FOGLIO INFORMATIVO
FOGLIO INFORMATIVO
PER I CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI AD OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Aggiornato al 04/09/2018
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA IFIS S.P.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxx Direzione Generale: xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxx
xxx.xxxxxxxxx.xx Tel x00.000.0000000 Fax x00.000.0000000 email: xxxx@xxxxxxxxx.xx Contatti: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx
al n. 5508 cod. ABI 03205 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109 Partita IVA 02992620274, Capitale Sociale Euro 53.811.095
Capogruppo del Gruppo banca bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, Italiana per il Factoring, a Factors Chain International.
DATI e QUALIFICA del | |
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente | |
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro) | |
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione |
aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
CHE UNA GARANZIA
altrui nei confronti del creditore.
TIPOLOGIA DI GARANZIE E RISCHI DI CIASCUNA
Fideiussione: è un contratto tipico regolato dal codice civile. Con il rilascio di tale garanzia un soggetto (c.d.
garanzia è rilasciata a fronte della conclusione di un contratto di locazione finanziaria il fideiussore è tenuto a
Principali rischi:
i. la fideiussione è una garanzia con natura personale e pertanto il fideiussore in caso di inadempimento del debitore principale è tenuto a rispondere delle obbligazioni del debitore principale con tutto il proprio patrimonio (beni presenti e futuri);
ii. la fideiussione ha carattere solidale e pertanto la concedente potrà chiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, senza necessità della preventiva escussione del debitore principale;
iii. il fideiussore è tenuto a rimborsare alla concedente le somme che la stessa dovesse essere obbligata a restituire nel caso in cui il pagamento del debitore principale risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
iv. il fideiussore è surrogato nei diritti che aveva la concedente nei confronti del debitore solo dopo aver pagato il debito.
Garanzia autonoma a prima richiesta: è un contratto atipico nato da esigenze di mercato internazionale. È il contratto in base al quale un soggetto (c.d. xxxxxxx) si obbliga ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del
rilasciata a fronte della conclusione di un contratto di locazione finanziaria il garante è tenuto a garantire alla
utilizzatore), con
Principali rischi: per il garante di pagare alla concedente alla prima richiesta e senza opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Lettera di patronage: è una dichiarazione rilasciata da una società (c.d. patrocinante) che controlla o partecipa anche indirettamente
propria posizione di influenza sul debitore princip veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata (debitore principale), o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima.
Principali rischi costituisce un impegno giuridico vincolante di natura contrattuale con finalità di xxxx xxxxxxxx delle obbligazioni del debitore principale.
con il rilascio di questa garanzia un soggetto si impegna irrevocabilmente, per un periodo determinato, ad acquistare o a riacquistare (se trattasi del fornitore) il bene concesso in locazione finanziaria all
Principali Rischi:
i. incipale (utilizzatore),
realizzatosi il quale, egli è tenuto a corrispondere il prezzo di acquisto/riacquisto;
ii. il bene oggetto del contratto viene ceduto dalla concedente nello stato di fatto e di diritto in cui trova,
nere il possesso del bene a propria cura. Le spese inerenti al recupero e al ripristino e messa in funzione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, sono ad esclusivo carico del promittente acquirente;
iii. trattandosi di una garanzia accessoria alla locazione finanziaria, è opportuno che il firmatario
leasing.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/.
invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro trenta giorni dalla data di
ricezione.
avuto riscontro nei tempi stabiliti, potrà,
richiesta di corresponsione di una somma di danaro non sia di importo superiore ai 100.000 euro e (III) il ricorso abbia ad oggetto la medesima contestazione di cui al reclamo.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
izio
successiva modifica e/o integrazione, le parti concordano che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla ridetta norma venga esperito in via alternativa dinnanzi:
della Giustizia al n.3 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ex art. 4 D. Lgs. 28/2010. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Garante e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo. Le parti possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione, nel luogo del giudice territ
richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
di un
reclamo alla Banca.
LEGENDA
Concedente | È la società di leasing, banca o intermediario finanziario, che concede il bene in locazione finanziaria |
Debitore Principale o Utilizzatore | È il soggetto che ha concluso il contratto di locazione finanziaria per
|
Diritto di surroga | È la facoltà del garante di chiedere al debitore principale il rimborso delle somme che lo stesso garante ha corrisposto alla Concedente/creditrice. |
Fornitore | È il soggetto che vende il bene alla concedente per la concessione in |
Garante | È il soggetto che rilascia una garanzia in favore della concedente |
Garanzie Personali |
|
Importo massimo garantito |
essere obbligato a pagare alla concedente in caso di inadempimento del debitore principale. |
Inadempimento | È il mancato rispetto da parte del debitore principale degli obblighi contrattuali al verificarsi del quale la concedente ha diritto di beneficiare delle garanzie |
Venezia Mestre, 04/09/2018