Assicurazione per autovetture ViaggiaConMe
Condizioni di
Assicurazione per autovetture ViaggiaConMe
a Consumo
Mod. CA 186298 102019
Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA Associazioni Consumatori Associazioni Intermediari.
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Società del Gruppo Assicurativo
ViaggiaConMe a Consumo
Caro Cliente,
le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano ViaggiaConMe a Consumo, la nostra polizza auto che prevede l’installazione di ViaggiaConMe Box, il dispositivo elettronico con tecnologia satellitare che offre una serie di servizi di assistenza per una maggiore serenità alla guida.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:
• SEZIONE I (Artt. 1 – 9) – Norme relative all’emissione e alla durata della polizza
• SEZIONE II (Artt. 10 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
• SEZIONE III (Art. 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri
Sono inoltre comprensive di:
• INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• GLOSSARIO
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione,che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.
Il set informativo di ViaggiaConMe a Consumo è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato prima dell’acquisto della polizza.
Grazie per l’interesse dimostrato.
Indice
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
Indice
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVETTURE
SEZIONE I
NORME RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA
Art. 1. CHE TIPO DI POLIZZA È VIAGGIACONME – A CONSUMO Pag. 1 di 52
Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO Pag. 1 di 52
Art. 2.1 Quanto dura la polizza Pag. 1 di 52
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Pag. 1 di 52
Art. 2.3 Quando e come si sospendono le coperture Pag. 2 di 52
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE Pag. 2 di 52
Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto Pag. 2 di 52
Art. 3.2 Passi necessari per l’acquisto Pag. 2 di 52
Art. 3.3 Pagamento del premio ed emissione della polizza Pag. 3 di 52
Art. 3.4 Perfezionamento del contratto Pag. 4 di 52
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA Pag. 5 di 52
Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della Polizza
(recesso dal contratto) Pag. 5 di 52
Art. 4.2 Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto) Pag. 5 di 52
4.2.1 CASO A: trasferimento della proprietà dell’auto - distruzione,
demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero dell'auto Pag. 5 di 52
4.2.2 CASO B: furto, rapina, appropriazione indebita Pag. 7 di 52
Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO Pag. 7 di 52
Art. 5.1 Correttezza delle dichiarazioni Pag. 7 di 52
Art. 5.2 Installazione della ViaggiaConMe Box Pag. 8 di 52
Art. 5.3 Disinstallazione della ViaggiaconMe Box Pag. 9 di 52
Art. 5.4 Restituzione della ViaggiaConMe Box Pag. 9 di 52
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA Pag. 9 di 52
Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente
per la garanzia Infortuni del conducente Pag. 10 di 52 Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA Pag. 10 di 52
Art. 8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI Pag. 11 di 52
Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Pag. 11 di 52
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art. 10 CHE COSA ÈASSICURATO Pag. 12 di 52
Art. 10.1 Responsabilità Civile Auto (RCA) Pag. 12 di 52
10.1.1 Formula tariffaria bonus/malus Pag. 12 di 52
10.1.2 Formula tariffaria bonus/malus con franchigia Pag. 16 di 52
10.1.3 Periodo di osservazione Pag. 17 di 52
10.1.4 Estensioni sempre comprese con la garanzia RCA Pag. 17 di 52 Art. 10.2 Assistenza stradale Pag. 18 di 52
10.2.1 Prestazioni di assistenza Pag. 19 di 52
10.2.2 Garanzia Assistenza Base Pag. 20 di 52
10.2.3 Garanzia Assistenza Estesa Pag. 22 di 52
Art. 10.3 Incendio e furto Pag. 28 di 52
Art. 10.4 Atti vandalici ed Eventi naturali Pag. 29 di 52
Art. 10.5 Collisione Pag. 29 di 52
Art. 10.6 Cristalli Pag. 30 di 52
Art. 10.7 Infortuni del Conducente Pag. 30 di 52
Art. 10.8 Tutela legale Pag. 31 di 52
10.8.1 Formula Base Pag. 32 di 52
10.8.2 Formula Estesa Pag. 32 di 52
Indice
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
Art. 11. | CHE COSA NON È ASSICURATO | Pag. 33 di 52 |
Art. 11.1 Responsabilità Civile Auto (RCA) Art. 11.2 Assistenza stradale 11.2.1 Assistenza stradale base 11.2.2 Assistenza stradale estesa Art. 11.3 Incendio e furto Art. 11.4 Atti vandalici ed Eventi naturali Art. 11.5 Collisione Art. 11.6 Cristalli Art. 11.7 Infortuni del Conducente Art. 11.8 Tutela legale | Pag. 33 di 52 Pag. 33 di 52 Pag. 33 di 52 Pag. 34 di 52 Pag. 35 di 52 Pag. 35 di 52 Pag. 35 di 52 Pag. 36 di 52 Pag. 36 di 52 Pag. 36 di 52 | |
Art. 12. | QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE | Pag. 37 di 52 |
Art. 12.1 Limiti alla garanzia responsabilità Civile Auto e Rivalsa Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Assistenza stradale Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Atti Vandalici ed Eventi Naturali Art. 12.5 Limiti e franchigie alla garanzia Collisione Art. 12.6 Limiti e franchigie alla garanzia Cristalli Art. 12.7 Limiti e franchigie alla garanzia Infortuni del Conducente Art. 12.8 Limiti alla garanzia Tutela Legale | Pag. 37 di 52 Pag. 37 di 52 Pag. 39 di 52 Pag. 39 di 52 Pag. 39 di 52 Pag. 39 di 52 Pag. 39 di 52 Pag. 40 di 52 | |
Art. 13. | DOVE VALGONO LE COPERTURE | Pag. 40 di 52 |
Art. 13.1 Validità territoriale della responsabilità Civile Art. 13.2 Validità territoriale dell’Assistenza | Pag. 40 di 52 Pag. 40 di 52 | |
Art. 14. | MODIFICHE AL CONTRATTO | Pag. 40 di 52 |
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 41 di 52
Art. 15.1 Denuncia e gestione del sinistro Pag. 41 di 52
Art. 15.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni Pag. 41 di 52
15.2.1 Risarcimento dei danni con Procedura di risarcimento diretto Pag. 42 di 52
15.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria Pag. 42 di 52
15.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all’estero Pag. 43 di 52
15.2.4 Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero Pag. 43 di 52 Art. 15.3 Infortuni del conducente Pag. 43 di 52
15.3.1 Denuncia di sinistro Pag. 43 di 52
15.3.2 Termini per il pagamento del sinistro Pag. 44 di 52 Art. 15.4 Tutela legale Pag. 44 di 52
15.4.1 Denuncia di sinistro Pag. 44 di 52
15.4.2 Gestione del sinistro e scelta del legale Pag. 45 di 52
15.4.3 Recupero delle somme Pag. 45 di 52
Art. 15.5 Assistenza stradale Pag. 45 di 52
15.5.1 Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza Pag. 45 di 52
15.5.2 Erogazione delle prestazioni Pag. 46 di 52
15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute Pag. 46 di 52
15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni Pag. 47 di 52 Art. 15.6 Altre garanzie: Incendio, Furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Collisione Pag. 47 di 52
15.6.1 Denuncia di sinistro Pag. 47 di 52
15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce Pag. 47 di 52
15.6.3 Termini per il pagamento del sinistro Pag. 47 di 52
15.6.4 Regola proporzionale Pag. 48 di 52
15.6.5 Recupero dell’auto rubata Pag. 49 di 52
15.6.6 Relitti Pag. 49 di 52
15.6.7 Utilizzo di una carrozzeria convenzionata Pag. 49 di 52 Art. 15.7 Cristalli Pag. 49 di 52
15.7.1 Utilizzo di un Centro convenzionato Pag. 49 di 52
15.7.2 Utilizzo di un Centro non convenzionato Pag. 49 di 52
GLOSSARIO Pag. 50 di 52
Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) Pag. 1 di 2
Allegato Tabelle Pag. 1 di 3
Tabella Inail Infortuni Pag. 1 di 3
Informative Privacy Pag. 1 di 5
Che tipo di polizza è ViaggiaConMe
a Consumo
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
sezione I
stato di ebbrezza: sussiste lo stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico risulta superiore a
0,5 grammi per litro
NORME RELATIVE ALL'EMISSIONE E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
articolo 1. Che tipo di polizza è ViaggiaConMe a Consumo
ViaggiaConMe a Consumo è una polizza multigaranzia per le autovetture a uso privato, destinato solo a chi ha un conto corrente in una delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
La polizza prevede la copertura obbligatoria responsabilità Civile (nel seguito garanzia RCA) abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Base. La garanzia RCA comprende la rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai terzi trasportati per trasporto non conforme. Sono previste inoltre diverse garanzie facoltative:
• Assistenza stradale estesa
• Incendio
• Furto
• Atti vandalici ed eventi naturali
• Collisione
• Cristalli
• Infortuni del conducente
• Tutela legale
La Polizza prevede, inoltre, l’installazione del dispositivo ViaggiaConMe Box che può essere posizionato sul vetro (Box a vetro) o collegato alla batteria dell’auto (Box Light), grazie al quale è possibile ricevere un servizio di assistenza 24 ore su 24.
Cos'è e come funziona ViaggiaConMe Box
ViaggiaConMe Box è il dispositivo elettronico con tecnologia satellitare di Intesa Sanpaolo Assicura da installare sull’auto assicurata che permette di ricevere assistenza in ogni momento.
In caso di incidente, guasto all’auto, foratura o malore del conducente con:
• Box a vetro, semplicemente utilizzando il pulsante di emergenza presente sul dispositivo per trasmettere i dati a una Centrale Operativa che, grazie a una tecnologia satellitare, localizza facilmente l’auto e interviene rapidamente.
• Box Light, utilizzando il telefono o la APP per contattare la Centrale Operativa.
ViaggiaConMe Box non interferisce in alcun modo con altri dispositivi di analoga tecnologia, come ad esempio l’antifurto satellitare dell’auto.
ViaggiaConMe Box è in comodato gratuito: non deve quindi essere acquistata e non comporta alcun canone annuo. Anche l’installazione è gratuita e dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza in una delle officine convenzionate scelte dal Contraente.
La mancata installazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una penale e di una eventuale franchigia.
articolo 2. Quando cominciano le coperture e quando finiscono
2.1 Quanto dura la polizza
La polizza dura un anno e non si rinnova automaticamente.
La Compagnia potrà inviare un preventivo per il rinnovo dell’anno successivo con le indicazioni del premio da pagare calcolato in base alla tariffa valida alla data di decorrenza della nuova polizza, e tenendo conto della presenza o assenza di incidenti che può modificare la classe di merito.
2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
Le coperture cominciano all’ora del giorno di decorrenza riportata in polizza, a condizione che sia stato pagato il relativo premio. Diversamente cominciano dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento.
Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.
Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie di polizza anche oltre la scadenza di
xxxxxxx fino a quando non viene stipulato un nuovo contratto e comunque non oltre le ore
24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.
Quando cominciano, finiscono e si sospendono le coperture
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione del Contraente l’Attestato di Rischio, come previsto al successivo articolo 10.1.
Posso circolare se è scaduta la mia polizza e non ne ho stipulata un'altra?
Sì, avrai ancora 15 giorni di copertura successivi alla scadenza nel corso dei quali potrai rinnovare la Polizza o stipularne una diversa con un’altra Compagnia assicurativa. Si chiama periodo di tolleranza ed è:
• valido solo in Italia
• previsto per legge
• valido anche per i neopatentati
• valido per la responsabilità civile e si estende alle coperture come Furto, Incendio, Atti Vandalici e Tutela Legale, se previste nello stesso contratto
• valido fino alle 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza.
2.3 Quando e come si sospendono le coperture
La sospensione del contratto non è ammessa per la ViaggiaConMe a Consumo.
Contraente, Proprietario e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Proprietario dell’auto, il cui nome è scritto sul libretto di circolazione, è la persona a cui risulta intestato l’auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e colui al quale viene assegnata la classe di merito in base alla quale viene calcolato il premio.
L’assicurato è invece il soggetto protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile RC, è la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla circolazione dell’auto.
Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio. Può coincidere o meno con il proprietario dell’auto.
firma digitale: si intende il tipo di firma elettronica che identifica il sottoscrittore di un documento
informatico e garantisce l’integrità
del documento stesso
articolo 3. Quando e come è possibile pagare
3.1 Modalità di stipula del contratto
Il contratto può essere sottoscritto solo da un titolare di un conto corrente presso una delle filiali
del Gruppo Intesa sanpaolo.
Richiesto un preventivo, il contratto può essere stipulato nella propria filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure, per i titolari del contratto “Servizi via internet, cellulare e telefono”, il contratto può essere stipulato a distanza via Banca Online:
• accedendo direttamente nella propria area riservata
• sottoscrivendo con la firma digitale la proposta di polizza o polizza trasmessa dalla Filiale o
della Filiale On Line.
È inoltre possibile stipulare il contratto al di fuori dei locali della Banca, sottoscrivendo la proposta di polizza o polizza direttamente sul computer o il tablet a disposizione del soggetto incaricato alla vendita: in questo caso le eventuali operazioni relative alla polizza verranno gestite direttamente presso la propria filiale.
Facciamo chiarezza su proposta di polizza e polizza
La proposta di polizza è il documento con cui il Contraente manifesta la propria volontà di sottoscrivere la polizza assicurativa. Contiene tutti gli elementi essenziali del contratto che si potrà stipulare tra cui ad esempio: i dati del proprietario dell’auto (cittadinanza, data
di nascita, professione….), i dati dell’auto da assicurare (tipo veicolo, targa, data prima immatricolazione…), le coperture, la situazione assicurativa, il premio.
La polizza è il documento che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione. Fanno parte della polizza anche il certificato di assicurazione, la carta verde e le condizioni di assicurazione.
3.2 Passi necessari per l'acquisto
Acquisto in filiale
Chi intende acquistare la polizza deve:
• controllare attentamente i dati riportati nel preventivo e, nel caso di errori, comunicare le informazioni corrette prima di sottoscrivere la proposta o la polizza e di pagare il premio.
Quando e come
è possibile acquistare
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale: è una maggiorazione, applicata in base percentuale, sulle polizze di Responsabilità Civile, che serve a compensarei costi sostenuti per assistere le persone vittime di incidenti stradali
In caso di errore la Compagnia emette un nuovo preventivo.
• firmare la proposta/polizza
• consegnare alla filiale (o inviare direttamente alla Compagnia) i documenti per la stipula del
contratto se richiesti.
Acquisto con offerta a distanza da parte della filiale o della filiale on line o tramite Banca Online
Se l'interessato intende acquistare la polizza deve:
• controllare attentamente l’esattezza dei dati riportati nella proposta/polizza ricevuta nell’Area Riservata della Banca Online o sulla APP Intesa sanpaolo Mobile e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta/polizza e di pagare il premio. In caso di errore, l'interessato deve rifiutare la proposta/polizza ricevuta.
• firmare la proposta/polizza con firma digitale alternativamente o dalla Area Riservata della
Banca Online o dalla APP Intesa Sanpaolo Mobile
• inviare direttamente alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l’emissione della polizza.
Acquisto al di fuori dei locali della Banca
Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:
• controllare attentamente l’esattezza dei dati riportati nella proposta/polizza ricevuta nell’Area Riservata della Banca Online oppure via email o in forma cartacea e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta/polizza e di pagare il premio. In caso di errore, l'interessato deve rifiutare la proposta/polizza ricevuta.
• firmare la proposta con firma digitale sul computer o tablet a disposizione del soggetto
incaricato alla vendita al di fuori dei locali della Banca
• inviare direttamente alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l’emissione della polizza.
Il Contraente è libero di revocare la proposta fino al giorno di decorrenza della polizza.
Può farne richiesta:
• tramite la filiale, che la inoltra alla Compagnia rilasciandone ricevuta
• chiamando il numero 800.124.124 e inviando una email a servizioclienti@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o inviando un fax al numero 000.000.000. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia restituisce il premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario nazionale per la garanzia RCA.
3.3 Pagamento del premio ed emissione della polizza
Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione, in base a due modalità:
• per la polizza stipulata in filiale o tramite offerta a distanza dalla Filiale o dalla Filiale on Line o al di fuori dei locali della Banca: con addebito sul conto corrente indicato dal Contraente o con le modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebito del premio effettuata dalla Filiale il valore di quietanza di pagamento
• per la polizza stipulata tramite Banca Online: con bonifico bancario, seguendo le modalità
indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.
Quali sono le imposte che incidono sul premio
Il premio comprende, oltre all’importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l’età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche dell’auto, anche le imposte e oneri di legge. Per le RC Auto l’imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre è previsto anche il contributo al servizio sanitario nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%) e ogni altro onere previsto per legge.
Il premio comprende le imposte e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA.
Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.
Il premio della ViaggiaConMe a Consumo relativo alla Garanzia responsabilità Civile ed alle eventuali altre garanzie presenti sul contratto (ad esclusione della garanzia Assistenza il cui premio viene incassato per intero) è composto da:
• Quota fissa: quota di premio pagato alla stipula del Contratto che corrisponde a una
percorrenza annua fino a 3.500 chilometri. Tale premio è determinato applicando
Quando si perfeziona il contratto
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
uno sconto fino al 50% sulla tariffa per la ViaggiaConMe KM Illimitati, in vigore al momento dell'assunzione o del rinnovo del contratto, calcolata per il profilo assicurativo dell’intestatario al P.R.A. dell’auto assicurata e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente. La percentuale di sconto varia in funzione dell’anzianità dell’auto.
• Quota variabile: dovuta dal che il Contraente deve pagare nel caso in cui i chilometri percorsi dall’auto nell’annualità rilevati dal dispositivo ViaggiaConMe Box siano superiori a
3.500 chilometri annui.
Per ogni chilometro percorso oltre i 3.500 e fino agli 8500 km viene conteggiato un costo a chilometro per tutte le garanzie presenti nel contratto (ad eccezione della garanzia Assistenza), sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. La quota variabile di premio è addebitata sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto con cadenza trimestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza. Oltre la
soglia di 8500 km non verrà chiesto nessun costo chilometrico aggiuntivo e il premio pagato in totale corrisponderà a quello della ViaggiaConMe KM illimitati.
In caso si superi la soglia di 3.500 chilometri annui, la quota variabile va pagata anche nel caso in cui il Contraente non rinnovi la Polizza con la Compagnia.
La rilevazione chilometrica per il calcolo della quota variabile del premio sarà effettuata anche in caso di sostituzione dell’auto o in concomitanza dell’annullamento del contratto. A ogni rinnovo successivo alla prima annualità, la Compagnia comunica la nuova quota fissa di premio personalizzata.
Per la ViaggiaConMe a Consumo, il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto se al momento della cessazione del rischio l'auto ha percorso meno di 3.500 km; nel caso in cui l'auto abbia percorso più di 3.500 km il Contraente è tenuto all'integrazione del premio sulla base della maggiore percorrenza.
3.4 Perfezionamento del contratto
Il Contratto si perfeziona, in deroga a quanto indicato nell’Articolo 1888 del Codice Civile, con l’emissione della polizza.
In ogni caso, il Contratto acquista efficacia con il pagamento del premio.
Per perfezionare il Contratto la Compagnia deve prima verificare la correttezza dei dati
dell’identità del Contraente e del proprietario dell’auto, se persona diversa dal Contraente.
Se l'esito della verifica dei dati è positivo, il Contraente riceve la polizza, il Certificato e la Carta
Verde.
Se invece, il Contraente non ha inviato o consegnato tutti i documenti necessari, la Compagnia non emette la polizza e il contratto non si conclude.
Nel caso in cui le informazioni contenute nella polizza non siano corrette, la Compagnia emette un nuovo preventivo, con il premio corretto.
Il Contraente può accettare o non accettare il nuovo preventivo:
• se accetta, deve pagare l’eventuale integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta
• se non accetta, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto.
da sapere: i diversi casi sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4
Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati. Se non rileva errori e/o omissioni, invia alla Compagnia via posta o tramite la filiale altri eventuali documenti richiesti dalla Compagnia.
L’Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l’apposita Banca dati Ania.
Se alla stipula del contratto l’Attestato di Rischio non risulta nella Banca dati, la Compagnia acquisisce in via telematica l’ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e la classe di merito: la Compagnia si fa carico di verificare presso la Banca dati la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se necessario, procede alla riclassificazione della polizza.
Quando e come è possibile recedere
dalla polizza
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Cos'è la Banca dati degli attestati di rischio
Dal 1° luglio 2015 l’Attestato di Rischio esiste solo in formato elettronico ed è sempre consultabile online sull’Area Riservata del sito della propria Compagnia. Ciò permette di emettere più velocemente le polizze auto e rendere più trasparenti le procedure. Per acquistare una nuova polizza con un'altra Compagnia non occorre più consegnare
l’Attestato di Rischio in quanto le informazioni in esso contenute possono essere acquisite dalle Compagnie anche online nella Banca dati Ania.
I nostri clienti possono comunque visualizzare il proprio Attestato di Rischio trenta giorni prima della scadenza della polizza nell’Area Clienti del sito www.intesasanpaoloassicura. com oppure nella Banca Online o richiederne l’invio via email.
Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla polizza, deve segnalarle immediatamentee comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del premio, a Intesa Sanpaolo Assicura chiamando il servizio Clienti al numero 800.124.124.
Ricevuta la segnalazione:
• la Compagnia emette e invia al Contraente una nuova polizza
• il Contraente deve restituire entro 15 giorni la polizza errata e pagare l’eventuale differenza di premio; nel caso di acquisto della polizza tramite Banca Online deve anche restituire alla Compagnia la copia della nuova polizza firmata, dopo averla sottoscritta.
In alternativa, il Contraente può recedere dal contratto inviando una raccomandata A.R. o email a xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx tramite pec o tramite email se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione del contratto.
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce tramite bonifico il premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA. Se il premio della nuova polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia rimborsa la differenza entro 15 giorni dalla restituzione della nuova polizza.
articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della polizza (recesso dal contratto)
In caso di perfezionamento del contratto sulla Banca Online oppure al di fuori dei locali della Banca, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza.
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente entro questo termine deve:
• inviare alla Compagnia una raccomandata A.R. o email a servizioclienti@pec. intesasanpaoloassicura.comtramite pec o tramite email se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione del contratto, con la comunicazione di recesso,
PRA: Pubblico Registro
Automobilistico
sostituzione: si intende il trasferimentodi un contratto su un’altra auto dello stesso
proprietario o di soggetti parificati
• In caso di polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della società titolare del vincolo.
Una volta ricevuta la comunicazione, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
4.2 Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)
La risoluzione del contratto è possibile nei casi di:
A. Trasferimento della proprietà dell’auto assicurata (compreso i casi di distruzione, demolizione, radiazione dal PRA o esportazione definitiva dell’auto all’estero)
X. Xxxxx, rapina o appropriazione indebita dell’auto
4.2.1 Caso a: trasferimento della proprietà dell'auto distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero dell'auto
In caso di trasferimento della proprietà dell’auto dopo una vendita o per conto-vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva dell'auto all’estero, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia e quindi scegliere tra le diverse soluzioni:
a. Sostituzione del contratto su un'altra auto
b. Cessione del contratto all'acquirente dell'auto assicurata
c. Risoluzione del contratto
Quando e come è possibile recedere
dalla polizza
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
a. sostituzione del contratto su un'altra auto
Opzione possibile solo se l’auto è intestata allo stesso proprietario o al coniuge o alla persona con cui è unito civilmente o al convivente di fatto.
In questo caso il Contraente deve:
• dichiarare per iscritto alla Compagnia che la precedente auto è stata venduta, data in
conto vendita, distrutta, demolita, radiata o esportata definitivamente all'estero
• inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulta che l’auto è stata:
- venduta o data in conto vendita,
- distrutta o demolita
- radiata o esportata definitivamente all'estero.
Trasferendo la polizza da un’auto a un’altra viene mantenuta la classe di merito Bonus/ Malus ma può cambiare il premio. Il nuovo premio si calcola in base alle caratteristiche della nuova auto, applicando la tariffa del contratto sostituito, e secondo le ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo contratto. Il Contraente deve versare l’eventuale conguaglio del premio. Se il nuovo premio è più basso, la Compagnia rimborsa la somma eccedente il premio dovuto. Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova polizza con Certificato e Carta Verde.
ViaggiaConMe Box: il Contraente deve far disinstallare il dispositivo della vecchia auto e farlo installare su quella nuova, tranne nel caso in cui sia andato distrutto per un incendio, un incidente da circolazione o sia stato rubato. I costi per la disinstallazione e la successiva
installazione su altra auto assicurata con la Compagnia sono a carico del Provider telematico.
Nel caso in cui non si disinstalli e non si restituisca la ViaggiaConMe Box, la Compagnia dovrà applicare le penali e le franchigie descritte all’articolo 5.b.
b. Cessione del contratto all'acquirente dell'auto assicurata
In caso di trasferimento della proprietà dell’auto, il Contraente può cedere il contratto all’acquirente dell’auto (di seguito denominato “cessionario”), comunicandolo immediatamente alla Compagnia che prenderà atto della cessione del contratto ed emetterà la relativa appendice. La cessione all’acquirente è valida dal momento in cui la Compagnia riceve la documentazione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
ViaggiaConMe Box: il Contraente che cede il contratto deve informare il nuovo proprietario dell’auto della presenza del dispositivo. Il nuovo proprietario, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento ai Servizi della ViaggiaConMe Box. In caso contrario, il Contraente che ha ceduto il contratto è obbligato a far disinstallare la ViaggiaConMe Box con costi
a carico del Provider telematico: la mancata disinstallazione e restituzione da parte sua comporta l’applicazione della penale descritta al successivo articolo 5.b.
Il nuovo proprietario che decide invece di non mantenere installato il dispositivo ViaggiaConMe Box, dovrà pagare una penale di 100 euro e, in caso di sinistro, sarà soggetto a una Franchigia di 500 euro, come previsto all’articolo 5 di questo Contratto.
Per la ViaggiaConMe a Consumo, l'eventuale regolazione del premio, come specificato all’articolo 3.3, verrà richiesta al solo contraente cedente e non al cessionario del contratto se i chilometri rilevati dalla ViaggiaConMe Box alla data di cessione del contratto sono superiori a
3.500 km.
c. Risoluzione del contratto
Nel caso in cui non abbia trasferito il contratto su altra auto o non lo abbia ceduto, il Contraente può richiedere la risoluzione definitiva del contratto inviando alla Compagnia email a xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx tramite pec o tramite email se uguale a quella indicata al momento della sottoscrizione del contratto con:
• richiesta scritta di risoluzione
• eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
- l’auto è stata venduta o data in conto vendita
- l’auto è stata distrutta o demolita
- l'auto è stata radiata o esportata definitivamente all'estero
• autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo. Il Contratto non è più valido a partire dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.
In caso di risoluzione del Contratto, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato e la
Carta Verde.
Quali obblighi ci sono per il Contraente
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Se l'auto ha percorso meno di 3500 km al momento della risoluzione del contratto per ogni giorno di garanzia residua la Compagnia restituisce al Contraente il premio della garanzia di Responsabilità Civile auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT la Compagnia rimborsa al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della Polizza.
Se l'auto ha percorso più di 3500 km al momento della risoluzione del contratto, è prevista una regolazione che tiene conto dell’effettiva percorrenza e del periodo di copertura, come specificato all'articolo 3.3.
Il conteggio del premio sarà effettuato sulla base della rilevazione chilometrica registrata dalla ViaggiaConMe Box sull’auto venduta, data in conto vendita, distrutta, demolita, radiata o esportata definitivamente all'estero alla data di risoluzione del contratto.
Radiazione e demolizione, facciamo chiarezza
La radiazione e la rottamazione di un’auto sono due processi strettamente collegati tra di loro. Un’auto rottamata, infatti, è al tempo stesso anche un’auto radiata, ma non sempre vale il contrario.
La radiazione di un'auto avviene nel momento in cui viene cancellato definitivamente dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con l’espressione “rottamazione di un’auto” s’intende la distruzione della stessa e la conseguente cancellazione dell’auto dal registro Automobilistico.
La rottamazione di un’auto prevede la contestuale cancellazione della stessa dal PRA La cancellazione viene effettuata direttamente dal centro di raccolta autorizzato alla
demolizione delle auto, che deve provvedere entro trenta giorni dalla consegna dell’auto.
Al termine della cancellazione, verrà rilasciato un “Certificato di rottamazione”.
ViaggiaConMe Box: in questo caso il Contraente ha l’obbligo di far disinstallare il dispositivo dall’auto, tranne nel caso in cui il dispositivo sia stato distrutto a seguito di un incidente da circolazione, da un incendio, o sia stato rubato. Il costo della disinstallazione è a carico del Provider telematico e non del Contraente. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della ViaggiaConMe Box, verrà applicata la penale di 50 euro, come previsto all’articolo 5.b di questo Contratto.
da sapere: per appropriazione indebita si intende impossessarsi di un bene di altri che viene consegnato spontaneamente e
farlo proprio
da sapere: per Autorità competenti si intendono il corpo di
polizia o i carabinieri
4.2.2 Caso B: Furto, rapina o appropriazione indebita
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita dell’auto, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia inviando:
• copia della denunciapresentata all’Autorità competenti
• eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulti che l’auto è stata rubata con le modalità indicate nel successivo articolo 15.6.1.
Il Contratto non è più valido dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità com- petenti, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il Contratto su un’altra auto, come disciplinato nel precedente articolo 4.2 lett. A oppure di sospendere il contratto come previsto al precedente articolo 2.3.
Per il periodo compreso tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della polizza, la Compagnia restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA e al netto delle imposte per le altre garanzie.
Se il furto dell’auto avviene durante la sospensione del Contratto, la Compagnia rimborsa il premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La classe di merito presente sulla polizza dell’auto rubata resta valida anche su un eventuale nuova auto acquistata dallo stesso Proprietario, come indicato nell’articolo 10.1.
articolo 5. Quali obblighi ci sono
5.1 Correttezza delle dichiarazioni
In fase di preventivo il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati forniti per il calcolo del premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che apporta così le modifiche alla polizza.
Concluso il Contratto, qualsiasi cambiamento nei dati forniti dovrà essere immediatamente comunicato alla Compagnia dal Contraente e, se diverso, dal Proprietario dell’auto.
Quali obblighi ci sono per il Contraente
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipula del Contratto su dati importanti per valutare il rischio (ad esempio l’alimentazione dell’auto, età e luogo di residenza del proprietario/locatario dell’auto) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare per tutte le garanzie: la perdita totale o parziale all’indennizzo, o la cessazione della polizza, per la garanzia di Responsabilità Civile auto anche l’esercizio del diritto di rivalsa totale o parziale da parte della Compagnia.
5.2 Installazione della ViaggiaConMe Box
comodato d'uso: è un contratto in cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo.
Il comodatario ha l’obbligo di riconsegnare il bene al proprietario (comodante) alla scadenza
Come avviene l'installazione della ViaggiaConMe Box
Dopo aver sottoscritto la polizza ViaggiaConMe, il Contraente verrà contattato per fissare un appuntamento con il centro di installazione e potrà così scegliere il giorno e l'orario più comodi.
Entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della polizza il Contraente deve installare il dispositivo ViaggiaConMe Box concesso in comodato d’uso gratuito, presso l’installatore convenzionato scelto al momento della stipula del Contratto.
Il dispositivo dev’essere installato in un Centro convenzionato e l’installazione è gratuita.
Il Contraente dovrà, alla sottoscrizione del contratto, indicare i numeri di cellulare e successivamente comunicare qualsiasi cambiamento.
Sono esclusi i casi previsti ai precedenti articoli 4.2.1 e 4.2.2)
Per sottoscrivere la ViaggiaConMe a Consumo è indispensabile che l’auto sia dotata della ViaggiaConMe Box e che questa funzioni correttamente.
Pertanto, nel caso di:
• omessa installazione del dispositivo da parte del Contraente o del Proprietario entro il termine di 15 giorni lavorativi
• contratto emesso in sostituzione di altro, per variazione dell’auto assicurata, se l’installazione della ViaggiaConMe Box sulla nuova auto non è effettuata entro 15 giorni dalla decorrenza del nuovo contratto
• disinstallazione del dispositivo dall'auto senza giustificato motivo
Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del Contraente, del Proprietario o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia dell’auto
• mancata verifica della ViaggiaConMe Box dopo la segnalazione del Provider telematico di
guasto o di malfunzionamento entro 30 giorni dalla richiesta
• disattivazione o manomissione del dispositivo da parte del Contraente o del Proprietario; Nel caso di mancata installazione il Contraente deve pagare un’integrazione di premio pari alla differenza tra il premio pagato e il premio corrispondente alla tariffa RCA senza box (quella del prodotto VCM Classica):
• dopo 45 giorni dalla decorrenza della Polizza nei casi 1 e 2
• dopo 45 giorni dal verificarsi dell'evento negli altri casi.
Il pagamento dell’integrazione di premio sarà effettuata dopo richiesta della Compagnia tramite addebito sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto. Il Contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia qualsiasi variazione che riguarda il conto corrente.
Penale per mancata installazione
Nei casi di:
• mancata installazione del dispositivo da parte del Contraente o del Proprietario entro il termine previsto di 15 giorni lavorativi che si prolunghi per oltre 60 giorni
• disinstallazione del dispositivo dall'auto senza motivo giustificato (esclusi i casi previsti agli
articoli successivi) che si prolunghi per oltre 60 giorni
• inoperatività del dispositivo, che si prolunghi per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del Contraente, del Proprietario o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia dell’auto.
Trascorso il periodo di osservazione descritto all’art. 10.1.3, la Compagnia addebiterà al Contraente una penale di 100 euro sul conto corrente indicato dal Contraente alla sottoscrizione del Contratto.
ViaggiaConMe Box deve
da sapere: non è previsto che il Cliente disinstalli la ViaggiaConMe Box in autonomia. La disinstallazione del dispositivo
essere sempre effettuata da un installatore che rientri tra quelli
convenzionati
Qual è il Foro Competente
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Cosa si intende per penale
La penale è una sanzione in cui, in modo forfettario e preventivo, viene stabilita una somma che una delle parti deve all’altra per inadempimento di un obbligo o per il ritardo nell’adempimento di un obbligo.
nel caso del dispositivo ViaggiaConMe Box, ad esempio, la mancata installazione comporta l’applicazione di una penale di 100 euro se si protrae per oltre sessanta giorni dalla data di decorrenza della polizza. L’installazione della ViaggiaConMe Box, è infatti un obbligo previsto contrattualmente.
franchigia: è la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato. È indicata sulla polizza per ciascuna garanzia
Franchigia per mancata installazione
• mancata installazione del dispositivo da parte del Contraente o del proprietario entro il termine previsto di 15 giorni lavorativi
• disinstallazione del dispositivo dall'auto senza giustificato motivo (esclusi i casi di
trasferimento, cessione, furto o disdetta del contratto, come previsto agli articoli 4.2.1 e 4.2.2)
• inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente, del proprietario o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia dall’auto indicata in Polizza.
Oltre alla penale si applica una franchigia nei casi di:
In caso di un sinistro RCA con responsabilità (Principale o Paritaria dell’Assicurato) o un sinistro compreso nelle garanzie Furto o Collisione se presenti in polizza la Compagnia applicherà per ogni evento una franchigia di 500 euro per mancata installazione.
Se uno stesso evento provoca più sinistri, sarà applicata una sola Franchigia.
In ogni caso, la Franchigia per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge alle eventuali altre franchigie già previste dal Contratto.
L’eventuale Franchigia sarà direttamente addebitata sul conto corrente indicato dal
Contraente alla sottoscrizione del Contratto.
5.3 Disinstallazione della ViaggiaConMe Box
Nel caso di trasferimento del Contratto su un’altra auto, il Contraente deve far disinstallare il dispositivo dalla precedente auto e farlo installare sulla nuova. La disinstallazione e reinstallazione sono gratuite e a carico del Provider telematico.
Il Contraente ha sempre l’obbligo di far disinstallare il dispositivo dalla vecchia auto, tranne nel caso in cui il dispositivo sia stato distrutto a seguito di un incidente da circolazione, da un incendio, o sia stato rubato.
5.4 Restituzione della ViaggiaConMe Box
Alla fine del rapporto assicurativo, il Contraente dovrà far disinstallare e restituire il dispositivo
ViaggiaConMe Box presso l’installatore convenzionato. In caso contrario verrà applicata una penale di 50 euro.
articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie relative alla polizza
La legge prevede che tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione delle auto, prima di ricorrere all’autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di conciliazione: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di responsabilità Civile) e la Mediazione.
da sapere: è un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite
l’assistenza di avvocati
La Negoziazione assistita
Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controversia sul risarcimento del danno da circolazione delle auto deve per legge essere sottoposta a un tentativo di negoziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.
La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità Civile.
Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri relative alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già attivato il tentativo di negoziazione assistita, è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino determinate condizioni.
Qual è il Foro Competente
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da sostenere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori.
Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
• fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
• inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Mediazione
Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione delle auto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione, da effettuare innanzi a un organo di Mediazione istituito presso la Camera
di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato.
Le richieste di negoziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate a
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx 00/00 - 00000 Xxxxxx
oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
Il Foro competente
Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente.
Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.
6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
Se le parti non giungono a un accordo sul grado d’invalidità permanente riconosciuto all’Assicurato, Compagnia e Assicurato possono demandare la determinazione del punteggio a due diversi medici, nominati uno per parte.
Collegio medico
Nel caso in cui i due medici non raggiungano un accordo sul grado di invalidità permanente, le controversie possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico. Xxxxxxxx parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
Il Collegio medico deve risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso ne valuti l'opportunità, il Collegio medico può rinviare il definitivo accertamento dell'invalidità permanente a una data da definirsi e stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per entrambe le parti.
da sapere: l’Area Riservata alla quale si accede tramite xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx è l’area della Compagnia.
articolo 7. Area riservata di Intesa Sanpaolo Assicura
La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’apposita Area Riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autenticazione con le chiavi d’accesso rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.
Area riservata di Intesa Sanpaolo Assicura
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I
Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture assicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, l’Attestato di rischio oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.
articolo 8. Verifica servizi contrattuali
La Compagnia, nell’ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre al Cliente questionari per
verificare se i servizi previsti dal Contratto sono erogati correttamente.
articolo 9. Rinvio alle norme di legge
Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
sezione II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
di verificare quali sono
le esclusioni, gli eventuali
limiti, le franchigie e gli
NON DIMENTICHI
articolo 10. Che cosa è assicurato
scoperti delle coperture
di suo interesse (articoli
11 e 12)
massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza
da sapere: vedi dettagli del Periodo di Osservazione nella definizione dell'articolo 10.1.3
Tutti i dettagli alla tabella 1
allegata
I diversi casi sono riportati nelle
tabelle 2a, 2b, 3 e 4
da sapere: vedi dettagli alla
tabella 5
da sapere: vedi tabelle 2a, 2b, 3
e 4
10.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)
La Compagnia assicura i rischi compresi nella garanzia Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme dovute fino ai massimali indicati nella polizza come risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione delle auto. Comprende danni provocati a terzi dall’incendio non doloso dell’auto in circolazione nelle aree pubbliche o private aperte alla circolazione.
La polizza è disponibile in due formule tariffarie:
1 - Bonus /Malus
2 - Bonus/Malus con Franchigia di 500 euro (con agevolazione tariffaria).
10.1.1 Formula tariffaria Bonus/Malus
Questa formula prevede riduzioni o maggiorazioni di premio nel caso avvengano o meno sinistri nel Periodo di Osservazione.
La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi di merito Intesa Sanpaolo Assicura: ciascuna corrisponde a livelli di premio crescenti dalla classe Super-Bonus 5 alla classe 18.
Come si assegna la classe Bonus/Malus della Compagnia
Alla prima sottoscrizione si assegna alla polizza la classe Bonus/Malus della Compagnia determinandola in base a:
• situazione assicurativa dell’auto
• Classe di merito universale di Assegnazione (Classe Cu) riportata nell’Attestato di Rischio della precedente polizza, se presente
• regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe Cu e la classe Intesa Sanpaolo Assicura.
Se l’auto è già assicurata e la classe di provenienza e di assegnazione Cu indicata nell’Attestato di Rischio è la 1, la classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata sarà la SuperBonus, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.
Tabelle di Conversione
Tabella di Conversione (per auto già assicurate)
La Compagnia adotta una classificazione Bonus/Malus interna: per stabilire la nuova classe di merito al momento della sottoscrizione è necessario quindi convertire la classe Cu indicata sull’Attestato di Rischio consegnata alla Compagnia nella classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura.
L’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse casistiche assicurative.
Quando si conserva la classe di merito maturata
Caso 1 − da un'auto a un'altra
Il Contraente può chiedere di mantenere valido il Contratto per una nuova auto acquistata dallo stesso Proprietario (o Locatario se l’auto è acquistata in leasing) e, di conseguenza, conservare anche la classe di merito maturata nei casi in cui l’auto sia stata:
• xxxxxx e il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità compenti (furto con denuncia)
• venduta o consegnata in conto vendita
Responsabilità Civile Auto
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
• distrutta
• demolita
• esportata definitivamente
Cosa è il leasing
Il leasing è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all’altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.
da sapere: se l’Attestato di Xxxxxxx non è presente la Compagnia estera deve dichiararci: la sinistrosità pregressa e gli anni di assicurazione presso la stessa
riferimenti normativi: questo è previsto dall’articolo 134, comma
4-bis del Codice delle Assicurazioni, la cosiddetta Legge Bersani
da sapere: il Pagellino della sinistrosità pregressa fotografa il comportamento alla guida
dell’Assicurato
Caso 2 − trasferimento di proprietà
In caso di trasferimento di proprietà di un’auto tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà dell’auto da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, l’acquirente conserva la classe CU già maturata sull’auto trasferita.
Caso 3 − auto ereditata
In caso di morte del proprietario dell’auto, gli eredi conviventi con il defunto al momento della morte conservano la classe CU presente sull’auto.
Caso 4 − nuova auto acquisita dopo il furto della precedente
In caso di furto dell’auto assicurata, se il proprietario della nuova auto rimane invariato, il Contraente può stipulare un nuovo Contratto beneficiando della classe di merito di Bonus/ Malus maturata. Se l’auto rubata viene poi ritrovata, a questo si attribuisce la classe CU precedente al furto.
Caso 5 − auto intestata a portatore di handicap
La classe di CU maturata sull’auto è riconosciuta anche alle nuove auto acquistate da coloro che hanno guidato abitualmente l’auto stessa ma solo se le loro generalità siano registrate sulla Carta di Circolazione.
Caso 6 − auto già assicurate all'estero
In questi casi il Contraente deve consegnare una dichiarazione dell’assicuratore estero utile a individuare la classe CU da applicare al contratto sulla base degli eventuali sinistri accaduti in precedenza.
Caso 7 − acquisto di ulteriore auto
Se il proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) acquista un’ulteriore auto, al nuovo Contratto è assegnata la stessa classe di merito dell’auto già assicurata e risultante dall’Attestato di Rischio. Il proprietario però deve essere una persona fisica e le auto devono appartenere alla stessa categoria (due autovetture, ad esempio).
Rinnovo del contratto − evoluzione della classe − rimborso del sinistro
Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura: cosa accade al rinnovo.
Al momento del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata in base agli eventuali sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione (cosiddetta classe di assegnazione). Concorrono al calcolo del Malus, con conseguente aumento della tariffa:
• i sinistri pagati con responsabilità Principale
• i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità Paritaria se la somma delle percentuali di responsabilità connesse agli incidenti degli ultimi anni disponibili sull’Attestato di Rischio completo è pari o superiore al 51%. I sinistri con responsabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico sinistro: una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità, percentuale che determina l'aumento del Malus, i sinistri non concorrono più all’evoluzione in Malus.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
Cos'è la responsabilità Paritaria e come avviene lo scatto del Malus
Nella responsabilità Paritaria la responsabilità del sinistro è attribuita in modo paritario a entrambi i conducenti delle auto coinvolte nel sinistro. Il grado di responsabilità viene definito dagli uffici competenti delle Compagnie secondo la dinamica del sinistro ed è stabilito normalmente per i sinistri meno complessi dai parametri (barhème) di responsabilità standard definiti dalla legge.
Il Malus scatta solo quando si ha almeno il 51% di responsabilità: al rinnovo della polizza la Compagnia verifica se vi siano stati incidenti negli ultimi anni disponibili sull'Attestato di Rischio completo. nel caso di più sinistri con concorso di colpa le percentuali di responsabilità si sommano, scatta il Malus e aumenta la tariffa RCA.
da sapere: i coefficienti associati alla classe bonus/malus di appartenenza sono indicati nella
tabella M
CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Evoluzione della Classe CU di assegnazione al rinnovo
Ogni anno la classe di merito subisce delle variazioni:
• nessun sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
• un sinistro che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite
della 18a classe
• due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi. In caso di evoluzione della classe di merito per assenza di sinistri (Bonus) e negli altri casi previsti, il premio RCA usufruirà di una variazione in percentuale in base alla classe di appartenenza.
Il rimborso del sinistro in caso di applicazione del Malus
Alla scadenza annuale della polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di osservazione.
In caso di sinistro con Procedura di risarcimento Ordinaria, la Compagnia comunica al Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento.
Se, invece, il sinistro è gestito tramite la Procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare la richiesta a: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx, telefono
+39 00.00000000 Fax. 00.00000000/547.
Consap invierà al Contraente una lettera con cui indica l’importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Xxxxxx S.p.A.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla Privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.
Se il sinistro è pagato dopo il Periodo di Osservazione o dopo la scadenza del Contratto (i cosiddetti sinistri tardivi) e il Contraente ha cambiato Compagnia, potrà ottenere informazioni sulla Compagnia che aveva gestito il sinistro, direttamente dalla Compagnia che assicura l’auto in quel momento. Per i Sinistri liquidati con risarcimento diretto, la richiesta d’informazioni e di eventuale rimborso va inviata a CONSAP; per gli altri sinistri direttamente alla Compagnia. Si può scegliere di rimborsare anche in caso di disdetta del Contratto: in questo caso viene aggiornata anche l’Attestato di Rischio.
Quando conviene il rimborso per evitare o limitare il Malus
Facciamo un esempio
Nel 2018 l’Assicurato ha avuto un sinistro di cui è il principale o l’unico responsabile. Ha una classe di merito 7 e col sistema del Bonus/Malus nel 2019 passerebbe alla classe 9. Con un costo di 1.000 euro di rimborso del sinistro alla Compagnia potrebbe avere l’evoluzione in bonus alla Classe 6.
Bisogna capire se, non rimborsandolo, l’aumento del premio l’anno successivo supererà questa cifra. La valutazione deve anche tenere presente che i vantaggi del rimborso (non aumentare di classe) si estendono anche agli anni successivi al primo: cioè se non si rimborsa, per tornare alla Classe 6 bisogna aspettare il 2022.
Attestato di Rischio
L'Attestato di Rischio comprende queste informazioni:
• La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l’annualità successiva
• La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione per l’annualità successiva calcolata secondo le regole della classe CU
• I sinistri pagati con responsabilità Principale e con responsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità e la tipologia del danno pagato per cose, persone, e misto cioè per entrambi
• I sinistri accaduti fuori dal Periodo di Osservazione (cosiddetti “sinistri tardivi”).
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
patto di riservato dominio: detto anche “riserva di proprietà” è un contratto con il quale la
piena proprietà di un’auto viene condizionata al pagamento dell’intero prezzo pattuito
La consegna dell'Attestato di Xxxxxxx
La Compagnia mette a disposizione l’Attestato di Rischio per via telematica al massimo 30 giorni prima della scadenza della polizza, nell’Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx nella quale il Contraente trova ciò che riguarda la propria posizione assicurativa.
L’Attestato viene aggiornato in modo automatico attraverso la Banca dati comune a tutte le Compagnie.
Se il Contraente è titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” può visionare l’Attestato anche attraverso la Banca Online e, se lo richiede, può ottenere la stampa del documento in filiale ma il documento cartaceo non è necessario ai fini della stipula di un nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, in caso di locazione finanziaria, la Compagnia consegna l’Attestato di Rischio nell’apposita Area Riservata clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La Compagnia include nel “Pagellino della sinistrosità pregressa” tutti i sinistri pagati anche parzialmente dopo il periodo di osservazione (“tardivi”), anche se il Contraente cambia Compagnia.
L'Attestato di Xxxxxxx non viene rilasciato in caso di:
• sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osservazione non risulta concluso
• polizze di durata inferiore a un anno
• polizze di durata inferiore a un anno perché non è stata pagata una rata di premio
• polizze annullate o chiuse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
• cessione del Contratto per cambio di proprietà dell’auto assicurata.
Attestato di Rischio internazionale
La Compagnia non rilascia Attestati di Rischio internazionali ma fornisce una dichiarazione in lingua inglese con l’indicazione della sinistrosità pregressa e degli anni di assicurazione presso Intesa Sanpaolo Assicura.
da sapere: in assenza di una polizza attiva, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx rilasciato rimane valido per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza alla quale si riferisce
da sapere: il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione
finanziaria
La validità dell'Attestato di Rischio
L’Attestato dura 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata ma solo se il Contraente dichiara che:
• l’auto non ha circolato dopo i 15 giorni dalla data di scadenza del Contratto
• in caso di polizza sospesa, l’auto non ha circolato nel periodo successivo alla sospensione del Contratto.
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, radiazione dal PRA, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita dell’auto, l’Attestato di Xxxxxxx è valido per un massimo di 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata.
Il Contraente o altri che ne hanno diritto può chiedere l’Attestato di Xxxxxxx alla Compagnia entro 15 giorni dalla consegna per via telematica, comprensiva dell’ultima annualità con Periodo di Osservazione concluso. L’Attestato rilasciato non può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto.
Nel caso di stipula del Contratto usufruendo della cosiddetta agevolazione Bersani presso la stessa Compagnia o altra, l’Attestato di Xxxxxxx dovrà indicare che la classe di merito è stata determinata con tale agevolazione. L’indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Cos'è la Legge Bersani e perché è conveniente
La Legge Bersani è entrata in vigore nel 2007, modificando l'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni. Permette di sottoscrivere un’assicurazione su un’auto (nuova o usata) di cui si è entrati in possesso, usufruendo dell’assegnazione della classe di merito
(CU) di maggior favore attribuita a un’altra auto se quella nuova da assicurare è intestata allo stesso proprietario o a un suo familiare convivente.
Questa opportunità non è automatica: deve essere espressamente richiesta al momento della stipula dell’assicurazione e sarà riportata sulla polizza.
Che cosa è assicurato
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Cos'è l'estratto cronologico PRA
L’estratto Cronologico del PRA o Certificato Cronologico dell’auto è un documento con valore di certificazione legale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia. Attesta la storia delle vicende giuridico-patrimoniali dell’auto: indica, quindi,
in ordine temporale, tutti i fatti di cui è stata richiesta la trascrizione: dalla prima iscrizione dell’auto, ai trasferimenti di proprietà, le ipoteche, i xxxxx amministrativi, ecc.
Per richiedere il documento basta recarsi all'ufficio Provinciale del PRA. In alternativa è
possibile ottenere le stesse informazioni anche online.
10.1.2 Formula tariffaria Bonus/Malus con franchigia
Scegliendo questa formula, in caso di sinistro con responsabilità totale o parziale, il Contraente e l'Assicurato devono rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento fino al limite della Franchigia.
Fatte salve le regole previste dal risarcimento diretto la Compagnia si prende in carico la gestione del sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Le due procedure: risarcimento ordinario e risarcimento diretto
La procedura Ordinaria è la procedura di risarcimento danni avviata dal danneggiato nei confronti della Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro.
Il sistema di risarcimento diretto, introdotto con il Codice delle Assicurazioni e attuato con il decreto d.P.r. 254/06, ha profondamente cambiato la disciplina del risarcimento dei danni durante la circolazione delle auto.
La principale differenza, rispetto al risarcimento Ordinario, consiste nel fatto che il danneggiato non deve più chiedere il risarcimento al responsabile e/o alla sua Compagnia ma può farlo rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia. Attenzione: il risarcimento diretto, che è un procedimento sicuramente più semplice e veloce, non è applicabile a tutti i sinistri.
Si applica la procedura di risarcimento Ordinario nei seguenti casi:
• collisione tra tre o più auto
• collisione con auto non assicurata
• collisione con auto non immatricolata in Italia
• collisione con auto non a motore
• investimento di pedone
• risarcimento danni con lesioni personali superiori ai 9 punti percentuali d’invalidità permanente
• sinistri senza scontro tra auto
• collisione con auto agricole o speciali.
da sapere: il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione
finanziaria
Come può evolvere la Classe di Merito
Se l’importo del risarcimento rientra nei limiti della franchigia non si tiene conto dei sinistri
avvenuti ai fini dell'evoluzione delle classi di merito.
Se il rimborso della franchigia avviene dopo il rinnovo del Contratto, al primo rinnovo contrattuale successivo al rimborso la Compagnia assegna la classe di merito che sarebbe stata assegnata se non ci fosse stato sinistro.
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo, la Compagnia mette a disposizione degli aventi diritto un nuovo Attestato di Rischio come se il sinistro non fosse avvenuto.
Come avviene il pagamento della franchigia alla Compagnia.
La franchigia viene addebitata sul conto corrente indicato dal Contraente in dodici rate mensili, a partire dal mese successivo la liquidazione del sinistro.
Nel caso di chiusura anticipata del conto, la parte di franchigia rimanente verrà addebitata in un’unica soluzione al momento dell’estinzione del conto.
Se al rinnovo del Contratto il pagamento delle rate non è ancora concluso e non ci sono rate insolute la Compagnia assegna al Contratto la classe di merito che avrebbe assegnato se il sinistro non fosse avvenuto nel momento in cui la franchigia sia stata integralmente rimborsata. Restano ferme le regole evolutive previste nei punti precedenti nel caso di sinistro il cui risarcimento ecceda l’importo della franchigia.
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Come agisce la franchigia in caso di incidente
La franchigia è l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro. Si tratta di una somma prestabilita in fase di stipula del contratto e viene dedotta dall’importo che la Compagnia si impegna a pagare in caso di sinistro a copertura del danno.
Facciamo un esempio.
Se a causa di un incidente l’importo del danno è pari a 300 euro e la franchigia è di 500 euro, l’importo rimane a carico dell’Assicurato.
Se invece il danno è di 700 euro, la Compagnia risarcisce l’intero danno e l’Assicurato deve rimborsare alla Compagnia l’importo di 500 euro.
Bonus Protetto abbinato al Bonus/Malus con Franchigia
Nel caso di formula con franchigia, ai fini dell'evoluzione della classe di merito, la Compagnia non tiene conto del primo sinistro con responsabilità Principale (che invece farebbe scattare il Malus) per il quale la Compagnia ha pagato un importo superiore alla franchigia.
Nel caso siano avvenuti solo sinistri con responsabilità Paritaria, la Compagnia non tiene conto del sinistro che, per il cumulo delle responsabilità, porta al raggiungimento della soglia del 51% o superiore determinando così il primo scatto di Malus. Nel caso di sinistri che determinino un solo Malus, al Contratto dell’annualità successiva è assegnata la stessa classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura del Contratto in scadenza.
In presenza di più sinistri che diano luogo a più scatti di Malus, al Contratto dell'annualità successiva è assegnata la classe di merito evoluta in Malus, secondo le regole evolutive di tabella 6, considerando tutti i sinistri tranne il primo. La classe CU seguirà invece la sua naturale evoluzione.
Cos'è il Bonus Protetto
È la clausola che consente, al primo incidente con colpa, di mantenere la classe di merito interna alla Compagnia. In questi casi il meccanismo del Bonus-Malus non si attiva, limitando la conseguente maggiorazione del premio della polizza.
La garanzia Bonus Protetto è valida in caso di un solo sinistro con colpa con responsabilità pari o superiore al 51%.
Se, a scadenza del Contratto, si sceglie di cambiare Compagnia, è possibile perdere i benefici della garanzia Bonus Protetto perché un'altra Compagnia calcolerebbe il premio sulla base della classe CU indicata sull’Attestato di rischio che, in caso d’incidente con colpa, subisce le modifiche previste dalla Legge per la formula del Bonus/Malus.
10.1.3 Periodo di osservazione
È il periodo necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base agli eventuali sinistri provocati dall’auto assicurata e presenti sull’Attestato di Rischio.
Prevede due momenti:
• Periodo iniziale (in caso di prima sottoscrizione): va dal giorno di decorrenza della polizza fino
a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione
• Periodi successivi (in caso di rinnovo): partono dalla fine del precedente Periodo di
Osservazione e durano 12 mesi.
da sapere: la Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alle persone e di
1.220.000 euro per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel
sinistro
Se l’auto è venduta, data in conto vendita (provata con documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato/da concessionaria), demolita, radiata o esportata definitivamente all'estero, in caso di sostituzione del Contratto su un'altra auto non si interrompe il Periodo di Osservazione purché:
1. la nuova auto sia acquistata dallo stesso proprietario
2. la nuova auto appartenga alla stessa categoria (ad esempio autovettura).
