INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Per le start-up alle difficoltà di reperire capitali, in particolare nella fase cosiddetta seed, data l’esigua presenza di venture capitalist nel nostro paese rispetto al contesto anglo-americano, si aggiungono quelle legate alla valutazione del capitale economico pre-money nelle fasi iniziali del business ovvero prima del Round Series A.
A mitigare questa situazione potrebbe intervenire una tipologia di contratto “importato” dalla Silicon Valley, denominato SAFE (Subscription Agreement for Future Equity) traducibile in italiano come “Contratto di sottoscrizione di futuro aumento di capitale”.
Diffuso sin dal 2013, soprattutto dall’acceleratore Y-Combinator, che ne ha divulgato anche un modello standard proprio per favorire la semplificazione e la trasparenza nella raccolta, il SAFE è diventato nel volgere di un decennio lo strumento di finanziamento maggiormente utilizzato dalle startup della Silicon Valley.
COME FUNZIONA
Come detto, il dispositivo del SAFE è improntato alla massima semplicità: la start-up riceve liquidità a titolo di futuro aumento di capitale, quindi senza diritto di rimborso per l’investitore, impegnandosi alla conversione in azioni o quote allorché avrà luogo il primo round successivo o superiore ad un certo importo o, infine, in caso di exit. Il rapporto di cambio non viene determinato ora per allora bensì al momento del successivo aumento di capitale.
Questa dilazione temporale consente di rinviare la stima del capitale economico della start-up ad un momento di maggiore maturità rispetto al finanziamento iniziale, potendo contare su una quotazione di importo superiore. Ciò permette sia di ridurre gli effetti di diluizione per i founders che i tempi di negoziazione per l’entrata del venture capitalist.
Inoltre, dal punto di vista dei diritti sociali, il SAFE non assegna poteri di voto al sottoscrittore, per cui il controllo della società rimane in capo ai soci fondatori.
In cambio l’investitore ottiene spesso uno sconto rispetto alla post money valuation o in alternativa la fissazione di un cap alla valutazione stessa. In base ai meccanismi adottati per determinare condizioni a favore del sottoscrittore o dei founders si determinano delle varianti al modello di contratto. Si possono, infatti, prevedere, rispetto al valore della start-up:
un floor ovvero un valore minimo a favore della start-up;
un cap, vale a dire un tetto massimo a vantaggio dei SAFE-holder;
un discount ossia uno sconto rispetto alla valutazione determinata per il round di conversione; un mix delle tre soluzioni di cui sopra.
Prima della strutturazione di un modello italiano del SAFE che fosse conforme al nostro ordinamento giuridico e alle caratteristiche del mercato dei capitali italiano, si erano già diffusi strumenti simili come i finanziamenti convertendi, concepiti sia come contratti d’investimento (analoghi al SAFE) che di strumenti finanziari partecipativi (SFP) con le stesse caratteristiche.
Ciò che differenzia questa nuovo dispositivo contrattuale è la possibilità di determinare degli interessi figurativi che vanno ad incrementare il valore del capitale apportato dall’investitore ai fini del rapporto di conversione, in aggiunta a un discount (di solito intorno al 20-25%) sulla valuation a favore del SAFE-holder.
PROFILI FISCALI E IMPOSTE DIRETTE
Se qualche dubbio in passato poteva esserci rispetto alla qualificazione delle somme apportate dal SAFE-holder come equity o come capitale di debito, l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con il documento di Sintesi n. 1/2023 ha fatto definitivamente chiarezza.
Richiamando a sua volta la Circolare n. 26/E del 2004, il parere dell’Agenzia è netto nell’affermare che “gli strumenti finanziari partecipativi sono da assimilare alle azioni laddove abbiano una remunerazione totalmente correlata ai risultati economici della società emittente”. Seguendo tale impostazione si può senz’altro affermare che anche nel caso del SAFE “gli accordi di investimento determinano una piena esposizione dell'investitore al rischio di perdita del capitale investito, non prevedendo alcun diritto al rimborso dell'apporto versato e con una previsione di partecipazione agli utili individuata esclusivamente una volta che il sottoscrittore avrà acquisito la qualifica di socio per effetto della Conversione”. Intervenendo, pertanto, da subito la partecipazione alle perdite, mentre quella agli utili è comunque prospettica, il SAFE, come gli SFP, può essere senza dubbio inquadrato come strumento partecipativo assimilabile alle azioni.
Ciò comporta che la natura dell’apporto finanziario dell’investitore mediante tali strumenti ha natura di capitale di rischio, “erogato a fronte dell'aspettativa di avere accesso ai risultati positivi generati in seguito dalla Target”.
A norma dell’art. 44 del TUIR, quindi, l’apporto di liquidità effettuato in base al SAFE non fa emergere alcuna sostanza reddituale, producendo a livello contabile l’iscrizione di una riserva “targata” al passivo dello stato patrimoniale. Neanche in sede di conversione vi saranno profili di reddito economico, limitandosi la start-up a imputare a capitale sociale la riserva "targata" e ad attribuire quote di partecipazione agli investitori senza alcun rilievo a conto economico e senza, perciò, alcun effetto ai fini della fiscalità diretta.
Dal punto di vista degli investitori l’uscita di cassa per finanziare la società target ha come contropartita l’iscrizione di un’immobilizzazione finanziaria all’attivo dello stato patrimoniale, senza rilevare alcun componente positivo a conto economico.
Per quanto riguarda la cessione di un contratto SAFE, possiamo ipotizzare che l’eventuale plusvalenza realizzata dall’investitore non in regime di impresa possa essere tassata con imposta sostitutiva al 26% mentre, in caso di minusvalenza, che siano applicabili i meccanismi di compensazione con le plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi.
I chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria portano invece ad affermare con sicurezza che nel caso l’investitore sia una società di capitali si applica il regime di esenzione cosiddetto di “participation exemption” (in breve pex) di cui all’art. 87 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che nel caso degli strumenti finanziari partecipativi l’holding period decorre dalla sottoscrizione dello strumento, per cui il regime agevolativo è applicabile anche qualora la conversione dello strumento avvenga in fase di exit dell’investitore.
CONCLUSIONI
Semplificare la capitalizzazione delle start-up nella fase embrionale produce effetti positivi in termini di rapidità dell’operazione che non viene dilungata da processi valutativi basati oltretutto su proiezioni inevitabilmente soggettive e poco comprovabili. La riduzione dei tempi e il rinvio della valuation a momenti successivi consente al contempo ai founders di non perdere il focus sullo sviluppo del progetto imprenditoriale avendo anche le risorse finanziarie per essere tempestivi ed efficaci negli investimenti e nelle azioni sul mercato.
Non c’è dubbio quindi che uno strumento come il SAFE vada salutato con estremo favore e che lo stesso rappresenti un esempio virtuoso di adozione delle best practice internazionali dal sistema nazionale delle start-up. Un sistema che nonostante tutto si evolve e persegue modelli di successo spesso riuscendo a replicarli. È positivo che professionalità esperte e dal raffinato know-how tecnico mettano a disposizione di giovani imprenditori il loro bagaglio di conoscenze e concorrano a sviluppare il mercato dei capitali del nostro paese. Senza innovazione non può esserci crescita e la crescita alimenta il progresso sociale di un paese.