ACCORDO TERRITORIALE
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In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e
del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 30 dicembre 2002 L'anno duemilaquattordici, addì tredici ottobre nella residenza Municipale
Tra le seguenti organizzazioni:
CONFAPPI in persona del responsabile di zona, signor XXXXXXX Xxxxxxx XXXX in persona del responsabile di zona, signor XXXXXXX Xxxx,
E
SICET in persona del responsabile della Provincia di Torino, signor XXXXXXX Xxxxxxxx XXXXX in persona del responsabile di zona, signor XXXXXXX Xxxxxx
UNIAT in persona del responsabile di zona, signor ZUFFO Xxxxxx Xxxxxxx,
e con la partecipazione per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari anche di:
Ente diritto allo Studio Universitario del Piemonte: signora XXXXXXXX Xxxx
L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dai territori amministrativi del Comune di Ivrea e dei Comuni confinanti (Albiano d’Ivrea, Banchette, Bollengo, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Fiorano Canavese, Montalto Dora, Pavone Canavese, Romano Canavese, Salerano Canavese, Strambino, Vestignè);
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Ivrea di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;
Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al D.M. 28/12/2002; si conviene e si stipula quanto segue:
CAPITOLO 1
contratti agevolati
(art.2. comma 3. L.431/98 e art.1 D.M. 30/12/2002)
A) CIRCA LE AREE:
Si individuano le seguenti aree:
- area 1 Centro-semicentro
- area 2 Periferia (nord, sud, est)
- area 3 Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx, xxxx-xxx, xxxxx, xxxx-xxxxx)
- xxxx 0 Agricola (nord-ovest, est, sud)
Tali aree sono meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega quale parte
integrante del presente accordo (Allegato 1), in particolare si precisa che:
- l’area 1 corrisponde alla micro zona 1 dell’elaborato;
- l’area 2 corrisponde alle micro zone 2-3-4;
- l’area 3 corrisponde alle micro zone 5-6-7;
- l’area 4 corrisponde alle micro zone 8-9-10.
Le stesse hanno caratteristiche omogenee (per valore di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali ecc., tipi edilizi), come da D.M. 30/12/2002.
Si precisa che si intendono facenti parte delle singole zone tutte le unità abitative con accesso sulle vie di confine.
B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
B-1) Si conviene di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate nella cartografia di cui all’Allegato 1, i valori massimi del canone, espressi in Euro per ogni metro quadro utile, come da Allegato 3, qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente accordo. Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto occorrere possa - le opportune valutazioni in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazione in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare, in concreto, marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza, dei valori locativi;
B-2) Salva l’applicazione di diverso regime fiscale, il canone di locazione potrà essere aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente, e decorrerà dal mese successivo alla richiesta inoltrata dal locatario al conduttore tramite lettera raccomandata.
Il canone fissato dall’Accordo Territoriale non può essere aggiornato in sede di sottoscrizione di contratto di locazione.
B-3) Si conviene di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
B-4) Si conviene che, essendo parametri rientranti nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente accordo, garage e cantina non potranno essere oggetto di separato contratto di locazione.
C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa, il concetto di metro quadro utile; ciò per un’avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.
A tali fine le parti hanno concordato di calcolare:
• al 100% i metri relativi alle abitazioni al netto dei muri inclusi sfridi di porte e finestre (superficie calpestabile);
• al 25% soffitte, balconi e terrazze.
C-2) le parti private devono indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto, il valore applicato per il singolo metro quadro utile e la zona di riferimento.
Ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.
La variazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quella indicata nel contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:
D-1) Si conviene di prevedere che le parti contrattuali private non possano stabilire durate contrattuali inferiori a quella fissata dalla legge in tre anni, ex art.2, comma 5, Legge 431/98) e comunque secondo le seguenti ipotesi:
- 3 anni + 2
- 4 anni + 2
- 5 anni + 2
- 6 anni + 2
E) CIRCA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:
E-1) Si conviene di prevedere, in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, nonché oneri accessori, l’applicazione di una “tabella oneri accessori, ripartizione fra locatore e conduttore” che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente (Allegato 5).
F) CIRCA Il CONTRATTO TIPO:
F-1) Si conviene di definire, quale unico modello utilizzabile, il contratto tipo a tal fine allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale (Allegato 7).
CAPITOLO 2
contratti per gli usi transitori abitativi
(art. 5 comma 1 L.431/98 e dell’art.2 del D.M. 28/12/2002)
Premesso:
che la Legge 9 dicembre 1998 , n.431 (in particolare l’art. 5), come attuata dal D.M. 28/12/2002, prevede:
- che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria di cui all’art. 5 comma 1, della legge 9.12.1998 n.431, abbiano durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi;
- che tali contratti siano stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER
FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:
A-1) si individuano, anche considerato le esigenze, gli usi, le consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali, si specifica, è sufficiente la sussistenza di una delle sotto indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come da seguente elenco:
A-2) quando il proprietario ha esigenze di adibire entro 18 mesi l’immobile:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- Matrimonio e/o convivenza;
- Matrimonio dei figli;
- Separazione propria o dei figli;
- Rientro dall’estero;
- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- Intende destinare l’immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale.
A-3) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- Matrimonio e/o convivenza;
- Matrimonio dei figli;
- Separazione propria o dei figli;
- Rientro dall’estero;
- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- Intende destinare l’immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale:
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi, dimostrando con compromesso regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale o rogito notarile;
- per esigenze di ricerca e di studio;
A-4) Si conviene che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del contratto, nel termine indicato nello stesso e che qualora il locatore ometta l’invio di tale lettera, oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista per il canale “libero”, di cui all’art.2 comma 1 L. 9.12.1998 n.431, ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a 36 mensilità.
A-5) Si da atto che l’esigenza transitoria del conduttore e del locatario debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
B) CIRCA IL TIPO DI CONTRATTO
B-1) Si conviene di definire quale unico modello utilizzabile il contratto tipo di cui all’Allegato 8, parte integrante e sostanziale e il modello previsto dal D.M. 30/12/2002 allegato D per contratti sottoscritti con compagnie assicurative, grandi proprietari immobiliari, enti previdenziali pubblici.
C) CIRCA LE AREE
C-1) Si richiama integralmente quanto indicato al capitolo 1, punto A, del presente accordo
D) CIRCA I VALORI DEL CANONE
D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1, lettera A con i valori minimi e massimi previsti per ogni area come da Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
E) CIRCA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
E-1) Si conviene di prevedere, in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, nonché oneri accessori, l’applicazione di una “tabella oneri accessori, ripartizione fra locatore e conduttore” che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente (Allegato 5).
F ) CIRCA Il METRO QUADRO UTILE
F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo 1, lettera C.
CAPITOLO 3
contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari
(art. 5. commi 2 e 3. L. 431/98)
Premesso che:
1) Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali (secondo il disposto dell’art. 3 comma 1 del D.M 28/12/2002) devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di studi universitari in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
2) Alle trattative sono stati invitati l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Torino e l'Associazione Insediamenti Universitari di Ivrea, al fine di partecipare al presente accordo.
si conviene e si stipula quanto segue:
A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
A-1) Si conviene di definire quali unici modelli utilizzabili i contratti tipo di cui all’Allegato 9, parte integrante e sostanziale e il modello previsto dal D.M. 30/12/2002 allegato F per contratti sottoscritti con compagnie assicurative, grandi proprietari immobiliari, enti previdenziali pubblici.
B) CIRCA LE AREE:
B-1) Si richiama integralmente quanto indicato al capitolo 1, punto A, del presente accordo.
C) CIRCA IL VALORE DEL CANONE:
C-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1, con i valori minimi e massimi previsti per ogni area come da Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Qualora l'alloggio risulti ammobiliato potrà essere applicata una maggiorazione del 20% ai soli contratti di locazione abitativa per studenti universitari.
Per alloggio ammobiliato si intende un alloggio dotato di:
1. cucina completa di frigorifero, piano cottura, tavolo fisso e sedie;
2. camera completa di letto, armadio e tavolino;
3. lavatrice.
C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro, mensili per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
D) CIRCA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
D-1) Si conviene di prevedere, in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, nonché oneri accessori, l’applicazione di una “tabella oneri accessori, ripartizione fra locatore e conduttore” che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente (Allegato 5).
E) CIRCA Il METRO QUADRO UTILE
E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo 1, lettera C.
CAPITOLO 4
CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO
Le parti convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a persone che siano temporaneamente nella nostra città per scambi internazionali di cooperazione o per persone “segnalate dalla pubblica amministrazione” (possono anche essere previste le causali degli attuali transitori per l’inquilino), alle seguenti condizioni:
- che siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell’appartamento
- che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e delle utenze
- che il locatore sia convivente con il conduttore/i
- che sia sottoscritto tra le parti un “patto di coabitazione” che contenga le modalità pratiche per la gestione: l’utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro) e la definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa…).
Il canone sarà calcolato secondo i parametri definiti dall’allegato 3 dell’accordo territoriale considerando al 100% i metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi, escludendo ogni maggiorazione per i mq, anche in relazione all’arredamento.
La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da tabella sottoriportata. Potrà essere stipulato in un unico e solo contratto. Nel caso di locazione a più inquilini sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni coabitante in più oltre il primo, tale maggiorazione non sarà applicata nel caso di famiglie con minori a carico.
I contratti potranno avere durata da 3 a 6 mesi (ipotesi A) oppure da 6 a 18 mesi (ipotesi B), senza possibilità di rinnovo.
Nel caso dell’ipotesi A) il conduttore avrà la possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di un mese, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, dell’importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.
Nel caso dell’ipotesi B) il conduttore avrà possibilità di recedere dal contratto con un preavviso di due mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di due mesi, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso sarà tenuto al pagamento, a titoli di penale, di due mensilità, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.
Le parti firmatarie s’impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.
TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI
2 componenti | Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq |
3 o 4 componenti | Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq |
5 o più componenti | Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq |
In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi esclusivamente se sottoscritti e vidimati da un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e da un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.
Si conviene di definire quale unico modello utilizzabile il contratti tipo di cui all’Allegato 10, parte integrante e sostanziale.
CONTRATTI TRANSITORI PER LA LOCAZIONE PARZIALE DI APPARTAMENTO A STUDENTI UNIVERSITARI
Le pari convengono sulla possibilità di locare porzioni del proprio alloggio a studenti frequentanti l’università o corsi di specializzazione post-universitari o programmi europei per l’istruzione o scambi internazionali, alle seguenti condizioni:
- che siano definiti in modo preciso la/e camera/e che si affittano e gli spazi comuni, allegando le planimetrie dell’appartamento
- che siano quantificate forfetariamente le spese ripetibili e le utenze
- che il locatore sia convivente con il conduttore/i
- che sia sottoscritto tra le parti un “patto di coabitazione” che contenga le modalità pratiche per la gestione: l’utilizzo degli spazi in casa, in particolare quelli che diventeranno spazi comuni (cucina, bagno, altro) e la definizione dei ruoli (pulizie, cucina, bucato, spesa…).
Il canone sarà calcolato secondo i parametri definiti dall’allegato 4 dell’accordo territoriale considerando al 100% metri quadrati di utilizzo esclusivo e al 50% quelli condivisi, escludendo la maggiorazione prevista per i mq e per il mobilio. Per questo tipo di locazione sarà considerato un elemento utile al calcolo del canone la presenza del collegamento ad internet.
La locazione parziale può essere stipulata con i parametri di adeguatezza degli spazi a disposizione come da tabella sottoriportata. Il contratto sarà uno e unico e il calcolo degli spazi comuni condivisi sarà proporzionato al numero degli inquilini. Nel caso di locazione a più inquilini sarà riconosciuto un aumento del canone del 10% per ogni inquilino in più oltre al primo.
Il contratto potrà avere una durata da 3 a 12 mesi, con possibilità di rinnovo automatico. Le parti potranno disdettare il contratto con un preavviso di un mese da esercitarsi con l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per gravi motivi il locatore potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso sarà tenuto al pagamento a titolo di penale dell’importo di una mensilità oltre alla restituzione del deposito cauzionale, se versato.
Le parti firmatarie s’impegnano a costituire una commissione di conciliazione con il compito di risolvere le eventuali controversie e/o conflitti che potrebbero verificarsi per questa nuova modalità di contratti.
TABELLA DI ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI
2 componenti | Cucina e servizio igienico condiviso e due vani di almeno 14 mq |
3 o 4 componenti | Cucina e servizio igienico condiviso e tre vani di almeno 14 mq |
5 o più componenti | Cucina e due servizi igienici e quattro vani di almeno 14 mq |
In considerazione della particolarità di questa locazione parziale i contratti stipulati saranno validi esclusivamente se sottoscritti e vidimati da un rappresentante delle associazioni sindacali degli inquilini e da un rappresentante delle associazioni dei proprietari firmatari del presente accordo che con tale sottoscrizione certificheranno la conformità di questi contratti.
Si conviene di definire quale unico modello utilizzabile il contratti tipo di cui all’Allegato 11, parte integrante e sostanziale
CAPITOLO 5
Norme generali
LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA
Si conviene che i contratti tipo debbano prevedere la seguente clausola “ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, quanto ad un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente - , sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell'Autorità Giudiziaria.
In caso di variazione annuale in misura superiore all’interesse legale, in diminuzione o in aumento dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopraindicati, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. La commissione, prima della decisione della nuova determinazione del canone, non può sospenderne il pagamento.”
ACCORDI CON ALTRI ENTI
Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali, detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori massimi previsti per le aree omogenee individuate con il presente accordo, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accorti nazionali e/o territoriali
Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 104/96: i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra le proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori massimi esprimendoli in Euro/mq utile, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizioni degli oneri accessori ed altro.
REVISIONE ACCORDO
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro accordo a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta 1'8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione nei casi in cui:
- intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione;
- quando si ritenga necessaria detta revisione.
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI
Le Associazioni potranno, su richiesta, sottoscrivere certificazioni di congruità dei contratti di locazione.
Le parti convengono che eventuali canoni di locazione complessivamente inferiori ai valori determinati in applicazione del presente accordo, purché concordati ai sensi degli articoli 2 comma 3, 5 commi 1-2-3 della Legge 431/98 produrranno ai sensi e per gli effetti di detta Legge.
In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e
del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 28 dicembre 2002
Elenco Allegati
1. Cartografia con individuazione delle aree omogenee ed elenco ragionato della viabilità principale insistente sulle zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sotto riportate corrispondente alla suddivisione del territorio comunale in micro zone ai fini catastali.
2. Domanda di conciliazione
3. Tabella valori minimi e massimi del canone di locazione espressi in euro mensili al metro quadro utile di cui ai capitoli 1 e 2 del presente accordo territoriale
4. Tabella valori minimi e massimi del canone di locazione espressi in euro mensili al metro quadro utile dei contratti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti
5. Tabella ripartizione oneri accessori
6. Contratto tipo da utilizzare per la sottoscrizione di contratti concordati
7. Contratto tipo da utilizzare per la sottoscrizione di contratti transitori
8. Contratto tipo da utilizzare per la sottoscrizione di contratti per studenti universitari
9. Contratto tipo da utilizzare per la sottoscrizione di contratti locazione abitativa parziale di appartamento di natura transitoria
10. Contratto tipo da utilizzare per la sottoscrizione di contratti di locazione abitativa parziale di appartamento a studenti universitari
Allegato 1
13
Allegato 2
DOMANDA DI CONCILIAZIONE
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, attraverso la propria associazione
L'istanza deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni che l'hanno indotta, le domande della parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l'associazione di cui dovrà nominare un proprio rappresentante come componente della Commissione di conciliazione. L'istanza deve essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra parte. Quest'ultima, qualora sia disponibile ad accettare il tentativo di conciliazione dovrà far conoscere all'alta parte entro 10 giorni l'associazione da cui vuole farsi rappresentare. La prima riunione della Commissione di conciliazione sarà, di norma, alternativamente presso le sedi delle associazioni della proprietà e dell’inquilinato firmatarie il presente accordo territoriale.
I rappresentanti delle associazioni incaricati si riuniranno il giorno stabilito alla presenza delle parti. Esaminato il contenzioso aggiorneranno, se del caso, la seduta per l'esame di eventuali perizie e per le conclusioni.
Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, avente natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti
Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, quando prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura
Allegato 3
TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRO UTILE DI CUI AI CAPITOLI 1 E 2 DEL PRESENTE ACCORDO TERRITORIALE
Particolari dotazioni dell’unità immobiliare | |||
1 | Autorimessa e/o Posto auto coperto | ||
2 | Posto auto scoperto condominiale | ||
3 | Riscaldamento autonomo e/o con sistema di conteggio del consumo individuale, e/o impianto a legna o pellet con bocchette in almeno il 90% delle stanze | ||
4 | Ascensore | ||
5 | Cantina e/o sottotetto in uso esclusivo | ||
6 | Doppi servizi completi almeno di lavabo, WC, doccia/vasca da bagno | ||
7 | Gas municipale per uso domestico | ||
8 | Area verde e/o /Parco giochi condominiali utilizzabili | ||
9 | Porta blindata | ||
10 | Presenza di doppi vetri e/o doppi serramenti in almeno il 90% degli infissi | ||
11 | Presenza impianto di condizionamento con elementi fissi | ||
12 | Presenza di mobilio completo con cucina, frigorifero e lavatrice | ||
Zone | Presenza di | ||
Oltre 5 elementi | 5 elementi | Fino a 4 elementi | |
Categoria 1 valori €/mq minimi e massimi applicabili | Categoria 2 valori €/mq minimi e massimi applicabili | Categoria 3 valori €/mq minimi e massimi applicabili | |
Residenziale di pregio | 1,00 - 5,80 | 1,00 - 5,40 | 1,00 - 5,10 |
Centro semicentro | 1,00 - 5,30 | 1,00 - 4,85 | 1,00 - 4,55 |
Periferia e Agricola | 1,00 - 4,20 | 1,00 - 3,80 | 1,00 - 3,50 |
Comuni confinanti con Ivrea | 1,00 - 4,20 | 1,00 - 3,80 | 1,00 - 3,50 |
Autorimessa e cantina non si sommano alla metratura dell'alloggio.
Balconi considerati al 25% come metratura da sommare a quella dell'alloggio.
In caso di alloggio sito in stabile costruito non prima di 10 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, ovvero di alloggio oggetto di documentati lavori di manutenzione straordinari effettuati non prima di 10 anni dalla data di sottoscrizione del contratto e riguardanti almeno la pavimentazione, i servizi igienici e gli infissi per un importo minimo complessivo pari a 2 annualità di canone, verrà applicata una maggiorazione del 10%.
I lavori devono essere comprovati da documentazione fiscale.
La maggiorazione del valore del canone applicato dovrà essere motivata nel contratto e avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato anche da un rappresentante delle associazioni degli inquilini e da un rappresentate delle associazione dei proprietari firmatari del presente Accordo territoriale che, con tale sottoscrizione,
certificheranno le maggiorazioni previste.
Ove l’alloggio abbia una metratura inferiore a 40 mq. verrà applicata una maggiorazione del 30%.
Ove l’alloggio abbia una metratura compresa tra 40 mq. e 55 mq. verrà applicata una maggiorazione del 25%.
Ove l’alloggio risulti mancante di servizio interno o dell'impianto di riscaldamento verrà applicato un abbattimento del 25%, portato al 50% se mancano entrambi.
Allegato 4
TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE ESPRESSI IN EURO MENSILI AL METRO QUADRO UTILE DEI CONTRATTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI
(art. 5, commi 2 e 3, della Legge 431/1998 – particolari dotazioni dell’unità immobiliare)
Gruppo A | Gruppo B | |||
Disponibilità di almeno 20-25 mq. a studente abitante (indice di vivibilità) | Presenza di doppi servizi oltre i 90 mq in presenza di più di tre studenti | |||
Disponibilità di camera singola per studente | Presenza di impianto di riscaldamento autonomo e/o con sistema di conteggio del consumo individuale | |||
Ubicazione dell’alloggio in prossimità della sede universitaria cui è iscritto lo studente (3 km di raggio) | Comodità di salita (presenza di ascensore se unità oltre 2° - 3° piano f.t.) | |||
Zone | Presenza di almeno | |||
3 elementi del gruppo A e di almeno 2 elementi del gruppo B | 2 elementi del gruppo A e di almeno 1 elementi del gruppo B | 1 elementi del gruppo A e di almeno 1 elementi del gruppo B | ||
Categoria 1 valori €/mq minimi e massimi applicabili | Categoria 2 valori €/mq minimi e massimi applicabili | Categoria 3 valori €/mq minimi e massimi applicabili | ||
Residenziale di pregio | 1,00 - 6,35 | 1,00 - 5,30 | 1,00 - 4,20 | |
Centro semicentro | 1,00 - 5,80 | 1,00 - 4,75 | 1,00 - 3,70 | |
Periferia e Agricola | 1,00 - 5,30 | 1,00 - 4,20 | 1,00 - 3,20 | |
Comuni confinanti con Ivrea | 1,00 - 5,30 | 1,00 - 4,20 | 1,00 - 3,20 |
Autorimessa e cantina non si sommano alla metratura dell'alloggio.
Balconi considerati al 25% come metratura da sommare a quella dell'alloggio.
Ove l’alloggio abbia una metratura inferiore a 40 mq. verrà applicata una maggiorazione del 30%.
Ove l’alloggio abbia una metratura compresa tra 40 mq. e 55 mq. verrà applicata una maggiorazione del 25%.
Ove l’alloggio risulti mancante di servizio interno o dell'impianto di riscaldamento verrà applicato un abbattimento del 25%, portato al 50% se mancano entrambi.
Allegato 5
TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
LEGENDA
L = locatore C = conduttore
AMMINISTRAZIONE | |
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | C |
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | L |
Compenso amministratore | L |
Compenso amministratore per sola gestione riscaldamento centralizzato | C |
Assicurazione globale fabbricato | L |
ASCENSORE | |
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | C |
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | L |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | L |
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | C |
Ispezioni e collaudi periodici obbligatori eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione | L |
AUTOCLAVE | |
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) | L |
Manutenzione ordinaria | C |
Imposte e tasse di impianto | L |
Forza motrice | C |
Ricarico pressione del serbatoio | C |
Ispezioni, collaudi periodici obbligatori eseguiti dagli Enti preposti e relative tasse di concessione e lettura contatori | L |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI | |
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | L |
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | C |
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | L |
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | C |
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | L |
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | C |
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | L |
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | C |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA | |
Installazione e sostituzione degli impianti | L |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | L |
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | C |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | C |
Lettura dei contatori | C |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | C |
IMPIANTI SPORTIVI | |
Installazione e manutenzione straordinaria | L |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | C |
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) | C |
IMPIANTO ANTINCENDIO | |
Installazione e sostituzione dell’impianto | L |
Acquisti degli estintori | L |
Manutenzione ordinaria | C |
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | C |
IMPIANTO TELEVISIVO | |
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato | L |
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato | C |
PARTI COMUNI | |
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | L |
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | C |
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | L |
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari | C |
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | L |
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti | C |
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | L |
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | C |
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | C |
Installazione e sostituzione di serrature | L |
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | C |
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | L |
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide | C |
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO | |
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | L |
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | C |
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario | C |
Rifacimento di chiavi e serrature | C |
Tinteggiatura di pareti | C |
Sostituzione di vetri | C |
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico | C |
Verniciatura di opere in legno e metallo | C |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento | L |
PORTIERATO | |
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | L 10% C %90% |
Materiale per le pulizie | C |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | L 10% C %90% |
Manutenzione ordinaria della guardiola | L 10% C %90% |
Manutenzione straordinaria della guardiola | L |
PULIZIA | |
Spese per l’assunzione dell’addetto | L |
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | C |
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | L |
Spese per le pulizie appaltate a ditta | C |
Materiale per le pulizie | C |
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | L |
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | C |
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | C |
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | C |
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | C |
Acquisto di bidoni, xxxxxxxx e contenitori | L |
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | C |
SGOMBERO NEVE | |
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | C |
Per tutto quanto non previsto nella presente tabella si fa riferimento all’accordo intersindacale stipulato in Torino il 29/7/1982.
Allegato 6
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 )
Il/I/La/Le sig./i/ra/re/soc.:
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in ,
4) ragione sociale , sede ,
C.F. . X.XXX , numero iscrizione al tribunale , nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante
di seguito denominato/i/a/e locatore (assistito/a da
) concede in locazione al/ai/alla/alle sig./i/ra/re:
in persona di
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in , di seguito denominato/i/a/e conduttore, (assistito/a da in persona di
), che accetta/no, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Ivrea, Via n. piano scala
int.
composta di n.
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
acqua altre _
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
- estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : fg. part. . Sub. . rendita catastale
- dichiarazione conformità impianti:
- certificazione energetica:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1 - Durata
Il contratto è stipulato per la durata di anni, dal / / al
/ / , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2 - Canone
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra CONFAPPI, UPPI, SICET, SUNIA e UNIAT, depositato il 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea (TO) , è convenuto in euro/anno , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario sul c/c
, in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: .
Il locatore rilascerà idonea ricevuta.
Il canone, salvo diverso regime fiscale scelto dal locatario (specificare
), può essere aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione ISTAT.
Articolo 3 - Deposito cauzionale
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:
Articolo 4 - (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, di cui all'Accordo locale definito tra CONFAPPI, UPPI, SICET, SUNIA e UNIAT, depositato il 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea (TO).
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 5 - Spese di bollo e di registrazione
Salvo diverso regime fiscale scelto dal locatario (specificare
), le spese di xxxxx e la metà delle spese di registrazione del contratto, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Nel caso di recesso anticipato, il pagamento della relativa tassa è a carico del richiedente.
Articolo 6 - Pagamento, risoluzione e prelazione
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 7 - Uso
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi
. Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 8 - Recesso del conduttore
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.
Articolo 9 - Consegna
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:
ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 10 - Modifiche e danni
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11 - Assemblee
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12 - Impianti
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.
Articolo 13 - Accesso
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni
festivi oppure con le seguenti modalità:
Articolo 14 - Commissione di conciliazione
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 15 - Varie
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.
ALTRE CLAUSOLE:
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
Autocertificazione
I sottoscritti (indicare i nominativi di locatore e conduttore)
DICHIARANO
Che il contratto di locazione ad uso affitto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3, legge 9-12-1998, n. 431 sottoscritto in data odierna per l’alloggio sito in
il cui canone di locazione per mq. utili pari a in zona
numero parametri utilizzati è stato stabilito in euro al mq. (pari a euro annuali), è conforme all'accordo depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014.
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
FACOLTATIVO
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI
ALL'ACCORDO TERRITORIALE depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014
Le associazioni delle proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra nei parametri previsti dall'accordo territoriale depositato presso il Comune in data 13/10/2014
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI
Allegato 7
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/I/La/Le sig./i/ra/re/soc.:
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in ,
4) ragione sociale , sede ,
C.F. . X.XXX , numero iscrizione al tribunale , nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante
di seguito denominato/i/a/e locatore (assistito/a da
) concede in locazione al/ai/alla/alle sig./i/ra/re:
in persona di
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in , di seguito denominato/i/a/e conduttore, (assistito/a da in persona di
), che accetta/no, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Ivrea, Via n. piano scala
int.
composta di n.
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
acqua altre _
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
- estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : fg. part. . Sub. . rendita catastale
- dichiarazione conformità impianti:
- certificazione energetica:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di : mesi, dal / / al / / allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 (Esigenza del locatore)
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C- e dall'Accordo definito tra CONFAPPI, UPPI, SICET, SUNIA e UNIAT, depositato il 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea (TO), dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto:
Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3 (Esigenza del conduttore)
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo definito tra CONFAPPI, UPPI, SICET, SUNIA e UNIAT, depositato il 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea (TO), le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i _ mesi per il seguente motivo:
che documenta allegando al presente contratto
Articolo 4 (Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, - e dall'Accordo definito tra CONFAPPI, UPPI, SICET, SUNIA e UNIAT, depositato il 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea (TO), è convenuto in euro
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore o tramite versamento su c/c bancario in n.
rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
Il locatore rilascerà idonea ricevuta.
Articolo 5 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa
(4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:
Articolo 6 (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Nel caso di recesso anticipato, il pagamento della relativa tassa è a carico del richiedente.
Articolo 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 9 (Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:
. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10 (Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
Articolo 11 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:
ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 12 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai
locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13 (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14 (Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.
Articolo 15 (Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
Articolo 16 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 17 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
Autocertificazione
I sottoscritti (indicare i nominativi di locatore e conduttore)
DICHIARANO
Che il contratto di locazione ad uso affitto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3, legge 9-12-1998, n. 431 sottoscritto in data odierna per l’alloggio sito in
il cui canone di locazione per mq. utili pari a in zona
numero parametri utilizzati è stato stabilito in euro al mq. (pari a euro annuali), è conforme all'accordo depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014.
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
FACOLTATIVO
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI
ALL'ACCORDO TERRITORIALE depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014
Le associazioni delle proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra nei parametri previsti dall'accordo territoriale depositato presso il Comune in data 13/10/2014
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI
Allegato 9
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/I/La/Le sig./i/ra/re/soc.:
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in ,
4) ragione sociale , sede ,
C.F. . X.XXX , numero iscrizione al tribunale , nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante
di seguito denominato/i/a/e locatore (assistito/a da
) concede in locazione al/ai/alla/alle sig./i/ra/re:
in persona di
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in , di seguito denominato/i/a/e conduttore, (assistito/a da in persona di
), che accetta/no, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Ivrea, Via n. piano scala
int.
composta di n.
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
acqua altre _
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
- estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : fg. part. . Sub. . rendita catastale
- dichiarazione conformità impianti:
- certificazione energetica:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di
mesi, dal / / al / / .
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2 (Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, dell’Accordo definito tra CONFAPPI, UPPI, SICET, SUNIA e UNIAT, depositato il 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea (TO), le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i frequentando il corso di studi di presso l'Università di
Articolo 3 (Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore o tramite versamento su c/c bancario
in n. rate eguali
anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
Il locatore rilascerà idonea ricevuta
Articolo 4 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:
Articolo 5 (Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Nel caso di recesso anticipato, il pagamento della relativa tassa è a carico del richiedente.
Articolo 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8 (Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9 (Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 10 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:
ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 11 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 13 (Impianti)
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese
del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
Articolo 14 (Accessi)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:
Articolo 15 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 16 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
Autocertificazione
I sottoscritti (indicare i nominativi di locatore e conduttore)
DICHIARANO
Che il contratto di locazione ad uso affitto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3, legge 9-12-1998, n. 431 sottoscritto in data odierna per l’alloggio sito in
il cui canone di locazione per mq. utili pari a in zona
numero parametri utilizzati è stato stabilito in euro al mq. (pari a euro annuali), è conforme all'accordo depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014.
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
FACOLTATIVO
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI
ALL'ACCORDO TERRITORIALE depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014
Le associazioni delle proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra nei parametri previsti dall'accordo territoriale depositato presso il Comune in data 13/10/2014
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI
Allegato 10
LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI APPARTAMENTO DI NATURA TRANSITORIA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/I/La/Le sig./i/ra/re:
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in ,
4) ragione sociale , sede ,
C.F. . X.XXX , numero iscrizione al tribunale , nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante
di seguito denominato/i/a/e locatore (assistito/a da
) concede in locazione al/ai/alla/alle sig./i/ra/re:
in persona di
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in , di seguito denominato/i/a/e conduttore, (assistito/a da in persona di
), che accetta/accettano, per sé/loro aventi causa, la porzione di
alloggio sito in Ivrea, Via
n.
piano
scala
int.
in cui risiede il locatario
costituita da una camera da letto individuata nella planimetria che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente contratto, colorata con il colore rosso, tanto da formarne parte integrante. Il conduttore/i potrà/potranno utilizzare la cucina, nonché tutti gli elettrodomestici presenti, al fine della preparazione dei loro pasti. Potrà/potranno altresì utilizzare il locale igienico, nonché gli spazi comuni qui elencati:
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
acqua altre _
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
- estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : fg. part. . Sub. . rendita catastale
- dichiarazione conformità impianti:
- certificazione energetica:
La locazione parziale è regolata dalle seguenti pattuizioni.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi, dal / / al / / , inderogabilmente scadrà, senza possibilità di rinnovo.
Potranno le parti, al fine solo di confermare la scadenza della locazione indirizzare l’una all’altra lettera per Raccomandata A.R. o raccomandata a mani che confermi la scadenza della locazione ed il diniego per il rinnovo.
Articolo 2 (Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall’Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n° 431/98 tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari, depositato in data 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria, in quanto il conduttore ha espresso esigenza di abitare la porzione di immobile per un periodo non eccedente quanto convenuto in quanto
.
Articolo 3 (Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo Territoriale di cui al
precedente Art. 2, è convenuto in mensili Euro che il conduttore si
obbliga a corrispondere a mani del locatore, ovvero a mezzo di bonifico bancario su c/c
, in rate mensili uguali, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese. Il locatore rilascerà idonea ricevuta.
Articolo 4 - (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore una somma di euro _ pari a una mensilità del canone , imputabile a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, ivi compresi i danni arrecati agli arredi. La cauzione non sarà produttiva di interessi legali .
Il deposito cauzionale così costituito verrà reso dal locatore al conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali occupati dal conduttore, nonché all’osservanza di ogni obbligazione assunta da quest’ultimo con la firma dell’odierno documento.
Articolo 5 (Oneri accessori)
Le parti si accordano per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze, determinando il rimborso in forma forfettaria. Il conduttore verserà al locatore, unitamente alla rata mensile del canone così come determinato all’art. 3 del presente contratto, la somma di Euro 50,00=.
Negli oneri accessori sono espressamente comprese le spese condominiali ripetibili con espresso riferimento alla “Tabella oneri accessori – ripartizione fra locatore e conduttore” allegato 5 all’Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n° 431/98 tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari e con EDISU PIEMONTE, depositato in data 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea.
Espressamente le parti concordano che nella somma forfettaria, che il conduttore rimborserà mensilmente al locatore, sotto la dicitura oneri accessori, è compresa anche la quota di riscaldamento per le parti utilizzate dal conduttore medesimo .
E’ espressamente escluso l’utilizzo dell’impianto telefonico fisso, qualora in dotazione dell’immobile, con espresso divieto del conduttore di utilizzarlo senza espressa autorizzazione del locatore .
Articolo 6 (Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, nei termini di legge, consegnandone copia al conduttore, dopo la registrazione, quest’ultimo provvederà a rimborsare il locatore della quota di registrazione di sua spettanza, pari al 50% e nella totalità provvederà al rimborso dei bolli.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle Organizzazioni Sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Nel caso di recesso anticipato, il pagamento della relativa tassa è a carico del richiedente.
Articolo 7 (Pagamento, risoluzione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della richiamata legge n 392/78.
Articolo 8 (Uso)
La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, deve essere esclusivamente destinata ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto, anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza o negli spazi di uso comune. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà fare utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.
Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell’immobile ed il conduttore, quest’ultimo dovrà osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all’odierno contratto, controfirmato dalle parti per l’utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l’utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l’utilizzo, le tempistiche e la pulizia del bagno e di quant’altro si renderà necessario per una corretta convivenza fra le parti.
Articolo 9 (Recesso del conduttore e del locatore)
Il conduttore avrà facoltà di recedere anticipatamente dall’odierno contratto, previo avviso da recapitarsi con lettera raccomandata o con lettera raccomandata a mani, almeno con un anticipo di mesi rispetto all’effettiva data di rilascio (indicare il termine di preavviso in conformità della durata del contratto: da 3 a 6 mesi preavviso mesi uno, da 6
a 18 mesi preavviso di mesi due), sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento
del canone e dell’acconto spese forfettariamente pattuito.
