ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE MOLISE
DIOCESI DI CAMPOBASSO- BOJANO DIOCESI DI ISERNIA- VENAFRO DIOCESI DI TERMOLI- LARINO
DIOCESI DI TRIVENTO
Legge Regionale n.17 del 11.06.1999
Piano di interventi per la conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistico-culturali di edilizia di culto.
Agosto 2011
LA REGIONE MOLISE,
LA DIOCESI DI CAMPOBASSO-BOJANO, LA DIOCESI DI ISERNIA-VENAFRO,
LA DIOCESI DI TERMOLI-LARINO, LA DIOCESI DI TRIVENTO
PREMESSO che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), nella seduta del 3 agosto 2011, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha preso atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), revisionato ed aggiornato ai sensi del punto 10 della delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1, al fine di renderlo coerente con le priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano nazionale per il Sud;
VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) approvato con deliberazione di Giunta regionale n.605 del 4 agosto 2011 ed in particolare l’Asse III “Ambiente e Territorio”
– Linea di intervento III.A “Valorizzazione culturale e attrattività turistica”, che prevede la realizzazione di interventi coerenti con la priorità A.1.4 del Piano nazionale per il Sud;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.1257/2008 con la quale è stata approvata “La strategia integrata di sviluppo locale in Molise” nell’ambito della quale è previsto che i progetti integrati sono proiettati a stimolare comportamenti strategici e soluzioni operative che rendono possibile la valorizzazione completa e lo sviluppo delle risorse attraverso tre ambiti tematici di fondo: quello legato alla mobilità, quello relativo alla qualità dell’ospitalità, quello collegato all’attrattività del territorio (valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali nell’ottica dello sviluppo economico del territorio);
PRESO ATTO che il Governo Regionale ha manifestato, in diverse occasioni, la volontà di promuovere con la Diocesi di Campobasso-Bojano, la Diocesi di Isernia-Venafro, la Diocesi di Termoli-Larino e la Diocesi di Trivento un Accordo di Programma finalizzato, tra l’altro, alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali di edilizia di culto, attraverso la realizzazione di adeguati interventi sull’edilizia stessa, la promozione dei musei di storia e di arte religiosa, il recupero e la promozione del patrimonio artistico-religioso;
VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la disciplina della Programmazione negoziata;
VISTA la legge regionale n. 17 del 11 giugno 1999 che disciplina il procedimento per gli Accordi di Programma;
CONSIDERATO che, per gli effetti operativi, ai fini del presente Accordo di Programma, si intendono coinvolti fin d’ora organi e strumenti che fanno capo direttamente ai soggetti sottoscrittori, in possesso di adeguate e specifiche competenze;
CONSIDERATO che l’Accordo di Programma, ai sensi della L.R. n. 17/99, costituisce la base operativa per la stipula di successivi Programmi attuativi operativi, da sottoporre al parere dei soggetti interessati che devono contenere quanto segue:
a) le opere, i programmi, gli interventi, l’ambito territoriale e gli obiettivi generali da conseguire;
b) le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista la azione integrata;
c) il termine entro il quale deve essere definito l’accordo e la sua pratica attuazione;
CONSIDERATO che occorre individuare i componenti del Comitato per l’Accordo di Programma per tutte le attività conseguenti alla stipula dell’Accordo stesso;
CONSIDERATO, altresì, che il presente Accordo di Programma, ai sensi della LR n. 17/99, rappresenta anche uno strumento di lavoro per ulteriori obiettivi, che possono coinvolgere nuovi attori pubblici e privati e interventi complessi ed integrati di valorizzazione, anche con il ricorso alla finanza innovativa;
VISTA la deliberazione n. 739 del 30 agosto 2011, con cui la Giunta Regionale ha approvato il testo dell’Accordo di Programma e le strategie complessive sottese;
PRESO ATTO che nel corso delle riunioni tenute tra la Regione Molise e le Diocesi si è concordato di seguire, per l’assegnazione delle risorse, un criterio basato sul valore egualitario, sul rispetto della persona ai fini del conseguimento degli interessi per l’intero territorio regionale;
CONSIDERATO che gli Arcivescovi della Diocesi di Campobasso-Bojano, della Diocesi di Isernia-Venafro, della Diocesi di Termoli-Larino e della Diocesi di Trivento hanno, nel corso degli incontri preliminari, condiviso il testo del presente Accordo di Programma;
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA
ARTICOLO 1
Recepimento delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
ARTICOLO 2
Obiettivo strategico
1. Il presente Accordo di Programma si pone come obiettivo strategico, sul territorio della Regione Molise, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali di edilizia di culto, attraverso la realizzazione di adeguati interventi sull’edilizia stessa, la promozione dei musei di storia e di arte religiosa, il recupero e la promozione del patrimonio artistico-religioso.
ARTICOLO 3
Risorse finanziarie e programma attuativo degli interventi
1. Le risorse finanziarie previste per la realizzazione degli interventi sono valutate in complessivi 8,434 milioni di euro, di cui:
- 4,800 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate), rivenienti dalle disponibilità riprogrammabili e dalle economie a qualsiasi titolo generate in fase di attuazione degli interventi previsti e finanziati con precedenti delibere del CIPE (periodo di programmazione 2000/2006);
- 3,634 milioni di euro quale cofinanziamento della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) delle Diocesi.
2. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono perseguiti tramite la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A- 1), i cui soggetti attuatori sono le singole Diocesi.
3. Il Piano di interventi sarà oggetto di verifica da parte del Comitato dell’Accordo di Programma che provvederà alla eventuale riprogrammazione di risorse a rischio di definanziamento, nonché alla riprogrammazione delle economie nel rispetto degli obiettivi di cui all’Accordo.
ARTICOLO 4
Comitato per l’attuazione
1. È definitivamente fissato il Comitato per l’Accordo di Programma, di cui all’art. 3 della L.R. n. 17/99, nella composizione di seguito riportata:
- Presidente: Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- Componente: Assessore alla Programmazione o suo delegato;
- Componente: Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano;
- Componente: Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro;
- Componente: Vescovo della Diocesi di Xxxxxxx-Xxxxxx;
- Componente: Vescovo della Diocesi di Trivento.
2. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo le parti individuano, quali soggetti responsabili del procedimento, ai sensi dell’art.4 della legge n.241/1990 e s.m.e i.:
o per la Regione Molise, con funzioni di segretario del Comitato, il dirigente regionale del Servizio Intese Istituzionali di Programma e Coordinamento FAS;
o per la Diocesi di Campobasso-Bojano, l’Xxx. Xxxx Xxxxxxx;
o per la Diocesi di Isernia-Venafro, il Sac. Xxxxxxxx Dello Xxxxxx;
o per la Diocesi di Termoli-Larino, l’Xxx. Xxxx Xxxxxxx;
o per la Diocesi di Trivento, l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
3. Il Comitato per l’attuazione dell’Accordo di Programma provvede alla verifica del Piano degli interventi per la eventuale riprogrammazione di risorse a rischio di definanziamento, nonché alla riprogrammazione delle economie nel rispetto degli obiettivi di cui all’Accordo e di quanto stabilito dalle linee di finanziamento attivabili ed attivate.
ARTICOLO 5
Soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi
1. I soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo sono le singole Diocesi in qualità di stazioni appaltanti che designeranno il Responsabile Unico del Procedimento anche ai fini del monitoraggio interno ed esterno alla realizzazione delle iniziative e degli interventi.
ARTICOLO 6
Impegni dei soggetti sottoscrittori
1. I sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a:
a. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto1990, n. 241 e sue modificazioni;
b. procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell’attuazione;
c. attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie scaturenti dal presente Accordo per la realizzazione degli interventi secondo quanto stabilito dalle linee di finanziamento attivabili ed attivate;
d. rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso d’inerzia, ritardo o inadempienza, l’intervento sostitutivo dell'autorità competente.
2. L’eventuale quota di risorse scaturenti non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti del “soggetto attuatore”, entro le date concordate e stabilite nei provvedimenti di concessione e comunque subordinate ai tempi previsti dalle linee di finanziamento attivabili ed attivate, sarà espunta dalle disponibilità finanziarie individuate nel precedente articolo 3 e si procederà alla conseguente rimodulazione dell’Accordo, ove non diversamente stabilito dalle linee di finanziamento attivabili ed attivate.
3. I trasferimenti delle risorse finanziarie regionali disponibili sono disposti a favore delle Diocesi sulla base della normativa regionale vigente e di quella sottesa alle linee di finanziamento attivabili ed attivate.
4. Le regole, gli avanzamenti e l’operatività formale del presente Accordo sono disciplinate a tutti gli effetti dalla L.R. n. 17/99 e dalle procedure in esso statuite, nonché dalla L.R. n.16/10 “Misure di razionalizzazione della spesa pubblica” Titolo IIII art 9.10.11.12.
ARTICOLO 7
Inerzia, ritardi e inadempienze
1. Nel caso d’ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo esperisce ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine, invita il/i soggetto/i al/ai quale/i il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
2. Il soggetto cui fosse imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, le iniziative assunte, i risultati conseguiti ed un cronogramma dettagliato per gli adempimenti.
3. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non dovessero garantire il risultato dell’adempimento, o lo dovessero garantire in modo insufficiente o inadeguato, il responsabile dell’attuazione assumerà la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata di un eventuale finanziamento afferente, in ragione della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le azioni nei confronti del soggetto cui fosse imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di azioni risarcitorie.
ARTICOLO 8
Disposizioni generali
1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori mantenendo la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi di cui al Programma attuativo e/o di altre forme operative similari ed adeguate, da un punto di vista amministrativo. Per concorde volontà dei sottoscrittori esso potrà essere prorogato, modificato o integrato secondo particolari esigenze, a richiesta di una delle parti e comunque secondo quanto disposto dalle linee di finanziamento attivabili ed attivate.
2. In seguito alla stipula del presente Accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti di interesse pubblico, la cui partecipazione possa determinare un valore aggiunto notevole per la compiuta realizzazione degli interventi previsti, di volta in volta adeguati alle specifiche esigenze di ciascuna azione.
3. Alla scadenza dell’Accordo il soggetto responsabile, indicato all’articolo 5 è incaricato delle eventuali incombenze, relative alla definizione dei rapporti pendenti, delle attività non ultimate.
Campobasso,
per la Regione Molise,
il Presidente Xx. Xxxxxx Xxxxxxx XXXXX
per la Diocesi di Campobasso-Bojano,
l’Arcivescovo Mons. Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXXX
per la Diocesi di Isernia-Venafro,
il Vescovo Mons. Xxxxxxxxx XXXXX
per la Diocesi di Termoli-Larino,
il Vescovo Mons. Xxxxxxxxxx XX XXXX
per la Diocesi di Trivento,
il Vescovo Mons. Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXXX