REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N.
REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
FASC. 0.0.0.0/0/0000
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DEL SOLE PERCORSO VERONA – FIRENZE. CUP C92C17000200001 – CIG 7374971299
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Oggi,
nell’anno
( / / ), alle ore
( ), nella sede della Città metropolitana di Bologna – Xxx Xxxxxxx, 00 – 40126 Bologna, - avanti al dott. - Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale rogante della Stazione appaltante, in assenza di testimoni avendovi le parti contraenti concordemente rinunziato, sono convenuti i seguenti signori:
- in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, nato a
( ) il / / , che interviene in qualità di Dirigente del Servizio
della Città metropolitana di Bologna C.F. e P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. PG del e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 39 dello Statuto dell'Ente;
- , nato a ( ) il / / , residente in Xxx x
( ), xxxxxxxxxxx xx Xxx x ( ), iscritto al
Collegio/Ordine degli della Provincia di al n. – Partita IVA – Codice Fiscale , che agisce in qualità di
(variabile) mandatario autorizzato del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti con sede a
( ), via costituito da:
, giusta
(variabile) legale rappresentante dello Studio , con sede legale in
( ) Via/Piazza n. , Partita IVA – Codice Fiscale
(variabile) legale rappresentante della Società con sede legale in
( ) Via/Piazza n. , Partita IVA
– Codice Fiscale , e di seguito denominato, per brevità, anche “Affidatario”.
PREMESSO CHE
– la legge di stabilità 2016, art. 1, comma 640, ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e, in particolare, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche per gli anni 2016, 2017 e 2018, con priorità per alcuni percorsi tra i quali rientra la “Ciclovia del Sole da Verona a Firenze” (in seguito Ciclovia Verona-Firenze) come una delle quattro priorità del sistema nazionale;
– il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (in seguito MIBACT) ha istituito uno specifico tavolo di coordinamento con tutte le Amministrazioni locali ed Associazioni coinvolte nella realizzazione della “Ciclovia Verona-Firenze”, dal quale è scaturita una valutazione di pre-fattibilità del progetto complessivo;
– il 27 luglio 2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito MIT), MIBACT, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la “Progettazione e realizzazione della Ciclovia del Sole da Verona a Firenze” ;
– l'art. 5 del Protocollo, in particolare, individua la Regione Xxxxxx-Romagna quale soggetto che ha la funzione di coordinamento e capofila tra le diverse Regioni e di interfaccia con il MIT, anche ai fini della rendicontazione dei costi della progettazione, secondo le modalità indicate dal MIT stesso;
– la Città metropolitana di Bologna, per la notevole valenza territoriale e sociale del progetto e in virtù del ruolo di coordinamento tecnico, già svolto in fase di redazione delle valutazioni di prefattibilità, è stata individuata quale soggetto attuatore di prima fase relativa alla redazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica, come richiesto dal Protocollo, curando e coordinando tutti gli aspetti tecnici, economici e finanziari e si è impegnata a rendersi disponibile a collaborare anche per le fasi successive nelle modalità che verranno in seguito definite;
– in particolare fra gli impegni assunti dalla Città metropolitana nell'Accordo di collaborazione in attuazione del Protocollo di Intesa del 24 luglio 2016, sottoscritto il 23/01/2017 tra le Regioni Xxxxxx-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana e la Città metropolitana di Bologna, da svolgersi compatibilmente con le indicazioni del Tavolo Tecnico, vi sono le attività per:
• la redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica della ciclovia di cui trattasi compatibilmente con le risorse specifiche assegnate dal MIT,
• il supporto tecnico ai necessari momenti di confronto delle Regioni con gli Enti locali interessati, in particolar modo con le istituzioni (Enti locali, Province, Comuni), con gli Enti competenti sulle infrastrutture (gestori/proprietari) eventualmente interessate, e i soggetti a vario titolo operanti sul territorio;
• la redazione dello studio di fattibilità per la comunicazione e promozione della Ciclovia Verona-Firenze compatibilmente con le risorse specifiche assegnate dal MIT;
– con decreto n. 199 del 08/08/2017 il MIT ha autorizzato il trasferimento dei fondi, stimati complessivamente in Euro 1.066.728,000, alla Regione Xxxxxx-Romagna e con delibera di Giunta n. 1883 del 29/11/2017 la Regione Xxxxxx-Romagna ha assegnato detti fondi alla Città metropolitana di Bologna;
– con determina del dirigente del Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzioni strade n. 1502 PG 76582 del 21/12/2017, è stato disposto di indire una gara di appalto per l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra;
– con determina del dirigente del Servizio n. del sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato, in xxx xxxxxxxxxx, x’xxxxxxx x
xx ( ) per un importo pari ad € , al netto del ribasso d’asta del %, dando atto che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso da parte dell'Affidatario dei requisiti generali e speciali dichiarati per la partecipazione alla gara nonché relative all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 BIS – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
1) studio di pre-fattibilità (di seguito Allegato A) e relativi elaborati (di seguito Tabella criticità, Tavola_1, Tavola_2a, Tavola_2b, Tavola_2c, Tavola_2d);
2) direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 375 del 20/07/2017 (di seguito Allegato B);
3) dettaglio prestazioni professionali (di seguito Allegato C);
4) standards richiesti per gli elaborati grafici (di seguito Allegato D);
5) offerta tecnica presentata dall'Affidatario (di seguito Allegato E).
ART. 2 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'Affidatario del servizio nello svolgimento dell'attività dovrà tener conto delle seguenti norme:
• la legge della Regione Veneto n. 39 del 30 dicembre 1991 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”, all’art. 13, comma 1;
• la legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 30 del 2 ottobre 1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale” e s. m. e i.;
• la legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.10 del 05 giugno 2017 inerente gli: “Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità”;
• le leggi della Regione Lombardia n. 7 del 30 aprile 2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” e n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”;
• la legge della Regione Toscana 6 giugno 2012, n.27 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica";
• la legge n. 241/1990 e xx.xx.xx., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi ”;
• il D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
• la legge n. 366 del 19 ottobre 1998 e xx.xx.xx “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”;
• il D.M. LL.PP. n. 557 del 30 novembre 1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;
• il D. Lgs. n. 42/2004, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
• il D. Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 (cd. “Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture”);
• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, articoli in vigore.
L’Affidatario dovrà inoltre tenere conto dei piani e i programmi per la mobilità delle quattro Regioni attraversate, di seguito richiamati:
• Regione Veneto:
1. “Master Plan regionale delle piste ciclabili” approvato con DGR n. 336/2005 e aggiornato con successiva DGR 1792/2014”;
• Xxxxxxx Xxxxxxxxx:
0. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XXXX) approvato con deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2014 n. 1657;
2. Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 1245 del 20 settembre 2016;
• Regione Xxxxxx Xxxxxxx:
1. Deliberazione di Giunta regionale n. 1157 del 21 luglio 2014: “Promozione e realizzazione della Rete delle Ciclovie Regionali”;
• Xxxxxxx Xxxxxxx
0. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Infrastrutture e Mobilità approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 18 del 12 febbraio 2014.
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il servizio ha per oggetto le prestazioni e gli obblighi di seguito specificati con riferimento alla redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione della Ciclovia del Sole percorso Verona - Firenze.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica costituisce il primo livello di progettazione previsto dal comma 1 dall'art 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come esplicitato nei commi 4-5-6 e, nelle more della adozione del Decreto attuativo previsto al comma 3, dalle disposizioni del Regolamento 207/2010.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, da svilupparsi in un'unica fase, dovrà individuare, tra più soluzioni progettuali, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali come di seguito specificato. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; dovrà indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della localizzazione del
tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
Il progetto dovrà tenere conto delle risultanze e dei requisiti già presenti nello studio di pre- fattibilità, redatto antecedentemente all'emanazione della Direttiva di seguito indicata e Allegato A al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, e dei requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT) come da Allegato A alla Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 375 del 20/07/2017, parte integrante e sostanziale del presente contratto (Allegato B al contratto). La Direttiva distingue i requisiti che devono essere posseduti dalla Ciclovie in requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione; detti elementi sono suddivisi in ulteriori sotto requisiti per ognuno dei quali viene definito un livello “minimo” -“buono” - “ottimo”.
In particolare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà contenere tutti gli elementi necessari per consentire la definizione del tracciato in termini di livello “ottimo” - “buono” - “minimo” come sopra definiti e più specificamente riportato nell'Allegato B al contratto. Per ogni singolo tronco di lunghezza non inferiore a 40 km dovranno essere definiti i livelli raggiunti nei Requisiti e nei relativi sottorequisiti sia di pianificazione (punto A dell'Allegato B al contratto) che degli Standard tecnici di progettazione (punto B dell'Allegato B al contratto).
Al fine dell’inserimento della ciclovia all’interno del SNCT e quindi della verifica dei requisiti sopra richiamati, il progetto dovrà essere sviluppato ponendo particolare attenzione ai seguenti temi e comunque nel rispetto di quanto dettagliatamente previsto nell'Allegato B al contratto più volte citato:
• valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico, anche con la creazione di un sistema che connetta le principali polarità con il patrimonio culturale, storico e architettonico diffuso e valorizzazione del patrimonio agricolo, enogastronomico e delle tradizioni popolari;
• fruibilità dell’infrastruttura con particolare riguardo all’intermodalità con altri sistemi di trasporto, in particolare con il sistema ferroviario, fluviale e marittimo, anche con riferimento a servizi, tariffe integrate, informazione e comunicazione e all’interconnessione con altri itinerari cicloturistici, sia di rilevanza europea e nazionale sia di rilevanza locale, al fine di creare una rete estesa di percorsi riconoscibili, integrati, sicuri;
• sviluppo di ricettività turistica ecosostenibile, con lo sviluppo, in particolare, di infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo;
• sicurezza dell’infrastruttura come elemento imprescindibile ed essenziale. Dovrà essere esaminato tutto il tracciato della ciclovia, evidenziando i punti/tratti potenzialmente pericolosi per la percorrenza ciclabile per i quali dovrà essere predisposta una specifica analisi di rischio. Per tali punti/tratti dovrà essere proposta una soluzione, se possibile, con interventi di carattere infrastrutturale oppure, nei tratti in promiscuo dove non fossero possibili alternative di tracciato mediante azioni di moderazione e/o regolazione del traffico o con un’adeguata offerta intermodale alternativa nonché attraverso adeguata informazione circa le difficoltà presenti sul percorso;
• percorribilità adeguata a persone con normale preparazione fisica e con normali biciclette da turismo ponendo particolare attenzione alle pendenze longitudinali, al tipo di fondo viabile, alla linearità e visibilità del percorso. Qualora, per tratti limitati in numero ed in estensione, il rispetto dei valori di tali caratteristiche tecniche come definiti nell’Allegato B al contratto non potesse essere rispettato, il progetto dovrà avere uno sviluppo tale da garantire lo scambio intermodale con il trasporto pubblico e/o altri servizi dedicati;
• segnaletica e riconoscibilità del percorso e della rete nel quale è inserito attraverso una adeguata, esaustiva ed omogenea segnaletica conforme al CdS e con l’utilizzo dei loghi di riconoscibilità come definiti nell’Allegato B al contratto.
Fanno parte dell’incarico di cui al presente disciplinare le prestazioni professionali dettagliatamente elencate nell’Allegato C al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, che dovranno essere sviluppate con i contenuti di cui agli articoli da 17 a 23 del DPR 207/2010.
Per quel che attiene la descrizione del tracciato si rimanda allo studio di prefattibilità (Allegato A al presente contratto).
Oltre a quanto sopra espressamente richiamato, l'affidatario del servizio dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
Attività di coordinamento tecnico
L’affidatario del servizio dovrà svolgere, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, un’attività di coordinamento tecnico come meglio specificato al successivo articolo 4.
Rilievo dei tratti definiti nello studio di prefattibilità come “di nuova progettazione” (ivi compresi i percorsi integrativi) e “da riqualificare”.
Per i tratti evidenziati nello studio di prefattibilità e richiamati nella cartografia allegata con la dicitura “di nuova progettazione” (ivi compresi i percorsi integrativi) si richiede:
• il rilievo topografico dell’asse del tracciato con battute ogni 25 metri e il rilievo topografico della sezione ogni 50 metri da restituire in formato dwg o dxf georeferenziati;
Per i tratti evidenziati nello studio di prefattibilità e richiamati nella cartografia allegata con la dicitura “da riqualificare” (ivi compresi i percorsi integrativi) si richiede:
• il rilievo topografico dell’asse del tracciato con battute ogni 50 metri e il rilievo topografico della sezione ogni 100 metri da restituire in formato dwg o dxf georeferenziati.
Per tutti i tratti del tracciato individuati come “criticità” e “punti o tratti particolari” si richiede il rilievo topografico di tutti i punti e gli elementi dei luoghi per consentire la redazione dei successivi livelli di progettazione dell’opera da restituire in formato dwg o dxf georeferenziati.
Rilievo fotografico del tracciato
Per tutto il tracciato dovrà essere restituito il rilievo fotografico georeferenziato su supporto informatico con tutte le riprese fotografiche necessarie ad un’adeguata caratterizzazione dei luoghi. La progettazione, che dovrà riferirsi a singoli tronchi di lunghezza minima di 40 km al fine dell’individuazione degli standard richiesti dalla Direttiva citata, dovrà essere sviluppata con riferimento a lotti funzionali anche finalizzati al reperimento delle risorse necessarie. Tali lotti andranno individuati seguendo come criterio principale quello del collegamento tra centri abitati.
Redazione di uno specifico documento di sintesi nel quale dovranno essere evidenziati i livelli per ogni singolo requisito all'interno di ogni singolo tronco al fine della qualificazione della Ciclovia come “ottima” - “buona” - “minima” ai sensi della Direttiva citata. Tale elaborato dovrà contenere tutti gli elementi tecnico/grafico/descrittivi necessari per poter individuare i livelli di cui sopra. L’affidatario dovrà sviluppare il progetto in modo che ciascun requisito/sotto requisito all’interno di ogni singolo tronco raggiunga almeno il livello minimo. A tal fine dovrà essere prodotto un elaborato nel quale dovranno essere evidenziati i punti di possibile connessione con altre Ciclovie di interesse regionale e nazionale esistenti e/o finanziate, con le stazioni ferroviarie e i punti di collegamento fluviale. Qualora la progettazione sviluppata sulla base del tracciato indicativo (Tavola 1) non consenta il raggiungimento del livello “minimo” di cui sopra l'Affidatario dovrà individuare un tracciato alternativo con idonee caratteristiche.
Nel caso in cui il tracciato comprenda infrastrutture ciclabili già in corso di progettazione o progettate l'Affidatario è tenuto ad allineare i propri elaborati e le soluzioni individuate con quelli già in essere.
Per ognuno dei lotti di cui sopra dovranno essere prodotti gli elaborati specificati nell’Allegato C al presente contratto.
Tutti gli elaborati dovranno essere forniti alla Città metropolitana di Bologna nel numero di 5 (cinque) copie cartacee firmate e timbrate, oltre che su supporto informatico, elaborate con un programma operativo compatibile con quello a disposizione dell’Ente, nel rispetto degli standards di seguito indicati nell'Allegato D.
Il progetto diverrà di proprietà della Città metropolitana di Bologna che metterà a disposizione delle Regioni e degli Enti coinvolti tutti gli elaborati; la Città metropolitana di Bologna, o altro soggetto individuato come soggetto attuatore delle successive fasi progettuali, potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.
L’Affidatario è vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell’Offerta tecnica da parte dell’apposita Commissione. Le proposte migliorative contenute nell’Offerta tecnica costituiscono un obbligo contrattuale dell’Affidatario e non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono specificamente indicati nell'Allegato E denominato “Offerta Tecnica”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il team offerto in sede di gara non potrà essere modificato in corso di esecuzione salvo che per giustificato motivo e previa approvazione della Città metropolitana di Bologna, subordinatamente alla sostituzione da parte di soggetti con analoghe qualifiche.
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore, nonchè delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del predetto D. Lgs. in vigore nonchè del disciplinare di gara.
L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Città metropolitana di Bologna e specificatamente con il direttore dell'esecuzione del contratto (specificare nominativo). Inoltre, al fine di permettere un efficace coordinamento delle attività l’Affidatario del servizio si impegna a presenziare ad incontri o riunioni che si terranno presso le sedi della Città metropolitana di Bologna di xxx Xxxxxxx 00 o di xxx Xxx Xxxxxx 00 a Bologna ovvero presso la sede della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile - Xxxxx Xxxx Xxxx 00, Xxxxxxx ovvero in diverse sedi sul territorio anche per eventuali incontri con la cittadinanza.
L’Affidatario dovrà prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici delle Regioni e dei Comuni / Province / Città metropolitane nonché con i soggetti competenti a vario titolo ad operare sui territori attraversati dalla Ciclovia del Sole, compresi gli Enti gestori/proprietari delle infrastrutture, in modo da sviluppare soluzioni progettuali condivise e coerenti con le esigenze delle Amministrazioni.
L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel progetto tutte le modifiche non sostanziali richieste che siano giustificate da oggettive esigenze tecniche senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, e siano autorizzate dall’Amministrazione, all'Affidatario spettano le competenze previste dal D.M. 17/06/2016 con applicazione del ribasso praticato in sede di gara.
La richiesta di tali modifiche o integrazioni, qualora intervenga nella fase di progettazione, potrà comportare un prolungamento nei tempi di consegna degli elaborati indicati nell'articolo 3, da concordare tra le parti.
I termini di consegna potranno inoltre essere prorogati, oltre che nei casi previsti dall'art. 107, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, anche per l'entrata in vigore, posteriormente alla firma del presente atto, di norme di legge che disciplinino diversamente la materia riguardante le prestazioni da svolgersi, previa approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna di apposita variante subordinatamente al reperimento delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive.
Quanto previsto dai precedenti commi non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme citate negli articoli precedenti o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati, da imputare all'Affidatario.
Ai sensi dell’art. 24, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 si specifica che le persone incaricate dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le seguenti:
- , nato/a a ( ) il / / , residente in Xxx x ( ), xxxxxxxxxxx xx Xxx x ( ), iscritto al Collegio/Ordine degli della Provincia di al n. –
Partita I.V.A. – Codice Fiscale -
tipologia prestazioni svolte ;
- , nato/a a ( ) il / / , residente in Xxx x ( ), xxxxxxxxxxx xx Xxx x ( ), iscritto al Collegio/Ordine degli della Provincia di al n. –
Partita I.V.A. – Codice Fiscale -
tipologia prestazioni svolte ;
- , nato/a a ( ) il / / , residente in Xxx x ( ), xxxxxxxxxxx xx Xxx x ( ), iscritto al Collegio/Ordine degli della Provincia di al n. –
Partita I.V.A. – Codice Fiscale -
tipologia prestazioni svolte ;
- , nato/a a ( ) il / / , residente in Xxx x ( ), xxxxxxxxxxx xx Xxx x ( ), iscritto al Collegio/Ordine degli della Provincia di al n. –
Partita I.V.A. – Codice Fiscale -
tipologia prestazioni svolte ; e che la persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è la seguente:
- , nato/a a ( ) il / / , residente in Xxx x ( ), xxxxxxxxxxx xx Xxx x ( ), iscritto al Collegio/Ordine degli della Provincia di al n. – Partita I.V.A. – Codice Fiscale .
ART. 5 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Sono a carico dell’Amministrazione:
- la consegna all'Affidatario di documentazione, elementi, informazioni in suo possesso che si rendano necessari od utili all’espletamento dell’incarico;
- l’individuazione dei referenti tecnici delle Amministrazioni coinvolte a cui fare riferimento come indicato all’art. 4;
- i costi di riproduzione degli elaborati, per le copie in eccedenza rispetto a quelle richieste all’Affidatario, come stabilito nel presente contratto;
- l’I.V.A. ed i contributi integrativi alle Casse Previdenziali, nella misura di legge.
ART. 6 - TEMPO UTILE – PENALITÀ
L’Affidatario dovrà presentare il progetto di fattibilità tecnico ed economica, completo di tutti gli elaborati necessari, entro 100 (cento) giorni naturali consecutivi dalla stipula del presente contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d’urgenza.
A seguito dei rilievi e delle osservazioni emersi in sede di verifica di conformità della prestazione da parte del RUP, l’Affidatario dovrà presentare le integrazioni/correzioni al progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
La penale per il ritardo rispetto ai termini stabiliti ai precedenti punti, è stabilita in misura giornaliera nella percentuale dell’1 per mille del corrispettivo contrattuale.
Detta penale non può superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in danno all’Affidatario.
ART. 7 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l’espletamento dei servizi affidati con il presente contratto viene stabilito in complessivi € (euro / ), comprensivo di onorari e spese, determinato applicando il ribasso percentuale del % offerto dall'Affidatario all’importo di
€ 636.310,82 posto a base di gara, oltre ai contributi integrativi dovuti alle casse previdenziali dei liberi professionisti, pari a € ed all’I.V.A. di legge, pari a € . L'importo complessivo di € (corrispettivo + oneri + IVA) risulta impegnato con la determinazione dirigenziale citata (imp. n. ).
Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, conferenze, tasse, registrazioni, contributi senza diritto di rivalsa alcuna compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all’effettivo ammontare dei lavori progettati e alle reali incidenze delle varie classi di opere componenti l’opera progettata.
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo di cui al precedente articolo, verrà liquidato all’Affidatario entro 30 giorni dalla presentazione di fattura o altro titolo di pagamento equivalente, previa verifica da parte del RUP nonchè previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:
• 20% alla consegna dei rilievi planoaltometrici, topografici e fotografici di particolare complessità;
• 20% alla consegna degli elaborati previsti all’art. 26, comma 1, del D.P.R. 207/2010 (Qbl 06-07- 00-00-00-00);
• 60%, a saldo, alla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della ciclovia turistica previa verifica da parte del RUP di conformità della prestazione svolta come specificato al precedente articolo 6.
Il suddetto termine di 30 giorni decorre dalla data di arrivo delle fatture all’Amministrazione, che dovrà essere successiva all’esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte.
Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il codice univoco ufficio UFWYWE e il codice identificativo di gara CIG e il codice CUP. Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo pec: xx.xx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul c/c IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: [indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c comunicate dall'Affidatario].
ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:
• utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
• registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.
ART. 10 - ADEGUAMENTO PREZZI
Considerata la durata prevista per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto, non è prevista la revisione dei prezzi.
ART. 11 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Per le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto, lo stesso deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 del citato D. Lgs. 50/2016.
ART. 12 - RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO
Sono a carico dell’Affidatario, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.
L’Affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L’Affidatario si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 8, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità contributiva.
Ai sensi dell’articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 13 - DISPOSIZIONI VARIE
L’Affidatario svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né
saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.
L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
La Città metropolitana potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), per quanto compatibili; il predetto Codice pur non venendo materialmente allegato al contratto viene consegnato in copia all'appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del medesimo.
Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:
1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 11;
2) quando risulti che l’Affidatario si trova in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) quando l’Affidatario interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso l'Amministrazione potrà rivalersi totalmente sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17 ed all’Affidatario verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio;
4) quando l’Affidatario si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall’Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verifichino violazioni da parte dell’Affidatario agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
5) quando l’Affidatario non provveda ad integrare, correggere, il progetto in caso di verifica negativa;
6) quando le soluzioni individuate nel progetto non siano confacenti alle aspettative dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo per soluzioni tecniche non soddisfacenti o non condivise o per importo previsto per l'intervento ritenuto eccessivo);
7) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016;
8) in caso di inosservanza nell’espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle ipotesi sopra indicate il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all’Affidatario, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.
ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ
L’Affidatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA
Si dà atto che l'Affidatario ha costituito la prescritta cauzione definitiva di Euro , a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussione n. rilasciata da in data .
La garanzia di cui sopra verrà svincolata a seguito della verifica di conformità della prestazione da parte del RUP.
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’I.V.A., ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/10, sono a carico dell’affidatario. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al PG .
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Bologna, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su pagine intere e righe della pagina a video.
Io sottoscritto, Segretario della Città metropolitana di Bologna, attesto che icertificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 82/2005.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante della Città metropolitana di Bologna, letto (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005.
(Città metropolitana) Il Dirigente del Servizio
(Affidatario del servizio)
Il Segretario Generale
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00.
Documento firmato digitalmente