B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2015.185
Sentenza del 7 settembre 2015 Corte dei reclami penali | |
Composizione | Giudici penali federali Xxxxxxx Xxxxxxxx, presidente, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Parti | |
A., rappresentato dall'avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Ricorrente | |
contro | |
MINISTERO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO, Controparte | |
Oggetto | Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) |
Fatti:
A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (Italia) ha presen- tato alla Svizzera, per mezzo di una prima commissione rogatoria facente data al 27 febbraio 2013, poi integrata da successivi complementi datati 18 marzo 2013, 9 maggio 2013, 7 giugno 2013 e 11 marzo 2015, una richie- sta di assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedi- mento da essa condotto nei confronti di A. ed altri, per titolo di concorso in ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, con- corso in usura pluriaggravata, concorso in truffa pluriaggravata, concorso in infedeltà patrimoniale pluriaggravata e concorso in false comunicazioni so- ciali in danno delle società, dei soci o dei creditori (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 1 e segg.). Secondo quanto riportato dagli atti trasmessi per via rogatoriale, A., in qualità di direttore dell'Area Fi- nanza della banca B., ed altri correi, avrebbero occultato con mezzi fraudo- lenti un contratto ("mandate agreement") stipulato in data 31 luglio 2009 tra l'istituto citato e la banca C. avente per oggetto un collegamento negoziale che riguardava alcune operazioni finanziarie tra le quali figuravano importanti movimentazioni di investimento nei BTP a scadenza trentennale, il cui valore stimato si collocherebbe nell'ordine dei 3.05 miliardi di euro, e la ristruttura- zione del veicolo Alexandria, quest'ultimo effettuato in ostacolo alle funzioni della banca D. A mente dell'autorità rogante, dagli accertamenti eseguiti si sarebbero delineate fitte relazioni personali e professionali tra lo stesso A. e
X. Xxxxxxxxx inoltre emersi frequenti contatti tra F. SA e l'istituto di credito
B. L'autorità rogante ha quindi richiesto, tra altri, l'acquisizione e l'autorizza- zione all'utilizzazione della documentazione sequestrata presso i domicili e le sedi delle persone convolte nonché la produzione della documentazione relativa a conti bancari intestati e/o riconducibili alle stesse siti presso vari istituti di credito svizzeri, tra i quali figuravano in particolare le relazioni ascri- vibili a A.
B. Mediante decisione del 13 maggio 2013, il Ministero pubblico della Repub- blica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 10) ordinando svariate misure di assistenza (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 13).
C. A seguito dell'apertura di un procedimento penale in Svizzera (v. incarto MP- TI INC.2013.1282), in data 24 maggio 2013 il MP-TI ha interrogato A. in qua- lità di imputato. Nell'ambito dello stesso, è stato operato il sequestro della documentazione presente nelle cassette di sicurezza nella disponibilità di A. site presso banca G. e banca H.
D. In data 13 marzo 2015, il MP-TI è entrato nuovamente in materia sulla do- manda di assistenza integrativa presentata dall'autorità rogante l'11 marzo 2015 disponendo in tale sede l'acquisizione agli atti della procedura di assi- stenza giudiziaria del verbale di interrogatorio in qualità di imputato del 24 maggio 2013 e dei relativi allegati, nonché di tutta la documentazione utilizzata nel corso di detto interrogatorio. Egli ha parimenti ordinato l'acqui- sizione della documentazione presente nelle cassette di sicurezza summen- zionate (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 128).
E. Con decisione di chiusura parziale del 19 maggio 2015, il MP-TI ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di tutta la docu- mentazione sopracitata (v. act. 1.1).
F. Il 19 giugno 2015, X. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo (v. act. 1):
- in via principale l'annullamento della stessa e la reiezione della richiesta di consegna dei mezzi di prova litigiosi;
- in via subordinata che la decisione di chiusura venga riformata e che non venga dato seguito alla richiesta di trasmissione del verbale di in- terrogatorio del 24 maggio 2013 e dei relativi allegati e della documen- tazione sequestrata nelle cassette di sicurezza presso la banca H. e la banca G.;
- in via ulteriormente subordinata che i mezzi di prova summenzionati vengano trasmessi solo se emessi dopo il 1° gennaio 2007.
G. Con risposta del 9 luglio 2015, trasmessa per conoscenza al ricorrente, il MP-TI ha postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7).
H. Mediante osservazioni del 9 luglio 2015, anch'esse trasmesse al ricorrente, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame (v. act. 8).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age- vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Xxxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (XXX; testo non pub- blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set- tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo- svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’au- torità d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il ricorrente, toccato personalmente e direttamente dalla misura d'assistenza giudiziaria ha un interesse degno di protezione all'annulla- mento o alla modifica della stessa ed è conseguentemente legittimato a ricor- rere ai sensi dell'art. 80h AIMP. Tale legittimazione si limita tuttavia ai punti 2.h e 2.i del dispositivo della decisione di chiusura impugnata nonché al sequestro
della relazione bancaria n° 1 accesa presso la banca H. e di cui il ricorrente è titolare (v. act. 1, punto 3 del dispositivo).
2. Il ricorrente si duole del fatto che la domanda di assistenza presenti delle ca- renze. A mente dello stesso, la rogatoria non conterrebbe una sufficiente de- scrizione dei fatti né indicherebbe i motivi a monte della stessa e le misure di assistenza richieste.
2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati ed i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 000 Xx 000 consid. 5b, 547 con- sid. 3a; 000 Xx 00 consid. 5c). Lo Stato richiedente deve in particolare esporre le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richie- sto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indi- scriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c).
2.2 Nel caso oggetto della presente impugnativa, da una lettura d'insieme della ri- chiesta di assistenza del 27 febbraio 2013 e dei susseguenti complementi sono facilmente deducibili i fatti ed i motivi a monte della domanda. Nella rogatoria e nelle integrazioni alla stessa sono inoltre presenti gli elementi richiesti dall'art. 10 cpv. 2 OAIMP, segnatamente il luogo, il momento e le modalità di commis- sione delle infrazioni così come le ipotesi di reato previste dall'ordinamento giu- ridico italiano. Inoltre, in data 8 marzo 2013, il MP-TI ha richiesto all'autorità rogante di specificare la posizione processuale delle singole persone menzio- nate (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, doc. 4). L'autorità rogante ha quindi preso posizione per mezzo di una domanda di assistenza integrativa nella quale figu- ravano dettagliatamente tutte le persone implicate a quel tempo nelle indagini ed i relativi titoli di reato ad esse contestati (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, doc. 5).
2.3 Alla luce di quanto precede, nella domanda di assistenza non sono constatabili carenze ai sensi degli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP. Per questi motivi, la relativa censura del ricorrente non può trovare accoglimento.
3. L'insorgente sostiene che la decisione impugnata violerebbe il diritto di essere sentito in quanto il MP-TI non avrebbe offerto al ricorrente l'occasione di parte- cipare alla cernita della documentazione.
3.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla la facoltà per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati). Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale esso è concretizzato agli art. 29 e segg. della legge federale sulla procedura ammi- nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (XXXXXXXXXX, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; XXXXXXX XXXXXXXXX, Der verfassungsmäs- sige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). L'autorità di esecu- zione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accurata- mente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 000 Xx 000 consid. 14a pag. 604).
3.2 Nella fattispecie, v'è da rilevare che il ricorrente ha avuto completo accesso agli atti che lo riguardano, così come ampia facoltà di esprimersi durante tutta la procedura di esecuzione della commissione rogatoria dinanzi al MP-TI (v. in- carto MP-TI ROG.2013.50, class. atti procedurali, segnatamente doc. 26, doc. 63, doc. 72, doc. 78, doc. 81, doc. 135). In particolar modo, al patrocinatore era stata intimata la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 13 marzo 2015, il quale ha quindi potuto prendere atto dell'intenzione del MP- TI quanto alla trasmissione del verbale di interrogatorio del 24 maggio 2013 e di tutti gli allegati annessi così come della documentazione sequestrata presso le cassette di sicurezza nella sua disponibilità; egli si è tuttavia astenuto dal richiedere di poter partecipare alla cernita della documentazione, limitandosi a denegare l'accordo alla trasmissione semplificata (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti procedurali, doc. 135 e 146). Ora, la persona toccata da una misura d'assistenza non può accontentarsi di assumere un'attitudine passiva quando sa che delle misure di assistenza sono state adottate e che una decisione di trasmissione è imminente. In ossequio al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), ella deve intervenire presso l'autorità d'esecuzione, cercare di conoscere gli atti di cui è prevista la trasmissione ed indicare precisamente quali di questi non dovrebbero essere trasmessi all'autorità estera (v. sentenza del Tribunale federale 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1 e 2.3
con rinvii; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012, consid. 2). Alla luce di ciò non vi è luogo di considerare che il MP-TI abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente. Disponendo inoltre la scrivente autorità di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (TPF 2007 57) e avendo avuto il ricorrente in questa sede ampia facoltà di esprimersi, un'eventuale vio- lazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dalla presente pro- cedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; XXXXXXXXXX, op. cit.,
n. 472). Ne discende che la censura, infondata, deve essere respinta.
4. Il ricorrente ritiene che il MP-TI non avrebbe dovuto dare seguito alla rogatoria in quanto la stessa costituirebbe una inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Egli sostiene inoltre che anche qualora questa Corte dovesse rigettare il ricorso in via principale, si imporrebbe una limitazione della documentazione da trasmettere in quanto parte della stessa sarebbe priva di portata in ottica pro- batoria.
4.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato ri- chiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assu- mere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporziona- lità sia manifestamente disatteso (DTF 000 Xx 000 consid. 5c; sentenze del Tri- bunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali esse necessitano di regola di tutti i documenti per sapere a quali persone o entità giuridiche sono coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acqui- sire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali
domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen- tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame va limitato alla cosiddetta utilità poten- ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in ma- teria penale (x. XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX/XXXXX/XXXXXXX, Internationale Rech- tshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).
4.2 In concreto, l'autorità rogante considera A. al centro delle presunte attività ille- cite oggetto dell'indagine estera. Essa ritiene quindi che la documentazione uti- lizzata in occasione dell'interrogatorio del 24 maggio 2013 ed il verbale dello stesso così come la documentazione proveniente dalle cassette di sicurezza litigiose abbiano indubbio rilievo investigativo nell'ambito del procedimento ita- liano. L'autorità estera ha quindi indicato puntualmente i mezzi di prova in que- stione nella propria integrazione del 12 marzo 2015, richiedendone formalmente la trasmissione (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti procedurali, doc. 127). Va parimenti considerato che la fattispecie alla base dell'inchiesta a suo tempo aperta in Svizzera e delle indagini tuttora in corso in territorio italiano coincidono. È quindi necessità dell'autorità estera procedere all'acquisizione della documentazione in questione al fine di ricostruire un quadro di insieme delle possibili operosità criminali.
Quanto precede permette quindi di confermare la sufficiente relazione tra le mi- sure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spet- tando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile "fishing expedition". In ragione di quanto esposto è parimenti da rigettare la richiesta di limitazione temporale della documentazione da trasmettere.
5. Il ricorrente sostiene che il MP-TI, esperendo l'interrogatorio del 24 maggio 2013 presso le autorità italiane, avrebbe permesso a quest'ultime di venire a cono- scenza di informazioni che lo riguardano in assenza di una formale procedura rogatoriale, violando le norme applicabili in materia di assistenza giudiziaria. Egli ritiene quindi che il presente gravame debba venire accolto e che la docu- mentazione non vada trasmessa all'autorità rogante.
La scrivente Corte rileva come il verbale dell'interrogatorio litigioso sia stato re- datto nell'ambito di una differente procedura penale di merito aperta a suo tempo in Svizzera (v. incarto MP-TI INC.2013.1282). Una tale censura avrebbe semmai potuto essere sollevata nel 2013 nell'ambito di tale procedimento in- terno, visto che delle modalità di esecuzione della rogatoria svizzera qui conte- state egli era già a conoscenza in quel momento. Essa è pertanto inammissibile. Occorre ad ogni modo rilevare che, allorquando l'autorità rogante Svizzera in- tende interrogare una persona all'estero, la presenza all'interrogatorio dell'auto- xxxx estera è prassi, anche perché l'organizzazione logistica dello stesso gli in- combe (messa a disposizione di locali, tenuta del verbale, ecc.) e lo Stato rogato esegue la rogatoria passiva applicando il proprio diritto interno.
6. L'insorgente censura infine il superamento dei due anni a disposizione delle autorità di perseguimento penale italiane per esperire le indagini preliminari ai sensi degli artt. 406 e 407 del Codice di procedura penale italiano. Essendo il termine venuto meno il 22 dicembre 2014, le richieste di documentazione da parte dell'autorità rogante sarebbero tardive e il MP-TI non vi avrebbe dovuto dare seguito.
Va preliminarmente rilevato come la questione sollevata dal ricorrente faccia riferimento a problematiche relative all'ordinamento giuridico dello Stato rogante la cui trattazione non incombe di principio alla Corte adita. Va ad ogni modo sottolineato come il decorso del termine invocato non comporti l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza ma soltanto l'inutilizzabilità – ad istanza di parte – delle prove acquisite attraverso tale atto (v. XXXXXXXX XXXXX/XXXXXXXX XXXXX, Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, cifra V ad art. 407). Alla luce di quanto precede, la censura potrà semmai essere sollevata nell'am- bito del procedimento estero di merito e non può trovare accoglimento innanzi a questo Giudice.
7. Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confer- mata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.
8. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico del ricorrente, fissata nella fattispecie complessivamente a fr. 5'000.-- e considerata coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co- perta dall'anticipo spese già versato.
Bellinzona, 8 settembre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
- Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).