AVVOCATO GIUSEPPE LUPOI
AVVOCATO XXXXXXXX XXXXX
LE TAPPE DELL' EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CAUSA DEL CONTRATTO: CONCEZIONE SOGGETTIVA LIBERALE; FUNZIONE ECONOMICO- SOCIALE; CAUSA CONCRETA. CONSEGUENZE DELLA CAUSA CONCRETA SUI MOTIVI, SULLA PRESUPPOSIZIONE E SUI CONTRATTI ATIPICI).
LA CAUSA COME STRUMENTO DI CONTROLLO DELLE SOPRAVVENIENZE CHE INCIDONO SUGLI INTERESSI DELLE PARTI: UNA NUOVA FORMA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER” INUTILITA'” DELLA PRESTAZIONE. CAUSA CONCRETA E NEGOZI GRATUITI: NASCE IL CONTRATTO GRATUITO ECONOMICAMENTE INTERESSATO.
La causa del contratto è un tema da lungo tempo dibattuto nella teoria generale del contratto, anche in virtù dell'assenza di un'espressa definizione legislativa.
Le norme del Codice vigente riferibili alla causa sono: l'art. 1325 ( che indica la causa quale elemento essenziale), l'art. 1343 ( affermante l'illiceità della causa contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume), l'art. 1418 ( che sanziona con la nullità l'assenza e la causa illecita), l'art. 1345(sul motivo illecito comune a entrambe le parti) e l'art. 1344 sul contratto in frode alla legge( la causa è illecita anche quando è il mezzo per eludere norme imperative, con nullità virtuale del contratto).
E' sulla base di queste norme che si è sviluppato l'imponente dibattito finalizzato a definire natura e portata dell'elemento causale( discussioni,
invero, già avvenute all'epoca del Codice del 1865).
La teoria per lungo tempo prevalente in giurisprudenza e solo recentemente rimessa in discussione, è quella della causa come funzione economico-sociale del negozio.
La tesi ( che si è sviluppata dopo l'entrata in vigore del Codice del 42' e che trovava nel Betti il più autorevole elaboratore) si basava sulla causa quale risvolto sociale dell'autonomia privata, la quale deve avere una funzione sociale, soddisfare i bisogni della collettività.
Il contratto non può essere solo fine a se stesso, soddisfare i meri bisogni dei privati per essere giustificato, ma deve superare un filtro di meritevolezza sociale da parte dell'ordinamento.
L'impostazione risente del sistema totalitario dell'epoca e dell'impronta dirigista dello Stato nei confronti della libertà di iniziativa economica( di cui l'autonomia contrattuale è un corollario). Tant'è che sotto la vigenza del Codice del 1865 ( di stampo liberale, quasi una riproduzione letterale del Code Napoléon del 1804), il concetto di causa aveva un significato diverso, più soggettivo.
La causa altro non era che lo scopo per cui le parti si obbligavano, il mezzo per realizzare la finalità dei contraenti.
Già all'epoca la concezione soggettiva della causa fu criticata, perché finiva per far coincidere la giustificazione del negozio con la volontà di stipularlo.
Invece la causa è qualcosa di antecedente alla volontà, che non dipende da essa e che, anzi, la controlla( riconoscendo nell'ordinamento il contratto o ponendolo nel nulla se non meritevole giuridicamente).
La teoria oggettiva della causa quale funzione economico- sociale, genera
numerosi corollari, tra cui spicca l'appiattimento della causa sul tipo.
Se i contraenti stipulano un contratto tipico( ad esempio, la compravendita), la meritevolezza sociale dell'accordo è già predeterminata dal legislatore quando disciplina “ quel “ tipo di contratto.
Una volta conclusa la compravendita, si realizza la funzione economico- sociale, data dallo scambio del prezzo con il bene.
E la causa in tal senso intesa( che si accerta in astratto), una volta esistente non può venire meno, in quanto del tutto irrilevanti sono le sopravvenienze che incidono sugli interessi individuali delle parti.
L'appiattimento della causa sul tipo, la sola valutazione della liceità e della sussistenza in astratto della causa, ha prodotto l'esigenza( sia a livello normativo che giurisprudenziale) di dare rilevanza in alcuni casi ad accertamenti in concreto.
Non si tratta delle ipotesi di risoluzione previste dal codice.
