CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
ALLEGATO A
CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
1. OGGETTO
Le presenti condizioni generali di fornitura (le “Condizioni Generali”) hanno ad oggetto la fornitura congiunta o disgiunta di Energia Elettrica e/o Gas Naturale da parte di uBroker S.r.l. (il “Rivenditore”), C.F. E P.IVA 11101970017, con sede legale in Torino, xxx Xxxxxxx x. 00/xxx, in base a quanto indicato dal Cliente nella Richista di Fornitura.
L’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale consegnato dal Rivenditore, tramite il proprio fornitore, al/i Punto/i di Prelievo (“POD”)/Riconsegna (“PdR”) sarà utilizzato direttamente dal Cliente per l’uso indicato nella Richiesta di Fornitura (civile/industriale/produzione di energia elettrica).
Il Cliente si impegna altresì a non utilizzare l’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale per usi diversi e a non cederla/o
a terzi.
Il Cliente dichiara di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l’allacciamento e che gli impianti di sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza.
Il Cliente garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati
nella Richiesta di Fornitura e negli Allegati le cui disposizioni dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Il presente Contratto è conforme alla normativa di settore vigente, consultabile al sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (in seguito “AEEG”) xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. IL CONTRATTO
2.1 Il Contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale (il “Contratto”) è costituito dalle Presenti Condizioni Generali, dalla Richiesta di Fornitura e dai relativi Allegati (All. B Condizioni tecnico-economiche di fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale, “Condizioni Particolari”; All. C Nota informativa per i clienti finali ai sensi del Codice di Condotta Commerciale pro tempore) e si intende concluso all’atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del Rivenditore.
In caso di discrepanza tra i diversi testi contrattuali (All. A Condizioni Generali e All. B Condizioni Particolari) prevarranno su tutte le disposizioni contenute nel seguente ordine: All. B Condizioni Particolari, Condizioni Generali. Il Contratto disciplina i rapporti per i POD con Tipologia Contrattuale “Domestico”, “Altri Usi” e PdR con Tipologia Contrattuale “Usi Diversi” e “Condomini a uso domestico”. Fatta esclusione per il Cliente Domestico, qualora negli archivi del Distributore Locale di competenza i POD oggetto del Contratto dovessero risultare catalogati con tipologia contrattuale “Domestica”, il Rivenditore provvederà ad aggiornare la tipologia contrattuale in “Altri Usi ” a decorrere dalla prima data utile; i costi dell’aggiornamento verranno addebitati al Cliente in fattura con separata evidenza.
Con la Richiesta di Fornitura il Cliente dichiara e garantisce di non trovarsi in condizione di morosità rispetto ai precedenti fornitori.
Il Rivenditore è libero di accettare la Richiesta di Fornitura a suo insindacabile giudizio. Inoltre l’accettazione è subordinata al pagamento delle spese d’istruttoria da parte del Cliente a uBroker S.r.l.; le spese d’istruttoria sono pari ad euro 10,00 (iva inclusa) per le utenze domestiche ed a euro 20,00 (iva esclusa) per le imprese.
Nel caso di Richiesta di Fornitura relativa all’Energia Elettrica e al Gas Naturale, l’accettazione del Rivenditore potrà avvenire con riferimento anche ad una sola di esse.
In mancanza di accettazione da parte del Rivenditore, quest’ultimo non darà corso alla fornitura oggetto della
Richiesta di Fornitura, dandone motivata comunicazione senza indugio e con qualsiasi mezzo.
Qualora al momento di richiesta di switching al Distributore per il POD e/o il PdR del Cliente, emergesse in capo a quest’ultimo una condizione di morosità, il Rivenditore si riserva di non accettare le richieste di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale ovvero di subordinare l’accettazione al rilascio da parte del Cliente di garanzia o deposito cauzionale a copertura di due mensilità di fornitura di energia elettrica, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Rivenditore.
In tal caso resta salvo il diritto del Rivenditore di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. L’esecuzione del Contratto è condizionata al fatto che al momento dello switching il POD o PdR del Cliente non risulti sospeso e o chiuso per morosità, oppure oggetto di una richiesta di indennizzo, come previsto dall’art. 10.3 della delibera AEEG ARG/elt n. 4/08.
La conclusione del contratto è subordinata all’invio da parte del Rivenditore di conferma scritta, su qualsiasi mezzo durevole, al Cliente.
2.2 Il Rivenditore si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e sulla solvibilità dello stesso sia prima della conclusione del Contratto sia successivamente a tale data; coerentemente con l’esito di tali controlli, il Rivenditore potrà richiedere la costituzione di una garanzia autonoma a prima richiesta, da rilasciarsi da Istituto di Credito o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Rivenditore, o di un deposito cauzionale per l’importo che verrà comunicato dal Rivenditore, o di altra garanzia equivalente.
La soddisfazione di tale condizione sarà accertata dal Rivenditore.
La richiesta di garanzia da parte del Rivenditore potrà avvenire anche durante l’esecuzione del Contratto, con conseguente obbligo del Cliente di provvedere nei termini ragionevolmente indicati dal Rivenditore stesso, qualora sopravvengano circostanze tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Cliente o da pregiudicare il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento assunti dal Cliente
Relativamente alla somministrazione di Energia Elettrica, qualora il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia, in assenza della costituzione di altre garanzie, il Rivenditore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari alla stima di due mensilità, pena la non attivazione della fornitura.
Tale somma serve a garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia uscente, ai sensi dell’art. 8 della delibera dell’AEEG ARG/elt n. 4/08 “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’Energia Elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito dal Rivenditore al Cliente, maggiorato degli interessi legali maturati, una volta trascorsi 3 (tre) mesi dall’uscita del Cliente dal Servizio di Salvaguardia, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
Qualora nel corso della fornitura la garanzia bancaria e/o la polizza assicurativa siano escusse in tutto o in parte ovvero l’importo versato a titolo di deposito cauzionale sia trattenuto in tutto o in parte dal Rivenditore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la suddetta garanzia e/o polizza e/o deposito cauzionale per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione e/o incameramento o con addebito sulla prima fattura utile.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, nella fattura relativa all’ultimo mese di fornitura qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
2.3 La clausola 2.2 di cui sopra si applica soltanto nei confronti di professionisti così come definiti all’art. 3
comma 1 lettera c) del D.Lgs 206/2005.
3. MANDATI PER SERVIZI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE E RAPPORTI CON IL PRECEDENTE FORNITORE
Per l’erogazione di Gas Naturale ai PdR indicati dal Cliente, quest’ultimo conferisce a titolo gratuito al Rivenditore, tramite il proprio fornitore, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell’art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione del contratto di vettoriamento con il Distributore e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il Trasportatore Nazionale e per tutto quanto necessario per l’espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del Gas Naturale.
Per l’erogazione di Energia Elettrica ai POD indicati dal Cliente, quest’ultimo conferisce a titolo gratuito al Rivenditore, tramite il proprio fornitore, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell’art. 1705 del cod. civ., per la stipula e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con TERNA.
Il Cliente conferisce a titolo gratuito altresì al Rivenditore mandato senza rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD e dei PdR e mandato con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica.
Il Cliente si impegna, previa richiesta da parte del Rivenditore, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento dei mandati conferiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa o richiesto dal gestore di rete competente.
Tutte le eventuali variazioni della normativa relativa ai servizi citati nel presente articolo o l’importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti ai sensi dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali.
Il Cliente conferisce sin d’ora mandato a titolo gratuito al Rivenditore affinché quest’ultimo comunichi al precedente fornitore di Energia Elettrica e/o Gas Naturale la volontà di recesso del Cliente ed effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa in vigore.
Indipendentemente dal conferimento del mandato di cui al precedente comma, di ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e il precedente fornitore relativa ad inadempimenti o a cause di qualsiasi altra natura sarà tenuto a rispondere il solo Cliente, che espressamente manleva il Rivenditore da ogni responsabilità a seguito del recesso per cambio esercente in relazione ai rapporti giuridici derivanti dal precedente contratto di fornitura.
Il Cliente terrà pertanto manlevato e indenne il Rivenditore per ogni danno, costo o spesa derivanti o comunque connessi al precedente contratto di fornitura, salvo che suddetti danni, costi o spese derivino a causa di azioni od omissioni da parte di uBroker.
4. MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI CONSUMO ED AUTOLETTURA DEL GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA
Il consumo del Gas Naturale, espresso in metri cubi (“mc”), viene misurato mediante il gruppo di misura del
Distributore.
Il corrispettivo dovuto dal Cliente indicato in fattura è determinato sulla base dei consumi rilevati mensilmente dal personale incaricato dal Distributore per la lettura ovvero comunicati dal Cliente al Rivenditore tramite autolettura, secondo le modalità ed i tempi previamente indicati dal Rivenditore.
In caso di impossibilità di misurazione da remoto da parte del Distributore, il Cliente si impegna a permettere
l’accesso agli incaricati per la lettura diretta del Contatore Gas.
Il Rivenditore comunica l’eventuale non attendibilità dell’autolettura comunicata dal Cliente.
L’autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio salvo successiva rettifica a seguito di lettura effettiva
da parte del Distributore.
La misura del gas è regolata dalla delibera ARG/gas n. 64/09 “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane – TIVG” e successive modifiche e integrazioni.
La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base della lettura del contatore elettrico rilevata dal Distributore Locale.
Il Cliente può effettuare l’autolettura nel solo caso di punti di prelievo in bassa tensione così come definito nel
DPCM 11 maggio 2004.
Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la lettura diretta del Contatore Elettrico.
In caso di incongruenza tra i dati di consumo forniti dal Cliente e quelli del Distributore, prevalgono questi ultimi; il Cliente rimane pertanto obbligato nei confronti del Rivenditore a corrispondere quanto da quest’ultimo fatturato sulla base dei dati forniti dal Distributore nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 6, con diritto di ricevere eventuale futuro conguaglio/nota credito nel caso in cui, anche a seguito di giudizio, i dati del Distributore dovessero essere rettificati.
E’ comunque fatto salvo quanto stabilito dall’art. 22 del presente Contratto.
5. OBBLIGHI FISCALI
5.1 Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale sono da considerarsi al lordo di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Rivenditore e senza facoltà di rivalsa.
5.2 Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire la dichiarazione di cui alla Richiesta di Fornitura relativamente alla fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale; nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini IVA per la fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale dovrà fornire la/le relativa/e Dichiarazione/i di Intenti.
In ogni caso, verrà applicata l’aliquota IVA massima fino a ricezione da parte del Rivenditore della/e relativa/e dichiarazione/i.
uBroker esercita il diritto di rivalsa dell’accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente nella Richiesta di Fornitura e/o all’Allegato D (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’applicazione dell’accisa
sull’Energia Elettrica e/o sul Gas Naturale), evidenziando che, per la fornitura di Gas Naturale, saranno equiparati e tassati con l’aliquota prevista per gli usi civili gli impieghi di Gas Naturale non riconosciuti come usi industriali in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Qualora il Cliente benefici di eventuali esclusioni dalle accise sulla fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell’energia elettrica e/o del gas naturale ai fini dell’esclusione dalle accise inviata o da inviare all’Ufficio delle Dogane di competenza.
Ai fini accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, il Rivenditore considererà l’Energia Elettrica fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni e il Gas Naturale fornito al Cliente come utilizzato per usi civili e addebiterà di conseguenza l’accisa e le relative addizionali.
Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di Energia Elettrica, dovrà fornirne dichiarazione appositamente sottoscritta nella Richiesta di Fornitura e/o nell’ Allegato D (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’applicazione dell’accisa sull’Energia Elettrica e/o sul Gas Naturale), oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di competenza.
Il Cliente è unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Rivenditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Rivenditore dal Cliente stesso.
Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Rivenditore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Rivenditore dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.
Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste.
L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l’Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Rivenditore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.
Il Rivenditore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Rivenditore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme.
Il Rivenditore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.
5.3 La clausola 5.2 di cui sopra si applica soltanto nei confronti di professionisti così come definiti all’art. 3
comma 1 lettera c) del D.Lgs 206/2005.
5.4 Il Cliente, in ogni caso, si impegna ed obbliga a non cedere a terzi, neppure in parte, l’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale allo stesso forniti dal Rivenditore, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi ed obbligandosi al riguardo ad integralmente manlevare e garantire il Rivenditore medesimo verso qualunque terzo.
Nel caso di mancato rispetto di tale impegno, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Rivenditore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto nei termini descritti nel precedente paragrafo. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c., ai sensi dell’art. 9 del presente Contratto.
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche sottoscritte dal Cliente, il Rivenditore fatturerà al Cliente, con periodicità mensile, per ogni POD e per ogni PdR indicati nella Richiesta di Fornitura, gli importi corrispondenti ai kWh di Energia Elettrica e/o ai metri cubi di Gas Naturale consumati nel mese precedente, comprensivi di imposte dovute a qualsiasi titolo, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di due distinti documenti contabili.
Il Rivenditore trasmetterà xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente la comunicazione di avvenuta pubblicazione della fattura sul proprio sito internet, riportando nella stessa il link per la visualizzazione (download) della fattura. Tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad effettuarne il pagamento entro il termine ut infra indicato.
Nel caso in cui il Cliente abbia optato nella Richiesta di Fornitura per l’invio cartaceo della fattura, in sostituzione all’invio e-mail, il Rivenditore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nella Richiesta di Fornitura, addebitando al Cliente un costo pari a € 1,87 (iva esclusa) per ciascun documento contabile.
Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore.
La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera AEEG ARG/elt n. 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio
2007” e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della fatturazione i consumi delle ore Peak saranno
calcolati come da formula riportata nell’Allegato B “Condizioni Tecnico Economiche”.
Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il dato dei consumi mensili dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale fruita/o dal Cliente, il Rivenditore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili ove presenti i dati di autolettura.
In difetto, il Rivenditore emetterà fattura in acconto sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi saranno comunicati dal Distributore.
Il Rivenditore addebiterà o accrediterà, anche a mezzo di scomputo dalle fatture successive, al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura.
Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dalla Delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i.
Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di emissione della fattura, mediante addebito preautorizzato in conto corrente, sulla base della delega SEPA DD allegata alla Richiesta di Fornitura.
Eventuali diverse modalità di pagamento rispetto alla formula SEPA DD, anche se autorizzata per iscritto dal Rivenditore, avrà un costo aggiuntivo da valutarsi caso per caso, qualora previsto dallo specifico regolamento di Banca d’Italia.
In caso di ritardo nei pagamenti, e nei limiti di cui al successivo art. 7, in assenza della dichiarazione prevista all’art. 1193 c.c., il Rivenditore potrà imputare l’importo pagato prioritariamente alle fatture con data di emissione anteriore.
Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD o PdR, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Rivenditore uniformerà la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di Fornitura più recente sottoscritta dal Cliente.
7. RITARDO NEI PAGAMENTI
In caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker avrà, inoltre, la possibilità di sospendere la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto.
In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, è facoltà di quest’ultimo procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura.
A partire dal giorno successivo la scadenza della fattura, il Rivenditore potrà inviare allo stesso una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata A/R con indicazione che, trascorsi 15 (quindici) giorni dall’invio della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura ovvero la chiusura del PdR per morosità.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento.
Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni, saranno applicabili le disposizioni
dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali.
Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Rivenditore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale.
In ogni caso, la comunicazione del Rivenditore indicherà le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, le quali, comunque, non potranno risultare più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite.
L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA).
Per tale tipologia di POD, qualora abbia operato la risoluzione contrattuale per morosità, il Rivenditore, a seguito dello switching del Cliente su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 2.2 della delibera AEEG ARG/elt 219/10 “Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario di cui all’All. B della deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.191/09”, ossia:
a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela;
b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2;
c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati.
Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza.
L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto.
In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti.
Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.
In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
8. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Il Contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l’automatico inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che l’AEEG vorrà definire.
Il Rivenditore indicherà al Cliente le conseguenti modifiche e i relativi effetti.
Senza pregiudizio per le disposizioni precedenti, il Rivenditore avrà facoltà di apportare unilateralmente (salvo la facoltà di recesso del Cliente di cui al fondo del presente articolo) qualunque modifica alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto ove sussista un giustificato motivo, quale - in via esemplificativa, ma non esaustiva - il mutamento delle condizioni del mercato o delle proprie politiche commerciali ovvero sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero mutamenti dei termini delle condizioni di approvvigionamento da parte del Rivenditore parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali dell’equilibrio economico in base al quale il Contratto è stato concluso.
Qualora desideri esercitare tale facoltà, il Rivenditore dovrà comunicare espressamente e in forma scritta al Cliente, a mezzo raccomandata A/R, le modifiche apportate al Contratto, indicando il testo completo delle disposizioni modificate e illustrando gli effetti delle variazioni, nonché la data di efficacia di tali modifiche, che verrà fissata per il 3° (terzo) mese decorrente dal 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.
La comunicazione di variazione deve contenere per ciascuna delle modifiche proposte le seguenti informazioni:
1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;
2) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
3) la decorrenza della variazione proposta;
4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso
senza oneri.
Le modifiche apportate, ma non comunicate al Cliente, non produrranno alcun effetto fino al termine di cui sopra,
a partire dall’avvenuta comunicazione delle stesse al Cliente da parte del Rivenditore.
Nel caso di modifiche unilaterali del Rivenditore di cui al presente articolo, il Cliente avrà facoltà di recedere senza oneri dal Contratto entro 60 (sessanta) giorni di calendario a decorrere dalla ricezione della comunicazione
delle modifiche inviata dal Rivenditore, che si intende avvenuta trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio, salvo prova contraria.
Il recesso avrà effetto trascorsi 60 (sessanta) giorni.
Il Cliente, qualora eserciti tempestivamente il recesso e fino alla data di efficacia dello stesso, avrà diritto
all’applicazione delle precedenti condizioni contrattuali.
9. RISOLUZIONE DELCONTRATTO
9.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, e in particolare le disposizioni degli artt. 2 e 7 delle presenti Condizioni Generali e della delibera AEEG ARG/elt n. 4/08 relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, e fatto salvo quanto di cui all’art. 11 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Rivenditore, anche per una singola fornitura, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
a) mancata attivazione, revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Rivenditore, a cui non sia posto rimedio entro i successivi 10 (dieci) giorni;
b) ritardato pagamento da parte del cliente che si protragga oltre venti giorni dalla data di scadenza della fattura;
c) mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione, mancato e/o invalido rilascio, revoca o cessazione di efficacia di qualsiasi garanzia o deposito cauzionale, richiesti dal Rivenditore al Cliente ai sensi dell’art. 2 delle presenti Condizioni Generali;
d) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti all’art. 20;
e) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa;
f) insolvenza dichiarata del cliente o sua iscrizione nel registro dei protesti;
g) fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente/dichiarazioni mendaci rese dal Cliente in corso di contratto;
h) assunzione del Cliente di impegni contrattuali con altri fornitori per il medesimo oggetto del presente contratto e per il medesimo periodo dalla data di decorrenza del presente contratto.
Senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio del Rivenditore ai sensi di legge o previsto dal Contratto, la risoluzione sarà efficace a decorrere dall’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di invio della relativa comunicazione e comunque in accordo con i tempi tecnici di switching (delibera AEEG ARG/elt n. 42/08 e successive modificazioni ed integrazioni).
Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.
9.2 Le cause di risoluzione previste dai punti c) ed e) della clausola 9.1 di cui sopra si applicano soltanto nei
confronti di professionisti così come definiti all’art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs 206/2005.
9.3 Il contratto è da considerarsi risolto, con tutte le conseguenze di legge e nei medesimi termini di cui sopra, qualora una od entrambe le forniture subiscano un’interruzione ai sensi dell’art. 11 delle presenti Condizioni Generali e la stessa si protragga per oltre 30 (trenta) giorni senza che il Rivenditore, per qualsiasi motivo, non possa riprendere la fornitura o le forniture.
L’impossibilità del ripristino della fornitura, per caso fortuito o causa di forza maggiore, esclude la possibilità di esigere un risarcimento del danno nei confronti del Rivenditore.
10. RECESSO E CESSAZIONE DELLA FORNITURA
10.1 Qualora il Contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, secondo quanto previsto dal D. lgs 206/05 e s.m.i., il Cliente potrà recedere dandone comunicazione a uBroker, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo dell’apposito modulo da compilare sul sito internet xxxxxxx.xx, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto.
uBroker confermerà al Cliente la ricezione della comunicazione, su mezzo durevole e senza indugio.
Quando l’esecuzione sia iniziata con il consenso del Cliente, prima della scadenza del termine di cui sopra, lo stesso sarà tenuto soltanto al pagamento dei corrispettivi derivanti dall’eventuale e proporzionata utilizzazione dei servizi.
Il recesso comporterà il rimborso di tutti i costi sostenuti dal consumatore, entro 14 (quattordici) giorni dall’avvenuta comunicazione, ad esclusione del pagamento dei corrispettivi eventualmente già versati proporzionalmente all’uso effettivo del servizio, qualora l’esecuzione sia iniziata con il consenso del Cliente prima del termine di 14 giorni di cui sopra.
10.2 Al di fuori dell’ipotesi di cui al punto 10.1 di cui sopra e fatto salvo quanto diversamente previsto dalle altre disposizioni del Contratto di cui agli artt. 8, 11 e 12, ai sensi della delibera AEEG n. 302/16 denominata “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente, nel caso voglia rivolgersi ad altro Gestore, ha facoltà di recedere dal Contratto per il tramite dell’Esercente entrante nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
• per le forniture di energia elettrica e gas il Cliente finale domestico in regime di tutela o non in regime di tutela, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento entro il giorno 10 del mese antecedente al mese di cambio del fornitore;
• per le forniture di energia elettrica il Cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela alimentato in bassa tensione e per le forniture di gas naturale il Cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela con consumi inferiori a 200.000 mc/anno, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento entro il giorno 10 del mese antecedente al mese di cambio del fornitore;
• per le forniture di energia elettrica il Cliente finale alimentato in media tensione e per le forniture di gas naturale il Cliente finale non domestico in regime di tutela o non in regime di tutela con consumi superiori a 200.000 mc/anno, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un termine di preavviso pari a dodici mesi da comunicarsi esclusivamente a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC;
• il Cliente finale non domestico con un unico contratto di fornitura per più PdP nei quali almeno un’utenza di
energia elettrica sia alimentata in media tensione o una utenza di gas naturale abbia un consumo annuo superiore a
200.000 mc/anno avrà facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 12 (dodici) mesi per tutti i PdP da comunicarsi esclusivamente a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC.
Il Cliente conferisce esplicito mandato ad uBroker per comunicare il recesso come specificato nella Delibera 302/16 AEEGSI.
10.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso previsto nel contratto proposto ai clienti finali sopra descritti sarà pari a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento. In questo caso, il recesso deve essere esercitato dal CLIENTE mediante l’invio di lettera raccomandata A/R debitamente sottoscritta e timbrata al recapito uBroker S.r.l., Via Digione n. 13 Bis – 10143 – Torino o mediante l’invio di una comunicazione PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx”
Il recesso da parte del Cliente può riguardare anche una sola delle due forniture (Energia Elettrica e/o Gas Naturale).
In tal caso il Cliente sarà tenuto a specificarlo nella comunicazione di recesso da inviare al Rivenditore secondo le modalità sopra indicate, specificando la richiesta di Fornitura (Energia Elettrica e/o Gas Naturale) cui il recesso fa riferimento.
Il contratto continuerà a produrre effetti unicamente per la fornitura non oggetto di recesso.
In mancanza di specifica il recesso si intenderà relativo a tutte le forniture oggetto del contratto.
In caso di mancata osservanza delle sopraelencate condizioni di recesso, la uBroker addebiterà per ogni fornitura un onere pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per i privati ed un onere di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per le aziende.
In ogni caso il Rivenditore ha facoltà di recedere dal Contratto, per qualunque motivo, dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A/R, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.
Qualora, a seguito della comunicazione di recesso per la somministrazione di gas naturale, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi di gas naturale e dei costi connessi (ad es. corrispettivi richiesti dal Distributore) fino all’effettiva lettura e chiusura del contatore.
11. FORZA MAGGIORE, CASO XXXXXXXX ED ALTRI CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
L’adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. c. c.
Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l’onere di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di impedimento parziale del
Rivenditore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso.
Qualora il Rivenditore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire al Rivenditore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi circostanze di impossibilità parziale.
Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Rivenditore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso.
Xxxxx i casi di cui ai precedenti commi, il Rivenditore potrà altresì interrompere la fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza.
Le interruzioni di fornitura di cui al presente articolo non daranno luogo a riduzioni del prezzo convenuto né a risarcimento dei danni né a risoluzione del Contratto, a meno che le stesse si protraggano nel tempo per oltre 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
12. CESSIONE DELCONTRATTO DA PARTE DEL RIVENDITORE
Il Cliente potrà cedere il Contratto solo con il preventivo consenso scritto del Rivenditore.
Tale consenso è necessario anche in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni, che comportino il trasferimento del Contratto e/o la successione nello stesso. Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (colui che è subentrato al Cliente) sarà in ogni caso obbligata in solido con il cedente nei confronti del Rivenditore in relazione a tutte le obbligazioni sorte o comunque maturate prima fino al momento di tale cessione, ancorché non ancora fatturate dal Rivenditore al Cliente.
Il Cliente accetta espressamente sin d’ora che il contratto di fornitura possa essere ceduto dal Rivenditore ad altre società che, direttamente o indirettamente siano dallo stesso controllate o lo controllino o siano soggette a comune controllo ovvero a società terze che subentreranno in tutti i diritti ed obblighi del cessionario.
Della intervenuta cessione verrà data comunicazione scritta al Cliente.
E’ fatto salvo il diritto di recesso esercitabile dal Cliente, nei termini di cui all’art. 10, entro 60 (sessanta) giorni
dalla notificazione della cessione, scaduti i quali la stessa produrrà tutti gli effetti ai sensi di legge.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Rivenditore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto, previa necessaria comunicazione al Cliente, in mancanza della quale non gli saranno opponibili i crediti ceduti.
13. ELEZIONE DI DOMICILIO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Cliente elegge domicilio nel luogo indicato nella Richiesta di Fornitura.
Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non fosse il proprietario dell’immobile, con la sottoscrizione della
Richiesta di Fornitura, garantisce di avere ottenuto l’assenso del proprietario all’attivazione della/e fornitura/e.
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Nel caso di Cliente “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a), sarà competente il Foro del luogo di
residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
14. RISERVATEZZA
Il Cliente e il Rivenditore si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque relative al Contratto ed alle Parti (“Informazioni Confidenziali”), tra cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: i corrispettivi della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale. Le Parti si impegnano a far rispettare tale impegno anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Ciascuna Parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle Parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente art. 14 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell’altra Parte. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore e continueranno ad applicarsi anche dopo la scadenza per qualsiasi causa del Contratto, fintanto che dette Informazioni Confidenziali non divengano legittimamente di dominio pubblico.
15. VALIDITÀ
Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra il Cliente e il Rivenditore relativamente all’oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa dagli stessi presa precedentemente relativamente allo stesso oggetto.
Qualora una delle disposizioni del Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, tale invalidità, inefficacia o inapplicabilità non inficerà la validità, efficacia o applicabilità di alcun’altra disposizione del Contratto, fatta salva l’applicazione dell’art. 1419, comma 1, c.c.
La mancata richiesta di una Parte di adempiere una disposizione del Contratto non pregiudicherà in alcun modo il suo diritto di far valere la medesima in un momento successivo, entro i limiti di decadenza e prescrizione del diritto.
Nessuna rinuncia di una Parte a diritti previsti dal Contratto sarà efficace a meno che non sia fatta per iscritto.
16. SITO INTERNET
Il Rivenditore potrà, a sua discrezione e in via facoltativa, mettere a disposizione del Cliente aree riservate del proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx contenenti, altresì, i consumi del Cliente in relazione ai servizi fruiti. Resta inteso che, qualora il Rivenditore decida di mettere a disposizione del Cliente tale servizio, per accedere al servizio stesso il Cliente dovrà accettarne i termini e le relative condizioni.
17. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA FORNITURA
Il Contratto ha durata indeterminata. La fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale è condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto e dispacciamento dell’Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione del Gas Naturale e avviene compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi del Cliente verso precedenti fornitori. Qualora, per cause non imputabili al Rivenditore, la decorrenza della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione di Gas Naturale, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile; in tale caso il Rivenditore non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti la ritardata attivazione della fornitura e, in caso di fornitura relativa ad una pluralità di POD e/o PdR, si impegnerà a dar corso alla fornitura per quei POD/PdR per i quali l’attivazione risulta già possibile. In questo caso, l’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione della fornitura per il primo di essi.
In caso di Richiesta di Fornitura congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale, qualora, per cause non imputabili al Rivenditore, non sia possibile l’attivazione congiunta, il Rivenditore si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo in relazione all’Energia Elettrica o al Gas Naturale. In questo caso, l’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione della prima fornitura.
18. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
attengano esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale ovvero il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che in nessun caso il Rivenditore potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione, o, in generale, dalla connessione dei POD e PdR alla rete, non esercitando il Rivenditore alcuna attività di trasporto o dispacciamento. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, imputabili al Distributore locale e/o al Gestore della Rete di Trasporto Nazionale, o comunque dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore e/o provvedimenti di pubblica autorità, non gli attribuiranno alcun diritto di risarcimento nei confronti del Rivenditore o riduzione dei corrispettivi allo stesso dovuti, fatta salva la riduzione proporzionale o totale del corrispettivo per il periodo od i terminali di cui l’interruzione e/o limitazione di somministrazione.
In tali casi l’interruzione o la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 9.3 delle presenti Condizioni Generali, né potrà essere imposto al Rivenditore di garantire modalità alternative di somministrazione.
In caso le modalità alternative di somministrazione di gas naturale vengano attivate dal Distributore Locale, i relativi costi verranno addebitati a tutti i Clienti serviti dal Rivenditore sulla Rete di Distribuzione Locale interessata dall’intervento, in misura proporzionale al consumo mensile (effettivo o stimato per ciascun Cliente) nel mese di riferimento.
Qualora le modalità alternative di somministrazione risultino eccessivamente gravose, aumentando il corrispettivo in misura superiore del 50% rispetto al prezzo mensile pattuito, è fatto salvo il diritto di recesso del Cliente, da esercitarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 10.2 delle presenti Condizioni Generali e senza il pagamento di alcuna penale od onere aggiuntivo.
20. APPARECCHIATURE, VERIFICHE, AVVERTENZE E RESPONSABILITÀ
L’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale verranno messe a disposizione del Cliente presso i POD e/o i PdR indicati dal Cliente nella Richiesta di Fornitura e pertanto la proprietà, i rischi e le responsabilità relative verranno trasferiti contestualmente dal Rivenditore al Cliente.
Gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione.
Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del Distributore locale.
Il Cliente ha l’onere di verificare che il contatore sia e rimanga sigillato.
Il Cliente è consapevole che l’energia elettrica e il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano adottate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare.
In particolare il Cliente dovrà utilizzare solamente apparecchiature omologate, rivolgersi per la manutenzione e interventi tecnici a personale qualificato e rispettare le norme di buona tecnica.
Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD o PdR.
Il Rivenditore può effettuare o far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità o situazioni di pericolo, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.
Nessuna riduzione del consumo di Gas Naturale sarà riconosciuta al Cliente per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, da qualunque causa prodotte, né il Rivenditore potrà essere chiamato a rispondere dei danni che derivassero da guasti o da irregolare funzionamento di tali impianti.
Qualora, nel corso di vigenza del presente Contratto, il Cliente intenda eseguire opere o lavori che modifichino o interferiscano con i gruppi di misura o le derivazioni d’utenza o i relativi ambienti, oppure vengano modificati i dati relativi al gruppo di misura, la matricola del contatore, la classe del contatore, il codice del PdR, la pressione di misura, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Rivenditore, che a sua volta sarà tenuto a comunicarli al Distributore di Gas Naturale, come da delibera AEEG n. 138/04 “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”.
Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso di lui.
Il gruppo di misura non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Distributore di Gas Naturale (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Il Rivenditore e/o il Distributore hanno il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti e ai gruppi di misura del Cliente per la verifica dello stato degli stessi. Ciò avverrà con preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e/o sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore.
Il Cliente è tenuto a corrispondere al Rivenditore i costi addebitati dal Distributore di Gas Naturale e/o di Energia Elettrica al Rivenditore stesso per l’intervento.
Di tale addebito sarà prontamente fornita prova scritta allegata alla prima fattura successiva all’intervento.
Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura in contraddittorio, effettuandone richiesta scritta o telefonica.
Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Rivenditore al Cliente.
Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non
saranno poste a carico del Cliente.
Nel caso in cui tali spese siano state anticipatamente pagate dal Cliente, il Rivenditore provvederà al dovuto rimborso nella prima fattura utile, successiva alla verifica.
Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone informazione scritta al Cliente e/o al Rivenditore.
I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l’accertamento dell’errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente.
Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/o del Rivenditore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa; in mancanza, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti la ricostruzione dei consumi comunicata dal Distributore o Rivenditore.
21. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione tra le Parti, fatto salvo quanto concerne le richieste di informazioni ed i reclami, che sono regolati dal successivo articolo 22, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo telefax o e mail.
Il Rivenditore potrà inviare le comunicazioni anche unicamente con nota in fattura, fatti salvi i casi in cui sia
espressamente richiesto l’invio di raccomandata A/R ai fini dell’efficacia di quanto riportato nella comunicazione.
22. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, RECLAMI ED INDENNIZZIAUTOMATICI
Il Cliente può inviare in forma scritta reclami e/o richieste di informazioni ai recapiti indicati nelle fatture mensili e nel sito web del Rivenditore (xxx.xxxxxxx.xx), tramite la compilazione del modulo reclami o in forma libera, purché vengano indicati chiaramente i seguenti elementi minimi, necessari al Rivenditore per l’identificazione del Cliente e per l’invio a quest’ultimo della risposta motivata scritta:
a) ragione sociale/denominazione sociale/nominativo completo;
b) indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, numero di fax e/o indirizzo email; d) servizio a cui si riferisce il reclamo (Energia Elettrica e/o Gas Naturale)
Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa vigente (delibere AEEG n. 333/07 “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011” e ARG/com n. 164/08 “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale e successive modificazioni ed integrazioni”) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta, entro 90 (novanta) giorni dalla intervenuta violazione.
L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nella tabella:
19. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE
Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: variazioni di tensione o pressione, interruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, frequenza, manutenzione della rete, ecc.)
SE L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AVVIENE | |||
INDENNIZZI AUTOMATICI DA CORRISPONDERE AL CLIENTE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SPECIFICI | oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard | oltre il doppio dello standard ma entroil triplo dello standard | oltre un tempo triplo dello standard |
Mancato rispetto del tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 20 euro | 40 euro | 60 euro |
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione | 20 euro | 40 euro | 60 euro |
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 euro | 40 euro | 60 euro |
Mancato rispetto del tempo massimo di trasmissione della richiesta di prestazione | 30 euro | 60 euro | 90 euro |
Inoltre, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale vigente pro tempore (delibera AEEG ARG/com n. 104/10), il Rivenditore è tenuto alla corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a € 30,00 (trenta euro) nei casi di violazione delle clausole contrattuali definite dal Rivenditore ai sensi degli artt. 11.1, lettera g, punto i, e
13.1 e 13.4 della delibera AEEG ARG/com n. 104/10, per periodicità di emissione delle fatture e/o mancato rispetto da parte del Rivenditore dei termini di preavviso e modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali al contratto in presenza di un giustificato motivo.
Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Rivenditore è tenuto ad accreditare al Cliente l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore che non ha rispettato il livello specifico di qualità commerciale.
23. STANDARD SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE
Si riportano di seguito gli Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di Energia Elettrica e/o Gas Naturale e gli standard generali di qualità dei call centre definiti dalla AEEG nel Codice di Condotta Commerciale in vigore.
I dati riportati dovranno ritenersi automaticamente modificati in conformità alla normativa vigente pro-tempore.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE | |
INDICATORE | STANDARD SPECIFICO |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 40 GIORNI SOLARI |
Tempo massimo di rettifica di fatturazione | 90 GIORNI SOLARI |
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 GIORNI SOLARI |
Tempo massimo della trasmissione della richiesta di presteazione | 2 GIORNI LAVORATIVI |
ALLEGATO B
CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA
vedi allegato alla presente documentazione
STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE | |
INDICATORE | STANDARD GENERALE |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro 30 giorni solari | 95% |
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari | 95% |
STANDARD GENERALE DI QUALITÀ DEI CALL CENTRE | |
INDICATORE | STANDARD GENERALE |
Accessibilità al servizio | AS > = 90% |
Tempo medio di attesa | TMA < = 240 s |
Livello di servizio | LS > = 80% |
24. DISCIPLINA SULL’UTILIZZO DEI MARCHI
I nomi, le immagini e i marchi che identificano il Rivenditore, così come i testi, sono di esclusiva proprietà del Rivenditore e/o di imprese dallo stesso controllate, controllanti o comunque appartenenti a uBroker. Nessuna utilizzazione di detti marchi potrà essere intesa in modo tale da conferire al Cliente alcuna proprietà sui predetti nomi, testi, marchi. Tutti i diritti sono di proprietà del Rivenditore, o ad esso concessi in regolare licenza, il quale si riserva il diritto di modificare - in qualunque momento e senza preavviso - i termini e le condizioni di utilizzo. Il Rivenditore, a sua discrezione, ha diritto di inibire l’utilizzo dei marchi al Cliente che abbia violato termini e condizioni della presente disciplina e potrà risolvere il contratto e/o agire per il risarcimento del danno. In ogni caso il Cliente manleva e lascia indenne il Rivenditore da ogni eventuale responsabilità derivante da un non corretto utilizzo dei marchi.
CONTATTI ED ASSISTENZA CLIENTI
ASSISTENZA ONLINE xxxxxxx.xx/xxxxxxxx INDIRIZZO MAIL xxxx@xxxxxxx.xx – xxxxxxx@xxx.xx NUMERO VERDE 800.950.005
ALLEGATO C
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
(ai sensi del Codice di Condotta Commercialedel. AEEG n.104/10)
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio Rivenditore di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (Clienti domestici e “usi diversi” fino alla soglia di consumo di 50.000 smc/anno; utenze relative ad attività di Servizio Pubblico (es. ospedali, scuole, case di cura) considerati in ogni caso non disalimentabili; condomini con consumi fino a 200.000 smc/anno), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarLa della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in alternativa all’offerta attuale nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali (del. 229/01) e qualità commerciale adottate dall’AEEG. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI¹, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di Condotta Commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di Condotta Commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita. xxxxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale:
1) IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
Nome impresa; indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio dei diritti di ripensamento; codice identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata; data e ora del contatto; firma del personale commerciale che l’ha contattata.
2) SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Data di presunta attivazione; periodo di validità della proposta [Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI², se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta]; eventuali oneri a carico del Cliente.
3) CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
prezzo del servizio; durata del contratto; modalità di utilizzo dei dati di lettura; modalità e tempistiche di pagamento; conseguenze del mancato pagamento; eventuali garanzie richieste; modalità e tempistiche per l’esercizio dei diritti di recesso; modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.
DOCUMENTI DA CONSEGNARSI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
Copia contratto; scheda di confrontabilità (solo per i clienti domestici).
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
ALLEGATO B
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SOTTOSCRIVIBILE DAL 01.02.2017 AL 31.12.2017 salvo proroghe
CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA
Offerta: DINAMICO luce
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita di seguito esp osti: La componente “energia attiva” sarà pari alla quotazione di Borsa relativa al mese di fornitura, pubblicata dal GME – Gestore Mercato Elettrico Italiano - e reperibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La componente di dispacciamento suddivisa in quota fissa e variabile è pari a quanto stabilito dalla delibera della AEEGSI 111/06 e 107/09 e loro modifiche. La componente “Modulazione energia” ha un valore fisso e invariabile pari a 0.0250 €/kWh e sarà applicato al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. La “componente dinamica sul PUN” ha un valore fisso pari a 0.0082 €/kWh e sarà applicata al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. Alla componente “perdite di rete”, definita dall’AEEGSI con delibera 5 59/2012/R/EEL e sue modifiche, sarà applicato il medesimo corrispettivo della componente di energia attiva. La componente “PCV” sar à applicata come definita dall’AEEGSI con delibera 156/07 e sue modifiche, in ogni caso non sarà mai inferiore al valore di competenza dell’anno 2016. La componente “commercializzazione“ ha un valore fisso pari a 0.00705 €/kWh e sarà applicata al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. La componente “Gestione del profilo elettrico” ha un valore fisso e invariabile pari a 0.00695 €/kWh e sarà applicato al totale dei prelievi comprens ivo delle perdite di rete. Il “Corrispettivo strutturazione per fasce” ha un valore fisso e invariabile pari a 0.00888 €/kWh e sarà applicato al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete.
Quotazione Energia Attiva comprensiva di Componente dinamica sul PUN*:
F1: PUN + 0,0082 | F2: PUN + 0,0082 | F3: PUN + 0,0082 |
*PUN è il Prezzo Unico Nazionale e reperibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da uBroker in relazione ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica (ivi compresa la componente A3). Nella loro totalità, i Servizi di Rete costituiscono il 46% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo, mentre la componente A3 ne rappresenta il 22%. Ad e ccezione dei Servizi di Vendita, tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel TIV e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’AEEGSI. La “gestione dell’approvvigionamento energetico“ ha un valore fisso pari a 0.0089 €/kWh e sarà applicata al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. La “componente di perequazione“ ha un valore fisso pari a 0.0079 €/kWh e sarà applicata al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. La componente “elementi di Terna” ha un valore fisso e invariabile pari 0,00745€/ kWh e sarà applicato al totale dei prelievi comprensivo delle perdite di rete. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità co n riferimento alla fornitura di energia elettrica, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri. Inoltre saranno a carico del cliente finale gli “oneri amministrativi” pari a 5,50 €/mese e oneri per “invio fattura cartacea ” pari a 1,87 €/mese
Offerta: TUTELA gas
Per la somministrazione di gas naturale sono fatturati al Cliente i corrispettivi alle condizioni economiche relative al Servizio di Tutela Gas, stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEE GSI secondo la delibera 64/09 e s.m.i. (TIVG). Il corrispettivo per la materia prima gas naturale comprende: la Materia Prima Gas; un corrispettivo di importo pari alla Commercializzazione al dettaglio; un corrispettivo di importo pari agli Oneri Aggiuntiv i compresi oneri di gradualità. Oltre ai Servizi di Vendita, sono fatturati al Cliente i Servizi di Rete, che sono costituiti da corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da uBroker in relazione ai servizi di trasporto, misura, distribuzione e stoccaggio. Tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’AEEGSI. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità co n riferimento alla fornitura di gas naturale, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra sa ranno applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto. In deroga a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto la presente offerta prevede che tutti gli aspetti della forni tura siano regolati dalle norme previste dall’AEEGSI per il Servizio di Tutela come ad esempio informativo e non esaustivo la fatturazione, il deposito cauzionale e il calcolo dei consumi. Composizione percentuale del prezzo del gas naturale per un cons umatore domestico tipo relativo al 3° trimestre 2017:
Materia Prima GAS | 30,99% |
Commercializzazione al dettaglio | 7,11% |
Trasporto, gestione contatore | 18,52% |
Oneri di sistema | 3,04% |
Imposte | 39,54% |
Tabella Sconti a volume accreditati mensilmente
ENERGIA ELETTRICA | |
CONSUMI kWh MENSILI | SCONTO SU ENERGIA ATTIVA |
Tutti fino a 1.500 | 5% |
da 1.501 a 3.000 | 8% |
da 3.001 a 6000 | 11% |
da 6.001 a 20.000 | 14% |
Oltre i 20.000 | 17% |
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Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica