato di tre ore al giorno, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 5 previsto dalla legge regionale 1° aprile 1975 n. 13 ed autorizzati dalla giunta regionale.
Essi non possono superare complessivamente novanta giorni ogni anno.
Il Direttore del CAAN, sentito il Comitato esecutivo, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura del mercato fino ad un massimo di tre ore fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.
Settore mercato dei fiori
Per il settore mercato dei fiori le contrattazioni hanno luogo tutto l'anno ad eccezione delle domeniche e dei seguenti giorni durante i quali sarà osservata la chiusura completa:
• 1° Gennaio
• lunedì dell'Angelo
• 25Aprile
• 1° Maggio
• 2 Giugno
• 15Agosto
• 1° Novembre
• 8 Dicembre
• 25 Dicembre
• 26 Dicembre
Gli orari di funzionamento sono:
Xxxxxxx
apertura mercato e inizio immissione prodotti ore 4.30
termine immissione prodotti ed inizio contrattazioni ore 6.00
termine contrattazioni ore 9.00
vendita diretta ai consumatori ore 9.00-10.30
chiusura mercato ore 11.00
Pomeriggio
apertura mercato e immissione prodotti ore 14.00
termine immissione prodotti ore 15.30
termine contrattazioni ore 17.30
vendita diretta ai consumatori ore 17.30 - 18.30
chiusura mercato ore 19.00
L'inizio ed il termine delle vendite ai privati consumatori sono annunciati con apposito segnale. Nel periodo 1° novembre - 30 marzo i predetti orari sono ritardati di 1 ora.
Nei periodi di forti produzioni l'orario del mercato può essere aumentato di tre ore al giorno, sentito il parere della commissione regionale di cui all'art. 5 previsto dalla legge regionale 1° aprile 1975 n. 13 ed autorizzati dalla giunta regionale.
Il Direttore del CAAN, sentito il Comitato esecutivo, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura del mercato fino ad un massimo di tre ore fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.
Settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari
Ai sensi ed agli effetti della legge della Regione Campania 1° aprile 1975 n. 13 sono da considerarsi prodotti di largo e generale consumo non alimentari, i seguenti prodotti:
A) articoli casalinghi;
B) articoli per l'igiene della persone e della casa;
C) articoli di vestiario confezionati;
D) articoli di maglieria e camiceria;
E) prodotti tessili per l'abbigliamento;
F) calzature, nonché uffici ed attività artigianali.
L'assegnazione di spazi di vendita agli operatori economici di questo settore vengono fatte dall'Ente
Gestore al prezzo dallo Stesso stabilito sulla base di una valutazione che tenga conto solo dei costi di acquisizione dell'area complessiva e delle spese relative all'organizzazione dei servizi comuni Nell'assegnazione delle aree avranno priorità i parametri relativi:
- alla data di presentazione della domanda;
- all'anzianità al R.E.C, del richiedente;
- al volume di affari del richiedente documentato in relazione al triennio precedente;
Per questo settore sono previsti tutti i servizi di cui al titolo 3 del presente regolamento. L’orario di funzionamento di questo mercato è fissato dalle ore 09.00 alle ore 19.00
Settore prodotti Cash and Carry
Il settore prodotti Cash and Carry oltre a commercializzare i prodotti specificamente previsti per detto settore potrà ospitare anche i prodotti di largo e generale consumo di cui alla legge della Regione Campania 1° Aprile 1975 n. 13 ed è coperto da tutti i servizi elencati al titolo 3 del presente regolamento.
L'orario di funzionamento del Cash and Carry e dei settori ivi compresi viene fissato dalle ore 08.00 alle ore 20.00
32.3 II direttore del CAAN può, in relazione al ritardo o anticipo dell'inizio ed il termine delle operazioni, potrà autorizzare i singoli operatori ad effettuare lo scarico ed il carico delle merci in orari differenziati.
32.4 Nell’ambito dell’area cash and carry, appositamente delimitata, potrà essere consentito l’esercizio della vendita al dettaglio con le necessarie autorizzazioni amministrative.
TITOLO 6 - Circolazione dei veicoli
Art. 33 Accesso dei Veicoli
33.1 L'accesso dei veicoli al CAAN avviene, al momento, dal lato di via Palazziello esclusivamente attraverso i varchi di accesso predisposti.
33.2 L'ingresso è suddiviso in 8 varchi, regolati da semafori; i primi cinque, da destra entrando, contrassegnati da i numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono riservati all'entrata dei mezzi conferenti merci; i successivi tre varchi, sono contrassegnati da i numeri 6, 7 e 8; i varchi 5 e 6 sono di norma , riservati all'entrata degli altri autoveicoli, in particolare di quelli degli acquirenti; i varchi, contrassegnati con i numeri 7 e 8 sono riservati all’uscita. Gli autoveicoli interessati alla pesa entreranno per i varchi contrassegnati da i numeri 1 e 2. Il Tabellone luminoso disposto in prossimità dell'ingresso indicherà le destinazioni di ciascun varco.
