CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
Provincia di Bari
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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Servizio: Randagismo -Iigiene Urbana- Verde Pubblico
Xxx Xxxxxxxxxxx - xxx. 000/0000000 - Xxx :080/0000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER IL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO
DEI CANI VAGANTI NEL
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio Veterinario dall’ASL BA/3 nel territorio comunale di Gravina in Puglia, nel pieno rispetto del R.D. 27.07.1934 nr. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) D.P.R. 08.02.1954 nr. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) – Legge 14.08.1981 nr. 281 (c. d. legge sul randagismo) -Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996 e Legge Xxxxxxx Xxxxxx xx. 00/00.
DURATA DELL’APPALTO E CANONE D’APPALTO
Art. 2
Il servizio oggetto dell’appalto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal verbale di consegna del servizio.
L’importo a base d’asta è fissato in Euro 2,066 (duevirgolazerosessantasei) oltre I.V.A. come per legge, pari al costo unitario giornaliero per il ricovero ed il mantenimento di ciascun cane.
Pertanto, l’importo contrattuale sarà determinato dal predetto importo depurato dalla percentuale di ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Il canone d’appalto verrà pagato mensilmente, previa emissione di regolare fattura rilasciata dall’aggiudicatario. Il canone sarà rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero dei giorni di ricovero.
Al pagamento si procederà con atto di liquidazione dirigenziale previa apposizione di visto sulla fattura, attestante la regolarità e conformità dell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, da parte del medico-veterinario responsabile della struttura.
REVISIONE DEI PREZZI
Art. 3
Non è ammessa la revisione dei prezzi rispettivo resterà invariato per tutta la durata del contratto.
SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA GARA
Art. 4
Alla gara possono partecipare le Associazioni ed Enti iscritti nell’Albo Regionale previsto ai sensi dell’art. 13 della Legge Regione Puglia 03.04.1995 nr.12, che siano dotati o siano gestori di rifugio e di apposita struttura sanitaria, di cui al successivo art. 8, ubicata nell’ambito del territorio di competenza dell’ASL BA/3.
Oltre alla documentazione di rito indicata nel bando di gara, gli interessati dovranno esibire:
a) il certificato e/o autocertificazione della iscrizione all’Albo Regionale prevista ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 03.04.95 nr. 12;
b) dichiarazione di dotazione e/o gestione di rifugio e di apposita struttura sanitaria, ubicata nell’ambito del territorio di competenza dell’ASL BA/3;
c) idonee n.2 (due) referenze bancarie circa il possesso di adeguate capacità economiche rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 5
L’affidamento del servizio avverrà con gara mediante procedura aperta, da esperirsi presso la Sede della Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, in favore della migliore offerta in ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta di cui al precedente art. 2.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida.
L’aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti dell’Amministrazione, impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima.
Con riferimento all’aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l’amministrazione procederà ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Il mancato possesso di requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara fatta salva la facoltà di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.
CAUZIONE
Art. 6
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente Capitolato Speciale, l’aggiudicatario dovrà costituire apposita cauzione pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, e comunque a norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per tutta la durata del contratto, in una delle forme di legge previste in materia (polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale su apposito Capitolo di Bilancio).
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 7
Il servizio dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l’ottimale espletamento del servizio, le spese per il trasporto dei cani vaganti dalla città al rifugio nonché il trasporto dall’attuale rifugio al nuovo sito, se diverso, senza alcun onere a carico del Comune.
Al momento della consegna al rifugio, ogni cane verrà senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un
sistema di riconoscimento elettronico (MICROCHIPS) innestato sottocute con metodo che non arrechi danno e dolore all’animale nonché anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente al rifugio, al Comando di P.M. ed allo stesso Servizio Veterinario.
L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per due giorni alla settimana, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, al fine di consentire l’accesso al rifugio ai cittadini oltre che alle Associazioni di volontariato a difesa del cane che ne facciano richiesta, onde favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini di cui alle leggi vigenti.
