Delibera Consiglio di Amministrazione
Delibera Consiglio di Amministrazione
P.V. 76 del 24/01/2018
Prot. n. 599 del 25 gennaio 2018
Oggetto: Presa d'atto della proroga e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA fino al 31/03/2018.
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio, alle ore 17.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.
Presenti:
Xxxxxx Xxxxxxx Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
Richiamata la propria precedente deliberazione P.V. 15 del 21/03/2016 avente oggetto: "Presa d'atto e condivisione del contenuto del contratto di affitto tra la società Alfa srl ed Agesp SpA".
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese;
Considerato che in data 30 settembre 2015 è stato sottoscritto tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed Alfa srl il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la società Alfa srl affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
Considerato che in data 3 dicembre 2015 è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio contenente alcune modifiche temporali rispetto a quello sottoscritto in precedenza;
Visto l'art. 53 comma 3 del Contratto di Servizio di seguito riportato: "Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. I predetti accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito".
Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito:
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative
europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);
omissis
e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”.
Visto che con delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 29/06/2017 si è provveduto ad approvare la "convenzione di gestione" tra Ato e Alfa secondo la regolazione, aggiornata, prevista dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi n.664/2017/r/idr
Visto l'art. 53 del Contratto di Servizio che prevede "il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale ecc."
Richiamata la nota protocollo n. 338 del 27 Gennaio 2016 con la quale l'Ufficio d'Ambito ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito (ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 con P.V. 16) avvisando i Xxxxxx e i Gestori che, con tale comunicazione, aveva inizio il procedimento con oggetto:
1) l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della Società subentrante e della Società cessante;
2) la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29/06/2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015);
3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità proposta per l'effettivo subentro nella gestione.
Considerata la deliberazione n.42 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, ai sensi della delibera Aeegsi 664/2015/R/IDR e ridefinizione degli schemi del MTT ai sensi della deliberazione Aeegsi 585/2012 e degli schemi del MTI ai sensi della delibera 643/2013/R/IDR ai sensi del MTex cipe 88/2013;
Richiamata inoltre la delibera del Consiglio Provinciale n.65 del 30/11/2017 con la quale la Provincia ha provveduto ad emanare un atto di indirizzo con il quale ha rimodulato le tempistiche per il Gestore Alfa di aggregazione delle gestioni esistenti e delle conseguenti aggregazioni societarie.
Vista la nota del 02/01/2018 prot.14 con cui Agesp Spa, in adempimento alla delibera del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n.106 del 19/12/2017, ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito il documento relativo alla proroga del sopracitato contratto, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto all' Allegato -A-;
Richiamata la deliberazione del Xxx xx Xxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx x.00/0000 (xxxx xxxx);
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
DELIBERA
1. di prendere atto e di condividere, per quanto di competenza, il contenuto bozza della proroga al 31/03/2018 del contratto di affitto, allegato a parte integrante e sostanziale alla presente quale allegato -A-;
2. di dare mandato al Presidente dell'Ufficio d'Ambito a sottoscrivere il sopracitato contratto al punto 1 del presente atto;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 25/01/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/01/2018 al 09/02/2018 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese,
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
X.xx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/01/2018
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile
Varese, 24/01/2018
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
ALLEGATO -A-
PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA
(di seguito, il “Contratto”) tra
AGESP S.p.A., con sede in Busto Arsizio (VA), via Xxxxx Xxxx 12, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al n. 239165, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 02212870121, in persona dell’Amministratore Unico, Xxxxxx Xxxxx, nata a [•] ([•]), il [•][•][•], codice fiscale [•], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche “AGESP” o il “Concedente”)
e
ALFA S.r.l., con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx 0, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al n. 355073, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 03481930125, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, [•], nato a [•] ([•]), il [•][•][•], codice fiscale [•], domiciliato presso la sede della società (di seguito anche “ALFA” o l’ “Affittuaria”)
di seguito AGESP e ALFA sono congiuntamente definite le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”
ed altresì
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx 0, codice fiscale n. 95073580128, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a [•] ([•]), il [•][•][•], codice fiscale [•], domiciliato presso la sede dell’Ente (di seguito anche “ATO”), che interviene al presente Contratto esclusivamente per presa d’atto e condivisione del suo contenuto, senza assunzione di obbligazioni dell’ATO nei confronti delle Parti
PREMESSO
(a) che la scelta della forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di quanto esplicitato nella sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato
nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società “in house” con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
(b) che, con atto a rogito del notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx del 10 giugno 2015 rep. n. 130520/20048, registrato a Varese il 22 giugno 2015 al n. 15301 serie 1T, è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa s.r.l.”;
(c) che con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale interamente pubblico “Alfa s.r.l.”;
(d) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa prevista nel Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2019 giusta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 65 del 30.11.2017;
(e) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio (come di seguito meglio definito), con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8 di tale contratto di servizio;
(f) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito;
(g) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società “in house” affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato”, in particolare per quanto concerne la determinazione del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione;
(h) che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la procedura stabiliti dall’Ufficio d’Ambito;
(i) che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che i criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti siano quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti;
(j) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì approvato il “Piano economico finanziario ai sensi dell’art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.”, che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27 febbraio 2015 e facente parte del Piano d’ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1- bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione);
(k) che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì stabilito di “consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) di continuare la loro gestione, fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente”;
(l) che, con riferimento alla prosecuzione dei Gestori esistenti, l’articolo 53 della Convenzione di affidamento, intitolato “Prosecuzione delle gestioni esistenti”, dispone fra l’altro che il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. E’ inoltre previsto che tali accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito;
(m) che Agesp, società derivante dalla trasformazione dell’Azienda Municipalizzata costituita nel 1948 dal Comune di Busto Arsizio per la gestione dell’acquedotto, è il
gestore uscente del servizio idrico nei comuni di Busto Arsizio, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Marnate e Olgiate Olona (di seguito, i “Comuni”) e dispone dunque di una completa ed efficiente organizzazione di mezzi e risorse in grado di garantire l’espletamento dei servizi commerciali, tecnici ed operativi inerenti alla gestione del servizio idrico integrato ed alle attività a questa connesse, anche in virtù del possesso di conoscenze adeguate relativamente ai clienti ed agli impianti e reti del territorio dei Comuni predetti;
(n) che Agesp e Alfa hanno avviato, nei tempi consentiti dalle operazioni di cui sopra, nel corso dell’ultimo bimestre 2015, un percorso finalizzato all’individuazione della modalità operativa, tra quelle consentite dal citato Contratto di servizio, per consentire ad Alfa il Subentro nella gestione del servizio, il tutto nell’ottica di attuare il dettato normativo e regolamentare e garantire i legittimi interessi delle Società coinvolte. Tale percorso, che vede come atto finale la cessione del ramo d’azienda idrico di Agesp ad Alfa, ha richiesto la redazione di una Perizia di ricognizione del valore contabile del ramo d’azienda “Servizio Idrico Integrato” di Agesp S.p.A. che, datata 9 dicembre 2015, è stata inviata, in data 10 dicembre 2015, all’ATO della provincia di Varese e ad Alfa, quale avvio formale del procedimento (di seguito, la “Perizia”). Successivamente, in esito alle predette operazioni ricognitive, ha trovato altresì attuazione l’esame congiunto ex art. 47 Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii. funzionale alla cessione del ramo d’azienda con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
(o) che il socio ultimo di riferimento di Agesp, nonché socio di Alfa, comune di Busto Arsizio, con delibera di consiglio comunale n. 115, del 17 dicembre 2015, ha deliberato apposito “Atto di indirizzo relativo alla cessione di ramo d’azienda settore idrico dalla società AGESP S.p.A. alla società ALFA S.r.l. – immediata eseguibilità”;
(p) che, a seguito dell’impossibilità oggettiva di dare tempestiva attuazione, nel termine prospettato del 1° gennaio 2016, alla succitata cessione del ramo d’azienda idrico di Agesp ad Alfa, sono intercorse ulteriori valutazioni tra i soggetti interessati e l’ATO della provincia di Varese, volte alla ricerca di soluzioni per l’avvio, in tempi rapidi, della gestione con una alternativa modalità operativa pur sempre preordinata alla successiva cessione del ramo d’azienda;
(q) che Alfa è società appositamente costituita per gestire il servizio idrico integrato nella provincia di Varese e che a tal fine le parti intendono dotare Alfa delle risorse necessarie al fine di gestire adeguatamente il Ramo di Azienda oggetto del contratto di affitto;
(r) che Alfa, nelle more del perfezionamento del Subentro nella gestione del servizio idrico ed al fine di dotarsi di una struttura idonea a garantirle una progressiva operatività per le fasi del servizio idrico integrato di prossima gestione, ha stipulato con Agesp in data 29.03.2016 il contratto di affitto della porzione di ramo d’azienda afferente alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni, prodromico alla futura cessione del medesimo ramo d’azienda funzionale al Subentro predetto (di seguito, anche solo “Contratto di affitto di ramo d’azienda”), nel cui oggetto risultano ricompresi i rapporti di lavoro con i dipendenti relativi al ramo di azienda, fra cui alcune figure professionali di staff deputate a funzioni e servizi che mantengono per Agesp una primaria utilità nell’ambito della propria organizzazione aziendale;
(s) che detto Contratto di affitto di ramo d’azienda è stato sottoscritto anche dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito – ai sensi del citato articolo 53, comma 3, della
Convenzione di affidamento – a valere quale presa d’atto e condivisione del suo contenuto senza assunzione di obbligazioni dell’Ufficio d’Ambito nei confronti delle Parti;
(t) che Alfa e Agesp in ragione di quanto sopra esposto, in data 13.07.2016 hanno stipulato apposito contratto, autenticato nelle firme dal Notaio Xxxxxx Xxxx con n. rep. 33895 e n. racc. 20242 (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Contratto di Service”), al fine di precisare e disciplinare in maniera puntuale: (i) i contenuti e le modalità della erogazione da parte di Alfa di talune prestazioni da rendersi a favore di Agesp in ragione delle specifiche competenze e delle peculiari professionalità riconducibili alle risorse umane ed ai dipartimenti aziendali di cui Alfa risulta titolare in virtù del citato Contratto di affitto di ramo di azienda; (ii) i contenuti e le modalità della erogazione, da parte di Agesp ed a favore di Alfa, di talune prestazioni necessarie per Alfa medesima nelle more del completo approntamento da parte di quest’ultima della propria struttura aziendale;
(iii) infine, i contenuti e le modalità della temporanea messa a disposizione, da parte di Agesp ed a favore di Alfa, dei locali, nonché delle postazioni lavoro in essi ubicati, necessari all’espletamento delle mansioni proprie delle risorse professionali facenti capo ad Alfa in virtù del summenzionato Contratto di affitto di ramo di azienda;
(u) che le Parti hanno espressamente concordato: (i) all’art. 6 del Titolo I del citato Contratto di affitto di ramo di azienda, che l’affitto del ramo d’azienda dovesse avere durata massima di 21 mesi a decorrere dal 1.04.2016; (ii) all’art. 12 del Titolo II del citato Contratto di affitto di ramo d’azienda, che l’acquisto del ramo d’azienda dovesse avvenire entro e non oltre la data del 31.12.2017, impegnandosi a tal fine le stesse a definire i relativi necessari adempimenti nel rispetto di tale termine ultimo;
(v) che nelle more dell’esecuzione del Contratto di affitto di ramo di azienda è emersa l’esigenza, condivisa da Alfa e Agesp, di prorogare i termini di cui alla precedente lettera
u) delle Premesse, al fine di consentire alle Parti di portare a compimento gli adempimenti relativi alla definizione del valore di subentro;
(w) che nel corso di apposita riunione tenutasi in data 13 dicembre 2017, le Parti, l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, ANEA, il Comune di Busto Arsizio e la Provincia di Varese hanno concordemente ravvisato l’opportunità di costituire un tavolo tecnico, con il compito di completare tutte le attività prodromiche alla definizione del valore di subentro e alla conclusione dell’iter di valutazione ed aggregazione, prevedendo indicativamente quale termine per l’ultimazione di dette attività la data del 28 febbraio 2018;
(x) che conseguentemente il Comune di Busto Arsizio – socio sia di Agesp, della quale detiene il 99,99% del capitale sociale, sia di Alfa, della quale detiene il 7,46% del capitale sociale - con delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 19.12.2017, ha deliberato di dare indirizzo alla società AGESP, per le motivazioni ivi espresse e che si intendono qui integralmente riportate, di provvedere alla proroga del contratto di affitto di ramo d’azienda con ALFA sino al 31.03.2018;
(y) che l’art. “16. Miscellanea” del citato Contratto di affitto di ramo di azienda prevede che ogni modifica e/o integrazione apportata al medesimo sia valida ed efficace solo se effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 Premesse ed allegati
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 Proroga del termine di cui all’art. 6, c. 1 del Titolo I del Contratto di affitto di ramo di azienda
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 6, c. 1 del Titolo I del Contratto di affitto di ramo di azienda e dell’art. 16 del predetto Contratto di affitto di ramo di azienda, al succitato art. 6, c. 1 del Titolo I è apportata la seguente modifica: le parole “L’Affitto avrà durata massima di 21 (ventuno) mesi” sono sostituite dalle seguenti parole “L’Affitto avrà durata massima di 24 (ventiquattro) mesi”.
Art. 3 Proroga del termine di cui all’art. 12, c. 1 del Titolo II del Contratto di affitto di ramo di azienda
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 12, c. 1 del Titolo II del Contratto di affitto di ramo di azienda e dell’art. 16 del predetto Contratto di affitto di ramo di azienda, al succitato art. 12, c. 1 del Titolo II è apportata la seguente modifica: le parole “nel rispetto del termine ultimo del 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti parole “nel rispetto del termine ultimo del 31 marzo 2018”.
Art. 4 Conferma delle ulteriori pattuizioni di cui al Contratto di affitto di ramo di azienda
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, le Parti espressamente confermano la piena vigenza e validità, senza soluzione di continuità, di tutte le pattuizioni di cui al predetto Contratto di affitto di ramo di azienda.
[●], lì [●] dicembre 2017
Per AGESP
L’Amministratore Unico
Xxxxxx Xxxxx
Per ALFA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione [•]
Sottoscritto per presa d’atto dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito, [•]