Infatti i presupposti da cui nasce il diritto potestativo alla risoluzione del contratto, rappresentano sicuramente un'alterazione funzionale del negozio sotto l'aspetto sinallagmatico, ma non significano che la causa è venuta meno.
Se una prestazione diventa eccessivamente onerosa, la risoluzione per eccessiva onerosità non priva di giustificazione il contratto , parimenti, si può sostenere per le altre ipotesi di risoluzione.
Un esempio di accertamento concreto che riflette l'assenza di causa, è il motivo illecito comune a entrambe le parti ( art. 1345 c.c.).
Si dà rilevanza a qualcosa di individuale, da valutare necessariamente in concreto, la cui sussistenza rende il contratto illecito( di fatto con causa illecita), nonostante la funzione economico- sociale ancora regga.
Si può citare anche il contratto in frode alla legge( art. 1344 .c.c).
Se la causa è il mezzo per eludere norme imperative, essa va considerata illecita.
Anche qui, a fronte della sussistenza della causa in astratto, ( ad esempio il corrispettivo della vendita), l'operazione nel complesso e in concreto può frodare la legge ( per causa contraria a norma imperativa).
Anche la giurisprudenza ha cercato di ovviare all'appiattimento della causa sul tipo, elaborando l'istituto della c.d. presupposizione, finalizzato ad andare oltre al mero accertamento in astratto, dando rilevanza ad alcuni motivi concreti la cui assenza priva di giustificazione il negozio.
Trattasi di quelle circostanze obiettive, di fatto o di diritto, comuni a entrambe le parti, ( o riferibili a una parte, ma conosciute dall'altro contraente), ritenute fondamentali per la stipula del contatto e la cui assenza non può che comportare lo scioglimento del vincolo
( risoluzione).
Uno strumento, quello della presupposizione, non solo idoneo ad accertare in concreto ragioni del contratto ulteriori all'astratta funzione economico- sociale, ma anche a controllare le sopravvenienze, privando il contratto di giustificazione se viene meno il presupposto comune a entrambi i contraenti.
Si può citare il contratto di locazione di un immobile finalizzato alla visione di un centro sportivo ( un gran premio o una partita di calcio). Pur in presenza della causa astratta( godimento del bene a fronte del canone), la finalità dell'evento sportivo non è irrilevante, ma è il presupposto del negozio, la sua giustificazione concreta e obiettiva.
Se la manifestazione sportiva non si realizza, il contratto perde la sua causa.
Dunque anche sotto la vigenza della causa quale funzione economico- sociale, si è avvertita l'esigenza di procedere all'accertamento di ulteriori interessi concreti del negozio, di valutare l'operazione anche in concreto. Oltre che di analizzare le possibili conseguenze ( sotto il profilo causale ) delle sopravvenienze.
Ulteriore corollario della causa astratta è la necessaria valutazione di meritevolezza per l'ordinamento dei contratti atipici ( art. 1322 .c.c). Non si tratta di meritevolezza intesa come razionalità dell'operazione economica, ma di utilità sociale del contratto.
Se le parti stipulavano un contratto il cui schema non era preordinato dal legislatore, il giudice doveva accertare la funzione economico-sociale del negozio.
L'utilità meramente individuale dell'accordo atipico non era accettabile e l'ordinamento non poteva dargli rilevanza giuridica.
Si pensi ai contratti di locazione finanziaria o di affiliazione commerciale ( ora tipici), di sicura utilità individuale sotto l'aspetto economico, ma di cui occorreva all'epoca valutare anche la meritevolezza sociale dell'operazione.
Inoltre nel vigore della causa astratta non risultava possibile stipulare negozi gratuiti atipici con effetti traslativi.
L'astrattezza e il giudizio statico sulla causalità non permettono di percepire interessi economicamente indiretti che possono, in concreto, dare un significato sostanzialmente oneroso al negozio.
La compravendita o è caratterizzata da un corrispettivo, da un prezzo
( anche vile), oppure si tratta di una donazione( in assenza di prezzo o di corrispettivo simbolico).
Una vendita gratuita è nulla e non può realizzare alcun effetto traslativo( mancando il corrispettivo, è assente la funzione economico- sociale, la causa astratta del negozio).
Il sistema delineato cambia a partire dal 2006, grazie all'opera della giurisprudenza.
La III Sezione della Suprema Corte ha affermato che la causa, quale elemento essenziale del contratto, non è la funzione economico-sociale, ma la funzione economico-individuale.