33.3 I veicoli trasportanti merce destinata alla vendita nel CAAN dovranno rispettare l'apertura del CAAN medesimo. Per i veicoli provenienti da fuori Regione, questi potranno chiedere agli addetti al controllo degli accessi di parcheggiare in una apposita area individuata da CAAN e pagare la prescritta tariffa di sosta.
I veicoli degli acquirenti sono ammessi all'interno della recinzione del CAAN, dall'inizio dell'orario delle contrattazioni e sosteranno nelle aree contrassegnate :
PC1 zona adiacente varchi di ingresso: riservata a camion;
da PC2 a PC6 in adiacenza all'edificio n° 2 (mercato ortofrutticolo) lato nord: area riservata a
camion;
da PC7 a PC10 in adiacenza all'edificio n°2(mercato ortofrutticolo) lato sud: area riservata a camion;
da prima di tale orario, dovranno stazionare nelle corsie della strada di accumulo contrassegnate con i numeri 1,2,3.
Le auto sosteranno nei parcheggi cosi contrassegnati :
da PAI a PA3 in adiacenza all'edificio n° 5 (manutenzione e facchinaggio);
PA4 in adiacenza all'area addetta alla commercializzazione xxxxxx x'xxxxxxxx xx0 (xxxxxxx ortofrutticolo) lato nord;
da PA5 a PA6 in adiacenza all'edificio n°4 (cash and carry) lato nord; da PA7 a PA8 in adiacenza all'edificio n°4 (cash and carry) lato sud;
da PA9 a PA1O in adiacenza al mercato dei fiori e caseario xxxxxx x'xxxxxxxx xx0 (xxxxxxx altre merceologie) lato nord;
PA11 in adiacenza dei locali destinati ad usi diversi xxxxxx x'xxxxxxxx xx 0 ( xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx;
PA12 posto all'ingresso, prima dei varchi, e destinato ad utenti che devono conferire con i responsabili del Centro Ingressi, edificio n° l (centro ingressi).
33.4 L’ingresso all’interno del CAAN è consentito a chi è in possesso della tessera di accesso rilasciata dall’ufficio preposto o previo pagamento del ticket di ingresso singolo per l’accesso al mercato.
33.5 La tessera per veicoli consente l'ingresso esclusivamente al tipo di veicolo in essa indicato e con il solo conducente a bordo: gli eventuali passeggeri dovranno scendere ed entrare, muniti della tessera di accesso pedonale, attraverso i varchi pedonali. Non si esclude di disciplinare specificatamente e diversamente gli accessi per le attività non strettamente mercatali.
33.6 II Conducente può essere il titolare della tessera che abilita l'ingresso del veicolo oppure un dipendente o coadiuvante della Ditta intestataria della Tessera, in regola con le disposizioni di legge; in questo secondo caso, salvo che si tratti di veicolo di impresa di trasporto, il dipendente o coadiuvante deve comunque essere in possesso della tessera personale di accesso pedonale. In casi eccezionali può essere consentito l'accesso a familiari del titolare, muniti di delega scritta contenente dichiarazione di sgravio di responsabilità per il CAAN.
33.7 E' consentito l'accesso ad un veicolo, appartenente alla stessa Ditta intestataria della tessera o da essa noleggiato, di tipologia uguale o inferiore a quello per cui la tessera è stata rilasciata.
33.8 La tessera per veicoli consente altresì il parcheggio, con esposizione, sul mezzo, di apposito contrassegno, esclusivamente nel Settore assegnato.
33.9 La tessera rimane di proprietà della Società CAAN e dovrà essere restituita al termine della sua validità, salvo rinnovo.
Art. 34 Circolazione interna
34.1 L'accesso al CAAN Agro Alimentare comporta l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del Regolamento di XXXX, in particolare quelle riguardanti la circolazione e la raccolta rifiuti.
34.2 All'interno del CAAN i veicoli devono osservare la segnaletica stradale, verticale e orizzontale, installata ed in particolare quella relativa ai limiti di velocità ed ai sensi di marcia.
34.3 Nelle sedi stradali e nei parcheggi all'interno della recinzione del CAAN e nella Strada di Accumulo, il limite di velocità è di 20 Km orari. Si fa comunque obbligo al conducenti dei veicoli, di regolare la velocità degli stessi in maniera tale - avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico dei veicolo, alle caratteristiche ed alle condizioni di percorso e di traffico, nonché ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura - da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
34.4 All'interno degli Edifici n°2 e n°3, e nei varchi di collegamento veicolare tra gli edifici n°2 e n°3 e le sedi stradali, sono ammessi a circolare, lungo percorsi prestabiliti, esclusivamente i veicoli elettrici (con relativi rimorchi) destinati alla movimentazione delle merci o in uso all'Ente Gestore e agli organi di vigilanza, i velocipedi ed i veicoli atipici elettrici. La velocità massima consentita è di 10 km orari. E' comunque fatto obbligo di regolare la velocità in modo tale da evitare pericolo e disordine per la circolazione. Il numero massimo di carrelli-rimorchio trainabili dalle motrici elettriche è di tre per i carrelli aventi dimensioni standard di mm 2.550 x 1.200 e di due per i carrelli di mm 3.500 x 1.300.
34.5 I conducenti di autoveicoli e motoveicoli devono essere in possesso di idonea patente di guida. E' fatto divieto affidare veicoli a conducenti sprovvisti dei prescritti requisiti.
34.6 Tutti i veicoli circolanti all'interno del CAAN, esclusi i veicoli a braccia ed i velocipedi, devono essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile contro i danni causati a terze persone.
34.7 I veicoli ammessi nel CAAN possono sostare esclusivamente nei parcheggi ad essi destinati e nei settori assegnati. I parcheggi ubicati nelle Strade Ortofrutta Est e Ortofrutta Ovest e nelle strade di pertinenza dei Mercati, ittico, carni, fiori, lattiero caseario, contrassegnati con numeri, sono riservati ai veicoli degli acquirenti.
34.8 Nella parte retrostante gli stand dei Mercati indicati, limitata da linee gialle, è consentita la sosta dei veicoli dei locatari dei relativi stand o dei veicoli ad essi diretti, fatte salve le esigenze di lasciare sgombra la medesima durante le operazioni di pulizia.
34.9 La parte sud, lato xxx Xxxxxxx xxxx'xxxxxxxx xx0 (xxxx and carry) contrassegnata dai numeri PA7 e PA8 e limitata da linee gialle è riservata ai veicoli degli acquirenti; la parte nord contrassegnata dai numeri PA5 e PA6 è riservata per la sosta agli autoveicoli dei locatari, fatte salve le esigenze di lasciare sgombera la medesima durante le operazioni di pulizia.( v. art. 33.3)
Nelle aree e negli spazi destinati alla circolazione veicolare e pedonale è vietata la sosta di tutti i veicoli.
34.10 Nelle aree e negli spazi destinati alla circolazione veicolare e pedonale e nelle aree destinate a parcheggio e, comunque, nelle aree e spazi comuni, è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualunque merce, imballaggio o oggetto che sia causa di ingombro.
34.11 In caso di necessità, il direttore del CAAN può stabilire, con apposito ordine di servizio, specifiche norme concernenti
34.11.1 la circolazione e la sosta dei veicoli;
34.11.2 le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, sia nell'ambito di posteggi, magazzini ed aree annesse, sia al loro esterno;
34.11.3 l'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio.
34.12 Durante le ore di chiusura del CAAN, i veicoli autorizzati dal Direttore del XXXX possono accedere, uscire o compiere operazioni autorizzate dietro pagamento di una speciale tariffa di fuori orario.
Art. 35 Conferimento delle Merci
35.1 Gli autoveicoli provenienti dall'esterno del CAAN con carichi di merci destinate agli Stand dell'Edificio n°2 (ortofrutta), devono percorrere la strada di accumulo seguendo una delle tre corsie delimitate dalla segnaletica orizzontale e contrassegnate con i numeri 1, 2 e 3, e devono attestarsi in corrispondenza della linea bianca trasversale antistante il CAAN Ingressi fino a quando non si liberi il corrispondente varco di ingresso.
35.2 Al semaforo verde devono avanzare fino a collocarsi sul peso, consegnare all'addetto i documenti di trasporto o i moduli relativi alle merci conferite e la tessera di accesso (badge).
35.3 Ricevuti in restituzione i documenti di trasporto e la tessera di accesso e sollevatasi la barra, i mezzi diretti agli stand contrassegnati con numeri dispari devono percorrere la Strada interna seguendo i cartelli indicatori del senso di marcia fino a raggiungere i parcheggi denominati da PCI a PC6 e/o, se libere , le banchine retrostante gli stand ; i mezzi diretti agli stand contrassegnati con numeri pari devono percorrere la stessa strada superando i parcheggi prima individuati e raggiungendo quelli contrassegnati da PC7 a PC9 oppure , se libere, le banchine retrostante gli stand a cui la merce è destinata. La percorrenza all'interno del Centro è del tipo ad anello ed a senso unico con penetrazioni agli stand ed i parcheggi del tipo radiale.
35.4 Qualora un autoveicolo conferisca merci destinate sia a stand contrassegnati con numeri dispari, sia a stand contrassegnati con numeri pari, effettata la prima consegna, dovrà ripercorrere l'anello viario per raggiungere la banchina retrostante l'ulteriore Stand a cui la merce è destinata.
35.5 Qualora un autoveicolo conferisca merci destinate a più di tre stand raggiungerà le banchine dei relativi stand appena si sono rese libere e sostando nell'area destinata ai Grandi Vettori dove le merci saranno scaricate e smistate ai destinatari.
35.6 Qualora un autotreno (motrice e rimorchio) abbia, nel rimorchio, merce destinata a due o più stand, dovrà, in ogni caso, accostare il rimorchio presso l'area Grandi Vettori dove le merci saranno scaricate e smistate ai destinatari.
35.7 Gli autoveicoli provenienti dall'esterno del CAAN con carichi di merci destinate ai Magazzini di stoccaggio o ai Magazzini Frigoriferi, eseguito quanto indicato ai punti 35.1 e 35.2, ricevuti in restituzione i documenti di trasporto e la tessera di accesso e sollevatasi la barra, dovranno percorrere la Strada per raggiungere direttamente tali edifici.
35.8 Terminate le operazioni di scarico delle merci, i veicoli di cui ai punti precedenti devono lasciare al più presto il CAAN, immettendosi dallo stand sull'anello viario perimetrale all'interno del Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxx x. 0 o 6 del CAAN Ingressi.
35.9 Gli autoveicoli provenienti dall'esterno del CAAN con carichi di merci destinate ai Mercati, ittico, carni, fiori, lattiero caseario, (edificio n°3) eseguito quanto indicato ai punti 35.1 e 35.2, ricevuti in restituzione i documenti di trasporto e la tessera di accesso e sollevatasi la barra, devono percorrere lo stesso anello viario interno fino a raggiungere l'area di scarico antistante lo stand ; effettuato lo scarico della merce, dovranno immettersi sull'anello viario interno e raggiungere i parcheggi loro destinati.
35.10 Gli autoveicoli provenienti dall'esterno del CAAN con carichi di merci destinate all'Edificio cash and carry. Ricevuti in restituzione i documenti di trasporto e la tessera di accesso e sollevatasi la barra, dovranno percorrere l'anello viario a senso unico obbligatorio fino a per raggiungere 'area di sosta del cash.
35.11 Durante le operazioni di scarico e, comunque, durante le soste, i motori degli autoveicoli devono essere spenti.
Art. 36 Asporto delle merci
Il trasporto delle merci dall'interno del CAAN a destinazioni esterne, da parte dei Grossisti o produttori assegnatari di stand o spazi nel XXXX, di trasportatori o di acquirenti, può avvenire nelle fasce orarie stabilite per ciascuna delle predette categorie.
TITOLO 7 - Movimentazione Merci
Art. 37 Movimentazione delle merci
37.1 Per movimentazione interna delle merci si intendono tutte le operazioni che si svolgono all'interno della recinzione del CAAN che comportano lo spostamento delle merci tra mezzi conferenti, Stand o spazi dei Grossisti e dei Produttori, Magazzini di stoccaggio, Magazzini frigoriferi, mezzi degli acquirenti.
37.2 Le attività di movimentazione interna si distinguono in:
37.2.1 attività di scarico, che comprendono tutte le operazioni destinate a collocare le merci, scaricate dai mezzi conferenti, negli Stand o spazi di vendita oppure nei Magazzini di stoccaggio o nei magazzini frigoriferi;
37.2.2 attività di spostamento interno, che comprendono tutte le operazioni destinate a spostare le merci, all'interno del CAAN, tra gli Stand o spazi di vendita, i Magazzini di stoccaggio, i Magazzini Frigoriferi.
37.2.3 attività di carico, che comprendono tutte le operazioni destinate a caricare le merci vendute sui mezzi degli acquirenti o dei trasportatori.
Art. 38 Attività di movimentazione
38.1 Nello svolgere le operazioni di scarico, spostamento interno e carico all'interno della recinzione del CAAN, gli operatori interessati possono:
38.1.1 eseguire tali operazioni direttamente, personalmente o a mezzo di propri dipendenti o coadiuvanti familiari, esclusivamente per le merci di propria pertinenza;
38.1.2 avvalersi di soggetti, singoli o associati, autorizzati dall'Ente gestore
38.2 Tutte le operazioni di movimentazione all'interno della recinzione devono avvenire con mezzi manuali o con sistema elettrico di propulsione a norma CE ed essere operati da personale regolarmente assunto e nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Ente gestore.
38.3 L'uso dei veicoli per la movimentazione interna delle merci è autorizzato dall'Ente Gestore, mediante rilascio di contrassegno numerato che deve essere apposto sulla parte anteriore del mezzo in modo visibile.
38.4 Le caratteristiche tecniche e di ingombro dei mezzi di cui al precedente comma ed il loro numero massimo sono stabiliti dall'Ente Gestore.
38.5 E' vietata la movimentazione delle merci, all'interno della recinzione del CAAN, utilizzando veicoli con motori a combustione interna.
38.6 La ricarica dei carrelli elettrici ed il ricovero dei mezzi di movimentazione degli addetti alla movimentazione delle merci devono avvenire negli appositi locali e spazi a ciò destinati, gestiti da ditte locatarie, che sono obbligate a fornire il servizio senza alcuna distinzione a favore di tutti i mezzi autorizzati alla movimentazione delle merci all'interno del CAAN, e per il quale gli addetti alla movimentazione delle merci sono tenuti a corrispondere le relative tariffe.
38.7 La ricarica dei mezzi di movimentazione elettrici degli operatori del CAAN può avvenire in appositi locali che rispondano alle disposizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, o in ambiente esterno.
Art. 39 Addetti alla movimentazione interna
39.1 I soggetti di cui al punto 37.1.2, singoli o soci di Società, consorzi o cooperative, sono autorizzati dall'Ente Gestore a condizione che siano dipendenti o soci di società, consorzi o cooperative, oppure siano iscritti al registro delle ditte artigiane presso la C.C.I.A.A..
39.2 I soggetti di cui al comma precedente sono autorizzati mediante il rilascio di tessera di accesso (badge), previa sottoscrizione degli impegni che sono tenuti a rispettare.
39.3 La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto al controllo.
39.4 Per l'attività di movimentazione e facchinaggio sono corrisposti, da parte degli utenti, compensi secondo tariffe liberamente negoziate tra prestatori del servizio e utenti.
39.5 Ogni addetto alla movimentazione, singolo o associato:
39.5.1 deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in materia gli infortuni e sicurezza del lavoro, previdenza sociale, igiene del lavoro
39.5.2 deve essere esente da malattie che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività.
39.5.3 deve presentare trimestralmente, anche tramite l'azienda di movimentazione da cui dipende, all'Ente Gestore certificazione rilasciata dagli Istituti previdenziali degli avvenuti pagamenti e la dichiarazione di aver ottemperato alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro previste dalla legge 626/94 liberando da ogni tipo di responsabilità l'Ente Gestore.
39.5.4 risponde pienamente per danni alle cose e al personale dell'Ente Gestore e di terzi, che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio;
39.5.5 si impegna a sollevare l'Ente Gestore da qualsiasi pretesa e responsabilità;
39.5.6 è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle eventuali passività che l'Ente Gestore dovesse incontrare per incuria, negligenza e inosservanza di obblighi previsti dalla presente normativa;
39.5.7 deve dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile per tutti i danni che può arrecare a cose e persone, nello svolgimento della propria attività di movimentazione, con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.
39.5.8 durante la sua permanenza nel CAAN, deve indossare i capi di abbigliamento stabiliti dall'Ente Gestore ai fini della sua riconoscibilità. Anche il personale di fatica degli operatori fissi è soggetto ad analogo obbligo.
39.5.9 deve contrassegnare con il proprio nome, o con quello della Ditta da cui dipende, i mezzi e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio;
39.5.10 deve tenere un comportamento assolutamente corretto sotto ogni profilo nei confronti di tutti gli utilizzatori del servizio;
39.5.11 non deve ledere con comportamenti impropri l'immagine del mercato.
39.5.12 non può svolgere operazioni di compra-vendita o di mediazione tra operatori e venditori.
39.5.13 è responsabile delle merci a lui affidate per lo scarico, lo spostamento la consegna e non può imporre la sua opera ne' può rifiutarla quando ne sia richiesto
39.5.14 non può farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della sua attività.
39.5.15 non deve prendere accordi o ricevere ordini da estranei al mercato;
39.5.16 non deve chiedere o ricevere compensi e regalie di ogni tipo.
39.5.17 deve comprovare solo attraverso documentazione amministrativa (fatture, scontrino fiscale, ecc.) il legittimo possesso di derrate ortofrutticole.
39.5.18 deve provvedere all'immediata consegna al personale di X.X.X.X. delle cose rinvenute nell'ambito del mercato, qualunque sia il valore e lo stato;
39.5.19 deve segnalare, anche attraverso gli addetti al servizio, le avarie, le mancanze, le anormalità delle strutture e degli impianti del Mercato e, altresì, tutte le irregolarità di funzionamento e di carattere comportamentale che si rendessero palesi;
39.5.20 prende atto che X.X.X.X. ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuno per assicurare che siano scrupolosamente osservati tutti gli impegni sopradescritti;
39.5.21 prende atto che X.X.X.X. è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che gli venisse attribuito durante l'esecuzione del servizio.