10.1.4 Estensioni sempre comprese con la Garanzia RCA
La Compagnia assicura sempre anche i seguenti rischi entro i massimali della garanzia RCA:
• Circolazione in aree private: danni causati involontariamente dalla circolazione (si intende il movimento, la sosta o la fermata di un’auto in strada pubblica) dell’auto in aree private, eccetto le aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
• Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato all’auto
• Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo dell’auto a terzi non trasportati, durante la circolazione dell’auto assicurata (ad esempio la portiera aperta improvvisamente dal trasportato che danneggia un passante)
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
per ebbrezza alcolica si intende il tasso alcolemico superiore a 0,50 grammi per litro. L’ebbrezza alcolica deve essere sanzionata secondo gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada
• Figli minori: danni causati involontariamente dalla guida dei figli minori, se la circolazione dell’auto è avvenuta senza che il proprietario o un altro componente maggiorenne del nucleo familiare ne fosse a conoscenza
• Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai terzi trasportati su sedie a rotelle nelle operazioni di salita e discesa, anche con dispositivi meccanici
• Trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali: in questi casi viene pagata una somma massima di 500 euro per sinistro per risarcire i danni causati all’auto.
Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia non esercita l’azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, cioè sceglie di non recuperare le somme pagate per il risarcimento di un danno se:
• l’auto coinvolta in un incidente è guidata da persona in stato di ebbrezza alcolica, il fatto è stato sanzionato
Cos'è la rivalsa
È il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti dell’Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno quando l’incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto. In alcuni casi però la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa, come nei due casi citati sopra.
• Il danno ai terzi trasportati avviene in situazioni di trasporto non conformi alle disposizioni vigenti e/o alla Carta di Circolazione.
Rivalsa e trasporto non conforme: esempi
Il trasporto non è conforme alla carta di circolazione quando per esempio non vengono allacciate le cinture di sicurezza da parte dei trasportati o quando il numero dei trasportati è superiore a quello indicato nella carta di circolazione.
da sapere: la Controversia si svolge davanti al Giudice; Stragiudiziale: la controversia non si svolge davanti al Giudice e può concludersi in caso di accordo con una transazione; in caso di disaccordo le parti potranno
rivolgersi al Giudice
Spese legali e gestione delle controversie
La Compagnia assume, ove lo ritenga opportuno, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali questi sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali
o tecnici. non rimborsa le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Difetti di manutenzione
La Compagnia assicura anche i danni a terzi derivanti da difetti di manutenzione dell’auto.
Rischio statico
Nel caso di un rimorchio in sosta staccato dall’auto, la garanzia copre i danni a terzi avvenuti durante le manovre a mano.
10.2 Assistenza stradale
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato in caso di incidente stradale i servizi di assistenza indicati ai successivi articoli 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3.
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi, la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando:
DALL'ITALIA: 800.124.124
DALL'ESTERO: +39 02.30328013
La garanzia è valida nei casi in cui:
• l’auto non può essere utilizzata
• l’auto è in grado di proseguire la marcia ma c’è il rischio di peggiorare i danni oppure muoverlo può mettere in pericolo l’incolumità delle persone seguito di:
- incidente stradale
- guasto
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- furto e rapina
Assistenza stradale
Che cosa è assicurato
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da sapere: per i dettagli sul funzionamento della box e l’attivazione della prestazione di Assistenza può consultare le Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi del
dispositivo ViaggiaConMe Box
Modulo CAI: è il modulo di Constatazione Amichevole di
Incidente
- forature e danni ai pneumatici
- malore del conducente durante la circolazione dell’auto.
Nel caso in cui, quindi, sia preferibile non muovere il mezzo, la Struttura Organizzativa fornisce le Prestazioni di Assistenza indicate all’Articolo 10.2.1 nelle modalità previste.
10.2.1 Prestazioni di assistenza
Attivazione delle prestazioni di assistenza con ViaggiaConMe Box a vetro Quando la ViaggiaConMe Box rileva un forte impatto, l’Assicurato viene prontamente contattato per verificare la necessità di Assistenza. Il Cliente viene contattato tramite il vivavoce della ViaggiaConMe Box; in caso di mancata risposta il Cliente viene contattato tramite il numero di telefono indicato sul Contratto per verificare l'eventuale necessità di Assistenza.
Dopo la verifica, la Struttura Organizzativa attiva le prestazioni necessarie presenti sul
Contratto.
Raccolta informazioni sull'incidente
Se il contesto dell’incidente consente di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo in cui è accaduto, numero delle auto coinvolte, eventuali feriti, etc.) la Struttura si occupa
di fornire all’Assicurato le informazioni utili per compilare il Modulo CAI e l’indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appuntamento con il Servizio Clienti per aprire il sinistro.
Mancata rilevazione del sinistro da parte del dispositivo
Se il sinistro non è rilevato dal dispositivo, l’Assicurato può chiedere assistenza e mettersi direttamente in contatto con la Struttura Organizzativa attivando il pulsante di emergenza posizionato sulla ViaggiaConMe Box o via telefono.
Se il dispositivo non è stato ancora installato o non è funzionante, l’Assicurato può comunque contattare la Struttura Organizzativa chiamando i numeri di telefono indicati all’articolo 10.2.
Modalità di rilevazione impatto e condizioni necessarie per invio segnalazione
La ViaggiaConMe Box a vetro rileva l’impatto sia con il quadro dell’auto acceso al momento dell’impatto sia a quadro spento. Perché l’invio della segnalazione alla Sala Operativa sia possibile e sia possibile il contatto vivavoce tra la Sala Operativa e la persona che riceve o chiede l’assistenza è necessario che l’auto si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM- GPRS e/o dalla copertura satellitare e che le reti siano correttamente funzionanti.
Le condizioni che consentono l’attivazione del segnale d’allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbonamento della ViaggiaConMe Box, sottoscritte dal Contraente insieme a questo Contratto.
Attivazione delle prestazioni di assistenza con ViaggiaConMe Box Light (a batteria) Quando la ViaggiaConMe Box light rileva un forte impatto, l’Assicurato viene prontamente contattato per verificare la necessità di Assistenza tramite telefono.
Dopo la verifica, la Struttura Organizzativa attiva le prestazioni necessarie presenti sul
Contratto.
Raccolta informazioni sull'incidente
Se il contesto dell’incidente consente di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo in cui è accaduto, numero delle auto coinvolte, eventuali feriti, etc.) la Struttura si occupa
di fornire all’Assicurato le informazioni utili per compilare il Modulo CAI e l’indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appuntamento con il Servizio Clienti
per aprire il sinistro. Qualora il sinistro non sia stato rilevato dal dispositivo, l’Assicurato potrà richiedere l’assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la Struttura Organizzativa tramite telefono cellulare o tramite l’App dedicata.
Modalità di rilevazione impatto e condizioni necessarie per invio segnalazione
La ViaggiaConMe Box Light rileva l’impatto con il quadro dell’auto acceso al momento dell’impatto. Perché l’invio della segnalazione alla Sala Operativa sia possibile e sia possibile il contatto tra la Sala Operativa e la persona che riceve o chiede l’assistenza è necessario che l’auto si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla copertura satellitare e che le reti siano correttamente funzionanti.
Le condizioni che consentono l’attivazione del segnale d’allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbonamento della ViaggiaConMe Box, sottoscritte dal Contraente insieme a questo Contratto.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
segreto professionale: è un obbligo normativo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare o pubblicizzare informazioni delle quali esse siano a conoscenza,
per motivi di lavoro, per le quali vi
è imposto uno specifico obbligo
di segretezza
massimale: è la cifra che indica il limite massimo dell’indennizzo rimborsato dalla Compagnia in
caso di sinistro
Il Modulo CAI va sempre tenuto in auto!
È sempre opportuno avere in auto, assieme agli altri documenti del mezzo, un modulo CAI in bianco da utilizzare in caso di necessità. Viene consegnato insieme al Contratto ma si può scaricare anche dal sito della Compagnia in formato PdF.
Ci si augura sempre di non doverlo utilizzare mai ma nel caso di incidente senza conseguenze gravi e in assenza di feriti, è utile compilare subito il Modulo CAI (o Modulo Blu). Fare tutto sul luogo dell’incidente consente di ricordare con chiarezza le circostanze e definire subito, insieme all'altro conducente coinvolto, la dinamica dell'incidente: a volte può accadere, infatti, che un conducente abbia un ripensamento o addirittura si dilegui senza assumersi la responsabilità.
Il Servizio Clienti fornisce assistenza su come compilare il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) ma non può dare supporto nella descrizione della dinamica dell’incidente.
Segreto professionale (articolo valido per le prestazioni di assistenza alla persona) I medici eventualmente designati dalla Compagnia, che hanno visitato l’Assicurato prima o anche dopo il sinistro, sono liberati dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa da parte dell’Assicurato.
10.2.2 Garanzia Assistenza Base
a) SOCCORSO STRADALE
• Pronto Intervento
Se l’auto rimane immobilizzata per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, necessità di montaggio delle catene da neve (già presenti nell’auto assicurata), esaurimento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente deve contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto.
Massimale
Cosa si intende per errato rifornimento
Ad esempio in un’auto con alimentazione a gasolio viene erroneamente inserita la benzina.
La Compagnia assume a proprio carico le spese relative al soccorso.
• Traino
Se l’intervento di riparazione sul luogo non è stato risolutivo oppure se, causa incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, atto vandalico, l’auto rimane immobilizzata e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, il Conducente
deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dal luogo in cui si trova l'auto al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance oppure al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina; oppure, solo per i sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato entro 75 chilometri dal luogo del fermo.
Tali scelte sono alternative e il traino è previsto per una sola destinazioni sopra descritte.
In caso di incidente stradale in cui sia intervenuto il fornitore del servizio (Carro attrezzi),
potranno essere raccolte ulteriori informazioni sulla dinamica dell’incidente anche utilizzando
un apparecchio fotografico.
Massimale
La Compagnia assume a proprio carico le spese del soccorso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri in Italia.
• fino a un importo massimo di 300,00 euro per sinistro all'estero.
• in caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50,00 euro per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere il punto di assistenza e/o l'officina autorizzata in cui è stato trasportato l'auto.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
Attivare la garanzia Assistenza può essere molto conveniente
Può accadere di rimanere in panne, anche senza che sia accaduto un incidente stradale. Chiamare un'officina per un intervento meccanico sul posto, quando possibile, o un carro attrezzi per un traino da un posto a un altro comporta costi variabili e comunque imprevisti. La garanzia Assistenza serve anche a questo: non solo a ricevere soccorso quando ce n’è bisogno ma anche a contenere i costi in caso d’interventi di riparazione o di trasporto come quelli descritti.
In caso di guasto, foratura, malessere o altra emergenza connessa alla circolazione dell’auto il conducente può contattare la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno, mediante il pulsante di emergenza per il solo dispositivo ViaggiaConMe Box a vetro situato sul dispositivo o in alternativa chiamando il numero 800.124.124 dall’Italia o +39 02.30328013 dall’estero.
b) AUTO IN SOSTITUZIONE (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
Il Conducente deve contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un’auto sostitutiva quando:
• l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali richiede un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina
• la riparazione risulti antieconomica e sia necessaria la demolizione dell’auto.
L’auto viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall’autonoleggio a disposizione. È adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato.
Massimale
La Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’auto, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento, per un massimo di 5 giorni. Nel caso di noleggio nei giorni di sabato, domenica e festivi la Compagnia mantiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (“Auto in sostituzione” più “Auto in sostituzione sabato domenica e festivi”) non può superare i 5 giorni.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di furto e rapina dell’auto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.
c) TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO
Se l’Assicurato usufruisce delle prestazioni elencate al punto “Autovettura in sostituzione” può
chiedere un taxi alla Struttura Organizzativa per raggiungere l'autonoleggio fino a un massimo
di 50,00 euro per sinistro.
d) INVIO DI UN'AMBULANZA
Se il conducente o i passeggeri dell’auto, a seguito d’incidente stradale o malore, hanno bisogno di soccorso medico, la Struttura organizzativa informa il Sistema Sanitario Nazionale (al numero 118) e richiede il servizio di emergenza.
Obblighi dell'Assicurato
La prestazione può essere erogata a condizione che:
• ci sia esplicita richiesta telefonica da parte del conducente/passeggeri oppure
• la richiesta sia fatta tramite il dispositivo vivavoce di ViaggiaConMe Box a vetro con conferma verbale da parte del conducente/passeggeri dell’esatta localizzazione dell’auto.
Che cosa è assicurato
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Numero 118: saperne di più può essere vitale
Il 118 è il numero del Servizio Sanitario emergenza urgenza, un servizio pubblico attivo (direttamente o tramite il numero unico dell’emergenza 112) su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di garantire 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, una risposta alle situazioni di emergenza o urgenza sanitaria tramite l’invio di mezzi di soccorso.
La chiamata è gratuita e può essere effettuata anche da un dispositivo privo di credito telefonico (da un telefono privo di scheda SIM è possibile comporre solo il 112). La conversazione con la Sala Operativa 118 è automaticamente registrata.
Nel caso di feriti in incidente stradale è importante che l’operatore del 118 comprenda bene le condizioni dell’infortunato/degli infortunati: per questo è fondamentale fornire all’operatore della Struttura Organizzativa, se possibile, tutti i dettagli utili per l’intervento. Dopo che l’Operatore del 118 ha ricevuto le informazioni dalla Struttura Organizzativa assegna all’evento un codice colore, sulla base della gravità dello stesso e invia il mezzo di soccorso più idoneo e più competitivo tra quelli disponibili.
e) SOS INCIDENTE
Se, dopo un incidente stradale, l’Assicurato vuole ricevere supporto, la Struttura Organizzativa si attiva per:
• aiutare nella compilazione del modello CAI negli incidenti avvenuti in Italia
• fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero per chiedere assistenza burocratica
• fornire informazioni sulle procedure di dissequestro dell’auto
• fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, in caso di incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo 24 ore su 24. In caso sia necessario un approfondimento con il consulente/ ente di competenza oppure sia richiesta la consulenza legale, la Struttura Organizzativa fornirà risposta il primo giorno feriale utile, dalle ore 09.00 alle 18.00.
f) RECUPERO DELL'AUTO DOPO FURTO O RAPINA
Se l’auto viene ritrovata dopo un furto o una rapina senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornisce un biglietto ferroviario di Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica per consentire di recuperare l’auto.
Massimale
La Compagnia assume a proprio carico le spese relative fino a un massimo di:
• 200,00 euro per i sinistri in Italia
• 400,00 euro per i sinistri all’estero.
10.2.3 Garanzia Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Oltre alle garanzie comprese ai precedenti punti da “a” a “f” sono comprese le seguenti ulteriori garanzie
PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DISTANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
a) RIPARAZIONE VELOCE
Se l’intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo in cui si trova l’auto ferma non è risolutivo e/o il guasto può essere risolto in 2 ore di manodopera, su richiesta dell’Assicurato la Struttura Organizzativa mette a disposizione presso la sede del soccorritore stesso, le risorse dei suoi collaboratori per garantire la riparazione prioritaria del danno.
Le spese per i pezzi di ricambio e di riparazione sono a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.
b) AUTO IN SOSTITUZIONE (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
L’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un’auto sostitutiva quando:
• l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali richiede un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina
• la riparazione risulti antieconomica e sia necessaria la demolizione dell’auto.
L’auto viene messa a disposizione presso una società di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
dall’autonoleggio. È adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato.
Massimale
La Compagnia paga i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al termine
della riparazione o all’avvenuto ritrovamento, per un massimo di 10 giorni. Nel caso di Auto in Sostituzione – sabato, domenica e festivi la Compagnia assume a proprio carico i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (“Auto in sostituzione” più “Auto in sostituzione sabato domenica e festivi”) non può superare i 10 giorni complessivi.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di furto e rapina dell’auto è indispensabile inviare alla Compagnia una copia della denuncia fatta alle Autorità Giudiziarie locali.
c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE
In caso di Furto totale / rapina o Incendio, l’assicurato deve contattare la struttura organizzativa che metterà a disposizione una auto sostitutiva.
Questa auto è adibita a uso privato, senza autista, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), e a chilometraggio illimitato e sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall’autonoleggio.
Massimale
La Compagnia paga i costi del noleggio fino al ritrovamento dell'auto e, comunque, per un
massimo di 30 giorni.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di furto e rapina è indispensabile inviare alla Compagnia copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
Auto in sostituzione: differenze tra Assistenza Base e Assistenza estesa | ||
Prestazioni | Assistenza Base | Assistenza Estesa (subordinata all'acquisto dell'Assistenza Base) |
Autovettura in sostituzione | Si fino a 5 gg | Si fino a 10 gg (30 gg per furto totale, rapina o incendio) |
d) TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO
Se l’Assicurato usufruisce delle prestazioni Auto in sostituzione e Spese d’albergo, può chiedere la disponibilità di un taxi alla struttura organizzativa per raggiungere l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale
La Compagnia paga i costi del taxi fino a un massimo di 50,00 euro per sinistro.
copia conforme: è un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale autorizzato per legge a questa funzione, che attesta con dichiarazione formale la fedele corrispondenza della
copia all’originale
e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO
A seguito del furto totale dell’auto, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura Organizzativa per chiedere questi documenti:
• estratto cronologico originale, generale o storico, del Pubblico Registro Automobilistico
• perdita di possesso.
Per far questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa dell’auto rubata e il documento desiderato.
Deve anche fornire, nel modo concordato con la Struttura Organizzativa:
• denuncia di furto effettuata presso l’Autorità competente
• foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme: nel caso di furto, questo fatto deve essere specificato in denuncia; se sulla denuncia non c'è la specifica, l'Assicurato deve farne un'integrazione.
Dopo aver ricevuto i documenti dall’Assicurato, gli incaricati della Struttura Organizzativa
chiedono i documenti agli uffici preposti e, una volta ottenuti, li inviano all'Assicurato.
La Struttura Organizzativa può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza, che dovrà fornirla integralmente.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
Massimale
Tutti i costi saranno a carico della Compagnia.
Cosa sono il foglio complementare e il Certificato di Proprietà
Il foglio complementare è il documento che attesta il possesso di un'auto: viene rilasciato dalle unità territoriali dell'ACI Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che definisce lo stato giuridico dell'auto e che identifica il nominativo del proprietario.
Dal 5 ottobre 2015 il foglio complementare è diventato l'attuale Certificato di Proprietà delle auto (CdP). Non è necessario per la circolazione, ma è obbligatorio per effettuare richieste al PRA (Il Pubblico Registro Automobilistico) per questo è importante custodirlo con attenzione, tenendolo in casa anziché in auto per evitare possibili furti e smarrimenti.
Il Certificato di Proprietà delle auto da alcuni anni non è più in formato cartaceo ma digitale (CDPD). Chiunque acquisti un'auto, nuova o usata, non ha più il certificato cartaceo ma una ricevuta dell’avvenuta registrazione con il codice di accesso personalizzato che permette allo stesso proprietario dell’auto di visualizzare online il documento.
f) DEMOLIZIONE DELL'AUTO
Se il Proprietario, a seguito di incidente o guasto irreparabile deve chiedere la cancellazione dell’auto al PRA e la demolizione, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa per programmare il recupero del mezzo con carroattrezzi (che deve avvenire entro 15 giorni dalla data in
cui l’Assicurato ha fornito i documenti elencati nella sezione Obblighi dell’Assicurato) e la demolizione presso un demolitore convenzionato.
Il fornitore convenzionato:
• prende in carico l’auto
• rilascia al momento del recupero la dichiarazione di presa in carico dell’auto e apposito formulario a norma di legge per il trasporto dell’auto da demolire
• invierà successivamente la documentazione relativa alla cancellazione al PRA tramite raccomandata AR al domicilio dell’Assicurato.
Il Proprietario prende atto che l’auto verrà demolita in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento delle auto, considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Cosa succede alla ViaggiaConMe Box
Il demolitore non si occupa di disinstallare la ViaggiaConMe Box: il Contraente deve recarsi presso un centro convenzionato.
Massimale
La Compagnia paga le spese del recupero dell’auto con carroattrezzi, della cancellazione al PRA e della demolizione.
Obblighi dell'assicurato
Quando consegna l’auto, il Proprietario deve fornire questi documenti:
• libretto di circolazione (originale)
• foglio complementare o certificato di proprietà (originale)
• targhe dell’auto
In caso non abbia uno o più di questi documenti, deve fornire l'originale della denuncia di smarrimento degli stessi e/o il verbale di ritiro dei documenti, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del PRA.
Deve inviare inoltre questi documenti personali:
• fotocopia del codice fiscale del Proprietario dell'auto;
• fotocopia del documento di identità in corso di validità del Proprietario dell’auto
• fotocopia del documento di riconoscimento valido di chi consegnal’auto, se diverso dal Proprietario dell’auto.
Se l’Assicurato non fornisce insieme all’auto i documenti elencati o gli altri necessari alla demolizione dell’auto, perde il diritto alla prestazione.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
Perché è importante cancellare dal PRA le auto demolite
In qualsiasi modo sia demolita un’auto, deve essere cancellato dal PRA: il gestore del centro di raccolta rifiuti ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione entro 30 giorni consecutivi dalla data di consegna, presentando la richiesta di “cessazione della circolazione per demolizione”.
La cancellazione è necessaria perché il proprietario non debba più pagare la tassa automobilistica sull’auto cioè il bollo auto. Infatti, anche portando l’auto a demolire, per i registri del PRA continua a esistere fino alla cancellazione definitiva.
Se sull’auto da demolire è iscritto al PRA un fermo amministrativo, bisognerà anzitutto cancellarlo (pagando ovviamente le somme dovute) e solo dopo si potrà richiedere la cessazione della circolazione per demolizione.
g) RECUPERO FUORI STRADA DELL'AUTO
Se l'auto, a causa di un incidente, è finita fuori strada e il Conducente non è più in grado di riportarla autonomamente sulla strada, la Struttura Organizzativa fornisce uno o più mezzi adatti al recupero.
Massimale
La Compagnia paga i costi del recupero fino a un massimo di 300,00 euro. Se per recuperare l’auto è indispensabile l’intervento di mezzi eccezionali, questo sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi in zona e nei limiti di spesa dei massimali già indicati.
h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Se, dopo un incidente, l’Assicurato ha necessità di valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che, considerate le modalità di prestazione del servizio, il consulto non ha valore di diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'assicurato.
Un primo aiuto, la consulenza medica telefonica
Il personale medico specializzato messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa può essere un valido aiuto nei primi momenti successivi a un incidente. Grazie a domande precise fatte da personale medico competente, l’Assicurato riceve suggerimenti concreti e indicazioni utili: ad esempio se far intervenire o meno il servizio di emergenza sanitaria, come comportarsi in presenza di feriti, quali esami potrebbero essere consigliati per verificare in modo approfondito lo stato di salute, etc..
i) ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO A DOMICILIO Se l’Assicurato, a seguito di incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente necessiti di cure fisioterapiche a domicilio nel periodo di convalescenza, può contattare la Struttura Organizzativa riferendo le necessità, il nome e il recapito telefonico del proprio medico curante.
La Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista. Le prestazioni
sono fornite 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Massimale
Cosa si intende per risarcimento per sinistro e per anno assicurativo
ESEMPIO 1
Polizza valida da 1/1 a 31/12
In data 10/01 si verifica il sinistro 1: 100 euro – La Compagnia paga interamente le cure fisioterapiche per l'importo richiesto di 100 euro
In data 15/08 si verifica il sinistro 2: 100 euro – La Compagnia paga interamente le cure fisioterapiche per l'importo richiesto di 100 euro
ESEMPIO 2
In data 10/01 si verifica il sinistro 1: 400 euro – La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino all'importo di 250 euro.
Il cliente non deve anticipare la somma da corrispondere se utilizza una rete convenzionata.
La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino a un massimo di 250,00
euro per sinistro e per anno assicurativo.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
l) INVIO COLLABORATRICE DOMESTICA
Se l’Assicurato, in seguito a incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni necessiti di una collaboratrice domestica per sistemare la casa, la Struttura Organizzativa ne incaricherà una tenendo a proprio carico il costo fino a un massimo di 250,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
m) INVIO DI UNA BABYSITTER A DOMICILIO
Se l’Assicurato, in seguito a incidente stradale viene ricoverato presso un Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni necessiti di una babysitter per accudire i figli minori di 15 anni con lui conviventi, la Struttura Organizzativa ne incaricherà una per effettuare il servizio al domicilio dell’Assicurato.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 250,00 euro per
sinistro e per anno assicurativo.
n) INVIO DI UN PETSITTER A DOMICILIO
Qualora l’Assicurato, in seguito ad incidente stradale venisse ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 giorni e successivamente alle dimissioni, non possa accudire il suo animale domestico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un petsitter al domicilio dell’Assicurato.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 250,00 euro per
sinistro e per anno assicurativo.
o) CONSULENZA VETERINARIA
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di infortunio del proprio animale domestico trasportato sull’auto coinvolta in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza veterinaria,
la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste. Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
p) CONSULENZA LEGALE
La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali. Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di eventi che abbiano coinvolto l’animale domestico trasportato sull’auto coinvolta in un incidente stradale, necessitasse di una consulenza legale per richiedere risarcimento per un danno subito dall’animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.
PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
q) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Se l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero, oppure in caso di furto totale o rapina, la Struttura Organizzativa fornirà al Conducente e ai passeggeri un biglietto ferroviario di Prima Classe o un biglietto di aereo di Classe economica o un’auto in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’auto in sostituzione, adibita a uso privato, di una cilindrata variabile tra i 1.100/1.300 cc (cat.C), viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante
il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e nelle modalità applicate dall’autonoleggio.
Massimale
La Compagnia paga per ciascun sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un massimo di 250,00 euro
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni
• il costo del taxi fino a 50,00 euro utilizzabili dal Conducente per raggiungere la residenza, la
stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
r) SPESE D'ALBERGO
(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
Se l’auto rimane immobilizzata per guasto, incidente, incendio o furto parziale, e richiede una
sosta per la riparazione di una o più notti oppure, in caso di furto totale o rapina che costringe
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
il Conducente e i passeggeri a pernottamenti imprevisti prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa prenota per la sistemazione in albergo.
Massimale
La Compagnia paga le spese di albergo per un massimo di 500,00 euro per ciascun sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
da sapere: per istituti di cura si intendono gli Istituti universitari, ospedali, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a dare assistenza
ospedaliera
da sapere: ad esempio perché i passeggeri che lo accompagnano sono minorenni, non sanno guidare, hanno patente scaduta o perché anche il passeggero risulta ferito
da sapere: ad esempio assegno circolare a garanzia dell’anticipo da parte di qualche familiare
s) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO DEL CONDUCENTE IN SEGUITO A INCIDENTE STRADALE
Se il Conducente dopo un incidente, viene ricoverato presso un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima Classe
o un biglietto aereo di Classe economica di andata/ritorno, per permettere a un familiare convivente e residente in Italia di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale
La Compagnia paga il costo dei biglietti fino a un importo di 250,00 euro per ciascun sinistro.
t) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE
Se il Conducente dopo un incidente, non è in condizione di guidare l’auto e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre l’auto, il guidatore e gli eventuali passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.
Obblighi dell'Assicurato
Il Conducente dovrà comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
u) RIENTRO SANITARIO
Se a seguito di un incidente stradale, in base al giudizio dei medici della Struttura Organizzativa e in accordo con il medico curante sul posto, l’Assicurato o i passeggeri dell’auto necessitano del trasporto presso un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla residenza, la Struttura Organizzativa organizza il rientro con spese a carico della Compagnia. I mezzi e i tempi di trasporto più idonei saranno stabiliti in accordo tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico intervenuto sul posto.
Il mezzo può essere:
• l’aereo sanitario
• l’aereo di linea in Classe economica con posto in barella, se necessario
• il treno in Prima Classe e, se occorre, in vagone letto
• l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se i medici della Struttura Organizzativa la ritengano necessaria.
La Compagnia può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del Conducente e dei passeggeri.
In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeggeri dell’auto, la struttura organizzativa organizza ed effettua il trasporto di ogni salma fino al luogo di sepoltura in Italia, con spese a carico della Compagnia.
Massimale
La Compagnia paga i costi fino alla somma massima di 10.000 euro complessivi per sinistro e
per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
v) RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO
Se, a causa di ricovero dopo un incidente, l’Assicurato non è in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, in alternativa alla prestazione “Autista a disposizione a seguito di incidente” la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di
Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica, con spese a carico della Compagnia.
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
w) RECUPERO DELL'AUTO
Se dopo aver usufruito della prestazione “rientro dell’Assicurato Convalescente” l’Assicurato deve recuperare la propria auto, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferroviario di Prima Classe o un biglietto aereo di Classe economica per permettergli il recupero.
Massimale
La Compagnia paga le spese fino a un massimo di:
• 200,00 euro per i sinistri in Italia
• 400,00 euro per i sinistri all’estero.
x) VIAGGIO PER IL RECUPERO DELL'AUTO
Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero e qualora l’Assicurato non avesse usufruito delle prestazioni elencate al punto “Rimpatrio dell’auto”, verrà messa a disposizione del Conducente un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero dell’auto.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.
z) RIMPATRIO DELL'AUTO DALL'ESTERO
Se, in caso di incendio, guasto o incidente per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore a 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto con ritrovamento dell’auto in condizioni tale da non poter essere utilizzato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso
contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto dell'auto dal luogo
in cui si trova al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo relativo al trasporto e quello della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.
Qualora il valore commerciale dell’auto dopo il sinistro risulti inferiore alle spese previste per
il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio: la Compagnia terrà
a proprio carico il costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del
relitto. L’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.
accessori di serie stabilmente installati: si intendono tutti quegli accessori e apparecchi audio- fono-visivi fissati all'auto e non smontabili senza l’utilizzo di attrezzi. I tappetini, per esempio, non sono
compresi
10.3 Incendio e Furto
Garanzia Base
La Compagnia indennizza, nel limite del Capitale Assicurato indicato in polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• dall’auto
• dagli accessori di serie stabilmente installati
• dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo premio.
La garanzia comprende solo i danni subiti a seguito di:
• Incendio non doloso, fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
• Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni all’auto conseguenti alla circolazione dell’auto dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese nella garanzia Incendio e Furto Ricorso Terzi da incendio:
Se l’incendio (non doloso) dell’auto, il fumo provocato, l’esplosione o il suo scoppio quando
non è in circolazione causano involontariamente danni, la Compagnia paga fino a 250.000
euro per sinistro per le somme che il proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge.
La copertura è valida per danni a:
• cose di Terzi
• locale utilizzato come autorimessa, affittato dal proprietario dell'auto assicurata.
La garanzia vale anche se l'auto è in garage
Se l’auto è parcheggiata in un’area privata come il giardino di una villa oppure un box privato e si scatena un incendio per lo scoppio di un serbatoio e provoca danni ai beni altrui, il proprietario è tenuto comunque a risarcire i danni in quanto è sempre civilmente responsabile dei danni provocati dalla sua auto, anche quando non è in circolazione.
Incendio e Furto
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
da sapere: sono gli oneri compresi nel premio e che si riferiscono al contributo al Servizio Sanitario
Nazionale
da sapere: si intende la documentazione che prova i costi sostenuti per immatricolare l’auto come ad esempio per l’iscrizione al PRA e per la Carta di
Circolazione
Rimborso del premio di Responsabilità Civile
Se l’Incendio distrugge totalmente l’auto, la Compagnia rimborsa il premio di responsabilità Civile per il periodo pagato e non goduto, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere.
Rimborso spese di immatricolazione
Se, a causa di incendio con totale distruzione, furto senza ritrovamento, rapina o furto della sola targa, l’auto assicurata viene cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico, la
Compagnia rimborsa fino a 500 euro a copertura delle spese sostenute per l'immatricolazione o il cambiamento di proprietà (voltura) di un’altra auto. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.
10.4 Atti vandalici ed eventi naturali
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assicurato indicato in polizza, i danni
materiali e diretti subiti:
• dall’auto
• dagli accessori di serie stabilmente installati
• dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo premio.
La garanzia comprende i danni subiti in seguito a:
• Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
• Eventi Naturali intesi come: trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.
Come si calcola il premio di questa garanzia
Determinanti per il calcolo del premio sono soprattutto tre fattori: il valore dell’auto disponibile sulla rivista Quattroruote, l’anno di immatricolazione e le caratteristiche della zona di residenza.
10.5 Collisione
Garanzia Base
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assicurato indicato in polizza, i danni
materiali e diretti subiti:
• dall’auto
• dagli accessori di serie stabilmente installati
• dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo premio
La garanzia copre solo i danni subiti in seguito a Collisione con un’altra auto a motore,
identificato in base alla targa o a un altro dato identificativo di cui si è preso nota.
Garanzia aggiuntiva gratuita sempre compresa con la garanzia Collisione
Sono compresi fino all'ammontare di 5.000 euro anche i danni materiali e diretti subiti dall'auto per urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato accertato e verbalizzato dalle autorità intervenute sul posto.
Perché è importante la denuncia
Per documentare nel modo più corretto e completo il danno subito è importante effettuare
sempre denuncia alle Autorità e allegarla alla richiesta del rimborso.
È inoltre consigliabile integrare la denuncia con documenti multimediali (immagini, articoli e video) che confermino la situazione che ha provocato il danneggiamento.
Capitale assicurato e suo adeguamento automatico
Le garanzie Incendio e Furto, Atti vandalici ed eventi naturali e Collisione prevedono l’indicazione del Capitale Assicurato sulla polizza. Al momento della stipula della polizza, il Capitale Assicurato è determinato in base all’ultimo valore commerciale disponibile per l’auto, compresi gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.
In occasione del rinnovo della polizza, la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale Assicurato in base al valore dell’auto riportato sull’ultima edizione disponibile della rivista Quattroruote.
Collisione
Atti vandalici ed Eventi naturali
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
Capitale assicurato, ovvero il limite massimo rimborsabile per queste garanzie
accessorie
Il capitale assicurato rappresenta il massimo limite rimborsabile dalla Compagnia in caso di sinistro con le garanzie accessorie Incendio e Furto, Atti vandalici ed Eventi naturali e Collisione. Ogni anno, durante il rinnovo della polizza, la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale Assicurato e il corrispettivo limite per il risarcimento danni in base al nuovo valore commerciale dell’auto.
Se la rivista non riporta più il valore dell'auto, il Capitale Assicurato viene calcolato tenendo conto di un degrado medio proposto dalla Compagnia: in questo caso il Capitale Assicurato deve essere verificato dal Contraente. In ogni caso, a ogni scadenza della polizza, il Contraente può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del Capitale Assicurato presso la filiale o contattando il numero verde 800.124.124.
10.6 Cristalli
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione solo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei vetri laterali in seguito a rottura accidentale.
sezione sinistri
Per ogni sinistro il rimborso avviene applicando la franchigia sull’importo indicato nella fattura
Quale copertura utilizzare in caso di sinistro
La copertura del danno è determinata dalla dinamica del sinistro quindi bisogna fare attenzione a come questo sia avvenuto.
Ad esempio se la rottura dei cristalli avviene per una collisione con un’altra auto con responsabilità a carico dell’Assicurato, per ottenere il risarcimento occorre aver sottoscritto la garanzia Collisione. Se la rottura dei cristalli avviene invece a seguito del furto dell’auto o di un atto vandalico sull’auto, il rimborso è legato alla sottoscrizione delle relative garanzie Incendio e Furto e Atti Vandalici ed Eventi naturali. Se infine la rottura dei cristalli avviene per la caduta di una pigna sul parabrezza per ottenere il rimborso occorre aver sottoscritto la garanzia Cristalli.
ed entro i limiti del massimale indicato in polizza. Se la riparazione o sostituzione viene fatta presso uno dei Centri Convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive la franchigia non viene applicata.
causa fortuita: si intende una causa del tutto indipendente dalla volontà della persona che subisce l’infortunio quindi
provocata da fattori imprevedibili
e accidentali
10.7 Infortuni del Conducente
La garanzia Infortuni del conducente: facciamo chiarezza
Il Codice delle Assicurazioni prevede che la garanzia RCA copra i danni fisici e i danni alle
cose dei terzi trasportati.
Il conducente dell’auto, nel caso di incidente con colpa, non è considerato terzo quindi non è tutelato da infortuni che potrebbe subire durante la guida dell’auto. Per essere coperto deve quindi aver attivato anche la garanzia Infortuni.
La Compagnia assicura il Conducente dell’auto per Infortunio ovvero per un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che avviene durante la guida dell’auto e produce lesioni fisiche e obiettivamente constatabili. Sono compresi anche gli eventi accaduti durante le fasi di salita e discesa dall’auto.
da sapere: è la perdita completa o parziale della capacità di lavorare qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell’infortunio. È una forma di danno fisico causata
da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita
dell’Assicurato
Fino al limite del Capitale indicato in polizza, la Compagnia in caso di:
a.morte del Conducente: riconosce l'intero capitale ai Beneficiari
b.invalidità permanente del Conducente: riconosce un indennizzo al Conducente, calcolato in base al grado di invalidità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al paragrafo successivo.
Riconoscimento dell'indennizzo
Se al momento dell’Infortunio il Conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipo, è previsto l’indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero accadute a
una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita o riduzione della funzionalità
di un organo o un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado
La Compagnia riconosce l’indennizzo solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Infortuni del Conducente
Cristalli
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
da sapere: le tabelle sono riportate anche in allegato a queste Condizioni di Assicurazione
da sapere: per le informazioni sulla denuncia del Sinistro si rimanda alla Sezione III norme relative alla gestione dei sinistri
spese di giustizia: si intendono i compensi e le indennità da pagare a terzi, ad esempio, consulenti tecnici e testimoni, liquidati dal
Giudice
transazione: è un accordo e quindi un vero e proprio contratto, con cui due o più parti pongono fine a
una controversia
d’invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
a. Morte del Conducente
Se il decesso del Conducente avviene a causa dell’infortunio ed entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in polizza ai Beneficiari o ai legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente: tuttavia se il Conducente muore a causa di questo entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Compagnia corrisponde la differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.
b. Caso Invalidità Permanente del Conducente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità permanente se questa viene accertata.
Come si definisce il grado o percentuale d'invalidità permanente
Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente, la Compagnia fa riferimento ai
valori delle tabelle INAIL Industria.
Il calcolo del grado d’invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto anche dell'eventuale possibilità di utilizzare presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Se l'Infortunio determina menomazione a più arti o parti di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, implica l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.
Nel primo caso al massimo si paga la percentuale di invalidità corrispondente alla perdita totale dell’arto.
Nel caso invece di perdita di più arti o organi si sommano le corrispondenti percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo l'invalidità del 100%.
Per i casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione che le compete, ossia rinuncia a subentrare ai diritti del Conducente o dei suoi aventi causa nei confronti dei responsabili del sinistro. Anche se la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa possono farsi valere nei confronti del responsabile del sinistro.
10.8 Tutela legale
La Compagnia si avvale della Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, che ha sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, gestisce per conto della Compagnia i sinistri della garanzia Tutela legale.
Nel limite del massimale indicato in polizza la Compagnia si prende in carico, le spese:
• per l’intervento di un legale
• per effettuare le perizie
• di giustizia nel processo penale e civile
• del legale di controparte, in caso si giunga a transazione
• di soccombenza nel caso di condanna dell’Assicurato cioè le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio.
Tutela legale
Che cosa è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
Perché attivare la garanzia di Tutela legale
La garanzia Tutela legale rimborsa le spese legali per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale sostenute a seguito di incidente da circolazione. Stipulando questa garanzia, l’assicurazione paga tutti i costi delle controversie di natura civile e penale, eccetto quelli indicati in polizza come esclusioni. Facciamo qualche esempio:
1) a seguito di incidente stradale, l’Assicurato subisce un danno (all’auto o alla persona) e vuole ottenere il risarcimento dalla controparte
2) l’Assicurato deve difendersi in un procedimento penale a suo carico per avere procurato lesioni o morte mentre guidava la propria auto
3) l’Assicurato vuole presentare ricorso contro un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente oppure contro altre sanzioni amministrative che gli sono state comminate in conseguenza di un incidente stradale.
atto illecito: si intende un comportamento umano volontario che produce un danno
a terze persone
da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente.
L’evento, anche se previsto, non è voluto da colui che lo commette e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline
Le due tipologie di copertura
La tutela Legale vale esclusivamente per i Sinistri dell’auto indicata in polizza e prevede due Formule:
A. Formula Base
B. Formula Estesa.
Le garanzie valgono per il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, i trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l’eventuale adeguamento del premio e per l’operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.
10.8.1 Formula Base
Prevede due prestazioni garantite:
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose avvenuti per fatti illeciti da parte di Xxxxx.
In caso d’incidente tra auto, l’assicurazione interviene in questi casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di risarcimento
b) Sinistri stradali con la Procedura di risarcimento diretto; si attiva esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (articolo 8 del dPr 254/2006)
c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati per sinistri stradali.
Per i punti a-b-c l’assicurazione si attiva anche in deroga parziale di ciò che è stabilito nell’articolo 11.8.11.
2. Difesa penale del proprietario, del locatario in caso di contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato e dei trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi a un incidente stradale.
La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato da parte delle Autorità e si attiva anche in deroga parziale dell’articolo 11.8.11 di questo Contratto nel caso in cui al Conducente sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
decisione passata in giudicato: si intende una sentenza che è diventata “cosa giudicata”, cioè quando è trascorso il tempo utile
per poterla impugnare
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se il Conducente è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
10.8.2 Formula Estesa
La garanzia si estende a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge, della persona unita civilmente e dei figli minori a carico se coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di una qualsiasi auto di proprietà di terzi.
Nel caso di controversie tra Assicurati della stessa polizza, la garanzia è valida unicamente a favore del proprietario dell’auto assicurata.
Questa formula comprende, oltre a quanto previsto per la Formula Base, anche la copertura in questi casi:
3. Istanza di dissequestro dell'auto sequestrata a seguito di incidente stradale
La garanzia si attiva anche in deroga parziale dell’articolo 11.8.11 di questo Contratto solo nel caso in cui all’Assicurato sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Che cosa non è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
esecuzione forzata: è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata ad attuare ciò che è disposto nella sentenza
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
4. Ricorso o opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative disposte dopo un incidente stradale.
La Compagnia paga le spese di esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
La garanzia si attiva anche in deroga parziale dell’articolo 11.8.11 di questo Contratto solo nel caso in cui all’Assicurato sia contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l, la prestazione è valida solo se l’Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
articolo 11. Che cosa non è assicurato
Esclusioni applicabili a tutte le garanzie
Le coperture non sono valide durante la partecipazione a gare o competizioni sportive regolarmente indette, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
11.1 Responsabilità Civile Auto (RCA)
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione dell’auto in aree civili e/o militari
riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
11.2 Assistenza stradale
L’assicurazione non è valida:
• quando l’auto, al momento del sinistro, è guidata da persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
• in caso di dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
• in occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, cicloni, trombe d’aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose).
Le prestazioni, inoltre, non sono fornite in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx- stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni se le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
11.2.1 Assistenza Base
Soccorso stradale
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per il carburante
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali
• le spese relative all’intervento, nel caso in cui l’auto abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Che cosa non è assicurato
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Traino
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero dell’auto
• le spese per il traino, nel caso in cui l’auto abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
Auto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo dell’auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
L’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
11.2.2 Xxxxxxxxxx Xxxxxx
Autovettura in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo dell’auto dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto,
Autovettura in sostituzione per furto totale
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.)
• e assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Demolizione dell'auto
Sono esclusi dalla prestazione:
• le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero dell’auto
• i costi dell’eventuale deposito dell’auto, che l’Assicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.
Recupero fuoristrada dell'auto
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
Rientro o proseguimento del viaggio
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.)
• le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate
Che cosa non è assicurato
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direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa
• il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Spese d'albergo
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Viaggio di un familiare per ricovero assicurato in seguito ad incidente stradale
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
Autista a disposizione a seguito di incidente
Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Rientro sanitario
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali
• le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
11.3 Incendio e Furto
L’assicurazione non è valida in caso di:
• dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
• rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell’auto.
• in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura oppure i mezzi di chiusura non siano funzionanti.
11.4 Atti vandalici ed Eventi naturali
semplici eventi atmosferici: si intendono ad esempio i casi di pioggia, neve di entità non
catastrofale
L’assicurazione non è valida in caso di:
• dolo o colpa grave del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• semplici eventi atmosferici
• danni riconducibili alla normale circolazione delle auto.
11.5 Collisione
L’assicurazione non è valida in caso di:
• circolazione al di fuori dei tracciati stradali
• circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• dolo del conducente, del proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per legge (ad esempio i minori sotto la loro tutela)
• atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• eventi naturali e atti vandalici definiti all'articolo 10.4
• danni alle ruote e ai pneumatici, se non sono presenti altri danni all’auto
da sapere: si intende al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equivalenti, come ad esempio: percorsi fuoristrada
Che cosa non è assicurato
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
• danni all’auto causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
• sinistro se l'auto è guidata da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale
fatto sia stato sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada
• sinistro se l’auto è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quando l’auto è guidato da persona con patente scaduta o in attesa
di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell’auto indicata in polizza.
11.6 Cristalli
Non sono comprese nella copertura di base:
• le rigature e le segnature
• i danni provocati all’auto dalla rottura dei vetri
• gli atti vandalici o atti avvenuti in occasione di tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
• gli eventi naturali (trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve)
• i danni avvenuti in occasione del furto e del tentato furto dell’auto
• i danni avvenuti a seguito di collisione tra auto.
Se, ad esempio, si rompe il parabrezza e il rivestimento dei sedili si danneggia per le
schegge di vetro, la garanzia non copre i costi necessari per la loro
sostituzione
11.7 Infortuni del Conducente
L’assicurazione non è valida in caso di:
• circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• azioni dolose, anche solo tentate, del conducente
• atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• circolazione senza il consenso del proprietario dell’auto
• se l'auto è guidata da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato
sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada
L’indennizzo si calcola applicando al capitale indicato in polizza, la percentuale d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti (franchigia).
11.8 Tutela legale
L’assicurazione non è valida in questi casi:
1. per pagare multe, ammende e sanzioni
2. per pagare gli oneri fiscali
3. per le controversie di natura contrattuale, fiscale e amministrativa
4. a seguito di fatti conseguenti a tumulti popolari, atti di guerra, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive
5. per le controversie legate a proprietà o guida d’imbarcazioni o aeromobili
6. per fatti dolosi (previsti dall’articolo 43 Codice Penale) delle persone assicurate
7. per fatti non accidentali che causano inquinamento dell’ambiente
8. per qualsiasi spesa derivata dall’essere parte civile quando l’Assicurato è perseguito penalmente
9. se il conducente non è abilitato alla guida dell’auto oppure se l’auto è usato in modo differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per destinazione o uso diversi da quelli sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da assicurazione obbligatoria RCA regolare, tranne nel caso in cui l’assicurato, alla guida dell’auto come autista dipendente, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice della strada.
10. quando è violata la norma sul divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o la norma sull’omissione di fermata e assistenza
11. per le controversie in cui la Compagnia e/o ARAG sia la controparte
12. per le controversie nelle quali la Controparte sia la Compagnia quale assicuratore del responsabile o quale assicuratore tenuto al pagamento dell’indennizzo.
Quali sono i limiti delle coperture
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
VALIDITÀ TEMPORALE
La garanzia è valida per le controversie conseguenti a fatti che si verifichino durante la validità
della polizza.
I fatti si considerano avvenuti nel momento in cui è violata la norma; se il fatto che dà inizio al
sinistro si protrae per più atti successivi, si considera avvenuto a partire dal primo.
Due esempi su alcune esclusioni più particolari
L’esclusione numero 9, articolo 11.8: sono escluse le spese che il conducente sostiene per costituirsi parte civile nel processo a carico dell’Assicurato quando questo deve subire un processo penale (ad esempio per aver causato lesioni a carico dell’altro conducente in seguito ad incidente stradale)
L’esclusione numero 10, articolo 11.8: la garanzia non può essere attivata se l’Assicurato possiede solo la patente B e subisce un incidente mentre è alla guida di un’auto per il quale è previsto il possesso della patente C.
La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di
Assicurazione
La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di
Assicurazione
articolo 12. Quali sono i limiti delle coperture
12.1 Limiti alla Garanzia responsabilità Civile Auto e Rivalsa
L’assicurazione non è valida:
• quando il conducente dell’auto non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di xxxxxxxx (avendo superato l’esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida dell’auto indicata in polizza.
• quando l’auto è guidata da persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l’articolo 187 del Codice della Strada
• quando l’auto è stata dichiarata non idonea alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
In tutti i casi sopra elencati e in quelli ai quali sia applicabile l’Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita l’azione di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo danneggiato.
12.2 Limiti alla Garanzia Assistenza stradale
La Struttura Organizzativa non assume a proprio carico i danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.
ASSISTENZA STRADALE BASE
• Soccorso stradale
Se l’incidente è avvenuto all’estero, la Compagnia si assume le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di 300 euro. In caso di fermo su viabilità ordinaria, la Compagnia terrà a proprio carico anche i costi del taxi con il massimo di 50,00 euro, per consentire a tutti i passeggeri di raggiungere il punto di assistenza e/o l'officina autorizzata in cui è stato trasportato l’auto.
• Autovettura in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
La Compagnia rimborsa i costi per il noleggio dell’auto sostitutiva, a chilometraggio illimitato,
fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento in caso di furto, per un massimo
di 5 giorni. Nel caso di Auto in Sostituzione – sabato, domenica e festivi la Compagnia rimborsa i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione
sabato e festivi) non potrà comunque superare 5 giorni complessivi.
• Taxi per recarsi all'autonoleggio
La Compagnia rimborsa i costi del taxi fino ad un massimo di 50 euro per sinistro.
• Recupero dell'auto dopo furto o rapina
La Compagnia rimborsa le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di
200 euro se il sinistro è avvenuto in Italia, 400 euro se il sinistro è avvenuto all’estero.
Quali sono i limiti delle coperture
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
ASSISTENZA STRADALE ESTESA
• Riparazione veloce
Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di riparazione rimarranno a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.
• Auto in sostituzione (giorni feriali, sabato, domenica e festivi)
La Compagnia rimborsa i costi per il noleggio dell'auto, a chilometraggio illimitato, fino
al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 10
giorni. Nel caso di Auto in Sostituzione – sabato, domenica e festivi la Compagnia rimborsa i
costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno
lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e
festivi) non potrà comunque superare 10 giorni complessivi.
• Auto in sostituzione per furto totale
La Compagnia rimborsa i costi del noleggio fino all'avvenuto ritrovamento dell'auto e
comunque per un massimo di 30 giorni.
• Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo
La Compagnia rimborsa i costi del taxi fino ad un massimo di 50 euro per sinistro.
• Demolizione dell'auto
La Compagnia rimborsa le spese relative al recupero dell’auto con carroattrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico e alla demolizione dell’auto medesima.
• Recupero fuoristrada dell'auto
La Compagnia rimborsa i costi fino ad un massimo di 300 euro. L’intervento mediante l’utilizzo di mezzi eccezionali sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.
• Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio
La Compagnia anticipa la spesa (se il fisioterapista è convenzionato) oppure rimborsa la spesa fino ad un massimo di 250 euro per sinistro e per anno assicurativo.
• Invio collaboratrice domestica
La Struttura Organizzativa invierà una collaboratrice domestica tenendosi a carico il costo
fino a un massimo di 250 euro per sinistro e per anno assicurativo.
• Invio di una babysitter a domicilio
La Compagnia rimborsa i costi fino alla concorrenza massima di 250 euro per sinistro e per
anno assicurativo.
• Invio di un petsitter a domicilio
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 250 euro per
sinistro e per anno assicurativo.
• Rientro o proseguimento del viaggio
La Compagnia rimborsa per ciascun sinistro il costo:
• dei biglietti fino ad un importo di 250 euro
• del noleggio dell’auto per un massimo di due giorni
• del taxi fino ad un massimo di 50 euro utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua
residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.
• Spese d'albergo
La Compagnia rimborsa le spese di albergo per un massimo di 500 euro per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
• Viaggio di un familiare per ricovero assicurato a seguito di incidente stradale
La Compagnia rimborsa il costo dei biglietti fino ad un importo di 250 euro per ciascun
sinistro.
• Rientro sanitario
La Compagnia rimborsa i costi fino alla concorrenza massima di 10.000 euro complessivi per
sinistro e per la durata della polizza.
Quali sono i limiti delle coperture
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
• Recupero dell'auto
Se l’Assicurato a seguito della prestazione “rientro dell’Assicurato Convalescente” recupera
l'auto, la Compagnia si assume le spese relative fino ad massimo di 200 euro per sinistri
avvenuti in Italia o 400 euro per sinistri avvenuti all’estero.
• Viaggio per il recupero dell'auto
Restano a carico dell’Assicurato le spese del carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di
Assicurazione
La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di
Assicurazione
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Assicurazione
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Assicurazione
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Assicurazione
• Rimpatrio dell'auto dall'estero
Qualora il valore commerciale dell’auto dopo il sinistro risulti inferiore alle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio: la Compagnia terrà
a proprio carico il costo fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del
relitto. L’eventuale eccedenza rimarrà a carico dell’Assicurato.
12.3 Limiti e franchigie alla Garanzia Incendio e Furto
Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato la parte
che rimane a proprio carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie descritti nel preventivo. Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell’auto.
Differenza tra franchigia e scoperto
La franchigia e lo scoperto sono la parte del danno che resta a carico dell’Assicurato indicati sulla polizza, per ciascuna garanzia, rispettivamente in cifra fissa e in percentuale e non sono modificabili.
Lo scoperto è espresso in percentuale e si potrà quantificare la somma da pagare solo
conoscendo l’ammontare del danno.
La franchigia invece è una cifra fissa.
Confrontando i preventivi tra Compagnie, occorre valutare la presenza di queste due
clausole, perché influenzano il calcolo del premio.
12.4 Limiti e franchigie alla Garanzia Atti vandalici ed Eventi naturali
Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato quella parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell’auto.
12.5 Limiti e franchigie alla Garanzia Collisione
Una volta quantificato il danno, Il Contraente deve detrarre dall'importo determinato quella parte che rimane a proprio carico cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
Gli scoperti e le franchigie variano sulla base della zona territoriale e del valore dell’auto.
12.6 Limiti e franchigie alla Garanzia Cristalli
I danni, per ciascun sinistro, sono ripagati entro i limiti del massimale indicato in polizza e
diminuito della franchigia. La franchigia non è applicata se la riparazione è effettuata in un Centro convenzionato Carglass, Doctorglass o Glassdrive.
12.7 Limiti e franchigie alla Garanzia Infortuni del Conducente
• invalidità permanente inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non viene riconosciuto alcun pagamento
• invalidità permanente compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti
• invalidità permanente superiore al 25% (25 punti di invalidità), viene riconosciuto un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata
• invalidità permanente superiore al 70% (70 punti di invalidità), viene liquidata il 100% della
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità permanente se questa viene accertata. L’indennizzo si calcola applicando al Capitale Assicurato indicato in polizza, la percentuale d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti (franchigia). I criteri applicati:
Dove valgono le coperture
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione II
La Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (Allegato 1) è disponibile in allegato alle Condizioni di
Assicurazione
esecuzione forzata: è il procedimento con cui, forzatamente, la parte soccombente nella causa viene obbligata ad attuare ciò che è disposto nella sentenza
somma assicurata senza applicare la franchigia
• in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta se al momento dell’infortunio l’Assicurato affetto
da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
12.8 Limiti e franchigie alla Garanzia Tutela legale
Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la garanzia è valida unicamente a favore del proprietario dell’auto assicurata.
Sono pagate le spese di esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
articolo 13. Dove valgono le coperture
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’unione europea
• Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
• Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.
13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Auto, salvo che siano presenti in polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo
in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio e, in caso di periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’articolo 2 di questo Contratto.
13.2 Validità territoriale dell'Assistenza
L’assicurazione è valida nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Per le seguenti prestazioni: Pronto Intervento, Invio di un’ambulanza, Demolizione dell’auto, Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio, Invio di una collaboratrice a domicilio, Invio babysitter a domicilio, Invio di un petsitter a domicilio, la prestazione è operata solo in Italia.
articolo 14. Modifiche al contratto
Durante il periodo di validità della polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a
meno che non sia stata cambiata l’auto.
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
sezione III
da sapere: la Compagnia, una volta verificate che ci siano le condizioni per il pagamento del danno, avvia la procedura per il
risarcimento
indennizzo: è la somma che la Compagnia paga al danneggiato per il danno subito a causa di un
Sinistro
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
15.1 Denuncia e gestione del sinistro
In caso di incidente da circolazione, che sia stato o meno rilevato mediante il dispositivo ViaggiaConMe Box, il Proprietario o il Conducente deve avvisare Intesa Sanpaolo Assicura entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, contattando il numero 800.124.124 (dall’estero al n. + 39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00.
Entro lo stesso termine, l’Assicurato deve inviare ad Intesa Sanpaolo Assicura il Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato o denuncia scritta e firmata indicando tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'evento: come ad esempio data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale Compagnia di assicurazione di tutte le auto, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni dell’evento.
Tale documentazione può essere anticipata
via email: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
via fax: 00.00.00.00.00
da sapere: la denuncia può essere consegnata in qualsiasi filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo, non necessariamente la propria
e successivamente fornita in originale:
via posta: a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00,
00000 Xxxxxx
• alla filiale di riferimento.
Dopo l'invio della documentazione, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti, gli aggiornamenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro denunciato. La Compagnia comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
Se l’Assicurato non presenta la denuncia di sinistro, salvo cause di forza maggiore comprovate o il danneggiato non invia la documentazione o gli atti giudiziari se presenti, Intesa Sanpaolo Assicura ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
Intesa Sanpaolo Assicura paga il danno accertato direttamente al danneggiato dopo avere svolto l'accertamento tecnico e aver ricevuto i giustificativi delle spese sostenute relative all'evento (come ad esempio ricevuta fiscale, fattura).
Il pagamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del danneggiato dell’atto di transazione per accettazione. Tale atto di transazione è un accordo tra Intesa Sanpaolo Assicura e il danneggiato sulla somma dovuta come risarcimento danni.
15.2 Gestione del sinistro e risarcimento dei danni
15.2.1 Risarcimento dei danni con Procedura di risarcimento diretto
Nel caso siano presenti i presupposti di applicabilità della Procedura di Risarcimento Diretto Intesa Sanpaolo Assicura liquida direttamente i danni subiti al danneggiato secondo i criteri di legge.
In caso contrario, lo informa sui presupposti di applicazione della Procedura ordinaria.
La procedura di Risarcimento Diretto si applica nei seguenti casi:
• incidente causato da un urto che coinvolge solo 2 veicoli a motore identificati e assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria
• incidente avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• veicoli coinvolti nell’incidente immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• veicoli assicurati con Compagnie con sede legale in Italia e che hanno aderito alla Convenzione Indennizzo Diretto
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
• incidente in cui sia stato coinvolto un ciclomotore munito di targa
• incidente in cui il Conducente riporti lesioni di invalidità permanente inferiori o uguali al 9%.
I tempi del risarcimento
In caso di applicazione di Risarcimento Diretto, i tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:
• 30 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte
nell’evento
• 60 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
• 90 gg per lesioni.
Tali termini si calcolano da quando Intesa Sanpaolo Assicura ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si sospendono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono dalla ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.
15.2.2 Risarcimento dei danni con Procedura ordinaria
In tutti i casi in cui Intesa Sanpaolo Assicura accerti che non vi siano le condizioni per l’applicazione del Risarcimento Diretto informa prontamente il danneggiato.
In questo caso il danneggiato, oltre a inviare la denuncia secondo quanto indicato all’articolo 15.1, deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni, con raccomandata A.R., direttamente alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile e al proprietario del veicolo responsabile dell’evento.
I tempi del risarcimento
I tempi per il pagamento non potranno superare i limiti massimi previsti dalla legge:
• 30 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI riporta le firme delle parti coinvolte
nell’evento
• 60 gg per danni al veicolo o cose se il Modulo CAI è firmato solo da una delle parti coinvolte
• 90 gg per lesioni.
UCI: è l'Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l’Italia che gestisce il risarcimento dei danni causati dalle auto immatricolate all’estero ma che al momento del sinistro si trovano nel confine
italiano
Tali termini si calcolano da quando la Compagnia del soggetto civilmente responsabile ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa della documentazione necessaria e si
interrompono in caso di richiesta incompleta o dati mancanti. Per le lesioni i tempi decorrono
dalla ricezione del certificato di guarigione e dalla documentazione prevista per legge.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è di 2 anni.
15.2.3 Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato all'estero
Nel caso di evento avvenuto in Italia ma con veicolo estero, il danneggiato deve inviare la denuncia con lettera raccomandata A.R. a:
Ufficio Centrale Italiano (UCI), Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
La denuncia deve contenere tutte le informazioni utili per capire la dinamica dell’evento:
• la descrizione dell’incidente
• i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - auto, autocarro, marca e modello)
• le persone coinvolte nell’incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero)
• gli estremi della Compagnia del veicolo estero
• i dati dell’Autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente, con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
E’ opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d’Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero.
Se l’evento ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui poter ispezionare le cose danneggiate e accertare l’entità del danno.
In base ai dati forniti nella richiesta di risarcimento, l'Ufficio Centrale Italiano (UCI), assegna la gestione del sinistro al corrispondente nominato dalla Compagnia del veicolo estero e ne informa il danneggiato.
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
Cos'è la Carta Verde
La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che attesta la copertura assicurativa in caso di circolazione in un paese estero. Viene consegnata a chiunque sottoscriva una polizza RCA collegata a un veicolo immatricolato in Italia. I paesi stranieri presso i quali risulta valida la copertura assicurativa RCA sono quelli elencati e non barrati sul retro della Carta Verde stessa.
L’esibizione della Carta Verde è obbligatoria per circolare nei paesi elencati sul sito
dell'ufficio Centrale Italiano xxx.xxxxx.xx.
Consigliamo comunque di tenerla a bordo perché potrebbe essere richiesta in caso di eventuale sinistro.
15.2.4 Sinistro avvenuto all'estero con un veicolo immatricolato all'estero
Se l’incidente è avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, per individuare la Compagnia del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dalla Compagnia estera, occorre scrivere a:
CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
fax: +39 06 85.79.62.70 telefono: +39 06 85.79.64.15
Se entro 3 mesi la Compagnia estera o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia non fornisce una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale scrivendo a:
CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.
Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx,
telefono: x00 00.00.00.00.00,
casella di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx fax: 00.00000000 - xxx.xxxxxx.xx.
Una volta che CONSAP ha risposto indicando la Compagnia competente, la procedura da applicare è quella indicata al punto 15.2.3 e il danneggiato deve attendere comunicazione da parte di Ufficio Centrale Italiano (UCI).
15.3 Infortuni del Conducente
15.3.1 Denuncia di sinistro
Il Conducente o gli aventi diritto, entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l'Infortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, devono avvisare la Compagnia agli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in filiale) già indicati all'articolo 15.1.
L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico attestante l’infortunio e documentare il decorso delle lesioni trasmettendo alla Società:
• gli eventuali ulteriori certificati medici
• la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in proprio possesso, compreso il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti
• su richiesta della Società, ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla valutazione del sinistro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbale dell'Autorità che ha accertato l’infortunio, visura camerale, patente di guida).
L’Assicurato, su richiesta della Società, dovrà sottoporsi alla visita medico-legale di controllo nonché agli eventuali accertamenti nonché a controlli medici e fornire alla stessa ogni informazione attinente all’infortunio e alle conseguenti lesioni.
Denuncia e certificati medici
da sapere: si intende per postumi di invalidità permanente, la percentuale accertata di invalidità
permanente
L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente a cura del medico legale, va fatto in Italia.
Il Conducente deve consentire tutte le indagini o gli accertamenti che la Compagnia ritiene necessari.
Se l’Assicurato muore, per cause indipendenti dal sinistro denunciato e prima che l’indennizzo
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e del decreto del giudice tutelare in caso di minorenni o soggetti incapaci, liquida agli eredi o aventi diritto:
• l’importo già concordato con l’Assicurato, oppure in mancanza
• l’importo offerto all’Assicurato oppure,
• se non vi è stata l’offerta, l’importo oggettivamente determinabile dalla Società in base alla documentazione sopra richiamata.
Se l’Assicurato muore, per causa indipendenti dal sinistro denunciato e prima dell’accertamento della stabilizzazione dei postumi invalidanti da parte della Compagnia, questa accerterà la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante l’esame di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
Altri documenti richiesti a beneficiari, eredi o aventi causa
Per individuare con certezza i beneficiari, gli eredi o gli aventi causa la Compagnia ha bisogno
di ricevere:
• Certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato
• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicato se l’Assicurato abbia lasciato o meno testamento nonché l’elenco degli eredi.
• Copia autentica del provvedimento con cui il Giudice tutelare autorizza il tutore a incassare la liquidazione spettante al minore/tutelato se tra gli eredi legittimi ci sono minori o soggetti incapaci di agire.
• eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per accertare le circostanze del sinistro e
identificare gli aventi diritto.
I Beneficiari, eredi o aventi causa devono anche sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato. La Compagnia s’impegna a comunicare ai beneficiari le spese per i certificati sono a carico dell'assicurato o dei suoi eredi o aventi causa.
15.3.2 Termini per il pagamento del sinistro
xxxx: in generale si intende il ritardo nell’adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l’indennizzo dovuto
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
15.4 Tutela legale
15.4.1 Denuncia di sinistro
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando il numero 800.124.124 dall’Italia e il numero x00 00.00.00.00.00 dall’estero, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 20.00 e inviando la denuncia e i documenti necessari a uno dei seguenti riferimenti:
via email: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
via fax: 00.00000000
via posta: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
Il sinistro può anche essere denunciato ad ARAG in uno dei seguenti modi:
• attraverso le istruzioni presenti sul sito xxx.xxxx.xx
• via fax: 00 000.00.00.000
È possibile inviare ulteriore documentazione relativa al sinistro a xxxxxxxx@xxxx.xx oppure al fax
x00 000.00.00.000.
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
da sapere: ad esempio potrebbe essere utile indicare se sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia o i carabinieri oppure se ci sonotestimoni; in questo modo successivamente sarà possibile acquisire il verbale dell’Autorità intervenuta o procedere a recuperare le testimonianze
Alla denuncia vanno allegati:
• una descrizione precisa del fatto da cui nasce la controversia
• tutti gli atti i documenti e gli altri elementi utili alla gestione del sinistro.
Tutto deve essere trasmesso con la massima tempestività, in particolar modo gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione sul Sinistro.
Nel caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida,
Cosa comunicare velocemente in caso di controversia
• Invio della denuncia del sinistro da parte dell’Assicurato: entro 3 giorni
• Ricevimento di eventuali provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente da parte della Compagnia o di ARAG: entro 5 giorni.
l'Assicurato deve far pervenire copia del provvedimento entro 5 giorni dalla data di notifica.
impugnazione: si intende la richiesta rivolta a un Giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento, per ottenere
la riforma o l’annullamento del provvedimento stesso
da sapere: se una causa si svolge in un tribunale diverso da quello dove l’avvocato ha il proprio studio, può di scegliere un collega del luogo per curare alcuni adempimenti processuali
l’avvocato domiciliatario. È presso di lui che l’avvocato titolare elegge il domicilio legale per le notifiche legate al giudizio in corso
15.4.2 Gestione del sinistro e scelta del legale
Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l’Assicurato ha l’onere di fornire.
Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
L’incarico all’avvocato e o al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Cosa succede in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG si demanda la decisione a un arbitro con facoltà di ricorrere le vie giudiziarie, designato di comune accordo da entrambi; in mancanza di accordo, decide il Presidente del tribunale competente.
Le due Parti devono pagare metà spese arbitrali, qualsiasi ne sia l’esito; ArAG avverte preventivamente l’Assicurato che ha il diritto di avvalersi di questa procedura.
15.4.3 Recupero delle somme
Tutte le somme recuperate o liquidate dalla controparte (capitale e interessi) sono dell’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione vanno alla Compagnia che le ha sostenute o anticipate.
15.5 Assistenza stradale
15.5.1 Denuncia di sinistro e Modalità per la richiesta di assistenza
Se ricorrono le condizioni per la segnalazione con il dispositivo VCM Box descritte all’articolo
10.2 la Sala Operativa contatta direttamente l’assicurato tramite la ViaggiaConMe Box o tramite telefono.
Se l’Assicurato non risponde, la Sala Operativa inoltra la segnalazione alla Struttura
Organizzativa che invia un carroattrezzi quando l’impatto rilevato ha provocato una
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
decelerazione o accelerazione uguale o superiore a 4 g.
Negli altri casi in cui non vi è la rilevazione automatica del sinistro, il Conducente e/o le persone trasportate sull’auto devono contattare immediatamente la Struttura Organizzativa con il dispositivo ViaggiaConMe Box, per la sola box a vetro o via telefono, sia per box a vetro sia per box light, chiamando questi numeri:
DALL'ITALIA: numero 800.124.124
DALL'ESTERO: x00 00.00.00.00.00
Devono anche fornire queste informazioni:
• Nome e Cognome
• Luogo in cui necessita l’assistenza
• Targa, marca e modello dell’auto assicurata
• Recapito telefonico
e ogni altra informazione sul sinistro richiesta dalla struttura organizzativa.
È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa, è operativa 24 ore su 24.
Il diritto a ottenere assistenza decade se l’Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa al momento del Sinistro, a meno che il mancato contatto non sia dovuto a causa a lui non imputabile. Una volta che l’Assicurato ha attivato il servizio, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte ai precedenti articoli.
Perché è importante non agire prima di aver contattato la Struttura Organizzativa Le polizze con dispositivo di assistenza come ViaggiaConMe Box sono state create per assistere in modo corretto ed efficace chi si trova in difficoltà a seguito di un incidente. La Struttura Organizzativa che se ne occupa a nome della Compagnia ha individuato le procedure adatte per evitare ulteriori danni a cose e persone. È opportuno quindi non agire in autonomia.
da sapere: è necessario consegnare i giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali,
scontrini, ecc
15.5.2 Erogazione delle prestazioni
Le prestazioni di assistenza sono fornite direttamente dalla Struttura Organizzativa che si fa carico dei costi. Se le prestazioni fornite superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Struttura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso elencate di seguito.
Rimborso di spese per interventi effettuati da terzi
Se la struttura organizzativa autorizza l’Assicurato a rivolgersi a terzi per ricevere prestazioni, provvede poi a rimborsarlo per le spese sostenute e autorizzate, nei limiti previsti dalle singole prestazioni; per il rimborso l’Assicurato deve farne domanda completa di documentazione in originale e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla struttura organizzativa.
Rimborso di spese di Pronto soccorso
Se le Pubbliche Autorità hanno disposto interventi di soccorso stradale e l’Assicurato è stato trasportato al Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa rimborsa all’Assicurato le spese conseguenti all’ intervento.
Oltre ai giustificativi di spesa, l'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa anche copia del verbale d’intervento delle Forze dell’ordine o, in mancanza di questo, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.
In caso di trasporto d’urgenza dell’Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche
copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.
La struttura organizzativa può chiedere all’Assicurato ulteriore documentazione a prova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione, che va spedita in originale a Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute
La Compagnia si riserva di chiedere all’Assicurato, o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza se accerta che queste non erano dovute in base alle condizioni di polizza. In caso di accertata e sanzionata guida in stato di ebbrezza la
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
negligenza: si intende una grave disattenzione, dimenticanza, mancanza di impegno e d’interessamento nel richiedere quanto spetta ai sensi di polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire altro aiuto in denaro o in natura, in sostituzione o a titolo di
compensazione
da sapere: possono essere allegati anche documenti come ad esempio un articolo di giornale, le rilevazioni meteorologiche, etc
Compagnia richiede all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute.
15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni
Se l’Assicurato non ha usufruito delle prestazioni, in tutto o in parte, per scelta o per negligenza la Compagnia non assume la responsabilità dei danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento per cause di forza maggiore o circostanze fortuite e imprevedibili.
15.6 Altre Garanzie: Incendio, Furto, Atti vandalici, Eventi naturali, Collisione
15.6.1 Denuncia di sinistro
L’Assicurato, entro 3 giorni dal momento del sinistro oppure da quando ne è venuto a conoscenza, deve avvisare la Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al Punto 15.1.
Appena possibile, l’Assicurato deve fornire anche i seguenti documenti:
GARANZIA INCENDIO
• Denuncia all’Autorità locale e documentazione che attesta l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
• Copia della fattura di acquisto dell’auto assicurata o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal proprietario in cui si dichiari la possibilità o meno di recuperare l’IVA sull’auto in caso di danno totale.
GARANZIA FURTO
• Denuncia all’Autorità locale: in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle Autorità italiane competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce
• Carta di Circolazione. Se il documento risulta rubato insieme all’auto, è necessario riportarlo nella denuncia di furto fatta alle Autorità e consegnarne copia
• Copia della fattura di acquisto dell’auto assicurata o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui si dichiari la possibilità o meno di recuperare l’IVA sull’auto.
In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (se richiesta dalla Compagnia)
- Certificato di proprietà e Certificato Cronologico su cui è indicata anche la perdita di
possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale dell’auto
- Documentazione che attesti la presenza e l’attivazione dell’antifurto satellitare. La Compagnia può così conoscere la localizzazione dell’auto dalle 72 ore precedenti l’ultima trasmissione dei dati presenti nel dispositivo ViaggiaConMe Box relativi e ai chilometri percorsi prima dell’evento.
GARANZIA ATTI VANDALICI
Denuncia all’Autorità locale: in caso di sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e al rientro in Italia ripresentarla anche alle Autorità italiane competenti. La Compagnia richiede entrambe le denunce.
GARANZIA EVENTI NATURALI
Dichiarazione che descrive l’evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà.
GARANZIA COLLISIONE
Dichiarazione che descrive l’evento e Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), quando disponibile.
15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce di sinistro
Salvo gli interventi di prima urgenza il proprietario non deve far riparare l’auto prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.
15.6.3 Termini per il pagamento del sinistro
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al
sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l’indennizzo
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Cos'è il valore a nuovo e il valore commerciale
Per valore a nuovo s’intende il prezzo di listino del bene senza il degrado.
Per valore commerciale invece si intende il valore del bene considerato al momento storico in cui si trova, al momento del sinistro
La valutazione del danno avviene secondo i seguenti criteri:
In caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del degrado, nel limite del Capitale Assicurato. Il veicolo si considera nuovo quando il sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.
In caso di veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del veicolo, sempre nel limite del Capitale Assicurato. Per determinare il valore commerciale si consulta il listino dell’usato di Quattroruote alla data del Sinistro oppure, se assente, quello di Eurotax Giallo.
Nella valutazione del danno si aggiunge anche il costo di accessori e/o optional solo se la loro presenza è provata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi, il valore del danno che la Compagnia rimborsa non può superare quello del Capitale assicurato.
In ogni caso, dall’ammontare del danno da liquidare sono dedotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in polizza.
La garanzia attivata con il Sinistro non copre più il veicolo a partire dalla data del sinistro.
Cosa sono Quattroruote e Eurotax Giallo
Sono le fonti che la Compagnia utilizza per la quotazione delle auto. Quattroruote è un
supporto specifico dedicato alle Assicurazioni che fa parte del Gruppo editoriale domus.
L’eurotax è un listino adottato da tutti gli operatori del settore per capire il reale valore di mercato di un’auto usata. Il listino Giallo di eurotax riguarda le valutazioni di vendita dell’auto da parte del concessionario all’acquirente.
DANNO TOTALE
DANNO PARZIALE
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro.
In caso di furto, il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro è diminuito del valore dell’auto stessa nel caso in cui si ritrovi. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti dell’auto danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento (degrado) delle parti dovuto alla loro usura o anzianità.
Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il degrado nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo tale termine si applica il degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire e non sulla manodopera
Il degrado si calcola secondo questa tabella, basata sull’età dell’auto assicurata.
Età dell'auto | Percentuale di Degrado |
Oltre 2 anni fino a 3 anni | 20% |
Oltre 3 anni fino a 4 anni | 30% |
Oltre 4 anni fino a 5 anni | 40% |
Oltre 5 anni fino a 6 anni | 50% |
Oltre 6 anni | 60% |
da sapere: anche se l’auto non viene usata il suo valore commerciale continua comunque
a diminuire
Se l’importo del danno stimato è pari o superiore al 75% del valore commerciale dell’auto calcolato al momento del sinistro, il danno viene considerato totale ed è liquidato come tale, a condizione che l’auto venga radiata o demolita.
Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:
• delle spese per modifiche o migliorie all'auto
• dei danni da mancato uso o da perdita di valore dell’auto.
15.6.4 Regola proporzionale
Se al momento del sinistro il valore commerciale dell’auto è maggiore del Capitale Assicurato indicato in polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il Capitale Assicurato e il valore dell’auto.
Denuncia del sinistro e modalità di
determinazione del danno
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione III
relitto: si intende l’auto danneggiata con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale dell’auto al momento del sinistro
da sapere: l’elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile nel sito internet della
Compagnia
15.6.5 Recupero dell'auto rubata
Il proprietario o il Contraente, appena avuto notizia del recupero dell’auto rbata, devono avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Se è già stato pagato l’indennizzo, Il proprietario o il Contraente devono occuparsi anche di tutte le formalità relative al passaggio di proprietà dell’auto.
Se invece l’auto viene recuperata prima dell’indennizzo, la Compagnia rimborsa al Proprietario gli eventuali danni parziali.
15.6.6 Relitti
Se l’auto danneggiata è considerata relitto o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane dell’auto.
A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve presentare il certificato di radiazione dell’auto dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato da tale ente che attesta la cessazione della circolazione dell’auto per rottamazione.
15.6.7 Utilizzo di una carrozzeria convenzionata
In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti Vandalici, eventi naturali, se l’Assicurato per riparare il danno si rivolge a una carrozzeria convenzionata con la Compagnia, si applica una riduzione del 50% sulla franchigia eventualmente indicata in polizza.
15.7 Cristalli
15.7.1 Utilizzo di un centro convenzionato
Nel caso di acquisto della ViaggiaConMe a Consumo la Compagnia liquida il danno purchè siano state pagate le eventuali regolazioni di premio dovute.
Per far riparare il danno, il Conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Carglass, doctorglass o Glassdrive telefonando da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00 a questi numeri:
• Carglass: 000.00.00.00
• Doctorglass: 000.00.00.00
• Glassdrive: 000.00.00.00
Per la riparazione è necessario portare al Centro Convenzionato la polizza e il Certificato di
assicurazione che provano la copertura assicurativa.
Come si applica la franchigia - Esempio
L’incidente avvenuto durante la Circolazione dell’auto determina la rottura del parabrezza con un danno pari a 350,00 euro.
La garanzia prevede una Franchigia di 150,00 euro applicata solo nel caso in cui il Cliente non usufruisca di un Centro Convenzionato con la Compagnia per la riparazione.
Quindi l’indennizzo in caso di riparazione presso un centro non convenzionato sarà pari a 200,00 euro = 350,00 euro (danno) – 150,00 euro (Franchigia)
Presso un Centro Convenzionato Carglass, Doctor Glass o Glassdrive invece è pari all’intera somma, ovvero 350,00 euro.
Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno senza alcuna spesa per l’Assicurato tranne quando supera il Massimale indicato in polizza.
In questo caso il Contraente non è tenuto a pagare la Franchigia prevista in Polizza.
15.7.2 Utilizzo di un centro non convenzionato
In questo caso la Compagnia rimborsa il danno accertato direttamente al proprietario dell’auto secondo le condizioni della polizza applicando la franchigia, se prevista, entro un massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Glossario
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
GLOSSARIO
APP INTESA SANPAOLO MOBILE
Applicazione informatica di “Everyday banking” che l’utente può scaricare dagli store Apple, Google o Windows, creata con lo scopo di rendere fruibili i servizi bancari (pagamenti, disposizioni o consultazione di documenti legati al rapporto del cliente con la banca) direttamente dallo smartphone. Tra i servizi fruibili, anche la possibilità di ricevere le Offerte a Distanza dedicate alle Polizze. Tramite l'app il cliente può ricevere la proposta, visionarla e firmare digitalmente i documenti contrattuali collegati, acquistando di fatto la Polizza.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Lexxx xn relazione alla circolazione dell’auto. L’Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
ATTESTATO DI RISCHIO
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all’avente diritto nell’Area Riservata del sito internet
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull’Attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull’Attestato, anche nel caso di cambio Compagnia. L’Attestato di rischio viene messo a disposizione del Contraente titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso la Banca Online.
AUTO
L'auto indicata in Polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
AUTO NUOVA
L'auto immatricolata per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).
AVENTE DIRITTO
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il Proprietario dell’auto, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario nel caso di locazione finanziaria).
BONUS/MALUS
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell’Assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato (Periodo di Osservazione).
CAPITALE ASSICURATO
È l valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo dell'auto e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureaux) che:
• Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CAPITALE ASSICURATO
È l valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo dell'auto e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione interbureaux) che:
• Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA
nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)
È un numero che indica la posizione assegnata all’assicurato all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comitato Interministeriale Prxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, x Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, 00000.
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente l’auto assicurata, può essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Moxxxx XXX)
È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Responsabilità Civile.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive la Proposta (nel caso di contratto acquistato presso la Filiale) o la Polizza (nel caso di vendita a distanza) e che paga il premio.
CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CVT
Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, destinate a coprire i danni diretti causati all’auto.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale la Polizza acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.
DEGRADO
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’auto danneggiata, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.
DENUNCIA DI SIXXXXXX
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
ESCLUSIONI
Ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.
Glossario
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
FILIALE
La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.
FILIALE ON LINE
La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l’altro, supporto all’utilizzo dell’home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza ViaggiaConMe.
FIN−NET
È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.
FIRMA DIGITALE
Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l'utilizzo delle credenziali informatiche.
FIRMA GRAFOMETRICA
La firma grafometrica è una definizione comunemente usata per indicare una modalità di firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta. I dati di una firma vengono registrati mediante un dispositivo in grado di acquisire dinamicamente il movimento di una penna digitale, azionato direttamente dalla mano di una persona, su una superficie sensibile (imitando una penna sulla carta).
FRANCHIGIA
La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la Garanzia Infortuni del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull’invalidità permanente accertata.
INDENNIZZO
Somma che la Compagnia paga all’Assicurato per il danno subito a seguito di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IUR identiFicativo univoco di rischio
È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un'auto di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull’Attestato.
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
È l'autorità alla quale è affidata la vigilanza sul settore assicurativo e, in particolare, sulla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n.
135/2012, a partire dall’1.1.2013, l’IVASS ha sostituito tutte le funzioni, le competenze e i poteri che prima erano dall’ISVAP.
LIQUIDAZIONE (SINISTRI)
Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l’accertamento dei danni e paga l’eventuale indennizzo.
MASSIMALE
La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dall'auto assicurata, finalizzata a registrare l’evoluzione della classe di merito.
POLIZZA
Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
È la procedura che consente al Danneggiato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria Compagnia. PROCEDURA ORDINARIA
È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro.
PROPOSTA
Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo premio, sottoscritto dal Contraente e rilasciato alla Filiale per la stipulazione della Polizza.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestata l'auto presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
PROVIDER TELEMATICO
La Società che presta i servizi collegati al dispositivo ViaggiaConMe Box.
R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un'auto a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l'assicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce all'Assicurato nel pagamento di tali danni.
RELITTO
Auto danneggiata con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale dell’auto al momento del sinistro.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti delle auto coinvolte.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel Sinistro.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal Contratto.
SALA OPERATIVA
di prxxx Xxxxxxx: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidente da circolazione.
di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca dell'auto consentito dalla ViaggiaConMe Box e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.
SINISTRO TARDIVO
È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, della quale la Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione, sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni
previste in Polizza.
Glossario
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Sixxxxxx xientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si considerano Terzi per i soli danni fisici:
a) Il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
c) II socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l’Assicurato sia una società.
Il conducente dell’auto non è considerato terzo.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza fisica
e simultanea della Compagnia/ intermediario e del Contraente
attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.
VIAGGIACONME BOX
È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d’uso da installare a bordo dell’auto assicurata: una volta posizionato sull’auto si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato. Esistono due tipologie di ViaggiaConMe Box che possono essere installate:
• ViaggiaConMe Box a vetro, con pulsante di emergenza a bordo dell’auto per attivare i servizi di assistenza oltre al telefono cellulare o App
• ViaggiaConMe Box Light (installata sulla batteria dell’auto), senza pulsante di emergenza e possibilità di attivare i servizi di assistenza tramite telefono cellulare o App.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE
CONDUCENTE
Si intende il conducente dell’auto assicurata abilitato alla guida (in possesso di patente valida); le prestazioni non sono operanti per il conducente che guida contro la volontà del proprietario (ad esempio il ladro dell’auto).
FURTO
Reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO
Il danno subito dall'auto per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, dell'auto o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
INFORTUNIO
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
RAPINA
Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie
/scoperti (Allegato 1)
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > Allegato 1
Responsabilità Civile
Assistenza
Stradale Base
Assistenza Stradale Estesa
Allegato 1 | ||
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Responsabilità Civile Auto | Le combinazioni di massimali previste sono: 6.070.000 euro per danni a cose 1.220.000 euro per danni a persone | franchigia di 500 euro solo per l'opzione “Bonus malus con franchigia" |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Soccorso Stradale | 300 euro all’estero 50 euro costo taxi | - |
Auto in sostituzione | fino a 5 giorni | - |
Taxi per autonoleggio | 50 euro | - |
Recupero auto dopo | 200 euro in Italia | |
furto e rapina | 400 euro all’estero | - |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Prestazioni sempre operanti | ||
Riparazione veloce | sono a carico del Cliente le spese per il costo dei ricambi | - |
Auto in sostituzione | fino a 10 giorni | - |
Auto in sostituzione per Furto totale | 30 euro | - |
Taxi | 50 euro | - |
Recupero da fuoristrada | 300 euro | - |
Cure fisioterapiche | 250 euro | - |
Collaboratrice domestica | 250 euro | - |
Baby sitter | 250 euro | - |
Pet sitter a domicilio | 250 euro | - |
Prestazioni operanti a oltre 50 Km dal comune di residenza del Conducente | ||
Rientro o proseguimento del viaggio | 250 euro per biglietti di viaggio o 2 giorni per noleggio auto o 50 euro per spese di taxi | - |
Spese d'albergo | 500 euro | - |
Viaggio familiare per ricovero assicurato | 250 euro per biglietti di viaggio | - |
Rientro sanitario | 10.000 euro | - |
Recupero dell'auto | 200 euro in Italia 400 euro all’estero | - |
Rimpatrio auto dall'estero | Fino al valore commerciale del relitto | - |
Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie
/scoperti (Allegato 1)
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > Allegato 1
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Furto Incendio | Valore commerciale dell’auto | Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore dell’auto |
Ricorso Terzi da incendio | fino a 250.000 euro per sinistro | - |
Rimborso spese di immatricolazione | fino a 500 euro | - |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Collisione | Valore commerciale dell’auto | Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore dell’auto |
Urto contro animali selvatici | fino a 5.000 euro | - |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Cristalli | Fino a 750 euro per sinistro | 150 euro. Nessuna franchigia se ci si avvale di un centro convenzionato Glassdrive, Doctor Glass o CarGlass |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Atti Vandalici e Eventi Naturali | Valore commerciale dell’auto | Lo scoperto e la franchigia variano a seconda della provincia di residenza e del valore dell’auto |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Infortuni del Conducente | 100.000 euro per invalidità permanente 100.000 euro per morte | - franchigia pari al 4% per invalidità permanente fino a 25 punti percentuali - franchigia pari a 0% per invalidità permanente superiore a 25 punti percentuali - senza franchigia per invalidità permanente superiore o uguale a 70 punti percentuali. Viene riconosciuto il 100% della somma assicurata |
Garanzie | Limiti di indennizzo | Franchigie/ Scoperti |
Tutela legale | 10.000 euro per sinistro | - |
Furto
Incendio
Collisione
Cristalli
Atti Vandalici ed Eventi Naturali
Infortuni del Conducente
Tutela Legale
Attenzione!
L’importo personalizzato dello scoperto e della franchigia vengono indicati nel preventivo e nel modulo di polizza.
Tabelle
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
RESPONSABILITA' CIVILE
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Intesa Sanpaolo Assicura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione
2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BOUNS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione presente sull’Attestato | vedere tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella Conversione |
2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||||
CASI | CLASSI | NOTE | |||
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato | ||
di assegnazione se presente su Attestato, se non presente vedere tabella conversione | vedere tabella Conversione | ||||
CU | |||||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella Conversione | |||
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella Conversione | |||
3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||||
CASI | CLASSI | NOTE | |||
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: attestato ereditato da famigliare convivente (Bersani) | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Dati dell’auto di riferimento già assicurata (targa e datadi nascita del proprietario) dichiarazione in caso si tratti di autovettura di famigliare convivente | ||
Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sull’autovettura di riferimento già assicurata | Vedere tabella di assegnazione | ||||
Sostituisceun’altra autovetturadello stesso proprietario giàassicurata, venduta, datain conto vendita, demolitao rubata danon più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazionedell’autovet tura precedente, in assenza Provv. Ivass n. 72 | Classe presente sull'Attestazione dell’autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti vedere tabella 5 di Conversione | Documenti comprovanti la vendita o la demolizioneo il furto della vettura sostituita | ||
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: rischio che si assicura per la prima volta | 14 | 12 |
1/3
Tabelle
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Autovettura assicurata all’estero conpolizza scaduta da meno 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato |
Vedere tabella Assegnazione | |||
Autovetturaassicurata all’estero con polizza scadutadapiù di 5 anni | 18 | ||
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | Ultima polizza Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo succesivo alla data di scadenza di tale polizza l'auto non ha circolato | |
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni | 18 | ||
Mancata consegna dell’attestazionedi rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto | 18 | ||
Autovettura assicurata con altra Compagnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla Compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo Attestato di rischio |
Tabella 5. Conversione tra la Classe (CU) indicata nell'Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Classe Interna Intesa Sanpaolo Assicura |
1 da 5 anni 1 da 4 anni 1 da 3 anni 1 da 2 anni 1 da 1 anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | SuperBonus5 |
SuperBonus4 | |
SuperBonus3 | |
SuperBonus2 | |
SuperBonus1 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 |
Tabelle
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe
Tabella 6
Evoluzione della classe (CU) in base ai sinistri accaduti nel corso del contratto
CLASSE DI MERITO COEFFICIENTI DI PREMIO | |
S6 | 0,570 |
S5 | 0,570 |
S4 | 0,580 |
S3 | 0,600 |
S2 | 0,630 |
S1 | 0,640 |
01 | 0,660 |
02 | 0,710 |
03 | 0,750 |
04 | 0,790 |
05 | 0,830 |
06 | 0,870 |
07 | 0,920 |
08 | 0,980 |
09 | 1,040 |
10 | 1,110 |
11 | 1,170 |
12 | 1,240 |
13 | 1,350 |
14 | 1,520 |
15 | 1,760 |
16 | 2,040 |
17 | 2,370 |
18 | 2,900 |
M1 | 2,900 |
M1 | 2,900 |
M2 | 2,900 |
M3 | 2,900 |
M4 | 2,900 |
M5 | 2,900 |
M6 | 2,900 |
M7 | 2,900 |
M8 | 2,900 |
Tabella M - Tabella Classi di merito Coefficienti associati alla classe B/M di appartenenza
Classe interna di provenienza
Sinistri con Malus
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
S7 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
S6 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
S5 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
S4 | S5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
S3 | S4 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
S2 | S3 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
S1 | S2 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
1 | S1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
M8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabelle Inail
TABELLE INAIL PER INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all’Articolo 8.3 delle Condizionidi Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.
Esempio 1
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L’indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).
Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L’indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.
ALLEGATO 1 - TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | Percentuale | |
Destro Sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravamente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell’avanbraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del police | 28 | 23 |
Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | ||
12 | ||
Perdita totale dell'anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
DESCRIZIONE | Percentuale | |
Destro Sinistro | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11 | 9 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 | |
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6 | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 | ||
a) in semipronazione | 30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a) in semipronazione | 40 | 25 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a) in semipronazione | 22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 | |
NOTE: La tabella riporta l’allegato 1 al d.P.r. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della Polizza. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicateall’arto sinistro e quelle del sinistro al destro. |
Tabelle Inail
Tabelle Inail
ALLEGATO 2 - DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 9/10 | 2% |
2/10 | 8/10 | 8/10 | 6% |
3/10 | 7/10 | 7/10 | 12% |
4/10 | 6/10 | 6/10 | 19% |
5/10 | 5/10 | 5/10 | 26% |
6/10 | 4/10 | 4/10 | 34% |
7/10 | 3/10 | 3/10 | 42% |
8/10 | 2/10 | 2/10 | 50% |
9/10 | 1/10 | 1/10 | 58% |
10/10 | 0 | 0 | 65% |
NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione sia riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, cal- colato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto inferiore a 3/10 35% con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
ai sensi dell’art.
Informativa sul trattamento dei dati personali
13 e 14
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (di
seguito l’”Informativa”)
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(quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono
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del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
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Finalità e base giuridica del trattamento
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o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato
-SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
-per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
-per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
-per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione
(banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri;
Informativa sul trattamento dei dati personali
Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto
di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00
– 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la
Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15
del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettiFica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone Fisiche, compresa la proFilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede
Informativa sul trattamento dei dati personali
amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 − TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
(Informativa aggiornata a
SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA
giugno 2018)
Tale informativa costituisce parte
integrante dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della
Società
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (uE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa
– nella Sua qualità di “Interessato” – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:
a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali
situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sotto- scrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.
a)La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
b)I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
c)La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche
(Server Farm) del Gruppo Intesa San- paolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'e- sclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è
avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto Xxxxx Xxxxxxxxxx può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di deci- fratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali
di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Xxxxx Xxxxxxxxxx nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95
del 3 dicembre 2014).
Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’accettazione dell’utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Rego- lamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@ pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Xxxxx Xxxxxxx 00/00
– 00000 Xxxxxx.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
ai sensi dell’art.
13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (di
seguito l'”Informativa”) – finalità promo- commerciali
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente
indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ dI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione
previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 20159 Milano.Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno
effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettiFica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28