CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA CAMPEGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOCALITA’ CAPPARELLA
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’AREA CAMPEGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOCALITA’ CAPPARELLA
L’anno , il giorno del mese di , nella Residenza Municipale, con
la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI CAMPOTOSTO (C.F.: 00085160661) di seguito denominato semplicemente “locatore”, rappresentato dall’assessore Xxxxxxxx Xxxxxxx nata _______il _________, Responsabile dell’Area Amministrativa,
e il/la Sig./ra nato/a il di seguito denominata semplicemente
“conduttore”, in qualità di titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante della Società
_______________________________ con sede a _________in Via____________________
n._____________codice fiscale____________________________
PREMESSO:
che con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/6/2014 e 39 del 21/7/2014 veniva fornito indirizzo per la locazione dell’area campeggio di proprietà comunale sito in località Capparella
che con determina n. del veniva dato avvio alla procedura pubblicando il bando ed i relativi allegati per la scelta del conduttore dell’Area;
che in data veniva esperita la procedura aperta prevista nel bando di gara;
che con determina n. del veniva aggiudicato in via definitiva a il bene oggetto della procedura ed invitato lo stesso alla stipula del contratto di locazione
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Comune di Campotosto, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione alla Ditta_____________________________ , che accetta, l’area campeggio di proprietà comunale sito in località Capparella, catastalmente identificato al foglio 36 particella ________sub ________, di cui all’allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale e comprende:
a) area ad uso campeggio di 1,8 ha circa, comprendente, secondo il progetto di realizzazione, n° 25 piazzole per la sosta roulotte e camper e n. 40 per tende, sito in xxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. 000;
b) fabbricato con sala ristoro;
c) fabbricato ad uso servigi igienici annessi al campeggio;
d) recinzione dell’intero complesso turistico, costituita da rete metallica e paletti in ferro;
e) strada di accesso al complesso turistico con sbocco alla S.S. 577;
f) aree di sosta e parcheggio sul territorio lacuale costiero;
ART. 2 – DURATA DELLA LOCAZIONE
La locazione avrà la durata di anni 15, con decorrenza dal _____________, data di stipula del contratto e scadrà il giorno non rinnovabile.
ART. 3 – CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € annuali. Il pagamento del canone dovrà avvenire in due rate semestrali uguali e anticipate di € , entro il primo gennaio ed il primo luglio di
ogni anno, mediante bonifico bancario sul c.c. del Comune
Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto l’ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali.
ART. 4 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE
Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall’art. 1 della Legge 118/1985, a decorrere dall’inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all’invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del canone.
ART. 5 – DESTINAZIONE
L’Area che si concede in locazione è destinato ad campeggio. E’ altresì consentito, previa richiesta e ottenimento dei prescritti titoli abilitativi, adibire gli immobili annessi.
ART. 6 – SUBLOCAZIONE
E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto.
ART. 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Il conduttore s’impegna a mantenere l’area locata in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte locatrice.
Restano a carico del conduttore gli interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario che si rendessero necessari ai fini dell’avvio dell’attività che la stessa intenda attuare nell’immobile.
ART. 8 – MIGLIORIE E INNOVAZIONI
I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo iniziale del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.
ART. 9 – UTENZE
Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l’uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo.
A carico del conduttore sono anche i costi dei relativi allacci.
ART. 10 - OBBLIGHI TRANSITORI A CARICO DEL CONDUTTORE
L’area è fornita di serbatoi per l’acqua per un totale di lt. 40.000. Nelle more dell’attivazione del servizio di adduzione diretta dell’acqua il conduttore provvederà, con proprio idoneo automezzo, dalla data dell’assegnazione e sino al 31/3/2015 al carico, trasporto e scarico di acqua presso altro punto di adduzione. Il Comune mette a disposizione allaccio presso idranti siti presso le aree MAP del Comune di Campotosto. In tale periodo la fornitura di acqua è resa gratuitamente dal Comune.
L’area è inoltre attualmente sfornita di allaccio alla rete elettrica. Nelle more dell’attivazione del servizio dalla data dell’assegnazione e sino al 31/3/2015 l’energia elettrica sarà garantita dal conduttore attraverso un gruppo elettrogeno di potenza nominale minima di KWh 40. Per tale periodo ogni onere diretto o indiretto di tale fornitura resta a carico del conduttore.
ART. 11 – VISITA AI LOCALI
Il locatore ha facoltà di accedere all’area, previo avviso, durante la locazione, anche per l’esecuzione di lavori.
ART. 12 – RICONSEGNA DEI LOCALI
Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni.
ART. 13 – MANLEVA
Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od
inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.
ART. 14 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria del complessivo importo di € ,
pari a n. 6 mensilità di affitto.
Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale.
ART. 15 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO
Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta proporzionale del 2% sull’importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono a carico del conduttore. Sono a carico del conduttore tutte le altre eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto.
ART. 16 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata.
ART. 17 – COMPETENZA GIURIDICA
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio in Campotosto, via _.
Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, alla Legge Regionale 16 del 2003 e s.m.i., all’allegato disciplinare ed in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
il Comune il Conduttore
assessore Xxxxxxxx Xxxxxxx ______________
A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 3 (canone di locazione, interessi di mora), n. 4 (aggiornamento del canone), n. 5 (destinazione), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 10 (obblighi transitori a carico del conduttore), n. 13 (manleva),
n. 14 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 15 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza.
il Comune il Conduttore
assessore Xxxxxxxx Xxxxxxx ______________