Presso il rifugio sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero ed uscita dei cani.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accedere alla struttura, a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari, per il ricovero dei cani randagi catturati nel rispetto del servizio di profilassi antirabbia e, inoltre, avrà il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario a mezzo degli stessi.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà giuridica di accertare in qualsiasi momento la presenza dei cani ricoverati come documentata dall’aggiudicatario del servizio.
RIFUGIO
Art. 8
Il rifugio destinato al ricovero e mantenimento dei cani vaganti deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie.
Il servizio deve essere espletato in appositi immobili avente la destinazione di rifugio, con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione all’espletamento del predetto servizio, e comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia, in particolare dalla Legge 281/91, dalla Legge Regione Puglia, nr. 123/95, dalla delibera Giunta Regionale n. 6082 del 28.12.1995.
Il rifugio, oltre che di canile sanitario, deve essere dotato di idoneo locale da adibire ad ambulatorio per gli eventuali interventi di carattere sanitario.
COMPITI
Art. 9
All’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di che trattasi sono affidati i seguenti compiti:
a) ricovero dei cani vaganti accalappiati dal personale della ASL/BA nel territorio del Comune di Gravina in Puglia;
b) obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati, al fine di favorirne il riscatto;
c) garantire l’igiene e la pulizia degli ambienti;
d) garantire alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
e) garantire a proprie spese la cura dei cani ricoverati nonché periodiche disinfezioni e disinfestazioni;
f) garantire che il servizio veterinario dell’ASL competente effettui gli interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina;
g) divieto di soppressione dei cani, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di Polizia Veterinaria, da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gli animali siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
h) garantire inumazione e/o distruzione delle carogne;
i) effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio veterinario ASL BA relativamente ai cani custoditi.
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Art.10
L’aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di che trattasi con proprio personale, ivi compresa la presenza del medico-veterinario responsabile della struttura, (figura professionale anche non in pianta stabile).
Nessun vincolo di subordinazione si intenderà restaurato tra il Comune di Gravina in Puglia e l’aggiudicatario del servizio, né con i dipendenti della stessa ditta addetti ai servizi oggetto del presente appalto.
L’assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze dell’aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi integrativi dello stesso, nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro, di cui l’aggiudicatario è unico responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l’obbligo di pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo per patto espresso.
Saranno a carico esclusivo dell’assuntore le spese di contratto, bollo, registrazioni copie, di quietanza, diritti fissi di segreteria e di scritturazione. L’I.V.A. deve essere assolta da quest’ultimo.
SUBAPPALTO- ORDINI DI SERVIZIO- VIGILANZA- PENALITÀ
Art.11
Non è ammesso il subappalto del servizio, neppure in forma parziale, né tantomeno è ammesso l’utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall’aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione secondo le disposizioni di legge vigenti.
L’Amministrazione, a mezzo dell’Ufficio Veterinario competente e del Corpo di Polizia Municipale, esercita il controllo sull’osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento dei servizi in esso indicati.
CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SANZIONI PECUNARIE
Art. 12
L’aggiudicatario decadrà dall’appalto nei seguenti casi:
1) non provvederà, entro 30 giorni dall’invito, a sottoscrivere il contratto;
2) non abbia eliminato entro il termine assegnatogli le inadempienze contrattuali contestategli;
3) in caso di fallimento;
4) subappalto anche parziale del servizio, in violazione dall’art. 11.
La mancata osservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato comporterà a carico dell’aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata, che sarà detratta dal canone mensile.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce l’applicazione della risoluzione contrattuale.
DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE
Art. 13
L’aggiudicatario dell’appalto è tenuto, a proprie cure e spese e con propri mezzi, a recuperare i cani già in affidamento presso la struttura ricettiva uscente, per trasportarli al nuovo rifugio.
Al fine di combattere il fenomeno dell’abbandono, l’aggiudicatario del servizio potrà ospitare, in una delimitata sezione dello stesso rifugio, cani e gatti consegnati dai proprietari o dai detentori per determinati periodi e a pagamento secondo il combinato disposto di cui all'art. 9, comma 5, ed art. 11 della legge Regionale nr. 12/95.
Ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione e/o applicazione del contratto, o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta al giudice ordinario, individuato nel Foro di Bari sezione distaccata di Altamura.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.