N O T A I O
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Cod.Fisc. XXX XXX 00X00 F848T X. XXX 00000000000
La convenzione arbitrale
Clausola compromissoria e compromesso. Tecniche redazionali 1
A) - Clausole compromissorie per arbitrato ordinario
1 - Clausola compromissoria per arbitrato rituale non amministrato
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di (luogo indicato dall’art. 810, comma 2, c.p.c.). Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c.
Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un arbitro unico, nominato d’accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di (come
sopra).
Il collegio arbitrale o l’arbitro unico decideranno in via rituale e secondo diritto. La sede dell’arbitrato è fissata in ............... .
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l’osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.
(In caso di clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto: Le parti approvano specificamente la presente clausola, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile).
FONTI NORMATIVE:
- Artt. 806 ss. c.p.c., come da ultimo modificati dagli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.
- Art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000 n. 205.
- Art. 1341 c.c.
- Artt. 33 ss., 141, 143 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.
- Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62.
1 Traccia della relazione al Corso di introduzione all'arbitrato, organizzato dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola - Baveno, 25 ottobre 2006.
– Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 sull’arbitrato commerciale internazionale, resa esecutiva in Italia con legge 10 maggio 1970 n. 418 (cfr. AA.VV., Codice delle convenzioni di diritto internazionale privato e processuale, Milano 1999, p. 1307, e p. 2093).
2 - Clausola compromissoria per arbitrato rituale amministrato
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno sottoposte ad arbitrato, in conformità al regolamento della Camera arbitrale del Piemonte (con sede presso la Camera di Commercio, industria e artigianato di Torino - sezione del Verbano Cusio Ossola), che sarà in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale avrà inizio, ed al quale fanno rinvio anche per le norme procedurali in esso stabilite, che si intendono quindi dettate dalle parti stesse, per gli effetti di cui all’art. 832, ed all'art. 816-bis c.p.c.
Si applicheranno, al procedimento arbitrale, le disposizioni procedurali contenute nel suddetto regolamento. In particolare, la nomina degli arbitri avverrà con le modalità indicate nel regolamento.
L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell’arbitrato è fissata in ................
Nel caso in cui la Camera arbitrale del Piemonte rifiuti di amministrare l'arbitrato, le controversie in oggetto saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di (luogo indicato dall’art. 810, comma 2, c.p.c.). Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c.
Si applicano, per quanto espressamente non disposto nella presente clausola e nel suddetto regolamento, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.
(In caso di clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto: Le parti approvano specificamente la presente clausola, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile).
FONTI NORMATIVE:
- Art. 832 c.p.c., come introdotto dall'art. 25 del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.
Varianti ed aggiunte alle clausole compromissorie per arbitrato ordinario. Variante n. 1: predeterminazione delle regole procedurali.
Per la regolamentazione del procedimento arbitrale, le parti stabiliscono, ai sensi dell’art. 816-bis c.p.c., le seguenti regole:
- gli arbitri dovranno accettare la nomina per iscritto, con precisa indicazione della data;
- ciascuno degli arbitri, con l’accettazione, diverrà incaricato di tutte le parti, e dovrà svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità;
- la competenza degli arbitri sussisterà anche nell’ipotesi in cui sia messa in discussione la validità o l’efficacia della presente convenzione arbitrale;
- gli arbitri potranno tentare la conciliazione delle parti, redigendo, in caso di esito positivo del tentativo, apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutte le parti;
- le parti avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di farsi assistere o rappresentare da difensori;
- nello svolgimento dell’attività istruttoria, gli arbitri potranno anche d’ufficio sentire testimoni, nominare consulenti tecnici, assumere informazioni da terzi, ordinare alle parti o richiedere a terzi
documenti, effettuare interrogatori formali e liberi, assumere in genere qualsiasi mezzo di prova, anche se non espressamente previsto dalle vigenti norme procedurali; per lo svolgimento dell’attività istruttoria, gli arbitri potranno delegare ad uno solo di essi il compimento dei relativi atti;
- le udienze, gli atti istruttori, le deliberazioni dovranno essere posti in essere nel Comune di
........................;
- è esclusa l’applicazione al giudizio arbitrale del giuramento della parte e dei testimoni; la perizia del consulente tecnico dovrà essere asseverata dinanzi al cancelliere del tribunale o dinanzi a notaio;
- gli arbitri dovranno assegnare alle parti i termini - anche perentori - per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche; potranno fissare udienze di semplice audizione o di discussione, richiedere difese scritte od orali, comunicare con le parti ed i difensori in qualunque modo ritenuto opportuno;
- ogni atto compiuto dagli arbitri dovrà essere redatto per iscritto o verbalizzato a cura degli arbitri stessi, i quali cureranno, in tutto il procedimento, il rispetto del principio del contraddittorio;
- il lodo dovrà essere pronunziato entro .................... giorni dall’accettazione della nomina, o dall’ultima accettazione. Il termine potrà essere prorogato, dagli stessi arbitri, per analogo periodo e per una sola volta, nell’ipotesi in cui debbano essere assunte al procedimento prove indispensabili per la soluzione della controversia;
- il lodo arbitrale dovrà essere redatto in più originali, di cui il primo da acquisirsi agli atti della procedura arbitrale, ed inoltre uno per ciascuna parte in lite;
- salve le regole come sopra prescritte, e le disposizioni inderogabili di legge, gli arbitri potranno svolgere le funzioni loro affidate senza vincoli di procedura.
Variante n. 2: arbitrato secondo equità.
Il collegio arbitrale o l’arbitro unico decideranno in via rituale e secondo equità, ai sensi dell'art. 822 c.p.c.
Variante n. 3: arbitrato secondo diritto impugnabile.
Gli arbitri dovranno pronunciare il lodo secondo diritto; il lodo medesimo sarà impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Variante n. 4: arbitrato internazionale (in caso di residenza all'estero di una delle parti).
Le parti, precisato che ..................... ha la propria residenza all’estero, e precisamente in
........................., e che la sede dell'arbitrato è stabilita in Italia, dichiarano che la presente convenzione ha riguardo ad un arbitrato internazionale di diritto italiano.
Pertanto le parti convengono:
– che gli arbitri dovranno applicare al merito della controversia - ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218, e dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva in Italia con legge 18 dicembre 1984 n. 975 - la legge ................. (oppure: potranno pronunciare secondo equità, salva comunque la validità del lodo anche nell’ipotesi in cui abbiano applicato le norme della legge );
– che la lingua del procedimento è quella ;
– che il lodo deve essere deliberato in conferenza personale degli arbitri, espressamente esclusa, tuttavia, la video o teleconferenza.
(Eventualmente: In caso di annullamento del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 830, comma 3, c.p.c., la corte d'appello deciderà la controversia nel merito).
(In caso di applicabilità della Convenzione di Ginevra del 22 aprile 1961: Si precisa, per quanto sopra non previsto, che al presente arbitrato si applicano le disposizioni processuali previste dall’art. IV della Convenzione di Ginevra del 22 aprile 1961, ratificata e resa esecutiva con legge 10 maggio 1970 n. 418).
Variante n. 5: arbitrato estero.
La sede dell’arbitrato è fissata all’estero, e precisamente .............. .
(se applicabile la Convenzione di New York del 10 giugno 1958: Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, la presente convenzione arbitrale viene assoggettata dalle parti alla legge
.....................).
Variante n. 6: arbitrato per trasferimento di diritti reali immobiliari.
Le parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, conferiscono altresì agli arbitri espresso mandato con rappresentanza, affinché gli stessi arbitri, in loro nome e conto, rendano, ove necessarie, le dichiarazioni previste dall'art. 40 della legge n. 47/1985, dagli artt. 30 e 46 del d.p.r.
n. 380/2001, ed ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della validità ed efficacia del trasferimento immobiliare.
Variante n. 7: patto di non deposito temporaneo del lodo.
Le parti convengono di non depositare il lodo arbitrale, e quindi si impegnano a non richiedere che il lodo sia dichiarato esecutivo, in Italia o all’estero, fino a quando non siano scaduti i termini per la relativa impugnazione per nullità, ovvero, nel caso in cui detta impugnazione venga proposta, fino a quando non si sia esaurito il relativo giudizio, e quindi non sia passata in giudicato la sentenza che decida sulla stessa.
Conseguentemente, le parti rinunciano a far valere in via esecutiva ogni pretesa derivante dal lodo, fino al momento di cui sopra.
Variante n. 8: clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo diritto (oppure: secondo equità), in conformità alle previsioni dell'art. 808-ter c.p.c.
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, fatti salvi il principio del contraddittorio e le disposizioni inderogabili di legge.
Il lodo arbitrale pronunciato per la decisione della controversia avrà natura di negozio giuridico privato, e le parti riconoscono sin d’ora la decisione degli arbitri quale manifestazione della loro stessa volontà contrattuale, conferendo ai medesimi arbitri il relativo potere di rappresentanza, e quindi di stipulare, in loro nome e conto, il negozio arbitrale; precisato che ciascuno degli arbitri, da chiunque nominato, sarà rappresentante di tutte le parti in lite.
É esclusa, comunque, l’applicazione degli articoli 806 e seguenti del codice civile, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge; è escluso il deposito del lodo irrituale presso la cancelleria del tribunale.
Il lodo arbitrale irrituale sarà impugnabile, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni del codice civile in tema di contratti, nelle sole ipotesi indicate dall'art. 808-ter c.p.c.; in quest'ultimo caso, a seguito dell'annullamento del lodo da parte del giudice, quest'ultimo potrà essere richiesto di pronunciare anche sul merito della controversia.
(Ove l’arbitrato comporti, o possa comportare, trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari: Le parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, conferiscono altresì agli arbitri espresso mandato con rappresentanza, affinché gli stessi arbitri, in loro nome e conto, rendano, ove necessarie, le dichiarazioni previste dall'art. 40 della legge n. 47/1985, dagli artt. 30 e 46 del d.p.r.
n. 380/2001, ed ogni altra dichiarazione necessaria ai fini della validità ed efficacia del trasferimento immobiliare).
Variante n. 9. Annullamento del lodo ed esclusione della decisione giudiziale nel merito.
In caso di annullamento del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 830, comma 2, c.p.c., la corte d'appello non deciderà la controversia nel merito, e si farà luogo ad ulteriore giudizio arbitrale, sulla base della presente clausola.
Variante n. 10. Arbitrato in materia non contrattuale.
La presente clausola compromissoria produce i suoi effetti, oltre che per le controversie relative al rapporto contrattuale in oggetto, altresì - ai sensi dell'art. 808-bis c.p.c. - per quelle relative al rapporto non contrattuale, di natura condominiale (ovvero altro rapporto non contrattuale, ad esempio in materia successoria, di responsabilità extracontrattuale, di questioni patrimoniali relative alla separazione tra coniugi, ecc.), intercorrente tra le parti, relativamente all'immobile
..........................................
Variante n. 11. Cessione del contratto.
In caso di cessione del presente contratto, la clausola compromissoria continuerà a produrre i propri effetti nei rapporti tra il cessionario ed il contraente ceduto.
Variante n. 11. Cessione del credito.
In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, la clausola compromissoria continuerà a produrre i propri effetti nei rapporti tra il cessionario del credito ed il debitore ceduto, purché nell'atto di cessione il cessionario accetti espressamente di essere vincolato dalla clausola compromissoria medesima.
3 - Clausola arbitrale testamentaria
Pongo a carico dei miei eredi e legatari l’onere di stipulare, tra di essi tutti, una convenzione arbitrale, in base alla quale gli stessi sottoporranno ogni controversia derivante dal presente testamento - purché compromettibile in arbitri - alla cognizione di un collegio arbitrale rituale.
Il compromesso di cui trattasi dovrà disporre quanto segue:
.......................... (riprendere la clausola compromissoria per arbitrato rituale, per la parte che interessa).
L’onere di cui sopra costituisce vera e propria disposizione modale, ai sensi degli articoli 647 e 648 c.c., ed a tutti gli effetti di legge.
4 - Circolazione della clausola compromissoria
Premesso:
- che tra Xxxxx e Xxxx è stato stipulato un contratto di ................ , con atto in data ;
- che è ora intenzione di Xxxxx, con il consenso di Xxxx, cedere il medesimo contratto (ovvero, in presenza del consenso, preventivo o contestuale, del debitore ceduto: il credito nascente dal medesimo contratto) a Sempronio;
- che nel contratto era prevista, all’articolo , una clausola compromissoria; più precisamente,
le parti deferivano la decisione sulle controversie eventualmente insorte in relazione al contratto stesso ad un collegio arbitrale rituale, ;
e quanto sopra premesso
......................................
Xxxxxxxxx, in qualità di cessionario, accetta espressamente tutte le pattuizioni in esso convenute, ed in particolare, anche, ove occorrer possa, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la clausola compromissoria di cui all’articolo del suddetto contratto.
5 - Compromesso per arbitrato rituale
Premesso:
- che con atto in data ...................... le parti stipulavano un contratto di ;
- che successivamente è sorta controversia tra le stesse in relazione all’esecuzione del suddetto contratto; più precisamente, ;
- che è intenzione delle parti far decidere da arbitri rituali la suddetta controversia;
e quanto sopra premesso
le parti convengono, ai sensi dell'art. 807 c.p.c., di devolvere la soluzione della controversia in oggetto alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, sin d’ora individuati, di comune accordo, nella persona dei signori:
................................
................................
................................
Più precisamente, gli arbitri dovranno decidere i seguenti quesiti:
1) - ...........................
2) - ...........................
3) - ...........................
Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell’arbitrato è fissata in ............... .
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l’osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.
Il compenso degli arbitri viene sin d’ora pattuito in .............................. .
Variante n. 1: compromesso in grado d’appello.
Premesso:
- che tra le parti è sorta controversia tra le stesse in relazione a ;
- che conseguentemente ................... ha citato in giudizio ;
- che con sentenza n. ............ , emessa dal Tribunale di .................. è stata decisa la controversia
.......................... ;
- che sono pendenti i termini per l’appello;
- che è intenzione delle parti far decidere da arbitri rituali la suddetta controversia;
e quanto sopra premesso
le parti convengono di devolvere la soluzione della controversia in oggetto alla cognizione di un collegio arbitrale, il quale risolverà definitivamente in appello le seguenti questioni:
............................... .
Conseguentemente, le parti rinunciano sin d’ora sia al giudizio d’appello che al ricorso per cassazione, rimettendosi agli arbitri rituali per la definitiva soluzione della controversia.
B) - Arbitrato e conciliazione in materia societaria
1 - Clausola di conciliazione stragiudiziale
Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rien- trante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la Camera di commercio, industria e artigianato del Verbano Cusio Ossola (Camera arbitrale del Piemonte, con sede in Torino - sezione del Verbano Cusio Ossola); l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.
Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
FONTI NORMATIVE:
– Artt. 38 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
– D.M. 23 luglio 2004 n. 222 (in G.U. n. 197 del 23.8.2004), di approvazione del regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione.
– D.M. 23 luglio 2004 n. 223 (in G.U. n. 197 del 23.8.2004), di approvazione della tariffa delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione.
– D.M. 24 luglio 2006, che approva il modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.
2 - Clausola compromissoria per arbitrato societario non amministrato
Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nel- le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (eventualmente, in presenza di clausola di conciliazione stragiudiziale: e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dal- le parti).
(Trattandosi di cooperativa: sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali).
Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri (ovvero: di un arbitro unico). La relativa nomina dovrà essere effettuata da
............................... (indicazione di un terzo estraneo), il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tri- bunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato è fissata in ...............................
L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione del- l'arbitro.
La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con deli- bera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato ri- tuale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
FONTI NORMATIVE:
– Artt. 34 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
- Artt. 806 ss. c.p.c., come da ultimo modificati dagli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.
2 - Clausola compromissoria per arbitrato societario amministrato
Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di strumenti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nel- le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (eventualmente, in presenza di clausola di conciliazione stragiudiziale: e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dal- le parti).
(Trattandosi di cooperativa: sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali).
Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri (ovvero: di un arbitro unico). La relativa nomina dovrà essere effettuata dalla Camera arbitrale costituita presso la Camera di commercio, industria e artigianato del Verbano Cusio Ossola (Camera arbitrale del Piemonte, con sede in Torino - sezione del Verbano Cusio Ossola), la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui la suddetta Camera arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Il procedimento arbitrale sarà disciplinato dal regolamento della Camera arbitrale del Piemonte, che sarà in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale avrà inizio, ed al quale fanno rinvio anche per le norme procedurali in esso stabilite, che si intendono quindi dettate dalle parti stesse, per gli effetti di cui all’art. 832, ed all'art. 816-bis c.p.c.
Si applicheranno, al procedimento arbitrale, le disposizioni procedurali contenute nel suddetto regolamento. In particolare, la nomina degli arbitri avverrà con le modalità indicate nel regolamento.
L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.
Nel caso in cui la Camera arbitrale del Piemonte rifiuti di amministrare l'arbitrato, e quindi non proceda alla nomina degli arbitri entro trenta giorni dalla richiesta, le controversie in oggetto saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri (ovvero: di un
arbitro unico). In tal caso, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato è fissata in ...............................
L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione del- l'arbitro.
La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con deli- bera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato ri- tuale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
FONTI NORMATIVE:
– Artt. 34 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
- Artt. 806 ss. c.p.c., come da ultimo modificati dagli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40.
6 - Clausola per arbitrato economico o gestionale nella s.r.l. o in società di persone
Xxxxxxx deferiti all'arbitro (ovvero: al collegio arbitrale) come sopra nominato, ai sensi dell'art. 37 del
d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordi- ne alle decisioni da adottare nella gestione della società; l'arbitro potrà dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione dell'arbitro sarà im- pugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.
FONTI NORMATIVE:
– Art. 37 del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
– Art. 1349 c.c.