BOZZA DI CONTRATTO
Allegato 7
BOZZA DI CONTRATTO
Relativo all’affidamento delle operazioni di conto corrente e la gestione dello sportello interno ai locali dell’Istituto Universitario Europeo
Tra: Istituto Universitario Europeo, con sede legale in San Xxxxxxxx di Fiesole (Firenze) e domiciliato, ai fini del presente atto, in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 , Codice fiscale 80020410488, in persona del proprio Segretario Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx , nato a Caserta il 17/06/1958 giusta poteri allo stesso conferiti con decisione del Consiglio Superiore n. 1/2011 in data 3 giugno 2011 (nel seguito, per brevità, anche “Istituto”)
e Banca
PREMESSO
a) che in data xxx, l’Istituto ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento delle operazioni di conto corrente e la gestione dello sportello bancario interno ai suoi locali;
b) cha la Banca è risultata aggiudicataria dell’appalto, giusta decisione di cui al verbale di riunione della X.X.X.X.xxxx’Istituto N. xxx in data xxx;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto del contratto
In collaborazione con il servizio della contabilità dell’Istituto, la Banca si impegna allo svolgimento delle operazioni di conto corrente ed alla gestione dello sportello bancario interno all’Istituto, conformemente alle condizioni previste dal presente Contratto e suoi allegati, considerati parti integranti dello stesso:
- Offerta tecnica, Allegato 1
- Offerta economica, Allegato 2
- Attestazione dello short term credit rating, Allegato 3
- Convenzione riservata ai rapporti bancari intestati ai dipendenti dell’Istituto, Allegato 4
- Convenzione riservata ai rapporti bancari intestati ai ricercatori dell’Istituto-, Allegato 5
Articolo 2
Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione . Se non disdetto, sarà rinnovato tacitamente per la durata di un altro anno, al massimo per altre 6 (sei) volte. Durante questo periodo le Parti potranno recedere con un preavviso di mesi sei da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine, farà fede il timbro postale di partenza.
In caso di seria violazione dei termini del contratto da parte della Banca, debitamente segnalata dall’Istituto, il contratto potrà essere rescisso con effetto immediato tramite lettera raccomandata e nessuna penale sarà imputabile all’Istituto.
La banca si impegna formalmente a trasmettere immediatamente all’Istituto eventuali documenti emessi dalle agenzie di rating che dovessero comportare modifiche ad ognunodei valori minimi summenzionati: P-2 (Moody’s), o A-2 (S&P) oppure F2 (Fitch Ratings)
In caso di deterioramento della posizione finanziaria della Banca, evidenziata da un abbassamento dello short term credit rating, il contratto potrà essere rescisso con effetto immediato tramite lettera raccomandata e nessuna penale sarà imputabile all’Istituto.
Articolo 3
Transazioni richieste
Alla banca viene richiesto di eseguire transazioni in Italia ed all’estero, individuali e collettive, trasmesse dall’Istituto elettronicamente (flussi elettronici SAP) o manualmente in formato cartaceo. Viene inoltre richiesto l’incasso dei bonifici in favore dell’Istituto sui suoi conti correnti.
Le transazioni richieste saranno principalmente in euro ed occasionalmente in altre divise. La maggior parte dei pagamenti saranno in favore di beneficiari all’interno dell’EU su banche del circuito SEPA, anche se occasionalmente alcune istruzioni in euro potrebbero essere richieste verso banche non aderenti al circuito SEPA. Una parte più ridotta riguarderà beneficiari al di fuori dell’EU.
Articolo 4
Adesione al circuito SEPA
La banca deve attestare di far parte del circuito SEPA, e fornire all’Istituto copia dell’Adesione allo schema SEPA Credit Transfer, registrata presso il segretariato dell’EPC, da allegare al presente contratto.
Articolo 5
Condizioni dei conti correnti intestati all’Istituto
Le condizioni dei conti correnti intestati all’Istituto e le modalità di esecuzione delle operazioni richieste sono quelle indicate negli Allegati 1 e 2 relativi alle condizioni contenute nell’offerta.
Eventuali modifiche delle condizioni economiche, possibili solo a contare dall’inizio del secondo anno di collaborazione, dovranno essere comunicate almeno tre mesi prima della data di presa d’effetto, tramite invio di Raccomandata A.R. e debitamente approvate dall’Istituto. Non saranno accettate modifiche sulla base dell’invio di semplici comunicazioni informative o di quelle decise unilateralmente e comunicate nei documenti periodici.
Per costi operativi sono da intendersi le spese e le commissioni fatturate all’Istituto per ogni tipo di transazione e non i costi operativi interni propri alla Banca.
Per una chiarezza ottimale dei conti, le entrate e le uscite devono essere indicate separatamente e non possono dare atto ad alcun tipo di compensazione tra di loro.
Nessun pagamento deve essere eseguito nel caso in cui la sua esecuzione dovesse portare in negativo il conto; in tal caso la Banca si impegna a contattare immediatamente l’Istituto.
Nessun interesse debitore, penali o commissioni massimo scoperto trimestrali, quali oneri per passaggi a debito, possono essere accettati.
La banca si impegna ad applicare lo stesso costo per i bonifici nazionali ed europei, conformemente alle disposizioni del regolamento CE n. 2560/2001.
La banca si impegna ad applicare il tasso più favorevole all’Istituto per le transazioni in divisa estera che comportano un’operazione di cambio.
Nel caso di pagamenti multipli trasmessi elettronicamente o manualmente, la banca si impegna a non riaccreditare sul conto alcun pagamento che sia stato rifiutato senza aver prima aver contattato il servizio contabile dell’Istituto ed aver fornito tutti i riferimenti della transazione e le motivazioni del rifiuto.
L’indicazione della filiale operativa, i nomi delle persone responsabili della gestione dei conti correnti, degli ordini di pagamento in Italia ed all’estero, i loro indirizzi postali, fax, e-mail dovranno essere comunicati da parte della Banca.
La lista degli specimen delle firme delle persone autorizzate dall’Istituto a firmare le operazioni che comportano movimenti in debito o in credito dei conti correnti (firma singola o congiuntamente da due agenti dell’Istituto) è allegata al presente Contratto (Allegato 7).
Qualsiasi comunicazione relativa all’esecuzione del presente Contratto deve essere fatta per iscritto ed inviata all’indirizzo seguente:
Per l’Istituto:
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Servizio della Contabilità Sig.ra Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 0
50016 – San Xxxxxxxx di Fiesole (FI) Fax: (000)0000000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx
Per la Banca:
Articolo 6
Sportello interno
L’Istituto mette a disposizione della Banca, all’interno della Badia Fiesolana, i locali da adibire a sportello bancario interno. Riferimento a contratto di comodato.
Articolo 7
Operatività dello sportello interno
L’operatività dello sportello interno sarà garantita quotidianamente, tenuto conto del calendario dei giorni di chiusura che dovrà essere comunicato annualmente dall’Istituto (Calendario relativo all’anno 2014 in Allegato 8).
L’orario minimo di sportello sarà il seguente:
8,30 –13,30
La Banca comunicherà formalmente all’Istituto il nominativo dell’operatore responsabile della gestione dello sportello evitando il più possibile rotazioni di personale, e terrà in debita considerazione, ove possibile, le necessità dell’Istituto.
La Banca, inoltre, dichiara che il personale che sarà assegnato allo sportello in questione è dotato di tutti i requisiti professionali compresa un’ottima conoscenza della lingua inglese, necessari per intrattenere rapporti con la specifica clientela con cui entrerà in contatto.
Articolo 8
La banca si impegna a mettere a disposizione almeno una postazione Bancomat ATM presso la sede principale dell’Istituto, la Badia Fiesolana, in xxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx
Articolo 9
Convenzioni riservate ai rapporti bancari intestati ai ricercatori e ai dipendenti dell’Istituto
Le condizioni riservate ai rapporti bancari intestati ai ricercatori e dipendenti dell’Istituto sono da intendersi quelle contenute nell’offerta ed allegate negli Allegati 4 e 5.
Eventuali modifiche delle condizioni economiche, possibili solo a contare dall’inizio del secondo anno di collaborazione, dovranno essere comunicate almeno tre mesi prima della data di presa d’effetto, tramite invio di Raccomandata A.R. e debitamente approvate dall’Istituto. Non saranno accettate modifiche sulla base dell’invio di semplici comunicazioni informative o di quelle decise unilateralmente e comunicate nei documenti periodici.
In tale ipotesi, l’Istituto provvederà a segnalare alla Banca eventuali osservazioni dei rappresentanti delle due categorie.
Articolo 10
Regime di tassazione
L’Istituto dichiara di essere un “organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia”, e di rientrare quindi nel regime fiscale di cui all’articolo 5 previsto dal Protocollo sui Privilegi e sulle immunità (Legge n. 920 del 23/12/1972) e dall’articolo 12 dell’ Accordo di sede (DPR 990 del 13/10/1976 G.U. n. 47 del 19/2/1977)
Articolo 11
Protezione dei dati
In base alla decisione del Presidente dell’Istituto n.40/2013 relativa alla politica di protezione dei dati all’Istituto Universitario Europeo, i dati forniti dalla banca verranno utilizzati dall’Istituto unicamente per mettersi in contatto con loro e/o per la stesura del contratto d’appalto. I dati verranno trattati con sistemi informatici protetti da adeguate misure di sicurezza, al fine di garantirne un
utilizzo corretto e legale. (xxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxXxxxxxx/XxxxXxxxxxxxxx.xxxx)
Articolo 12
Confidenzialità dei dati
Qualsiasi informazione ricevuta da una delle parti in ottemperanza alla gestione del presente contratto è da intendersi confidenziale se non espressamente dichiarata come non-confidenziale. Le parti si impegnano al rispetto della natura di confidenzialità delle informazioni e dei dati scambiati fra di loro, utilizzabili solo per la corretta gestione del contratto. Tale informazioni non possono essere divulgate, senza il consenso dell’altra parte, a terzi o a persone diverse da quelle facenti parte del personale, responsabile della gestione del contratto.
Articolo 13
Cause di forma maggiore
Per cause di forza maggiore si intendono quegli eventi imprevedibili ed eccezionali che potrebbero mettere in questione la corretta esecuzione del contratto, non attribuibili ad errori e negligenze, ma provati essere inevitabili nonostante la massima diligenza prestata.
Difetti nell’attrezzatura o nel materiale o ritardi nella loro messa a disposizione, dispute di lavoro, scioperi o problemi finanziari non possono essere invocati come cause di forza maggiore.
Articolo 14
Controversie
Eventuali controversie sull’aggiudicazione dell’appalto o sull’esecuzione del contratto possono essere deferite ad un Mediatore ad hoc entro 10 giorni dalla notifica del risultato del bando da parte dell’Istituto.
L’Istituto e l’istante designano il Mediatore di comune accordo. Il Mediatore prende una decisione entro 5 giorni lavorativi.
Il Mediatore ha il compito di condurre la mediazione in maniera efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla sua denominazione o professione nello Stato Membro interessato e dal modo in cui egli è designato o invitato a condurre la mediazione.
Si applica il Codice europeo di condotta per i mediatori.
Se la decisione del Mediatore è ritenuta insoddisfacente, le parti della controversia possono attivare entro quattro settimane la procedura di arbitrato.
Le spese della procedura di mediazione sono a carico delle parti.
Arbitrato
Per avviare la procedura di arbitrato, ognuna delle parti designa un arbitro e le due persone così designate incaricano un terzo arbitro.
Le decisioni dell’organo di arbitrato sono prese a maggioranza.
Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte che soccombe nella causa.
***
Per Accettazione:
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO Banca
Il Segretario Generale
P. Ferrara