Il locatore, per gravi motivi, avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mano, non inferiore a giorni rispetto alla prospettata data di
rilascio dei locali da parte del conduttore (indicare i termini di preavviso giorni 30 nel caso di contratto di durata da 3 a 6 mesi o di giorni 60 in caso di durata del contratto da 6 a 18 mesi). In tal caso il locatore sarà tenuto a restituire la cauzione, se ricevuta e a versare a favore del conduttore a titolo di penale, l’importo pari a mensilità del canone (indicare l’importo della penale in relazione alla durata del contratto se da 3 a 6 mesi o da 6 a 18 mesi).
Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell’altra parte o in caso di scadenza della locazione, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni ed arredi di proprietà del locatore, restituendola nello stato in cui gli è stata consegnata dal locatore, in buono stato manutentivo.
Qualora nell’arredo il locatore abbia consegnato al conduttore biancheria, anch’essa andrà restituita in normale stato d’uso.
Articolo 10 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’intero appartamento di proprietà del locatore, ed in particolare di aver visitato la stanza, oggetto del presente contratto, che risulta arredata con i seguenti mobili:
Dichiara di aver trovato l’appartamento in buono stato ed in particolare dichiara che la stanza e gli arredi in essa contenuti sono di suo gradimento ed in buono stato di manutenzione e si impegna a restituirli nello stato in cui oggi gli vengono consegnati, costituendosi custode con il ritiro delle chiavi della stanza, sino alla sua riconsegna.
Si impegna il conduttore a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, documento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore e si impegna altresì ad osservare le eventuali e future delibere dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri occupanti dello stabile.
Articolo 11 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali oggetto del presente contratto e alla loro destinazione, potrà inserire previa autorizzazione del locatore nella stanza a lui destinata e, qualora sia necessario, piccoli
arredi facilmente asportabili che comunque non possano recare pregiudizio o danno al locatore. In tal caso verrà redatto tra il conduttore ed il locatore un elenco separato dei mobili ed arredi di proprietà del primo.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 (Assemblee)
Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Articolo 13 (Impianti)
La porzione di immobile oggetto del presente contratto è dotata o non è dotata di antenna televisiva centralizzata, conseguentemente si obbliga il conduttore a servirsi unicamente dell’impianto relativo, con divieto di installare antenne individuali .
Articolo 14 (Accessi)
Il conduttore dovrà consentire al locatore l'accesso alla porzione di alloggio da lui occupata, ed eventualmente all’amministratore del Condominio e ai loro incaricati ove, motivandola, ne abbiano ragione .
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
Articolo 15 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 16 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
Autocertificazione
I sottoscritti (indicare i nominativi di locatore e conduttore)
DICHIARANO
Che il contratto di locazione ad uso affitto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3, legge 9-12-1998, n. 431 sottoscritto in data odierna per l’alloggio sito in
il cui canone di locazione per mq. utili pari a in zona
numero parametri utilizzati è stato stabilito in euro al mq. (pari a euro annuali), è conforme all'accordo depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014.
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
FACOLTATIVO
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI
ALL'ACCORDO TERRITORIALE depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014
Le associazioni delle proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra nei parametri previsti dall'accordo territoriale depositato presso il Comune in data 13/10/2014
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI
Allegato 11
LOCAZIONE ABITATIVA PARZIALE DI APPARTAMENTO A STUDENTI UNIVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/I/La/Le sig./i/ra/re:
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in ,
4) ragione sociale , sede ,
C.F. . X.XXX , numero iscrizione al tribunale , nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante
di seguito denominato/i/a/e locatore (assistito/a da
) concede in locazione al/ai/alla/alle sig./i/ra/re:
in persona di
1)
C.F . nat_ a il
e residente in , 2)
C.F . nat_ a il
e residente in , 3)
C.F . nat_ a il
e residente in , di seguito denominato/i/a/e conduttore, (assistito/a da in persona di
), che accetta/accettano, per sé/loro aventi causa, la porzione di
alloggio sito in Ivrea, Via
n.
piano
scala
int.
in cui risiede il locatario
costituita da una camera da letto individuata nella planimetria che controfirmata dalle parti, viene allegata al presente contratto, colorata con il colore rosso, tanto da formarne parte integrante. Il conduttore/i potrà/potranno utilizzare la cucina, nonché tutti gli elettrodomestici presenti, al fine della preparazione dei loro pasti. Potrà/potranno altresì utilizzare il locale igienico, nonché gli spazi comuni qui elencati:
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento
acqua altre _
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
- estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : fg. part. . Sub. . rendita catastale
- dichiarazione conformità impianti:
- certificazione energetica:
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di mesi , dal / / al / / . Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente per uguale periodo se il conduttore o il locatore non avranno comunicato l’uno all’altro disdetta con preavviso di mesi prima della data di scadenza del contratto; la comunicazione di disdetta potrà essere inoltrata l’una all’altra sia a brevi mani o a mezzo di lettera raccomandata, qualora consegnata brevi mani dovrà contenere la data e la firme del ricevente .
Articolo 2 (Natura transitoria – contratto per studenti universitari)
Secondo quanto previsto dall’Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n° 431/98 tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari e con EDISU PIEMONTE, depositato in data 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i frequentando il corso di studi di presso l'Università .
Articolo 3 (Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in mensili Euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere a mani del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario su c/c
, in rate mensili eguali, entro e non oltre il quinto giorno di ogni mese. Il locatore rilascerà al conduttore idonea ricevuta .
Articolo 4 (Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa
al locatore, una somma di euro pari a una mensilità del canone,
imputabile, a scelta del locatore, in conto pigioni o per il risarcimento di eventuali danni subiti nel corso della locazione, non produttiva di interessi legali.
Il deposito cauzionale così costituito verrà reso al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare, nonché all'osservanza di ogni obbligazione assunta dal
conduttore per l’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, assunti con la firma dell’odierno documento .
Articolo 5 (Oneri accessori)
Le parti si accordano per il rimborso degli oneri accessori e delle utenze, determinando il rimborso in forma forfettaria. Il conduttore verserà conseguentemente al locatore, unitamente alla rata mensile del canone, così come determinato all’art. 3 del presente contratto, la somma di Euro 50,00=.
Negli oneri accessori sono espressamente comprese le spese condominiali ripetibili con espresso riferimento alla “Tabella oneri accessori – ripartizione fra locatore e conduttore” allegato 5 all’Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n° 431/98 tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari e con EDISU PIEMONTE, depositato in data 13/10/2014 presso il Comune di Ivrea.
Espressamente le parti concordano che nella somma forfettaria che il conduttore rimborserà mensilmente al conduttore, sotto la dicitura “oneri accessori” è compreso anche la quota di riscaldamento per le parti utilizzate dal conduttore medesimo, l’eventuale collegamento Internet.
E’ espressamente escluso l’utilizzo dell’impianto telefonico fisso che rimarrà in utilizzo esclusivo del locatore, con divieto del conduttore di utilizzarlo senza espressa autorizzazione del locatore medesimo .
Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, nei termini di legge, consegnandone copia al conduttore dopo la registrazione, quest’ultimo provvederà a rimborsare il locatore della quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Nel caso di recesso anticipato, il pagamento della relativa tassa è a carico del richiedente.
Articolo 7 (Pagamento, risoluzione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 8 (Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore, con espresso divieto anche per brevi periodi, di ospitare altre persone nella stanza che viene al medesimo concessa in locazione, è fatto divieto al conduttore di sublocare o dare in comodato ad altri la stanza a lui assegnata, né potrà far utilizzare ad altri gli spazi comuni, la cucina in condivisione ed il servizio igienico, pena la risoluzione del contratto.
Trattandosi di coabitazione tra il locatore-proprietario dell’immobile ed il conduttore, quest’ultimo dovrà altresì osservare il patto di coabitazione, che verrà allegato all’odierno
contratto, controfirmato dalle parti per l’utilizzo degli spazi comuni, la definizione dei ruoli e dei tempi per la pulizia delle parti comuni, l’utilizzo e la pulizia della cucina in condivisione nonché degli elettrodomestici ivi installati, l’utilizzo e la pulizia del bagno e di quant’altro si renderà necessario per una corretta convivenza tra le parti.
Articolo 9 (Recesso del conduttore e del locatore)
Il conduttore avrà facoltà di recedere dal contratto, con avviso da recapitarsi al locatore con lettera raccomandata A.R. o con raccomandata a mani, con un preavviso di mesi uno prima della scadenza, sino alla scadenza del rapporto sarà tenuto al pagamento del canone e dell’acconto spese forfettario .
Il locatore avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, per gravi motivi, con un preavviso da formulare con lettera raccomandata A.R. o con lettera raccomandata a mani non inferiore di giorni 15.
Il locatore in caso di recesso dal contratto per gravi motivi, sarà tenuto alla restituzione della cauzione se versata, ed al pagamento a favore del conduttore di un penale pari a una mensilità del canone pattuito.
Alla scadenza del rapporto, sia in caso di recesso di una o dell’altra parte o in caso di disdetta, il conduttore sarà tenuto a liberare la stanza a lui locata, da tutti i suoi beni ed effetti personali, fatta eccezione dei beni e degli arredi di proprietà del locatore, che resteranno in loco, restituendola nello stato in cui venne consegnato dal locatore ed in buono stato manutentivo.
Qualora nell’arredo il locatore avrà consegnato biancheria varia, anch’essa andrà restituita in normale stato di utilizzo .
Articolo 10 (Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l’intero appartamento di proprietà del locatore, ed in particolare dichiara di aver visitato la stanza, oggetto del presente contratto che risulta arredata con i seguenti mobili:
. Dichiara inoltre di aver trovato l’appartamento in buono stato ed in particolare dichiara che la stanza e gli arredi in essa contenuti sono di suo gradimento ed in buono stato di
manutenzione e si impegna a restituirli nello stato in cui oggi gli vengono consegnati, costituendosi comunque custode, con il ritiro delle chiavi, sino alla riconsegna.
Il conduttore si impegna a rispettare le norme del Regolamento dello Stabile, regolamento che gli viene dato in visione e lettura dal locatore e si impegna altresì ad osservare le eventuali e future delibere dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Articolo 11 (Modifiche e danni)
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali oggetto del presente contratto ed alla loro destinazione, potrà inserire previa autorizzazione del locatore nella stanza a lui destinata e, qualora sia necessario, piccoli arredi facilmente asportabili che comunque non dovranno recare pregiudizio o danno al locatore. In tal caso verrà redatto tra il conduttore ed il locatore un elenco separato dei mobili ed arredi di proprietà del primo, che verranno utilizzati dal medesimo.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti indipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 12 (Assemblee)
Il conduttore non avrà diritto di voto, in luogo del proprietario della porzione di immobile locata, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, non avrà inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Articolo 13 (Impianti)
La porzione di immobile oggetto del presente contratto è dotato di antenna televisiva centralizzata, conseguentemente si obbliga il conduttore a servirsi unicamente dell’impianto relativo, è fatto conseguentemente divieto al conduttore di installare antenne individuali .
Articolo 14 (Accessi)
Il conduttore dovrà consentire l'accesso alla porzione di alloggio da lui occupata al locatore, all’amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita degli spazi da lui occupati, una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:
Articolo 15 (Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 16 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole:
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore
Il conduttore
Autocertificazione
I sottoscritti (indicare i nominativi di locatore e conduttore)
DICHIARANO
Che il contratto di locazione ad uso affitto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3, legge 9-12-1998, n. 431 sottoscritto in data odierna per l’alloggio sito in
il cui canone di locazione per mq. utili pari a in zona
numero parametri utilizzati è stato stabilito in euro al mq. (pari a euro annuali), è conforme all'accordo depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014.
Ivrea,
IL LOCATARIO
IL CONDUTTORE
FACOLTATIVO
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI
ALL'ACCORDO TERRITORIALE depositato presso il Comune di Ivrea in data 13/10/2014
Le associazioni delle proprietà e dell'inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra nei parametri previsti dall'accordo territoriale depositato presso il Comune in data 13/10/2014
Ivrea,
IL LOCATARIO IL CONDUTTORE
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI