CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI TUTELA SIMILE
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA FORNITURA DI TUTELA SIMILE
Il contratto redatto dal fornitore ammesso contiene almeno le condizioni specificate di seguito, così come contenute nel presente provvedimento. Sono vietate variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nonché la conclusione di patti o l’introduzione, nei singoli contratti, di clausole particolari non contemplate nello schema di contratto. Eventuali ulteriori clausole inserite dal fornitore ammesso nello schema di contratto che siano in contrasto con quelle previste nella presente Appendice, o con la disciplina del presente provvedimento, si considerano non apposte.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni del Codice di Condotta Commerciale, la regolazione dell’Autorità per i venditori del mercato libero in materia di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e qualità del servizio di vendita, ferme restando le previsioni legislative in tema di trattamento dei dati personali e in materia fiscale e ferma restando l’applicazione del Codice del Consumo.
CONDIZIONI | SPECIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E RIFERIMENTI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO |
Definizioni | |
Oggetto del contratto | Il contratto di Tutela SIMILE ha ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica. Non possono essere offerti, nell’ambito di tale contratto, servizi e promozioni aggiuntivi. (Rif. comma 11.4) |
Conclusione del contratto, durata e condizioni applicate alla scadenza del contratto | Per i clienti serviti in maggior tutela, la conclusione del contratto di Tutela SIMILE avviene unicamente online attraverso la pagina web appositamente dedicata e predisposta dal fornitore ammesso e pertanto si configura come contratto a distanza. (Rif. comma 10.1) Il fornitore ammesso comunica al cliente finale l’avvenuta conclusione del contratto o il proprio rifiuto a contrarre entro il termine e secondo le modalità da questi stabilite e pubblicate nell’ambito dello schema di contratto. (Rif. comma 10.4) Il contratto di Tutela SIMILE ha durata di un anno e non può contenere clausole di rinnovo automatico o proroga, salvo quanto previsto di seguito. (Rif. comma 11.4) Entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto di Tutela SIMILE, il fornitore ammesso effettua una apposita comunicazione scritta al cliente indicando: a) la data in cui il contratto di Tutela SIMILE giunge a termine; |
b) che è possibile aderire un’offerta di mercato libero con il medesimo fornitore o con un altro fornitore liberamente scelto dal cliente; c) che in caso di mancata conclusione di un contratto di mercato libero, al cliente saranno applicate le condizioni contrattuali ed economiche di mercato libero definite secondo quanto indicato dall’Autorità. (Rif. comma 11.6) | |
Consegna copia integrale contratto | |
Data avvio dell’esecuzione della fornitura | |
Diritto di ripensamento (ove applicabile) | |
Mandati al fornitore o a terzi | |
Diritto di recesso e cessazione della fornitura | |
Reclami e richieste di informazioni | |
Procedure di conciliazione | |
Cessione del contratto | |
Risoluzione di controversie, foro competente | |
Imposte di registrazione | |
Fatturazione, trasparenza dei documenti di fatturazione e modalità di | La modalità normale di emissione della fattura è il formato elettronico, il fornitore ammesso offre almeno un’altra modalità di emissione delle fatture per i clienti che non intendono avvalersi del formato elettronico. (Rif. comma 11.5, lettera d)) |
utilizzo dei dati di misura | La disciplina della fatturazione di periodo e delle modalità di utilizzo dei dati di misura è definita nel rispetto della regolazione dell’Autorità1. (Rif. comma 11.5, lettera h)) |
Modalità di pagamento | Il fornitore ammesso offre più modalità di pagamento, di cui almeno una deve essere gratuita. (Rif. comma 11.5, lettera e)) |
Tempistiche di pagamento | Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle medesime. (Rif. comma 11.5, lettera a)) |
Interessi di mora | Nei casi di omesso, parziale o ritardato pagamento della fattura trovano applicazione le seguenti disposizioni di dettaglio: i. il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, il fornitore ammesso può richiedere al cliente medesimo, per ritardi superiori a 10 (dieci) giorni, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento; ii. il fornitore ammesso può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura; non è in ogni caso ammessa la richiesta di risarcimento di eventuali danni ulteriori. (Rif. comma 11.5, lettera b)) |
Rateizzazione | Ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute per la Tutela SIMILE trovano applicazione le medesime disposizioni del servizio di maggior tutela di cui al TIV2. (Rif. comma 11.5, lettera c)) |
Sospensione della fornitura e riduzione di potenza | |
Risoluzione del contratto | |
Deposito cauzionale e altre forme di garanzia equivalenti | Ai clienti è richiesto il versamento in un’unica soluzione di un deposito cauzionale o di un’altra forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che assicuri il fornitore ammesso circa l’esatto adempimento da parte del cliente; a tal fine: |
1 Provvedimento in corso di aggiornamento ai sensi del documento per la consultazione 216/2016/R/com.
2 Provvedimento in corso di aggiornamento ai sensi del documento per la consultazione 216/2016/R/com.
i. i livelli di deposito cauzionale sono quelli indicati ai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV; ii. l’ammontare del deposito cauzionale non deve essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; iii. per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, al cliente finale non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso; iv. il deposito cauzionale è restituito al cliente finale maggiorato in base al tasso di interesse legale. Il fornitore ammesso non può richiedere forme di garanzia addizionali. (Rif. comma 11.5, lettere f) e g)) | |
Ulteriori prestazioni | Il fornitore ammesso applica, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC ove applicati dall’impresa distributrice, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a: i. voltura; ii. disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale; iii. disattivazione della fornitura a seguito di morosità; iv. riattivazione della fornitura a seguito di morosità; v. variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente. Le prestazioni di cui ai punti iii. e iv. comprendono anche l’eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa è dovuto anche nel caso in cui l’impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta. (Rif. comma 11.5, lettera i)) |
Condizioni per l’attivazione e l’erogazione del servizio e sicurezza degli impianti | |
Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore |