COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI
PROVINCIA DI CHIETI
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA MATERNA STATALE XXXXXXX XX XXXXX”. Importo contrattuale €. 66.139,64.--------------------------------------------------
L’anno duemilanove, il giorno venticinque, del mese di Luglio, presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio di Segreteria.
Avanti a me Dr Xxxxx Xxxxxx XXXXX, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
Il Sig. Xxxxxx XX XXXXXX , nato a Fara Filiorum Petri, il 28/05/1960, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA 00214310690 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio, di seguito nel presente atto denominato “Comune”.
Il Sig. Xxxx XXXXXXXXXX, nato a Chieti, il 28/04/1944, residente in Vacri alla Via S.Agata 12, nella sua qualità di Presidente del CDA dell’Impresa I.E.S. F.LLI MAMMARELLA SRL, con sede legale in Vacri, Xxx X.Xxxxxxxxxx, x. 00, - X.Xxxxxxx/X.XXX: 00092570696, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.
PREMESSO
– che con provvedimento della G.C. n. 41, in data 11/3/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig. Arch. Xxxxxx XXXXXXX, nell’importo di euro 104.000,00 di cui euro 69.128,86 per lavori da appaltare, €.
REPERTORIO
N. 5/09
Reg. a Chieti il n. 295/11.8.09
10.871,14 per oneri sicurezza ed €. 24.000,00 per somme a disposizione;
– che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e come da verbale di gara in data 22/05/2009, approvato dal Responsabile del Servizio con determinazione n. 41 in data 01/07/2009 è risultata aggiudicataria l’Impresa I.E.S. F.LLI MAMMARELLA SRL, che ha offerto un ribasso del 20,05% (venti/05 percento). L’importo di aggiudicazione risulta essere di euro 66.139,64, (importo contrattuale) comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 10.871,14, al netto dell’IVA da calcolarsi al 10%;
– che in data 18/06/2009 è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell’impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell’art. 78 del
d.P.R. n. 554/1999, sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle opere;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. Il Comune conferisce all’impresa I.E.S. F.LLI MAMMARELLA SRL l’appalto dei lavori di:” consolidamento del tetto della scuola materna statale Xxxxxxx xx Xxxxx”;
2. L’Importo contrattuale – tenuto conto dell’offerta presentata – ammonta ad euro 66.139,64 (diconsi euro sessantaseimilacentotrentanove/64) compresi gli oneri della sicurezza, da assoggettasi ad I.V.A. al 10%, ed è da intendersi a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale. ----------
ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 554/1999 sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;--------------
b) il Capitolato Speciale d’appalto;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche (non elencate perché già visionate e consegnate all’impresa);
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: - Piano di sicurezza e di coordinamento – L’impresa si impegna a trasmettere a questo Comune copia del Piano Operativo di Sicurezza, prima dell’effettivo inizio dei lavori;
f) il cronoprogramma.--------------
2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE
1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari al tre per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione
della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse del Comune.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.
5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.
ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti .
2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00).
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, redatti dal D.L., non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.
5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
6. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 29, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
7. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
8. Le clausole di cui sopra non tengono conto del ritardo nel rimettere i fondi da parte degli Enti e/o Istituti finanziatori dell’opera, ovvero del tempo intercorrente tra la richiesta dei fondi e la loro effettiva utilizzazione da parte di questo Comune.
ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria dell’Agenzia di Assicurazioni VITTORIA ASSICURAZIONI n. 321.071.0000000016 in data 11/6/2009 per un importo di euro 13.227,93 (tredicimiladuecentoventisette/93)---------------
2. Ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE
1. L’ appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa (polizza CAR dell’agenzia VITTORIA ASSICURAZIONI n. 321.036.0000900734 in data 09/06/2009) per un importo di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00), al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo
garantito [di euro 66.139,34] non inferiore a quanto prescritto dall’art. 103, comma 2, del
d.P.R. n. 554/1999.
ARTICOLO 7 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del presente contratto, ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. n. 554/2000, il Piano Operativo della Sicurezza verrà trasmesso prima dell’inizio dei lavori.
ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.
ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base della
documentazione acquisita agli atti comunali il 18/6/09 n. 3732 di prot.com.le (certificato Camera Commercio n. CEW/4337/2009/CCH1049 del 10/6/2009).
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE E RECESSO
1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.
ARTICOLO 11 – ATTO DI NEGOZIAZIONE E DI PERMANENZA DELLE CONDIZIONI
1. Ai sensi dell’art. 78, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, le parti dichiarano che il Responsabile Unico del Procedimento e l’impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data 18/6/2009 n. 3731 di prot. com.le, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. ARTICOLO 12 – DOMICILIO
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Vacri (CH) – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale (Carichieti – Agenzia di Xxxx X.Xxxxx) a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente
regolamento comunale di contabilità.
2. L’appaltatore dichiara che il Sig. Xxxx XXXXXXXXXX nato a Chieti , il 28/04/1944, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune.--------------------------------
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
ARTICOLO 14 – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.
ARTICOLO 15 – CONTROVERSIE
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.-------------------------
2. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs.
n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Chieti.
ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia. ARTICOLO 17 – SPESE E REGISTRAZIONE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Io Segretario rogante ho ricevuto quest’atto ne ho data lettura alle parti che l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono:
per il Comune per l’Appaltatore
Il Segretario Comunale