39.5.22 prende atto che il mancato e documentato rispetto degli obblighi sopra indicati, comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad entrare nel XXXX.
Art. 40 Modalità di Svolgimento della Movimentazione Merci nelle Fasi di Scarico
40.1 Lo scarico delle merci dagli autoveicoli accostati allo stand è effettuato dagli addetti alla movimentazione o dagli operatori alle vendite, personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.
40.2 Lo scarico nelle aree destinate ai Grandi Vettori, delle merci dirette a più operatori, è effettuato dagli addetti alla movimentazione.
Art. 41 Modalità di Svolgimento della Movimentazione Merci nelle Fasi di Spostamento interno
41.1 Le merci dalle aree dei Grandi Vettori (o dai Magazzini di stoccaggio o dai Magazzini Frigoriferi) sono portate agli Stand dell'Edificio n°2 (Mercato Ortofrutticolo) e n°3 (altre merceologie) a mezzo di carrelli trainati da motrici elettriche, entrando nella Galleria dell'Edificio 2 attraverso i varchi ad essi destinati e dando precedenza ai mezzi e alle persone che circolano nella galleria medesima.
41.2 E' vietato utilizzare i varchi pedonali di accesso alla Galleria con mezzi di movimentazione (carrelli, motrici, muletti, transpallet, ecc) e/o rimuovere i dissuasori posti in corrispondenza di detti passaggi pedonali.
41.3 All'interno della Galleria i carrelli e le relative motrici devono percorrere le corsie ad essi riservate.
41.4 All'esterno i mezzi di movimentazione devono dare la precedenza agli autoveicoli che percorrono le strade di circolazione o manovrano per accostare alle banchine o per parcheggiare.
Art. 42 Modalità di Svolgimento della Movimentazione Merci nelle Fasi di Carico
42.1 Gli acquirenti possono entrare esclusivamente nell'orario stabilito e con il mezzo corrispondente a quello indicato sulla tessera di accesso.
42.2 Prima dell'orario di accesso, devono sostare nelle corsie della Strada di accumulo.
42.3 Successivamente, devono avanzare attraverso i varchi a loro destinati, inserire e recuperare la tessera di accesso badge. Superato il XXXX Ingressi, seguendo l'anello viario perimetrale interno
devono portarsi ai Parcheggi loro destinati.
42.4 Qualora trasportino imballaggi vuoti (cassette o bancali) di cui vogliano liberarsi, prima di raggiungere i Parcheggi, devono scaricare gli imballaggi nelle apposite aree a ciò destinare, una ubicata a nord, l'altra a sud; nel caso gli imballaggi contengano residui vegetali, dovranno essere, in precedenza svuotati, gettando il contenuto nei contenitori verdi
42.5 All'interno della Xxxxxxxx xxxx'Xxxxxxxx 00 (Xxxxxxx Ortofrutticolo) devono percorrere, a piedi o, eventualmente, con bicicli tradizionali o elettrici, le corsie loro riservate.
42.6 Gli acquirenti possono provvedere al carico e allo spostamento delle merci acquistate - dallo stand dei venditori fino al parcheggio - personalmente e a mezzo dei propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà, con l'eventuale ausilio di mezzi manuali (carrelli) o elettrici, così come avvalersi dei soggetti, singoli o associati, autorizzati dall'Ente Gestore.
42.7 Gli acquirenti dovranno curare che tutte le operazioni di carico siano completate in tempo per poter uscire dal varco del XXXX ingressi prima dell'orario stabilito per la chiusura del mercato per gli acquirenti.
Art 43 Servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione
43.1 Nel XXXX sono a disposizione, eventualmente tramite locazione, locali per lo svolgimento di attività di servizio al personale addetto alla movimentazione o comunque a personale interno del XXXX.
43.2 Nel XXXX sono a disposizione, tramite locazione, fabbricati per lo svolgimento di attività di servizio alla movimentazione merci e quindi per il ricovero di mezzi di movimentazione interna e la ricarica di batterie di mezzi elettrici destinati alla movimentazione delle merci, e per officina di riparazione dei mezzi medesimi.
Art. 44 Tariffe dei servizi
44.1 Le tariffe dei servizi di movimentazione delle merci sono liberamente negoziate tra prestatori del servizio ed operatori utilizzatori del medesimo. Le tariffe massime dei servizi di movimentazione sono sottoposte al preventivo parere del Comitato e sono esposte in modo che tutti coloro che operano nel XXXX stesso possano prenderne visione.
44.2 Le tariffe dei servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione delle merci, proposte dai locatari dei relativi immobili, sono sottoposte al preventivo parere del Comitato e devono essere applicate a tutti i richiedenti i relativi servizi.
44.3 Per nessun motivo possono essere imposti o richiesti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
TITOLO 8 - Disposizioni generali
Art. 45 Ordine interno
45.1 Nel XXXX e nelle sue dipendenze è vietato:
45.1.1 Ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
45.1.2 Attirare i compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale.
45.1.3 Sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrizioni quale che ne sia il beneficiario, senza autorizzazione del direttore del XXXX;
45.1.4 Esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
45.1.5 Introdurre animali;
45.1.6 Accendere fuochi;
45.1.7 Xxxxxxxxx, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
45.1.8 Gettare sui luoghi di passaggio merci avariate od altro;
45.1.9 Ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del XXXX e delle contrattazioni.
45.2 Gli avvisi di carattere sindacale sono esposti negli appositi spazi stabiliti dal direttore del XXXX.
45.3 E' vietato introdurre nel XXXX, comprese le aree esterne (aree verdi, strada di accumulo e strada di collegamento) rifiuti di qualsiasi natura eccetto imballaggi usati di prodotti ortofrutticoli, da depositare nelle apposite aree.
Art. 46 Responsabilità
46.1 L'Ente gestore del XXXX non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimenti di prodotti e cose che dovessero per qualsiasi titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del XXXX.
46.2 Gli operatori ed i frequentatori del XXXX sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, agli impianti ed ai locali del XXXX, all'Ente gestore, o a terzi.
Art. 47 Personale
Chiunque svolga, a qualsiasi titolo, attività all'interno del XXXX è tenuto ad utilizzare, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente personale in regola ai sensi delle vigenti leggi.
TITOLO 9 - Sistema sanzionatorio Art. 48 Provvedimenti sanzionatori
4S.1 Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie nelle seguenti misure
48.1.1 In via generale, salvo i casi sotto indicati: da 40 a 240 €
48.1.2 in caso di inosservanza degli articoli 34.2, 34.3, 34.9: da 75 a 450 €
48.1.3 in caso di inosservanza degli articoli 34.5, 34.6: da 100 a 600 €
48.1.4 in caso di inosservanza degli articoli 25.9, 25.10, 25.11, 25.12: 200 €
48.1.5 in caso di inosservanza dell’art. 34.4: 200€
48.2 La seconda violazione, accertata nello stesso mese della precedente, comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie nelle seguenti misure:
48.2.1 In via generale, salvo i casi sotto indicati: da 80 a 480 €
48.2.2 in caso di inosservanza degli articoli 34.2,34.3,34.9: da 150 a 900 €
48.2.3 in caso di inosservanza degli articoli 34.5,34.6: da 200 a 1200 €
48.2.4 in caso di inosservanza degli articoli 25.9, 25.10, 25.11, 25.12: 400 € nonché l’applicazione, da parte dell’Ente Gestore del provvedimento di sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di 1 giorno.
48.2.5 in caso di inosservanza dell’art. 34.4: 400€
48.3 La terza violazione, accertata nello stesso mese delle precedenti, comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie nelle seguenti misure:
48.3.1 In via generale, salvo i casi sotto indicati: da 120 a 720 €
48.3.2 in caso di inosservanza degli articoli 34.2,34.3,34.4,34.9: da 225 a 1350 €
48.3.3 in caso di inosservanza degli articoli 34.5,34.6: da 300 a 1800 €
48.3.4 in caso di inosservanza degli articoli 25.9, 25.10, 25.11, 25.12: 600 € nonché l’applicazione, da parte dell’Ente Gestore del provvedimento di sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di 3 giorni.
48.3.5 in caso di inosservanza dell’art. 34.4: 600€
48.4 La violazione è contestata all'interessato, che, nel termine stabilito, può conciliare in via breve l'illecito, pagando una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo sopra stabilito.
48.5 Senza pregiudizio per le sanzioni di cui sopra, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile e penale, possono comportare la sospensione della validità della tessera di accesso al XXXX;
48.6 Le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 28.1 si applicano nei confronti del mittente, del vettore e del destinatario della merce.
48.7 Le violazioni all'art. 34.10 comportano altresì la riscossione, da parte dell'Ente Gestore di una somma di € 50 oltre IVA, per ogni mq. occupato per giorno, quale corrispettivo per il maggior utilizzo di spazi dell'Ente Gestore stesso.
48.8 Le violazioni agli artt. 42.4 e 45.3 comportano la riscossione altresì, da parte dell'Ente Gestore di una somma di € 10 per ogni cassetta, di € 100 per ogni bancale, di 50 € per parti d imballaggi introdotti nel XXXX e non depositati negli appositi contenitori e/o spazi e di € da 250 a 1000, in proporzione al loro ingombro e peso, per oggetti estranei al mercato, a titolo di contributo per i maggiori costi di pulizia, trasporto e smaltimento rifiuti.
48.9 La violazione a quanto sancito all’art. 33.4 del presente regolamento, ossia mancato pagamento della tariffa per l’accesso al mercato, comporta l’irrogazione nei confronti del trasgressore di sanzione pecuniaria per ogni singola elusione riscontrata pari alla tariffa maggiorata di tre volte, oltre la sanzione pecuniaria in misura di cui al precedente art. 48.1.1.
48.10 In caso di reiterato comportamento di elusione del pagamento del ticket di accesso, il Xxxx potrà adottare provvedimenti volti ad inibire l’accesso al mercato del trasgressore, fermo il diritto di agire in tutte le sede giudiziarie competenti.
Art. 49 Accertamento delle violazioni
49.1 Le inosservanze o violazioni al presente Regolamento sono accertate dall'Ente gestore, anche con l’uso di dispositivi tecnici, attraverso propri dipendenti o incaricati o attraverso il servizio di Guardiania, o dall'Organo di Vigilanza pubblico, nell'ambito delle competenze attribuite dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione citata.
49.2 Nel caso di accertamento da parte dell' Organo di Vigilanza pubblico, si applicano le procedure dell'Ente a cui appartiene l'Organo stesso.
49.3 Nel caso di accertamento da parte dell'Ente gestore, questi comunica all'interessato l'infrazione accertata indicando l'ammontare della sanzione ed il termine del pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la validità della tessera d'accesso del soggetto interessato è sospesa e l'Ente gestore è autorizzato a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.
TITOLO 10 - Disposizione Finale Art. 50 Approvazione del Regolamento
50.1 II Regolamento è approvato dal C.d.A. dell'Ente Gestore e per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dei regolamenti di cui alla deliberazione 300/6 del 29 novembre 1978 del Consiglio Regionale della Campania e successive modificazioni ed integrazioni.
50.2 Agli Organi mercatali si applicano le disposizioni dei settori di cui al Regolamento Tipo Regionale.
Indice
Titolo I - La proprietà
Art. 1 La struttura, l'ubicazione, e i collegamenti viari
Titolo 2 - Organi del XXXX
Art. 2 Organi del XXXX Art. 3 Comitato Consultivo Art. 4 Comitato Operativo
Titolo 3- I servizi
Art. 5 Servizi del XXXX Art. 6 Servizi di guardiania Art. 7 Vigilanza annonaria
Art. 8 Controlli e vigilanza igienico - sanitaria Art. 9 Rilevazioni statistiche e dei prezzi
Art. 10 Diffusione delle informazioni Art. 11 Pulizia e smaltimento dei rifiuti Art. 12 Sicurezza
Art. 13 Controlli di qualità Art. 14 Qualità del servizio Art. 15 Cassa di mercato Art. 16 Centrale rischi
Titolo 4 - Operatori
Art. 17 Operatori del XXXX
Art. 18 Ammissione degli operatori al XXXX Art. 19 Documento di accesso al XXXX
Art. 20 Utilizzo dei locali e degli spazi del XXXX Art. 21 Spazi disponibili per la vendita
Art. 22 Condizioni per la locazione e loro termine Art. 23 Rinnovo delle locazioni
Art. 24 Attività stagionali e temporanee di vendita Art. 25 Gestione del punto di vendita
Art. 26 Riconsegna dei locali e delle aree Art. 27 Consegna e ritiro dei documenti
Titolo 5 - Attività di vendita
Art. 28 Operazioni di vendita Art. 29 Merce in vendita
Art. 30 Ritiro della merce da parte del compratore
Art. 31 Xxxxx rifiutate al XXXX ingressi del XXXX Art. 32 Orario e calendario
Titolo 6 - Circolazione dei veicoli
Art. 33 Accesso dei veicoli Art. 34 Circolazione interna
Art. 35 Conferimento delle merci Art. 36 Asporto delle merci
Titolo 7 - Movimentazione delle merci
Art. 37 Movimentazione interna delle merci Art. 38 Attività di movimentazione
Art. 39 Addetti alla movimentazione interna
Art. 40 Modalità di svolgimento della movimentazione merci in fase di scarico
Art. 41 Modalità di svolgimento della movimentazione merci in fase di spostamento interno Art. 42 Modalità di svolgimento della movimentazione merci nella fase di carico
Art. 43 Servizi ai mezzi e agli addetti alla movimentazione Art. 44 Tariffe dei servizi
Titolo 8 - Disposizioni generali
Art. 45 Ordine interno Art. 46 Responsabilità
Titolo 9 - Sistema sanzionatorio
Art. 47 Personale
Art. 48 Provvedimenti sanzionatori Art. 49 Accertamento delle violazioni
Titolo 10 - Disposizione Finale
Art. 50 Approvazione del regolamento