Essa è la sintesi degli interessi reali voluti dalle parti, lo scopo pratico che i contraenti intendono conseguire con l'accordo.
Il contratto non deve realizzare un'utilità sociale, ma un'utilità individuale( causa concreta).
La finalità del negozio può essere anche egoistica, futile, purché non inutile ( basta la razionalità dell'operazione).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità per assenza di causa di un contratto di consulenza sostanzialmente inutile ( visto che l'obbligato era tenuto a fornirla per il solo fatto di essere amministratore della società).
Si trattava di un contratto d'opera, cioè di un contratto tipico, il che impone una prima osservazione.
Con il passaggio dalla causa astratta alla giustificazione concreta, anche i contratti tipici sono sottoposti al controllo di mertitevolezza individuale ( mancando l'appiattimento della causa sul tipo).
Per ciò che concerne i contratti atipici, l'art. 1322, co2 è tacitamente
abrogato, visto che anche per tali negozi la meritevolezza va intesa in senso economico-individuale.
I contraenti che utilizzano uno schema contrattuale non corrispondente al tipo previsto dal legislatore, sono tenuti soltanto a realizzare un'operazione economica razionale, anche egoistica e futile, purché non inutile.
Ciò non significa che il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità, non possa prevedere che alcuni negozi debbano realizzare un'utilità
sociale( come i negozi di destinazione, ex art. 2645 ter).
L'evoluzione del concetto di causa ha permesso che alcuni motivi o alcuni interessi, prima del tutto estranei, entrino ora nel giudizio causale.
Si pensi al contratto di viaggio tutto compreso.
E' pacifico che la giustificazione non è più il pagamento del prezzo a fronte del servizio offerto dal tour operator( causa astratta), ma la stessa finalità di svago, lo scopo vacanziero( causa concreta).
Se tale scopo viene meno( perché nel luogo scelto si è verificata una guerra o un'epidemia) il contratto si risolve per inutilità sopravvenuta della prestazione.
Ecco la causa quale strumento di controllo delle sopravvenienze, potendo essa venir meno nel corso del rapporto proprio a seguito di accadimenti futuri( a differenza di quella astratta).
Si tratta di prestazioni ancora oggettivamente possibili( non è risoluzione per impossibilità sopravvenuta), ma oramai inutili, perché non idonee a soddisfare l'interesse patrimoniale o non patrimoniale a cui mira l'obbligazione ( rapportato al contratto, l'interesse ex art. 1174 c.c. altro non è che la causa concreta dello stesso).
Un ulteriore esempio della causa quale controllo delle sopravvenienze, può essere offerto dal già citato contratto di locazione di un immobile per vedere una manifestazione sportiva.
Se lo scopo viene meno( perché l'evento è cancellato), il contratto diventa inutile, privo di giustificazione individuale e conseguentemente va risolto. Parimenti si può concludere in relazione alla questione sottoposta alla Suprema Corte nel 2006 ( ragionando all'inverso).
Se un contratto d'opera di consulenza a un soggetto esterno alla società è perfettamente giustificato, utile e razionale, lo stesso non si può dire qualora quel soggetto diventi medio tempore amministratore della società. A quel punto il contratto di consulenza va risolto, per inutilità sopravvenuta della prestazione( cioè per il venir meno della causa concreta).
La natura della causa concreta, quale sintesi degli interessi reali voluti dalle parti, e il conseguente giudizio dinamico di accertamento, fanno si che la causa, non solo diventi strumento di controllo delle sopravvenienze, ma che possa essere utilizzata per orientare l'interpretazione e l'integrazione del contratto; oltre che per orientare la conversione del negozio nullo.
La causa concreta rende ormai inutile il ricorso all'istituto della presupposizione( quelle circostanze oggettive, comuni a entrambe le parti, sono oggi causa del contratto).
Mentre lo stesso non si può dire per i motivi.
Non tutti i motivi assurgono a causa del negozio, ma solo quelli che, in base a una valutazione socialmente tipica, si oggettivizzano nel contratto. Così se il fine di svago è la causa concreta del contratto di viaggio, esso
non viene meno se , in seguito alla ius variandi, si prevede la visita a un sito archeologico diverso rispetto a quello originariamente pattuito.
Il godimento di quel particolare sito è solo un mero motivo del viaggio, il cui venir meno non rende il contratto inutile, privo di funzione.
Mantiene una certa utilità anche la previsione del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c.
Alcuni contratti singolarmente considerati hanno una causa concreta lecita, ma nel complesso generano un'operazione in frode alla legge.
Ci si riferisce all'ipotesi di collegamento negoziale, dove le parti realizzano un'operazione economica unitaria, mediante il collegamento di più contratti( i quali mantengono una propria causa autonoma).
Ad esempio alcuni contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari possono, se collegati, dare luogo a elusione del fisco( dividend washing, in cui si succedono acquisto e vendita di azioni).
Una parte della giurisprudenza ha sostenuto la nullità di tale operazione, perché in frode alla legge( 1418, 1344 .c.c).
In realtà tale tesi fu successivamente smentita dalla Suprema Corte, unitamente a quella della nullità per difetto di causa( se il fine è il solo risparmio di spesa).
L'evoluzione del concetto di causa ha inoltre permesso di superare la dicotomia vendita -donazione.
Anche la vendita senza corrispettivo può realizzare una funzione economico-individuale meritevole, un'operazione razionale( se si risparmiano spese per mantenere il bene).
Questo interesse economico indiretto diventa causa del contratto, idoneo a giustificare la produzione degli effetti.
Nasce un nuovo concetto di gratuità, sganciato dalla liberalità e che si avvicina maggiormente alla causa onerosa( anche se formalmente è sempre gratuita).
E' proprio grazie alla causa concreta che oggi è possibile stipulare negozi gratuiti atipici economicamente interessati, anche con effetti traslativi( al di là del fondamento normativo dato dall'art. 1333 c.c.).
E' in virtù della causa concreta che le Sezioni Unite hanno considerato la possibilità che l'adempimento del terzo possa essere un negozio oneroso, anche senza corrispettivo( basta un interesse economico indiretto che giustifica l'adempimento).
E' dovuta alla causa concreta la qualificazione del contratto di sponsorizzazione come sostanzialmente oneroso, anche senza corrispettivo( c'è un interesse economico indiretto che, tra l'altro, giustifica la necessità dell'evidenza pubblica, se una delle parti è un soggetto pubblico).
Nel regime della causa astratta questi oggettivi interessi economici erano meri motivi, che non potevano mai emergere in quel giudizio statico di causalità.
Il passaggio alla funzione economico-individuale consente, probabilmente, anche di stipulare contratti reali atipici, a prescindere dalla datio rei.
Se c'è un interesse economico indiretto, non c'è ragione di prevedere la consegna del bene per perfezionare il contratto, ma è sufficiente il consenso.
La datio rei trova giustificazione nella debolezza causale di una negozio gratuito, dove manca il corrispettivo.
Ma la presenza in concreto di una ragione economica, seppur indiretta, rende la causa concreta forte.
Allora un contratto di comodato, che è essenzialmente gratuito, potrebbe perfezionarsi con il solo consenso, se c'è un interesse economico indiretto. Ad esempio un pittore che concede in comodato gratuito una propria opera a una galleria d'arte , ma con l'interesse che la stessa, con l'esposizione al pubblico, acquisisca valore.
Giova rilevare che il percorso evolutivo della causa non è da tutti accolto con favore.
Secondo alcuni autori la causa concreta elaborata dalla giurisprudenza ha dato valore alle rappresentazioni interne dei contraenti, per alcuni addirittura alle loro “pulsioni soggettive”( anche se, a onor del vero, non tutti i motivi possono diventare causa del contratto).
Un ulteriore critica alla causa concreta si basa sulla sostanziale abrogazione degli artt. 1344 e 1345 c.c., le quali norme esprimono la necessità della funzione economico-sociale.
In realtà, come già affermato, il negozio in frode alla legge mantiene anche oggi una sua utilità ( quando si utilizzano strumenti come il negozio indiretto o il collegamento negoziale).
Probabilmente la causa concreta risulta più in linea con il diritto contrattuale europeo e con i principi Unidroit, in base ai quali il mero accordo è sufficiente a concludere il contratto.
La causa può essere sostituita con altri strumenti di controllo, come i rimedi restitutori e la valutazione del comportamento delle parti ( buona fede), per garantire la maggiore circolazione dei beni.
Se questa è la ratio, sicuramente la causa concreta rende più agevole la
circolazione dei beni, visto che basta la razionalità dell'operazione economica.