COMMISSIONE DI GARANZIA
COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 14/461: Trenord Srl/Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie, Faisa (Segreterie regionali della Lombardia). Comunicazione aziendale, in data 11 luglio 2014, in merito all’Accordo sottoscritto in data in data 3 luglio 2014, avente ad oggetto le prestazioni indispensabili da garantire nei servizi di lunga percorrenza gestiti da Trenord (direttrice Venezia - Tarvisio). Nota aziendale, in data 21 luglio 2014, integrativa della comunicazione dell’11 luglio 2014. Nota informativa, trasmessa dalla Società Trenord in data 23 luglio 2014, avente ad oggetto problematiche generali attinenti l’asserito mancato riconoscimento, da parte di Orsa, dell’accordo sulle prestazioni indispensabili, siglato con le altre Organizzazioni sindacali, sui servizi di lunga percorrenza gestiti da Trenord (direttrice Bologna - Brennero e direttrice Venezia - Tarvisio). Richiesta di audizione, da parte della Società Trenord, in data 8 settembre 2014. Richiesta di valutazione degli Accordi aziendali sottoscritti in data 28 febbraio 2012 ed in data 3 luglio 2014, aventi ad oggetto le prestazioni indispensabili da garantire nei servizi di lunga percorrenza gestiti da Trenord (direttrice Bologna - Brennero e direttrice Venezia - Tarvisio). Audizione con l’Azienda in data 16 settembre 2014. Richiesta di parere alle Associazioni degli utenti, deliberata nella seduta del 22 settembre 2014 (rel. Xxxxxxxxx) (Pos. 1524/14)
(Seduta del 24 novembre 2014)
La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all’unanimità la seguente delibera di valutazione di idoneità degli Accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi nel settore Lunga Percorrenza, riguardanti il personale dipendente della Società Trenord, sottoscritti, in data
28 febbraio 2012 e 3 luglio 2014, da Trenord S.r.l. e dalle Segreterie regionali della Lombardia e dalle Segreterie provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Faisa ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni:
.
LA COMMISSIONE PREMESSO
- che la Società TRENORD s.r.l. di Milano opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia e nel settore Lunga Percorrenza sulla direttrice Bologna
- Brennero e sulla direttrice Venezia - Tarvisio;
- che, in data 24 gennaio 2012, l’Azienda e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti hanno sottoscritto un Protocollo transitorio sulle relazioni industriali;
- che, nell’ambito del predetto Protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più in generale, alla normativa attinente all’esercizio del diritto di sciopero, la TRENORD s.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per le Società del Gruppo FSI, dall’Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario a lunga percorrenza;
- che, con particolare riferimento al settore Lunga Percorrenza, la Società TRENORD e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL Trasporti, FAISA CISAL, FAST
Ferrovie hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2012, un Accordo, avente ad oggetto i servizi minimi da garantire in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito da Trenord sull’Asse del Brennero, che si inserisce nel Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, sopra citato;
- che, nel suddetto Accordo, le parti hanno confermato di recepire per il settore Lunga Percorrenza la disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- che, in particolare, avuto riguardo alla specificità del servizio di Lunga Percorrenza, al fine di contemperare il diritto alla mobilità dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate dal servizio aziendale, tenendo anche conto dell’ottimizzazione dell’utilizzo del materiale rotabile e delle esigenze dei dipendenti a raggiungere le località di inizio attività e di rientro nelle sedi di appartenenza, le parti hanno convenuto, nei casi di scioperi proclamati per 24 ore, di garantire il servizio di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero (EC 84-85), con partenza e arrivo da e per la stazione di Bologna Centrale, ferma restando la possibilità di rivedere, previo accordo, la quota di servizi minimi, a fronte di una significativa variazione della produzione aziendale;
- che, in data 4 luglio 0000, Xxxxxxx S.r.l. ha siglato con le Segreterie nazionali e regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal l’Accordo di Armonizzazione e Confluenza al Ccnl Unico della Mobilità - Attività Ferroviarie, che uniforma il trattamento economico e normativo di tutto il personale;
- che, in data 3 luglio 2014, a seguito dell’ampliamento del servizio aziendale di Lunga Percorrenza sull’Asse del Tarvisio, Trenord S.r.l. e le Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal hanno sottoscritto un Accordo, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito dalla Società sulla tratta Venezia – Tarvisio;
- che tale ultimo Accordo prevede l’obbligo di garantire, come servizi minimi nel settore Lunga Percorrenza, oltre alla coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, anche una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237);
- che, con nota dell’8 settembre 2014, prot. n. 11805, la Società Trenord ha trasmesso formalmente alla Commissione copia degli Accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ai fini della valutazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
- che la Società Trenord, convocata in audizione dalla Commissione nella giornata del 16 settembre, ha fornito ogni dettaglio tecnico, in merito ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, utile ai fini della valutazione della Commissione medesima;
- che la Commissione, nella seduta del 22 settembre 2014, ha deliberato di trasmettere alle Associazioni degli utenti e dei consumatori il testo degli Accordi sopra menzionati, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
- che, con nota trasmessa in data 23 settembre 2014, prot. n. 13907, la Commissione ha richiesto il prescritto parere, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della nota, alle Associazioni rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc, Adusbef, Associazione Consumatori Utenti, Assoutenti, Centro Tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore Onlus, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo;
- che nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso, in merito agli Accordi trasmessi;
CONSIDERATO
- che, con la sottoscrizione del Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l’Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della Società Trenord la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero contenuta nell’Accordo sottoscritto il 23 novembre 1999 per il personale della Società FSI;
- che il predetto Accordo, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato valutato idoneo dalla Commissione con le delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000, n. 101 del 13.09.2001 e
n. 149 del 29.11.2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2002, n. 86;
- che, anche per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga Percorrenza, le parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno recepito lo schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, prevedendo l’obbligo di assicurare la circolazione di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale – Brennero, e di una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia – Tarvisio (EN 236/237);
- che, in particolare, la coppia di treni da far circolare sul Servizio Asse del Brennero è stata individuata con riguardo all’importanza dei collegamenti sistemici che la stessa
garantisce; mentre, con riferimento alla coppia di treni notturni Euronight, da garantire sul Servizio Asse del Tarvisio, è stato rispettato il livello di servizio minimo garantito dal precedente gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Società Trenord è subentrata dal 15 giugno 2014;
- che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla valutazione della Commissione, le medesime garanzie di tutela del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si confermano le considerazioni espresse dalla Commissione, in sede di valutazione di idoneità dell’Accordo del 23 novembre 1999 e dei successivi Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1 del 3.02.2000; n. 101 del 13.09.2001; n. 149 del
29.11.2001);
VALUTA IDONEI
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, sottoscritti dalla Società Trenord e dalle Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAST e FAISA;
DISPONE
la comunicazione della presente delibera a Trenord S.r.l., alle Segreterie nazionali ed alle Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAST e FAISA, nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DISPONE, INOLTRE,
la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché l’inserimento sul sito internet della Commissione.